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sentenza 21 gennaio 2000, n. 17 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 gennaio 2000, n. 4); Pres....

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sentenza 21 gennaio 2000, n. 17 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 gennaio 2000, n. 4); Pres. Vassalli, Est. Marini; Novelli c. Fall. soc. Fepa di Tartoni &C.; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Ferrara 23 giugno 1998 (G.U., 1 a s.s., n. 48 del 1998) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1321/1322-1323/1324 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198332 . Accessed: 25/06/2014 03:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 03:03:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 21 gennaio 2000, n. 17 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 gennaio 2000, n. 4); Pres. Vassalli, Est. Marini; Novelli c. Fall. soc. Fepa di Tartoni & C.; interv. Pres.

sentenza 21 gennaio 2000, n. 17 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 gennaio 2000, n. 4);Pres. Vassalli, Est. Marini; Novelli c. Fall. soc. Fepa di Tartoni &C.; interv. Pres. cons. ministri.Ord. Trib. Ferrara 23 giugno 1998 (G.U., 1 a s.s., n. 48 del 1998)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1321/1322-1323/1324Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198332 .

Accessed: 25/06/2014 03:03

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

normativa regionale, complessivamente intesa, e sul suo concreto ren

dimento. Ciò richiederebbe una revisione del ruolo delle assemblee

elettive, con leggi che dettano le linee essenziali dell'intervento nor

mativo (13), un esercizio mirato delle procedure informative e di con

trollo di cui le assemblee sono titolari, l'eventuale ricorso alla legge per

correggere sviluppi giudicati non opportuni. Le assemblee potrebbero così aspirare a controllare lo sviluppo normativo senza detenere tutte le

fonti di produzione, riconoscendo ruolo e responsabilità degli altri cen

tri di produzione normativa e in primo luogo dell'organo di governo. L'assemblea sarda qualcosa ha fatto in questo spirito: ha difeso il ri

parto di competenza fra giunta e consiglio denunciando la disapplica zione della legge regionale del 1998; ha chiesto l'intervento della Corte

costituzionale, giudice dei conflitti di attribuzione, per riportare all'or

dine la sezione di controllo. Le considerazioni di ordine istituzionale

sono risultate prevalenti rispetto alle ragioni di schieramento dei partiti. La disapplicazione si è rivelata un'arma a doppio taglio, e la Corte

dei conti è rimasta sola. Mario Midiri

(13) Anche se non è preclusa alla legge la possibilità di attrarre mate rie e oggetti normalmente affidati all'attività amministrativa (Corte cost. 7 luglio 1995, n. 306, Foro it., 1996, I, 803; 16 febbraio 1993, n.

62, id., Rep. 1993, voce Opere pubbliche, nn. 114, 124, e Regioni, 1993, 1563, con nota di Pastori), si impone uno scrutinio stretto di le

gittimità costituzionale delle leggi provvedimento per il pericolo di di

sparità di trattamento insito in misure di tipo particolare o derogatorio: Corte cost. 10 gennaio 1997, n. 2, Foro it., 1997,1, 368; 22 aprile 1999, n. 141, id., Rep. 1999, voce Sicilia, n. 134; 28 luglio 1999, n. 364, id., 1999, I, 3113. Circa il riconoscimento sul piano costituzionale di una sfera appartenente all'amministrazione, N. Marzona, Sull'individualità costituzionale dell'amministrazione, in Studi in onore di Benvenuti, Modena, 1996, 1059, spec. 1086 ss.; S. Cassese, Diritto amministrativo

generale, in Trattato, cit., I, 213 ss.

Mario Midiri

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 gennaio 2000, n. 17 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 gennaio 2000, n.

4); Pres. Vassalli, Est. Marini; Novelli c. Fall. soc. Fepa di

Tartoni & C.; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Ferrara

23 giugno 1998 (G.U., la s.s., n. 48 del 1998).

Privilegio — Privilegio generale sui beni mobili — Credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato —

Esclusione — Questione infondata di costituzionalità nei

sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3; cod. civ., art. 2751,

2778).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale degli art. 2751, n. 4, e 2 778, n. 17,

c.c., nella parte in cui non riconoscerebbero il privilegio ge nerale sui beni mobili del debitore anche ai credito di mante

nimento del coniuge separato o divorziato, in riferimento al

l'art. 3 Cost, (in motivazione la corte rileva come il privilegio di cui alla disposizione denunciata, pur testualmente riferito ai crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano in

terpretativo anche al credito di mantenimento del coniuge se

parato o divorziato). (1)

(1) La Corte costituzionale risolve l'eccezione di costituzionalità con

una pronuncia interpretativa di rigetto, attraverso la quale provvede ad

indicare un'interpretazione delle disposizioni impugnate che vale a su

perare i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice a quo.

Questione analoga era stata affrontata da Corte cost. 4 marzo 1992, n. 84, Foro it., Rep. 1992, voce Privilegio, n. 8, con riguardo agli art.

2751, 2770 e 2776 c.c., nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed

ai figli sia munito di privilegio. In quella occasione la corte dichiarò la

questione inammissibile, ponendo la soluzione della stessa una serie di

Il Foro Italiano — 2002.

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Ferrara dubita, in riferimento

all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale degli art. 2751, n.

4, e 2778, n. 17, c.c., nella parte in cui non riconoscono — se

condo l'interpretazione dello stesso rimettente — il privilegio

generale sui mobili del debitore anche al credito di manteni

mento del coniuge separato o divorziato.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito indicati.

Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, il pri

vilegio di cui alla norma denunciata, pur testualmente riferito ai

crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano interpre tativo anche al credito di mantenimento del coniuge separato o

divorziato, superandosi in tal modo la disparità di trattamento

che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura

della norma.

In proposito, uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa

del credito che, com'è stato osservato in dottrina, rappresenta la

ratio giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazio ne del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e

soggettivo. Se, pertanto, si prescinde da considerazioni puramente nomi

nalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro

come il credito di alimenti, di cui all'art. 2751, n. 4, c.c., sia di retto a soddisfare, in conformità al significato comune del

l'espressione, le necessità di vita dell'alimentando anche se in

misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e

dei soggetti che vengono di volta in volta in considerazione.

Ed è indubbio che la funzione sopra specificata è propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del co

niuge separato o divorziato.

Una conferma, sia pure indiretta, dell'esattezza di tale opi nione si desume dalla costante giurisprudenza della Corte di

cassazione che, qualificando la domanda relativa agli alimenti

un minus, necessariamente compreso in quella di mantenimento,

muove evidentemente dall'identità di causa petendi delle do

mande e, quindi, sul piano sostanziale, dall'unitaria funzione di

sostentamento che caratterizza i relativi crediti.

Lo stesso credito di alimenti di cui all'art. 433 c.c. può assu

mere, d'altro canto, una diversa misura quantitativa in ragione della particolare natura del rapporto da cui l'obbligazione ali

mentare può derivare: mentre, ad esempio, il donatario non è te

nuto a prestare gli alimenti oltre il valore della donazione tuttora

esistente nel suo patrimonio (art. 438, 3° comma, c.c.), tra fra

telli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto

necessario (art. 439, 1° comma, c.c.). E se è pacifico come, in

tali casi, la misura più ridotta degli alimenti non faccia venir

meno l'identità funzionale del credito, la stessa conclusione non

può non valere per l'ipotesi in cui il credito, essendo parame trato al pregresso tenore di vita dell'alimentando, abbia un con

tenuto più esteso anziché più ridotto di quello strido sensu ali

mentare.

3. - In base alle considerazioni che precedono risulterebbe in

contrasto con l'art. 3 Cost., comportando un'irragionevole di

sparità di trattamento, un'interpretazione che esclùdesse dal

l'ambito della norma denunciata il credito di mantenimento del

coniuge separato o divorziato.

Avuto riguardo al fondamentale canone ermeneutico che, nel

concorso tra più possibili interpretazioni, impone di preferire

quella conforme a Costituzione, deve, pertanto, affermarsi —

come del resto già osservato, sia pure incidentalmente, da que

alternative e di scelte discrezionali che dovevano ritenersi di competen za esclusiva del legislatore. La corte inoltre, nell'auspicare un inter

vento del legislatore in materia, rilevò come «a presidio di quel credito

allo stato può comunque applicarsi (.. .) il (sia pur temporalmente cir

coscritto) privilegio previsto dall'art. 2751, n. 4, c.c. per i crediti ali

mentari». In tema di privilegio generale sui mobili, ai sensi dell'art. 2751 c.c.,

v. Cass. 27 febbraio 2001, n. 2838, id., 2001, I, 2238, con nota di ri

chiami. In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge o dei figli

in caso di separazione o divorzio, v. Cass. 23 marzo 2001, n. 4202, id.,

2002,1, 188, con nota di richiami e osservazioni di Trabace.

L'ordinanza di rimessione, Trib. Ferrara 23 giugno 1998, è massi

mata id.. Rep. 1999, voce cit., n. 38, mentre la sentenza della Corte co

stituzionale in epigrafe è commentata da Barbiera, in Giur. it., 2000,

677, da Pennasiiico, in Rass. dir. civ., 2000, 338, da Figone, in Fami

glia e dir., 2000, 537, da Finocchiaro, in Guida ai dir., 2000, fase. 5,

58, e da Persico, in Nuove leggi civ., 2000, 626.

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Page 3: sentenza 21 gennaio 2000, n. 17 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 gennaio 2000, n. 4); Pres. Vassalli, Est. Marini; Novelli c. Fall. soc. Fepa di Tartoni & C.; interv. Pres.

PARTE PRIMA

sta corte (sentenza n. 84 del 1992, Foro it., Rep. 1992, voce

Privilegio, n. 8) — l'estensione del privilegio di cui alla norma

denunciata anche al credito di mantenimento del coniuge sepa rato o divorziato e, conseguentemente, l'infondatezza della que stione sollevata dal giudice rimettente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co stituzionale degli art. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, c.c. sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Ferrara con l'ordi

nanza in epigrafe.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 3 aprile 2002, n. 4765; Pres. Grieco, Est. Luccioli, P.M. Russo

(conci, canf.); Andreoli (Avv. Belmonte, Di Gianni, Resci

gno) c. Padula. Conferma App. Napoli 3 novembre 1999.

CORTE DI CASSAZIONE;

Separazione di coniugi —

Figlio maggiorenne — Genitore

non convivente — Obbligo di mantenimento — Genitore

convivente già affidatario — Legittimazione attiva.

Separazione di coniugi — Figlio maggiorenne — Obbligo di mantenimento — Limiti (Cod. civ., art. 147, 148, 155).

Il genitore separato già affidatario, il quale continui a provve dere direttamente e integralmente al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, e con

esso convìvente, resta legittimato in proprio a pretendere dall 'altro genitore il contributo per il mantenimento del figlio stesso. (1)

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul

genitore separato non convivente, persiste finché quest'ulti mo non abbia dimostrato che il figlio ha raggiunto l'indipen denza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete

per conseguirla, ovvero — infine

— che il mancato svolgi mento di un'attività lavorativa dipende da un atteggiamento del figlio colposo od inerte, tale non essendo il rifiuto di una

sistemazione inadeguata rispetto alla sua preparazione ed

alle sue attitudini, compatibilmente con le condizioni econo

miche Velia famiglia, e sempre che quelle aspirazioni siano

realizzabili in ragionevoli limiti temporali. (2)

(1-2) I. - La sentenza in rassegna — che pure ha destato l'attenzione dei media per pretesi profili di novità — in realtà si adegua a consoli dati e costanti insegnamenti giurisprudenziali, d'altronde espressa mente e ampiamente richiamati. .

Per la legittimazione iure proprio e non ex capite filiorum del genito re, già affidatario di figli divenuti maggiorenni, ad esigere il contributo dall'altro genitore, v. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2289, Foro it., Mass., 168 (per esteso, Famiglia e dir., 2001, 275); 18 febbraio 1999, n. 1353, Foro it., Rep. 1999, voce Matrimonio, n. 101.

Cass. 4 marzo 1998, n. 2392, ibid., n. 99, fonda il diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo nell'elemento oggettivo della

convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del manteni mento (oltre che nel dovere di assicurare un'istruzione ed una forma zione professionale rapportate alle capacità del figlio, oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una

propria autonomia economica). Cass. 16 luglio 1998, n. 6950, id., Rep. 1998, voce cit., n. 131, rico

nosce comunque la diversa e concorrente legittimazione del figlio mag giorenne, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento; «ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una que stione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diven tato maggiorenne; tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato eser cizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti-del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal ge

II Foro Italiano — 2002.

Svolgimento de!processo. — Con sentenza dell'I 1-24 giugno

1998 il Tribunale di Napoli, adito da Maria Padula, pronunciava la separazione personale dal coniuge Giuseppe Andreoli senza

addebito, assegnava la casa coniugale alla Padula, limitatamente

al piano seminterrato di proprietà comune tra i coniugi ed al

primo piano di proprietà esclusiva della predetta, disponeva che

il piano rialzato rimanesse assegnato all'Andreoli, che ne era

proprietario esclusivo, fissava altresì in lire 1.500.000 mensili

nitore con il quale continua a vivere». Inoltre — non potendosi ravvisa re nel caso in esame un'ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di

quella passiva, non si presume) — «in assenza di un titolo, come di una

disposizione normativa che lo consentano, l'eventuale rinuncia del fi

glio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, non potrebbe in nessun caso

spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore affi datario quale autonomo destinatario dell'assegno».

In termini^anche

Cass. 23 ottobre 1996, n. 9238, ibid., n. 127. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Cagliari 11 marzo 1997, id..

Rep. 1999, voce Separazione di coniugi, n. 75, nonché Pret. Salerno 10 ottobre 1995, id., Rep. 1997, voce Matrimonio, n. 132 (secondo cui è inefficace il pagamento eventualmente effettuato dal genitore non con vivente con rimessa diretta delle somme in favore del figlio maggio renne).

V. però App. Roma 29 maggio 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 117

(per esteso, Dir. famiglia, 1996, 105), secondo cui la legittimazione del

genitore convivente «più non sussiste nell'ipotesi in cui il figlio, dopo aver raggiunto l'indipendenza economica, successivamente la perda: in tal caso, il figlio, sempre che l'evento che abbia determinato la perdita dell'indipendenza economica non sia a lui imputabile, può agire perso nalmente, e non quindi per il tramite di un terzo (genitore convivente), al fine, però, di reclamare solo gli alimenti».

Isolato è infine l'orientamento espresso da Pret. Lucca-Viareggio 24

luglio 1998, Foro it., Rep. 1999, voce Separazione di coniugi, n. 77:

«per far valere il diritto al mantenimento, finché il figlio è minorenne, il genitore agisce quale rappresentante dello stesso; una volta divenuto

maggiorenne, tale rappresentanza viene meno e deve essere il figlio ad

agire a tutela del proprio diritto; nondimeno il genitore, che provveda per intero al mantenimento, si surroga, ex art. 1203, n. 3, c.c., in tale di ritto e può agire in prima persona».

II. - Con riferimento al termine finale del dovere di contribuzione a carico del genitore non convivente, in termini con la sentenza in epigra fe, v. Cass. 30 agosto 1999, n. 9109, ibid., voce Matrimonio, n. 97, nonché Cass. 2392/98, cit.

La prima sentenza, nell'escludere il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne posto nelle concrete condizioni per poter divenire econo micamente autosufficiente, senza trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua discutibile scelta, ha nella fattispecie negato il contributo in favore «di un figlio trentacinquenne — e convivente con la madre — a carico del padre separato per essere il figlio stesso ben lontano dal con

seguimento della laurea in medicina nonostante risultasse iscritto pres so tale facoltà da quindici anni, e senza che il suo comportamento po tesse in qualche modo derivare o risentire della presenza paterna, es sendo trascorso un periodo pressoché equivalente a quello necessario

per l'utile completamento dell'intero corso di studi da quando il padre aveva cessato di convivere con moglie e figli».

La seconda sentenza segnala invece che l'autosufficienza economica da parte del figlio, consiste «nella percezione di un reddito corrispon dente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genito ri)».

Lo stesso principio della sentenza in rassegna è poi espresso da Cass. 7 maggio 1998, n. 4616, ibid., n. 100 (per esteso, Giur. it., 1999, 252): «non qualsiasi occasione di lavoro può ritenersi sufficiente per esonera re il genitore dal mantenimento, anche in presenza di un rifiuto del fi

glio, ma solo quando possa considerarsi idonea rispetto alle concrete e

ragionevoli aspettative del figlio e il suo rifiuto quindi privo di un'ac cettabile giustificazione».

Il fondamento del perdurare dell'obbligo di contribuzione sta nel

principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme del l'ordinamento (art. 30 Cost., art. 147, 148, 155, 4° comma, c.c., art. 6 1. n. 898 del 1970, come modificato dalla I. n. 74 del 1987), che porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora di

pendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore: v. Cass. 8 settembre 1998, n. 8868, Foro it., Rep. 1999, Separazione di

coniugi, n. 73. Sull'onere del coniuge obbligato a corrispondere l'assegno di man

tenimento per il figlio divenuto maggiorenne di provare la sopravve nuta autosufficienza economica del figlio stesso, v. anche Cass. 21 di cembre 1995, n. 13039, id., Rep. 1996, voce Matrimonio, n. 152.

Infine, sempre in termini con l'orientamento de quo, v. Cass. 23

gennaio 1996, n. 496, id., 1996, I, 863, con nota di richiami.

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