sentenza 21 luglio 2000, n. 322 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 luglio 2000, n. 31);Pres. Mirabelli, Est. Onida; Regione Liguria (Avv. Romanelli) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Albenzio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 11 (NOVEMBRE 2000), pp. 3067/3068-3069/3070Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195600 .
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3067 PARTE PRIMA 3068
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 luglio 2000, n. 322
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 luglio 2000, n. 31); Pres. Mirabelli, Est. Onida; Regione Liguria (Avv. Roma
nelli) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Albenzio).
Porti, spiagge, fari — Funzioni amministrative — Beni dema
niali — Rilascio di concessioni — Limiti — Questione inam
missibile di costituzionalità (Cost., art. 5, 76, 117, 118, 134,
136; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale, art. 38; d.p.r. 24
luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1
1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 59; 1. 28 gennaio 1994 n. 84, riordino della legislazione in materia portuale, art. 5; 1. 15
marzo 1997 n. 59, delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione am
ministrativa, art. 1, 3, 4; d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, confe
rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 11. 15 marzo
1997 n. 59, art. 105).
È inammissibile, per carenza di interesse a ricorrere della regio
ne, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, 2°
comma, lett. X), secondo periodo, d.leg. 31 marzo 1998 n.
112, nella parte in cui stabilisce che il conferimento di funzio ni amministrative alle regioni relativamente al rilascio di con
cessioni di beni del demanio della navigazione interna, del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale indivi
duate con d.p.c.m. 21 dicembre 1995, in relazione agli art.
38 l. 11 marzo 1953 n. 87, 59 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, 5 I. 28 gennaio 1994 n. 84, 1, 3 e 4 l. 15 marzo 1997 n.
59, in riferimento agli art. 5, 76, 117, 118, 134 e 136 Cost. (1)
Diritto. — 1. - La regione Liguria ha proposto questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 5, 117 e 118
Cost., anche in relazione agli art. 76, 134, 136 della stessa Co
stituzione, all'art. 38 1. 11 marzo 1953 n. 87, all'art. 59 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, all'art. 5 1. 28 gennaio 1994 n. 84, agli art. 1, 3 e 4 1. 15 marzo 1997 n. 59, nonché al principio di
leale cooperazione fra Stato e regioni, dell'art. 105, 2° comma, lett. /)> secondo periodo, d.leg. 31 marzo 1998 n. 112 (conferi mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle re
gioni ed agli enti locali, in attuazione del capo II. 15 marzo
1997 n. 59).
(1) Avendo rilevato che il d.p.c.m. 21 dicembre 1995 era stato adot tato senza il prescritto parere delle regioni interessate (che doveva essere
acquisito con modalità conformi al principio di leale collaborazione), la Corte costituzionale aveva proceduto all'annullamento del decreto
stesso, limitatamente alla parte concernente aree del territorio della re
gione Liguria ricorrente (Corte cost. 18 luglio 1997, n. 242, Foro it., 1997, I, 3101, con nota di richiami). La regione lamentava sostanzial mente che l'art. 105, 2° comma, lett. I), secondo periodo, d.leg. 112/98, richiamando il suddetto d.p.c.m., avrebbe in qualche misura violato il giudicato costituzionale ed avrebbe reso applicabile alla regione Ligu ria anche la parte del decreto annullata dalla corte. La Corte costituzio nale non ha seguito l'interpretazione della ricorrente ed ha rilevato co me il rinvio fatto dal d.leg. 112/98 non vale a dare nuova efficacia o a sanare i vizi del d.p.c.m. il quale viene pertanto assunto nel conte nuto vigente nell'ordinamento (quindi privo della parte annullata dalla
corte). Per questo ha conseguentemente dichiarato inammissibile la que stione sollevata dalla regione per carenza di interesse della stessa.
Per altro intervento della Corte costituzionale relativamente alla di
sciplina del conferimento di funzioni amministrative alla regione ed agli enti locali, ai sensi della 1. 59/97, v. Corte cost. 14 luglio 2000, n.
284, in questo fascicolo, I, 3072, con nota di richiami. Per l'inammissibilità di questioni di costituzionalità sollevate in via
principale, per carenza di interesse del ricorrente, v. Corte cost. 5 feb braio 1996, n. 25, id., 1996, I, 2597, con nota di richiami; nello stesso
senso, con riguardo ai conflitti tra enti, v. Corte cost. 10 novembre
1999, n. 426, id., 2000, I, 1767, con nota di richiami; 24 luglio 1998, n. 333, id., 1999, I, 424, con nota di richiami.
Per la dichiarazione di cessata materia del contendere e di estinzione, a seguito dell'entrata in vigore del d.leg. 112/98, di due conflitti di attribuzione relativi alle competenze amministrative regionali in ordine alle scuole nautiche ed alla concessione di patenti nautiche, v. Corte cost. 24 luglio 1998, n. 335, e ord. 3 luglio 1998, n. 245, ibid., 390, con nota di richiami, commentata (la prima) da Caputo, in Giur. it., 1999, 389, da Cartabla e da Tarli Barbieri, in Regioni, 1999, 129.
Il Foro Italiano — 2000.
La previsione oggetto di censura si inserisce in una disposi zione del d.leg. n. 112 del 1998, diretta a disciplinare il conferi
mento alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrati
ve in materia di trasporti, stabilendo in particolare che tra le
funzioni conferite alle regioni sono comprese quelle relative «al
rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale
per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti
di energia» (art. 105, 2° comma, lett. /, primo periodo); e che,
però, «tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di
interesse nazionale individuate con d.p.c.m. 21 dicembre 1995»
(2° comma, lett. I, secondo periodo).
Quest'ultimo è l'inciso impugnato dalla ricorrente.
Il citato d.p.c.m. 21 dicembre 1995 è l'atto, emanato in at
tuazione dell'art. 59, 2° comma, secondo periodo, d.p.r. n. 616
del 1977, con cui sono state individuate le aree demaniali esclu
se dalla delega delle funzioni amministrative conferita alle re
gioni dal 1° comma del predetto art. 59 «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del
demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista ab
bia finalità turistiche e ricreative». Da tale delega erano escluse
le funzioni in materia di navigazione marittima, di sicurezza
nazionale e di polizia doganale, ed inoltre essa non si applicava ai porti e alle aree «di preminente interesse nazionale in relazio
ne agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della
navigazione marittima», identificate appunto con decreto del
presidente del consiglio, di concerto con i ministri per la difesa,
per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni inte
ressate. Col medesimo procedimento l'elenco avrebbe potuto es
sere modificato.
Il termine per l'emanazione del decreto di individuazione del
le aree escluse dalla delega — in mancanza del quale la giuris
prudenza amministrativa ritenne che la delega non fosse dive
nuta operante — era originariamente fissato dall'art. 59, 2° com
ma, d.p.r. n. 616 del 1977 al 31 dicembre 1978. Successivamente, l'art. 6, 1° comma, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla
1. n. 494 del 1993, fissò il nuovo termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo
decreto, stabilendo che, in mancanza, le funzioni previste dal
l'art. 59 d.p.r. n. 616 del 1977 fossero comunque delegate alle
regioni. Tale ultimo termine fu poi prorogato al 31 dicembre
1995, con una serie di decreti legge non convertiti (a partire dal d.l. 21 ottobre 1994 n. 586), tra i quali il d.l. 18 dicembre
1995 n. 535, sotto il cui provvisorio vigore fu emanato il d.p.c.m. 21 dicembre 1995.
La predetta disposizione di proroga (sempre al 31 dicembre
1995) fu poi riprodotta ancora in altri decreti legge, fino al d.l.
21 ottobre 1996 n. 535 (art. 16), convertito dalla 1. n. 647 del
1996, che fece altresì salvi gli effetti dei precedenti decreti non
convertiti, fra cui il d.l. n. 535 del 1995 (art. 1, 2° comma, della legge di conversione).
2. - In relazione al d.p.c.m. 21 dicembre 1995 la regione Li
guria sollevò conflitto di attribuzione. Con sentenza n. 242 del
1997 (Foro it., 1997, I, 3101), il ricorso fu accolto da questa corte, sotto il profilo che non era stato acquisito, con modalità
conformi al principio di leale cooperazione, il prescritto parere della regione Liguria, e conseguentemente fu annullato il decre
to medesimo «limitatamente alla parte che concerne aree del
territorio della ricorrente regione Liguria». Ora l'art. 105, 2° comma, lett. /)» secondo periodo, d.leg.
n. 112 del 1998 fa richiamo al d.p.c.m. 21 dicembre 1995 per stabilire che il (più ampio) conferimento, ivi disposto, di fun
zioni amministrative alle regioni, in ordine al rilascio delle con
cessioni di beni del demanio della navigazione interna, del de
manio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di
verse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, non
opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate
con detto decreto 21 dicembre 1995.
La ricorrente censura la disposizione in esame sia perché essa
avrebbe disatteso il contenuto della pronuncia della corte, elu
dendone l'effetto; sia perché avrebbe incongruamente e irragio nevolmente utilizzato, per limitare la portata del conferimento delle funzioni alle regioni, un elenco di aree a suo tempo indivi
duate ai fini di delimitare un'assai più circoscritta competenza
regionale delegata, fra l'altro «cristallizzando» tale individua
zione senza più possibilità di modificarla in relazione al modifi
carsi dell'assetto degli interessi coinvolti; sia infine per le stesse
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ragioni che avevano sorretto il ricorso della medesima regione
per conflitto di attribuzioni in relazione al decreto 21 dicembre
1995. Tale impugnazione la regione propone per l'ipotesi in cui
si dovesse ritenere che la disposizione censurata abbia l'effetto
di delimitare la competenza anche della regione Liguria, nono
stante l'intervenuto annullamento, relativamente alle aree com
prese nel suo territorio, del decreto richiamato, o che essa operi una convalida del decreto medesimo per la parte annullata.
3. - La questione è inammissibile.
Il richiamo al d.p.c.m. 21 dicembre 1995, contenuto nella
disposizione impugnata, non può intendersi nel senso di ripristi nare l'efficacia della parte del decreto medesimo annullata da
questa corte con la sentenza n. 242 del 1997, cit., né nel senso
di conferire efficacia legislativa, ai fini dell'esclusione del con
ferimento di funzioni, all'individuazione delle aree comprese nel
territorio della regione Liguria contenuta nella parte annullata
del citato decreto del presidente del consiglio. L'art. 105, 2° comma, lett. ì), d.leg. n. 112 del 1998 indivi
dua le aree, nelle quali non opera il conferimento della compe tenza alle regioni, per relationem, attraverso il richiamo all'in
dividuazione effettuata con il d.p.c.m. 21 dicembre 1995. Nel
fare ciò la disposizione legislativa assume a proprio presuppo sto il contenuto del provvedimento amministrativo pregresso per
quello che è, senza conferire ad esso efficacia legislativa, né
sanare i vizi di legittimità che lo inficiavano, o comunque attri
buire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia.
D'altra parte, il provvedimento del 1995 è richiamato in quanto atto giuridicamente significativo, e non come mero documento
da cui desumere un contenuto fatto proprio dalla disposizione
legislativa. In altri termini, il richiamo dell'atto amministrativo vale sem
plicemente a definire per relationem la portata del limite intro
dotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma
con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste
attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad
esso propria tuttora sussista.
Può ben essere, naturalmente, che il governo, richiamando
il d.p.c.m. 21 dicembre 1995, fosse mosso dall'intento soggetti vo di confermare in toro, anche agli effetti della nuova disposi zione di conferimento di funzioni, l'individuazione di aree escluse,
operata in passato appunto con detto provvedimento; ma esso
non ha tenuto conto che quell'atto, per la parte relativa al terri
torio della regione Liguria, non aveva e non ha più alcuna giu ridica esistenza, a seguito dell'annullamento parziale pronun ciato da questa corte con la sentenza n. 242 del 1997: e che
quindi l'eventuale intento di ridare effetto, sia pure ai soli fini
del richiamo ora operato, alla parte dell'atto oggetto dell'an
nullamento sarebbe comunque dovuto risultare da una esplicita determinazione in tal senso.
Pertanto non si può forzare la portata del richiamo, attri
buendo ad esso il carattere di un rinvio materiale a determina
zioni private di ogni efficacia a seguito del parziale annullamen
to dell'atto, o peggio la portata di una disposizione di convali
da dell'atto pro parte annullato. Il rinvio effettuato, senza alcuna
specificazione e senza alcuna aggiunta, deve intendersi nel senso
in cui normalmente una disposizione legislativa si riferisce ad
un altro disposto o ad un altro provvedimento, assunto nella
sua attuale portata ed estensione.
4. - Con riguardo al territorio della regione Liguria, il legisla tore delegato non ha dunque proceduto ad una delimitazione
delle aree escluse dal conferimento di funzioni, per mancanza
di un efficace termine di riferimento, attesi il precedente parzia le annullamento del d.p.c.m. 21 dicembre 1995, e la mancata
successiva emanazione da parte del governo, che pur avrebbe
potuto provvedervi con il procedimento previsto dall'art. 59,
2° comma, ultimo periodo, d.p.r. n. 616 del 1977, di un decre
to modificativo dell'elenco delle aree «di preminente interesse
nazionale».
Ciò rende inammissibile la questione per carenza di interesse
a ricorrere della regione, la quale, allo stato, non può subire
alcun pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata, intesa nel senso indicato: mentre esula dall'ambito del presente
giudizio il problema dei modi, costituzionalmente corretti, con
i quali si possa eventualmente procedere all'individuazione di
aree del territorio della regione Liguria da escludere dal conferi
mento di cui all'art. 105, 2° comma, lett. I), d.leg. n. 112 del
1998.
Il Foro Italiano — 2000.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, 2°
comma, lett. I), secondo periodo, d.leg. 31 marzo 1998 n. 112
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo II. 15
marzo 1997 n. 59), sollevata, in riferimento agli art. 5, 117 e 118 Cost., anche in relazione agli art. 76, 134, 136 Cost., al
l'art. 38 1. 11 marzo 1953 n. 87, all'art. 59 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, all'art. 5 1. 28 gennaio 1994 n. 84, agli art. 1, 3 e 4 1. 15 marzo 1997 n. 59, nonché al principio di leale coope razione fra Stato e regioni, dalla regione Liguria col ricorso
in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 luglio 2000, n. 299
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 luglio 2000, n. 31); Pres. Mirabelli, Est. Capotosti; I.T. c. Comune di Firenze
e altra; interv. Regione Toscana. Ord. Tar Toscana, sez. II, 14 gennaio 1999 (G.U., la s.s., n. 27 del 1999).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana —
Edilizia residenziale pubblica — Alloggio — Assegnazione —
Decadenza — Reddito immobiliare dell'assegnatario — Com
misurazione all'equo canone «ex lege» 392/78 — Incostitu
zionalità (Cost., art. 3, 117, 118; 1. reg. Toscana 20 dicembre
1996 n. 96, disciplina per l'assegnazione, gestione e determi
nazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia resi
denziale pubblica, art. 5, 35; allegato A).
Sono incostituzionali l'art. 5, 1° comma, l'art. 35, 1° comma, lett. d), e l'allegato A), lett. d), I. reg. Toscana 20 dicembre
1996 n. 96, limitatamente alla parte in cui, prevedendo come
preclusiva dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residen
ziale pubblica e come causa di decadenza dalla stessa la tito
larità, da parte dell'assegnatario (o aspirante tale), di diritti
di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più allog
gi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di
valore locativo complessivo sia almeno pari al canone di loca
zione di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie
nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso,
fanno a tal fine riferimento al canone di locazione determina
to ai sensi della l. 27 luglio 1978 n. 392. (1)
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale pro mossa con l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'ali. A), lett. d), nonché gli art. 5, 1° comma, e 35, 1° comma, lett.
d), 1. reg. Toscana 20 dicembre 1996 n. 96, nelle parti in cui
stabiliscono i requisiti necessari per l'assegnazione e la decaden
za degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali norme che
prevedono, tra i vari requisiti prescritti, quello della mancanza
di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
«su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi
della 1. 27 luglio 1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo
di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito
territoriale cui si riferisce il bando di concorso», sarebbero in
contrasto con gli art. 3, 117 e 118 Cost.
Ad avviso del giudice a quo infatti, le norme impugnate vio
lerebbero il principio di ragionevolezza nella parte in cui quan tificano il godimento del reddito di immobili, commisurandolo
(1) Analogamente, con riferimento alle pressoché identiche disposi zioni degli art. 2 e 22 1. reg. Lombardia 91/83, v. Corte cost. 5 giugno 2000, n. 176, Foro it., 2000, I, 2107, con nota di D. Piombo, richiama ta in motivazione.
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