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sentenza 21 luglio 2000, n. 322 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 luglio 2000, n. 31); Pres....

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sentenza 21 luglio 2000, n. 322 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 luglio 2000, n. 31); Pres. Mirabelli, Est. Onida; Regione Liguria (Avv. Romanelli) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Albenzio) Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 11 (NOVEMBRE 2000), pp. 3067/3068-3069/3070 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195600 . Accessed: 28/06/2014 08:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 08:02:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 21 luglio 2000, n. 322 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 luglio 2000, n. 31); Pres. Mirabelli, Est. Onida; Regione Liguria (Avv. Romanelli) c. Pres. cons. ministri

sentenza 21 luglio 2000, n. 322 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 luglio 2000, n. 31);Pres. Mirabelli, Est. Onida; Regione Liguria (Avv. Romanelli) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Albenzio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 11 (NOVEMBRE 2000), pp. 3067/3068-3069/3070Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195600 .

Accessed: 28/06/2014 08:02

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3067 PARTE PRIMA 3068

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 luglio 2000, n. 322

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 luglio 2000, n. 31); Pres. Mirabelli, Est. Onida; Regione Liguria (Avv. Roma

nelli) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Albenzio).

Porti, spiagge, fari — Funzioni amministrative — Beni dema

niali — Rilascio di concessioni — Limiti — Questione inam

missibile di costituzionalità (Cost., art. 5, 76, 117, 118, 134,

136; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale, art. 38; d.p.r. 24

luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1

1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 59; 1. 28 gennaio 1994 n. 84, riordino della legislazione in materia portuale, art. 5; 1. 15

marzo 1997 n. 59, delega al governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma

della pubblica amministrazione e per la semplificazione am

ministrativa, art. 1, 3, 4; d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, confe

rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 11. 15 marzo

1997 n. 59, art. 105).

È inammissibile, per carenza di interesse a ricorrere della regio

ne, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, 2°

comma, lett. X), secondo periodo, d.leg. 31 marzo 1998 n.

112, nella parte in cui stabilisce che il conferimento di funzio ni amministrative alle regioni relativamente al rilascio di con

cessioni di beni del demanio della navigazione interna, del

demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale indivi

duate con d.p.c.m. 21 dicembre 1995, in relazione agli art.

38 l. 11 marzo 1953 n. 87, 59 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, 5 I. 28 gennaio 1994 n. 84, 1, 3 e 4 l. 15 marzo 1997 n.

59, in riferimento agli art. 5, 76, 117, 118, 134 e 136 Cost. (1)

Diritto. — 1. - La regione Liguria ha proposto questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 5, 117 e 118

Cost., anche in relazione agli art. 76, 134, 136 della stessa Co

stituzione, all'art. 38 1. 11 marzo 1953 n. 87, all'art. 59 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, all'art. 5 1. 28 gennaio 1994 n. 84, agli art. 1, 3 e 4 1. 15 marzo 1997 n. 59, nonché al principio di

leale cooperazione fra Stato e regioni, dell'art. 105, 2° comma, lett. /)> secondo periodo, d.leg. 31 marzo 1998 n. 112 (conferi mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle re

gioni ed agli enti locali, in attuazione del capo II. 15 marzo

1997 n. 59).

(1) Avendo rilevato che il d.p.c.m. 21 dicembre 1995 era stato adot tato senza il prescritto parere delle regioni interessate (che doveva essere

acquisito con modalità conformi al principio di leale collaborazione), la Corte costituzionale aveva proceduto all'annullamento del decreto

stesso, limitatamente alla parte concernente aree del territorio della re

gione Liguria ricorrente (Corte cost. 18 luglio 1997, n. 242, Foro it., 1997, I, 3101, con nota di richiami). La regione lamentava sostanzial mente che l'art. 105, 2° comma, lett. I), secondo periodo, d.leg. 112/98, richiamando il suddetto d.p.c.m., avrebbe in qualche misura violato il giudicato costituzionale ed avrebbe reso applicabile alla regione Ligu ria anche la parte del decreto annullata dalla corte. La Corte costituzio nale non ha seguito l'interpretazione della ricorrente ed ha rilevato co me il rinvio fatto dal d.leg. 112/98 non vale a dare nuova efficacia o a sanare i vizi del d.p.c.m. il quale viene pertanto assunto nel conte nuto vigente nell'ordinamento (quindi privo della parte annullata dalla

corte). Per questo ha conseguentemente dichiarato inammissibile la que stione sollevata dalla regione per carenza di interesse della stessa.

Per altro intervento della Corte costituzionale relativamente alla di

sciplina del conferimento di funzioni amministrative alla regione ed agli enti locali, ai sensi della 1. 59/97, v. Corte cost. 14 luglio 2000, n.

284, in questo fascicolo, I, 3072, con nota di richiami. Per l'inammissibilità di questioni di costituzionalità sollevate in via

principale, per carenza di interesse del ricorrente, v. Corte cost. 5 feb braio 1996, n. 25, id., 1996, I, 2597, con nota di richiami; nello stesso

senso, con riguardo ai conflitti tra enti, v. Corte cost. 10 novembre

1999, n. 426, id., 2000, I, 1767, con nota di richiami; 24 luglio 1998, n. 333, id., 1999, I, 424, con nota di richiami.

Per la dichiarazione di cessata materia del contendere e di estinzione, a seguito dell'entrata in vigore del d.leg. 112/98, di due conflitti di attribuzione relativi alle competenze amministrative regionali in ordine alle scuole nautiche ed alla concessione di patenti nautiche, v. Corte cost. 24 luglio 1998, n. 335, e ord. 3 luglio 1998, n. 245, ibid., 390, con nota di richiami, commentata (la prima) da Caputo, in Giur. it., 1999, 389, da Cartabla e da Tarli Barbieri, in Regioni, 1999, 129.

Il Foro Italiano — 2000.

La previsione oggetto di censura si inserisce in una disposi zione del d.leg. n. 112 del 1998, diretta a disciplinare il conferi

mento alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrati

ve in materia di trasporti, stabilendo in particolare che tra le

funzioni conferite alle regioni sono comprese quelle relative «al

rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale

per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti

di energia» (art. 105, 2° comma, lett. /, primo periodo); e che,

però, «tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di

interesse nazionale individuate con d.p.c.m. 21 dicembre 1995»

(2° comma, lett. I, secondo periodo).

Quest'ultimo è l'inciso impugnato dalla ricorrente.

Il citato d.p.c.m. 21 dicembre 1995 è l'atto, emanato in at

tuazione dell'art. 59, 2° comma, secondo periodo, d.p.r. n. 616

del 1977, con cui sono state individuate le aree demaniali esclu

se dalla delega delle funzioni amministrative conferita alle re

gioni dal 1° comma del predetto art. 59 «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del

demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista ab

bia finalità turistiche e ricreative». Da tale delega erano escluse

le funzioni in materia di navigazione marittima, di sicurezza

nazionale e di polizia doganale, ed inoltre essa non si applicava ai porti e alle aree «di preminente interesse nazionale in relazio

ne agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della

navigazione marittima», identificate appunto con decreto del

presidente del consiglio, di concerto con i ministri per la difesa,

per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni inte

ressate. Col medesimo procedimento l'elenco avrebbe potuto es

sere modificato.

Il termine per l'emanazione del decreto di individuazione del

le aree escluse dalla delega — in mancanza del quale la giuris

prudenza amministrativa ritenne che la delega non fosse dive

nuta operante — era originariamente fissato dall'art. 59, 2° com

ma, d.p.r. n. 616 del 1977 al 31 dicembre 1978. Successivamente, l'art. 6, 1° comma, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla

1. n. 494 del 1993, fissò il nuovo termine di un anno dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo

decreto, stabilendo che, in mancanza, le funzioni previste dal

l'art. 59 d.p.r. n. 616 del 1977 fossero comunque delegate alle

regioni. Tale ultimo termine fu poi prorogato al 31 dicembre

1995, con una serie di decreti legge non convertiti (a partire dal d.l. 21 ottobre 1994 n. 586), tra i quali il d.l. 18 dicembre

1995 n. 535, sotto il cui provvisorio vigore fu emanato il d.p.c.m. 21 dicembre 1995.

La predetta disposizione di proroga (sempre al 31 dicembre

1995) fu poi riprodotta ancora in altri decreti legge, fino al d.l.

21 ottobre 1996 n. 535 (art. 16), convertito dalla 1. n. 647 del

1996, che fece altresì salvi gli effetti dei precedenti decreti non

convertiti, fra cui il d.l. n. 535 del 1995 (art. 1, 2° comma, della legge di conversione).

2. - In relazione al d.p.c.m. 21 dicembre 1995 la regione Li

guria sollevò conflitto di attribuzione. Con sentenza n. 242 del

1997 (Foro it., 1997, I, 3101), il ricorso fu accolto da questa corte, sotto il profilo che non era stato acquisito, con modalità

conformi al principio di leale cooperazione, il prescritto parere della regione Liguria, e conseguentemente fu annullato il decre

to medesimo «limitatamente alla parte che concerne aree del

territorio della ricorrente regione Liguria». Ora l'art. 105, 2° comma, lett. /)» secondo periodo, d.leg.

n. 112 del 1998 fa richiamo al d.p.c.m. 21 dicembre 1995 per stabilire che il (più ampio) conferimento, ivi disposto, di fun

zioni amministrative alle regioni, in ordine al rilascio delle con

cessioni di beni del demanio della navigazione interna, del de

manio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di

verse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, non

opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate

con detto decreto 21 dicembre 1995.

La ricorrente censura la disposizione in esame sia perché essa

avrebbe disatteso il contenuto della pronuncia della corte, elu

dendone l'effetto; sia perché avrebbe incongruamente e irragio nevolmente utilizzato, per limitare la portata del conferimento delle funzioni alle regioni, un elenco di aree a suo tempo indivi

duate ai fini di delimitare un'assai più circoscritta competenza

regionale delegata, fra l'altro «cristallizzando» tale individua

zione senza più possibilità di modificarla in relazione al modifi

carsi dell'assetto degli interessi coinvolti; sia infine per le stesse

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ragioni che avevano sorretto il ricorso della medesima regione

per conflitto di attribuzioni in relazione al decreto 21 dicembre

1995. Tale impugnazione la regione propone per l'ipotesi in cui

si dovesse ritenere che la disposizione censurata abbia l'effetto

di delimitare la competenza anche della regione Liguria, nono

stante l'intervenuto annullamento, relativamente alle aree com

prese nel suo territorio, del decreto richiamato, o che essa operi una convalida del decreto medesimo per la parte annullata.

3. - La questione è inammissibile.

Il richiamo al d.p.c.m. 21 dicembre 1995, contenuto nella

disposizione impugnata, non può intendersi nel senso di ripristi nare l'efficacia della parte del decreto medesimo annullata da

questa corte con la sentenza n. 242 del 1997, cit., né nel senso

di conferire efficacia legislativa, ai fini dell'esclusione del con

ferimento di funzioni, all'individuazione delle aree comprese nel

territorio della regione Liguria contenuta nella parte annullata

del citato decreto del presidente del consiglio. L'art. 105, 2° comma, lett. ì), d.leg. n. 112 del 1998 indivi

dua le aree, nelle quali non opera il conferimento della compe tenza alle regioni, per relationem, attraverso il richiamo all'in

dividuazione effettuata con il d.p.c.m. 21 dicembre 1995. Nel

fare ciò la disposizione legislativa assume a proprio presuppo sto il contenuto del provvedimento amministrativo pregresso per

quello che è, senza conferire ad esso efficacia legislativa, né

sanare i vizi di legittimità che lo inficiavano, o comunque attri

buire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia.

D'altra parte, il provvedimento del 1995 è richiamato in quanto atto giuridicamente significativo, e non come mero documento

da cui desumere un contenuto fatto proprio dalla disposizione

legislativa. In altri termini, il richiamo dell'atto amministrativo vale sem

plicemente a definire per relationem la portata del limite intro

dotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma

con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste

attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad

esso propria tuttora sussista.

Può ben essere, naturalmente, che il governo, richiamando

il d.p.c.m. 21 dicembre 1995, fosse mosso dall'intento soggetti vo di confermare in toro, anche agli effetti della nuova disposi zione di conferimento di funzioni, l'individuazione di aree escluse,

operata in passato appunto con detto provvedimento; ma esso

non ha tenuto conto che quell'atto, per la parte relativa al terri

torio della regione Liguria, non aveva e non ha più alcuna giu ridica esistenza, a seguito dell'annullamento parziale pronun ciato da questa corte con la sentenza n. 242 del 1997: e che

quindi l'eventuale intento di ridare effetto, sia pure ai soli fini

del richiamo ora operato, alla parte dell'atto oggetto dell'an

nullamento sarebbe comunque dovuto risultare da una esplicita determinazione in tal senso.

Pertanto non si può forzare la portata del richiamo, attri

buendo ad esso il carattere di un rinvio materiale a determina

zioni private di ogni efficacia a seguito del parziale annullamen

to dell'atto, o peggio la portata di una disposizione di convali

da dell'atto pro parte annullato. Il rinvio effettuato, senza alcuna

specificazione e senza alcuna aggiunta, deve intendersi nel senso

in cui normalmente una disposizione legislativa si riferisce ad

un altro disposto o ad un altro provvedimento, assunto nella

sua attuale portata ed estensione.

4. - Con riguardo al territorio della regione Liguria, il legisla tore delegato non ha dunque proceduto ad una delimitazione

delle aree escluse dal conferimento di funzioni, per mancanza

di un efficace termine di riferimento, attesi il precedente parzia le annullamento del d.p.c.m. 21 dicembre 1995, e la mancata

successiva emanazione da parte del governo, che pur avrebbe

potuto provvedervi con il procedimento previsto dall'art. 59,

2° comma, ultimo periodo, d.p.r. n. 616 del 1977, di un decre

to modificativo dell'elenco delle aree «di preminente interesse

nazionale».

Ciò rende inammissibile la questione per carenza di interesse

a ricorrere della regione, la quale, allo stato, non può subire

alcun pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata, intesa nel senso indicato: mentre esula dall'ambito del presente

giudizio il problema dei modi, costituzionalmente corretti, con

i quali si possa eventualmente procedere all'individuazione di

aree del territorio della regione Liguria da escludere dal conferi

mento di cui all'art. 105, 2° comma, lett. I), d.leg. n. 112 del

1998.

Il Foro Italiano — 2000.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, 2°

comma, lett. I), secondo periodo, d.leg. 31 marzo 1998 n. 112

(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo II. 15

marzo 1997 n. 59), sollevata, in riferimento agli art. 5, 117 e 118 Cost., anche in relazione agli art. 76, 134, 136 Cost., al

l'art. 38 1. 11 marzo 1953 n. 87, all'art. 59 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, all'art. 5 1. 28 gennaio 1994 n. 84, agli art. 1, 3 e 4 1. 15 marzo 1997 n. 59, nonché al principio di leale coope razione fra Stato e regioni, dalla regione Liguria col ricorso

in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 luglio 2000, n. 299

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 luglio 2000, n. 31); Pres. Mirabelli, Est. Capotosti; I.T. c. Comune di Firenze

e altra; interv. Regione Toscana. Ord. Tar Toscana, sez. II, 14 gennaio 1999 (G.U., la s.s., n. 27 del 1999).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana —

Edilizia residenziale pubblica — Alloggio — Assegnazione —

Decadenza — Reddito immobiliare dell'assegnatario — Com

misurazione all'equo canone «ex lege» 392/78 — Incostitu

zionalità (Cost., art. 3, 117, 118; 1. reg. Toscana 20 dicembre

1996 n. 96, disciplina per l'assegnazione, gestione e determi

nazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia resi

denziale pubblica, art. 5, 35; allegato A).

Sono incostituzionali l'art. 5, 1° comma, l'art. 35, 1° comma, lett. d), e l'allegato A), lett. d), I. reg. Toscana 20 dicembre

1996 n. 96, limitatamente alla parte in cui, prevedendo come

preclusiva dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residen

ziale pubblica e come causa di decadenza dalla stessa la tito

larità, da parte dell'assegnatario (o aspirante tale), di diritti

di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più allog

gi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di

valore locativo complessivo sia almeno pari al canone di loca

zione di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie

nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso,

fanno a tal fine riferimento al canone di locazione determina

to ai sensi della l. 27 luglio 1978 n. 392. (1)

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale pro mossa con l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'ali. A), lett. d), nonché gli art. 5, 1° comma, e 35, 1° comma, lett.

d), 1. reg. Toscana 20 dicembre 1996 n. 96, nelle parti in cui

stabiliscono i requisiti necessari per l'assegnazione e la decaden

za degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali norme che

prevedono, tra i vari requisiti prescritti, quello della mancanza

di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione

«su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi

della 1. 27 luglio 1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo

di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito

territoriale cui si riferisce il bando di concorso», sarebbero in

contrasto con gli art. 3, 117 e 118 Cost.

Ad avviso del giudice a quo infatti, le norme impugnate vio

lerebbero il principio di ragionevolezza nella parte in cui quan tificano il godimento del reddito di immobili, commisurandolo

(1) Analogamente, con riferimento alle pressoché identiche disposi zioni degli art. 2 e 22 1. reg. Lombardia 91/83, v. Corte cost. 5 giugno 2000, n. 176, Foro it., 2000, I, 2107, con nota di D. Piombo, richiama ta in motivazione.

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