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Sentenza 22 dicembre 1961, n. 69; Pres. Cappi P., Rel. Cassandro; Crisci, Ravallese (Avv....

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Sentenza 22 dicembre 1961, n. 69; Pres. Cappi P., Rel. Cassandro; Crisci, Ravallese (Avv. Sorrentino) ed altri c. Finanze (Avv. dello Stato Simi); interv. Pres. Cons. ministri Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 15/16-17/18 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151953 . Accessed: 28/06/2014 13:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 13:11:23 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 22 dicembre 1961, n. 69; Pres. Cappi P., Rel. Cassandro; Crisci, Ravallese (Avv.Sorrentino) ed altri c. Finanze (Avv. dello Stato Simi); interv. Pres. Cons. ministriSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 15/16-17/18Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151953 .

Accessed: 28/06/2014 13:11

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15 PARTE PRIMA 16

spesso è concluso, e la legge lo consente, quando ancora

non si è promossa l'azione giudiziale ; aperto, prima o dopo,

il processo, dinanzi al magistrato le parti potranno difen

dersi su tutto, fuorché sul punto decisivo della causa :

potranno cioè rilevare contraddizioni od errori manifesti

dell'atto in cui s'è concluso l'accertamento, ma non sono

ammesse a discutere direttamente sulla realtà della situa

zione da accertare : insomma, su di essa, non partecipano

attivamente ed in mutuo contraddittorio allo svolgimento essenziale del processo. Le norme impugnate contrastano

perciò con l'art. 24, 2° comma, Cost., poiché il diritto alla

difesa è compromesso allorché il contraddittorio non sia

assicurato e sussistano ostacoli processuali a far valere le

ragioni delle parti. In conclusione, la seconda parte dell'art. 10, n. 1, dato

che si limita a demandare al Genio civile l'accertamento

della situazione a cui si riferisce la prima parte della stessa

norma, è totalmente illegittima. Non ne consegue con ciò

un vuoto legislativo, poiché l'accertamento sarà fatto dal

giudice, secondo le leggi e con nomina eventuale d'un

consulente.

A sua volta la seconda parte dell'art. 10, n. 2, oltreché demandare al Genio civile l'accertamento della necessità dello sgombero, gli consente di valutare la possibilità dello

sloggio temporaneo senza allontanamento dell'inquilino. Essa è illegittima solo in quanto attribuisce tale compe tenza al Genio civile. Perciò, caduta la norma, l'accerta mento non solo sulla necessità dello sgombero, ma anche sulla possibilità d'uno sloggio temporaneo, sarà fatto dal

giudice coi mezzi che la legislazione vigente gli offre. Per questi motivi, dichiara la illegittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950 n. 253, nella parte in cui esso demanda al Genio civile l'accertamento delle condizioni tecniche e della necessità dello sgombero dell'immobile, e dell'art. 10 n. 2, stessa legge in quanto l'accertamento della indispen sabilità dello sgombero e della possibilità d'uno sgombero temporaneo è demandato al Genio civile.

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 22 dicembre 1961, n. 69; Pres. Cappi P., Rei. Cassandro ; Crisci, Ravallese (Avv. Sorrentino) ed altri c. Finanze (Avv. dello Stato Simi) ; interv. Pres. Cons, ministri.

Impiegato dello Stalo — Carriere direttive — Inqua dramento - Incostituzionalità della normativa per eccesso di delejja — Questione infondata (Costi tuzione della Repubblica, art. 76, 77 ; 1. 20 dicembre 1954 n. 1181, delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato, art. 2, 5 ; d. pres. 11 gennaio 1956 n. 16, ordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato, art. 54, 57).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 54 e 57 decreto pres. 11 gennaio 1956 n. 16, in rela zione agli art. 2, n. 17, e 5 della legge 20 dicembre 1954 n. 1181 ed in riferimento agli art. 76 e 77 della Costi tuzione. (1)

(1) La Corte costituzionale dichiara infondata la questione d'incostituzionalità, il cui esame le era stato rimesso dalla VI Se zione del Consiglio di Stato con ordinanze deliberate il 17 novem bre 1959 e depositate il 18 maggio 1960 : l'una sul ricorso propo sto dal Crisci e da altri (Foro it., 1960, III, 176), e l'altra sul ri corso proposto dal Cocchiara, dal Ravallese e da altri (Le Leggi, 1960, 778).

Sui poteri conferiti al Governo con la legge di delega 20 di cembre 1954 n. 1181, cons. Corte cost. 17 maggio 1961, n. 24, Foro it., 1961, I, 713, con nota di richiami.

La Corte, ecc. — I due giudizi, poiché riguardano le

identiche questioni di legittimità, possono essere decisi con

unica sentenza.

La prima delle due questioni di legittimità costituzio

nale, che il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifesta

mente infondate, delle tre sollevate dalle parti, consiste tutta nello stabilire quali siano il contenuto e i limiti della

formula « conservazione delle posizioni giuridiche acqui site », contenuta nel n. 17 dell'art. 2 legge 20 dicembre 1954 n. 1181. È appena necessario, infatti, osservare che, una volta fissato questo contenuto e stabiliti questi limiti, saranno insieme fissati e stabiliti il contenuto e i limiti della delegazione legislativa conferita al Governo, per la

parte che riguarda il presente giudizio. Le parti private sostengono di quella formula una inter

pretazione così vasta da ricomprendere in essa, tanto il

rispetto dei rapporti di anzianità relativa, quanto di quelli di subordinazione gerarchica, quanto, infine, delle aspet tative di carriera. La Corte non ritiene che questa inter

pretazione sia corretta.

Vero è che non sarebbe esatto ridurre tale formula a

quella del « rispetto dei diritti quesiti », ovvero assimilarla ad altre che si incontrano nel nostro diritto positivo, come ad esempio quella dell'art. 227 legge comunale e provinciale, che vieta di modificare « il trattamento economico già rag giunto » o « il trattamento di quiescenza » in vigore ad un momento determinato della carriera degli impiegati e sala riati di comuni, provincie e consorzi. Tuttavia, l'espres sione che il legislatore ha adoperato : « conservazione delle

posizioni giuridiche acquisite », si accosta sostanzialmente alle altre che si sono ricordate, e fa ritenere che quello che la legge volle che il Governo, delegato ad emanare norme sul nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipen denti dello Stato, osservasse, pur nel minor rigore della formula adoperata, che lascia, come è del resto di ogni delegazione, una certa discrezionalità al legislatore dele

gato, fosse il rispetto di quanto e soltanto di quanto possa considerarsi già entrato nel patrimonio giuridico dell'im

piegato. Il che non si può dire davvero dei rapporti gerar chici e delle mere aspettative di carriera (per le quali, si vuol dire, non si siano verificati i relativi presupposti giu ridici), nè, nella specie, dei rapporti di anzianità relativa, che non potevano non essere in qualche modo modificati o alterati, una volta che si ritenga, come ha ritenuto il Con

siglio di Stato, che la fusione nell'unica carriera direttiva dei ruoli di gruppo A e di gruppo B fosse legittima, e con forme alla lettera e allo spirito della legge di delegazione. Del resto, il legislatore delegato ha pure cercato di eliminare gli inconvenienti che la fusione dei ruoli di gruppo A e di gruppo B comportava. Sono appunto frutto della cura del Governo di tenersi nei limiti della delegazione, l'asse gnazione automatica degli impiegati del ruolo di gruppo A alla carriera direttiva nella qualifica corrispondente al grado prima coperto, e quella, invece, non automatica, ma sog getta ad un giudizio del Consiglio di amministrazione « in base alle funzioni esercitate e ai precedenti di servizio », degli impiegati del ruolo di gruppo B ; la progressione nella carriera in favore degli appartenenti al ruolo di gruppo A, qualora i rapporti di anzianità fossero tali da condurre a preporre agli impiegati di ruolo di gruppo A quelli del ruolo di gruppo B ; la disposizione, infine, che vieta di ammettere allo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore gli ex impiegati di gruppo B, fino a quando non abbiano maturato la necessaria anzianità per l'ammissione a tale scrutinio gli impiegati di pari grado, provenienti dal ruolo di gruppo A.

Nemmeno fondata ritiene la Corte l'altra questione di legittimità, che sorgerebbe dall'asserito contrasto delle norme impugnate con l'art. 5 della legge di delegazione. Non può essere controverso, infatti, che la norma contenuta in quell'articolo concedesse al Governo la facoltà di proce dere alla revisione degli organici e che questa facoltà consi stesse nel modificare il numero dei posti assegnati a cia scuna qualifica delle diverse carriere « al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio ». Che essa dovesse essere esercitata necessariamente in un momento successivo a

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 18

quello assegnato al riordinamento delle carriere, si può fondatamente dubitare. Ma ciò di cui non si può dubitare è che quella revisione degli organici, intesa, come deve es sere intesa, sulla base della norma che l'autorizza, non solo non, fu esercitata congiuntamente al riordinamento delle

carriere, ma non fu esercitata punto, come è fatto palese anche dalla circostanza che pende attualmente davanti a Parlamento un disegno di legge, che si propone appunto di attuarla. Nè vale l'obiezione che si legge nell'ordinanza n. 74 che il legislatore delegato, operando « la mescolanza fra gli ordini di anzianità esistenti nell'uno o nell'altro ruolo », ha creato un nuovo organico, perchè avrebbe in sieme alterato il rapporto tra la consistenza numerica delle varie qualifiche. L'obiezione si riporta, chi ben guardi, a

quella mossa per la prima delle sollevate questioni di legit timità costituzionale ed è da ritenere pertanto egualmente infondata. È da dire infatti anche qui che, una volta con siderata legittima la fusione dei due ruoli del gruppo A e del gruppo B in un'unica carriera direttiva, questa fusione non poteva non condurre ad una giustapposizione dei posti rispettivamente assegnati ai gradi, confluiti ora in un'unica

qualifica : giustapposizione che non si può certo assimilare alla creazione di un nuovo ruolo, a meno che per tale non

si intenda la sostituzione delle nuove qualifiche ai vecchi

gradi : nel qual caso si dovrebbe dire che ciò è accaduto

anche delle carriere non « speciali ».

Non si oppone a questa conclusione il fatto che nella

tabella allegata al quadro 79 sia segnato accanto a ciascuna

qualifica, prevista dall'art. 54 della legge delegata, il numero

dei posti relativi. Quest'aggiunta non modifica la situazione

precedente (ciascuna cifra corrispondendo ad unguem alla

somma dei posti assegnati a ciascun grado dei ruoli di

gruppo A e di gruppo B) e non ha comportato la creazione

di nuovi organici, tanto che quelle cifre poterono essere

omesse nel quadro 83 del testo unico, approvato con decreto

pres. 10 gennaio 1957 n. 3, corrispondente al quadro 79 della legge delegata.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli art. 54 e 57 decreto pres. 11 gennaio 1956 n. 16, in relazione agli art. 2, n. 17, e 5

legge 20 dicembre 1954 n. 1181, ed in riferimento agli art.

76 e 77 della Costituzione.

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 22 dicembre 1961, n. 68 ; Pres. Ambkosini, Rei.

Cosatti ; Presidente Giunta prov. Bolzano (Avv. Gr.

G-uabino, Sand) c. Presidente Regione Trentino-Alto

Adige (Avv. dello Stato Simi).

Trentino-Alto Adige — Legge regionale — Legittima zione delle provineie all'impugnazione (Costituzione della Repubblica, art. 3).

Trentino-Alto Adige — Farmacie della Provincia di

Bolzano — Concessione in via definitiva senza

concorso — Incostituzionalità della normativa —

Questione infondata (Costituzione della Repubblica, art. 97, 117 ; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 4 ; d. pres. 18 febbraio 1958 n. 307, norme di at

tuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, art. 2 ; r. d. 27 luglio 1934 n. 1265, t. u. delle leggi sanitarie, art. 105).

Trentino-Alto Adige — Farmacie della Provincia di

Bolzano — Attribuzione in via definitiva — Legge

regionale — Violazione dell'Accordo I)e Gaspcri Griiber — Insussistenza (Costituzione de la Repub

blica, art. 10). Trentino-Alto Adige — Attribuzione delle farmacie

in Provincia di Bolzano — Norme di attuazione

dello Statuto regionale — Incostituzionalità —

Questione manifestamente infondata.

It Fobo Italiano — Volume LXXXV — Parte /■ 2.

La Provincia di Bolzano è legittimata a sollevare questioni di costituzionalità di leggi della Regione Trentino-Alto

Adige. (1) La norma, secondo cui l'autorizzazione ad aprire ed esercitare

una farmacia non può essere concessa che al vincitore di

pubblico concorso per titoli, giudicato da apposita com

missione, non costituisce principio dell'ordinamento giu ridico dello Stato : pertanto è infondata la questione di

incostituzionalità della legge della Regione Trentino-Alto

Adige 9 novembre 1960 n. 27, che consente, a chi gestisce da più di cinque anni una farmacia in Provincia di

Bolzano, giusta autorizzazione provvisoria, a mantenerla

in esercizio, su domanda, in via definitiva. (2) Non è in contrasto con l'art. 10 della Costituzione, in rapporto

all'Accordo De Gasperi-Griiber, la legge regionale del Tren

tino-Alto Adige che attribuisce in via definitiva le farmacie della Provincia di Bolzano, indipendentemente dal gruppo linguistico cui appartengono i concessionari. (3)

Non ha carattere di incidentalità rispetto alla questione di

legittimità della legge Regione Trentino-Alto Adige 9 no vembre 1960 n. 27, e deve dichiararsi manifestamente infondata, la questione d'incostituzionalità dei decreti pres. 18 febbraio 1958 n. 307 e 8 agosto 1959 n. 688, contenenti norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, in materia di assistenza sanitaria e ospeda liera e d'uso della lingua tedesca. (4)

La Corte, ecc. — Fatto. — Con deliberazione 24 no vembre 1960, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 48, n. 7, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto

Adige (deliberazione ratificata dal Consiglio), la Giunta

provinciale di Bolzano decideva di impugnare davanti alla

Corte costituzionale la legge della Regione Trentino-Alto

Adige 9 novembre 1960 n. 27, pubblicata nel Bollettino uffi ciale della Regione 15 novembre 1960, n. 51, concernente « conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano,

gestite provvisoriamente da più di cinque anni ».

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, rap presentato e difeso dagli avv. Luigi Sand e Giuseppe Gua

rino, con elezione di domicilio in Roma presso quest'ultimo, ha prodotto ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, rispet tivamente il 13 e il 14 dicembre 1960 e depositato nella

Cancelleria della Corte il 21 dicembre 1960, ricorso pub blicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 7 gennaio 1961, n. 6. Nel ricorso la difesa della Giunta provinciale osserva che nella Provincia di Bolzano esistono tredici

farmacie, tutte gestite in base ad autorizzazione provvisoria, e che undici di esse, le quali si trovano in altrettanti comuni

con popolazione prevalentemente di lingua tedesca, sono

rette da titolari provvisori appartenenti al gruppo etnico italiano. Con la citata legge n. 27 del 1960, le attuali asse

gnazioni provvisorie verrebbero ad essere trasformate, senza

concorso, in definitive con assegnazione di farmacie a cit

tadini di lingua italiana nei comuni con prevalenza di popo lazione di lingua tedesca.

(1) In senso conforme, la sentenza richiamata in motiva zione, Corte cost. 15 giugno 1960, n. 40, Foro it., 1960, I, 1441, con nota di richiami.

(2) Sui « principi dell'ordinamento giuridico dello Stato », richiamati dall'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, si veda Corte cost. 26 giugno 1956, n. 6, Foro it., 1956, I, 1058.

Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 1960, n. 113 [id., 1960, III, 95) ha negato alla Provincia di Bolzano la legittimazione a far valere dinanzi al Consiglio di Stato la violazione del cri terio della rappresentanza proporzionale dei gruppi etnici in commissioni giudicatrici dei concorsi per aprire ed esercitare farmacie nella Provincia stessa.

Sulla natura della c. d. autorizzazione ad aprire ed eserci tare una farmacia, v. App. Bari 11 giugno 1958, id., 1959, I, 1764.

(3) Sui limiti entro i quali può esaminarsi la violazione dell'Accordo De Gasperi-Griiber, Corte cost. 11 marzo 1961, n. 1, Foro it., 1961, I, 392.

(4) Non risultano precedenti in termini.

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