+ All Categories
Home > Documents > sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto)

sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto)

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: nguyenanh
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
5
sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto) Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1981), pp. 2071/2072-2077/2078 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23172613 . Accessed: 24/06/2014 21:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 21:42:10 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto)

sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto)Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1981), pp. 2071/2072-2077/2078Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172613 .

Accessed: 24/06/2014 21:42

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 21:42:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto)

2071 PARTE PRIMA 2072

settembre 1980 n. 576 debba essere rettamente interpretato nel senso che per i redditi prodotti nell'anno 1980 il contributo

soggettivo dovuto dagli iscritti alla cassa vada determinato in base alla tabella A legge 22 luglio 1975 n. 319 e ridotto per i redditi

superiori ai 6.000.000 nella misura del 10%. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

I

PRETURA DI AVERSA; sentenza 22 dicembre 1980; Giud.

Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv.

Tinto).

PRETURA DI AVERSA;

Locazione — Legge 392/1978 — Sentenza di rilascio — Prov

visoria esecutività « ex lege » — Sussistenza (Cod. proc. civ., art. 431; legge 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni

di immobili urbani, art. 46).

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Sentenza — Lettura del dispositivo in udienza — Omissione — Nullità

(Cod. proc. civ., art. 156, 429).

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile — Decadenza

dalla carica del conciliatore — Successiva deliberazione —

Nullità (Cod. proc. civ., art. 161).

Le disposizioni dell'art. 431 cod. proc. civ. devono ritenersi estese, in quanto applicabili, a tutte le sentenze, suscettibili di essere

eseguite, emesse nelle controversie di cui agli art. 30 e 45 legge

392/1978, e, perciò, non solo a quelle che pronunciano condan na al pagamento di somme di denaro in favore del locatore o

del conduttore, ma anche a quelle che dispongono il rilascio dell'immobile in favore del locatore. (1)

Nelle controversie in materia di locazione alle quali, in virtù dell'art. 46 legge 392/1978, si applica il rito del processo del lavoro, la mancata lettura del dispositivo in udienza, come

previsto dall'art. 429, 1" comma, cod. proc. civ. dà luogo a nullità assoluta della sentenza ex art. 156, 2° comma, cod. proc. civ., per il mancato raggiungimento dello scopo dell'at to. (2)

È viziata da nullità assoluta la sentenza emessa da conciliatore il

quale, in carica nell'udienza di discussione, delibera e deposita la sentenza in momento successivo, allorché è decaduto dalla carica. (3)

II

PRETURA DI PIZZO; sentenza 18 novembre 1980; Giud. No varese; Di Renzo c. Min. interno.

Locazione — Legge 392/1978 — Sentenza di rilascio — Prov visoria esecutività « ex lege » — Insussistenza — Sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro — Provvisoria esecutività «ex lege» — Sussistenza (Cod. proc. civ., art. 431; legge 27 luglio 1978 n. 392, art. 46).

Il riferimento all'art. 431 cod. proc. civ., operato dall'art. 46 legge 392/1978, ha un diverso valore a secondo che trattasi di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, essendo applicabile il 1" comma dell'art. 431 cod. proc. civ., o di sentenza di mero accertamento oppure di rilascio dell'immo bile, poiché, in tal caso, il rinvio ha lo scopo di consentire la

deroga agli art. 283 e 351 cod. proc. civ. in forza dell'applica zione del solo 3° comma dell'art. 431 cod. proc. civile. (4)

(1,4) Continuano le contrastanti sentenze dei giudici di merito sulla questione sollevata dal sibillino rinvio all'art. 431 cod. proc. civ. contenuto nell'art. 46 legge 392/1978.

Per completi richiami a dottrina e giurisprudenza si rinvia alla nota Pret. Bologna 4 giugno 1979 (Foro it., 1980, I, 2621), richiamata dal Pretore di Pizzo, cui adde, a favore della provvisoria esecutività ex lege delle sole sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, Pret. Civitanova Marche 21 gennaio 1980 (id., 1981, I, 1461); contra, per la tesi della provvisoria esecutività piena e incondizionata di tutte le sentenze pronunciate nelle controversie soggette alla disciplina pro cessuale della legge 392/1978, Pret. Pistoia 29 maggio 1980, Arch, locazioni, 1980, 432 e Pret. Trani 26 giugno 1979, ibid., 119; nega la provvisoria esecutività ex lege, concedendola ex art. 282 cod. proc. civ.

I

Il Pretore, ecc. — Svolgimento del processo. — Con ricorso

depositato in cancelleria il 22 aprile 1980 Benitozzi Giovanni

propose appello avverso la sentenza — depositata il 4 febbraio 1980 e notificatagli il 27 marzo 1980 — con la quale il Concilia tore di S. Arpino, in data 28 gennaio 1980, in accoglimento della domanda proposta da D'Angelo Salvatore con ricorso del 10 settembre 1979 ex art. 59 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, l'aveva condannato al rilascio in favore di quest'ultimo, per la data del 10 agosto 1980, dell'appartamento di tre vani ed accesso ri sito in S. Arpino, via Matteotti n. 15, e chiese: a) che, in riforma della detta sentenza, fosse dichiarata inammissibile, im

proponibile od infondata la domanda del D'Angelo Salvatore, oppure fosse dichiarata la nullità assoluta e l'inesistenza dell'inte ro procedimento di primo grado e della sentenza appellata; b) che in via preliminare venisse dichiarata la non esecutorietà della sentenza o comunque venisse sospesa l'esecutorietà della stessa a norma dell'art. 431 cod. proc. civ.; c) che in via istruttoria fosse disposta l'acquisizione agli atti del decreto di riconferma del Conciliatore di S. Arpino e si procedesse ad ispezione giudiziale dell'appartamento abitato dal locatore.

A fondamento del ricorso il Benitozzi Giovanni dedusse: 1) che il ricorso del D'Angelo Salvatore era da considerare inammissibile a norma degli art. 45 legge 392/78 e 414 cod. proc. civ., mancando in esso l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondava la domanda; 2) che la sentenza impugnata e tutto il procedimento di primo grado era affetto da nullità insanabile, perché gli atti non erano stati conformi al rito speciale di cui agli art. 46 legge 392/78 e 414 segg. cod. proc. civ. per i

seguenti motivi: a) all'udienza di discussione del 31 ottobre 1979 il conciliatore, dopo aver assegnato la causa a sentenza, aveva proceduto all'interrogatorio libero delle parti ed aveva chiesto all'attore l'esibizione del contratto di locazione; b) il conciliatore era venuto meno al disposto dell'art. 429 cod. proc. civ., giacché all'udienza del 31 ottobre 1979, udite le conclusioni, non aveva dato lettura della sentenza, ma si era riservato di emettere la stessa e aveva sciolto la riserva in data 28 gennaio 1980; c) il conciliatore, a norma dell'art. 24 legge 30 gennaio 1941 n. 12, era decaduto dalla sua funzione in data 31 dicembre 1979 ed era

(senza affrontare, però, il problema), Pret. Milano 19 novembre 1979, ibid., 279, con nota di A. Montagna.

In dottrina, successivamente alla dottrina citata nella precedente nota di richiami, per l'esclusione della esecutività ex lege delle sentenze di condanna al rilascio, v. Militerni, Appunti sugli aspetti processuali della legge sull'equo canone, in Dir. e giur., 1980, 254, e Zazzera, Esecutività della sentenza di recesso, ibid., 259; per l'applicabilità del solo 3° comma dell'art. 431 cod. proc. civ. Acone, Controversie relative alla risoluzione del rapporto di locazione, ibid., 517, pur sottolineando l'incertezza della soluzione prospettata, a causa della infelice tecnica usata dal legislatore, e mettendo in risalto che la soluzione del problema risente delle valutazioni di ordine politico legate ad un'op zione tra ì contrapposti interessi esistenti in ogni rapporto locativo (sui quali si sofferma G. Costantino, Controversie in materia di locazioni, voce del Novissimo digesto, appendice, 1 dell'estratto). La discussione del problema oggetto delle sentenze che si riportano, a causa della equivocità del legislatore, è destinata a continuare all'in finito; pertanto più che aspettare che su di esso si pronunci la Cas sazione, sembra più opportuno un intervento legislativo che affermi l'esecutività ope legis della sentenza di primo grado, richiamando, inoltre, l'art. 433 cod. proc. civ., per quanto riguarda l'appello con riserva dei motivi, come autorevolmente sostenuto da A. Proto Pi sani, Relazione al corso per uditori giudiziari (marzo 1981) e, in ge nerale, Sulla tutela giurisdizionale differenziata, in Riv. dir. proc., 1979, 536 ss., 540.

Sui problemi di ordine pratico che la questione pone, facendo ricadere sulle cancellerie la responsabilità dell'apposizione della formula esecutiva e sull'opportunità che i magistrati dichiarino o neghino espressamente che la decisione è esecutiva, secondo che aderiscano all'una o all'altra opinione, si sofferma G. Costantino, op. cit., 19.

(2) Da ultimo, v. Cass. 25 marzo 1981, n. 1737, Foro it., 1981, I, 968, con nota di richiami.

(3) Non constano precedenti specifici; per un caso analogo (sentenza deliberata da un pretore dopo il trasferimento ad altro ufficio giudizia rio) si veda Cass. 23 luglio 1969, n. 2785, Foro it., 1969, I, 2413, con nota di richiami, che si pronuncia per l'inesistenza della sentenza; nello stesso senso, con riferimento a sentenza deliberata da un col legio, del quale faceva parte, in qualità di presidente ed estensore, un magistrato trasferito ad altro ufficio giudiziario già prima della discussione, v. Cass. 19 dicembre 1980, n. 6558, id., 1981, I, 1072, con nota di richiami.

This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 21:42:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

stato confermato nella stessa con decreto del presidente della

Corte d'appello di Napoli del 7 marzo 1980, per cui la sentenza,

emessa, come si è detto, il 28 gennaio 1980, era da considerare

inesistente e nulla, siccome emessa da persona priva della funzio

ne di giudice conciliatore; 3) che nel merito la domanda era da

ritenere infondata, non ricorrendo le condizioni di legge per

l'accoglimento di essa; 4) che la fissazione dell'esecuzione ex art.

56 legge 392/78 sic et simpliciter, senza cioè la concessione della

clausola di provvisoria esecuzione ex art. 431 e 282 cod. proc.

civ., siccome aveva fatto il primo giudice, era da considerare come

una fissazione della data di esecuzione in previsione della manca

ta impugnazione della sentenza, ma certamente non poteva essere

considerata come un'esecutorietà generalizzata della sentenza e dei

provvedimenti di rilascio, posto che l'art. 46 si richiama all'art.

431, se applicabile; 5) che la sentenza, pertanto, non poteva considerarsi provvisoriamente esecutiva e di essa, comunque, do

veva essere sospesa l'esecuzione, tanto più che nella specie non

erano applicabili gli art. 282 e 431 cod. proc. civile. (Omissis)

Motivi della decisione. — 1) Come si è detto in narrativa, il

giudicante nell'udienza fissata per la discussione dispose, fra

l'altro, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.

Orbene, poiché tale sentenza dal Conciliatore di S. Arpino non

era stata dichiarata esecutiva, pare opportuno preliminarmente chiarire i motivi per i quali il giudicante ritenne di dover

adottare il provvedimento menzionato.

L'art. 46 legge 392/1978 dispone che il procedimento per le

controversie di cui agli art. 30 e 45 della stessa legge — fra cui

rientra quella in esame in forza del richiamo operato dall'ultimo

comma del successivo art. 59 — è disciplinato dagli art. 414, 415,

416, 417, comma 2°, 3° 4°, 5°, 418, 419, 420, 421, comma 1°,

422, 424, 429, comma 1° e 2°, 430 cod. proc. civ. «e dall'art. 431

dello stesso codice, in quanto applicabile».

L'art. 431 cod. proc. civ., che prevede l'esecutorietà delle

sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per

crediti derivanti da rapporti di lavoro e da rapporti equiparati al

rapporto di lavoro, dunque, si estende al procedimento per le

controversie previste dagli art. 30 e 45 legge 392/1978, recante la

disciplina delle locazioni di immobili urbani, solo « in quanto

applicabile ».

Si rende, dunque, necessario accertare il significato da attribuire

all'inciso ora detto.

Mette conto, a tal fine, ricordare preliminarmente che, come si

evince dall'esame dei lavori parlamentari, nel testo definitivo

dell'art. 46 è stata soppressa la limitazione — presente nella

formulazione proposta dalle commissioni riunite del Senato —

alle sole controversie relative alla determinazione del canone e al

suo adeguamento dell'applicabilità dell'art. 431 cod. proc. civile.

Mette conto, altresì', sottolineare, al fine che ne occupa, che,

come si evince ancora dall'esame dei lavori parlamentari, la

soppressione fu disposta allo scopo di « estendere a tutte le

controversie in materia di locazione ... la possibilità di applica

zione dell'art. 431 cod. proc. civile ».

Non sembra discutibile, dunque, che i lavori preparatori della

legge 392/78 autorizzano l'affermazione che nelle intenzioni del

legislatore le disposizioni dell'art. 431 cod. proc. civ. devono

estendersi a tutte le controversie. in materia di locazione.

Si è obiettato in proposito che i lavori preparatori non hanno

valore decisivo ai fini dell'interpretazione di una norma.

È agevole, peraltro, replicare sul punto che, se ciò è vero, non è

men vero che nell'interpretare una norma il giudice non può

prescindere del tutto da tali lavori, e cioè dalla considerazione del

dibattito, delle precisazioni, delle modifiche, delle osservazioni

che, in sede parlamentare, hanno preceduto la redazione del

testo definitivo di essa, dappoiché tutti questi elementi costitui

scono pur sempre un valido punto di partenza e di riferimento,

uno strumento di verifica e, in definitiva, un ausilio.

Appare d'uopo, del resto, tenere presente che il legislatore, nel

mentre ha esteso alle controversie in materia di locazione solo

alcune delle disposizioni degli art. 417, 421 e 429 cod. proc. civ.

(v. art. 46 legge 392/78), l'art. 431 dello stesso codice lo ha

richiamato per intero, anche se tale richiamo ha accompagnato

con l'inciso «in quanto applicabile». Di conseguenza anche la

formulazione dell'art. 46 di tale legge giustifica l'affermazione che

le disposizioni dell'art. 431 cod. proc. civ. (tutte le disposizioni di

tale articolo) devono ritenersi estese, in quanto applicabili, alle

controversie (a tutte le controversie) di cui è parola negli art. 30

e 45 richiamati sopra, e cioè alle controversie instaurate: a) per la determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone;

b) per conseguire l'integrazione del canone in conseguenza del

l'effettuazione di riparazioni straordinarie dell'immobile; c) per il

conseguimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento nei

casi previsti dall'art. 34; d) per conseguire l'indennità dovuta, ex

art. 1592 cod. civ., al conduttore per i miglioramenti da lui

apportati alla cosa locata, quando vi sia stato il consenso del

locatore; e) per conseguire l'indennità spettante, ex art. 12 r.d.l.

18 gennaio 1937 n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937

n. 2651, al conduttore titolare della licenza di un albergo o di

una pensione per i miglioramenti apportati all'immobile al fine di

ottenere l'assegnazione ad una categoria superiore; /) per conse

guire la disponibilità dell'immobile locato nei casi previsti dalla

legge.

Ciò premesso, reputasi opportuno, al fine di acclarare l'ambito

di applicabilità dell'art. 431 cod. proc. civ. alle controversie

previste dagli art. 30 e 45 legge 392/78, esaminare partitamente le

disposizioni di esso.

A) 11 primo comma di tale articolo dispone che le sentenze che

pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivan

ti dai rapporti di lavoro e dai rapporti equiparati sono provviso riamente esecutive.

Orbene parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ha

escluso l'applicabilità della norma alle sentenze di condanna del

conduttore al rilascio dell'immobile locatogli essenzialmente sulla

base dei seguenti rilievi: 1) l'art. 431 cod. proc. civ. si ispira « al

favor per il lavoratore, per il carattere alimentare del suo credito

e per la sua condizione di parte economicamente più debole»;

2) « per quanto, viceversa, riguarda la legge 392/78 è da esclude

re che il legislatore possa avere identificato la parte economica

mente più debole con il locatore », perché ciò in un sistema

capitalistico « non sarebbe seriamente sostenibile »; 3) la ratio

della legge 392/78 deve essere individuata nell'esigenza di « con

ciliare i contrapposti interessi dei proprietari e degli inquilini » e

l'inciso « in quanto applicabile » costituisce proprio l'espressione di tale ratio; 4) pertanto nel mentre « il richiamo operato dall'art. 46 legge 392/78 all'art. 431 cod. proc. civ., per l'oggetto stesso di tale norma, non può essere limitato che esclusivamente

ai crediti di somme di denaro », la conciliazione degli opposti interessi delle parti « esclude la limitazione discrezionale dell'appli cabilità della norma in questione, nel senso che la sentenza sarà

esecutiva ipso iure sia nell'ipotesi che vede il conduttore credito

re, sia in quella inversa ».

La tesi non è convincente. Benvero, e innanzitutto, devesi

convenire che appare scarsamente credibile che il legislatore possa aveva voluto munire del carattere dell'esecutività le sentenze pro nuncienti condanne al pagamento di somme di danaro a titolo di

indennità da miglioramenti apportati alla cosa locata, o da perdita dell'avviamento, ecc., e tale carattere negare alle sentenze pronun ciane il rilascio di un immobile in conseguenza della riconosciuta

necessità del locatore di adibire lo stesso a propria abitazione o a

sede della propria attività lavorativa, e perciò per un titolo

indiscutibilmente meritevole di maggior considerazione rispetto a

quello di cui si è fatto cenno.

Indipendentemente da ciò, occorre osservare che le condizioni

alla cui sussistenza l'art. 431 cod. proc. civ. subordina l'esecutività

della sentenza, e cioè la qualità di lavoratore in colui a favore del

quale viene emessa la sentenza e la natura di credito derivante da uno dei rapporti di cui è parola nell'art. 409 dello stesso codice

del credito riconosciuto al locatore o al conduttore, non potranno mai essere riscontrabili nella materia disciplinata dalla legge

392/78.

Se è cosi, bisogna decidersi. O si esclude del tutto l'applicabili tà della norma in questione alle controversie di cui è parola negli art. 30 e 45 legge 392/78 o si ammette l'applicabilità di essa a

tutte quante tali controversie.

In altre parole sembra al giudicante scarsamente coerente nega> re l'applicabilità della disposizione del 1° comma dell'art. 431

cod. proc. civ. alle sentenze che dispongono, in accoglimento dell'istanza del locatore, il rilascio dell'immobile da questo locato,

e ammetterla per le sentenze che pronunciano condanna al

pagamento di somme di danaro, in favore del locatore o del

conduttore, giacché nell'un caso e nell'altro appare davvero arduo

identificare colui a cui favore è stata pronunciata la sentenza di

condanna con il lavoratore di cui è parola nell'art. 431 cod. proc. civile. Né la circostanza che le sentenze pronuncianti condanne,

in favore del locatore o del conduttore, al pagamento di somme

di danaro, in quanto tali, si avvicinano di più alle sentenze di cui

è parola nell'art. 431, 1° comma, cod. proc. civ., può considerarsi

bastevole a giustificare la provvisoria esecutività di esse. Consegue

This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 21:42:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto)

2075 PARTE PRIMA 2076

da ciò che — presupponendo l'applicabilità delle disposizioni del 2° e del 3° comma dell'art. 431 cod. proc. civ. l'esecutività della

sentenza, e non presentando i crediti derivanti dai rapporti di cui è parola nell'art. 45 legge 392/78 quel carattere alimentare che costituisce il fondamento della statuizione del 4° comma dello stesso art. 431 — la conclusione cui dovrebbesi pervenire è che nessuna delle disposizioni di tale articolo, e non solo la disposi zione del 1° comma dell'art. 431 cod. proc. civ., a voler seguire la tesi che si critica, è da considerare applicabile alle controversie di cui è parola negli art. 30 e 45 legge 392/78.

Una tale conclusione sembra, però, al giudicante che, anche e

soprattutto perché essa appare in contrasto con l'art. 46 della

legge ora ricniamata, non può accettarsi.

Essa, del resto, non è inevitabile. L'art. 46 legge 392/78 estende alle controversie previste dagli

art. 30 e 45 aena stessa legge l'art. 431 cod. proc. civ., in quanto applicabile.

L'art. 46 detto, dunque, anche se con la limitazione menzionata, estende l'applicabilità dell'art. 431, che disciplina l'esecutorietà della sentenza, non a questa o a quella controversia prevista dagli art. 30 e 45, ma a tutte le controversie previste da tali norme.

Se, dunque, da un lato si considera tale circostanza, dall'altro si ha riguardo al fatto che, come si è visto, l'esame dei lavori

parlamentari giustifica l'affermazione che nelle intenzioni del legis latore l'applicazione dell'art. 431 cod. proc. civ. deve, giustappun to, estendersi a tutte le controversie in materia di locazione, pare agevole convenire che l'inciso « in quanto applicabile » deve

interpretarsi nei senso che sono da considerare esecutive ope legis tutte le sentenze cne sono suscettibili di essere eseguite, e perciò non solo quelle che pronunciano condanna al pagamento di

somme di danaro, in tavore del locatore o del conduttore, ma anche quelle che dispongono, in accoglimento del relativo ricorso, il rilascio dell immobile in favore del locatore.

Si consideri, del resto, che tale interpretazione, in relazione alle sentenze di condanna del conduttore al rilascio dell'immo bile emesse nei giudizi di recesso intrapresi dai locatori, si im

pone anche per un'altra, e non certo irrilevante, ragione. È noto che l'art. 3 legge 392/1978 prevede la possibilità per il

giudice di emettere nella prima udienza e nel corso del giudizio ordinanza di rilascio dell immobile.

E noto, altresì, che tali ordinanze sono dallo stesso articolo dichiarate espressamente esecutive.

Orbene, non vi è chi non veda che, ove dovesse ritenersi fon data la tesi che si critica, la conclusione cui dovrebbesi giungere è che, nei mentre le ordinanze di rilascio emesse nei corso del

giudizio sono esecutive, la sentenza di rilascio, e cioè il provve dimento che definisce il giudizio, esecutiva non è.

Né ha pregio replicare che tali ordinanze, essendo emesse nella non opposizione dei convenuto, giustamente sono state dichia rate esecutive; giacché, se ciò è vero per le ordinanze di cui è

parola nel 4" comma dell'art. 30, non è vero per le ordinanze di cui è parola nell'ultimo comma dello stesso articolo, queste potendo essere emesse a malgrado dell'opposizione del resi stente ed anche nella contumacia di questi.

Si tenga ancora presente che la tesi della non applicabilità del l'art. 431, 1" comma, cod. proc. civ. alle sentenze di rilascio

comporta come conseguenza che la sentenza che, in accoglimento delle contrapposte domande, condannasse il conduttore a rila sciare l'immobile locatogli al locatore e questi a pagare al primo l'indennità allo stesso dovuta, ex art. 1592 cod. civ., per i miglio ramenti apportati alla cosa locata, sarebbe esecutiva contro il locatore e non esecutiva contro il conduttore: il che non pare accettabile, specie se si considera che il rito disciplinante le due controversie è il medesimo.

B) Il 2' comma dell'art. 431 cod. proc. civ. dispone che alla esecuzione (della sentenza di cui al 1° comma) si può proce dere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine

per il deposito della sentenza.

Si è sostenuto che tale norma non è applicabile alle contro versie di cui è parola negli art. 30 e 45 legge n. 392/78, sia per ché le sentenze che definiscono tali controversie non possono considerarsi esecutive, sia perché la possibilità di procedere ad esecuzione in forza del solo dispositivo « postula come neces sario contraltare, per un'ovvia esigenza di parità di difesa, la

possibilità di appello con riserva di motivi », che la legge 392/78 non prevede, non avendo l'art. 46 di essa richiamato l'art. 433, 2° comma, cod. proc. civile.

L'affermazione non può essere condivisa. In ordine al primo punto devesi osservare che, come si è detto,

le sentenze suscettibili di essere messe in esecuzione, in forza del richiamo dell'art. 46 legge 392/78, all'art. 431 cod. proc. civ., devono considerarsi esecutive ex lege.

Nessun ostacolo, di conseguenza, in astratto si oppone a che, in forza della norma in esame, all'esecuzione della sentenza si proceda con la sola copia del dispositivo.

Non può, tuttavia, non tenersi presente che, in forza del

disposto dell'art. 56 legge 392/78, il giudice, con il provvedimento che dispone il rilascio, deve fissare anche la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi, ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

È evidente, dunque, che in pratica la disposizione del 2° comma dell'art. 431 cod. proc. civ. non potrà trovare applicazione per le sentenze che, nel disporre il rilascio dell'immobile, abbiano fissato per l'esecuzione una data successiva a quella prevista per il deposito di essa.

La norma di cui si ragiona, peraltro, troverà piena applicazione sia in relazione alle sentenze che, nel disporre il rilascio dell'im mobile, abbiano fissato per l'esecuzione una data anteriore a quella prevista per il deposito di essa, sia in ordine alle sentenze pronuncianti condanna al pagamento, in favore del locatore o del conduttore, di somme di danaro. Quanto al secondo punto appare d'uopo osservare che la circostanza che il legislatore non abbia, nello stesso momento in cui ha concesso a colui a cui favore è stata emessa la sentenza suscettibile di essere messa in esecuzione la possibilità di procedere all'esecuzione sulla base del solo

dispositivo, riconosciuto alla controparte la facoltà di proporre appello con riserva dei motivi non può apparire, di per sé, idonea ad escludere l'applicabilità della norma in esame alle controversie di cui è parola negli art. 30 e 45 legge 392/78.

Che poi questa omessa previsione possa giustificare una declara toria di illegittimità costituzionale della norma in questione è circostanza che in questa sede non rileva, anche se meritevole di considerazione.

Appare non inopportuno ribadire quanto già si è detto, e cioè che è erroneo avere riguardo alle ragioni tenute presenti dal legislatore nel dettare le norme di cui è parola nell'art. 431 cod. proc. civ., al fine di decidere se queste possano, in forza dell'inci so inserito nell'art. 46 legge 392/78, considerarsi applicabili alle controversie in materia di locazione, giacché, ripetesi, cosi facendo si finisce con il dover arrivare alla conclusione che le stesse sono da considerare, tutte, inapplicabili.

Avendo riguardo alla norma del 2° comma dell'art. 431 cod. proc. civ., non può, dunque, non concludersi che, non sussistendo validi motivi di ordine tecnico-giuridico in contrario, essa, in forza del richiamo dell'art. 46 legge 392/78, deve ritenersi appli cabile alle controversie in materia di locazione, ancorché con i limiti sopra precisati.

C) Il 3° comma dell'art. 431 cod. proc. civ. statuisce che il

giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione (della sentenza) sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un danno gravissimo.

La norma è certamente applicabile alle controversie che ne interessano.

D) Il 4° comma dell'art. 431 cod. proc. civ. stabilisce che la

sospensione disposta a norma del terzo comma può essere parzia le e aggiunge che, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500.000.

La norma è applicabile, come non pare discutibile, alle sole controversie di cui è parola nell'art. 45 della legge 392/78.

Alla stregua delle considerazioni che precedono risulta chiara la

ragione per la quale il giudicante ha ritenuto di dovere, ricorren done i presupposti, disporre la sospensione dell'impugnata sen tenza.

2) L'art. 429 cod. proc. civ. — che, in virtù del combinato di

sposto degli art. 30, 46 e 59 legge 392/78 si applica alle contro versie del genere di quella in esame — dispone che nell'udienza di discussione, il giudice, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il

giudizio, dando lettura del dispositivo. Orbene, poiché la lettura del dispositivo ha lo scopo precipuo

di attuare i principi dell'oralità e della concentrazione cui si ispira il procedimento che regola le controversie dette e di consentire, con la pubblicità del dispositivo stesso, la determina zione della data in cui la sentenza, nelle ipotesi sopra dette, diventa esecutiva e, perciò, può essere messa immediatamentee in esecuzione, non pare dubbio che l'omissione di essa, in quanto

This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 21:42:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: sentenza 22 dicembre 1980; Giud. Cozzella; Benitozzi (Avv. Pellegrino) c. D'Angelo (Avv. Tinto)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

elude tale finalità, dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile ex art. 156, 2° comma, cod. proc. civile.

Nella specie, come si evince dall'esame del fascicolo relativo al

giudizio di primo grado, il Conciliatore di S. Arpino, dopo essersi riservato nell'udienza del 31 ottobre -1979 di emettere la sentenza, tale sentenza emise, fuori udienza, il 28 gennaio 1980 e depositò in cancelleria il 4 febbraio 1980.

Di conseguenza, avendo, come si è visto, l'appellante tra i motivi di appello dedotto giustappunto la violazione dell'art. 429 cod. proc. civ. richiamato, la sentenza impugnata, se non fosse già nulla per i motivi che saranno indicati nel capo che segue, sarebbe da dichiarare nulla per violazione dell'art. 429.

3) Come si evince dall'esame del fascicolo agli atti di que st'ufficio, il sig. Montesano Gennaro, nominato Conciliatore di S.

Arpino per il triennio 1977/1979 con decreto del presidente della corte d'appello del 5 ottobre 1977, fu riconfermato nella carica

per il triennio 1980/1982 con decreto del 7 marzo 1980. Consegue da ciò che il predetto, nel mentre alla data del 31 ottobre 1979, quando cioè, violando il disposto dell'art. 429 citato, si riservò di emettere la sentenza, era in carica, e perciò investito della funzione giurisdizionale, alla data del 28 gennaio 1980, quando cioè emise la sentenza, e alla data del 4 febbraio 1980, quando cioè la sentenza depositò in cancelleria, da tale carica era decadu

to, e perciò non era più investito della funzione giurisdizionale. Di conseguenza, la sentenza è da considerare nulla, anche per

questo motivo. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

II

Il Pretore, ecc. — Mancando l'istanza di parte la sentenza, non essendo esecutiva ope legis non può essere dichiarata provviso riamente esecutiva.

A tal riguardo non ignora il giudicante le controverse interpre tazioni cui ha dato adito l'art. 46 legge 392/1978, che richiama «in quanto applicabile» l'art. 431 cod. proc. civ. (cfr. in senso favorevole alla tesi accolta Pret. Pavia 21 novembre 1978, Foro

it., 1979, I, 860 e Trib. Treviso 26 luglio 1979, id., Rep. 1979, voce Locazione, n. 595; contra Pret. Bologna 4 giugno 1979, id., 1980, I, 2621; Pret. Bassano del Grappa 31 gennaio 1979, id.,

Rep. 1979, voce cit., n. 601).

Delle varie tesi dottrinali e giurisprudenziali sostenute sembra da escludersi quella secondo cui il richiamo all'art. 431 cod. proc. civ. riguarderebbe il secondo comma e cioè la possibilità di

procedere ad esecuzione forzata in forza del solo dispositivo, giacché ciò è conseguente all'esistenza delle sentenze esecutive ex lege previste dal primo comma e postula come contraltare la possibilità di appello con riserva dei motivi, il quale, invece, ex art. 51 legge 392/1978, non è previsto, onde verrebbe persino meno l'esigenza insopprimibile di parità di difesa delle parti. Non

appare neppure condivisibile l'interpretazione secondo cui il rin vio all'art. 431 cod. proc. civ. riguardi appunto il principio dell'immediata esecutività ex lege della decisione di primo grado.

Invero, senza ripetere le sempre acute osservazioni del Pretore di Pavia (De Angelis), cui si rinvia, non possono ritenersi decisivi i lavori preparatori, per il loro modesto valore interpretativo e

perché non sono univoci. Infatti l'avere sostituito l'attuale infelice formulazione alla locuzione che limitava l'applicabilità dell'art. 431 cod. proc. civ. « alle sole controversie relative alla determi nazione del canone ed al suo adeguamento » significa solo che il

legislatore ha ritenuto applicabile l'art. 431 cod. proc. civ. ad alcune controversie decise con il nuovo rito del lavoro e ciò

appare più chiaro a chi, come il giudicante, ritiene incompatibile il procedimento di convalida per morosità con la legge c. d.

sull'equo canone ed applicabile il rito speciale. Peraltro l'avere

soppresso il superiore inciso al fine di « estendere a tutte le controversie in materia di locazioni la possibilità di applicazione dell'art. 431 cod. proc. civ. » non significa che detta norma debba

sempre essere applicata' in toto, essendo, comunque, impossi bile per le ragioni già dette l'esecuzione forzata in forza del solo

dispositivo, la cui ammissibilità, peraltro, comporterebbe validi dubbi di costituzionalità ex art. 3 e 24 Cost.

Né può farsi riferimento alla diversa tecnica legislativa adottata nel prefato art. 46, il quale contiene rinvìi specifici a singoli comma delle disposizioni processuali del rito del lavoro, giacché detta tecnica non era possibile seguire per l'art. 431, attesa l'ete

rogeneità delle controversie instaurabili con il rito speciale.

Del resto detta osservazione che si fonda sul dato testuale ha un valore ancipite, poiché il predetto art. 46 fa anche riferimento

ad interi articoli delle norme sul rito del lavoro, onde potrebbe

affermarsi, con *il noto broccardo, ubi lex voluit dixit.

Il Foro Italiano — 1981 — Parte I-l33.

Neppure assume valore decisivo « la stranezza di un mecca nismo processuale, quello dell'art. 30, ult. comma, che riconosce forza esecutiva all'ordinanza emessa in corso di causa e non alla sentenza che definisce il giudizio », in quanto, mentre esiste nel codice di rito una norma ad hoc per la sentenza (art. 282 cod. proc. civ.), è necessaria una esplicita disposizione di legge per attribuire detta forza ad un'ordinanza, essendo ciò, ove si ritenga incompatibile il procedimento sommario di convalida con la nuova legge, conforme all'orientamento legislativo che ha voluto escludere qualsiasi automatismo e valore di ammissione alla con tumacia del convenuto, la cui difesa non viene minorata, giacché è sempre necessaria la prova rigorosa della domanda, ma nel contempo ha voluto eliminare qualsiasi attività dilatoria, come dimostrano il rito adottato e la prefata ordinanza, che può essere emessa solo in presenza di prove inequivoche e di particolari condizioni (cfr. ordinanza dibattimentale in atti). Del resto, per poter ritenere applicabile l'art. 431, 1° comma, cod. proc. civ. la giurisprudenza in esame ha dovuto forzare il testo legislativo di questa norma, sostenendo un'interpretazione estensiva della parola « crediti », giacché è noto che la prefata disposizione attribuisce provvisoria esecutività ex lege alle sentenze « che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rappor ti di cui all'art. 409 », e riferirsi al « valore normativo della disposizione », che consisterebbe appunto nell'immediata esecutivi tà ope legis della sentenza di primo grado, finendo con l'in terpretare l'inciso « in quanto applicabile » nell'ovvia ed inuti le precisazione che parte della disciplina non si applica alle sentenze di accertamento.

Non sembra al giudicante che la criticata interpretazione derivi dell'art. 56 legge cit., il quale nel prevedere la fissazione della data dell'esecuzione da parte del giudice del procedimento di cognizione postulerebbe l'esistenza di un titolo esecutivo, sia pure in via provvisoria.

Ad avviso del giudicante non appare esatto quanto sopra detto, giacché, ove il magistrato ritenga di concedere la provvisoria esecutorietà alla sentenza di primo grado o questa sia esecutiva ope legis, ciò non significa che non possa intervenire un'inibitoria, onde la questione sussisterebbe anche ove si ritenesse esecutiva ex lege la sentenza, mentre, qualora la decisione non fosse clausola ta, poiché la sentenza di primo grado non è esecutiva ed il potere-dovere, previsto dall'art. 56 cit., esiste anche per il giudice di appello, sarà questi a fissare una nuova e diversa data, giacché non si può eseguire una decisione non esecutiva.

L'interpretazione condivisa da questo pretore, invece, si fonda su una interpretazione letterale, logico-sistematica e teleologica della norma ed esclude qualsiasi dubbio di legittimità costituzio nale.

Infatti sarebbe spesso difficile sostenere che il locatore è la parte più debole, mentre il riferimento all'art. 431 «in quanto applicabile » ha un diverso valore, a secondo che trattasi di condanna al pagamento di somme, essendo in tal caso applicabile il 1° comma dell'art. 431 cod. proc. civ., di sentenza di mero accertamento oppure di rilascio dell'immobile, poiché, in tal caso, il rinvio avrebbe lo scopo di consentire la deroga agli art. 283 e 351 cod. proc. civ. in forza dell'applicazione del solo 3° comma dell'art. 431 cod. proc. civile. Ed invero, attinendo la restituzione dell'immobile ad un bene di primaria importanza, sussisterebbero sempre giusti motivi per revocare la provvisoria esecutorietà concessa ed il grave danno, mentre, a norma dell'art. 431 cod. proc. civ., il danno deve essere gravissimo.

L'interpretazione accolta ben si armonizza con la ratio legis, giacché il legislatore non solo ha voluto, nel contemperare gli opposti interessi, proteggere la parte più debole, che, in via generale, salvo prova contraria è il conduttore, ma, in materia di rilascio, proprio con l'art. 56 ha introdotto la valutazione da parte del giudice delle condizioni delle parti ed ha voluto lasciare al prudente apprezzamento del giudice il problema se concedere o meno la provvisoria esecutorietà del suo provvedimento, attesa

l'importanza essenziale del bene oggetto della controversia. Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI PAVIA; sentenza 16 ottobre 1980; Giud. L. De

Angelis; Martinotti e Meloni (Avv. Ferrario) c. Soc. Necchi (Avv. Fieschi, Ardau, Ceri ani, Minzioni).

PRETURA DI PAVIA

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Ricorso introduttivo — Determinazione dell'oggetto della domanda —

Estremi — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 414).

This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 21:42:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended