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sentenza 22 dicembre 1994; Pres. Sciascia, Est. Sorrentino; De Curtis (Avv. Agostini, Bellucci) c....

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sentenza 22 dicembre 1994; Pres. Sciascia, Est. Sorrentino; De Curtis (Avv. Agostini, Bellucci) c. Soc. Maico, Soc. T.V.R. Voxson e Soc. Centro Acustico (Avv. Maraffa, Gazzara) Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2285/2286-2287/2288 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193369 . Accessed: 28/06/2014 18:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.90 on Sat, 28 Jun 2014 18:20:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 22 dicembre 1994; Pres. Sciascia, Est. Sorrentino; De Curtis (Avv. Agostini, Bellucci) c. Soc. Maico, Soc. T.V.R. Voxson e Soc. Centro Acustico (Avv. Maraffa, Gazzara)

sentenza 22 dicembre 1994; Pres. Sciascia, Est. Sorrentino; De Curtis (Avv. Agostini, Bellucci) c.Soc. Maico, Soc. T.V.R. Voxson e Soc. Centro Acustico (Avv. Maraffa, Gazzara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2285/2286-2287/2288Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193369 .

Accessed: 28/06/2014 18:20

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 22 dicembre 1994; Pres. Scia

scia, Est. Sorrentino; De Curtis (Aw. Agostini, Bellucci)

c. Soc. Maico, Soc. T.V.R. Voxson e Soc. Centro Acustico

(Aw. Maraffa, Gazzara).

Persona fisica e diritti della personalità — Fotogrammi raffigu ranti celebre attore — Utilizzazione pubblicitaria non autoriz

zata — Lesione del diritto all'immagine — Fattispecie (Cod. civ., art. 10; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 96, 97).

Danni in materia civile — Diritto all'immagine — Utilizzazione pubblicitaria non autorizzata — Quantificazione equitativa del

danno — Fattispecie (Cod. civ., art. 1226, 2056).

In mancanza del consenso dell'interessato, l'utilizzazione pub

blicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l'immagine di un celebre attore è illecita anche se non reca offesa ai diritti

della personalità di quest'ultimo (nella specie, uno spot pub blicitario aveva ripreso una scena di un film, interpretato da

Totò, ove l'attore si rivolgeva ad una persona che utilizzava

un prodotto della ditta reclamizzata). (1) Il danno derivante dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell'im

magine di un personaggio noto in uno spot televisivo può

quantificarsi, in via equitativa, considerando la notorietà del

personaggio e la diffusione territoriale dell'emittente che ha

trasmesso lo spot (nella specie, il danno per lo sfruttamento

dell'immagine di Totò in uno spot trasmesso da un'emittente

locale è stato quantificato in cinquanta milioni di lire). (2)

Motivi della decisione. — 1. - Pregiudizialmente va dichiara ta la contumacia della società Maico, non costituitasi in giudi

zio, nei cui confronti la notifica dell'atto di citazione in Roma, via XX settembre 1995, risulta regolare.

La Centro Acustico s.r.l. non può certo far valere, sotto il

profilo dell'«improcedibilità», eccezioni concernenti tale suddetta

società, data la distinta personalità giuridica. 2. - La domanda di condanna nei confronti della Maico è

(1-2) «Chi sfrutta è (ormai) perduto!» verrebbe da dire, parafrasando il titolo del celebre film di Totò rievocato dall'odierna pronuncia. La decisione del collegio capitolino, infatti, riporta sugli scudi il right of

publicity per ribadire, una volta di più, che la vis pubblicitaria di un

volto celebre ha un prezzo e non si presta ad impieghi non autorizzati.

L'avvertimento, del resto, dovrebbe ormai essere noto a chi abbia di

mestichezza con i repertori, se è vero che la Suprema corte ha, di recen

te, sancito la configurabilità del diritto sul proprio ritratto in termini

di diritto patrimoniale assoluto (Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, Foro

it., 1992, I, 831, con nota di Chxarolla, Alla scoperta dell'America, ovvero: dal diritto al nome e all'immagine al «right of publicity», ma

anche, da ulitmo, Cass. 6 febbraio 1993, n. 1503, id., Rep. 1993, voce

Persona fisica, nn. 26-28). In senso diacronico, peraltro, l'autonomia

concettuale (e risarcitoria) del diritto in discorso si è sublimata in un

crescendo di affermazioni giurisprudenziali (e, specialmente, di studi

dottrinali): App. Milano 16 maggio 1989, id., 1991, I, 2861, con nota di Troiano, Diritto all'immagine e sfruttamento della celebrità altrui, nonché Dir. informazione e informatica, 1991, 579, con nota di C. Sco

gnamiglio, Appunti sul danno da illecita utilizzazione economica del

l'immagine altrui; Trib. Roma 11 giugno 1991, Foro it., 1992, I, 1957, con nota di Chiarolla; Trib. Milano 10 febbraio 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 30 (v. anche, in chiave comparatistica: Troiano, L'utiliz

zazione economica delle celebrità: «right of publicty» e dintorni, in Qua drimestre, 1991, 734, nonché Scognamiglio, Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri, in Dir. in

formazione e informatica, 1988, 1). La pronuncia in epigrafe, piuttosto, stigmatizza un'idea che da qual

che tempo sembra affascinare i pubblicitari: utilizzare scene da film

risalenti per lanciare via etere il messaggio voluto. Nella fattispecie, i giudici capitolini, ritenendo (sia pure a livello di obiter) non ipotizza bile il consenso postumo allo sfruttamento pubblicitario della propria

immagine da parte de! principe della risata (sul punto, in senso confor

me: App. Roma 8 settembre 1986, Foro it., 1987, I, 919, con nota

di Moccla), ne determinano il prezzo facendo ricorso agli indici pre suntivi del caso, ovvero: la notorietà del personaggio e la (limitata)

diffusione territoriale dell'emittente che aveva diffuso lo spot (sul pro blema della quantificazione del danno, Barenghi, Il prezzo del consen so (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua quantifi

cazione, in Dir. informazione e informatica, 1992, 565). Sui problemi connessi all'atteggiarsi negoziale del right of pubblicity, v. Zeno

Zencovich, Profili negoziali degli attributi della personalità, id., 1994,

545.

Il Foro Italiano — 1995.

stata abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni. Aven

do parte attrice chiesto, peraltro, la «conferma» del provvedi

mento cautelare che ha disposto l'inibitoria nei confronti della Maico e della T.V.R. Voxson, l'oggetto del contendere nei con

fronti della medesima Maico deve ritenersi circoscritto solo alla

domanda di inibitoria. 3. - Nelle riportate conclusioni è invece stata richiesta la con

danna, oltre che della contumace T.V.R. Voxson, anche della

Centro Acustico s.r.l., che non ha espressamente rifiutato il con

traddittorio peraltro già instauratosi di fatto fin dalla fase cau

telare con la spontanea costituzione della stessa, quale «conces

sionaria» dei prodotti Maico. L'interesse effettivamente dimostrato dalla intervenuta Cen

tro Acustico a contraddire la domanda attrice, nonché la circo

stanza secondo cui l'amministratore delle due società, Maico

e Centro Acustico, è il medesimo Alfredo La Rocca rendono

contezza della legittimazione passiva della Centro Acustico s.r.l.,

quanto meno quale cointeressata, con la Maico, nella effettuata

commissione della pubblicità alla T.V.R. Voxson. 4. - È pacifico tra le parti e comunque risulta acquisito dal

l'atto istruttorio effettuato nella fase cautelare (visione del film

e dello spot pubblicitario) che la réclame in questione dei pro dotti Maico è stata realizzata utilizzando immagini del film dal titolo «Chi si ferma è perduto» interpretato da Totò; in una

scena il protagonista parla ad alta voce con persona affetta da

ipoacusia, la quale, tuttavia, risponde, assai felice, di sentire

bene avendo utilizzato gli «occhiali acustici Maico». Tali imma

gini sono state riportate nello spot, sia pure con taglio ridotto

rispetto a quelle del film e con l'aggiunta di sottofondo musicale.

Va affermata preliminarmente la legittimazione ad agire del

l'erede di Antonio de Curtis, in quanto figlia del medesimo; infatti la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film utilizzato per la réclame, ai sensi degli art. 44-49 1. 22 aprile 1941 n. 633, non esclude né limita l'azione da parte

del soggetto ritratto (o, come nella specie, dell'erede) sotto i

profili di cui agli art. 10 c.c., 96-98 1. n. 633 del 1941 ovvero, nel caso di attori, anche ai sensi degli art. 80 e 81 della stessa

1. n. 633.

In secondo luogo la condivisibile considerazione secondo cui

tale pubblicità non ha comunque arrecato alcuna offesa o me

nomazione al prestigio, alla reputazione e all'onore di Totò,

se è idonea a limitare l'area dei danni risarcibili, non legittima di per sé l'utilizzazione dell'immagine altrui, essendo illecita,

ai sensi delle richiamate disposizioni, anche la diffusione del l'altrui immagine qualora ciò avvenga senza il consenso del ti

tolare del diritto.

In terzo luogo non può invocarsi da parte della società con

venuta la norma di cui all'art. 97 della legge d'autore, secondo

cui non occorre il consenso della persona ritratta quando la

riproduzione dell'immagine è giustificata dalla «notorietà» del

personaggio. Anche questo tribunale ha già avuto modo di af

fermare che la riproduzione di una persona, anche notoria, sen

za il consenso della persona ritratta non può essere «giustifica ta» da ragoni diverse dal perseguimento di finalità di interesse

pubblico, e in alcun caso quando tale riproduzione risponda

a finalità di pubblicità commerciale (cfr. Trib. Roma 20 luglio

1991, Craxi c. Editoriale La Repubblica ed altri; Cass. 6 feb

braio 1993, n. 1503, Foro it., Rep. 1993, voce Persona fìsica,

n. 26; 20 novembre 1979, n. 5790, id., 1980, I, 81; n. 2129

del 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 21). Pertanto, poiché, come ritenuto nell'ordinanza emessa nella

fase cautelare, una cosa è la riproduzione o diffusione del film

nella sua interezza, cosa diversa è la realizzazione di uno spot,

il quale, sia pure attraverso l'utilizzazione di alcune immagini del film stesso, è comunque dotato di oggettiva autonomia (non

solo in relazione al diverso taglio delle immagini stesse o al sot

tofondo musicale, ma soprattutto) per la finalità pubblicitaria

perseguita, la liceità della messa in onda di tale réclame televisi va poteva desumersi solo deducendo e provando l'intervenuto

consenso da parte dell'avente diritto alla diffusione di tale pub

blicità. In mancanza di ciò, tenuto conto della suddetta oggettiva di

versità tra spot pubblicitario e film, nonché del tempo trascorso

dalla realizzazione del film stesso, non può neppure argomen

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2287 PARTE PRIMA 2288

tarsi che Antonio de Curtis, nel recitare le scene del film nelle

quali pure è citato un prodotto Maico, abbia inteso dare, per ciò solo e una volta per tutte, il proprio consenso a qualsiasi

utilizzazione o manipolazione di tale immagine a scopo pubbli citario, anche avulsa dal film stesso ed anche a distanza di di

versi anni dalla ripresa cinematografica. In effetti l'art. 10 c.c.

non esclude, ai fini della liceità della diffusione dell'immagine (a parte i limiti di cui all'art. 101 legge d'autore), anche il con senso tacito in tal senso Cass. 29 novembre 1973, n. 3290, id.,

Rep. 1973, voce cit., n. 13), ma è ovvio che, come avvertito

dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr., ad es., Trib. Roma,

ord. 2 novembre 1994, Corrente c. Excelsior International edi

trice; Pret. Roma 12 novembre 1975) in tale delicata materia,

nella quale il diritto all'immagine è da ricomprendersi tra i di

ritti della personalità, la valutazione della volontà delle parti,

e in particolare della persona ritratta, deve condursi con la ne

cessaria prudenza.

5. - Tali considerazioni impongono l'accoglimento dell'istan

za di inibitoria nei confronti della soc. Maico e della T.V.R. Voxson, che materialmente ha proceduto alla messa in onda

della pubblicità. Quanto alla responsabilità dell'accertato com

portamento illecito, va ribadito, conformemente a quanto rite

nuto da questo tribunale nel già citato precedente (Trib. Roma,

20 luglio 1991, Craxi c. Editoriale La Repubblica ed altri), che

al di fuori dell'ambito dell'illecito penale, la diffusione di pub blicità commerciale di per sé non è sufficiente ad affermare la

colpa del soggetto che materialmente ha proceduto a tale diffu

sione, il quale non è tenuto a verificare la sussisteza di tutti

i presupposti civilistici relativi alla legittimità della pubblicità realizzata (nella fattispecie, la sussistenza del consenso della per sona ritratta o della sua erede).

Per quanto già sopra osservato circa la legittimazione passiva

della Centro Acustico (cfr. sub 3) deve invece essere affermata

la responsabilità della medesima Centro Acustico, quale cointe

ressata alla pubblicità dei prodotti Maico.

6. - Passando all'entità dei danni patrimoniali richiesti può senz'altro procedersi ad una liquidazione equitativa ex art. 2056

e 1226 c.c., da un lato essendo incontestabile la perdita dell'uti

le economico che parte attrice avrebbe potuto ricavare se avesse

prestato il consenso alla diffusione dell'immagine (cfr. da ulti

mo cit. Trib. Roma 20 luglio 1991, Craxi c. Editoriale «La Re pubblica» ed altri), dall'altro risultando indubbiamente molto

difficoltoso fornire la prova del quantum in relazione alla de

dotta assenza di precedenti, in tema di spot pubblicitari, da parte di Totò.

Pertanto, secondo quanto già affermato da questo tribunale

in ordine al c.d. «prezzo del consenso», tenuto conto della no

torietà del personaggio, della diffusione, a quanto risulta in am

bito locale, dell'emittente convenuta, ritiene il tribunale di po ter determinare in via equitativa in complessive attuali lire

50.000.000 il danno patito da parte attrice.

Il Foro Italiano — 1995.

TRIBUNALE DI CAGLIARI; ordinanza 17 dicembre 1994; Giud. Aquajro; Soc. Sport shop e altri (Avv. Secci) c. Soc.

Sport shoes center (Avv. Paganelli).

TRIBUNALE DI CAGLIARI;

Provvedimenti di urgenza — Vendita all'ingrosso a libero servi

zio — Concorrenza sleale — Fattispecie (Cod. civ., art. 2598,

2599; cod. proc. civ., art. 700; 1. 11 giugno 1971 n. 426, di

sciplina del commercio, art. 1, 24, 39).

Posto che la distinzione fra vendita all'ingrosso e al dettaglio, il cui esercizio congiunto nello stesso punto vendita è vietato

dall'art. 1 l. 11 giugno 1971 n. 426, presuppone la considera

zione sia della quantità di prodotto compravenduto (c.d. ele

mento oggettivo), sia delle qualità dell'acquirente (c.d. ele

mento soggettivo), va accolta la richiesta di provvedimenti cautelari urgenti avanzata da alcuni commercianti che lamen

tino la concorrenza sleale di un ingrosso a libero servizio che,

mediante convenzioni con associazioni od enti di varia natu

ra, venda direttamente i suoi prodotti ai singoli associati. (1)

(1) La crisi del sistema di distribuzione dei beni di consumo ha impo sto il rapido sviluppo di nuove forme di commercio all'ingrosso, fra le quali un rilievo particolare spetta al cash & carry che, nella sua for

ma più semplice, permette ai clienti (autorizzati) del grossista l'accesso

diretto al suo magazzino per scegliere, con la tecnica del self-service, la merce destinata all'acquisto, ed occuparsi personalmente delle opera zioni di carico e trasporto; la diminuzione delle funzioni del commer

ciante all'ingrosso, compresa quella tradizionale di finanziamento, si

traduce in un notevole alleggerimento dei costi (v. Frignani, Factoring, easing, franchising, venture capitai, leveraged buy out, hardship clause,

countrertrade, cash and carry, merchandising, Torino, 1991; Bernini, «Cash and carry»: nuova frontiera del commercio all'ingrosso, in Riv.

trim. dir. e proc. civ., 1983, 640; Pardolesi, I contratti di distribuzio

ne, Napoli, 1979, 20, nonché «Cash and carry», disciplina del commer

cio, concorrenza sleale, in Foro it., 1978, I, 765; Benussi, Recensione

a Schricker und Lehmann, Der Selbstbedienunggrossahandel - Rechat statsachen - Rechtsproblemen, Kòln u.a., 1976, in Riv. dir. ind., 1977,

I, 104). Nato negli Usa intorno ai primi del secolo, il c. & c. compare in

Germania nel 1957, quando apre i battenti il 'Ratio - Zentrale', ma

in Italia giunge solo nel 1965, con l'apertura del 'Gross Market Lom

bardini' (Frignani, Il cash <6 carry nella teoria delle imprese di com mercio all'ingrosso, Milano, 1981, 23); tradotto in 'ingrosso a libero

servizio', subisce presto una prima battuta di arresto con la 1. 11 giugno 1971 n. 426, che agli art. 1 e 24 stabilisce rispettivamente il divieto

di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso ed al minuto nello

stesso punto vendita e l'obbligo di autorizzazione per il commercio al

dettaglio. Geneticamente in una condizione marginale fra i due differenti stadi

della distribuzione, e sempre ad un passo dal cadere nella 'zona grigia' in cui ingrosso a libero servizio e dettaglio a libero servizio si confondo no (v. Pardolesi, «Cash and carry», cit., 765), il c. & c. ha attraversa

to tempi davvero bui. Se la giustizia di merito, infatti, ha spesso mo strato un atteggiamento 'tenero' nel valutare eventuali vendite al minu to da parte del grossista (v. App. Milano 3 luglio 1981, Foro it., 1982, I, 254; Trib. Monza 18 maggio 1979, id., Rep. 1979, voce Commercio

(disciplina), n. 18; Trib. Milano 12 aprile 1979, ibid., n. 15; Pret. Tori no, ord. 23 gennaio 1978, id., 1978, I, 765), non altrettanto può dirsi della Cassazione, che ha ritenuto sufficiente, per incorrere nel divieto

cennato, la vendita di una sola cassetta stereo (v. Cass. 28 luglio 1983 n. 5204, id., 1983, I, 3045, nota di Troiano), imponendo altresì al commerciante all'ingrosso l'onere di accertare volta per volta la corri

spondenza dei prodotti venduti a quelli normalmente utilizzati per l'at tività professionale dell'acquirente (v. Cass. 12 maggio 1981, n. 3127, id., 1981, I, 1892, con osservazioni di Pardolesi; 4 novembre 1987, n. 8098, id., Rep. 1988, voce cit., n. 19); e, per la dottrina, Perego, Vendita «cash and carry» ed uso personale dei beni da parte dell'acqui rente, in Riv. dir. comm., 1983, II, 205; Mangini, Chi ha paura del... cash & carry?, in Giur. it., 1985, I, 1, 1427; Munari, Rassegna di

giurisprudenza in tema di cash & carry, in Foro pad., 1986, II, 17; e, per qualche riferimento d'oltrefrontiera, v. Pardolesi, Regole anti

monopolistiche del trattato Cee e contratti di distribuzione: tutela della

concorrenza o dei concorrenti? (nota a Corte giust. 25 ottobre 1977, causa 26/76), in Foro it., 1978, IV, 82.

Sulla stessa scia, l'ordinanza in rassegna sanziona duramente un cash and carry ridotto a semplice paravento dietro cui nascondere una 'co moda' e redditizia attività di distribuzione al dettaglio da parte di un

commerciante, peraltro privo della autorizzazione ex art. 24 1. cit. (sulla indispensabilità di tale autorizzazione, v. invece Cass. 30 maggio 1984, n. 3295, id., 1984, I, 1819). L'aspetto più rilevante della vicenda risulta essere- la scelta operata dal giudicante nel tentativo di chiarire i criteri selettivi atti a distinguere il grossista dal dettagliante, vero e

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