sentenza 22 febbraio 1980, n. 77; Pres. V. Caianiello, Est. Zeviani Pallotta; Mannicini e altro(Avv. Bruni, Hofer) c. Comune di Firenze (Avv. Visciola), Regione Toscana (Avv. Ragazzini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 10 (OTTOBRE 1981), pp. 605/606-607/608Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172992 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
ficio, seguita dalla ricostruzione, costituirebbe una iniziativa nella
quale l'illecito non otterrebbe alcuna repressione, almeno in
quelle ipotesi in cui, come nella specie, la demolizione risulti
posta in essere proprio in vista di procedere alla successiva ri
costruzione.
Poste tali premesse, è, comunque, assorbente rilevare che, pri ma che da parte del comune si adottassero le sanzioni richieste
dall'intervento demolitorio (non necessariamente coincidenti con
la ricostruzione dell'edificio ed anzi, è da ritenere, suscettive di
restar caratterizzate da un diverso oggetto), la ricorrente ha as
sunto, sine titulo, l'iniziativa della ricostruzione dell'edificio, dan
do vita cosi ad un'opera carente del titolo concessionale.
Né vale opporre che, nel quadro delle misure sanzionatone, avrebbe potuto essere, in ipotesi, anche disposta la riduzione in
pristino dal momento che l'ordinamento attribuisce rilevanza, ai
fini della repressione, al mero dato che l'opera risulti posta in
essere senza un titolo che la sorregga.
Che questo sia il rigoroso sistema previsto dall'ordinamento
risulta anche dalla considerazione che il 3° ed il 9° comma del
l'art. 15 legge n. 10 del 1977, nel contemplare il regime sanziona
torio dell'abusitivismo totale e parziale, attribuisce rilevanza al
l'assenza o alla divergenza del titolo, senza che acquisti rilievo
il fatto che l'opera risulti o meno conforme alla normativa so
vraordinata.
4) Del pari da disattendere è la terza censura con la quale si
deduce, in via gradata, che, quanto meno, nella specie avrebbe
dovuto trovare applicazione non la confisca ma il meno severo
regime previsto per la difformità parziale.
Va premesso che, nel caso in esame, l'intero rifacimento del
l'edificio, in relazione al quale erano solo consentiti limitati in
terventi per quanto concerne il tetto e le solette, non può essere
considerata una ipotesi di difformità parziale.
Le opere aggiuntive a quelle autorizzate, specie se incapaci di
restare sottoposte ad interventi riparatori in forma specifica (nella
fattispecie non sarebbe, infatti, attuabile la demolizione con sal
vezza di quanto autorizzato), possono considerarsi divergenze
parziali solo quando costituiscono iniziative che non assumono
carattere preminente rispetto alle opere che hanno formato og
getto della concessione.
5) La quarta censura, oltre a ritornare su denunce di illegitti
mità che sono state già disattese in occasione dell'esame dei pre cedenti mezzi, prospetta due ulteriori questioni: a) si deduce,
in primo luogo, che nella specie avrebbe dovuto essere accordata
la c. d. sanatoria di cui al dodicesimo comma dell'art. 15, più
volte richiamato; b) si contesta ancora la legittimità della confi
sca, stante il fatto che l'edificio realizzato previa demolizione uti
lizzava sei preesistenti pilastri.
Per quanto attiene al primo punto, va osservato che la ricor
rente attribuisce alla norma una portata che eccede il suo signi
ficato. La detta norma riconosce uno ius variandi, nell'ambito del
titolo concessionale, ad iniziative che non comportino modifiche
alla sagoma, alla superficie utile ed alla destinazione, sempre
che tali iniziative non contrastino con gli strumenti sovraordinati.
La disposizione, che vale a degradare ad enunciazioni mera
mente indicative del titolo concessionale talune clausole dello
stesso, presuppone variazioni che siano compiute all'interno della
struttura e perciò del corpus autorizzato dalla concessione.
Ora manifestamente non è questa la situazione che si è realiz
zata nella specie, in quanto le iniziative assunte non risultano
contenute nel titolo, ma risultano invece poste in essere al di
fuori di esso. La concessione consentiva infatti modesti interventi
sul tetto e sulle solette: in luogo di siffatto intervento si è in
vece proceduto alla demolizione pressoché totale dell'immobile
ed al suo rifacimento.
Anche il secondo profilo deve essere disatteso. Una volta che
un edificio risulti, nel suo complesso, posto in essere senza con
cessione, non possono trarsi conseguenze né dalla circostanza
della sopravvivenza dei sei pilastri, né dalla concessione, che
pure era stata accordata per la sistemazione del tetto ed il rin
forzo delle solette.
Deve, quindi, ritenersi integralmente ricadente sotto l'indivisi
bile regime della carenza del titolo e della difformità totale una
opera posta in essere, nella sua parte preponderante, come nella
specie, senza il sostegno della richiesta concessione.
5) Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi
respinto. Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TO
SCANA; sentenza 22 febbraio 1980, n. 77; Pres. V. Caianiel
lo, Est. Zeviani Pallotta; Mannicini e altro (Avv. Bruni, Hofer) c. Comune di Firenze (Avv. Visciola), Regione Tosca na (Avv. Ragazzini).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TO
SCANA; sentenza 22 febbraio 1980, n. 77; Pres. V. Caianiel
Giustizia amministrativa — Ufficiale sanitario — Provvedimento emesso come organo del comune — Ricorso — Notificazione al comune — Ritualità (R. d. 27 luglio 1934 n. 1265, t. u. delle leggi sanitarie, art. 220; legge 13 marzo 1958 n. 296, costituzione del ministero della sanità, art. 4; d. pres. 11 feb braio 1961 n. 264, disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sa nità pubblica, art. 2; d. pres. 14 gennaio 1972 n. 4, trasfe rimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni ammi nistrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospeda lera e dei relativi personali e uffici, art. 1, 12).
Sanità pubblica — Accertamento di inabitabilità di un allog gio per ragioni igieniche — Divieto di locazione — Provve dimento dell'ufficiale sanitario — Incompetenza (R. d. 27 lu
glio 1934 n. 1265, art. 222). Sanità pubblica — Alloggio inabitabile per ragioni igieniche —
Divieto di locazione a nuovi inquilini — Illegittimità.
Il ricorso contro il provvedimento emesso dall'ufficiale sani tario come organo del comune (nella specie, divieto al pro prietario di un alloggio di darlo in locazione perché inabita bile per ragioni igieniche) è ritualmente notificato al comune nella persona del sindaco (conseguentemente è stata disposta l'estromissione dal giudizio della regione). (1)
È viziato per incompetenza il provvedimento col quale l'ufficiale sanitario non si limita ad accertare l'inabitabilità di un alloggio per ragioni igieniche, ma dispone anche, in luogo del sindaco, il divieto al proprietario di darlo in locazione. (2)
Il provvedimento col quale l'ufficiale sanitario vieta al proprie tario di un alloggio di darlo in locazione a nuovi inquilini, perché inabitabile per ragioni igieniche, è illegittimo per illo
gicità e contraddittorietà, se consente che in esso seguitino ad abitarvi gli inquilini attuali. (3)
(1) Nel senso della ritualità della notificazione del ricorso all'or gano emanante il provvedimento impugnato, e non all'organo del l'ente avente la rappresentanza esterna, anche se è quest'ultimo l'uni co legittimato a costituirsi in giudizio, T.A.R. Calabria, Sez. Catan zaro 16 dicembre 1978, n. 239, Foro it., 1980, III, 140, con nota di richiami, relativa anche alla questione della individuazione del l'organo legittimato passivo nel ricorso contro deliberazioni del co mitato regionale di controllo, sulla quale adde T.A.R. Piemonte 26 febbraio 1980, n. 109, Trib. arnm. reg., 1980, I, 1308; T.A.R. Liguria 22 novembre 1979, n. 411, ibid., 218.
Nel senso che il ricorso contro un provvedimento dell'unità sa nitaria locale va notificato direttamente ad essa, e dal giudizio deve essere estromesso il comune, T.A.R. Lazio, Sez. I, 19 novembre 1980, n. 1145, Foro it., 1981, III, 244, con nota di richiami.
Nel senso che, notificato il ricorso all'amministrazione regionale emanante il provvedimento impugnato, qualora la competenza sia stata successivamente trasferita al comune, è necessaria l'integrazio ne del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo, T.A.R.
Liguria 26 aprile 1979, n. 163, id., 1981, III, 55, con nota di
richiami, anche in relazione all'analoga questione sorta in seguito al trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione, sulla quale adde T.A.R. Toscana 27 luglio 1979, n. 660, Trib. amm. reg., 1979, I, 3265.
Per altri riferimenti, sul problema del mantenimento o meno della rilevanza esterna dei provvedimenti del medico provinciale dopo il trasferimento di questo alla regione, T.A.R. Campania 5
luglio 1978, n. 712 e T.A.R. Toscana 22 dicembre 1977, n. 847, Foro it., 1979, III, 484, con nota di richiami, ai quali adde T.A.R.
Lazio, Sez. I, 24 gennaio 1979, n. 78, id., 1981, III, 60, con nota di richiami.
(2) Per riferimenti, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 7 maggio 1980, n. 134, Trib. amm. reg., 1980, I, 2505, che ha affermato che l'ispe zione dell'ufficiale sanitario è solo un momento del procedimento per l'emanazione di provvedimenti in materia di certificato di abitabilità, aventi effetti autonomi esterni, i quali sono riservati alla competenza del sindaco.
Per un riferimento alla competenza esterna dell'ufficiale sanita
rio, Cass. 7 luglio 1978, Peer, Foro it., Rep. 1979, voce Sanità pub
blica, n. 68.
(3) Per riferimenti, Cass. 27 febbraio 1980, n. 1380, Foro it., 1980, I,
1953, con nota di richiami, che ha affermato che la sospensione, de
rivante dall'art. 41 legge 23 maggio 1950 n. 253, degli obblighi di
manutenzione e riparazione della cosa locata a carico del locatore
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PARTE TERZA
Il Tribunale, ecc. — 1. L'eccezione di inammissibilità per ir
rituale notificazione del ricorso — sollevata dalla regione — è
infondata.
Si sostiene che, dopo l'entrata in vigore del d. pres. 14 gen naio 1972 n. 4, l'ufficiale sanitario ha assunto la veste esclusiva
di organo regionale, sprovvisto di rilevanza esterna. Di conse
guenza il ricorso, proposto avverso il provvedimento emanato da
tale organo, avrebbe dovuto essere ritualmente notificato all'au
torità che ha la rappresentanza « esterna » della regione; e cioè
al presidente della giunta regionale. La premessa su cui tale tesi si basa non può, in assoluto,
condividersi, dovendo essere rettificata.
Come è noto, nell'ordinamento precedente all'entrata in vigore del d. pres. n. 4 del 1972, l'ufficiale sanitario era qualificato « or
gano periferico del ministero di sanità » dall'art. 4 legge 13 mar
zo 1958 n. 296.
L'art. 2 d. pres. 11 febbraio 1961 n. 264 gli attribuiva, inol
tre — in tale qualità — generali funzioni di vigilanza e di con
trollo in materia sanitaria nell'ambito del territorio comunale.
Peraltro, in aggiunta a tali competenze — e ad altre di natura
organizzatoria, rientranti fra le funzioni elencate dagli art. 1 e 2 legge n. 296 del 1958 — connesse alla sua qualità di organo
statale, spettavano anche all'ufficiale sanitario distinte attribu zioni in materia di igiene edilizia, appartenente alla sfera di com
petenza comunale, specificamente previste dagli art. 220 segg. t. u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.
Nell'esercizio di tali attribuzioni, la predetta autorità assumeva la distinta veste di organo comunale, poiché svolgeva essenzial
mente — avvalendosi dell'organizzazione burocratica del comu ne — funzioni di consulente del sindaco, al quale spettava l'ado
zione dell'atto conclusivo del procedimento.
D'altra parte le specifiche competenze, in materia, del sindaco non erano cessate per effetto dell'art. 2 d. pres. n. 264 del 1961. Ai sensi di tale norma, infatti, dovevano intendersi trasferite al l'ufficiale sanitario le attribuzioni che — in virtù della prece dente disciplina — spettavano al sindaco quale « ufficiale di go verno » in materia sanitaria (salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e quelli comportanti impegni di spesa per il comune); con esclusione, pertanto, di ogni funzione volta alla cura di interessi specificamente comunali.
La qualificazione dell'ufficiale sanitario come organo del co
mune, nell'esercizio di funzioni in materia di competenza comu
nale, permane anche dopo l'entrata in vigore del d. pres. 14 gen naio 1972 n. 4.
Infatti, il trasferimento alle regioni — effettuato da tale atto normativo — di organi ed uffici periferici dell'amministrazione statale sanitaria, ha la sua ragione d'essere e il suo limite di ope ratività nell'attribuzione alle regioni stesse delle corrispondenti funzioni in precedenza statali, come si evince dal combinato di
spostò degli art. 1 e 12 d. pres. in esame.
Il legislatore, pertanto, non ha ampliato la sfera di com
petenza specifica di tali organi, né, certo, ha inteso trasfe rire alle regioni le eventuali attribuzioni che questi ultimi già esercitavano nell'ambito di funzioni e per la tutela di interessi
pubblici appartenenti ad enti diversi dallo Stato (in particolare ai comuni).
Di conseguenza — limitatamente alle attività compiute nel l'esercizio di tali funzioni — non vi è motivo di ritenere mutata la posizione dei suddetti organi sotto il profilo organizzatorio. In
particolare, l'ufficiale sanitario conserva la sua natura di organo del comune nell'esercizio delle attribuzioni in materia comunale
previste dagli art. 220 segg. t. u. delle leggi sanitarie.
Nel caso di specie, l'autorità sanitaria — con il provvedimen to impugnato — ha accertato che l'appartamento di proprietà delle ricorrenti è « privo dei requisiti minimi per uso di civile
non si estende all'obbligo del proprietario di ottemperare all'ordi nanza con cui il sindaco dispone l'esecuzione di opere necessarie alla conservazione, all'igiene e al decoro urbanistico del fabbricato.
Sulla legittimità dell'ordinanza con la quale il sindaco impone al proprietario i lavori necessari per il risanamento di un appartamento insalubre, Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 1979, n. 632, id., Rep. 1980, voce Comune, n. 201. Sul provvedimento contingibile e urgen te in materia edilizia, con il quale il sindaco, in qualità di ufficiale del governo e per ragioni di sicurezza pubblica, ordini al proprie tario di un immobile l'esecuzione di determinati lavori, v. anche Cass. 18 ottobre 1979, n. 5428, id., Rep. 1979, voce cit., n. 139.
abitazione » sotto il profilo igienico, intimando, nel contempo, alle ricorrenti stesse di non concedere l'alloggio in locazione a
nuovi conduttori.
Tralasciando per il momento la questione — attinente al merito
delle censure svolte nel ricorso — se l'autorità emanante abbia, nella specie, rispettato il riparto normativo delle competenze pro
prie e del sindaco, preme intanto rilevare che il potere esercitato
rientra indubbiamente nella materia dell'igiene edilizia, istitu
zionalmente comunale, e, in particolare, deve ricollegarsi alle
funzioni previste dall'art. 222 t. u. delle leggi sanitarie.
Tale norma, infatti, demanda all'ufficiale sanitario le valuta zioni tecniche circa l'inabitabilità, totale o parziale, di un appar
tamento, ai fini della adozione del provvedimento del sindaco, inteso a vietare l'utilizzazione abitativa o ad ordinare lo sgom bero dell'appartamento stesso.
Pertanto l'autorità emanante, avendo esercitato poteri rien
tranti nell'ambito delle funzioni comunali, avvalendosi — come, del resto, risulta dalla stessa intestazione del provvedimento —
dell'organizzazione burocratica del comune, ha agito nella veste di organo di quest'ultimo.
Di conseguenza, il ricorso è stato ritualmente notificato al co
mune, nella persona del sindaco, che ne ha la rappresentanza esterna.
2. - Da quanto sopra esposto deriva che il provvedimento im
pugnato è imputabile al comune, al quale unicamente compete la
legittimazione passiva in causa: deve, perciò, essere respinta la
richiesta di essere estromessa dal giudizio, avanzata dall'ammini
strazione comunale.
3. - Per le stesse considerazioni che precedono, deve — inve ce — disporsi l'estromissione dal giudizio della regione, la quale non ha un interesse giuridicamente qualificato a contrastare il
ricorso, proposto contro un provvedimento imputabile ad altro ente ed emesso nell'esercizio di specifiche funzioni non rientranti
nella sfera di competenza regionale.
4. - Nel merito, è fondato il secondo motivo del ricorso, sotto
il profilo della denunciata incompetenza dell'ufficiale sanitario
nei confronti del sindaco.
Si è già rilevato, infatti, che l'art. 222 t. u. n. 1265 del 1934 de
manda all'ufficiale sanitario l'adozione del solo parere tecnico
circa le condizioni di abitabilità degli alloggi. Spetta, invece, al
sindaco, nel caso in cui gli alloggi risultino inabitabili, la deci
sione di vietarne l'utilizzazione o di ordinarne lo sgombero, se
già occupati.
Nella specie, l'organo consultivo non si è limitato ad esprimere le valutazioni tecniche di sua competenza, ma si è illegittimamen te sostituito al sindaco nell'esercizio del potere decisorio di vie tare l'utilizzazione abitativa dell'appartamento in questione, vio
lando, pertanto, i limiti delle proprie attribuzioni.
4.2. - La rilevata fondatezza del motivo di incompetenza esi
merebbe il collegio dall'esame delle restanti censure. Giova, pe raltro, chiarire che è fondato anche il distinto profilo di censu
ra — eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta —
pure dedotto nel secondo motivo in esame.
È infatti illogico e contraddittorio, dopo aver accertato l'asso luta inabitabilità dell'appartamento, ordinare ai proprietari di non
concederlo, per il futuro, in locazione a nuovi conduttori, con
sentendone, peraltro, l'abitazione da parte degli attuali inquilini.
L'adozione di tale misura dispositiva — invero « atipica », per ché non prevista dalla norma attributiva di competenza — non
solo contraddice le risultanze dell'accertamento tecnico sul quale si basa, ma appare, altresì, obiettivamente intesa a persegui re finalità diverse da quelle specificamente prescritte dalla legge, consistenti unicamente nella tutela dell'igiene delle abitazioni per garantire la salute fisica dei cittadini.
5. - Le restanti censure — dedotte con il primo e terzo moti
vo — restano assorbite.
6. - Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere ac
colto, con conseguente annullamento del provvedimento impugna to e rimessione dell'affare al competente sindaco di Firenze, ai sensi dell'art. 26, 2° comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Per questi motivi, ecc.
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