sentenza 22 febbraio 1985, n. 46 (Gazzetta ufficiale 27 febbraio 1985, n. 50 bis); Pres. Elia, Rel.Bucciarelli Ducci; Perillo c. Università di Padova; Madama e altro c. Università di Torino;interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Tarin). Ord. T.A.R. Veneto 3 dicembre 1981 (G.U.n. 262 del 1982); T.A.R. Piemonte 16 giugno 1982 (G.U. n. 246 del 1983)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 5 (MAGGIO 1985), pp. 1281/1282-1283/1284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177866 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
il personale dei ruoli centrali dell'amministrazione finanziaria e
delle intendenze di finanze ed il personale dell'amministrazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari
e violano, di conseguenza, di principio costituzionale di eguaglian za, e) in riferimento all'art. 53 Cost, in quanto stabiliscono che
l'indennità di liquidazione spettante agli impiegati che cessano dalla qualità di soci della cassa sovvenzioni sia determinata
tenendo conto della consistenza patrimoniale e del valore degli immobili della cassa stessa al 31 dicembre 1972 e istituiscono
perciò, in presenza del fenomeno della svalutazione monetaria, un
prelievo fiscale privo dei requisiti prescritti dalla disposizione costituzionale per ultima assunta a parametro.
4. - La pur complessa questione è manifestamente infondata.
Premesso che il d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28, avente per oggetto
disposizioni correttive e integrative del d.p.r. 648/72, è stato
adottato dal governo sulla base di quegli art. 11, 2° comma e 17, 2° comma, 1. 825/71 che ha conferito al governo medesimo la
legittimazione ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, il decreto legislativo di più fresca data si appalesa come la
necessaria integrazione del meno recente a chi consideri che
quello altro non fece che puntualizzare gli effetti della astratta
previsione di incompatibilità tra l'iscrizione di diritto al nuovo
fondo di previdenza e l'iscrizione in altri fondi similari con la
caducazione della iscrizione e non con la soppressione degli altri
fondi (soluzione che esondava dalla premessa fermata nel d.p.r.
648/72). Non meno manifestamente infondata è l'assunzione a parametro
dell'art. 3: la differente disciplina positiva rinviene razionale
spiegazione nella differenza di situazioni giuridiche in cui versano
gli enti de quibus e, quindi, i singoli soci perché, mentre le altre
casse, chiamate a raffronto, percepiscono le sole contribuzioni
degli iscritti, la cassa sovvenzioni fruisce anche di proventi
pubblici (la quale fruizione si giustifica anche per la natura
pubblica riconosciuta alla cassa dal Consiglio di Stato con parere n. 519/74 del 23 ottobre 1974).
Del pari manifestamente inidoneo a fondare il proposto inci
dente è il richiamo dell'art. 53 Cost, non solo perché questa
norma non sembra assumere la specie in esame per riferirsi alle
spese pubbliche e alle capacità contributive di coloro che sono
tenuti a concorrere alle spese medesime ma anche perché, stante
l'incompatibilità tra l'appartenenza alla cassa sovvenzioni e l'iscri
zione al fondo di previdenza, istituito a far tempo dal 1° gennaio
1973 (art. 6 d.p.r. 648/72), la cessazione della qualità di socio
doveva essere fissata al 31 dicembre 1972, sotto la quale data era
da valutare la consistenza patrimoniale dell'ente ai fini della
liquidazione delle indennità spettanti a coloro che erano spogliati
della veste di socio.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art.
1, 2, 3, 4 e 5 (per la parte relativa all'incompatibilità tra iscrizione
al fondo di previdenza per il personale del ministero delle
finanze e delle intendenze di finanze e iscrizione alla cassa
sovvenzioni) djp.r. 3 gennaio 1976 n>. 28 sollevata in riferimento
agli art. 77, 3 e 53 Cost, dal T.A.R. Lazio, sez. II, con ordinanza
7 dicembre 1977 (n. 794 r.o. 1979).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 febbraio 1985, n. 46
(Gazzetta ufficiale 27 febbraio 1985, n. 50 bis); Pres. Elia, Rei.
Bucciarelli Ducci; Penilo c. Università di Padova; Madama
e altro e. Università di Torino; interv. Pres. cons, ministri <Avv.
dello Stato Tarin). Orci. T.A.R. Veneto 3 dicembre 1981
(G.U. n. 262 del 1982); T.A.R. Piemonte 16 giugno 1982
(G.U. n. 246 del 1983).
Istruzione pubblica — Assistenti incaricati — Ammissione all'in
quadramento come ricercatori confermati — Periodo minimo di
servizio — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3,
51, 76, 97; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica, art. 58).
Istruzione pubblica — Medici interni universitari — Ammissione
all'inquadramento come ricercatori confermati — Deliberazione
del consiglio di amministrazione dell'università — Necessità —
Incostituzionalità (Cost., art. 3; 1. 21 febbraio 1980 n. 28,
delega al governo per il riordinamento della docenza universita
ria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione
Il Foro Italiano — 1985 — Parte 1- 83.
organizzativa e didattica, art. 7; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, art. 58).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, in quanto ammette al
giudizio di idoneità per l'inquadramento come ricercatori uni versitari confermati gli assistenti incaricati e gli appartenenti alle altre categorie ivi indicate, che abbiano prestato almeno un semestre di effettivo servizio in almeno due anni accademici, e non anche anni solari, compresi tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, in riferimento agli art. 3, 51, 76 e 97 Cost. (1)
Sono illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 7, lett. h, /. 21 febbraio 1980 n. 28 e l'art. 58, 1° comma, lett. i, d.p.r. 11
luglio 1980 n. 382, che ammettono al giudizio di idoneità per l'inquadramento come ricercatori universitari confermati, i soli medici universitari interni assunti con deliberazione nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, e non anche
quelli assunti con analoga deliberazione del consiglio di facol tà. (2)
Diritto. 1. - La questione sollevata dal T.A.R. per il Veneto con l'ordinanza n. 296/82 è se contrasti o meno con gli art. 3, 51, 76 e 97 Cost, l'art. 58, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui — nell'ammettere ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati coloro che abbiano svolto l'attività di contrattisti, borsisti, assi
stenti, lettori, ecc. per almeno due anni, anche non consecutivi, nel periodo tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 —
precisa che tale biennio può essere realizzato anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici.
Con questa norma il legislatore delegato avrebbe escluso dal
giudizio di idoneità chi abbia svolto tale attività in due periodi semestrali ricandenti in due distinti anni solari, anziché in due
anni accademici. Da ciò risulterebbe sia un eccesso della delega conferita al governo dall'art. 1, lett. d, 1. 21 febbraio 1980 n. 28
dove non si fa mai riferimento all'anno accademico; sia una
violazione del principio di uguaglianza con particolare riguardo all'accesso dei cittadini ai pubblici uffici; sia infine una lesione del principio del buon andamento e della imparzialità dell'ammi
nistrazione.
2. - La questione, nei suoi diversi profili, non è fondata.
La 1. 21 febbraio 1980 n. 28 (delega al governo per il riordino della docenza universitaria) prevede all'art. 7, 8° comma, che
(1) L'ordinanza di rimessione del T.A.R. Veneto 3 dicembre 1981 è
massimata in Foro it., 1983, III, 39, con nota di richiami. T.A.R. Toscana 1° dicembre 1983, n. 932, Trib. amm. reg., 1984, I,
607, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzio nalità della medesima norma, sotto il profilo che essa non ammette al
giudizio di idoneità per l'inquadramento come ricercatore confermato, l'assistente incaricato o supplente che, negli anni considerati dalla
legge, ha prestato servizio per più di due anni accademici, e
complessivamente per più di dodici mesi, ma senza raggiungere il minimo di sei mesi per ciascun anno accademico.
Sulla rilevanza del servizio precedentemente prestato dall'aspirante
ricercatore, e sul computo dei due semestri richiesti dalla legge per la
sua ammissione al giudizio di idoneità, v., per riferimenti, T.A.R. Veneto 18 dicembre 1981, n. 902, id., Rep. 1982, voce Istruzione
pubblica, n. 467; T.A.R. Sicilia 26 marzo 1982, n. 263, ibid., n. 462; T.A.R. Toscana 1° dicembre 1983, n. 931, Trib. amm. reg., 1984, I, 606, nonché, per quel che concerne il diverso computo del servizio
prestato dai lettori, n. 940, ibid., 608 (sempre in riferimento ai let
tori, v. anche T.A.R. Campania 7 giugno 1983, n. 603, id., 1983, I, 2641; T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, 5 maggio 1983, n. 199, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 479; T.A.R. Emilia-Romagna, sede di 'Parma, 8 giugno 1982, n. 1'17, ibid., n. 479; T.AjR. Sicilia 26
maggio 1982, n. 457, ibid., n. 483). Cfr. anche, sotto altro profilo, Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 1984, n. 430, Cons. Stato, 1984, I, 889.
In dottrina, Nespor, L'ammissione alla prima tornata riservata dei
giudizi di idoneità per ricercatore confermato (rassegna di giurispru denza), in Lavoro 80, 1983, 57.
(2) L'ordinanza di rimessione del T.A.R. Piemonte 16 giugno 1982 è massimata in Foro it., 1984, III, 53, con nota di richiami, in
particolare della pronuncia di manifesta infondatezza della medesima
questione del T.A.R. Sicilia, sede di Catania, 5 aprile 1982, n. 195, id., Rep. 1982, voce Istruzione pubblica, n. 470 (v. anche n. 465).
Nel senso della illegittimità dell'ammissione al giudizio di idoneità
per l'inquadramento come ricercatore confermato, del medico incaricato interno assunto con deliberazione solo del consiglio di facoltà e non anche del consiglio di amministrazione dell'università, v. Corte conti, sez. contr., 13 maggio 1983, n. 1349, Cons. Stato, 1983, II, 1564.
Per altri riferimenti, cfr. anche T.A.R. Sicilia, sede di Catania, 21 aprile 1982, n. 396, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 486.
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1283 PARTE PRIMA 1284
nella prima applicazione della nuova disciplina siano inquadrati, a domanda, nella fascia dei ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, gli appartenenti alle categorie ivi indioate (tra cui
quella degli assistenti incaricati) che « abbiano svolto la loro
... attività per almeno due anni anche non consecutivi entro il
periodo compreso ta il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 ».
La norma impugnata (art. 58, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980
n. 382), nel ribadire i requisiti prescritti dalla legge delega, stabilisce che i due anni pur non consecutivi « si intendono
realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei
mesi in ciascuno dei due anni accademici ».
L'ordinanza di rimessione non pone in dubbio la legittimità costituzionale (sotto il profilo del rispetto dei limiti della delega) della norma mediante la quale il legislatore delegato ha indicato
il semestre quale frazione minima sufficiente per ciascun anno ad
integrare il periodo fissato dalla legge di delega (indicazione che
chiaramente favorisce i destinatari della norma, riducendo a sei
mesi l'attività richiesta); si denuncia invece l'aver prescritto che
questi sei mesi si svolgano nell'ambito dell'anno accademico, anziché dell'anno solare. E si assume inoltre che tale disposizione leda i parametri costituzionali che vengono invocati.
Senonché razionale e giustificata si rivela la prescrizione del
legislatore delegato nel momento in cui, nel favorire l'applicazio ne della legge riducendo a sei mesi il periodo annuale richiesto,
vuole nel contempo che esso si riferisca alla normale attività
didattica dell'università e non invece al periodo feriale.
Nessun eccesso di delega, sotto il profilo denunciato dall'ordi
nanza di rimessione, ha quindi commesso il legislatore delegato nel formulare la norma impugnata che si ispira ad un criterio
razionale e sostanzialmente più favorevole ai destinatari della
norma stessa.
Né si ravvisa violazione degli art. 3 e 51 Cost, per disparità di
trattamento con categorie similari, dal momento che la norma
impugnata (2° comma dell'art. 58 cit) si riferisce a tutte le
categorie indicate al 1° comma dello stesso articolo (compresi i
borsisti e i lettori menzionati nell'ordinanza di rinvio), che
coincidono con quelle previste dalla norma delega (art. 7 1. n.
28/80). Né, infine, v'è lesione dell'art. 97 Cost., non determinando la
norma impugnata, per le ragioni su esposte, né parzialità del
l'amministrazione, né pregiudizio del suo buon andamento, essen
do essa al contrario diretta proprio a conferire maggior razionali
tà al funzionamento delle attività accademiche e alla selezione del
personale ad esse destinato.
3. - Con l'ordinanza del T.A.R. del Piemonte del 16 giugno
1982 si chiede alla corte se contrastino o meno con l'art. 3, 1°
comma, Cost., gli art. 7, lett. h, 1. 11 febbraio 1980 n. 28 e 58,
1° comma, lett. i, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui
richiedono ai medici interni universitari, per l'ammissione al
giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori
universitari confermati, che la loro assunzione sia avvenuta con
delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'universi
tà o a seguito di pubblico concorso.
Si dubita nell'ordinanza di rimessione che tali norme, esclu
dendo dal giudizio di idoneità i medici interni assunti a seguito
di delibera di nomina del consiglio di facoltà, determinino una
ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che si trovano
nelle medesime condizioni, avendo svolto identiche mansioni ed
acquisito lo stesso livello di professionalità.
4. - La questione, nei termini proposti, è fondata.
Prima dell'emanazione della 1. n. 28/80 e del d.p.r. n. 382/80 la posizione giuridica dei medici intenni universitari con compiti assistenziali difettava di una disciplina specifica, attributiva di
competenza a provvedere in ordine alla loro assunzione. Infatti
l'art. 5 d.l. 1° ottobre 1973 n. 580 convertito con modificazioni
con 1. 30 novembre 1973 n. 766, nel prevedere per la prima volta
la figura atipica di « docente precario », per la stipulazione di
contratti quadriennali con le università, non definì' le funzioni e
la figura professionale né disciplinò le modalità di reclutamento,
che restarono cosi affidate all'autodeterminazione discrezionale
delle singole università. In alcuni atenei, quindi, le assunzioni
potevano avvenire per pubblico concorso, in altri a seguito di
deliberazioni nominative del consiglio di amministrazione, in altri
ancora con deliberazioni nominative del consiglio di facoltà, come
nel caso dell'università di Torino — cui si riferisce il procedi mento de quo — dove appunto le assunzioni dei medici interni
universitari con compiti assistenziali sono avvenute con delibera
del consiglio di facoltà e nel rispetto delle prescrizioni contenute
nel provvedimento rettorale del 7 luglio 1976, prot. 27985.
Il Foro Italiano — 1985.
Al momento delle nomine oggetto di contestazione queste infatti provenivano da un organo che, in assenza di normativa
contraria, era perfettamente legittimato ad adottarle, essendo tra
l'altro il consiglio di facoltà l'unico organo collegiale idoneo a
valutare sia le motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di
cura universitari (presupposto giustificativo del ricorso all'opera dei medici interni universitari con compiti assistenziali), sia le
qualità professionali dei candidati alla luce dell'attività da essi già svolta nelle cliniche e negli istituti stessi. Nessun rilievo aveva
all'epoca che l'assunzione normativa fosse stata deliberata, o
anche semplicemente ratificata — come è avvenuto in alcuni
atenei — dal consiglio di amministrazione dell'università, i cui
compiti istituzionali riguardano l'impegno finanziario dell'ateneo e
non le valutazioni di merito circa l'idoneità o meno dei candidati
alla assunzione.
Nel caso dell'università di Torino, inoltre, la nomina a medico
interno universitario era stata sollecitamente comunicata dal con
siglio di facoltà agli organi amministrativi dell'ateneo per quanto di loro competenza (cfr. citato provvedimento del rettore del 7
luglio 1976), senza che venissero sollevati rilievi di sorta.
In tale situazione giuridica il legislatore del 1980 ha disciplina to in modo diverso posizioni sostanzialmente uguali, sia sul piano di fatto che di diritto, in base a distinzioni formali che non
trovavano riscontro in alcuna normativa precedente.
Pertanto con le norme denunciate si sono create irrazionali e
ingiustificate disparità di trattamento tra medici interni che ave vano svolto le stesse mansioni (nel periodo considerato e per una durata minima determinata) ed erano stati assunti nelle cliniche e
negli istituti universitari in base agli stessi presupposti obiettivi e
soggettivi (esigenze delle cliniche ed adeguatezza delle qualità professionali) e con le medesime garanzie di imparzialità e
obiettività di criteri.
Le norme impugnate con l'ordinanza del T.A.R. piemontese vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedono l'ammissione al giudizio di idoneità per ricercatori confermati anche dei medici interni universitari assunti a seguito di delibera nominativa del consiglio di facoltà per esigenze motivate delle cliniche o degli istituti di cura.
Per questi motivi, la Corte costituzionale a) dichiara la illegit timità costituzionale degli art. 7, lett. g, 1. 21 febbraio 1980 n. 28 e 58, lett. i, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'inclusione — ai fini della ammissione al
giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati — anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universita
ri; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 58, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 sollevata
dal T.A.R. del Veneto, in relazione agli art. 3, 51, 76 e 97 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 febbraio 1985, n. 38
(Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1985, n. 44 bis); Pres. Elia, Rei. Gallo; imp. Cuccatto e altri. Ord. Assise Genova 21
dicembre 1983 (G.U. n. 206 del 1984).
Circostanze di reato — Aggravanti — Finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico — Attenuanti — Giudizio di
equivalenza o prevalenza — Esclusione — Questione infondata
di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. pen., art. 63, 69; di. 15 di
cembre 1979 n. 625, misure urgenti per la tutela dell'ordine demo
cratico e della sicurezza pubblica, art. 1; 1. 6 febbraio 1980 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del di. 15
dicembre 1979 n. 625, art. unico).
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimen to all'art. 3 Cost., dell'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, nella
parte in cui preclude il giudizio di equivalenza o prevalenza fra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e le attenuanti eventualmente concor
renti, posto che la norma consente comunque che le circostanze attenuanti vengano computate purché il calcolo sia effettuato sulla pena aumentata ex art. 1 d.l. 625/79, istituendo in tal modo un regime sanzionatorio differenziato per i terroristi che
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