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sentenza 22 gennaio 1987, n. 12 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 28 gennaio 1987, n. 5); Pres....

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sentenza 22 gennaio 1987, n. 12 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 28 gennaio 1987, n. 5); Pres. La Pergola, Rel. Greco; Pispico (Avv. Italia) e Centro clinico diagnostico Morgagni (Avv. Pace) c. I.n.p.s. (Avv. Fonzo); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato P.G. Ferri). Ord. Pret. Venezia 5 febbraio 1980 (G. U. n. 44 del 1981); Pret. Lecce 19 ottobre 1982 (G. U. n. 94 del 1983); Pret. Catania 28 ottobre 1983 ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2673/2674-2681/2682 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179189 . Accessed: 28/06/2014 09:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.102.36 on Sat, 28 Jun 2014 09:15:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 22 gennaio 1987, n. 12 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 28 gennaio 1987, n. 5);Pres. La Pergola, Rel. Greco; Pispico (Avv. Italia) e Centro clinico diagnostico Morgagni (Avv.Pace) c. I.n.p.s. (Avv. Fonzo); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato P.G. Ferri). Ord.Pret. Venezia 5 febbraio 1980 (G. U. n. 44 del 1981); Pret. Lecce 19 ottobre 1982 (G. U. n. 94 del1983); Pret. Catania 28 ottobre 1983 ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2673/2674-2681/2682Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179189 .

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ogni altro tributo previsto dall'art. 36 statuto e dagli art. 2 e

4 delle norme di attuazione cit.

Né appartengono a tale categoria le entrate (previste dall'art.

4 delle norme di attuazione) spettanti alla regione, «relative a

fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, che afflui

scono ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione». In entrambe le ipotesi non ricorre né l'esercizio diretto di pote

stà normativa regionale, né la destinazione peculiare alle esigenze della comunità regionale, elementi costitutivi, entrambi — come

si è visto — del tipo di tributo (o entrata) proprio regionale. 16. - È infine da escludere dal novero delle «entrate proprie»

il contributo statale devoluto alla regione siciliana «a titolo di

solidarietà nazionale» (art. 38 statuto). Tale erogazione si colloca tra i «contributi» «provenienti dal

bilancio dello Stato», ai quali si riferisce la ratio e si applica il precetto dell'art. 31 1. 5 agosto 1978 n. 468.

Non giova al riguardo far leva sull'espressione «lo Stato verse

rà annualmente», contenuta nell'art. 38 statuto ora ricordato. La

norma «obbliga» lo Stato al versamento che deve essere effettua

to nell'arco cronologico definito (cfr. art. 3 1. 27 aprile 1978 n.

182); l'assoggettabilità del contributo a revisione (2° e 3° comma

dell'art. 38 cit.) non tocca, poi, il modo e il tempo dell'adem

pimento. Non ricorre, quindi, nella figura del contributo di solidarietà

alcuno degli elementi che, come si è visto, valgono a caratterizza

re l'entrata «propria» della regione Sicilia.

17. - Né giova ad estendere la delimitazione, cosi operata, della

esenzione dal «sistema di tesoreria», il richiamo agli art. 17 e

20 dello statuto che attribuiscono alla regioni funzioni normative

«esecutive ed amministrative», in materia di credito e di risparmio. Per quanto riguarda tale potestà è da riconoscerle carattere con

corrente con quella statale, dato che essa trova limite nei principi ed interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato,

pur essendo diretta a soddisfare condizioni particolari ed interessi

propri della regione (art. 17 statuto cit.). Non può, dunque, du

bitarsi che la normativa impugnata, adeguando la situazione re

gionale siciliana a quella nazionale in materia di «giacenze», abbia

introdotto nell'ambito locale l'osservanza di principi e il rispetto di interessi generali, che si impongono alla regione nella sua sfera

normativa e amministrativa, fatta eccezione delle «entrate (o tri

buti) proprie», alla stregua della presente decisione.

18. - Né può considerarsi rilevante in materia la normativa del

la riscossione dei tributi, alla quale si è fatto ampio riferimento

nel ricorso: essa trova puntuali limiti operativi nell'art. 8 e nel

l'art. 9 delle stesse norme di attuazione dello statuto, le quali

prevedono soluzioni aperte sia alla gestione diretta regionale che

a quella statale ovvero alla concessione.

Non appare opportuno approfondire tale tema, poiché esso, in conformità della giurisprudenza di questa corte, non si riflette

sull'applicabilità della normativa, sul «sistema di tesoreria».

Pertanto non rileva al riguardo il principio, esattamente affer

mato, alla stregua della legislazione allora vigente, dall'Alta corte

per la regione siciliana (sent. 18 ottobre 1950, n. 7, id., Rep.

1950, voce Sicilia, nn. 74-77), secondo il quale la regione è titola

re della potestà di riscossione delle imposte dirette come necessa

rio riflesso della potestà deliberativa in materia di tributi.

19. - L'art. 35 1. n. 41 del 1986 viola gli art. 36, 37 e 38 dello

statuto della regione siciliana e l'art. 2, 1° comma, 1a parte, delle

relative norme di attuazione e, di conseguenza, l'art. 43 dello

statuto stesso, unicamente nei limiti del riferimento ai «tributi

propri» nei sensi innanzi esposti. Sotto questo esclusivo aspetto, anche la seconda parte del ri

eorso della regione è da accogliere. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi

tà costituzionale dell'art. 3, 3° comma, 2° cpv., 2a parte, 1. 28

febbraio 1986 n. 41 recante «disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)»,

nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti

disposti con l'art. 2 d.l. 22 dicembre 1981 n. 787 (disposizioni

fiscali urgenti), convertito con modificazioni nella 1. 26 febbraio

1982 n. 52 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22

dicembre 1981 n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti) con

tinuano ad essere riservati all'erario dello Stato; dichiara la ille

gittimità costituzionale dell'art. 35 1. 28 febbraio 1986 n. 41 recante

«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna

le dello Stato (legge finanziaria 1986)» limitatamente alla parte

in cui si riferisce anche ai «tributi deliberati» dalla regione Sicilia

(ex art. 36 r.d.l. 15 maggio 1946 n. 455).

Il Foro Italiano — 1987.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 gennaio 1987, n. 12

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 28 gennaio 1987, n. 5); Pres. La Pergola, Rei. Greco; Pispico (Avv. Italia) e Centro

clinico diagnostico Morgagni (Avv. Pace) c. I.n.p.s. (Avv. Fon

zo); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato P.G. Ferri). Ord. Pret. Venezia 5 febbraio 1980 (G. U. n. 44 del 1981); Pret. Lecce 19 ottobre 1982 (G. U. n. 94 del 1983); Pret. Cata

nia 28 ottobre 1983 (G. U. n. 115 del 1984); Trib. Catania 25

ottobre 1983 (G. U. n. 245 del 1984); Pret. Catania 2 ottobre

1985 (G. U., la serie speciale, n. 23 del 1986).

Previdenza sociale — Concessione, proroga, incremento degli sgra vi contributivi a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno — Mancata copertura finanziaria — Questioni infondate di co

stituzionalità (Cost., art. 81; d.l. 30 agosto 1968 n. 918, prov videnze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali

per favorire nuovi investimenti nei settori industriali, commer

cio e artigianato, art. 18; 1. 25 ottobre 1968 n. 1089, conversio

ne in legge, con modificazioni, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, art. 1; d.l. 5 luglio 1971 n. 429, proroga ed aumento dello

sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane del Mezzogiorno, art. 1; I. 4 agosto 1971 n. 589, conversione

in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971 n. 429, art.

1; 1. 16 aprile 1973 n. 171, interventi per la salvaguardia di

Venezia, art. 23, 25; 1. 2 maggio 1976 n. 183, disciplina dell'in

tervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio

1976-1980, art. 22; d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, t.u. delle leggi

sugli interventi nel Mezzogiorno, art. 59; d.l. 28 febbraio 1981

n. 36, proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni ri

guardanti il Mezzogiorno, della scadenza del termine di appli cazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello

sull'adeguamento del capitale minimo delle società di capitali, art. 1; 1. 29 aprile 1981 n. 163, conversione in legge, con modi

ficazioni, del d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, art. 1). Previdenza sociale — Sgravi contributivi — Applicabilità alle azien

de operanti a ciclo stagionale — Criteri — Incostituzionalità

(Cost., art. 3; d.l. 30 agosto 1968 n. 918, art. 18; 1. 25 ottobre

1968 n. 1089, art. 1; 1. 4 agosto 1971 n. 589, art. 1).

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art.

18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito, con modificazioni, in I. 25 ottobre 1968 n. 1089, 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, con

vertito con modificazioni, in I. 4 agosto 1971 n. 589, 22, ult.

comma, I. 2 maggio 1976 n. 183, 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n.

218, 1,3° comma, d.l. 28 febbraio 1981 n. 163, 23 e 25 I.

16 aprile 1973 n. 171, nella parte in cui concedono, prorogano o incrementano il beneficio degli sgravi contributivi alle azien

de industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno, in riferi mento all'art. 81, 4° comma, Cost. (1)

Sono illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli art. 18 d.l.

30 agosto 1968 n. 918, convertito dall'art. 1 I. 25 ottobre 1968

n. 1089 e 1 I. 4 agosto 1971 n. 589, nella parte in cui consento

no l'applicabilità degli sgravi contributivi anche alle aziende

che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori

rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente. (2)

(1-2) Le ordinanze di rimessione sono riportate: Pret. Venezia 5 feb

braio 1980, Foro it., 1981, 1, 1492, con nota di richiami; Pret. Lecce

19 ottobre 1982, id., Rep. 1983, voce Previdenza sociale, n. 304; Pret.

Catania 28 ottobre 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 405; Trib. Catania

25 ottobre 1983, id., Rep. 1985, voce cit., n. 460; Pret. Catania 2 ottobre

1985, Giur. costit., 1986, II, 590. Con riguardo alla prima massima, la questione di legittimità costituzio

nale era stata dichiarata manifestamente infondata, pur in presenza di

un progressivo allargamento della sfera di applicabilità del beneficio degli

sgravi contributivi, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: v., da

ultimo, sent. 17 dicembre 1986, nn. 7667, 7666, 7665, 7664, Foro it.,

Rep. 1986, voce cit., nn. 407 , 406, 405, 404; 17 dicembre 1986, n. 7668,

ibid., n. 409; 19 dicembre 1986, n. 7750, ibid., n. 410; 15 ottobre 1986, n. 6066, ibid., n. 411; 14 novembre 1986, n. 6723, ibid., n. 421; 11 otto

bre 1986, n. 5968, che sarà riportata in un prossimo fascicolo.

Successivamente alla presente decisione, la Corte costituzionale, con

ord. 15 maggio 1987, n. 175, ha dichiarato manifestamente infondata

la questione già decisa con la presente pronuncia e riferita a settori pro duttivi identici (istituti di vigilanza e case di cura): detta questione era

stata sollevata da Trib. Catania, ord. il 14 gennaio 1986 ed il 6 maggio

1986, Giur. costit., 1986, 11, 938 e 1566. Da ricordare tuttavia come, a seguito dell'approvazione da parte delle

due camere del disegno di legge di conversione in legge del d.l. 25 feb

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2675 PARTE PRIMA 2676

Diritto. — 1. - Le ordinanze dei Pretori di Venezia (r.o. n.

829/80), di Catania (r.o. nn. 1099/83 e 890/85), del Tribunale

di Catania (r.o. n. 279/84) possono essere riunite e decise con

un'unica sentenza in quanto prospettano questioni connesse.

2. - Il Pretore di Venezia (r.o. n. 829/80) denuncia la illegitti mità costituzionale degli art. 23 e 25 1. 16 aprile 1973 n. 171, 1 quali hanno esteso alle aziende industriali ed artigiane operanti nel centro storico di Chioggia e nelle isole della laguna gli sgravi contributivi ordinariamente concessi ad analoghe aziende operan ti nel Mezzogiorno con l'art. 18 1. 25 ottobre 1968 n. 1089 di

conversione, con modifiche, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918.

Il Pretore di Catania (r.o. nn. 1099/83 e 890/85) ed il Tribuna

le di Catania (r.o. n. 279/84) denunciano la illegittimità costitu

zionale degli art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, conv. con

modificazioni in 1. 4 agosto 1971 n. 589, 22, ultimo comma, 1.

2 maggio 1976 n. 183, 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, art. 1, 3° comma, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, conv. con modificazioni

in 1. 29 aprile 1981 n. 163, nelle parti in cui prorogano o incre

mentano il beneficio degli sgravi contributivi già concessi alle azien

de industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno dall'art. 18

d.l. n. 918/68, conv. con modificazioni in 1. n. 1089/68, i quali,

per la copertura dei relativi oneri, prevedono il ricorso al mercato

finanziario da parte del ministro del tesoro.

A parere dei giudici remittenti, risulterebbe violato l'art. 81,

ultimo comma, Cost, perché: a) la previsione della copertura fi

nanziaria sarebbe generica; b) mancherebbe, dei detti oneri, la

determinazione, peraltro affidata ad un organo amministrativo

(il ministro del tesoro) al quale sarebbe attribuito un potere teori

camente illimitato di indebitamento dell'erario e di aumento del

passivo del bilancio; c) gli sgravi riconosciuti ad aziende inserite

nella categoria di quelle industriali solo in virtù dell'interpreta zione delle norme di previsione operata dai giudici, risulterebbero

privi della copertura finanziaria.

3. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibili

tà della questione sollevata dal Pretore di Venezia.

L'avvocatura dello Stato all'uopo rileva che, a fondamento della

denunciata illegittimità costituzionale, il giudice a quo pone la

qualificazione di industriale dell'azienda parte nel giudizio conse

guente all'interpretazione delle norme di previsione da lui stesso

braio 1987 n. 48, contenente l'ennesima proroga degli sgravi contributivi

per le aziende operanti nel Mezzogiorno — approvazione avvenuta il 26 marzo 1987 per quanto riguarda la camera dei deputati e il 14 aprile 1987 per il senato — il presidente della repubblica, con messaggio inviato in data 17 aprile 1987, ha rinviato il disegno di legge alle camere per nuovo esame a seguito della mancata copertura finanziaria dello stesso

(in riferimento cioè all'art. 81, 4° comma, Cost.).

Quanto alla seconda massima, il relativo principio aveva già trovato

applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la

quale lo sgravio di cui all'art. 18 doveva applicarsi alle imprese che, per il carattere stagionale dell'attività, avessero assunto nei cicli produttivi successivi dipendenti con contratto a tempo determinato ad incremento del numero complessivo dei lavoratori occupati alla data prevista dalla

legge stessa: cfr. sent. 2 ottobre 1986, n. 5839, Foro it., Rep. 1986, voce

cit., n. 433, nonché Cass. 16 ottobre 1986, n. 6078, ibid., n. 440, che ha escluso la configurabilità di una disparità di trattamento rispetto alle

imprese con attività a carattere continuo. In termini v. anche Cass. 28 novembre 1986, nn. 7050 e 7051, ibid., nn. 415, 416.

Per valutare se l'incremento di occupazione si sia oppure no verificato in un'azienda rispetto alla situazione esistente alla data prevista dalla leg ge, occorre far riferimento, secondo la costante giurisprudenza della Cas

sazione, al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità della stessa: cfr., da ultimo, sent. 19 dicembre 1986, n. 7779, ibid., n. 401; 20 novembre

1986, n. 6831, ibid., n. 402; 29 giugno 1985, nn. 3907 e 3908, id.. Rep. 1985, voce cit., nn. 416, 417; 18 aprile 1984, n. 2518, id., Rep. 1984, voce cit., n. 392; 26 maggio 1983, n. 3647, ibid., n. 404. In termini v.

anche, per la giurisprudenza di merito, Trib. Catanzaro 31 dicembre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 469. Sul punto in dottrina, v. Coppola, Sgravi contributivi per te aziende operanti nel Mezzogiorno e trasforma zioni di imprese, in Giur. it., 1985, I, 2, 461.

Più in generale v. A. Luciani, Gli sgravi contributivi e la fiscalizzazio ne, in Nuova giur. civ., 1986, II, 389; D. Franco, La fiscalizzazione degli oneri sociali nel settore commerciale: condizioni per la sua efficacia, in Economia pubblica, 1986, 99.

Per un'ulteriore questione di costituzionalità in materia di sgravi con

tributivi, v. Cass. 12 aprile 1986, n. 2581, Foro it.. Rep. 1986, voce cit., n. 399, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata con riferimento all'art. 18 d.l. n. 918/68 nella parte in cui esclude l'appli cabilità degli sgravi contributivi ai soci delle cooperative di lavoro ope ranti nel Mezzogiorno.

Il Foro Italiano — 1987.

effettuate e ritenuta, poi, come ragione della dedotta violazione

del precetto costituzionale.

Ed osserva che lo stesso giudice a quo può modificare il detto

presupposto ed effettuare l'interpretazione delle norme che egli

reputa adeguatrice della Costituzione e che porta all'esclusione

della stessa azienda dal novero di quelle beneficiarie dello sgravio dei contributi previdenziali di cui trattasi, onde la irrilevanza del

la questione stessa.

L'eccezione non è fondata. Invero, non può condividersi il det

to rilievo che, peraltro, può estendersi anche alle questioni solle

vate in giudizi le cui parti (case di cura ed istituto di vigilanza) sono state ritenute aziende industriali in base all'interpretazione delle norme di previsione effettuate dai giudici remittenti. È stato

seguito l'indirizzo giurisprudenziale costante sia dei giudici di me

rito che della Corte di cassazione; indirizzo giurisprudenziale che,

come più diffusamente si dirà in seguito, non importa violazione

dell'invocato precetto costituzionale.

4. - Nel merito le questioni non sono fondate.

Con la 1. del 25 ottobre 1968 n. 1089, di conversione del d.l.

n. 918/68, sono state emanate norme recanti anche lo sgravio di oneri sociali per favorire nel Mezzogiorno, tra l'altro, per quello che interessa, nuovi investimenti nei settori dell'industria, del com

mercio e dell'artigianato. Lo sgravio è stato concesso: a) a decorrere dal periodo di paga

successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino

a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972,

sul complesso dei contributi da corrispondere all'I.n.p.s. dalle

aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei ter

ritori indicati nel d.p.r. n. 1523/67 nella misura del 10% delle

retribuzioni assoggettate alle contribuzioni per l'assicurazione ob

bligatoria contro la disoccupazione involontaria ai dipendenti che

effettivamente lavoravano nei suddetti territori; b) e ulteriormen

te, sempre nella misura del 10% delle retribuzioni, calcolate co

me innanzi, per il personale assunto posteriormente alla data del

30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei suindicati territori del Mez

zogiorno alla data medesima ancorché lavoranti ad orario ridotto

o sospesi. L'art. 19 statuto lavoratori ha disposto che l'importo dello sgra

vio fosse posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione involontaria gestita dall'I.n.p.s. che vi avrebbe fatto

fronte con un apporto dello Stato, determinato nell'ammontare

(lire 466.500 milioni) da erogarsi in rate bimestrali anticipate con

importi annuali determinati.

L'art. 20 statuto lavoratori ha stabilito che la copertura della

spesa avvenisse con emissione, da parte del ministro del tesoro, di certificati speciali di credito su una somma determinata, nel

complesso, in lire 466.500 milioni e suddivisa in varie annualità, dal 1968 al 1972.

Con il d.l. n. 429/71, conv. con modif. nella 1. n. 589/71,

lo sgravio contributivo a favore delle aziende industriali ed arti

giane dislocate nei territori meridionali è stato prorogato al 31

dicembre 1980; lo sgravio aggiuntivo è stato elevato, per il perso nale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20%; lo sgravio sup

plementare del 10% è stato applicato sulle retribuzioni relative

ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970, depen nando da questi, in ordine di assunzione, un numero di lavorato

ri pari a quelli licenziati dopo la stessa data.

Conseguentemente, è stato elevato l'apporto dello Stato per gli anni 1971 e 1972 rispettivamente a 18 miliardi ed a 36 miliardi

di lire; ed egualmente l'importo dei certificati speciali di credito

emettibili dal ministro del tesoro.

È stato, inoltre, stabilito che un successivo provvedimento legis lativo avrebbe determinato le somme che dovevano essere versate

dallo Stato all'I.n.p.s. a partire dal 1973.

L'art. 14 1. n. 183/76, in materia di interventi straordinari nel

Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 per i nuovi assunti

dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980 ad incremento delle unità

effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle azien

de artigiane, nelle imprese alberghiere e nelle aziende industriali

operanti nei settori indicati dal CIPE, ha disposto lo sgravio con

tributivo di cui alla 1. n. 1089/68 e successive modificazioni nella

misura totale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre

1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo

pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.n.p.s. Il 5° comma del successivo art. 22 ha disposto che dalle som

me annualmente iscritte nello stato di previsione del ministero

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

del tesoro si prelevassero le somme da versare all'I.n.p.s. per lo

sgravio contributivo.

L'ultimo comma dello stesso articolo, per la copertura finan

ziaria ha autorizzato il ministro del tesoro ad effettuare, a decor

rere dall'anno 1977 e per il periodo 1973-1980 di concessione dello

sgravio contributivo ai sensi del 3° comma dell'art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, conv. in 1. 4 agosto 1971 n. 589, operazioni di ricor

so al mercato finanziario fino alla concorrenza degli importi ri

sultanti dai rendiconti annuali dell'I.n.p.s. nella forma di

assunzione di mutui con il consorzio delle opere pubbliche o con

gli altri istituti di credito a medio o lungo termine a ciò autoriz

zati, in deroga anche a disposizioni di leggi o di statuto, oppure il ricorso ad emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certifi

cati di credito.

L'art. 23 1. 16 aprile 1973 n. 171 ha disposto, a partire dalla

sua entrata in vigore (2 maggio 1973), l'applicazione dell'art. 18

d.l. n. 918/68, conv. con modifiche in 1. n. 1089/68, anche ai

dipendenti delle aziende industriali ed artigiane lavoranti effetti

vamente nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

L'art. 25 della stessa legge ha previsto la copertura finanziaria

di altre opere da effettuarsi nei suddetti territori.

L'art. 59 t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap

provato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, ha operato la sistema

zione delle norme precedenti in un unico contesto.

L'art. 3 1. 5 agosto 1978 n. 502, recependo l'interpretazione

giurisprudenziale dell'art. 18 1. n. 1089/68, ha sancito espressa mente l'applicazione dello sgravio contributivo anche alle aziende

alberghiere, fermo restando il loro inquadramento nel settore com

merciale ai fini previdenziali ed assistenziali.

Inoltre, con decorrenza 1° luglio 1978, ha esteso l'applicazione delle norme di cui all'art. 14 1. n. 183 del 1976 anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande.

Il d.l. n. 36 del 1981, conv. con modif. in 1. n. 163/81, ha

prorogato le disposizioni delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno fino al 31 dicembre 1981.

4.1. - Per quanto riguarda la fattispecie di cui ai giudizi a qui

bus, la corte rileva che, per i periodi di tempo in cui sono avve

nuti i fatti di causa, delle norme citate hanno rilievo solo quelle

che si riferiscono agli anni dal 1973 al 1981.

Non riguarda la fattispecie di cui all'ordinanza del Pretore di

Venezia l'art. 25 1. 16 aprile 1973 n. 171 in quanto la copertura

di quegli sgravi è contenuta nell'art. 1 d.l. n. 429/71, convertito

con modif. in 1. n. 589/71 e art. 22, ultimo comma, 1. n. 183/76.

5. - Cosi individuate le norme che hanno rilevanza per la que

stione da decidere, interessa considerare che esse si inseriscono

nel quadro della politica che ha promosso l'incentivazione della

industrializzazione del Mezzogiorno e delle zone depresse del

centro-nord sia con la creazione di nuove industrie, sia con la

ripresa, il potenziamento e l'aumento dell'attività produttiva del

le imprese già esistenti mediante la riduzione del costo del lavoro,

il tutto anche per favorire l'occupazione con la creazione di nuo

vi posti di lavoro.

Infatti, alla fiscalizzazione degli oneri sociali si fa ricorso nei

momenti di particolare difficoltà. Lo Stato va incontro alle im

prese che non investono e producono dannosi ristagni della pro

duzione, accollandosi in parte i contributi che esse devono versare

per ciascun dipendente all'istituto di previdenza. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme ri

chiamate, si considera che si è formato un indirizzo giurispruden

ziale, ormai costante, in base al quale la qualificazione come

industriale delle aziende beneficiarie degli sgravi contributivi si

effettua con i criteri desumibili dall'art. 2195 c.c., per cui, sem

pre secondo il suddetto indirizzo, l'attività industriale è quella

che ha per oggetto la produzione di beni e di servizi mediante

l'organizzazione del lavoro altrui che, attraverso l'utilizzazione

della materia prima, l'elaborazione e la trasformazione dei vari

fattori già raccolti o predisposti dall'imprenditore, tende ad un

risultato economico nuovo.

Invece, l'attività commerciale è caratterizzata da una interme

diazione nella circolazione di beni e di servizi che è tipica di chi

rivende beni. Il prezzo risulta remunerativo della sola attività di

rivendita, a differenza di quanto avviene per l'industria, per la

quale il prezzo remunera sia il valore intrinseco della merce sia

il costo inerente al ciclo produttivo ed ai servizi connessi. Può

anche avvenire che il commerciante rivenda i beni dopo una certa

Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-174.

lavorazione ma non risultano mai superati i limiti di una semplice

operazione accessoria della rivendita.

In definitiva, si è rilevato che l'attività industriale produce beni

e servizi che hanno una loro autonoma rilevanza, un certo carat

tere di novità ed una propria peculiare individualità.

Non è stato condiviso l'assunto della difesa dell'I.n.p.s., riba

dito, peraltro, anche in questa sede, secondo cui la detta qualifi cazione doveva essere effettuata in base alla legge sugli assegni familiari mentre è stato riconosciuto l'aggancio effettuato dal le

gislatore alla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria come limite del numero delle aziende industriali be

neficiarie.

Si è considerato che le leggi di previsione dello sgravio contri

butivo non contengono alcun rinvio o riferimento ad altre leggi di natura previdenziale e che, ai fini interpretativi, assumono ri

lievo lo scopo della legge e gli effetti che il legislatore ha voluto

realizzare; ed inoltre, che la normativa sugli assegni familiari ha

una propria finalità, quella, cioè, di attuare in modo continuati

vo il c.d. salario familiare anche in osservanza dell'art. 36 Cost.

Non si è mancato di osservare che, a questi ultimi fini, la classifi

cazione delle imprese va fatta con provvedimenti amministrativi

e che, quindi, anche le leggi in esame si sarebbero dovute integra re con provvedimenti di tale natura. Il che, però, non è stato

affatto previsto.

Oggetto di specifica valutazione da parte della giurisprudenza è stato anche il riferimento alla contribuzione dovuta per la di

soccupazione involontaria ed alla relativa gestione a carico della

quale è posto l'importo dello sgravio (art. 18, 1° e 8° comma, 1. n. 1089/68 e successive leggi di proroga degli sgravi).

All'uopo si è precisato che il 1° comma dell'art. 18 1. cit. indi

vidua i datori di lavoro che possono beneficiare dello sgravio (tra le altre, le aziende industriali) ed il periodo a cui questo si riferi

sce e, inoltre, indica il minuendo della sottrazione da compiersi; il 2° comma indica solo il sottraendo, statuendo che si deve cal

colare il 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione

per la disoccupazione involontaria corrisposta ai lavoratori che

effettivamente lavorano, depurato del compenso per lavoro straor

dinario. L'8° comma prevede che i datori di lavoro deducano

l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per i

contributi e non solo da quelle versate per la disoccupazione.

Trattasi, quindi, di dati meramente contabili e gestionali, tanto

è vero che il legislatore, successivamente, nell'intento di allargare l'ambito di applicazione del beneficio, ha fatto riferimento alla

gestione per il fondo pensioni (art. 14 1. n. 183 del 1976) anziché

a quella della disoccupazione.

Inoltre, è stato ritenuto possibile l'inquadramento di una stessa

azienda nel settore industriale, ai fini dello sgravio contributivo,

ed in quello commerciale, ad altri fini assistenziali e previdenziali

(art. 3 1. n. 502 del 1978 a proposito degli alberghi).

Pertanto, conclusivamente, va affermato che l'inquadramento nel settore industriale delle case di cura, dei ristoranti, degli isti

tuti di vigilanza ed il loro accesso al beneficio dello sgravio con

tributivo è la risultante dell'interpretazione delle norme di

previsione secondo i comuni canoni ermeneutici.

Si deve, quindi, escludere il lamentato allargamento dell'ambi

to di applicazione della norma e della originaria copertura finan

ziaria a seguito e per effetto di una interpretazione giurisprudenziale

estensiva, essendo le dette aziende già comprese nell'apprestata

disciplina e già rientranti nella previsione del legislatore.

Conseguentemente, non ha alcun fondamento la lamentata vio

lazione del precetto costituzionale di cui all'art. 81, 4° comma,

Cost., collegata alla pretesa interpretazione estensiva — essendo

la copertura finanziaria rimasta negli originari limiti — della pre visione normativa.

6. - Nella fattispecie, la denunciata violazione del richiamato

precetto costituzionale si deve escludere anche alla stregua delle

decisioni di questa stessa corte. Si è ritenuto (sent. nn. 1/66, Fo

ro it., 1966, I, 3, e 22/68, id., 1968, I, 1121) che la norma costi

tuzionale, la quale, per le leggi diverse dal bilancio che importino nuove e maggiori spese, impone di indicare i mezzi per farvi fronte,

riguarda i limiti sostanziali che il legislatore è tenuto ad osservare

nella sua politica di spesa che deve essere contrassegnata non già

dall'automatico pareggio del bilancio ma dal tendenziale equili

brio tra entrata e spesa. L'indicazione dei mezzi per fronteggiare

nuove spese si riduce alla determinazione di un incremento di

entrata che, in una visione globale del bilancio, assicuri il mante

nimento dell'equilibrio complessivo del bilancio presente e dei bi

lanci futuri, senza pretendere di spezzarne l'unità.

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2679 PARTE PRIMA 2680

L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per fare fronte a

nuove o maggiori spese va osservato con puntualità rigorosa per

quelle che incidono sull'esercizio in corso per il quale è stato con

sacrato, con l'approvazione del parlamento, l'equilibrio tra le en

trate e le spese, nell'ambito di una visione generale dello sviluppo economico del paese e della situazione finanziaria dello Stato.

Altrettanto rigore, per la natura stessa delle cose, non è richie

sto per gli esercizi futuri.

Pertanto, per la copertura di spese future è ammessa la possi bilità di ricorrere, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi

o l'inasprimento di quelli già esistenti, anche alla riduzione delle

spese già autorizzate, all'accertamento formale di nuove entrate, all'emissione di prestiti e, in genere, ad altre operazioni finanzia

rie che assicurino la raccolta di fondi; ed anche alla previsione non irrazionale e non arbitraria di una maggiore entrata in un

equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri e non in contraddizione con le previsioni del mede

simo governo, quali risultano dalla relazione sulla situazione eco

nomica del paese e dal programma di sviluppo, sui quali punti la corte potrà portare il suo esame nei limiti della sua competenza.

Non è richiesta una precisa, puntuale e rigorosa previsione del

la spesa che impegni più esercizi negli esatti termini e nell'esatto

importo, ai quali, poi, debba corrispondere puntualmente una

copertura essendo possibile effettuare il riscontro nei bilanci dei

vari esercizi.

Non occorre che la legge di spesa debba necessariamente preci

sare, esplicitamente o implicitamente, l'entità delle somme da ero

garsi in base ad essa, né che non possa rinviare al bilancio

propriamente impegnato la determinazione dell'esatto importo e,

quindi, l'effettiva erogazione. L'entità della spesa può essere de

terminata in ciascun singolo esercizio. Tanto più se, per sua natu

ra, la stessa a priori è solo determinabile e solo a posteriori determinata nella sua esatta entità.

Il che è per quelle spese in esame.

7. - Procedendo all'esame dell'effettivo rispetto dei limiti in

nanzi richiamati per l'osservanza del precetto costituzionale, si

rileva, anzitutto, che la spesa di cui trattasi si inquadra nei fini

programmatici e negli indirizzi di politica economica orientati al

la industrializzazione del Mezzogiorno, all'aiuto a zone depresse del centro-nord, all'incremento dell'occupazione, alla riduzione

del costo del lavoro, il tutto ai fini della riduzione degli effetti

negativi della congiuntura economica.

Per quanto, in particolare, riguarda la fattispecie, compreso l'onere finanziario conseguente all'estensione dello sgravio alle

aziende industriali operanti in Venezia, Laguna e Chioggia (art. 23 1. n. 171 del 1973), per gli anni 1971 e 1972 è stata prevista

(art. 20 1. n. 1089/68; art. 1 d.l. n. 429/71 e 1. n. 589/71) l'emis

sione, da parte del ministro del tesoro, di certificati speciali di

credito per gli anni dal 1973 al 1980, l'effettuazione sempre da

parte del ministro del tesoro di operazioni di ricorso al mercato

finanziario nella forma di assunzione di mutui con il consorzio

per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o

lungo termine a ciò autorizzati, oppure all'emissione di buoni

poliennali del tesoro o di certificati di credito.

Egualmente per l'anno 1981.

Non è oggetto di una specifica censura il ritardo con cui si

è operato per gli anni dal 1973 al 1976.

Il collegamento con i rendiconti annuali dell'I.n.p.s., nei quali sono riportati nel loro preciso ammontare gli importi dei concessi

sgravi contributivi e l'avvenuto rimborso delle relative somme da

parte dello Stato, hanno assicurato l'operatività della copertura finanziaria.

Non rileva la mancata quantificazione, nella normativa impu

gnata, delle somme spese. Detta quantificazione, peraltro per sé

molto difficile non potendosi riconoscere a priori l'esatto numero

delle aziende richiedenti lo sgravio ed il preciso ammontare del

l'importo degli sgravi contributivi, è avvenuta nei singoli bilanci

relativi agli esercizi nei quali la spesa è stata effettivamente erogata. Inoltre, l'inserimento delle rate di ammortamento dei mutui

contratti dallo Stato è avvenuto nel bilancio dell'anno successivo

all'indebitamento avendo avuto le stesse rate decorrenza da

quell'anno. Nel 1979 e per gli anni successivi è intervenuta la legge finan

ziaria, che è stata prevista (art. 11 1. 5 agosto 1978 n. 468) come

mezzo di adeguamento delle entrate e delle uscite del bilancio statale per la realizzazione degli obiettivi di politica economica

che impegnano il bilancio pluriennale ed annuale e la possibilità

Il Foro Italiano — 1987.

con essa di operare modifiche ed integrazioni delle disposizioni

legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato e su quello degli altri enti che si ricollegano alla finanza statale.

L'art. 14 ha stabilito l'iscrizione nel bilancio di previsione di

tutte le autorizzazioni di spesa, comprese quelle per cui il legisla tore vigente ha previsto la copertura mediante specifiche opera zioni di indebitamento. Anche le somme corrispondenti all'ammontare degli sgravi contributivi da effettuarsi in base ai

dati del preconsuntivo forniti dall'I.n.p.s. sono state direttamen

te iscritte nel bilancio di previsione e, quindi, hanno concorso

a formare gli elementi di spesa che, unitamente all'entrata, han

no formato oggetto della manovra economico-finanziaria contem

plata al fine di assicurare la copertura di tutte le spese da iscrivere

al bilancio. 8. - 11 Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale

degli art. 18 1. 25 ottobre 1968 n. 1089 e 1 1. 4 agosto 1971 n.

589 nella parte in cui non hanno previsto un criterio obiettivo

da adottare ai fini di un retto calcolo degli sgravi contributivi

da concedere alle ditte che operano a ciclo stagionale per dispari tà di trattamento con le aziende che operano a ciclo continuo

(art. 3 Cost.). Dalla considerazione che il fine primario della norma è quello

di incentivare l'economia meridionale e soprattutto l'occupazio

ne, prendendo come punto di riferimento una data certa in modo

che l'operatore abbia un criterio generale e ben determinato al

quale attenersi, il giudice a quo fa derivare l'impossibilità di una

sottodistinzione tra imprese ad attività continua ed imprese ad

attività ciclica.

Osserva, poi, che il riferimento alla data del 30 settembre 1968

per le aziende operanti nel Mezzogiorno comporta una evidente

disparità di trattamento tra quelle lavoranti a regime continuo

ed occupanti gran parte delle maestranze a quella data (cosi come

in altro giorno dell'anno) e quelle in genere ed in ispecie del ta

bacco che, lavoranti a regime saltuario e stagionale, a quella data

si sono trovate in periodo di totale sosta, sicché, riassumendo,

dopo tale data, periodicamente, gli stessi operai che avevano la

vorato nel periodo precedente e che avevano licenziato senza in

cremento di mano d'opera hanno locupletato una grande massa

di contributi a scapito di altre ditte a lavorazione continua le

quali hanno fatto grandi sforzi per mantenere il numero dei lavo

ratori occupati. Lo stesso giudice a quo rileva anche una disparità di tratta

mento tra aziende a ciclo stagionale ma operanti in periodi diver

si in quanto può avvenire che un'azienda abbia il pieno dei

lavoratori proprio il 30 settembre 1968 ed il vuoto in un'altra

data e, quindi, versa nella impossibilità di usufruire degli sgravi.

Egualmente ciò si verifica per la 1. n. 589/71 che, ai fini del

l'ulteriore sgravio c.d. supplementare, fissa la data del 1° gen naio 1971.

Si richiama, infine, la sentenza di questa corte n. 185/76 (id.,

1976, I, 2323) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di

una norma che aveva sancito un'irrazionale discriminazione di

trattamento solo in dipendenza di una circostanza di mero fatto.

9. - La questione è fondata.

È indubbio che la norma denunciata, prevedendo sgravi sup

plementari a favore di aziende che abbiano aumentato il numero

dei lavoratori occupati o abbiano assunto nuovi lavoratori, ha

lo scopo di favorire l'incremento dell'occupazione agevolando l'in

sediamento nel Mezzogiorno di nuove iniziative industriali o il

potenziamento di quelle già esistenti di guisa che risulti accelerato

lo sviluppo economico dell'area meridionale in conformità degli obiettivi prioritari del più generale piano di sviluppo economico

del paese. Ai fini dell'accertamento dell'incremento occupazionale, il le

gislatore ha fatto riferimento ad un dato temporale che, peraltro, è collegato al momento della emanazione della normativa. Esso

ha, quindi, una propria valenza logica e non è irrazionale. Deve,

quindi, escludersi che il legislatore, esercitando la discrezionalità

che gli compete, abbia commesso arbitrio.

E evidente la necessità della fissazione di uno spartiacque ri

spetto al quale si sarebbe potuto valutare un prima e un poi,

per verificare il conseguimento della finalità della legge, cioè l'in

cremento occupazionale. In primo luogo, in via generale, va dato atto della formazione

di un indirizzo giurisprudenziale anche della Cassazione, secondo cui lo sgravio supplementare è concesso in relazione al solo per

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sonale assunto posteriormente alle date indicate (30 settembre 1968

e 1° gennaio 1971) e risultante, nel complesso, superiore al nume

ro complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei territori

del Mezzogiorno alla data medesima ancorché lavoranti ad ora

rio ridotto o sospesi. Ed inoltre, per la concessione del beneficio, la norma ha preso

a base la situazione occupazionale esistente al 30 agosto 1968 ed

al 1° gennaio 1971, senza tener conto del fatto che le aziende

che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori siano state fino

allora inattive o si siano costituite ex novo e disponendo, comun

que, che nel numero dei lavoratori da considerare non si conteg

gino i lavoratori licenziati dopo la stessa data.

Alle suindicate date l'azienda deve anzitutto essere esistente, deve poi avere incremento la produzione effettuando nuovi inve

stimenti ed assumendo nuove maestranze, creando cosi una mag

giore occupazione.

Sicché, la fiscalizzazione c.d. supplementare opera solo a favo

re dell'occupazione c.d. addizionale.

Secondo lo stesso indirizzo giurisprudenziale, le date suindicate

devono rimanere ferme. Lo sgravio dei contributi va anche appli cato alle aziende riattivate, per le quali si considera la differenza

tra il numero di dipendenti occupati al momento dell'ultima ces

sazione o della sospensione dell'attività in epoca anteriore al 30

settembre 1968 o al 1° gennaio 1971 ed il numero (maggiore)

degli occupati a date posteriori alle suddette (30 settembre 1968

e 1° gennaio 1971). In altri termini, la determinazione del numero dei lavoratori

occupati va operata in via di rapporto tra il numero dei dipen denti occupati nell'ultimo periodo di attività anteriore al 30 set

tembre 1968 e 1° gennaio 1971 e quello dei dipendenti assunti

successivamente; e quest'ultimo numero deve essere maggiore del

primo. E ciò in conformità dello scopo della legge.

Successivamente, l'art. 14 1. n. 183/76 ha addirittura previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro per i lavoratori nuovi assunti ed effettivamente occupati dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980.

È di tutta evidenza, quindi, che si richieda soprattutto l'attua

zione di un incremento effettivo del numero dei lavoratori, il che

non può ritenersi per le aziende che a quelle date abbiano sempre

10 stesso numero di lavoratori compreso quelli assunti al posto

dei licenziati. Per quanto riguarda, però, le aziende a ciclo stagionale, cui

appartengono le aziende manifatturiere di tabacco, si è formato

un indirizzo giurisprudenziale, di recente anche della Corte di cas

sazione, secondo cui le dette aziende beneficiano dello sgravio

contributivo anche se esse, nel nuovo ciclo stagionale, riassumo

no lo stesso numero di lavoratori nella mera presunzione che esse

avrebbero avuto bisogno di un minor numero di lavoratori; cioè,

in altri termini, allorché non si possa escludere che, se non godes

sero del beneficio, assumerebbero mano d'opera in minore quan

tità nei cicli produttivi successivi.

La corte ritiene che la norma, intesa secondo il detto indirizzo

giurisprudenziale, importi violazione del precetto costituzionale

al quale il giudice a quo fa riferimento (art. 3 Cost.). Invero,

esso importa una inammissibile disparità di trattamento tra le

aziende industriali ad attività continua le quali, alle date fissate

dal legislatore (30 settembre 1968 e 1° gennaio 1971), per benefi

ciare dello sgravio contributivo, devono attuare un effettivo e

concreto aumento del numero dei lavoratori, rispetto a quello

occupato in precedenza, mentre le aziende industriali a ciclo sta

gionale beneficiano dello sgravio contributivo anche se, nel nuo

vo ciclo di produzione, occupano lo stesso numero di lavoratori

di quello del precedente ciclo, reputandosi per esse, come incre

mento occupazionale, il mantenimento dello stesso numero di la

voratori del precedente ciclo in una ipotetica e meramente supposta

situazione di necessità di un numero minore di lavoratori.

Invece, una completa parità di trattamento deve sussistere tra

le aziende industriali di vario tipo non avendo il legislatore, ai

fini che interessano, distinto aziende a ciclo continuo da aziende

a ciclo stagionale. Ed ha solo voluto incentivare la realizzazione

di un incremento occupazionale concedendo il beneficio dello sgra

vio contributivo a quelle aziende che effettuano un concreto ed

effettivo aumento di mano d'opera in una determinata epoca.

Una determinazione che ha portato ad aumentare il numero

dei beneficiari dello sgravio e, per giunta, anche senza un effetti

vo incremento occupazionale di mano d'opera e che non è con

11 Foro Italiano — 1987.

sentita perché viola la lettera e la ratio della norma e, peraltro, risulta affetta anche da palese illogicità.

Tanto più che trattasi di una legge di indubbio carattere ecce

zionale che prevede un onere anche rilevante a carico del bilancio

dello Stato che si è obbligato a ripianare il bilancio dell'I.n.p.s. tenendolo indenne dalla perdita economica che subisce per effet

to della prevista diminuzione delle entrate conseguenti al disposto

sgravio dei contributi.

Nulla rileva di contro che alcune aziende stagionali eventual

mente non possono beneficiare dello sgravio contributivo per non

avere aumento in concreto ed effettivamente la mano d'opera

occupata. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi (r.o.

nn. 829/80, 1099/83, 279/84, 890/85, 830/82): a) dichiara la ille gittimità costituzionale degli art. 18 1. 25 ottobre 1968 n. 1089

e 1 1. 4 agosto 1971 n. 589 nella parte in cui consentono l'applica bilità degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che,

operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non ab

biano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente; b) dichiara non fondata

la questione di illegittimità costituzionale degli art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, conv. con modif. in 1. 25 ottobre 1968 n. 1089; 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, conv. con modif. in 1. 4 agosto 1971

n. 589; 22, ultimo comma, 1. 2 maggio 1976 n. 183; 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218; art. 1, 3° comma, d.l. 28 febbraio 1981

n. 36, conv. con modif. in 1. 29 aprile 1981 n. 163; art. 23 e

25 1. 16 aprile 1973 n. 171, sollevata dai Pretori di Venezia e

Catania e dal Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 81 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 novembre 1986, n. 226

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 novembre 1986, n. 53); Pres. e rei. La Pergola; Pres. regione Veneto (Avv. Viola), Pres. regione Liguria (Avv. Romanelli), Pres. regione Lom

bardia e Pres. regione Toscana (Avv. Onida) c. Pres. cons,

ministri (Avv. dello Stato Onufrio). Conflitto di attribuzioni.

Regione — Conflitto di attribuzione tra enti — Iscrizione delle

imprese turistiche in apposito registro — Disciplina — Assenza

di legge regionale — Competenza transitoria dello Stato (Cost.,

art. 81, 97, 117, 118; 1. 11 giugno 1971 n. 426, disciplina del

commercio, art. 41; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione

della delega di cui all'art. 1 della 1. 22 luglio 1975 n. 382, art.

56, 57, 58, 64; 1. 17 maggio 1983 n. 217, legge-quadro per il

turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, art. 5).

Spetta allo Stato, anche attraverso decreti del ministro dell'indu

stria e commercio, dettare la disciplina normativa relativa all'i

scrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale de! registro

previsto dalla I. 11 giugno 1971 n. 426, in quanto e sino a

quando la materia non venga regolata con legge regionale. (1)

(1) La corte costituzionale è tornata ad occuparsi della ripartizione di

competenze tra Stato e regioni in materia di turismo, sulla base della

nuova disciplina introdotta dalla «legge quadro» 17 maggio 1983 n. 217.

Questa sentenza segue a breve distanza di tempo Corte cost. 15 luglio

1986, n. 195, Foro it., 1987, I, 354, con ampia nota di richiami, confer

mando l'interpretazione dell'art. 5 1. n. 217/83, relativo alla disciplina delle imprese turistiche ed alla loro iscrizione in apposito registro. Se

la sentenza n. 195 del 1986 assumeva uno spiccato carattere «interpretati vo» («correttivo» rispetto alla interpretazione della norma proposta nei

ricorsi delle regioni) della normativa de qua, della decisione ora riportata meritano di essere segnalati due aspetti. Intanto, pur ribadendosi una

competenza legislativa concorrente delle regioni nella materia regolata dal

l'art. 5, al contempo si sostiene la legittimità di una funzione regolamen tare dello Stato (a mezzo di decreti ministeriali) in tale ambito, per quanto a carattere meramente transitorio. In secondo luogo, poi, l'art. 5 è quali ficato al tempo stesso come norma «di principio» e di «indirizzo e coor

dinamento»; probabilmente, proprio questa seconda qualifica consente

tali interventi da parte dello Stato. Per una distinzione tra leggi di princi

pi e disposizioni di indirizzo e coordinamento fondata su un'ana

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