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sentenza 22 giugno 2004, n. 176 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 30 giugno 2004, n. 25); Pres....

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sentenza 22 giugno 2004, n. 176 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 30 giugno 2004, n. 25); Pres. Zagrebelsky, Est. Quaranta; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c. Regione Marche (Avv. Grassi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 2975/2976-2981/2982 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200283 . Accessed: 24/06/2014 22:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.134 on Tue, 24 Jun 2014 22:39:07 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 22 giugno 2004, n. 176 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 30 giugno 2004, n. 25); Pres. Zagrebelsky, Est. Quaranta; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c.

sentenza 22 giugno 2004, n. 176 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 30 giugno 2004, n. 25);Pres. Zagrebelsky, Est. Quaranta; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c. RegioneMarche (Avv. Grassi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 2975/2976-2981/2982Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200283 .

Accessed: 24/06/2014 22:39

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2975 PARTE PRIMA 2976

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 giugno 2004, n. 176 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 30 giugno 2004, n.

25); Pres. Zagrebelsky, Est. Quaranta; Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Caramazza) c. Regione Marche (Avv.

Grassi).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Grandi strutture di vendita — Autorizzazioni — Sospen sione fino all'approvazione del piano territoriale di coor

dinamento provinciale — Indeterminatezza delle censure

— Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. reg. Marche 4 ottobre 1999 n. 26, norme ed indirizzi

per il settore del commercio, art. 8 bis; 1. reg. Marche 15 otto

bre 2002 n. 19, modifiche della 1. reg. 4 ottobre 1999 n. 26,

art. 5).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Grandi strutture di vendita — Autorizzazioni — Sospen sione fino all'approvazione del piano territoriale di coor

dinamento provinciale — Questione infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 3, 41; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi, art. 2; 1. reg. Marche

5 agosto 1992 n. 34, norme in materia urbanistica, paesaggi stica e di assetto del territorio, art. 12, 25, 74; d.leg. 31 marzo

1998 n. 114, riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell'art. 4, 4° comma, 1. 15 marzo 1997

n. 59; 1. reg. Marche 4 ottobre 1999 n. 26, art. 8 bis; d.leg. 18

agosto 2000 n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, art. 20; 1. reg. Marche 15 ottobre 2002 n. 19, art. 5).

È inammissibile, per mancanza dei requisiti argomentativi mi

nimi che l'atto introduttivo del giudìzio sulle leggi in via

principale deve contenere, la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 8 bis /. reg. Marche 4 ottobre 1999 n. 26,

come introdotto dall'art. 5 l. reg. Marche 15 ottobre 2002 n.

19, nella parte in cui subordina il rilascio delle autorizzazioni

per l'apertura di grandi strutture di vendita all'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, in riferi mento all'art. 117, 1° e 2° comma, lett. e), Cost. (1)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8

bis 1. reg. Marche 4 ottobre 1999 n. 26, come introdotto dal

l'art. 5 l. reg. Marche 15 ottobre 2002 n. 19, nella parte in

cui subordina il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di

grandi strutture di vendita all'approvazione del piano territo

riale di coordinamento provinciale, in riferimento agli art. 3

e 41 Cost. (2)

(1-2) I. - Sulla medesima questione processuale, cfr. Corte cost. 27

gennaio 2004, n. 43, e 2 marzo 2004, n. 73, Foro it., 2004, I, rispetti vamente 1338 e 1334, con nota di R. Romboli, nonché Corte cost. 1°

ottobre 2003, n. 303, ibid., 1004, con note di C. Videtta, F. Fracchia e R. Ferrara. In termini, Corte cost., ord. 17 luglio 2002, n. 358, id.,

Rep. 2003, voce Friuli-Venezia Giulia, n. 6, e Giur. costit., 2002, 2696; 7 novembre 2001, n. 353, Foro it., 2002, I, 2581; 26 giugno 2001, n.

206, id., Rep. 2002, voce Comune, nn. 393, 397, e Giur. costit., 2001, 2659, con nota di N. Lupo; 7 ottobre 1999, n. 384, Foro it., 2000,1, 11.

Nella pronuncia che si riporta la Corte costituzionale affronta il tema

ampiamente dibattuto del rapporto tra regolamentazione giuridica del commercio e pianificazione urbanistica, con particolare riferimento al

regime introdotto dal d.leg. 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disci

plina relativa al settore del commercio, comunemente detta «riforma

Bersani») e alla normativa regionale sulla stessa materia. Per l'esattezza, oggetto della questione di legittimità costituzionale

proposta con ricorso in via principale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, Cost., dal presidente del consiglio dei ministri è l'art. 5 1. reg. Marche 15 ottobre 2002 n. 19, che ha aggiunto un art. 8 bis alla 1. reg. 4 ottobre

1999 n. 26 (norme ed indirizzi per il settore del commercio). La dispo sizione in parola prevede una sorta di «misura di salvaguardia» antici

pata, consistente nella sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni

per l'apertura di grandi strutture di vendita fino all'approvazione dei

piani territoriali di coordinamento provinciali (di seguito: p.t.c.p.), cui è

attribuita tra l'altro la funzione di programmazione della grande distri buzione.

Con specifico riferimento alla normativa (peraltro simile a quella di altre regioni) oggetto del sindacato di costituzionalità in parola, cfr. P.

Talarico, Le novità della I. reg. 19/02 della regione Marche, «norme ed indirizzi per il settore del commercio», in Disciplina comm., 2003, 233.

La corte, quindi, giudica in primo luogo inammissibile, per indeter minatezza ed eccessiva genericità delle censure, la questione relativa al

Il Foro Italiano — 2004.

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri, con ri corso notificato il 18 dicembre 2002 e depositato il successivo

24 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli art. 3, 41, 117, 1° e 2° comma, lett. e),

Cost. — dell'art. 5 1. reg. Marche 15 ottobre 2002 n. 19 (modi

fiche della 1. reg. 4 ottobre 1999 n. 26 concernente: «norme ed

indirizzi per il settore del commercio»), che ha introdotto l'art.

8 bis nella legge della stessa regione 4 ottobre 1999 n. 26.

La disposizione impugnata prevede la sospensione del rila

presunto contrasto della citata normativa marchigiana con l'art. 117, 1°

e 2° comma, lett. e), Cost, e non si sofferma sul tema del riparto di

competenze tra Stato e regioni nella materia del commercio: sul punto, cfr. M. Clarich-A. Pisaneschi, La I. cost. 3/01, la competenza esclusiva

delle regioni in materia di commercio e il limite «delle grandi riforme economico-sociali», id., 2002, 255.

Al riguardo, sembra opportuno ricordare brevemente che la 1. cost.

IB ottobre 2001 n. 3 non ha espressamente incluso la materia del com

mercio né tra quelle di competenza esclusiva dello Stato (tra le quali fi

gura, tuttavia, la tutela della concorrenza: art. 117, 2° comma, lett. e,

Cost.) né tra quelle di legislazione concorrente quali, ad esempio, il

commercio con l'estero ed il governo del territorio (art. 117, 3° comma,

Cost.), col risultato che il commercio — interno — è attualmente og

getto di potestà legislativa regionale in via esclusiva (sinteticamente sul

punto, Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 1, G.U., la s.s., 21 gennaio 2004, n. 3; cfr. P. Cavalem, in Foro it., 2004, V, 61, sub par. 4), la quale de

ve uniformarsi (non a leggi-quadro statali ma unicamente) alla Costitu

zione, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obbli

ghi internazionali.

Peraltro, non sembra potersi ignorare che la già menzionata materia

«governo del territorio» è ormai da intendersi, come confermato sia

dalla giurisprudenza sia da parte della dottrina, in un'accezione parti colarmente ampia, che comprende qualunque tipo di intervento che in

cida sul suolo, inclusa senz'altro l'apertura di una grande struttura di

vendita. La posizione più avanzata in tal senso sembra essere stata

espressa da S. Amorosino, Il «governo del territorio» tra Stato, regioni ed enti locali, in Riv. giur. edilizia, 2003, II, 77, secondo il quale la no

zione aggiornata di urbanistica, recepita dalla Costituzione, riguarda «non solo la disciplina degli usi e delle trasformazioni del suolo ma, in

senso più ampio e sostanziale, l'insieme delle attività coordinate aventi

incidenza sullo stato e sugli equilibri del territorio, volte alla promozio ne del sistema locale [. . .]. Il tratto unificante è la governance, l'orga nizzazione in sistema dei processi che hanno una incidenza sugli equi libri del territorio» (ibid., 81 e 83). La potestà legislativa in materia di

«governo del territorio», peraltro, è di tipo concorrente, e la legge re

gionale è soggetta al rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leg

ge.statale (tra i quali rientra, ad esempio, la disciplina sul regime degli interventi edilizi, contenuta nei commi da 6 a 12 dell'art. 1 1. 21 dicem

bre 2001 n. 443: Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303, cit.).

L'ampiezza del concetto di governo del territorio (su cui, da ultimo, in nota a Corte cost. 315/04, in Foro it., 2004,1. 1388, cfr. M. Esposito, Il «governo del territorio» al crocevia tra riparto di competenze e

«dominio eminente», ibid., 2324) emerge, oltre che dalla giurispruden za costituzionale (vi rientra la misura delle sanzioni pecuniarie deter

minate dalle regioni per il ritardato o mancato versamento del contri buto di costruzione, ricondotta nell'ambito di materia costituito dall'e

dilizia: Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 362, G.U., la s.s., 24 dicembre

2003, n. 51; e inoltre la definizione di «aree sensibili» e criteri per la localizzazione degli impianti: Corte cost. 7 ottobre 2003, n. 307, Foro

it., 2004, I, 1365; ma non vi rientrano le esenzioni dall'imposta sulla

pubblicità: Corte cost. 26 gennaio 2004, n. 37, G.U., 1J s.s., 4 febbraio

2004, n. 5; è da tener conto, inoltre, agli effetti della definizione del l'ambito di potestà legislativa regionale, della necessità di allocazione e

regolazione di funzioni amministrative in materia di legislazione con

corrente, che deve trovare il proprio decisivo parametro di giudizio nel

l'art. 118 Cost, e nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed ade

guatezza, il che, ai fini della necessaria unitarietà dell'esercizio delle

funzioni amministrative nella specifica materia — che sta alla base

della scelta del legislatore statale di introdurre eccezioni alla normale

attribuzione delle funzioni amministrative al livello comunale prevista dall'art. 118, 1° comma, Cost. — giustifica l'eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni regionali e locali determinata dalla normativa in esame, che non può dunque ritenersi costituzional mente illegittima: Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 6, G.U., la s.s., 21

gennaio 2004, n. 3) nella giurisprudenza regolatrice delle sezioni unite

della Cassazione agli effetti del riparto di giurisdizione ex art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80. che è costante nel ritenere che la materia urbani stico-edilizia abbraccia, in considerazione della sua onnicomprensività, la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (Cass. 6

giugno 2003, n. 9139, Foro it., Rep. 2003, voce Espropriazione per p i., n. 363, e, in extenso, Corriere giur., 2003, 1594, con nota di G. De

Marzo, che però precisa rientrare nel concetto di «uso del territorio», solo i comportamenti che esprimendo l'uso di un potere amministrati

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Page 3: sentenza 22 giugno 2004, n. 176 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 30 giugno 2004, n. 25); Pres. Zagrebelsky, Est. Quaranta; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

scio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di

vendita «fino all'approvazione dei piani di coordinamento ter

ritoriale, che stabiliscono, d'intesa con i comuni, la programma zione riguardante la grande distribuzione con relativa individua

zione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell'im

patto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in

ambito provinciale (.. .)»■ Secondo il ricorrente tale disciplina — subordinando il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di

grandi strutture di vendita all'adozione di un provvedimento

vo, siano collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legal mente dichiarato, e quindi sottrae alla giurisdizione esclusiva le contro

versie in tema di «occupazione usurpativa»: conf. Cass., ord. 9 giugno 2004, n. 10978, Foro it., Mass., 811, e inoltre 22 ottobre 2003, n.

15843, id., Rep. 2003, voce Giurisdizione civile, nn. 134, 193; 11 mar

zo 2004, n. 5055, id., Mass., 351, in tema di tutela possessoria contro

occupazione funzionale alla trasformazione del territorio; 19 aprile 2004, n. 7374, ibid., 558, in tema di regolamentazione dello sfrutta mento delle cave).

In definitiva, sarebbe riduttivo ritenere che la disciplina del commer

cio debba ispirarsi ai soli principi della tutela della concorrenza e oc

corre, invece, considerare anche altri aspetti pure propri degli insedia

menti di vendita (e dei quali, invero, sembra ben consapevole il legis latore del 1998: più ampiamente, infra), a partire dalla loro localizza

zione, dall'impatto sul territorio e sulla vita della popolazione residen

te, dal rapporto con altre infrastrutture. Del resto, lo stesso art. 41 Cost,

sancisce che la libertà di iniziativa economica privata incontra i due li

miti fondamentali dell'utilità sociale e della sicurezza, libertà e dignità umana.

II. - La Consulta fonda poi il giudizio di infondatezza della seconda

censura (violazione dell'art. 41 Cost., sotto il profilo dell'incertezza relativa all 'an e al quando dell'adozione del p.t.c.p.) sulla considera

zione del ruolo della pianificazione territoriale sovracomunale nella lo

calizzazione delle grandi strutture di vendita nonché sulla disciplina dei

termini di conclusione del procedimento amministrativo (infra). Quanto al primo profilo, la 1. reg. Marche impugnata in via princi

pale ha chiaramente lo scopo di coordinare la disciplina degli usi del

suolo con quella delle grandi strutture di vendita. Poiché, infatti, queste ultime insistono su un ambito territoriale sovracomunale, appare razio

nale prevedere che lo strumento di governo del territorio più adatto ad

esprimere tale esigenza di raccordo sia proprio il piano territoriale pro vinciale (erede «naturale» del p.t.c. originariamente previsto dall'art. 5

1. 17 agosto 1942 n. 1152, legge urbanistica), anche alla luce dei princi

pi di sussidiarietà e adeguatezza nella distribuzione delle funzioni am

ministrative tra livelli istituzionali. Del resto, la riforma Bersani. pur intendendo, tra l'altro, segnare il

passaggio da un sistema fondato su una rigida pianificazione commer

ciale ad uno di ampia liberalizzazione della concorrenza (non è questa la sede per affrontare la sempre più significativa questione dei costi

della regolazione in un'economia di mercato), ha al contempo preso atto sia della necessità di rendere tale liberalizzazione compatibile con

la tutela del bene territorio sia del potenziale ruolo innovativo delle

stesse strutture commerciali, quali elementi di competitività urbana, di

propulsione del mercato immobiliare, di sostenibilità dello sviluppo e

di riqualificazione di talune realtà ai margini. Per un'efficace analisi dell'evoluzione della disciplina del commer

cio nell'ordinamento italiano, v. A. Orlando, Il commercio, in S. Cas

sese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministra

tivo speciale, Milano, 2000, III, 2699; R. Varaldo, La disciplina del

commercio tra liberalizzazione e regolamentazione, in Riv. trim. dir.

pubbl., 1998, 983; A. Ragazzini, La disciplina dell'attività commer

ciale dal dopoguerra alla legge Bersani: considerazioni circa la nor

mativa introdotta dal suddetto testo e circa i limiti entro cui le regioni

potranno modificarla, in Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 1747.

In altri termini, dal precedente rigido orientamento fondato sulla se

parazione tra urbanistica e commercio (in passato ben radicato nella

giurisprudenza, laddove si continuava a sottolineare la diversità di pre

supposti dei rispettivi titoli abilitativi: v., ex plurimis, Cons. Stato, sez.

V, 15 febbraio 2001, n. 771, Foro it., Rep. 2001, voce Commercio (di

sciplina del), n. 41; 6 aprile 1998. nn. 418 e 433, id., Rep. 1998, voce

cit., nn. 83 e 84; Tar Puglia, sez. II, 18 gennaio 2002, n. 335, id., Rep. 2002, voce cit., nn. 68, 69. Ma l'orientamento successivo è in senso

opposto: Tar Molise 14 aprile 1998, n. 47, id.. Rep. 1998, voce cit., n.

45; Tar Toscana, sez. II, 12 maggio 2003, n. 1562, id., Rep. 2003, voce

cit., n. 78, e Disciplina comm., 2003, 584; Cons. Stato, sez. V, 28 giu

gno 2000, n. 3639, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 82, e Cons. Stato,

2000,1, 1526; 17 ottobre 2002, n. 5656, Foro it., Rep. 2003, voce cit.,

n. 67; Tar Lombardia, sez. Ili, 14 maggio 2003, n. 1781, ibid., n. 55, e

Foro amm.-Tar, 2003, 1493) si è addivenuti ad un'integrazione tra i

due settori e quasi ad un «criterio della prevalenza, in senso tecnico

giuridico, della pianificazione urbanistica su quella commerciale»

(E.M. Marenghi, Nuove tendenze nei rapporti tra urbanistica e com

mercio, in Riv. giur. urbanistica, 1999, 232). In una siffatta prospettiva,

Il Foro Italiano — 2004.

amministrativo futuro ed incertus quando — si porrebbe in

contrasto con: a) l'art. 117, 2° comma, lett. e), Cost., «che ri

serva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela della con

correnza»; b) l'art. 117, 1° comma, Cost., «che pone come li

mite alla potestà legislativa regionale i vincoli derivanti dall'or

dinamento comunitario, che garantisce, tra gli altri, il diritto di

stabilimento»; c) l'art. 41 Cost., che tutela la libertà dell'inizia

tiva economica privata, in quanto l'esercizio della stessa sareb

be subordinata «all'efficienza e tempestività (...) di più autorità

la normativa della regione Marche, nel prevedere altresì che la localiz zazione di una grande struttura di vendita non possa non tener conto

della rete stradale esistente o programmata, appare in linea con le più recenti — ma sempre in ritardo rispetto alle esperienze straniere — ac

quisizioni relative alle interazioni tra urbanistica, mobilità ed accessi bilità delle infrastrutture.

In dottrina, sul tema specifico del rapporto tra disciplina del com

mercio e strumenti di governo del territorio dopo l'entrata in vigore del

d.leg. 114/98, cfr. F. Caso-G. Ciaglia (a cura di), La pianificazione ter

ritoriale del commercio. L'urbanistica commerciale dopo il d.leg. 31

marzo 1998 n. 114, Rimini, 2000; G.M. Esposito, Pianificazione e

pubblica amministrazione a regime di mercato, Padova, 2002, spec. 498 e 502; M.C. Baroni,11 ruolo delle province per la razionalizzazio ne e la riqualificazione della rete distributiva in un equilibrato assetto

del territorio, in Disciplina comm., 2001, 11; R. Cerminara, L'inseri

mento della pianificazione commerciale nei piani regolatori nella più recente legislazione regionale, ibid., 29 e 453; I.M. Marino, Pianifica zione territoriale e sviluppo economico, in Dir. economia, 2001, 333; R. Damonte, Osservazioni in merito ai rapporti tra il d.leg. 31 marzo 1998 n. 114 con particolare riguardo agli aspetti urbanistici ed un

primo esempio di sua attuazione: la l. reg. Liguria 2 luglio 1999 n. 19 e

la delibera del consiglio regionale 27 aprile 1999 n. 29, in Riv. giur. edilizia, 2000, II, 113; F. Arizzi, Problemi giuridici relativi alle diretti

ve regionali di urbanistica commerciale. In particolare l'adeguamento

degli strumenti urbanistici locali, in Riv. amm. Toscana, 2000, 92; E.M. Marenghi, op. cit., 227; E. Bianco, Le città ed il commercio.

Un'occasione di sviluppo, in Disciplina comm., 1999, 394; E. Boscolo,

Appunti sull'attuazione regionale della riforma del commercio: dai li

miti alla legge regionale ai limiti all'iniziativa economica, in E. Fer

rari-N. Saitta-A. Tigano (a cura di), Livelli e contenuti della pianifi cazione territoriale, Milano, 2001, 251; O. Zappi, L'attuazione nelle

regioni. Una prima analisi comparativa, in Le istituzioni del federali smo, 1999, 705.

La fattispecie in esame, peraltro, conferma che, a dispetto della vo

cazione di atto di direttiva impartita al p.t.c. dal legislatore, quest'ulti mo di fatto contiene spesso prescrizioni immediatamente vincolanti sia

per l'ente comunale subordinato sia per i privati. Allo stesso tempo, ne

evidenzia il rinnovato contenuto e funzione (di certo non previsto né

prevedibile dal legislatore del 1942), proprio con riferimento agli inse

diamenti commerciali ed al rapporto territorio-mercato. Sulla natura giuridica del piano territoriale di coordinamento, cfr. B.

Giuliani, Quale dimensione per il piano territoriale di coordinamento, in Foro it., 2001, III, 168, e bibliografia ivi citata. Più di recente, v. P.

Santinello, La pianificazione territoriale intermedia fra piani urbani

stici e piani di settore, Milano, 2002, e G. Caia (a cura di), Il piano ter

ritoriale di coordinamento provinciale e le pianificazioni di settore.

Rimini, 2001; nonché G. Sciullo, La provincia e la pianificazione ter

ritoriale, in E. Ferrari-N. Saitta-A. Tigano (a cura di), op. cit., 107; G. Garzia, / piani territoriali di coordinamento regionali e provinciali: vigore, efficacia ed effetti, in Riv. giur. urbanistica, 2003, 452; P. Stel

la Richter. Il piano territoriale di coordinamento provinciale e le pro

spettive di riforma della legislazione urbanistica, id., 2001, 89; G.

Sciullo, La provincia e la pianificazione territoriale, ibid., 95; L. De

Lucia, Pianificazione territoriale d'area vasta e pluralismo ammini

strativo, id., 2002, 39 e 253; E. Follieri, La pianificazione territoriale e

le situazioni giuridiche soggettive, id., 2000, 527; G. Sciullo, Il piano territoriale di coordinamento provinciale e la pianificazione dei tra

sporti e delle infrastrutture, ibid., 569; D. Girotto, Approvazione con

legge regionale dei piani di coordinamento: una rivalutazione della

garanzia della tutela giurisdizionale, ibid., 183; A.R. Tassone, I rap

porti tra il piano territoriale di coordinamento provinciale e le pianifi cazioni di settore, ibid., 553.

Per l'esame dì alcune delle esperienze applicative in corso, v. F. Ca

lace, Nuove esperienze di pianificazione provinciale, in Urbanistica

informazioni, 2002, 5 (e a seguire numerosi casi studio); C. Bellone (a

cura di), Piano territoriale della provincia di Alessandria, Roma, 2002

(numero monografico di Urbanistica dossier)', Provincia di Genova (a cura di), P.t.c. della provincia di Genova: esperienze di «governance» a confronto, Roma, 2003 (numero monografico di Urbanistica dossier); G. Riano, Introduzione al progetto definitivo di piano territoriale di

coordinamento della provincia di Napoli, in L. Iannotta (a cura di),

Economia, diritto e politica nell'amministrazione di risultato, Torino,

2003, 89.

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Page 4: sentenza 22 giugno 2004, n. 176 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 30 giugno 2004, n. 25); Pres. Zagrebelsky, Est. Quaranta; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c.

2979 PARTE PRIMA 2980

amministrative facenti capo a diversi soggetti»; d) l'art. 3 Cost., in quanto discriminerebbe le grandi distribuzioni rispetto «alle iniziative minori».

2. - In via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le censure di violazione dell'art. 117, 1° e 2° comma, lett. e), Cost., per mancanza dei requisiti argomentativi minimi che l'atto introduttivo del giudizio sulle leggi in via principale deve

contenere.

Infatti, nella specie, il ricorrente, con riferimento alla censura

In giurisprudenza, da ultimo, a ribadire il valore di atto di mero indi rizzo del p.t.c., Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2827, Foro it., Rep. 2003, voce Edilizia e urbanistica, nn. 319, 320; Tar Toscana, sez. Ili, 11 marzo 2004, n. 680, Urbanistica e appalti, 2004, 831, con com mento di M. Bassani. Sul potere della provincia di accertare la confor mità del piano regolatore comunale al p.t.c.p., Tar Abruzzo, sez. Pesca ra, 7 novembre 2002, n. 1051, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 342, e Giust. amm., 2002, 1394.

Sotto il secondo profilo (termini di conclusione del procedimento amministrativo: nel caso di specie, di pianificazione), la Corte costitu zionale vi accenna richiamando la codificazione espressa di detti termi ni nella stessa legislazione della regione Marche e — in via subordinata — nella generale previsione della 1. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo), art. 2. Nel senso che i ter mini ex lege 241/90 si applicano solo in assenza di altre previsioni di settore, Tar Toscana, sez. I, 2 dicembre 1994, n. 512, Foro it., Rep. 1996, voce Atto amministrativo, n. 133, e Giur. merito, 1996, 132.

La giurisprudenza pressoché costante ritiene che tali termini siano meramente ordinatori ed abbiano, quindi, funzione acceleratoria, da ciò derivando che, in caso di loro inosservanza, l'amministrazione non de cade dal potere di provvedere. Nondimeno, il ritardo in parola rende

illegittimo il comportamento del soggetto pubblico, con la conseguenza che il privato potrà tutelare la propria posizione giuridica con i rimedi

previsti dall'ordinamento (impugnazione del silenzio: v. Cons. Stato, ad. plen., 9 gennaio 2002, n. 1, Foro it., 2002, III, 227, con nota di A. Travi; eventuale ricorso per ottemperanza; risarcimento del danno «da ritardo»). Lo stesso giudice delle leggi si è già espresso in tal senso: v. Corte cost. 17 luglio 2002, n. 355 (citata in sentenza), id., 2004, I, 38. Nella giurisprudenza amministrativa, v. Tar Lazio, sez. II, 17 marzo 2000, n. 1965, id., Rep. 2001, voce cit., n. 146, e Foro amm., 2000, 3708; Tar Valle d'Aosta 12 aprile 2001, n. 35, Foro it., Rep. 2001, vo ce cit., n. 148, e Trib. amm. reg., 2001, I, 1652; Cons. Stato, sez. II, 9 aprile 1997, n. 1634/96, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 439; Cons, giust. amm. sic. 29 dicembre 1997, n. 603, ibid., n. 441; Tar Calabria 26 febbraio 1998, n. 153, ibid., n. 442, e Trib. amm. reg., 1998,1, 1591; Cons. Stato, sez. Ili, 30 maggio 1995, n. 496/95, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 443, e Cons. Stato, 1998, I, 154; Cons. Stato, comm. spec., 20 gennaio 1997, n. 353/94, Foro it.. Rep. 1999, voce cit., nn. 361, 362; Trib. sup. acque 22 febbraio 1999, n. 38, ibid., n. 363; Tar Puglia, sede Lecce, sez. I, 12 marzo 1997, n. 187, id., Rep. 1997, voce cit., n. 146, e Trib. amm. reg., 1997, I, 2075; Tar Sicilia 30 novembre 1996, n. 1731, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 147, e Giust. amm. sic., 1997, 225; Cons. Stato, sez. II, 16 ottobre 1996, n. 1154/96, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n. 338; Tar Marche 15 maggio 1992, n. 316, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 321; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 621, id., Rep. 1996, voce cit., n. 132, e Foro amm., 1996, 1869; Tar Veneto, sez. Ili, 10 gennaio 2002, n. 10, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 322, e Riv. giur. ambiente, 2002, 776, con nota di L. Butti; Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4134, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 344; 13 maggio 2003, n. 2533, ibid., n. 346, e Cons. Stato, 2003,1, 1101; Trib. sup. ac que 19 maggio 2000, n. 59, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 122; Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 1999, n. 1401/99, ibid., n. 185; Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 30 dicembre 1999, n. 2042, ibid., n. 177, e Foro amm., 2000, 1973.

In dottrina, v. M. Lipari, / tempi del procedimento amministrativo. Certezza dei rapporti, interesse pubblico e tutela dei cittadini, in Dir. amm., 2003, 292; F. Merusi, La certezza dell'azione amministrativa fra tempo e spazio, id., 2002, 527; I. Cacciavillani, Un mito pervicace: l'ordinatorietà del termine procedimentale, in Riv. amm., 2002, 1001; V. Azzoni, Termini ordinatori e termini perentori nel procedimento amministrativo, in Nuova rass., 1999, 1831; G. Sorge, Il tempo nel procedimento amministrativo. Teorie e prospettive, id., 1998, 681; M.T. Onorato, Considerazioni sul termine di conclusione del procedi mento amministrativo, in Trib. amm. reg., 1998, II, 221; M. Clarich, Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995; P. Rizzo, Il decorso del tempo e i suoi effetti nel diritto amministrativo, in Comuni d'Italia, 1995, 1300; G. Bozzi, Quali conseguenze, per l'am ministrazione, della mancata osservanza del termine dell'obbligo?, in Nuova rass., 1992, 635; P. Carnevale, Il termine nel procedimento amministrativo, id., 1991, 1126.

Per la particolare ipotesi di ritardo nel rilascio del titolo abilitativo, R. Cerminara, Il ritardato rilascio della concessione edilizia nella ri

li. Foro Italiano — 2004.

relativa all'art. 117, 2° comma, lett. e), Cost., si limita ad affer mare che la norma impugnata «riserva alla legislazione esclusi va dello Stato la tutela della concorrenza». L'assenza di qualsia si motivazione impedisce a questa corte di valutare quale possa essere l'incidenza dell'intervento regionale sul regime della concorrenza e dunque sull'equilibrio economico generale (cfr. sentenza n. 14 del 2004).

Parimenti generica è la censura relativa all'art. 117, 1° com

ma, Cost., in quanto non viene in alcun modo chiarito attraverso

quali modalità il diritto di stabilimento sarebbe violato dalla norma impugnata.

3. - Nel merito la questione non è fondata. 3.1. - Innanzitutto, occorre delineare il quadro normativo re

gionale in cui si colloca la disposizione impugnata. La 1. reg. Marche 4 ottobre 1999 n. 26 (norme ed indirizzi per

il settore del commercio) — nel dare attuazione al d.leg. 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59) — ha dettato, tra l'altro, una serie di disposizioni volte a coordinare gli interventi nel settore del commercio con la pro grammazione urbanistica.

In particolare, per l'«esercizio del commercio in sede fissa», si stabilisce che i comuni provvedano, attraverso il piano rego latore generale, a programmare lo sviluppo del commercio sul

proprio territorio, individuando le aree commerciali e le loro interconnessioni con le zone residenziali, l'assetto viario, la dotazione dei parcheggi, le zone produttive (art. 2, 3° comma).

Per gli insediamenti della grande distribuzione a livello so vracomunale la citata legge regionale ha indicato nel piano ter ritoriale di coordinamento provinciale (p.t.c.p.) lo strumento at traverso il quale garantire la necessaria correlazione tra le disci

pline degli insediamenti commerciali e del settore urbanistico

(art. 8). Con successiva 1. 15 ottobre 2002 n. 19, la regione Marche ha

introdotto nel testo della suddetta 1. n. 26 del 1999 l'impugnato art. 8 bis, con cui si è specificato che è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita fino all'«approvazione» dei piani territoriali di coordinamento

provinciale che dovranno stabilire, d'intesa con i comuni, la

programmazione riguardante la grande distribuzione con relati va individuazione di zone idonee «anche attraverso la valuta zione dell'impatto dei flussi di traffico». La ratio della norma è

quella di evitare una dislocazione sul territorio di grandi centri di distribuzione commerciale in assenza di una previa pro grammazione urbanistica, al fine di salvaguardare l'interesse

pubblico ad un ordinato e razionale assetto del territorio. 3.2. - Il ricorrente — ritenendo che manchi un termine certo

entro il quale deve essere «approvato» il piano territoriale di coordinamento provinciale, con conseguente protrazione sine die dell'impedimento al rilascio dell'autorizzazione per l'aper tura di grandi strutture di vendita — muove da un erroneo pre supposto interpretativo. Per comprenderne le ragioni occorre, innanzitutto, analizzare la normativa statale e regionale di disci

plina del piano in esame.

Detto piano è stato introdotto nel sistema della pianificazione sovracomunale dall'art. 15 1. 8 giugno 1990 n. 142 (ordina mento delle autonomie locali), il cui contenuto è stato poi tra sfuso nell'art. 20 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale norma ha sancito l'ob

bligo per la provincia di predisporre ed adottare il piano territo riale di coordinamento al fine di determinare gli «indirizzi gene rali di assetto del territorio» ed ha demandato alla legge regio nale di stabilire le procedure di approvazione.

La regione Marche ha provveduto a disciplinare i piani in

questione con la 1. 5 agosto 1992 n. 34 (norme in materia urba

formci del commercio: responsabilità della pubblica amministrazione e risarcibilità del danno, in Disciplina comm., 2000, 795.

Quanto, infine, all'ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata dallo Stato (ipotizzato contrasto della 1. reg. Marche 19/02 con l'art. 3 Cost.), pure giudicata infondata dalla Consulta, non sembra necessario soffermarsi sull'ovvia considerazione della ragionevolezza e non discriminatorietà della disciplina differenziata delle grandi strutture di vendita — rispetto a quella degli insediamenti commerciali «minori» —, interessando i primi un ambito territoriale ed un bacino di utenza significativamente più ampio, con le prevedibili conseguenze in termini di peso sul bene territorio. [B. Giuliani]

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Page 5: sentenza 22 giugno 2004, n. 176 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 30 giugno 2004, n. 25); Pres. Zagrebelsky, Est. Quaranta; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nistica, paesaggistica e di assetto del territorio). In particolare, l'art. 12, nel determinare il contenuto dei piani, ha previsto che

gli stessi debbano indicare: «a) le diverse destinazioni del terri

torio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la

localizzazione di massima delle opere pubbliche che comporta no rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infra

strutture pubbliche e private e delle principali linee di comuni

cazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,

idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per il consolida

mento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle

quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali; e) l'indi

cazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del

piano territoriale di coordinamento, tra cui eventuali piani, pro

grammi o progetti di scala intercomunale; f) i criteri ai quali i

comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi e nel

determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un

ordinato sviluppo insediativo».

Il procedimento di formazione dei piani è, invece, discipli nato dall'art. 25 stessa 1. n. 34 del 1992 che, oltre a scandirne le

fasi di svolgimento, ha imposto l'osservanza di taluni termini

infraprocedimentali. Lo stesso art. 25, al 10° comma, ha previ sto che le medesime regole procedurali dell'approvazione si ap

plicano anche nei casi in cui si debba provvedere all'adegua mento ovvero alla variazione del piano.

Con norma di chiusura, infine, l'art. 74 della legge in esame

ha stabilito in due anni — decorrenti dall'entrata in vigore della

stessa — il termine complessivo di durata del procedimento di

pianificazione territoriale.

4. - Deve, quindi, ritenersi che la disposizione censurata —

stabilendo la necessità dell'armonizzazione tra la' programma zione urbanistica e il settore del commercio — abbia imposto

l'obbligo di inserire in detti piani un nuovo contenuto — che si

aggiunge a quello previsto dall'art. 12 1. reg. n. 34 del 1992 —

consistente nell'individuazione di zone idonee per l'insedia

mento delle grandi strutture di vendita «anche attraverso la va

lutazione di impatto dei flussi di traffico».

La pubblica amministrazione — contrariamente a quanto so

stenuto dal ricorrente — è tenuta a procedere alla suddetta indi

viduazione in tempi certi e secondo modalità definite.

In particolare, nell'ipotesi in cui la singola provincia non vi

abbia ancora provveduto, essa dovrà procedere — ai fini della

localizzazione di zone idonee per l'insediamento delle grandi strutture di vendita —

all'adeguamento del contenuto del piano

già precedentemente adottato. E per effetto del rinvio al proce dimento di adozione, disposto, in tema di adeguamento, dall'art.

25, 10° comma, 1. reg. n. 34 del 1992, dovrebbe trovare applica zione il termine biennale fissato dall'art. 74 1. cit., per l'origina ria approvazione.

In ogni caso, anche a voler seguire una diversa interpretazio

ne, si dovrebbe ritenere applicabile l'art. 2, 2° e 3° comma, 1. 7

agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra

tivi), che impone alle pubbliche amministrazioni, anche per gli atti di pianificazione e di programmazione, di fissare per cia

scun procedimento — in assenza di una determinazione di legge

o di regolamento — il termine entro il quale lo stesso deve esse

re concluso. E nell'ipotesi in cui l'amministrazione non provve da alla fissazione del termine, modulandone la durata sulla base

della complessità del procedimento da disciplinare, si applica

quello suppletivo di trenta giorni (sentenze n. 355 del 2002, Fo

ro it., 2004,1, 38, e n. 262 del 1997, id., Rep. 1997, voce Bellez

ze naturali, n. 18). È bene, infine, precisare che, per l'adeguamento del conte

nuto del piano, l'obbligo dell'amministrazione provinciale di

iniziare il relativo procedimento e concluderlo entro i termini

sopra indicati è divenuto operante con l'entrata in vigore della 1.

reg. n. 19 del 2002, non essendo al riguardo ravvisabili margini di discrezionalità in capo all'amministrazione stessa.

5. - Va poi rilevato che l'eventuale inosservanza del termine

per la definizione dei procedimenti di pianificazione territoriale

in esame, pur non comportando la decadenza dal potere, con

noterebbe in termini di illegittimità il comportamento della pub

blica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ri

tualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giu

ridiche soggettive attraverso l'utilizzo di tutti i rimedi apprestati

Il Foro Italiano — 2004.

dall'ordinamento: dal risarcimento del danno fino al giudizio di

ottemperanza (sentenze n. 355 del 2002 e n. 262 del 1997). 6. - Il fatto, dunque, che siano individuabili termini certi entro

i quali l'amministrazione provinciale ha l'obbligo di concludere

il procedimento di adeguamento dei piani territoriali di coordi

namento, permette di considerare infondata la censura di viola

zione dell'art. 41 Cost. La presenza, infatti, di termini finali

certi, nonché l'esistenza di strumenti di tutela azionabili in caso

di inosservanza degli stessi da parte della pubblica amministra

zione, forniscono una protezione adeguata alla libertà di inizia

tiva economica.

Deve, pertanto, ritenersi che la disposizione impugnata così

interpretata — subordinando il rilascio dell'autorizzazione per

l'apertura di una grande struttura di vendita alla previa pro

grammazione urbanistica — introduca un limite non irragione vole all'iniziativa economica privata per la salvaguardia di un

bene di rilievo costituzionale, qual è il governo del territorio.

7. - Priva di fondamento risulta, altresì, la censura relativa al

l'art. 3 Cost., con la quale la difesa erariale assume che la nor

ma impugnata discriminerebbe «le grandi distribuzioni rispetto alle iniziative minori». Al di là della genericità del riferimento

alle «iniziative minori», risulta non irragionevole disciplinare una determinata tipologia di insediamenti commerciali —

quali sono le grandi strutture di vendita, dotate di notevole impatto sull'assetto del territorio — in maniera differente rispetto alle

altre strutture commerciali di dimensioni più ridotte.

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 5 1. reg. Marche 15 ottobre 2002 n. 19 (modifi

che della 1. reg. 4 ottobre 1999 n. 26 concernente: «norme ed

indirizzi per il settore del commercio»), che ha introdotto l'art.

8 bis nella legge della stessa regione 4 ottobre 1999 n. 26, solle

vata, in riferimento all'art. 117, 1° e 2° comma, lett. e), Cost.,

dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso in epigra

fe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dello stesso art. 5 predetta 1. reg. Marche n. 19 del 2002,

sollevata, in riferimento agli art. 3 e 41 Cost., dal presidente del

consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 maggio 2004, n.

134 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 maggio 2004, n.

19); Pres. Zagrebelsky, Est. Neppi Modona; Pres. cons, mi

nistri (Avv. dello Stato Favara) c. Regione Marche (Avv.

Grassi).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicu

rezza — Composizione — Incostituzionalità (Cost., art.

108, 117; 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 11, sistema inte

grato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità, art. 3).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Iniziative regionali nel settore della sicurezza — Questione

inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 81, 117, 119; 1.

reg. Marche 24 luglio 2002 n. 11).

È incostituzionale l'art. 3, 3° comma, lett. d), e), f), g), l. reg.

Marche 24 luglio 2002 n. Il, nella parte in cui prevede che

del comitato dell'osservatorio regionale per le politiche inte

grate di sicurezza facciano parte i prefetti della regione o lo

ro delegati, il procuratore generale della repubblica presso

la Corte d'appello di Ancona, il procuratore della repubblica

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