sentenza 22 ottobre 1999, n. 392 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 ottobre 1999, n. 43);Pres. Granata, Est. Vari; Regione Lombardia (Avv. Caravita di Toritto) c. Pres. cons. ministri.Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 4 (APRILE 2000), pp. 1057/1058-1061/1062Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194517 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
buti versati precedentemente o successivamente, conferiscono ad
esso il solo diritto a supplementi della pensione in godimento; che la mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidità
dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavo
ratori non invalidi, riserverebbe alla categoria di lavoratori più
bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole in contrasto
con i principi costituzionali di cui agli art. 3, 32 e 38 Cost.; che con ord. n. 424 del 1996 (Foro it., 1997, I, 974), questa
corte dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di
cui sopra, atteso il difetto di motivazione del provvedimento di rimessione sulla rilevanza;
che con successivo provvedimento del 13 febbraio 1998, il
Pretore di Venezia, nello stesso giudizio originario, ha nuova
mente sollevato la questione di legittimità costituzionale preci
sando, ad integrazione della precedente ordinanza di rimessio
ne, che il ricorrente risultava, al momento del pensionamento,
dipendente di una delle imprese industriali destinatarie della pre videnza di cui alla norma impugnata; e che l'anzianità contri
butiva era di misura superiore a quella prevista dalla legge; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costitui
to il ricorrente, concludendo nella prima memoria per l'accogli mento della questione, mentre nella seconda memoria, deposi tata in prossimità dell'udienza pubblica, per una pronuncia in
terpretativa nel senso della mutabilità del titolo pensionistico; che nel giudizio è intervenuto anche il presidente del consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di in
fondatezza della sollevata questione. Considerato che questa corte nella precedente ordinanza n.
424 del 1996, cit., fece anche riferimento alla sua costante giuris
prudenza (sent. n. 193 del 1995, id., 1995, I, 2379; ord. n. 327
del 1994, id., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1740), se
condo cui la non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimes
sione sulle circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo
della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della que stione di legittimità costituzionale;
che, nonostante il giudice a quo abbia nella sua seconda ordi
tendo dedursi anche implicitamente dal contenuto del testo normativo, v. Cass. 18 settembre 1995, n. 9858, id., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 716.
Sui limiti di spettanza dei benefici del prepensionamento ai lavoratori
già titolari della pensione di invalidità, v. pure Cass. 22 luglio 1992, n. 8820, id., Rep. 1993, voce cit., n. 707.
Per l'affermazione secondo cui, nel vigente ordinamento previdenzia le non esiste un principio generale di immutabilità del titolo della pen sione, pertanto, non essendovi alcuna specifica norma, deve ritenersi consentita la conversione della pensione o dell'assegno di invalidità in
pensione di anzianità, atteso altresì che l'art. 1, 10° comma, 1. 222/84 si è limitato a regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, senza peraltro escludere l'ipotizzabilità, col concorso dei necessari re
quisiti, di una conversione in pensione di anzianità, v. Cass. 20 feb braio 1998, n. 1821, id., Rep. 1998, voce cit., n. 594.
La questione di costituzionalità dell'art. 27 1. 223/91 è stata dichiara ta infondata e manifestamente infondata, sotto diversi profili attinenti in particolare al diverso trattamento riservato ai lavoratori rispetto a
quello delle lavoratrici: v. Corte cost., ord. 16 dicembre 1996, n. 397, id., Rep. 1997, voce cit., n. 877; 24 luglio 1996, n. 308, ibid., n. 878; 8 marzo 1996, n. 64, id., Rep. 1996, voce cit., n. 696; 25 luglio 1994, n. 345, id., Rep. 1994, voce cit., n. 430.
In tema di legittimità costituzionale della disciplina sul prepensiona mento, v. Corte cost. 20 luglio 1999, n. 327, id., 2000, I, 366, con nota di richiami.
Per la dichiarazione di manifesta inammissibilità, nel corso del 1999, di questioni di costituzionalità per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, v. Corte cost., ord. 23 dicembre 1999, n. 460, G.U., la s.s., n. 52 del 1999; 17 dicembre 1999, n. 455, id., n. 51 del 1999; 1° dicembre 1999, n. 440, id., n. 49 del 1999; 29 ottobre 1999, n. 409, id., n. 44 del 1999; 28 luglio 1999, nn. 377 e 367, id., n. 31 del 1999; 16 luglio 1999, nn. 317, 314 e 300, id., n. 29 del 1999; 9 luglio 1999, n. 289, id., n. 28 del 1999; 30 giugno 1999, n. 282, Foro il., 1999, I, 3118, con nota di richiami; 30 giugno 1999, n. 274, G.U., la s.s., n. 27 del 1999; 11 giugno 1999, nn. 237 e 236, id., n. 24 del 1999; 3 giugno 1999, nn. 222, 212, 211, 210, id., n. 23 del 1999; 25 maggio 1999, n. 194, id., n. 22 del 1999; 18 maggio 1999, n. 174, id., n. 21 del 1999; 10 maggio 1999, nn. 158 e 157, id., n. 20 del 1999; 18 marzo
1999, n. 72, id., n. 12 del 1999; 4 marzo 1999, nn. 55 e 53, id., n. 10 del 1999; 19 febbraio 1999, n. 36, id., n. 8 del 1999; 5 febbraio
1999, n. 19, id., n. 6 del 1999. [R. Romboli]
Il Foro Italiano — 2000.
nanza integrato il primo provvedimento di rimessione, non ri
sultano tuttavia ancora chiariti elementi necessari per decidere
la questione costituzionale; il primo dei quali è lo status del
soggetto interessato per quanto riguarda la permanenza del suo
rapporto di lavoro alla data (non indicata) della concessione della pensione di invalidità e soprattutto al momento della suc
cessiva istanza di prepensionamento; che inoltre non risulta l'esatta situazione di invalidità o inabi
lità del soggetto stesso, tenuto conto del quadro normativo in
materia pensionistica (in modo specifico dell'art. 1, 4° comma, 1. 31 maggio 1984 n. 193, dell'art. 1, 10° comma, e art. 2, 1° e 5° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222); né risulta se la pro
posta istanza di prepensionamento sia stata seguita dall'adem
pimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla legge per rendere operativo l'esercizio di detta facoltà;
che infine la motivazione dell'ordinanza è carente — anche ai fini della rilevanza — in ordine sia alla prima richiesta di
ottenere un supplemento della misura della pensione di invalidi
tà senza sostituire il titolo di detta pensione, sia alle successive
precisazioni della parte in corrispondenza della evoluzione giu
risprudenziale in materia di mutamento del titolo pensionistico
(Cass. n. 8820 del 1992, id., Rep. 1993, voce Previdenza socia
le, n. 707; n. 5299 del 1993, ibid., n. 561; n. 9858 del 1995,
id., Rep. 1995, voce cit., n. 716; n. 1821 del 1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 594);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifesta
mente inammissibile.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 1. 23 luglio 1991 n. 223 (norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazio ne delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro
e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost., dal Pretore di Venezia
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 ottobre 1999, n. 392
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 ottobre 1999, n. 43); Pres. Granata, Est. Vari; Regione Lombardia (Avv. Cara
vita di Toritto) c. Pres. cons, ministri. Conflitto di attri
buzione.
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lombardia — Consiglio regionale — Deliberazioni di spesa per viaggi all'estero di consiglieri e funzionari regionali — Presidente
e componenti dell'ufficio di presidenza — Danno erariale —
Procuratore regionale della Corte dei conti — Atto di citazio
ne — Spettanza allo Stato — Esclusione — Annullamento
(Cost., art. 5, 117, 118, 119, 121, 122, 123; 1. 22 maggio 1971 n. 339, approvazione, ai sensi dell'art. 123, 2° comma,
Cost., dello statuto della regione Lombardia; 1. 6 dicembre
1973 n. 853, autonomia contabile e funzionale dei consigli
regionali delle regioni a statuto ordinario; 1. 14 gennaio 1994
n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo del
la Corte dei conti, art. 1).
Non spetta allo Stato, e per esso alla procura regionale della
Corte dei conti per la Lombardia, di convenire in giudizio
per responsabilità, con atto di citazione che va pertanto an
nullato, il presidente del consiglio regionale della Lombardia
ed i componenti pro tempore dell'ufficio di presidenza del
consiglio stesso, in relazione all'approvazione, da parte del
l'ufficio di presidenza, di deliberazioni di spesa con le quali sono state autorizzate missioni di consiglieri e funzionari re
gionali in vari paesi europei ed extraeuropei. (1)
(1) La sentenza dirime il conflitto di attribuzione sollevato da una
regione in relazione all'atto di citazione, emesso da una procura regio nale della Corte dei conti, col quale alcuni componenti dell'ufficio di
presidenza del consiglio regionale (il presidente del consiglio regionale
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1059 PARTE PRIMA 1060
Diritto. — 1. - La regione Lombardia solleva conflitto di at
tribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'atto di cita
zione con il quale il p.g. presso la sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la Lombardia ha convenuto in giudizio il
presidente del consiglio regionale ed alcuni componenti dell'uf
ficio di presidenza per aver autorizzato, con talune delibere di
spesa assunte nel periodo dal 1992 al 1994, missioni all'estero
di consiglieri e funzionari regionali. Secondo le contestazioni mosse dalla procura regionale le pre
dette delibere sarebbero fonte di danno all'erario in quanto non
risulterebbe, innanzitutto, evidenziata l'utilità di tali iniziative;
al tempo stesso mancherebbero «progetti, opere, atti, program mi» in cui risultino trasfuse le cognizioni acquisite e i contatti
commerciali e culturali avuti dai partecipanti; sarebbe, altresì,
palese «la mancata acquisizione di cognizioni tecniche o com
merciali immediatamente utilizzabili presso la struttura di ap
partenenza e a favore di imprese operanti nella regione», come
pure l'eccessività della spesa a causa del numero dei partecipan ti ai viaggi.
ed alcuni consiglieri) erano stati convenuti per rispondere del danno
erariale conseguente, secondo la procura, a deliberazioni di spesa del
l'ufficio di presidenza che avevano autorizzato, nel corso di alcuni an
ni, una serie di missioni all'estero di consiglieri e di funzionari regionali. In particolare, la procura aveva contestato sia l'utilità — sotto diver
si profili — di tali viaggi, sia l'eccessività della spesa, con riguardo al numero dei partecipanti ai viaggi.
La regione aveva eccepito l'invasione della sfera di autonomia ad
essa costituzionalmente garantita dagli art. 5, 117, 118, 119, 121, 122, 4° comma, e 123 Cost., in relazione alle norme di legge statale che
prevedono: a) l'autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali; b) la specifica intestazione, alla presidenza del consiglio regionale, di
fondi destinati, nei bilanci regionali, allo svolgimento di «attività legate strettamente all'esplicazione del mandato rappresentativo»; c) l'insinda
cabilità, in sede di giurisdizione contabile, delle valutazioni di merito rientranti nella discrezionalità politica. Secondo la regione, la procura
regionale avrebbe esorbitato dai propri poteri, sia ingerendosi nelle scelte di autorganizzazione del consiglio regionale, sia nel sottoporre a sinda
cato di ragionevolezza o di opportunità le deliberazioni di spesa inerenti
ad esigenze funzionali del consiglio, in quanto, nella specie, le autoriz
zazioni di spesa assunte dall'ufficio di presidenza del consiglio regiona le attenevano senz'altro al «nucleo essenziale» delle funzioni consiliari, sindacabili soltanto dall'assemblea consiliare e nei casi stabiliti dai re
golamenti interni. Sempre secondo la regione, l'utilità delle menzionate
autorizzazioni di spesa doveva essere considerata in rapporto al «valore
politico» delle manifestazioni internazionali cui il consiglio regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, avesse deciso di partecipare.
La sentenza in epigrafe ricalca ampiamente la precedente giurispru denza costituzionale in materia di immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (v., da ultimo, Corte cost. 27 novembre 1998, n. 382, Foro it., 1999, I,
412, con nota di richiami, e 30 luglio 1997, n. 289, id., 1997, I, 3089, con nota di richiami), confermando che l'immunità prevista dall'art.
122, 4° comma, Cost, comprende anche le funzioni di amministrazione attiva (sent. 20 marzo 1985, n. 70, id., 1986, I, 58, e 289/97, cit.), purché esse siano attribuite al consiglio regionale «per le esigenze fun zionali» di questo, in quanto intese «a preservare da interferenze e con dizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia
propria dell'organo» (per una critica di questo criterio, v., peraltro, di recente: Long, Un altro intervento delta corte che limita le immunità dei consiglieri regionali, in Giur. costit., 1994, 3801 ss.; Mor, Irrespon sabilità dei consiglieri regionali o limite al sindacato giurisdizionale sul l'attività amministrativa?, id., 1997, 4136 ss.).
Inoltre, la sentenza ribadisce che il menzionato criterio identificativo dell'area di irresponsabilità dei consiglieri regionali si risolve o nel fatto che una legge dello Stato, a svolgimento delle norme costituzionali sulle immunità dei consiglieri regionali, attribuisca alle assemblee, in via «di retta e immediata», determinate funzioni amministrative, ovvero nel l'accertamento della «ragionevole riconducibilità» di altre funzioni am ministrative (diverse da quelle intestate, in via «diretta e immediata», alle assemblee) alle funzioni «politiche» dei consigli regionali e dei loro
componenti. In sostanza, il «rapporto di pertinenza» tra funzioni am ministrative e funzioni politiche dev'essere apprezzato — se ben si in tende — o alla stregua delle norme (statali) che forniscono una «valuta zione legale tipica» del rapporto medesimo (ciò che è avvenuto nel caso di specie ed in quello deciso dalla sent. 289/97, in presenza di norme che autorizzavano, secondo la Corte costituzionale, l'iscrizione in bilan cio di stanziamenti per le spese poi specificamente deliberate dall'uffi cio di presidenza del consiglio regionale), ovvero, nel caso in cui l'atti vità amministrativa dei consiglieri regionali non sia in via «diretta e
Il Foro Italiano — 2000.
2. - Deduce, dal canto suo, la regione Lombardia che l'atto
in parola sarebbe lesivo della sfera di autonomia ad essa costi
tuzionalmente garantita: — dagli art. 5, 117, 118, 119, 121, 122, 4° comma, e 123
Cost., in relazione alla 1. 22 maggio 1971 n. 339 (approvazione, ai sensi dell'art. 123, 2° comma, Cost., dello statuto della re
gione Lombardia) ed alla 1. 6 dicembre 1973 n. 853 (autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a sta
tuto ordinario), atteso che fra le funzioni coperte da immunità
sono comprese quelle relative all'amministrazione ed alla ge stione di fondi intestati alla presidenza del consiglio regionale, in relazione ad «attività legate strettamente all'esplicazione del
mandato rappresentativo» e, quindi, non ricadenti sotto la giu risdizione contabile;
— dagli art. 5, 118 e 122 Cost., in relazione alla menzionata
1. 6 dicembre 1973 n. 853, in quanto le contestazioni rivolte
in sede contabile involgono valutazioni di merito rientranti nel
la discrezionalità politica del consiglio, in ordine alle quali sus
siste, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1 1. 14 gen
immediata» commessa dalla legge alle assemblee, sulla base di una al
trimenti accertata «ragionevole riconducibilità» di tale attività alle fun
zioni politiche delle assemblee. Con la conseguenza che l'esercizio di
funzioni «altre» rispetto a quelle di natura politica è in grado di genera re ipotesi di responsabilità per danno erariale soltanto nella misura in
cui la «riconducibilità» non sussista. In questo secondo caso (che comprende sia l'ipotesi di attività ammi
nistrative da nessuna norma attribuite, neppure implicitamente, alla com
petenza dei consigli regionali, sia l'ipotesi in cui una siffatta attribuzio
ne sia incerta o perplessa, talché, come nel caso di specie, il p.m. presso la Corte dei conti ritenga comunque di avviare un procedimento di re
sponsabilità amministrativo-contabile), l'accertamento della «ragione vole riconducibilità» è rimesso al giudice, ovvero, in tutti i casi nei
quali si faccia questione di danno erariale per lo svolgimento di attività
amministrative, agli stessi organi — gli uffici del p.m. presso la Corte dei conti — cui spetta di esercitare l'azione di responsabilità.
La novità della sentenza sembra risiedere, appunto, nella (relativa) esplicitazione del «passaggio» (che la sent. 289/97 aveva lasciato del tutto inespresso), per cui l'ufficio del p.m. presso la Corte dei conti non è legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità amministrativo contabile nei confronti di consiglieri regionali, prima di aver accertato
(e motivato) che l'attività amministrativa da questi svolta non sia colle
gata, per volontà di legge o secondo una valutazione di «ragionevole riconducibilità», alla garanzia della sfera di autonomia propria del con
siglio regionale (non si spiega altrimenti l'osservazione, contenuta nel
punto 4 del 'considerato in diritto', per cui «l'addebito rivolto [dalla
procura regionale] ai componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale non è formulato ... in termini di estraneità o, comunque, di non riconducibilità, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, del l'autorizzazione dei viaggi all'autonomia funzionale del consiglio regio nale», essendo, invece, «essenzialmente imperniato ... su valutazioni
negative» in ordine all'utilità, proficuità, ecc., dei viaggi all'estero, «con
apprezzamenti riferibili al merito delle spese e, pertanto, non idonei ad essere elevati a criterio di verificazione della riconducibilità o meno delle spese stesse al suddetto principio di autonomia»).
Resta da vedere come sarà svolto, in concreto, tale sindacato, il cui esito condiziona, in ogni caso, il legittimo esercizio dell'azione di re
sponsabilità. In termini operativi, sarà la stessa procura della Corte dei conti, ove
chiamata ad istruire una notitia criminis per danno erariale prodotto da consiglieri regionali, a dover verificare il presupposto della «estra neità» o «non riconducibilità» dell'attività amministrativa all'autono mia funzionale del consiglio regionale, così come desunta dagli art. 121 e 122 Cost. Il che vuol dire che la valutazione circa la sussistenza del
presupposto per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo contabile è rimessa allo stesso organo cui è intestato il potere di azione, con il duplice — non certo esaltante — risultato: a) di mantenere una
permanente incertezza (con riguardo alle attività amministrative che non trovano fondamento «diretto e immediato» in una norma di legge) sul l'estensione dell'area di immunità da garantire ai consiglieri regionali, e b) di rimettere, in ultima analisi, alla Corte costituzionale — che ver rà (c'è da prevederlo) sistematicamente adita per conflitto di attribuzio ne dalle regioni i cui consiglieri venissero colpiti da citazioni dei p.m. presso la Corte dei conti — il giudizio sulla violazione o meno delle
prerogative di immunità.
Naturalmente, una volta accertata l'insussistenza delle ragioni a fon damento dell'immunità, si riespande la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti e, ad imputare di danno erariale i consiglieri regio nali, varranno anche valutazioni di utilità o di proficuità della spesa. [G. D'Auria]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
naio 1994 n. 20 (disposizioni in materia di giurisdizione e con
trollo della Corte dei conti), difetto assoluto di giurisdizione da parte della Corte dei conti.
3. - Il ricorso va accolto, essendo fondato su ragioni che,
alla luce degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale ri
chiamati dalla stessa ricorrente, non possono non essere con
divise.
Secondo l'orientamento che questa corte ha già avuto occa
sione di manifestare sin dalla sentenza n. 81 del 1975 (Foro
it., 1975, I, 1623), e di ribadire più di recente con la sentenza
n. 289 del 1997 (id., 1997, I, 3089), l'immunità prevista dal
l'art. 122, 4° comma, Cost, attiene alla particolare natura delle
attribuzioni del consiglio regionale, che costituiscono esplica zione di autonomia costituzionalmente garantita, risultando «in
parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre
fonti normative cui la prima rinvia». Anche alla luce di tale
giurisprudenza (per cui v., altresì, sent. nn. 69 e 70 del 1985,
id., 1985, I, 1274, e 1986, I, 58) è da ritenere che il nucleo
caratterizzante delle predette attribuzioni, quale definito dall'art.
121, 2° comma, Cost., ricomprenda non solo le funzioni legis lative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di
autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva,
quando siano assegnate all'organo in via diretta ed immediata
dalle leggi dello Stato.
Peraltro, quanto al presupposto sistematico della disposizio ne sull'immunità, la corte ha già avuto occasione di precisare
che, pur rinvenendosi il criterio di delimitazione della insinda
cabilità dei consiglieri regionali nella fonte attributiva della fun
zione, e non nella forma degli atti, ciò non significa che l'im
munità sia diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, giacché essa si giustifica solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le
determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'or
gano (cfr. la già menzionata sent. n. 289 del 1997). 4. - Da detti principi va fatta discendere la soluzione del caso
in esame, considerando che, a salvaguardia dell'autonomia con
tabile e funzionale dei consigli regionali, la 1. n. 853 del 1973
ha previsto, da un lato, che, «per le esigenze funzionali» di
detti organi, siano istituiti nel bilancio della regione appositi
capitoli di spesa tra i quali sono ricompresi espressamente an
che quelli pei le indennità di missione, come pure per convegni, studi e ricerche, mentre ha escluso, dall'altro, che gli atti ammi
nistrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex
art. 125, 1° comma, Cost. (v. 1. n. 853 del 1973, art. 1, 2 e
4, 3° comma). Il che comporta la riconducibilità all'art. 122, 4° comma,
Cost., delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri re
gionali nell'ambito delle attività di gestione dei fondi stanziati
in bilancio per le esigenze di cui sopra, con la doverosa precisa
zione, peraltro, che non si tratta di una immunità assoluta, in
quanto essa non copre gli atti non riconducibili, secondo ragio
nevolezza, all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese (v. sent,
n. 289 del 1997, già citata). L'addebito rivolto ai componenti dell'ufficio di presidenza
del consiglio regionale non è formulato, tuttavia, in termini di
estraneità o, comunque, di non riconducibilità, alla stregua di
un criterio di ragionevolezza, dell'autorizzazione dei viaggi al
l'autonomia funzionale del consiglio regionale (così come de
sunta dagli art. 121 e 122 Cost.). L'addebito della procura re
gionale della Corte dei conti è essenzialmente imperniato, inve
ce, su valutazioni negative in ordine all'utilità, alla proficuità
0, addirittura, alla ricaduta pratica concreta dei suddetti viaggi,
con apprezzamenti riferibili al merito delle spese e, pertanto,
non idonei ad essere elevati a criterio di verificazione della ri
conducibilità o meno delle spese stesse al suddetto principio di
autonomia.
Per i motivi sopra indicati la partecipazione all'adozione del
le delibere oggetto del giudizio promosso dal procuratore regio
nale della Corte dei conti — delibere concernenti spese per mis
sioni, rientranti come tali tra quelle contemplate dalla predetta
1. n. 853 del 1973 — non è suscettibile di sindacato da parte
del giudice contabile.
5. - Per le esposte considerazioni, assorbito ogni altro moti
vo, il ricorso va accolto.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
Il Foro Italiano — 2000.
spetta allo Stato, e per esso alla procura regionale della Corte
dei conti per la Lombardia, di convenire in giudizio per respon
sabilità, con l'atto di citazione in epigrafe indicato, il presidente del consiglio regionale della Lombardia ed i componenti pro
tempore dell'ufficio di presidenza di detto consiglio e, di conse
guenza, annulla l'atto di citazione medesimo.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 ottobre 1999, n. 391
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 ottobre 1999, n. 43); Pres. Granata, Est. Vari; Regione Veneto (Avv. Bertolissi,
Manzi) c. G.i.p. Trib. Venezia. Conflitto di attribuzione.
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Veneto —
Consiglieri regionali — Immunità per voti dati e opinioni
espresse — Pubblicazione di scritto riproducente sostanzial
mente il contenuto di interpellanza — Sindacato dell'autorità
giudiziaria — Esclusione — Annullamento (Cost., art. 121,
122, 123).
Non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preli minari del Tribunale di Venezia, disporre il giudizio penale nei confronti di un consigliere regionale a causa delle opinio ni espresse in un articolo pubblicato sulla stampa e riprodu
cente, sostanzialmente, il contenuto di un 'interpellanza a suo
tempo presentata; va, conseguentemente, annullato il decreto
con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Venezia ha disposto il suddetto giudizio. (1)
Diritto. — 1. - La regione Veneto solleva conflitto di attribu
zione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 20 di
cembre 1996, con il quale il g.i.p. del Tribunale di Venezia ha
disposto il giudizio nei confronti del consigliere regionale Mi
chele Boato, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo
(1) In senso analogo, per un'ipotesi relativa alla diffusione attraverso un comunicato stampa, da parte di un consigliere regionale, di notizie
ed opinioni in ordine alla presentazione di un'interrogazione al presi dente della giunta regionale, v. Corte cost. 22 giugno 1995, n. 274, Foro it., 1996, I, 1190, con nota di richiami.
In ordine all'immunità per voti dati e opinioni espresse, riconosciuta dall'art. 122 Cost, ai consiglieri regionali, v., pure, Corte cost. 27 no vembre 1998, n. 382, id., 1999, I, 412, con nota di richiami, che ha ritenuto non spettare all'autorità giudiziaria emettere l'atto di invito
rivolto ad un consigliere regionale a presentarsi, per essere interrogato,
quale persona sottoposta ad indagini, in ordine a fatti di cui il consi
gliere aveva mostrato di essere a conoscenza con la presentazione di
un'interpellanza alla giunta regionale. In tale occasione la corte ha pre cisato che nella immunità di cui all'art. 122 Cost, rientrano non solo le attività nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione o di inter
pellanza, ma altresì gli elementi conoscitivi utilizzati ai fini dell'eserci
zio di quel diritto e che si pongono in funzionale connessione con il
medesimo; da ultimo, v. Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 392, che precede. Con riguardo all'analogo tema della immunità per voti dati e opinio
ni espresse da parlamentari, ai sensi dell'art. 68 Cost., la Corte costitu zionale ha avuto modo, di recente, di precisare in maniera assai pun tuale la nozione di «nesso funzionale», sostenendo che debbono rite
nersi sindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo
applicativo del «diritto parlamentare» e che non siano immediatamente
collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari e che esse possono avere rilievo come forma di controllo politico solo
se si esplicano come funzioni parlamentari, attraverso atti e procedure
specificamente previsti dai regolamenti parlamentari (sent. 17 gennaio 2000, n. 11, id., 2000, I, 331, con nota di richiami e osservazioni di
Romboli). La corte ha altresì affermato che, nel caso di riproduzione all'esterno
della sede parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l'insinda
cabilità, che si riscontri l'identità sostanziale di contenuto fra l'opinio ne espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede «ester
na», nel senso non di una puntuale coincidenza testuale, ma di una
sostanziale corrispondenza di contenuti (sent. 17 gennaio 2000, n. 10,
ibid., 332).
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