sentenza 23 aprile 1998, n. 139 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17);Pres. Granata, Est. Mezzanotte. Ord. Magistrato sorv. Modena 16 maggio 1997 e 19 dicembre1996 (G.U., 1 a s.s., n. 30 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 12 (DICEMBRE 1999), pp. 3487/3488-3489/3490Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195228 .
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3487 PARTE PRIMA 3488
diritto, del compimento da parte del creditore degli adempi menti previsti dal 2° comma dell'art. 654 che sostituiscono la
formalità di una nuova notificazione del titolo in forma esecuti
va ed integrano la precedente notifica del decreto non avente
ancora efficacia esecutiva, solo ai fini della regolarità formale
del procedimento. Ne discende che il disposto di cui all'art. 654 c.p.c. deve rite
nersi incompatibile con la sopravvenuta previsione di cui al
l'art. 14 d.l. 669/96, nel senso che, nei casi di esecuzione di
decreto ingiuntivo reso esecutivo ex art. 654 c.p.c. nei confronti
della pubblica amministrazione, la norma contenuta nella legge
speciale, a differenza di quanto avviene per la norma codicisti
ca che riguarda esclusivamente la regolarità formale della pro
cedura, sancisce la carenza del diritto ad agire esecutivamente
da parte del creditore che non abbia provveduto alla notifica
del titolo in forma esecutiva almeno sessanta giorni prima del
l'inizio dell'esecuzione, a meno di non volere ipotizzare, con
operazione ermeneutica che non appare consentita dal tenore
letterale della norma medesima, dal carattere eccezionale della
stessa e dalla sua sopravvenienza rispetto al disposto dell'art.
654 c.p.c., che il termine di sessanta giorni decorra, in tali casi, dalla notifica del precetto in cui è fatta menzione del provvedi mento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e non dalla
notifica del titolo esecutivo.
Conseguentemente, nel caso di specie, le notifiche all'Aima
del titolo privo di formula esecutiva e del precetto non possono ritenersi idonee a consentire l'esecuzione a norma dell'art. 14
d.l. 669/96, con conseguente insussistenza del diritto del credi
tore procedente ad agire esecutivamente.
L'opposizione proposta, pertanto, deve essere respinta.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 aprile 1998, n. 139
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres. Granata, Est. Mezzanotte. Ord. Magistrato som. Mo
dena 16 maggio 1997 e 19 dicembre 1996 (G.U., la s.s., n.
30 del 1997).
Patrocinio dei non abbienti — Patrocinio a spese dello Stato — Procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza — Esclu
sione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 24; 1. 30 luglio 1990 n. 217, istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti, art. 15).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
15 l. 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui non prevedereb be l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato per i pro cedimenti che si svolgono avanti al magistrato di sorveglian za, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)
(1) La Corte costituzionale ritiene che l'interpretazione della disposi zione impugnata, sulla quale il giudice fondava l'eccezione di costitu
zionalità, sia «contrastata da insuperabili argomenti di carattere testua
le, logico e sistematico» e fornisce un'interpretazione che, giungendo all'opposta soluzione circa l'applicabilità del gratuito patrocinio ai pro cedimenti davanti al giudice di sorveglianza, supera quindi i paventati dubbi di costituzionalità.
Per l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ai giudizi davanti al magistrato di sorveglianza, v., implicitamente, Trib. sorv. Torino 29 ottobre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce Patrocinio dei non abbienti, n. 10.
Nel senso che l'ammissione al gratuito patrocinio deliberata nel corso del giudizio di merito non conserva efficacia anche in quello di esecu
zione, v. Cass. 16 ottobre 1997, Schito, id., Rep. 1998, voce cit., n. 7. Per precedenti interventi della Corte costituzionale sulla disciplina del
gratuito patrocinio, v. Corte cost., ord. 26 marzo 1999, n. 94, G.U., la s.s., n. 13 del 1999, che ha dichiarato manifestamente inammissibile,
Il Foro Italiano — 1999.
Diritto. — 1. - Il Magistrato di sorveglianza di Modena, chia
mato a pronunciarsi su due distinte istanze d'ammissione al pa trocinio a spese dello Stato in altrettanti procedimenti di con
versione di pena pecuniaria, solleva, con due ordinanze d'iden
tico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art.
15 1. 30 luglio 1990 n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui non prevede rebbe il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di com
petenza del magistrato di sorveglianza. In tale assunta omissio
ne legislativa, il giudice rimettente ravvisa una violazione sia
dell'art. 24, sia dell'art. 3 Cost.; quanto al primo, risulterebbe
leso il diritto di difesa del condannato nel procedimento di sor
veglianza, da ritenere ormai pienamente giurisdizionalizzato;
quanto al secondo, la disposizione censurata comporterebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi è sottoposto a procedimento di sorveglianza per l'applicazione di misure di
sicurezza, per il quale è prevista l'applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, e chi è sottoposto ad altri
procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza. Poiché le due ordinanze pongono la medesima questione, i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. - La questione è infondata.
Il giudice rimettente muove dalla premessa che nel procedi mento di conversione delle pene pecuniarie sarebbe di ostacolo
all'applicazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato
la formulazione dell'art. 15 1. n. 217 del 1990, che consentireb
be di accordare tale beneficio, fra i procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, esclusivamente in quelli relativi
all'applicazione di misure di sicurezza, i soli esplicitamente men
zionati. La locuzione «fase dell'esecuzione», che compare nel
citato art. 15, andrebbe pertanto letta restrittivamente, nel sen
so tecnico di «giudice dell'esecuzione», competente per i proce dimenti previsti nel capo I (giudice dell'esecuzione) del titolo
III (attribuzione degli organi giurisdizionali) del libro X (esecu
zione) del codice di procedura penale.
Questa premessa è contrastata da insuperabili argomenti di
carattere testuale, logico e sistematico.
In primo luogo, sotto il profilo testuale, non è privo di signi ficato il fatto che l'art. 15 non parli di giudice dell'esecuzione
ma di fase dell'esecuzione, espressione, tecnica anch'essa, nella
quale l'esecuzione viene in rilievo, appunto, come fase del pro cedimento per la sua connotazione sostanziale in rapporto alle
altre fasi; l'espressione, quindi, non identifica un organo piut tosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della giurisdi zione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di
esecuzione.
3. - L'interpretazione logica non contraddice quella testuale:
la conversione della pena pecuniaria riguarda, infatti, logica
mente, l'esecuzione di tale pena per l'ipotesi in cui se ne sia
accertata l'impossibilità di esazione. Non a caso, l'art. 660, che
regola l'istituto sotto la pertinente rubrica «esecuzione delle pe ne pecuniarie», trova la sua collocazione nel libro X del codice
di procedura penale dedicato all'«esecuzione». E in questo me
desimo libro è regolata la magistratura di sorveglianza secondo
una tradizione sistematica già accolta dal codice Rocco.
Si deve aggiungere che, ove pure gli anzidetti argomenti la
sciassero adito a un qualche residuo dubbio, l'ammissibilità del
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di cui si tratta
per aver il giudice già fatto applicazione della disposizione impugnata, la questione di costituzionalità dell'art. 1, 9° comma, 1. 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui non esclude l'applicabilità del gratuito patroci nio per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti il reato di usura impropria; 19 febbraio 1999, n. 33, Foro it., 1999, I, 737, con nota di richiami ed osservazioni di Cipriani, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, 2° comma, 1. 217/90, nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limitava gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia.
In tema di gratuito patrocinio, v. pure Cass. 6 marzo 1999, n. 1934, secondo cui, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'am missione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale deve te nersi conto anche dell'indennità dell'Inail per inabilità assoluta, e Trib.
Foggia, ord. 5 dicembre 1998, che ha sollevato la questione di costitu zionalità dell'art. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, nella parte in cui considera un dovere onorifico della classe forense il patrocinio a favore dei poveri nel processo civile, entrambe, ibid., 1180, con nota di richia mi ed osservazioni di Cipriani.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
andrebbe riconosciuta in forza del principio di superiorità della
Costituzione, che vieta ai giudici, in presenza di più interpreta zioni possibili, di adottare quella che farebbe risultare la dispo sizione della legge in contrasto con la Costituzione e impone loro di scegliere la soluzione interpretativa costituzionalmente
conforme. Sotto questo profilo non può essere trascurato il fat
to che la 1. n. 217 del 1990 costituisce attuazione della garanzia
posta dal 3° comma dell'art. 24 Cost., secondo il quale sono
assicurati ai non abbienti, mediante appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e che tale ga
ranzia, come questa corte ha già riconosciuto, assume una an
cor più marcata cogenza quando riguardi la difesa dell'imputa to (sentenza n. 144 del 1992, Foro it., Rep. 1992, voce Patroci
nio gratuito, n. 7). I principi desumibili dalla Costituzione
vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della nor
mativa vigente, nel senso che, a meno che il tenore delle dispo sizioni considerate non imponga di escluderne l'ammissibilità, il patrocinio a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giuris dizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal
proprio difensore.
Orbene, il meno che si possa dire del censurato art. 15 1.
n. 217 del 1990 è che esso non impone espressamente di esclu
dere l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel proce dimento di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di sorveglianza: l'art. 24 Cost, induce allora a ritenerlo senz'al
tro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale procedi mento è richiesta, dall'art. 678 c.p.p. attraverso il rinvio alle
disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 1. 30 luglio 1990 n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento
agli art. 3 e 24 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Modena
con le ordinanze indicate in epigrafe.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 no
vembre 1999, n. 12528; Pres. Reale, Est. Marziale, P.M.
Martone (conci, diff.); Albergati (Avv. Guariglia) c. Min.
finanze. Cassa Comm. trib. reg. Umbria 22 aprile 1997.
CORTE DI CASSAZIONE;
Tributi in genere — Contribuente titolare di reddito agrario —
Accertamento sintetico — Ammissibilità — Condizioni (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, art. 38; d.p.r. 22 di
cembre 1986 n. 917, approvazione del testo unico delle impo ste sui redditi, art. 31).
Nei confronti di contribuente titolare di reddito determinato su
base catastale (nella specie, reddito di partecipazione a socie
tà di persone esercente attività vivaistica), l'accertamento sin
tetico di cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 è am
missibile solo qualora sia ragionevole supporre il possesso di
redditi di natura diversa, salva la possibilità per il contribuen
te di dimostrare l'infondatezza della supposizione, ponendo in evidenza che il maggior reddito determinato o determina
bile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi
esenti o da redditi soggetti a ritenuta d'imposta o che il reddi
to catastale è inferiore a quello effettivamente tratto dal
fondo. (1)
(1) Nel senso che anche i contribuenti percettori di redditi determinati catastalmente possono essere assoggettati all'accertamento sintetico di
cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, v. Cass. 27 ottobre 1995, n. 11223, Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 898.
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — 1. - Con avviso notificato il
3 novembre 1993 l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Orvieto determinava «sinteticamente» per l'anno 1988 in lire
42.806.000 — ai sensi dell'art. 38, 4° comma, d.p.r. 29 settem
bre 1973 n. 600 — il reddito complessivo del signor Mario Al
bergati, da lui dichiarato in lire 1.190.000.
Il contribuente proponeva ricorso deducendo che il reddito
da lui percepito nel corso del 1988, derivato dalla partecipazio ne ad una società in nome collettivo esercente attività vivaistica, aveva natura di reddito agrario e, come tale, dovendo essere
Escludono, in linea di principio, la legittimità dell'accertamento sin tetico nei confronti dei contribuenti che possiedono redditi agrari, Comm. trib. centrale 2 febbraio 1998, n. 368, id., Rep. 1998, voce cit., n. 819; 20 febbraio 1997, n. 528, id., Rep. 1997, voce cit., n. 897; Comm. trib. I grado Treviso 31 gennaio 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n.
906, e Rass. trib., 1996, 675, con nota di L. Barbone, Alcune questioni in tema di accertamento sintetico: alternatività con altri metodi, presen za di redditi forfetari e valenza induttiva delle «spese di sopravviven za»-, Comm. trib. I grado Trani 1° febbraio 1994, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 899, e Giur. pugliese, 1995, 359, con nota di C. Ruggiero, Sull'accertamento sintetico-induttivo in presenza di reddito agrario.
Sui profili di legittimità costituzionale, cfr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 377, Foro it., 1996, I, 3658, con nota di M. Annecchino, Accerta mento sintetico e redditi agrari; Riv. giur. trib., 1996, 411, con nota di M.G. Bruzzone; Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 551, con nota di D. La Medica, L'accertamento sintetico, ai fini Irpef, è inapplicabi le ai redditi dei terreni.
* * *
La Suprema corte fa chiarezza su due importanti questioni in tema di accertamento sintetico ex art. 38, 4° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, da un lato, ammettendo (rectius: ribadendo) la sua appli cabilità anche ai contribuenti titolari di redditi determinati catastalmen te, dall'altro, escludendo che l'elenco (contemplato nel 6° comma) delle
prove atte a smentire le risultanze dell'accertamento stesso sia tassativo, e, quindi, riconoscendo la rilevanza, a tal fine, del maggior reddito effettivo ritratto dal fondo.
Entrambe le soluzioni (peraltro suscettibili di essere estese anche alle
ipotesi di reddito tassato secondo criteri forfetari) sono corrette, non
potendosi ammettere che il possesso di redditi catastali possa servire a paralizzare l'attività di accertamento sintetico (o, come è stato effica cemente detto, che questi redditi siano «ombrelli che possono coprire qualsiasi tipo di spesa») né che i redditi legittimamente non dichiarati siano solo quelli di cui all'art. 38, 6° comma, d.p.r. 600/73.
I nodi che, a questo punto, rimangono da sciogliere sono quello delle condizioni per l'assoggettamento ad accertamento sintetico dei contri buenti in questione e quello della ripartizione dell'onere probatorio nel
giudizio sulla sua legittimità. Afferma l'odierna sentenza che l'ufficio può procedere ad accerta
mento sintetico a carico dei titolari di reddito agrario qualora sia «ra
gionevole supporre il possesso di redditi di natura diversa» e che il ri corso a questo strumento può darsi solo quando possa «fondatamente
presumersi che ulteriori (e diverse) fonti di reddito concorrono a forma re il reddito complessivo».
Non sembra quindi bastare la dimostrazione che il reddito dichiarato è incongruo rispetto al tenore di vita (cosa che, tradizionalmente, è sufficiente a fondare un accertamento sintetico). Occorre anche dare la prova — sia pure indiretta — dell'esistenza di altre fonti di reddito.
Portando alle estreme conseguenze questa impostazione si rischia pe rò di ridurre al lumicino le possibilità di utilizzare l'accertamento sinte tico nei confronti dei contribuenti che dichiarino solo redditi agrari, dal momento che l'unico modo, complesso e defatigante, per assumere
«ragionevolmente» l'esistenza di «ulteriori e diverse» fonti di reddito
(in contesti in cui non v'è traccia, anche perché intenzionalmente occul
tata, di queste) è quello di accertare analiticamente il reddito effettivo ritratto dal fondo e quindi di verificare la congruenza di questo rispetto al tenore di vita del contribuente.
Non sembra però che la posizione della Suprema corte — pur apprez zabile per il suo afflato garantistico — sia del tutto condivisibile.
L'art. 38 d.p.r. 600/73 palesemente esime l'ufficio dall'obbligo di una previa indagine circa il possesso da parte del contribuente di redditi che legittimamente non sono stati riportati in dichiarazione e che po trebbero teoricamente giustificare il suo tenore di vita, suscettibile altri menti di essere ritenuto incongruo: al pari dell'esistenza di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta c.d. «secca», anche l'esistenza di redditi
agrari effettivi superiori a quelli catastali deve essere provata dal contri buente e non l'inesistenza (o insufficienza) dimostrata dall'ufficio.
Comunque sia, alla luce dell'odierno orientamento della Suprema corte
(diverse sembravano essere le conclusioni di Cass. 11223/95, cit.), è inevitabile che gli uffici si preoccupino di gestire in maniera più attenta
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