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sentenza 23 aprile 1998, n. 139 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres....

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sentenza 23 aprile 1998, n. 139 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres. Granata, Est. Mezzanotte. Ord. Magistrato sorv. Modena 16 maggio 1997 e 19 dicembre 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 30 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 12 (DICEMBRE 1999), pp. 3487/3488-3489/3490 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195228 . Accessed: 28/06/2014 07:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.51 on Sat, 28 Jun 2014 07:33:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 23 aprile 1998, n. 139 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres. Granata, Est. Mezzanotte. Ord. Magistrato sorv. Modena 16 maggio 1997 e 19 dicembre

sentenza 23 aprile 1998, n. 139 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17);Pres. Granata, Est. Mezzanotte. Ord. Magistrato sorv. Modena 16 maggio 1997 e 19 dicembre1996 (G.U., 1 a s.s., n. 30 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 12 (DICEMBRE 1999), pp. 3487/3488-3489/3490Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195228 .

Accessed: 28/06/2014 07:33

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3487 PARTE PRIMA 3488

diritto, del compimento da parte del creditore degli adempi menti previsti dal 2° comma dell'art. 654 che sostituiscono la

formalità di una nuova notificazione del titolo in forma esecuti

va ed integrano la precedente notifica del decreto non avente

ancora efficacia esecutiva, solo ai fini della regolarità formale

del procedimento. Ne discende che il disposto di cui all'art. 654 c.p.c. deve rite

nersi incompatibile con la sopravvenuta previsione di cui al

l'art. 14 d.l. 669/96, nel senso che, nei casi di esecuzione di

decreto ingiuntivo reso esecutivo ex art. 654 c.p.c. nei confronti

della pubblica amministrazione, la norma contenuta nella legge

speciale, a differenza di quanto avviene per la norma codicisti

ca che riguarda esclusivamente la regolarità formale della pro

cedura, sancisce la carenza del diritto ad agire esecutivamente

da parte del creditore che non abbia provveduto alla notifica

del titolo in forma esecutiva almeno sessanta giorni prima del

l'inizio dell'esecuzione, a meno di non volere ipotizzare, con

operazione ermeneutica che non appare consentita dal tenore

letterale della norma medesima, dal carattere eccezionale della

stessa e dalla sua sopravvenienza rispetto al disposto dell'art.

654 c.p.c., che il termine di sessanta giorni decorra, in tali casi, dalla notifica del precetto in cui è fatta menzione del provvedi mento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e non dalla

notifica del titolo esecutivo.

Conseguentemente, nel caso di specie, le notifiche all'Aima

del titolo privo di formula esecutiva e del precetto non possono ritenersi idonee a consentire l'esecuzione a norma dell'art. 14

d.l. 669/96, con conseguente insussistenza del diritto del credi

tore procedente ad agire esecutivamente.

L'opposizione proposta, pertanto, deve essere respinta.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 aprile 1998, n. 139

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres. Granata, Est. Mezzanotte. Ord. Magistrato som. Mo

dena 16 maggio 1997 e 19 dicembre 1996 (G.U., la s.s., n.

30 del 1997).

Patrocinio dei non abbienti — Patrocinio a spese dello Stato — Procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza — Esclu

sione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 24; 1. 30 luglio 1990 n. 217, istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti, art. 15).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

15 l. 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui non prevedereb be l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato per i pro cedimenti che si svolgono avanti al magistrato di sorveglian za, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

(1) La Corte costituzionale ritiene che l'interpretazione della disposi zione impugnata, sulla quale il giudice fondava l'eccezione di costitu

zionalità, sia «contrastata da insuperabili argomenti di carattere testua

le, logico e sistematico» e fornisce un'interpretazione che, giungendo all'opposta soluzione circa l'applicabilità del gratuito patrocinio ai pro cedimenti davanti al giudice di sorveglianza, supera quindi i paventati dubbi di costituzionalità.

Per l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ai giudizi davanti al magistrato di sorveglianza, v., implicitamente, Trib. sorv. Torino 29 ottobre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce Patrocinio dei non abbienti, n. 10.

Nel senso che l'ammissione al gratuito patrocinio deliberata nel corso del giudizio di merito non conserva efficacia anche in quello di esecu

zione, v. Cass. 16 ottobre 1997, Schito, id., Rep. 1998, voce cit., n. 7. Per precedenti interventi della Corte costituzionale sulla disciplina del

gratuito patrocinio, v. Corte cost., ord. 26 marzo 1999, n. 94, G.U., la s.s., n. 13 del 1999, che ha dichiarato manifestamente inammissibile,

Il Foro Italiano — 1999.

Diritto. — 1. - Il Magistrato di sorveglianza di Modena, chia

mato a pronunciarsi su due distinte istanze d'ammissione al pa trocinio a spese dello Stato in altrettanti procedimenti di con

versione di pena pecuniaria, solleva, con due ordinanze d'iden

tico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art.

15 1. 30 luglio 1990 n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui non prevede rebbe il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di com

petenza del magistrato di sorveglianza. In tale assunta omissio

ne legislativa, il giudice rimettente ravvisa una violazione sia

dell'art. 24, sia dell'art. 3 Cost.; quanto al primo, risulterebbe

leso il diritto di difesa del condannato nel procedimento di sor

veglianza, da ritenere ormai pienamente giurisdizionalizzato;

quanto al secondo, la disposizione censurata comporterebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi è sottoposto a procedimento di sorveglianza per l'applicazione di misure di

sicurezza, per il quale è prevista l'applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, e chi è sottoposto ad altri

procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza. Poiché le due ordinanze pongono la medesima questione, i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2. - La questione è infondata.

Il giudice rimettente muove dalla premessa che nel procedi mento di conversione delle pene pecuniarie sarebbe di ostacolo

all'applicazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato

la formulazione dell'art. 15 1. n. 217 del 1990, che consentireb

be di accordare tale beneficio, fra i procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, esclusivamente in quelli relativi

all'applicazione di misure di sicurezza, i soli esplicitamente men

zionati. La locuzione «fase dell'esecuzione», che compare nel

citato art. 15, andrebbe pertanto letta restrittivamente, nel sen

so tecnico di «giudice dell'esecuzione», competente per i proce dimenti previsti nel capo I (giudice dell'esecuzione) del titolo

III (attribuzione degli organi giurisdizionali) del libro X (esecu

zione) del codice di procedura penale.

Questa premessa è contrastata da insuperabili argomenti di

carattere testuale, logico e sistematico.

In primo luogo, sotto il profilo testuale, non è privo di signi ficato il fatto che l'art. 15 non parli di giudice dell'esecuzione

ma di fase dell'esecuzione, espressione, tecnica anch'essa, nella

quale l'esecuzione viene in rilievo, appunto, come fase del pro cedimento per la sua connotazione sostanziale in rapporto alle

altre fasi; l'espressione, quindi, non identifica un organo piut tosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della giurisdi zione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di

esecuzione.

3. - L'interpretazione logica non contraddice quella testuale:

la conversione della pena pecuniaria riguarda, infatti, logica

mente, l'esecuzione di tale pena per l'ipotesi in cui se ne sia

accertata l'impossibilità di esazione. Non a caso, l'art. 660, che

regola l'istituto sotto la pertinente rubrica «esecuzione delle pe ne pecuniarie», trova la sua collocazione nel libro X del codice

di procedura penale dedicato all'«esecuzione». E in questo me

desimo libro è regolata la magistratura di sorveglianza secondo

una tradizione sistematica già accolta dal codice Rocco.

Si deve aggiungere che, ove pure gli anzidetti argomenti la

sciassero adito a un qualche residuo dubbio, l'ammissibilità del

patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di cui si tratta

per aver il giudice già fatto applicazione della disposizione impugnata, la questione di costituzionalità dell'art. 1, 9° comma, 1. 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui non esclude l'applicabilità del gratuito patroci nio per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti il reato di usura impropria; 19 febbraio 1999, n. 33, Foro it., 1999, I, 737, con nota di richiami ed osservazioni di Cipriani, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, 2° comma, 1. 217/90, nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limitava gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia.

In tema di gratuito patrocinio, v. pure Cass. 6 marzo 1999, n. 1934, secondo cui, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'am missione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale deve te nersi conto anche dell'indennità dell'Inail per inabilità assoluta, e Trib.

Foggia, ord. 5 dicembre 1998, che ha sollevato la questione di costitu zionalità dell'art. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, nella parte in cui considera un dovere onorifico della classe forense il patrocinio a favore dei poveri nel processo civile, entrambe, ibid., 1180, con nota di richia mi ed osservazioni di Cipriani.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

andrebbe riconosciuta in forza del principio di superiorità della

Costituzione, che vieta ai giudici, in presenza di più interpreta zioni possibili, di adottare quella che farebbe risultare la dispo sizione della legge in contrasto con la Costituzione e impone loro di scegliere la soluzione interpretativa costituzionalmente

conforme. Sotto questo profilo non può essere trascurato il fat

to che la 1. n. 217 del 1990 costituisce attuazione della garanzia

posta dal 3° comma dell'art. 24 Cost., secondo il quale sono

assicurati ai non abbienti, mediante appositi istituti, i mezzi per

agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e che tale ga

ranzia, come questa corte ha già riconosciuto, assume una an

cor più marcata cogenza quando riguardi la difesa dell'imputa to (sentenza n. 144 del 1992, Foro it., Rep. 1992, voce Patroci

nio gratuito, n. 7). I principi desumibili dalla Costituzione

vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della nor

mativa vigente, nel senso che, a meno che il tenore delle dispo sizioni considerate non imponga di escluderne l'ammissibilità, il patrocinio a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giuris dizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal

proprio difensore.

Orbene, il meno che si possa dire del censurato art. 15 1.

n. 217 del 1990 è che esso non impone espressamente di esclu

dere l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel proce dimento di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di sorveglianza: l'art. 24 Cost, induce allora a ritenerlo senz'al

tro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale procedi mento è richiesta, dall'art. 678 c.p.p. attraverso il rinvio alle

disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 1. 30 luglio 1990 n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento

agli art. 3 e 24 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Modena

con le ordinanze indicate in epigrafe.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 no

vembre 1999, n. 12528; Pres. Reale, Est. Marziale, P.M.

Martone (conci, diff.); Albergati (Avv. Guariglia) c. Min.

finanze. Cassa Comm. trib. reg. Umbria 22 aprile 1997.

CORTE DI CASSAZIONE;

Tributi in genere — Contribuente titolare di reddito agrario —

Accertamento sintetico — Ammissibilità — Condizioni (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi, art. 38; d.p.r. 22 di

cembre 1986 n. 917, approvazione del testo unico delle impo ste sui redditi, art. 31).

Nei confronti di contribuente titolare di reddito determinato su

base catastale (nella specie, reddito di partecipazione a socie

tà di persone esercente attività vivaistica), l'accertamento sin

tetico di cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 è am

missibile solo qualora sia ragionevole supporre il possesso di

redditi di natura diversa, salva la possibilità per il contribuen

te di dimostrare l'infondatezza della supposizione, ponendo in evidenza che il maggior reddito determinato o determina

bile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi

esenti o da redditi soggetti a ritenuta d'imposta o che il reddi

to catastale è inferiore a quello effettivamente tratto dal

fondo. (1)

(1) Nel senso che anche i contribuenti percettori di redditi determinati catastalmente possono essere assoggettati all'accertamento sintetico di

cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, v. Cass. 27 ottobre 1995, n. 11223, Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 898.

Il Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — 1. - Con avviso notificato il

3 novembre 1993 l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di

Orvieto determinava «sinteticamente» per l'anno 1988 in lire

42.806.000 — ai sensi dell'art. 38, 4° comma, d.p.r. 29 settem

bre 1973 n. 600 — il reddito complessivo del signor Mario Al

bergati, da lui dichiarato in lire 1.190.000.

Il contribuente proponeva ricorso deducendo che il reddito

da lui percepito nel corso del 1988, derivato dalla partecipazio ne ad una società in nome collettivo esercente attività vivaistica, aveva natura di reddito agrario e, come tale, dovendo essere

Escludono, in linea di principio, la legittimità dell'accertamento sin tetico nei confronti dei contribuenti che possiedono redditi agrari, Comm. trib. centrale 2 febbraio 1998, n. 368, id., Rep. 1998, voce cit., n. 819; 20 febbraio 1997, n. 528, id., Rep. 1997, voce cit., n. 897; Comm. trib. I grado Treviso 31 gennaio 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n.

906, e Rass. trib., 1996, 675, con nota di L. Barbone, Alcune questioni in tema di accertamento sintetico: alternatività con altri metodi, presen za di redditi forfetari e valenza induttiva delle «spese di sopravviven za»-, Comm. trib. I grado Trani 1° febbraio 1994, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 899, e Giur. pugliese, 1995, 359, con nota di C. Ruggiero, Sull'accertamento sintetico-induttivo in presenza di reddito agrario.

Sui profili di legittimità costituzionale, cfr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 377, Foro it., 1996, I, 3658, con nota di M. Annecchino, Accerta mento sintetico e redditi agrari; Riv. giur. trib., 1996, 411, con nota di M.G. Bruzzone; Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 551, con nota di D. La Medica, L'accertamento sintetico, ai fini Irpef, è inapplicabi le ai redditi dei terreni.

* * *

La Suprema corte fa chiarezza su due importanti questioni in tema di accertamento sintetico ex art. 38, 4° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, da un lato, ammettendo (rectius: ribadendo) la sua appli cabilità anche ai contribuenti titolari di redditi determinati catastalmen te, dall'altro, escludendo che l'elenco (contemplato nel 6° comma) delle

prove atte a smentire le risultanze dell'accertamento stesso sia tassativo, e, quindi, riconoscendo la rilevanza, a tal fine, del maggior reddito effettivo ritratto dal fondo.

Entrambe le soluzioni (peraltro suscettibili di essere estese anche alle

ipotesi di reddito tassato secondo criteri forfetari) sono corrette, non

potendosi ammettere che il possesso di redditi catastali possa servire a paralizzare l'attività di accertamento sintetico (o, come è stato effica cemente detto, che questi redditi siano «ombrelli che possono coprire qualsiasi tipo di spesa») né che i redditi legittimamente non dichiarati siano solo quelli di cui all'art. 38, 6° comma, d.p.r. 600/73.

I nodi che, a questo punto, rimangono da sciogliere sono quello delle condizioni per l'assoggettamento ad accertamento sintetico dei contri buenti in questione e quello della ripartizione dell'onere probatorio nel

giudizio sulla sua legittimità. Afferma l'odierna sentenza che l'ufficio può procedere ad accerta

mento sintetico a carico dei titolari di reddito agrario qualora sia «ra

gionevole supporre il possesso di redditi di natura diversa» e che il ri corso a questo strumento può darsi solo quando possa «fondatamente

presumersi che ulteriori (e diverse) fonti di reddito concorrono a forma re il reddito complessivo».

Non sembra quindi bastare la dimostrazione che il reddito dichiarato è incongruo rispetto al tenore di vita (cosa che, tradizionalmente, è sufficiente a fondare un accertamento sintetico). Occorre anche dare la prova — sia pure indiretta — dell'esistenza di altre fonti di reddito.

Portando alle estreme conseguenze questa impostazione si rischia pe rò di ridurre al lumicino le possibilità di utilizzare l'accertamento sinte tico nei confronti dei contribuenti che dichiarino solo redditi agrari, dal momento che l'unico modo, complesso e defatigante, per assumere

«ragionevolmente» l'esistenza di «ulteriori e diverse» fonti di reddito

(in contesti in cui non v'è traccia, anche perché intenzionalmente occul

tata, di queste) è quello di accertare analiticamente il reddito effettivo ritratto dal fondo e quindi di verificare la congruenza di questo rispetto al tenore di vita del contribuente.

Non sembra però che la posizione della Suprema corte — pur apprez zabile per il suo afflato garantistico — sia del tutto condivisibile.

L'art. 38 d.p.r. 600/73 palesemente esime l'ufficio dall'obbligo di una previa indagine circa il possesso da parte del contribuente di redditi che legittimamente non sono stati riportati in dichiarazione e che po trebbero teoricamente giustificare il suo tenore di vita, suscettibile altri menti di essere ritenuto incongruo: al pari dell'esistenza di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta c.d. «secca», anche l'esistenza di redditi

agrari effettivi superiori a quelli catastali deve essere provata dal contri buente e non l'inesistenza (o insufficienza) dimostrata dall'ufficio.

Comunque sia, alla luce dell'odierno orientamento della Suprema corte

(diverse sembravano essere le conclusioni di Cass. 11223/95, cit.), è inevitabile che gli uffici si preoccupino di gestire in maniera più attenta

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