sentenza 23 dicembre 1997, n. 428 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 dicembre 1997, n.53); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Pierantozzi) c. Provinciaautonoma di Bolzano (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 705/706-707/708Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192293 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legitti mità costituzionale dell'art. 5, 1° comma, d.p.r. 15 gennaio 1987
n. 14 (valore abilitante del diploma di assistente sociale in at
tuazione dell'art. 9 d.p.r. 10 marzo 1982 n. 162), modificato
dall'art. 3, 1° comma, d.p.r. 5 luglio 1989 n. 280 (modificazio ni al d.p.r. 15 gennaio 1987 n. 14, concernente il valore abili
tante del diploma di assistente sociale), sollevata, in riferimento
agli art. 3 e 97 Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza
in epigrafe (r.o. n. 109 del 1997); dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 5 1. 23 marzo 1993 n. 84 (ordinamento della pro fessione di assistente sociale e istituzione dell'albo professiona
le), che rinvia all'art. 5, 1° comma, d.p.r. 15 gennaio 1987 n.
14 (valore abilitante del diploma di assistente sociale in attua
zione dell'art. 9 d.p.r. 10 marzo 1982 n. 162), modificato dal
l'art. 3, 1° comma, d.p.r. 5 luglio 1989 n. 280 (modificazioni al d.p.r. 15 gennaio 1987 n. 14, concernente il valore abilitante
del diploma di assistente sociale), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza
in epigrafe (r.o. n. 538 del 1997).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 dicembre 1997, n.
428 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 dicembre 1997, n. 53); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Pres. cons, ministri
(Aw. dello Stato Pierantozzi) c. Provincia autonoma di Bol
zano (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione.
Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Attività all'e
stero — Preventivo assenso del governo — Mancanza — In
competenza della provincia — Annullamento (Cost., art. 116;
d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui
all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 4).
Non spetta alla provincia autonoma di Bolzano stipulare, senza
averne data previa comunicazione al governo, un contratto
di cooperazione con la camera di commercio, industria, arti
gianato e agricoltura di Bolzano, in base al quale la provincia ha acquisito l'attività di consulenza e di supporto tecnico
amministrativo del servizio della camera di commercio dislo
cato a Bruxelles, diretta in particolare a mantenere i necessari
contatti con gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunita
rie nelle materie di competenza provinciale; devono pertanto essere annullati i conseguenti atti istitutivi. (1)
(1) La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione in giudizio della provincia autonoma di Bolzano
(per un precedente, v. Corte cost. 22 maggio 1987, n. 179, Foro it.,
1988, I, 45, con nota di richiami, e id., 1989, I, 2121, con nota di
De Sena), mentre ha respinto le eccezioni di inammissibilità avanzate
dalla provincia relativamente alla tardività del ricorso statale ed al man
cato deposito della delibera con cui il consiglio dei ministri ha deciso
di sollevare il conflitto. Nel merito la corte, richiamandosi a specifiche affermazioni contenute nell'accordo impugnato, ha ritenuto che si trat
ta di attività le quali attengono alla sfera della politica estera che deve
ritenersi attribuita unitariamente allo Stato.
In ordine alla cospicua giurisprudenza costituzionale formatasi sui
limiti all'attività estera delle regioni, v., con specifico riguardo alla re
gione Trentino-Alto Adige, Corte cost. 18 ottobre 1996, n. 343, id.,
1996, I, 3283, con nota di richiami, con cui pure è stato annullato
un accordo sottoscritto con il Voivodato di Suwalki dalla provincia di
Bolzano, senza aver preventivamente acquisito il consenso del governo; 12 settembre 1995, n. 425, id., 1995, I, 3071, con nota di richiami, la quale ha dichiarato la spettanza allo Stato della competenza ad adot
tare disposizioni per lo svolgimento da parte della regione Trentino
Alto Adige di attività promozionali all'estero e di mero rilievo interna
zionale, di cui al d.p.r. 31 marzo 1994.
Il Foro Italiano — 1998.
Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione, proposto dal presi dente del consiglio dei ministri nei confronti della provincia au
tonoma di Bolzano, investe la deliberazione della giunta provin ciale n. 1113 del 13 marzo 1995 — che ha ad oggetto la stipula zione di un contratto di cooperazione con la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano —
ed il contratto stesso, stipulato il 2 maggio 1995. In base a que sti atti la provincia ha acquisito l'attività di consulenza e di
supporto tecnico-amministrativo del servizio della camera di com
mercio dislocato a Bruxelles, diretta in particolare a mantenere
i necessari contatti con gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza provinciale.
Gli atti impugnati si collocano espressamente, come enuncia
no le premesse della deliberazione, nel quadro delle iniziative
sollecitate da consigli provinciali di Trento e Bolzano e del Land
Tirolo «per garantire una più efficace partecipazione dei tre Lan
der» — così testualmente denominati — «alla politica comuni
taria e per sottolineare i loro obiettivi comuni nel settore socia
le, economico e culturale», essendosi «i tre governi regionali
(. . .) impegnati di favorire ogni valida iniziativa intesa ad un'a deguata presenza a Bruxelles per seguire meglio e più da vicino
la questione comunitaria». La sede comune a Bruxelles avrebbe
dovuto consentire alle tre istituzioni interessate di seguire in stretta
collaborazione tra di loro, e di altre rappresentanze economiche
europee, lo sviluppo della politica comunitaria, in particolare del mercato unico, dell'unione monetaria, delle reti transeuro
pee, della politica del lavoro, come pure di attingere a tutte
le informazioni necessarie per partecipare ai programmi comu
nitari ed alle iniziative cofinanziate dalla Comunità. Su questa base si sarebbe potuto dare luogo all'apertura di una «finestra
economica» dei tre enti. Ciò avrebbe consentito di «perseguire in modo più razionale ed efficace un'attiva partecipazione al
processo di unificazione europea», fornendo lo sviluppo delle
proprie risorse ed «una sempre più stretta ed aperta collabora
zione delle tre regioni interessate, tra di loro e con altre regioni
europee». Il presidente del consiglio dei ministri ha denunciato violazio
ne delle competenze statali in materia di politica estera, giacché con la deliberazione e la relativa convenzione la provincia non
si limiterebbe ad intrattenere rapporti con la Comunità euro
pea, ma tenderebbe piuttosto a stabilire un continuo rapporto di collaborazione per una comune linea politica tra province
autonome, di Trento e Bolzano, con il Land Tirolo, eludendo
i controlli statali, non essendovi stata una preventiva comunica
zione al governo, necessaria, in base al principio di leale coope
razione, per consentire di verificare la conformità dell'iniziativa
agli indirizzi di politica generale e di politica estera dello Stato.
2. - La costituzione in giudizio della provincia autonoma di
Bolzano, con l'atto depositato il 22 gennaio 1996, è avvenuta
oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso (20 di
cembre 1995), previsto dall'art. 27, 3° comma, delle norme in
tegrative per i giudizi dinanzi alla corte (16 marzo 1956), e deve
essere pertanto dichiarata inammissibile (sentenza n. 179 del 1987, Foro it., 1988, I, 45; ordinanza 14 novembre 1956).
3. - Il ricorso, ritualmente deliberato dal consiglio dei mini
Sui limiti della competenza regionale per le attività all'estero, v., pu re, Corte cost. 27 febbraio 1996, n. 53, id., 1996, I, 2359, con nota di richiami.
La richiesta di referendum abrogativo dell'art. 4, 2° comma, d.p.r. 616/77, relativo alle attività promozionali all'estero delle regioni, limi tatamente alle parole: «non» e «se non previa intesa con il governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al com
ma precedente», è stata dichiarata inammissibile, in quanto la ratio
ispiratrice della proposta tende ad un risultato contrastante con il prin
cipio di leale collaborazione che trova il suo diretto fondamento nel
l'art. 5 Cost., da Corte cost. 10 febbraio 1997, n. 19, id., 1997, I,
664, con nota di richiami e osservazioni di Romboli.
In dottrina, v., di recente, Chiti, Diritto comunitario e regioni, atti
vità di rilievo internazionale, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1995,
1125; Pasini, «Potere estero» delle regioni: il consolidamento degli in
dirizzi giurisprudenziali e dottrinali nel d.p.r. 31 marzo 1994, ibid., 981;
Rivello, Il ruolo delle regioni nel diritto comunitario e nel diritto inter
nazionale: considerazioni sulla normativa vigente e sui progetti di revi
sione costituzionale, in Dir. comunitario scambi internaz., 1995, 255;
Sessa, Ancora una volta in tema di attività all'estero delle regioni e
delle province autonome, in Riv. amm., 1996, 410.
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PARTE PRIMA
stri e tempestivamente proposto rispetto alla piena conoscenza
degli atti impugnati, che non risultano essere stati comunicati
o posti in precedenza nella disponibilità del governo, è fondato.
La deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 1113
del 1995 e la successiva convenzione stipulata con la camera
di commercio non si limitano a prevedere l'utilizzazione di un
servizio, dislocato a Bruxelles, che consenta alla provincia di
mantenere rapporti con la Comunità europea in materie di com
petenza provinciale. Questi atti sono, anzi, esplicitamente diret
ti ad una stretta collaborazione permanente delle province auto
nome di Bolzano e di Trento e del Land Tirolo, nella prospetti va di dar luogo all'apertura di una comune ed unitaria «finestra
economica». Ciò vale non solo ad istituire uffici di collegamen to presso le sedi della Comunità ed a predisporre la partecipa zione a programmi comunitari che coinvolgano più regioni o
a sviluppare la cooperazione transfrontaliera, ma prefigura piut
tosto, come chiaramente si evince dalle premesse della delibera
zione impugnata, una comune ed unitaria azione regionale tran
snazionale rispetto alla politica comunitaria. Finalità, questa, resa anche palese dall'invito «all'inaugurazione ufficiale della
rappresentanza della regione europea Tirolo-Alto Adige
Trentino», sottoscritto dal presidente della provincia di Bolza
no unitamente a quelli della provincia di Trento e del Land
Tirolo, invito che aveva determinato il governo ad escludere
che autorità statali vi partecipassero.
Quelli posti in essere dalla provincia di Bolzano sono, dun
que, atti i quali possono attingere alla sfera della politica estera
che, per il suo carattere unitario, rimane attribuita alla compe tenza dello Stato (sentenza n. 179 del 1987, cit.; n. 564 del 1988,
id., Rep. 1989, voce Regione, n. 227; n. 737 del 1988, id., 1990,
I, 1153; n. 472 del 1992, id., 1993, I, 3003, e n. 425 del 1995, id., 1995, I, 3071). In quanto atti suscettibili di apprezzamento da parte degli organi centrali dello Stato, cui spetta appunto la competenza a determinare ed attuare gli indirizzi di politica
estera, ai quali non si sottraggono le regioni e le province dota
te di speciale autonomia, il governo avrebbe dovuto essere po sto tempestivamente in condizione di poter eventualmente espri mere le proprie valutazioni, e di ricevere, quindi, le informazio
ni che, secondo il principio di leale cooperazione, sono necessarie
o richieste (sentenze n. 343 del 1996, id., 1996, I, 3283, e n.
204 del 1993, id., 1993, I, 3002) e che, nel caso in esame, sono
del tutto mancate. Ciò non pone in discussione lo sviluppo, nel contesto degli ordinamenti in Europa e nell'ambito delle
stesse istituzioni comunitarie, del ruolo delle comunità regionali e locali (sentenza n. 20 del 1997, id., 1997, I, 664); ruolo che
già la Costituzione afferma, stabilendo il principio dell'autono
mia (art. 5 Cost.), e che viene anche riconosciuto in ambito
sovranazionale, quale «uno dei principali fondamenti di ogni
regime democratico» (così il preambolo della Carta europea del
l'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, la
cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con 1. 30 dicembre
1989 n. 439). Il ricorso è, dunque, fondato e gli atti impugnati, posti in
essere dalla provincia di Bolzano, devono essere annullati.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
spetta alla provincia autonoma di Bolzano adottare, senza aver
ne dato previa comunicazione al governo, la deliberazione n.
1113 del 13 marzo 1995 che ha ad oggetto la stipulazione di
un contratto di cooperazione tra la camera di commercio, indu
stria, artigianato e agricoltura di Bolzano e la provincia auto
noma di Bolzano, e sottoscrivere, il 2 maggio 1995, la conven
zione che ad essa ha dato esecuzione; annulla, di conseguenza, tali atti.
Il Foro Italiano — 1998.
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 11 dicembre 1997, n.
396 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 dicembre 1997, n. 51); Pres. ed est. Guizzi; De Stefano e altri c. Provvedito
re agli studi di Reggio Calabria e altri; interv. Pres. cons,
ministri. Ord. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 21 feb braio 1996 (G.U., la s.s., n. 3 del 1997).
Invalidi civili e di guerra — Assistenza di disabile — Trasferi
mento alla sede più vicina — Perpetuazione del beneficio —
Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 35, 97; 1. 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone han
dicappate, art. 33).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 33, 5° comma, l. 5 febbraio 1992 n. 104, in quanto il trasferimento alla sede più vicina comporterebbe la perpetuazione dei benefici anche quando siano cessate le
esigenze di assistenza del disabile, in riferimento agli art. 3,
35 e 97 Cost. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 luglio 1997, n. 246
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Granata, Est. Guizzi; Scarfone e altri c. Min. pubbli ca istruzione e altri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Tar
Calabria 26 gennaio 1996 (G.U., la s.s., n. 19 del 1996).
Invalidi civili e di guerra — Disabili — Diritto di precedenza
nell'assegnazione della sede di lavoro — Limiti — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 4, 32, 38; 1.
5 febbraio 1992 n. 104, art. 21, 33).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
21 e 33, 6° comma, I. 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui limitano il diritto di precedenza nell'assegnazione della
sede di lavoro soltanto al disabile che abbia un grado d'inva
lidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle ca
tegorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla
l. 10 agosto 1950 n. 648 e comunque in situazione di gravità,
anziché riconoscere il diritto a tutti i disabili, in riferimento
agli art. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost. (2)
I
Ritenuto che il Tar per la Calabria, sezione distaccata di Reg
gio Calabria, giudicando su alcuni ricorsi volti a ottenere l'an
nullamento di atti di trasferimento di docenti di scuola media
(1-2) Per la rivedibilità d'ufficio di un provvedimento di trasferimen to disposto quando prima della sua pubblicazione era venuto meno il relativo titolo, cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 febbraio 1994, n. 1116/93, Foro it., Rep. 1995, voce Istruzione pubblica, n. 215. Circa l'inapplica bilità ai professori universitari della precedenza di cui all'art. 21 1. n. 104 del 1992, cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 ottobre 1994 n. 1296/94, ibid., n. 361.
Merita di essere posta in luce la «segnalazione», contenuta nella mo tivazione della sentenza 246/97 in epigrafe, dell'esigenza di una verifica della normativa, con particolare riguardo all'adeguatezza della tabella A allegata alla 1. 10 agosto 1950 n. 648. Tabella che, a dire della corte, risente del tempo in cui è stata redatta, e non tiene conto di menoma zioni di indubbia gravità, come quelle che discendono da interventi chi
rurgici. Sul diverso tema del trasfermento del genitore o parente che assista
il portatore di handicap, cfr. L. de Angelis, Rassegna critica della giu risprudenza degli anni '90 sul trasferimento del lavoratore, in Lavoro
giur., 1997, 898, ed ivi richiami anche a Corte cost. 29 luglio 1996, n. 325 (Foro it., Rep. 1996, voce Invalidi civili e di guerra, n. 41, e Cons. Stato, 1996, II, 1475, con nota di G. Ferrari, La convivenza in atto del lavoratore con il portatore di handicap nell'interpretazione del giudice delie leggi) citata in entrambe le odierne decisioni. Con ri
guardo all'art. 33 1. n. 104 cit., cfr. circ. Inps 28 novembre 1995, n.
291, Ascotributi, 1996, 143. In dottrina, sulla 1. n. 104, cfr. M. P. Gian
notti, Quale lavoro per i disabili, in Dir. e pratica lav., 1993, 1646. In generale, sulla tutela dei portatori di handicap, cfr. P. Cendon, Ver so un nuovo diritto per i soggetti deboli, in Politica del diritto, 1994, 487.
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