sentenza 23 dicembre 1998, n. 422 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 30 dicembre 1998, n.52); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Fusco) c. Pres. cons.ministri. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 3 (MARZO 1999), pp. 757/758-759/760Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194173 .
Accessed: 25/06/2014 08:52
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.77.146 on Wed, 25 Jun 2014 08:52:49 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
appuntano le censure del rimettente, precisa, a sua volta, che
rientrano, nella disciplina di cui ai precedenti commi (tra i quali
il 3° comma testé richiamato), anche i periodi di imposta per
i quali era applicabile, tra l'altro, la definizione ai sensi dell'art.
3 d.l. 30 settembre 1994 n. 564. Si tratta, in particolare, dell'ac
certamento con adesione del contribuente per anni pregressi (c.d.
«concordato di massa»), previsto dal menzionato art. 3, ai fini
delle impostò sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, nel
quadro di una disciplina del concordato relativa alle dichiara
zioni presentate entro il 30 settembre 1994.
4. - Tanto premesso, è da rammentare che questa corte ha
più volte affermato (da ultimo, sentenze n. 307 del 1996, id.,
1996, I, 3596, e n. 354 del 1997, id., 1998, I, 13) il principio secondo cui il giudice rimettente, nell'operare la ricognizione
del contenuto normativo della disposizione da applicare al caso
portato al suo esame, deve costantemente essere guidato dall'e
sigenza di rispettare i precetti costituzionali e, quindi, ove una
interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto
— soprattutto in mancanza di diritto vivente — ad adottare
quella diversa lettura che risulti aderente ai principi costituzio
nali altrimenti vulnerati.
Nel caso di specie, invero, esiste la possibilità di una interpre
tazione della disposizione denunciata diversa da quella prospet
tata dall'ordinanza e tale da consentire di superare il denuncia
to dubbio di costituzionalità.
Alla tesi sostenuta dal giudice a quo, nel senso che l'effetto
estintivo della punibilità, previsto dal 3° comma dell'art. 2 d.leg.
n. 218 del 1997, non comprenderebbe il caso in cui si sia già
formulata adesione all'accertamento in base all'art. 3 d.l. n.
564 del 1994, può opporsi, anzitutto, che il censurato 6° com
ma del medesimo art. 2 — nel ricondurre nella disciplina di
favore del precedente 3° comma i periodi di imposta ai quali
«era applicabile» la definizione ai sensi della anteriore normati
va — utilizza una locuzione, che, nella sua portata letterale,
ben si presta, in alternativa alla lettura riduttiva del rimettente,
ad essere riferita a tutte le pendenze rientranti nella indicata
categoria, a prescindere dal fatto di essere state o meno definite.
Può, inoltre, rilevarsi che il menzionato d.leg. n. 218 del 1997,
nel ridisciplinare in via generale i procedimenti di definizione
delle vertenze tributarie e nell'escludere (art. 2, 3° comma) la
punibilità per i fatti aventi rilevanza penale, mostra di volersi
ispirare a criteri di particolare ampiezza, come denota il fatto
stesso di aver preso in considerazione anche i fatti precedenti,
in ciò derogando al principio generale dell'art. 20 1. 7 gennaio
1929 n. 4 (c.d. «ultrattività della legge penale tributaria»). Ma,
una volta individuato in questi termini l'intento del legislatore,
non si spiegherebbe una discriminazione, nell'ambito delle fatti
specie pregresse, a danno delle pendenze a suo tempo risolte,
se non altro perché ne resterebbero penalizzati proprio quei con
tribuenti che, come lo stesso rimettente non manca di avvertire,
si sono mostrati più solerti nella definizione dei loro rapporti
con il fisco.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, 6° comma, d.leg. 19 giugno 1997 n.
218 (disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale), sollevata, in riferimento all'art. 3, 1°
comma, Cost., dal giudice per le indagini preliminari del Tribu
nale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 dicembre 1998, n.
422 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 30 dicembre 1998,
n. 52); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Regione Friuli
Venezia Giulia (Avv. Fusco) c. Pres. cons, ministri. Conflit to di attribuzione.
Friuli-Venezia Giulia — Cassa integrazione guadagni — Com
missione provinciale — Nomina del presidente — Spettanza allo Stato — Esclusione (Cost., art. 97; statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6; 1. 20 maggio 1975 n.
164, provvedimenti per la garanzia del salario, art. 8; d.leg.
16 settembre 1996 n. 514, norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di
funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento
ed avviamento al lavoro).
Non spetta allo Stato, ed in particolare al direttore reggente
della direzione provinciale del lavoro di Gorizia, nominare
il presidente della commissione provinciale per la cassa inte
grazione guadagni dell'industria di Gorizia e, di conseguenza,
va annullato il decreto 2 settembre 1997 del direttore reggen
te, con il quale lo stesso si è nominato presidente della sud
detta commissione. (1)
Diritto. — 1. - La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore,
ha proposto conflitto di attribuzione contro il presidente del
consiglio dei ministri perché venga dichiarato che non spetta
allo Stato, ed in particolare al direttore reggente della direzione
provinciale del lavoro di Gorizia, nominare il presidente della
commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni del
l'industria di Gorizia e venga conseguentemente annullato, pre
via una sospensione, il decreto del 2 settembre 1997 del medesi
mo direttore reggente, con il quale lo stesso si è nominato presi
dente della suddetta commissione.
La regione afferma che tale decreto preclude l'esercizio di
una parte delle potestà delegatele in materia di collocamento
e di avviamento al lavoro, configurando una menomazione del
le attribuzioni assegnatele dal d.leg. n. 514 del 1996: quest'ulti
mo avrebbe operato una delega devolutiva o traslativa, in cui
rientrerebbe la competenza alla nomina del presidente e dei com
ponenti delle commissioni provinciali per la cassa integrazione
guadagni, che, invece, in precedenza (ai sensi dell'art. 8 1. 20
maggio 1975 n. 164, recante «provvedimenti per la garanzia del
(1) La Corte costituzionale ribadisce il principio secondo cui la regio ne è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione a difesa di funzioni
delegatele dallo Stato, purché si tratti di delega devolutiva o traslativa,
caratterizzata da una relativa stabilità e da una integrazione necessaria
con le funzioni proprie della regione stessa. Nella specie, ha ritenuto
che trattavasi di delega devolutiva, per cui ha dichiarato ammissibile
il conflitto. Per una diversa soluzione, in applicazione dello stesso prin
cipio, v. Corte cost. 12 luglio 1996, n. 245, Foro it., 1996, I, 3292,
con nota di richiami e osservazioni di Ponzanei.i.i.
Nel merito, la corte accoglie il ricorso sul presupposto che il d.leg. 514/96 ha delegato alla regione la funzione di nominare il presidente della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni, men
tre le neocostituite direzioni provinciali del lavoro sono soltanto succe
dute ai vecchi ispettorati provinciali ed esercitano solo le funzioni ad
essi residuate dopo l'avvenuta delega di funzioni alla regione con il
d.leg. 514/96. Per l'affermazione della spettanza, ai sensi dell'art. 8 1. 164/75, al
direttore dell'ufficio regionale del lavoro di procedere al rinnovo, totale
o parziale, della commissione provinciale della cassa integrazione gua
dagni, v. Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 1994, n. 353, id., Rep. 1994,
voce Previdenza sociale, n. 554. In ordine alla nomina dei componenti delle commissioni provinciali del lavoro e della massima occupazione, v. pure Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1984, n. 517, id., Rep. 1984,
voce cit., n. 203, secondo cui l'art. 8 1. 164/75, il quale parla di «desi
gnazioni effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria
più rappresentative», non ha inteso procedere alla individuazione del
l'organizzazione più rappresentativa, ma alla ricerca di tutte quelle più
rappresentative nell'ambito della provincia, escludendo, in linea di mas
sima, che una sola possa assumere in sé la rappresentanza di tutte le
altre organizzazioni della medesima categoria. Per un commento del d.leg. 514/96, v. Fai, La nuova disciplina del
collocamento nel Friuli-Venezia Giulia, in Dir. e pratica lav., 1997, 1923.
In tema di cassa integrazione guadagni, v., di recente, Pret. Nola
Pomigliano d'Arco 20 luglio 1998, Foro it., 1998, I, 3400, con nota
di richiami.
This content downloaded from 185.44.77.146 on Wed, 25 Jun 2014 08:52:49 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
salario») era nominata con decreto del direttore dell'ufficio re
gionale del lavoro, presieduta dal direttore dell'ufficio provin ciale del lavoro e composta da un funzionario dell'ispettorato
provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da
tre dei datori di lavoro.
2. - Preliminarmente occorre verificare se la regione Friuli
Venezia Giulia è legittimata a sollevare il presente conflitto di
attribuzione, a tutela di funzioni che le sono state delegate dallo
Stato.
La giurisprudenza di questa corte riconosce la legittimazione
regionale a sollevare conflitto anche a tutela di funzioni delega te, purché si tratti di delega devolutiva o traslativa, caratteriz
zata da una relativa stabilità, da un'integrazione necessaria con
le funzioni proprie della regione e dalla mancanza di poteri con
correnti dello Stato (v. le sentenze n. 245 del 1996, Foro it.,
1996, I, 3292; n. 278 del 1991, id., Rep. 1991, voce Regione, n. 279; n. 559 del 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 226).
La delega operata dal d.leg. n. 514 del 1996 presenta indub
biamente tali caratteristiche, dato che assegna l'esercizio delle
funzioni in materia di collocamento ed avviamento al lavoro
senza limiti di tempo, trasferisce anche gli uffici statali ed il
relativo personale, prevede che la regione realizzi un'organica
integrazione di tali funzioni con quelle sue proprie, mentre con
serva allo Stato soltanto due compiti, che sono chiaramente di
stinti dall'ampia materia trasferita, attenendo l'uno alla compo sizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell'am
bito della commissione provinciale di conciliazione e l'altro alla
ricognizione ed al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osser
vatorio sindacale e dei conflitti di lavoro. È pertanto ammissi
bile il presente conflitto che ha ad oggetto una vindicatio pote statis, da parte sia dello Stato che della regione, su attribuzioni
traslativamente delegate a quest'ultima. 3. - Nel merito il ricorso è fondato.
4. - Occorre innanzitutto rammentare che, per potersi confi
gurare un conflitto di attribuzione, il pregiudizio lamentato dal la regione deve essere riconducibile ad un'autonoma attitudine lesiva dell'atto impugnato e non esclusivamente al modo erro neo in cui è stata applicata la legge. In quest'ultimo caso resta, invece, aperta all'ente autonomo la strada dell'ordinaria tutela
giurisdizionale al fine di far valere l'illegittimità dell'atto conte stato: eliminata — con i rimedi ordinari — tale illegittimità, la lesione verrebbe così meno (v., per tutte, la sentenza n. 467 del 1997, id., 1998, I, 676). Ugualmente, nel caso in cui si pro spetti il «cattivo esercizio» di un potere statale, l'uso illegittimo dello stesso deve determinare conseguenze non solo negative per la regione, ma tali da violare la ripartizione delle rispettive com
petenze (v. le sentenze n. 245 del 1996, cit.; n. 27 del 1996, id., 1997, I, 3522; n. 215 del 1993, id., Rep. 1993, voce Trentino Alto Adige, n. 17).
5. - Il decreto impugnato rappresenta certo un «cattivo eser cizio» del potere statale, ma prima ancora comporta una viola zione del quadro costituzionale delle competenze. Il citato d.leg. n. 514 del 1996, quale norma di attuazione dello statuto specia le, ha infatti trasferito alla regione Friuli-Venezia Giulia, a de correre dal 1° gennaio 1997, gli uffici provinciali del lavoro
(art. 2) e delegato l'esercizio delle funzioni amministrative loro
attribuite, con l'eccezione di quelle relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro ed alla ricognizione ed al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro (art. 1).
È vero che il successivo d.m. 7 novembre 1996 n. 687 ha
soppresso i predetti uffici, assegnando le funzioni che erano loro attribuite alle neo-costituite direzioni provinciali del lavo
ro, e ha disposto che «la rappresentanza del ministero in comi tati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al diret tore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa zione, nonché al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione provinciale» (art. 9). Ma esso non è applicabile nel territorio regionale, se non
per quanto riguarda le funzioni rimaste allo Stato. Ciò si dedu ce innanzitutto dal suo rango normativo inferiore, che non gli consente di derogare al d.leg. n. 514; poi dalla sua collocazione
temporale, che segue e tiene conto della delega devolutiva nel
frattempo operata a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, come attesta il richiamo alle «norme vigenti»; infine, dalla sua
Il Foro Italiano — 1999.
stessa ratio, che è quella di riordinare la struttura dell'ammini
strazione periferica del ministero del lavoro e non di modificare il riparto delle funzioni tra lo Stato e le regioni.
Pertanto nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia le neo
costituite direzioni provinciali del lavoro sono succedute soltan
to ai vecchi ispettorati provinciali ed esercitano esclusivamente
le funzioni residuate in capo a questi ultimi ai sensi dell'art.
2, 2° comma, d.leg. n. 514 del 1996.
Il decreto impugnato, con cui il direttore reggente della dire
zione provinciale del lavoro di Gorizia, in asserita ottemperanza del citato art. 9 d.m. n. 687, si è nominato presidente della
commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni del
l'industria, viola dunque i parametri costituzionali indicati nel
ricorso e contrasta con la ripartizione delle rispettive competen ze tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia, presupponen do erroneamente il mantenimento in capo al primo — nel cui
nome ha agito il suddetto direttore reggente, come risulta dalla
premessa al decreto impugnato — della funzione di nomina del
presidente della commissione provinciale per la cassa integra zione guadagni, funzione che tale norma di attuazione dello sta
tuto speciale ha invece delegato alla regione. L'atto è perciò lesivo delle attribuzioni regionali; per cui dev'essere annullato.
6. - La domanda di sospensione dell'efficacia del provvedi mento impugnato rimane assorbita dalla presente decisione di
merito.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
spetta allo Stato, ed in particolare al direttore reggente della
direzione provinciale del lavoro di Gorizia, nominare il presi dente della commissione provinciale per la cassa integrazione
guadagni dell'industria di Gorizia e conseguentemente annulla
il decreto 2 settembre 1997 del direttore reggente della direzione
provinciale del lavoro di Gorizia, con il quale lo stesso si è
nominato presidente della suddetta commissione.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 dicembre 1998, n. 419 (Gazzetta ufficiale, 12 serie speciale, 30 dicembre 1998, n. 52); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Zineddine; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Torino 18 luglio 1997 (G.U., la s.s., n. 41 del 1997).
Procedimento penale — Capacità del giudice — Assegnazione dei processi — Rilevanza — Esclusione — Questione infon data di costituzionalità (Cost., art. 25; cod. proc. pen., art.
33, 178, 179).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
33, 2° comma, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che non rientrano tra le regole attinenti alla capacità del giudice (la cui inosservanza è sanzionata con la nullità assoluta) quelle relative all'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, in riferimento all'art. 25, 1° comma, Cost. (1)
(1) La decisione di rigetto della Corte costituzionale segue una moti vazione non perfettamente lineare. La corte infatti esclude che i criteri di assegnazione degli affari giudiziari possano essere fatti rientrare nella nozione di «capacità del giudice», ma al tempo stesso nega che la viola zione di tali criteri sia priva di rilievo e ritiene necessario che siano prefigurati opportuni rimedi di cui le parti possano avvalersi. A tal fine richiama la tesi sostenuta dall'avvocatura dello Stato, in rappresen tanza del presidente del consiglio dei ministri intervenuto nel processo costituzionale, la quale faceva riferimento ad un'interessante possibilità di applicazione diretta, da parte del giudice, dell'art. 25, 1° comma, Cost, al fine di giudicare sulla legittimità del provvedimento di assegna zione degli affari quando questo appaia in contrasto con le finalità sot tese alla garanzia del giudice naturale precostituito per legge.
Con due recenti decisioni la Corte costituzionale viene ad affrontare i due aspetti, tra loro strettamente connessi, ancora «aperti» della ga
This content downloaded from 185.44.77.146 on Wed, 25 Jun 2014 08:52:49 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions