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sentenza 23 maggio 1985, n. 153 (Gazzetta ufficiale 5 luglio 1985, n. 131 bis); Pres. Elia, Rel.Roehrssen; Capranica e Agostinone; De Tiberis; Del Rosso c. Ente regionale di sviluppo agricoloe Regione Abruzzo. Ord. T.A.R. Abruzzo 7 dicembre 1979 (tre) (G.U. nn. 56, 63 e 144 del 1981),e 30 aprile 1980 (G.U. n. 234 del 1981)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 4 (APRILE 1986), pp. 883/884-885/886Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180297 .
Accessed: 28/06/2014 18:59
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PARTE PRIMA
risultano espressamente modificate le disposizioni oggetto del
presente giudizio. Precisamente: l'art. 17, ult. comma, dispone che « il tirocinio pratico sarà svolto nei diversi reparti di
diagnosi e cura dei policlinici nel rispetto dei programmi ministe
riali »; all'art. 22, 2° comma, le parole « non ottengono il passa
gio » sono state sostituite con quelle « non sono ammessi agli esami di passaggio »; all'art. 23, 2° comma, le parole « è assegna to direttamente dall'assessorato alla sanità di concerto con l'asses
sorato alla pubblica istruzione » sono state sostituite con le parole « è assegnato direttamente dal ministero della sanità »; l'art. 23,
3" comma, è stato cosi sostituito: « la commissione esaminatrice
per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio
dell'arte sanitaria ausiliaria di infermiere generico è costituita da:
a) un medico designato dall'assessorato regionale alla sanità:
presidente; b) da un rappresentante dell'assessorato alla pubblica istruzione designato dall'assessore alla pubblica istruzione: com
ponente; c) dal direttore sanitario o suo delegato: componente;
d) da un primario di ruolo o chi ne fa le veci: componente; e) direttrice della scuola o in mancanza una capo sala diplomata:
componente; /) un insegnante del corso: componente. Funziona da segretario un funzionario della carriera direttiva
amministrativa in servizio presso l'assessorato alla sanità.
Per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere profes
sionale, vigilatrice d'infanzia, abilitazione a funzioni direttive, la
commissione è composta cosi come previsto dall'art. 31 r.d. 21
novembre 1929 n. 2330 »; l'art. 24, infine, è stato « revocato ».
Ora, le modifiche introdotte dal più recente decreto della
giunta regionale sono manifestamente dirette ad emendare — in
conformità dei rilievi formulati nel ricorso del presidente del
consiglio — le censurate previsioni del decreto istitutivo della
scuola. Il decreto prodotto per modificare l'ordinamento della
scuola copre peraltro sotto tutti i profili, ai fini della presente decisione, la disciplina dedotta in giudizio e ne adegua puntual mente il contenuto alle norme della legislazione statale invocate, come si spiega in narrativa, dall'avvocatura dello Stato; tali norme sono del resto richiamate nella premessa dello stesso
decreto. Il che basta per concludere che la materia del contende re è cessata.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere relativarriente al ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal presidente del consiglio dei ministri in ordine al decreto del presidente della giunta regionale della
Campania del 19 luglio 1976 n. 3214.
II
Diritto. — 1. - Come spiegato in narrativa, la regione Toscana ha proposto ricorso per regolamento di competenza in ordine al decreto del ministro per la sanità 28 ottobre 1975, concernente « tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgi mento ».
La regione deduce che detto provvedimento, nel dettare una
disciplina particolareggiata del tirocinio, soprattutto là dove essa
investe aspetti direttamente incidenti sull'organizzazione ospeda liera e la gestione del servizio di assistenza, viola la sfera di
competenza regionale in materia, delineata, oltre che dagli art. 117 e 118 Cost., dal d.p.r. 14 gennaio 1972 n. 4 e dall'art. 12 d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella 1. 17 agosto 1974 n. 386.
In via subordinata, la regione chiede che la corte sollevi innanzi a se stessa la questione incidentale di legittimità costitu
zionale, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost., dell'art. 11 1. 18
aprile 1975 n. 148, che affida appunto ad un decreto del
ministro per la sanità la regolamentazione delle modalità di
svolgimento del tirocinio.
L'intervenuto presidente del consiglio dei ministri ha chiesto
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto. 2. - Successivamente alla proposizione del ricorso e alla costitu
zione in giudizio del presidente del consiglio, sono stati emanati
due atti legislativi: la 1. 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del
servizio sanitario nazionale) e, in attuazione della delega contenu
ta nell'art. 47 di detta legge, il d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, che disciplina lo stato giuridico del personale delle U.s.l.
Quest'ultimo provvedimento detta, fra l'altro (cap. I e II del
titolo II), la normativa concernente le assunzioni in servizio del
personale, sia in generale (art. 9-16), sia con riferimento a singole
posizioni funzionali (art. 17-23), prevedendo o l'espletamento di
pubblici concorsi o, per alcune categorie, il superamento di un
previo esame di idoneità, come requisito per l'ammissione al
concorso (v. art. 19 e 20). Le parti hanno concordemente riconosciuto all'udienza di trat
II Foro Italiano — 1986.
tazione della causa che, a seguito della normativa sopravvenuta, l'istituto del tirocinio pratico disciplinato nel provvedimento im
pugnato non è più in vigore ed hanno chiesto, pertanto, che la
corte dichiari cessata la materia del contendere.
La richiesta va accolta.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara cessata la
materia del contendere relativamente al ricorso per conflitto di
attribuzioni proposto dalla regione Toscana in ordine al decreto
del ministro per la sanità del 28 ottobre 1975.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 maggio 1985, n. 153
(Gazzetta ufficiale 5 luglio 19-85, n. 131 bis); Pres. Elia, Rei.
Roehrssen; Capranica e Agostinone; De Tiberis; Del Rosso
c. Ente regionale di sviluppo agricolo e Regione Abruzzo.
Ord. T.A.R. Abruzzo 7 dicembre 1979 (tre) (G.U. nn. 56, 63
e 144 del 1981), e 30 aprile 1980 (G.U. n. 234 del 1981).
Regione — Abruzzo — Ente regionale sviluppo agricolo — Per
sonale del disciolto ente Fucino — Stato giuridico e trattamento
economico e previdenziale — Questioni infondate di costituzio
nalità (Cost., art. 36, 97, 117; 1. 20 marzo 1975 n. 70, disposi zioni per il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente, art. 35; 1. 30 aprile 1976
n. 386, norme di principio, norme particolari e finanziarie con
cernenti gli enti di sviluppo, art. 5; 1. reg. Abruzzo 28 di
cembre 1978 n. 87, istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo, art. 15).
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. reg. Abruzzo 28 dicembre 1978 n. 87, per il quale al persona le del nuovo ente regionale di sviluppo agricolo sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regio nale, con eventuale assegno ad personam ove inferiore a quello in
godimento, in riferimento agli art. 117, 36 e 97 Cost, (ed in
relazione all'art. 5, lett. e, l. 30 aprile 1976 n. 386 e all'art. 35
1. 20 marzo 1975 n. 70). (1)
Diritto. — 1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano
questioni di legittimità costituzionale che investono le disposizioni di una medesima legge regionale (art. 15 1. reg. Abruzzo 28
dicembre 1978 n. 87: «istituzione dell'ente regionale di sviluppo
agricolo ») e che, inoltre, sono fra loro analoghe: i relativi
giudizi possono, quindi, essere riuniti ai fini di un'unica sentenza.
2. - Nelle ordinanze predette si parte dalla premessa che le
norme contenute nella legge statale 30 aprile 1976 n. 386 (« nor
me di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo »), per effetto di quanto disposto nel suo art. 1, hanno valore di norme di principio che il legislatore regionale deve seguire in toto.
(1) Le quattro ordinanze di rimessione sono riportate in Giur. costit., 1981, II, 226 ss. (due), 744 ss. e 1015 ss.
La decisione potrebbe essere qualificata « interpretativa di rigetto »
in riferimento alla parte della motivazione (n. 3) nella quale, pur precisando che nessuna disposizione della legge impugnata può indurre a ritenere che il legislatore regionale abbia voluto discostarsi dall'os servanza del principio del divieto della reformatio in peius (come, invece, prospettato nelle ordinanze di rinvio), afferma che essa, tuttavia, andrebbe interpretata, comunque, alla stregua di tale principio (interpretazione adeguatrice). Da segnalare, inoltre, è l'affermazione secondo la quale una disposizione di carattere transitorio (art. 14 1. n.
386/86, nella specie) non può rientrare nell'ambito dei principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost. Quanto all'individuazione delle
norme di principio, e al vincolo che ne deriva per le regioni (osservanza non degli specifici disposti, ma, piuttosto, dei criteri
generali anche al fine di consentirne un qualche adattamento alle
esigenze locali), la decisione si colloca nell'indirizzo già delineato con
la sentenza 18 aprile 1974, n. 97, Foro it., 1974, I, 1581, e di recente confermato con la sentenza 29 aprile 1982, n. 83, id., 1983, I, 2404. In relazione alla disciplina dello stato giuridico del personale, per la
quale la legge impugnata rinvia, in sostanza, alla 1. reg. 2 agosto 1973 n. 32, può ritenersi confermato l'orientamento, favorevole alla autono mia regionale, già assunto dalla corte con la sentenza 29 settembre
1983, n. 277, id., 1984, I, 2094, con nota di richiami di G. Volpe. Sulla tematica dei rapporti Stato-regioni nella materia de qua v., da
ultimo, Corte cost. 25 luglio 1984, n. 219, id., 1985, I, 67, con nota di richiami e osservazioni di A. Romano e 73 ss., con nota di V.
Cammello, Legge quadro sul pubblico impiego: contrasti reali e contrasti apparenti nei rapporti fra Stato e regioni. i[F. Gabriele]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ciò posto, le questioni sollevate sono sostanzialmente le se
guenti: a) La norma contenuta nell'art. 15 della legge regionale, nel
punto (1° comma) nel quale attribuisce al personale del disciolto ente Fucino puramente e semplicemente lo stato giuridico ed
economico del personale regionale e liquida a favore degli interessati il fondo integrativo di previdenza, con ciò consentendo
la soppressione del fondo stesso, si porrebbe in contrasto con
l'art. 5 1. statale 20 marzo 1975 n. 70 (« disposizioni per il
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente») il cui art. 31 dispone che «il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà far
salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal persona le alla data di entrata in vigore della nuova disciplina » e il cui
art. 15 (rectius, 14, 2° comma), stabilisce che « i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conser
vati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».
In altri termini si contesta la legittimità costituzionale delle
norme regionali predette da un lato perché non avrebbero fatto
salvo il principio in virtù del quale non è consentita la reforma tio in peius del trattamento economico già raggiunto dai dipen denti pubblici e dall'altro perché avrebbe proceduto alla elimina
zione del fondo integrativo di previdenza (ord. 151/81; 872/80;
871/80; 227/81); b) l'art. 15 1. reg. violerebbe l'art. 36 Cost., in quanto la stessa
legge, creando fasce retributive ristrette e raggruppando sotto
unica qualifica dirigenti con mansioni e responsabilità diverse, ha
posto in essere un appiattimento, negando il giusto riconoscimen
to alla qualità del lavoro (ord. n. 151/81);
c) la stessa norma violerebbe ancora l'art. 97 Cost., perché essa
non determina né le sfere di competenza né le retribuzioni né le
responsabilità dei dipendenti e pone a base di ogni progressione economica la sola anzianità, mentre la efficienza della p.a. non è
raggiungibile senza un sistema di incentivi morali ed economici
che inducano il personale a svolgere il proprio servizio nel modo
migliore (ord. n. 151/81). Le questioni non sono fondate.
3. - La prima questione, come si è notato, investe da un lato il
trattamento economico dei dipendenti dell'ex ente Fucino e dal
l'altro il trattamento previdenziale.
Per quel che concerne il presunto timore di una reformatio in
peius del trattamento economico raggiunto dai singoli dipendenti del disciolto ente inquadrati nel personale regionale, ritiene la
corte che il divieto di una siffatta reformatio è ormai talmente
consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizio ni di legge che hanno ad oggetto il trattamento medesimo: si
tratta di un principio generale elaborato e costantemente afferma
to dalla giurisprudenza. Non è, quindi, in alcun modo dubbio che il personale prove
niente dall'ente Fucino debba continuare a percepire il trattamen
to economico migliore del quale fruiva presso l'ente predetto anche dopo l'entrata in vigore della denunciata legge abruzzese, la quale non può non essere interpretata alla stregua di quei
principi. Tanto più che nel caso di specie non si rinviene, nella
ripetuta legge, alcuna disposizione la quale possa indurre a
ritenere che il legislatore abbia voluto discostarsene.
Per quel che attiene, invece, alla pretesa incostituzionalità della
norma in questione, per avere consentito la soppressione del
fondo di previdenza, la corte osserva preliminarmente che l'art. 1
1. statale n. 386/76 non afferma affatto che tutte indistintamente
le disposizioni della legge medesima costituiscono principi da
osservarsi dal legislatore regionale: l'art. 1 è contenuto nel titolo
I della legge « norme di principio » e afferma che le leggi
regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo « sono emanate
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge ».
È soltanto attraverso l'applicazione delle usuali regole di erme
neutica che si possono individuare le norme di principio che
devono essere osservate dalla regione a statuto ordinario nell'am
bito delle precisazioni fatte dalla giurisprudenza di questa corte,
la quale ha affermato che le regioni sono tenute ad osservare non
già gli specifici disposti legislativi ma piuttosto i criteri generali
ed ha riconosciuto in ogni caso alle regioni medesime una
qualche discrezionalità quanto meno nell'adattamento delle norme
statali alle esigenze locali (sent. n. 97/74, Foro it., 1974, I, 1581 e
n. 83/82, id., 1983, I, 2404). Ciò posto, ad avviso della corte, la norma contenuta nell'art. 14
non può rientrare nell'ambito dei principi fondamentali di cui
l'art. 117 Cost, esige il rispetto, in quanto si tratta di una
disposizione di carattere chiaramente transitorio, destinata a ri
II Foro Italiano — 1986.
manere in vigore solo fino al sopravvenire di una nuova discipli na definitiva della materia.
In queste condizioni dall'art. 14 non può derivare alcuna
limitazione al potere legislativo della regione nella materia de qua e l'art. 15, 5° comma, 1. reg. n. 87/78 non si pone in contrasto
con alcuna regola statale da osservare necessariamente.
D'altro canto il 5° comma dell'art. 15 1. reg. prevede la
liquidazione a favore degli interessati del fondo integrativo di
previdenza, sicché i diritti patrimoniali di costoro derivanti dai
versamenti effettuati in passato non vengono menomati.
4. - Per quel che riguarda, infine, la pretesa violazione degli art. 36 e 97 Cost., la corte deve ricordare che l'art. 15 1. reg. in
questione non contiene direttamente la disciplina della materia, ma con il 1° comma fa rinvio alle disposizioni sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale della regione Abruzzo, materia la quale è stata disciplinata dalla 1. reg. abruzzese 2 agosto 1973 n. 32 («norme per lo statuto del
personale »). Ora con la sent. n. 277/83 (id., 1984, I, 2094) la corte ha già
avuto occasione di esaminare la legittimità costituzionale delle
norme contenute in questa legge proprio con riferimento ai
parametri costituzionali degli art. 36 e 97 ed ha riconosciuto che
questi parametri non sono violati. Dalle considerazioni svolte in tale sentenza la corte non ha motivo di discostarsi, anche perché nelle ordinanze di rimessione non viene addotto alcun motivo od
argomento diverso da quelli già esaminati.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 1. reg. Abruz zo 28 dicembre 1978 n. 87 (« istituzione dell'ente regione di
sviluppo agricolo ») sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli art. 117, 36 e 97 Cost.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 maggio 1985, n. 143
(Gazzetta ufficiale 22 maggio 1985, n. 119 bis); Pres. Elia, Rei.
Roehrssen; Capranica ed altri c. Ente Fucino. Ord. T.A.R.
Abruzzo 25 ottobre 1978 (G. U. n. 145 del 1980).
Regione — Abruzzo — Ente Fucino — Personale — Trattamento
economico provvisorio — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 36, 97, 117; 1. 20 marzo 1975 n. 70 disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente, art. 15, 35; 1. 30 aprile 1976 n. 386, norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti
gli enti di sviluppo, art. 5; d.p.r. 26 maggio 1976 n. 411, di
sciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pub blici di cui alla 1. 20 marzo 1975 n. 70; 1. reg. Abruzzo 2 feb
braio 1978 n. 9, trattamento economico del personale dell'ente
Fucino-ente di sviluppo agricolo in Abruzzo).
È infondata la questione di legittimità costituzionale della l.
reg. Abruzzo 2 febbraio 1978 n. 9, la quale contiene la
disciplina provvisoria del trattamento economico del persona le dell'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, in riferi mento agli art. 36, 97 e 117 Cost, (ed in relazione all'art. 5 /. 30
aprile 1976 n. 386, al d.p.r. 26 maggio 1976 n. 411 ed all'art.
35 l. 20 marzo 1975 n. 70). (1)
Diritto. — 1. - Con l'ordinanza in epigrafe il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della 1. reg. Abruzzo 2
febbraio 1978 n. 9 (« trattamento economico del personale del
l'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo »), in relazione agli
(1) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., 1980, III, 428.
Come può desumersi dal fatto che, in ampia misura, fa rife rimento a precedenti pronunce, la sentenza è coerente con la
giurisprudenza della corte nella materia de qua: v. sent. 30 gen naio 1980, n. 10, id., 1980, I, 597 e (in particolare) 29 set tembre 1983, nn. 277 e 278, id., 1984, I, 2094, con nota di ri chiami. Sul tema, v. anche, in linea generale, Pastori, Innova zione organizzativa e limiti all'autonomia regionale, in Le regioni, 1980, 455 ss.; Anzon, Incertezze sull'impiego degli statuti ordinari come « norme parametro » in tema di organizzazione burocratica delle regioni, in Giur. costit., 1980, I, 81 ss.; Bartole, Osserva zione a prima lettura alla sentenza Corte costituzionale n. 10 del 1980, ibid., 70 ss., nonché Corte cost. 25 luglio 1984, n. 219, Foro it., 1985, I, 67, con nota di richiami ed osservazioni di A. Romano e 73
ss., con nota di V. Caianiello, Legge quadro sul pubblico impiego: contrasti reali e contrasti apparenti nei rapporti tra Stato e regioni.
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