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sentenza 23 settembre 1982, n. 672; Pres. Rizzoli, Est. Trivellato; Soc. grafiche Arcangelo (Avv....

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Page 1: sentenza 23 settembre 1982, n. 672; Pres. Rizzoli, Est. Trivellato; Soc. grafiche Arcangelo (Avv. Rossi, Sala, Pognici) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Salmini)

sentenza 23 settembre 1982, n. 672; Pres. Rizzoli, Est. Trivellato; Soc. grafiche Arcangelo (Avv.Rossi, Sala, Pognici) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Salmini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 301/302-303/304Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177055 .

Accessed: 28/06/2014 09:46

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

governo dal t.u. in questione, di tutelare le acque pubbliche e di

controllare che nessuna opera eseguita su di esse o lungo di esse

ne potesse turbare il regime. Il successivo art. 1 r.d. 19 novembre 1921 n. 1688 (sul cui

disposto l'avvocatura dello Stato fonda l'affermazione della compe tenza dell'ingegnere capo del genio civile a rilasciare la concessio

ne impugnata in questa sede) si limitò a demandare a tale organo le attribuzioni riconosciute al prefetto dall'art. 97, lett. ri), t.u. del

1904, ma non anche quelle più generali di cui al r.d. n. 726 del

1895. Il che, del resto, appare coerente con il carattere delle

valutazioni commesse all'autorità amministrativa circa l'idoneità

delle opere da assentire a non alterare il regime delle acque

pubbliche. La competenza generale a provvedere sulle domande di conces

sione delle spiagge lacuali per usi che non interferiscono con la

difesa e la conservazione delle acque restò, dunque, ripartitamente ai prefetti e al ministro delle finanze, fino all'entratta in vigore del

r.d. 18 maggio 1931 n. 544, il quale, all'art. 2, concentrò nel

ministero dei lavori pubblici « le concessioni per occupazione di

aree e spiagge lacuali » in quanto non entrassero già nella

competenza degli uffici del genio civile.

Quest'ultima norma, però, a differenza dell'art. 1 r.d. n. 1688 del

1921, non ha comportato alcuna specifica attribuzione di compe tenza in materia agli uffici del genio civile. La stessa disposizione,

anzi, menziona espressamente tali organi in contrapposizione all'amministrazione centrale per far salve tutte quelle funzioni ad

essi già trasferite ad opera di precedenti provvedimenti legislativi e mostra come il legislatore abbia voluto mantenere nella sfera

dell'amministrazione centrale medesima la competenza sulle con

cessioni di aree demaniali.

Né l'avvocatura dello Stato ha prodotto, a sostegno del proprio

assunto, alcun atto generale o regolamento disciplinante la delega zione della specifica funzione dall'organo centrale a quelli periferi

ci, tale da legittimare l'intervento nel procedimento dell'ingegnere

capo del genio civile in veste di autorità emanante l'atto impugna to.

Ora, nel caso di specie, non è controverso che la concessione de

qua abbia ad oggetto esclusivamente l'uso della spiaggia lacuale,

senza alcuna previsione di opere stabili o non, ovvero di altre

attività suscettibili di incidere sul regime delle acque del lago.

Consegue da ciò l'illegittimità dell'atto stesso per incompetenza

dell'organo che lo ha adottato.

4. - Il provvedimento deve essere, quindi, annullato — restando

assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza — e l'affare va

rimesso al ministero dei lavoro pubblici competente, ai sensi

dell'art. 26, 2° comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034. (Omissis)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IE VE

NETO; sentenza 23 settembre 1982, n. 672; Pres. Rizzoli, Est.

Trivellato; Soc. grafiche Arcangelo (Avv. Rossi, Sala, Po

gnici) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Salmini).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IE VE

NETO; sentenza 23 settembre 1982, n. 672; Pres. Rizzoli, Est.

Valore aggiunto (imposta sul) — Documenti di accompagnamen

to dei beni viaggianti — Autorizzazione ministeriale alla stam

pa — Revoca — Illegittimità — Fattispecie (D.p.r. 6 ottobre

1978 n. 627, norme integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre

1972 n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art.

7 1. 10 maggio 1976 n. 249, riguardante l'introduzione dell'ob

bligo di emissione del documento di accompagnamento dei

beni viaggianti, art. 5; d.m. 29 novembre 1978, norme di attua

zione delle disposizioni di cui al d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627,

art. 10, 11).

È illegittima la revoca dell'autorizzazione alla stampa di documen

ti di accompagnamento di merci viaggianti, ai fini della applica

zione dell'imposta sul valore aggiunto, ad un soggetto solo

denunciato per reati finanziari, che aveva stampato e fornito ad

un cliente doppi bollettari di ricevute e fatture fiscali recanti

stessa serie e stessa numerazione, per un preteso errore di un

dipendente, ove l'amministrazione non abbia valutato se la

riscontrata violazione costituisse o meno motivo di pericoli di

abusi, tale da far venir meno la sua fiducia nella idoneità del

soggetto a svolgere il delicato compito della predisposizione dei

documenti fiscali. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti editi, e, in effetti, la fattispecie

sembra essere piuttosto peregrina e isolata, sebbene tutta la materia

Diritto. — Il ricorso in esame è fondato in entrambi i suoi motivi.

Occorre premettere ohe il d.m. 29 novembre 1978, emanato in attuazione del d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, riguardante l'introdu zione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamen to di beni viaggianti, dopo aver stabilito, all'art. 10, 1" comma, che i documenti previsti dai precedenti art. 1 e 3, cioè bolle di

accompagnamento, fatture e ricevute fiscali devono essere emessi « utilizzando appositi stampati predisposti da tipografi autorizzati dal ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie », prevede, all'art. 11, 1° comma, le condizioni alle quali detta autorizzazione viene rilasciata agli esercenti tipografie inseriti nel

registro delle camere di commercio, industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane e nel successivo 5° comma, poi, sta bilisce che l'autorizzazione alla predisposizione dei relativi stampati « è in ogni caso revocata qualora intervenga condanna definitiva

per reati finanziari o vengono accertate violazioni di cui alila lett.

c) del 1° comma (cioè violazioni alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del d.p.r. n. 627 del 1978 o a quelle del decreto stesso) ovvero siano riscontrate

irregolarità o vi sia pericolo di abusi ».

Da tale norma si evince che la revoca dell'autorizzazione è

prevista nei casi in cui venga meno il necessario affidamento dell'amministrazione finanziaria nella capacità ed idoneità dell'au torizzato esercente la tipografia a svolgere con piena garanzia per l'amministrazione il delicatissimo compito di predisporre gli stam

pati che dovranno essere utilizzati per l'emissione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

Ora, l'impugnato provvedimento di revoca assume a proprio principale presupposto il fatto che la ricorrente grafiche Arcangelo s.r.l. ha stampato e fornito ad un acquirente utilizzatore doppi bollettari di ricevute e fatture fiscali recanti stessa serie e stessa

numerazione, utilizzati da quest'ultimo al fine di eludere le

disposizioni di cui al d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, episodio per cui il comando nucleo polizia tributaria di Verona ha redatto

rapporto di denuncia penale nei confronti dei sigg. Sandrin Pietro e Longo Claudio, rispettivamente amministratore unico e dipen dente della tipografia in oggetto.

Premesso che nel caso di specie non viene in considerazione la causa di revoca costituita dalla condanna definitiva per reati

finanziari, dato che a carico dell'amministratore unico Sandrin Pietro non è iniziato il procedimento penale, non risulta che

tale misura non consegue automaticamente al verificarsi di una

dell'imposizione fiscale indiretta sia regolata da un corpo di norme abbastanza ampio.

A questo riguardo, il caso in esame concerne, per un primo profilo, l'attività privata di fabbricazione di moduli e stampati, secondo modelli

predisposti dall'amministrazione, e per conto dell'amministrazione stessa la quale autorizza, a questo fine, officine e società private: si pensi, a

puro titolo di campione, agli stampati relativi al servizio dei conti correnti postali, e cosi via (e si pensi, egualmente, agli stessi modelli ove sono redatte le deliberazioni degli organi collegiali degli enti

territoriali, anche se, in questo caso, l'affidamento dell'attività di

predisposizione dei modelli pre-stampati, ad un'impresa privata, avviene secondo le ordinarie procedure concorsuali stabilite per gli enti

pubblici). In questo quadro, è di tutta evidenza che l'autorizzazione amministra

tiva in parola non solo opera in funzione di controllo, essendo volta ad

accertare, preliminarmente, l'idoneità tecnica e la serietà professionale della impresa privata che richiede l'autorizzazione, ma è pure finalizza ta a garantire l'uniformità di trattamento ai cittadini che di tali moduli facciano correntemente uso.

Sotto un profilo più specifico, e che qui più direttamente rileva, la

disciplina dei c.d. documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, concorre a formare un ampio (e caotico) complesso di norme formali e materiali,

grazie alle quali ci si prefigge di circoscrivere, entro limiti fisiologici e

tollerabili, il preoccupante fenomeno dell'evasione fiscale.

In questo contesto, si consideri, soprattutto, la disciplina relativa

all'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale ai consumatori disposta per alcune categorie di operatori economici: l'art. 8 1. 10 maggio 1976 n.

249, e successive modificazioni, consente, ad es., al ministero delle

finanze di stabilire, con propri decreti, nei confronti di determinate

categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di

rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non

è obbligatoria l'emissione delist fattura (e si consideri, da ultimo, a

questo riguardo, il d.m. 28 gennaio 1983, che estende l'obbligo della

ricevuta fiscale a numerosi operatori economici, prima esenti, e la

relativa circolare ministeriale 6 giugno 1983, n. 52). 'Per la ricostruzione della disciplina normativa vigente, cfr. G.

Giuliani, Manuale dell'i.v.a., Milano, 1981.

Il Foro Italiano — 1985 — Parte III-22.

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PARTE TERZA

l'organo decidente abbia compiuto un adeguato accertamento circa

la sussistenza delle altre cause di revoca. Se è vero, infatti, che la

revoca dell'autorizzazione alla stampa dei documenti fiscali costi

tuisce, nei casi previsti, un obbligo per l'amministrazione finanzia

ria e non l'esercizio di un potere discrezionale, è vero, altresì, che

delle cause previste, giacché il relativo obbligo sorge in concreto

allorché la violazione o l'irregolarità siano tali da far venir meno,

per la loro gravità e per le modalità, l'affidabilità della tipografia in ordine alla regolare predisposizione degli stampati. Ciò risulta

confermato dalla circostanza che, tra le cause di revoca, è previsto anche il « pericolo di abusi », cioè una situazione, riconducibile

alla persona del titolare od a circostanze oggettive, quali lo stato

di organizzazione o la serietà dell'azienda tipografica, che, pur non

essendo equiparabile alle altre cause di revoca, consistenti in reati

o in violazioni di norme, sia tale da far venir meno, come quelle, la fiducia dell'amministrazione finanziaria nell'idoneità dell'azienda

a svolgere il delicato compito della predisposizione dei documenti

fiscali. Il provvedimento impugnato, per contro, non contiene alcuna

valutazione sul punto, limitandosi a considerare che « trattasi di

violazione di particolare gravità, riconducibili ad obblighi di

natura sostanziale contenuti nell'art. 10, 1° comma, del d.m. 29

novembre 1978 ». In particolare, non tiene conto delle risultanze

del menzionato rapporto 29 dicembre 1980 n. 13710 del comando

nucleo di politizia tributaria di Verona, da cui si evince che

l'episodio del doppio bollettario dei documenti fiscali, « recanti sigle alfabetiche e numerazioni uguali e ripetute », erroneamente con

segnato ad un cliente, è del tutto isolato, giacché le perquisizioni effettuate sia nel domicilio e sue pertinenze dell'amministratore

unico della s.r.l. grafiche Arcangelo, signor Sandrin Pietro, ohe

nell'ambito dei locali aziendali della società, non hanno portato al

rinvenimento di « eventuale documentazione attinente la stampa

e la fornitura di bollettari di ricevute e fattore fiscali recanti

doppia serie di sigle alfabetiche e doppia numerazione ».

Inoltre, dai processi verbali 15 dicembre 1980 di sommarie

informazioni testimoniali dei dipendenti Covelli Franco e Longo Claudio si evince che l'irregolare operazione di stampa e di

consegna dei doppi bollettari ad un cliente della ricorrente società

è ascrivibile al dipendente Longo Claudio, che curò la ristampa dei bollettari già consegnati, a seguito di richiesta del cliente, per asserite imperfezioni di quelli già ricevuti in consegna. Lo stesso

sig. Longo ammette di non aver proceduto, come sarebbe stato suo

dovere, a ritirare le bollette errate, in quanto nel frattempo si era

licenziato dall'azienda.

L'amministrazione finanziaria, pertanto, doveva valutare se la

suddetta violazione, ricollegabile al comportamento anomalo di un

dipendente, che ha agito al di fuori delle normali procedure,

potesse o meno costituire, di per sé, valido presupposto del

provvedimento di revoca, sulla base della sua maggiore o minore

idoneità ad evidenziare disfunzioni dell'organizzazione aziendale

della grafiche Arcangelo s.r.l., tali da far ragion e vomente temere

che potesse ripetersi in futuro altra analoga violazione. Tale

giudizio doveva essere fatto, tenendo altresì conto della circostanza

che, nel corso delle minuziosissime indagini compiute dalla polizia tributaria, non sono risultate altre irregolarità.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, poi, non ha rilevanza

l'affermazione dell'avvocatura dello Stato circa una presunta culpa in omittendo dell'amministratore unico Sandrin, giacché la revoca

dell'autorizzazione, lungi dal costituire una sanzione per responsa bilità del titolare dell'azienda, ha il solo scopo di salvaguardia dell'interesse pubblico finanziario leso o messo in pericolo a causa della mancanza di affidabilità dell'azienda per cause inerenti alla

persona del titolare o per motivi oggettivi attinenti al funziona

mento della stessa.

Inidoneo a sorreggere l'impugnato provvedimento di revoca è,

infine, l'ulteriore fatto, anche elevato a suo presupposto, cioè il

mutamento della persona dell'amministratore senza che ne fosse data notizia all'amministrazione finanziaria, trattandosi di irregola rità meramente formale e priva di sostanziale gravità.

Per le considerazioni suesposte, il ricorso in esame va accolto.

(Omissis)

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; Sezioni unite; de

cisione 26 aprile 1933, n. 503; Pres. Potenza, Est. Landi; Levi ed altri c. Ufficio del registro di Verona.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE;

Registro (imposta di) — Beni immobili — Valore venale — Av

viso di rettifica — Difetto di motivazione — Nullità — Con

dizioni (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, disciplina dell'imposta di registro, art. 48, 49).

Tributi in genere — Contenzioso tributario — Poteri delle com

missioni tributarie — Avviso di accertamento — Difetto di

motivazione — Sanabilità in sede contenziosa — Esclusione — Conseguenze — Nullità (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, re

visione della disciplina del contenzioso tributario, art. 21;

d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739, norme integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 13).

In materia di imposta di registro devono essere dichiarati nulli

per difetto di motivazione gli avvisi di rettifica riguardanti la

determinazione del valore venale dei beni immobili quando

contengono una generica indicazione dei criteri seguiti per la

stima senza alcun chiarimento circa il concreto metodo di uti

lizzazione dei medesimi. (1)

Il difetto di motivazione dell'atto di accertamento non può es

sere sanato dalla commissione tributaria mediante un giudizio

(1) La decisione delle sezioni unite della Commissione tributaria centrale contrasta con un orientamento affiorato in diverse decisioni delle sezioni semplici <(v. da ultimo dee. 12 maggio 1982, n. 2451, Foro it., Rep. 1982, voce Tributi in genere, n. 478) che aveva trovato accoglimento in una precedente decisione delle stesse sezioni unite (dee. 27 marzo 1981, n. 3011, id., 1981, HI, 290, con nota di richiami).

Secondo tale primo orientamento l'accertamento di valore, in ma teria di imposta di registro non deve essere considerato un atto del giudizio di congruità ma bensì soltanto il mezzo per portare a

legale conoscenza del contribuente il procedimento di accertamento instaurato dall'amministrazione finanziaria e pertanto esso non deve essere analiticamente giustificato con gli elementi in base ai quali 11 valore viene ritenuto congruo. Conseguentemente la eventuale omissione di tali elementi non si concreta in un vizio sostanziale dell'atto tale da inficiarlo di nullità.

In senso opposto a tale orientamento si esprime la decisione in

epigrafe secondo la quale l'obbligo di motivazione dell'accertamento di valore degli immobili risulta soddisfatto non solo con un generico riferimento al valore accertato ed ai vari criteri di stima utilizzati

(prezzi medi di mercato, redditività, colture, consistenza dei fabbricati in piani e vani, ecc.) ma bensì attraverso una chiara indicazione del concreto metodo di utilizzazione dei criteri stessi. Pertanto il difetto di motivazione non può che generare la nullità dell'atto posto che non vengono assolte le finalità tipiche della motivazione dell'atto amministrativo (quale è l'accertamento di valore) che quando è

prescritta adempie a due funzioni inscindibilmente connesse che sono quella di rendere evidente l'iter logico giuridico seguito dall'or

gano nella formazione dell'atto e quella di consentire ai destinatari la contestazione degli eventuali errori di fatto e di diritto del medesimo.

In senso conforme, Comm. trib. centrale 24 settembre 1981, n. 3303, id., Rep. 1982, voce Registro, n. 114; App. Genova 24 aprile 1981, id., Rep. 1981, voce cit., n. 121; Comm. trib. II grado Savona 27 marzo 1980, id., Rep. 1980, voce cit., n. 141; Comm. trib. I

grado Roma 15 dicembre 1978, ibid., n. 142; Comm. trib. centrale 6 giugno 1979, n. 1703, id., Rep. 1979, voce cit., n. 274; 20 set tembre 1978, n. 2335, ibid., voce Tributi in genere, n. 299; 13

luglio 1977, n. 1989, id., Rep. 1978, voce Registro, n. 304; 3 maggio 1978, n. 1289, ibid., n. 309.

Contra, Comm. trib. centrale 27 ottobre 1981, n. 4333, id., Rep. 1982, voce cit., n. 107; 23 marzo 1982, n. 1473, ibid., n. 11; 26

aprile 1982, n. 2063, ibid., n. 112; 19 gennaio 1982, n. 283, ibid., n. 113; 3 gennaio 1981, n. 19, id., Rep. 1981, voce cit., n. 122; 12 dicembre 1980, n. 3805, ibid., n. 123; 10 ottobre 1980, n. 2849, ibid., n. 124; 4 luglio 1980, n. 2363, ibid., n. 125; 19 giugno 1980, n. 7340, ibid., n. 126; 21 marzo 1980, n. 949, ibid., n. 127; 18

aprile 1980, n. 1307, id., Rep. 1980, voce cit., n. 130; 21 marzo

1980, n. 947, ibid., n. 131; 8 febbraio 1980, n. 435, ibid., n. 132; 15 gennaio 1980, n. 131, ibid., n. 133; 11 gennaio 1980, n. 51, ibid., n. 134; 12 ottobre 1979, n. 2485, ibid., n. 135; 8 febbraio 1980, n. 435, ibid., n. 136; 18 aprile 1980, n. 1321, ibid., n. 137; 4 marzo

1980, n. 667, ibid., n. 138; 22 maggio 1978, n. 1585, id., Rep. 1978, voce cit., n. 310.

Sulla distinzione tra difetto ed insufficienza di motivazione cfr. la decisione 31 marzo 1982, n. 923 (id., Rep. 1982, voce cit., n. 110).

Sulla linea della costante giurisprudenza della Commissione tri butaria centrale circa le richiamate finalità cui risponde l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi cfr. le recenti decisioni 9 novembre 1981, n. 9578 {ibid., voce Tributi in genere, n. 480), 8 giugno 1981, n. 2293 (ibid., n. 483), 3 giugno 1981, n. 6004 (ibid., n. 484).

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