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sentenza 24 aprile 1985; Giud. E. Cirillo; Racanati (Avv. Ficele) c. Azienda municipalizzata...

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sentenza 24 aprile 1985; Giud. E. Cirillo; Racanati (Avv. Ficele) c. Azienda municipalizzata nettezza urbana e servizio trasporti urbani di Molfetta (Avv. Palumbo) Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 2 (FEBBRAIO 1986), pp. 589/590-591/592 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180527 . Accessed: 28/06/2014 11:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.44 on Sat, 28 Jun 2014 11:39:16 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 24 aprile 1985; Giud. E. Cirillo; Racanati (Avv. Ficele) c. Azienda municipalizzata nettezza urbana e servizio trasporti urbani di Molfetta (Avv. Palumbo)

sentenza 24 aprile 1985; Giud. E. Cirillo; Racanati (Avv. Ficele) c. Azienda municipalizzatanettezza urbana e servizio trasporti urbani di Molfetta (Avv. Palumbo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 2 (FEBBRAIO 1986), pp. 589/590-591/592Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180527 .

Accessed: 28/06/2014 11:39

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Mar ani, a cui carico venivano liquidate lire 100.000 per spese

processuali, corrispondevano lire 540.000 complessivamente.

All'udienza fissata ai sensi del 3° comma dell'art. 55, il procu ratore dell'intimante attestava il parziale persistere della morosità

e instava per la convalida.

L'istanza va respinta. Si osserva infatti che i conduttori erano

tenuti al pagamento della somma complessiva di lire 576.000; la

loro insolvenza è perciò limitata a lire 36.000.

Poiché il pagamento non è stato specificamente imputato, deve

ritenersi che il debito relativo ai canoni di locazione sia stato

sanato e il pagamento residuo sia relativo alle spese processuali.

Riguardo al rilievo che assume il mancato pagamento di parte delle spese liquidate ex art. 55 1. 392/78, ritiene il giudicante di

non poter conformarsi alla massima di Cass. 22 novembre 1982, n. 6289 (Foro it., Rep. 1982, voce Locazione, n. 617). In detta

sentenza si è sostenuto, facendo leva esclusivamente sulla lettera

dell'art. 55, che il parziale adempimento alla ordinanza del

giudice non comporta purgazione della mora, sicché legittimamen te verrebbe emessa convalida di sfratto.

A parte il significativo constrasto di quest'ultima affermazione

con quanto ritenuto da Cass. 24 luglio 1981, n. 4792 (id., Rep.

1981, voce cit., n. 411) l'assunto testé riferito si presta a non

pochi rilievi critici. La 1. 392/78 non prevede infatti espressamente quale sia la

conseguenza della incompleta purgazione della mora (cfr. Pret.

Sestri Levante 26 marzo 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 916), ditalché appare necessario un coordinamento delle norme del

codice di rito, dettate per il procedimento per convalida, con

gli art. 5 e 55 1. n. 392/78.

Ora, poiché il procedimento per convalida si limita a prendere in esame e a sanzionare il mancato pagamento dei canoni di

locazione e non anche degli oneri accessori e delle spese proces suali ex art. 55, il procedimento invocato non trova ingresso nel

caso in cui l'importo relativo ai canoni sia stato versato e il

locatore si trovi quindi nell'impossibilità di attestare il permanere della morosità quanto alla pigione.

Rettamente la giurisprudenza di merito (cfr. anche Pret. Ra

venna 12 giugno 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 573) ha

opinato nel senso che, mancando il presupposto dell'attestazione

di cui all'art. 663 c.p.c., deve farsi luogo alla rimessione della

causa a rito ordinario per l'esame della domanda di risoluzione

per inadempimento.

A conforto di tale opinione si pongono sia l'omissione, da

parte del legislatore dell'equo canone, di qualunque modifica delle

norme del c.p.c. sul procedimento in parola, sia l'art. 5 1. 392/78,

che prevede un'ipotesi tipica di grave inadempimento, idonea a

causare la risoluzione del contratto solo in caso di mancato

pagamento di una mensilità del canone o di oneri accessori,

ignorando il disposto dell'art. 55 in ordine agli interessi per il

ritardato pagamento o alle spese per la procedura.

Le suesposte osservazioni inducono a ritenere che il legislatore,

nel dettare la normativa qui esaminata, abbia voluto soltanto

facilitare ulteriormente la possibilità del conduttore di far fronte

alla propria principale obbligazione, e non (come vorrebbero

la dottrina e la giurisprudenza ora disattese) ampliare il campo di

applicazione di un procedimento severamente sanzionatorio (per la sua evidente celerità) nei confronti del c.d. contraente debole

del rapporto. Discende da quanto esposto che il giudizio dovrà

proseguire con la rimessione della causa a rito ordinario al fine

di valutare la domanda di risoluzione contrattuale.

PRETURA DI MOLFETTA; sentenza 24 aprile 1985; Giud. E.

Cirillo; Racanati (Avv. Ficele) c. Azienda municipalizzata

nettezza urbana e servizio trasporti urbani di Molfetta (Avv.

Palumbo).

PRETURA DI MOLFETTA;

Lavoro (rapporto) — Azienda municipalizzata di trasporto urba

no — Attività di carattere stagionale — Assunzione a termine

di personale straordinario — Legittimità (R.d. 8 gennaio 1931

n. 148, coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei

rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico

economico del personale delle ferrovie, ecc. in regime di con

cessione, art. 8).

Il Foro Italiano — 1986.

Lavoro (rapporto) — Azienda municipalizzata di trasporto urba

no — Attività stagionali — Assunzione di personale straordina

rio — Impiego in attività diverse — Ammissibilità.

E legittima l'assunzione a termine di dipendenti, da parte di

un'azienda municipalizzata di trasporto urbano, per lo svolgi mento di attività di carattere stagionale, ancorché annualmente

ricorrenti (nella specie, la gestione di linee di trasporto di colle

gamento delle spiagge cittadine con il centro urbano). (1) Il dipendente di azienda municipalizzata di trasporto urbano,

assunto a termine per l'effettuazione di lavori straordinari limitati nel tempo, può essere adibito, fatta salva l'applicazione dell'art. 2103 c.c., ad attività diverse da quelle che ne hanno

giustificato l'assunzione. (2)

Motivi della decisione. — La domanda non è fondata e,

pertanto, deve essere respinta.

1. - Preliminarmente si deve osservare che l'istante ha posto a

fondamento della domanda la violazione dell'art. 1/c 1. 230/62. Invece tale disposizione non è di per sé giustificativa rispetto all'esercizio di attività lavorativa da parte di dipendenti da aziende municipalizzate di trasporti pubblici. Infatti il rapporto di lavoro di questi ultimi ha natura particolare, essendo soggetto alla disciplina speciale di cui al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, al

relativo regolamento ali. A ed alle successive leggi di interpre tazione, modificazione ed estensione (v. 1. 24 maggio 1952 n. 628; 1. 22 settembre 1960 n. 1054), normativa che nel suo complesso

integra un corpus compiuto ed organico. Ivi sono disciplinate le

situazioni legittimanti la temporanea assunzione di agenti avventi

zi. Infatti l'art. 8 r.d. cit., dopo aver disciplinato il personale di

ruolo e quello ordinario, sancisce che fanno parte del personale

(1-2) In tema di assunzione a termine da parte di un'azienda

municipalizzata di trasporto urbano, v. Pret. Cosenza 4 marzo 1983, Foro it., 1983, I, 1131, secondo cui sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'ipotesi di lavoratori assunti a termine per essere addetti al servizio di pulizia degli autobus, in

quanto tale servizio non è caratterizzato da alcuna eccezionale soprav venuta esigenza in presenza della quale soltanto è possibile l'assunzio ne di personale straordinario. Più in generale, Cons. Stato, sez. V, 11

gennaio 1980, n. 6, id., 1981, III, 16, ha ritenuto legittima l'apposi zione del termine al rapporto di pubblico impiego, stabilito nell'atto unilaterale di assunzione da parte dell'amministrazione, mediante l'indi

cazione, da apprezzarsi ed attuarsi elasticamente anche secondo l'andamento climatico, del carattere stagionale dell'attività alla quale il

dipendente è adibito (nella specie, stagione balneare, periodo di

riscaldamento). Se e quali rapporti debbano sussistere tra la disciplina « speciale »

prevista nel r.d. n. 148/31 e quella «generale» di cui alla 1. n.

230/62, è questione assai controversa. Cons. Stato, sez. I, 20 febbraio 1978, n. 948/74, id., Rep. 1980, voce Impiegato dello Stato, n. 294 —

cui adde Cass. 19 ottobre 1979, n. 5443, id., Rep. 1979, voce Ferrovie e tramvie, n. 14 e 24 maggio 1979, n. 3006, ibid., n. 17 — escludono

l'applicabilità, al rapporto di lavoro degli addetti a servizi di trasporto in concessione, delle norme di diritto singolare, tra le quali anche

quelle poste dalla 1. n. 230/62, in quanto aventi ad oggetto esclusiva mente la disciplina di rapporti di lavoro privatistico.

All'opposto, Cass. 11 novembre 1983, n. 6543 (id., Rep. 1983, voce

cit., n. 43), 5 novembre 1975, n. 3711 (id., Rep. 1975, voce Lavoro (rapporto), n. 242) e 25 ottobre 197£, n. 3562 (ibid., n. 623) hanno rite nuto che anche il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di trasporto in concessione debba rimanere soggetto, ove sia apposto il termine, alla

disciplina prevista dalla 1. 230/62, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di cui all'art. 1, lett. c). Nel senso, poi, che l'eventuale contrasto tra le diverse discipline dettate dalle due menzionate leggi debba essere risolto facendo prevalere quella di cui alla 1. n. 230/62, perché stabilita con carattere antifraudolento ed eccezionale, a tutela del

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, v. Pret. Bari 22 dicembre 1981, id., Rep. 1984, voce cit., n. 947.

Il principio sintetizzato nella seconda massima suona conferma di

quanto già affermato da Cass. 21 gennaio 1982, n. 408, id., Rep. 1982, voce cit., n. 738; Trib. Pavia 22 dicembre 1982, id., Rep. 1983, voce

cit., n. 837, e, in motivazione, Cass. 26 marzo 1980, n. 2022, id., 1980, I, 1924. Secondo Pret. Lucerà 13 febbraio 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 766, nell'ipotesi di assunzione con contratto a termine ai sensi

dell'art. 1, lett. c), 1. n. 230/62, il potere del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stato

legittimamente stipulato il contratto deve essere contenuto in limiti ristretti da accertarsi in concreto, con la conseguenza che qualora il

lavoratore venga adibito a mansioni varie e non affini alla qualifica di

assunzione, si determina la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

In dottrina, sulle assunzioni a termine nel settore pubblico, v. Reggio D'Aci, Enti pubblici e assunzione di personale a termine, in Foro amm., 1982, I, 641.

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PARTE PRIMA

straordinario (o avventizio) i dipendenti da aziende esercenti

linee in alcune stagioni balneari (v. lett. a).

Pertanto si deve ritenere del tutto legittima l'assunzione di

personale straordinario a tempo determinato per la gestione di

linee che colleghino le spiagge cittadine, nonostante l'annuale

ricorrenza di tale necessità. Infatti, chiarita la specialità della

normativa che regola la materia, il principio lex generalis poste rior non derogat priori speciali consente di individuare corretta

mente le disposizioni che legittimano le assunzioni stagionali, nell'art. 8, 4° comma, lett. a), r.d. cit.

Del resto non si può dimenticare che la disciplina del r.d. 148/31 si applica a tutti gli addetti ai pubblici trasporti, sia che dipendano da enti pubblici, sia che dipendano da aziende private esercenti

pubblici servizi in concessione. Da ciò consegue che la normativa

speciale contiene una tipologia di attività e di organizzazione strettamente ed essenzialmente pubblicistica, che riguarda la ge stione dei servizi pubblici di trasporto ed è sottratta alla norma

tiva del comune rapporto di lavoro privato.

Quindi, qualora il lavoratore sia stato assunto (come nella

fattispecie) per esigenze stagionali di trasporto pubblico, il con

tratto deve ritenersi validamente stipulato a termine (Cass. 5

novembre 1983, n. 6543, Foro it., Rep. 1983, voce Ferrovie e

tramvie, n. 43). 2. - Ciò premesso, si deve osservare che il dipendente assunto a

termine per l'effettuazione di lavori straordinari limitati nel

tempo, può essere anche impiegato in attività diverse da quelle che

ne determinano l'assunzione, poiché, una volta accertata l'obietti

va ricorrenza della situazione iniziale che ha permesso la costitu

zione del rapporto a tempo determinato, la disciplina relativa alle

mansioni del lavoratore rimane regolata dalla norma generale dell'art. 2103 c.c. senza che possa introdursi alcuna eccezione

(v. Trib. Pavia 22 dicembre 1982, id., Rep. 1983, Lavoro (rappor to), n. 837; v. anche Cass. 21 gennaio 1982, n. 408, id., Rep.

1982, voce cit., n. 738). Pertanto la circostanza che il ricorrente

abbia lavorato come autista prevalentemente in ordinarie linee di

trasporto urbano e soltanto eccezionalmente sulle linee balneari, è

del tutto irrilevante, essendo risultata comunque provata la sussi

stenza delle esigenze stagionali posta a fondamento della delibera

di assunzione.

3. - Tali considerazioni sarebbero, quindi, sufficienti da sole a

legittimare la reiezione della domanda, tuttavia appare opportuno rilevare che essa appare infondata pure sotto altri profili.

Si deve, infatti, rammentare che anche in caso di illegittima apposizione del termine, non potrebbe derivarne, quale effetto, il

conseguimento da parte dell'attore della stabilità del posto di

lavoro, poiché l'azienda municipalizzata resistente è assoggettata alla normativa finanziaria sul controllo degli organici degli enti

pubblici. Negli ultimi anni il carattere oramai quasi interamente derivato

dalla finanza locale, le cui entrate sono per la maggior parte costituite da trasferimento di fondi statali e regionali, e la necessità di adeguare gli organici alle mutate esigenze dei servizi hanno suggerito un tassativo sistema di limitazioni e controlli intesi ad evitare la formazione di piante organiche esuberanti con

ripercussioni dannose sulle finanze locali e quindi sul bilancio del lo Stato che le integra. Perciò sono stati imposti a comuni, province, loro aziende e loro consorzi divieti di nuove assunzioni, limiti alle assunzioni temporanee e straordinarie, obblighi circa le modalità di reclutamento del personale (cfr. art. 5 d.l. 29 ottobre 1977 n. 946, conv. 1. 27 febbraio 1978 n. 43; art. 10 1. 22 dicembre 1981 n. 786, conv. 1. 26 febbraio 1982 n. 51; art. 20 d.l. 28 febbraio 1981 n. 38, conv. 1. 23 aprile 1981 n. 153; art. 4 d.l. 7 maggio 1980 n. 153, conv. 1. 7 luglio 1980 n. 299; art. 5 d.l. 10 novembre 1978 n. 702, conv. 1. 8 gennaio 1979 n. 3; 1. 28

febbraio 1983 n. 55, conv. 1. 26 aprile 1983 n. 131).

In particolare il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è

soggetto alla disciplina dell'art. 15 d.l. 55/83 che (al 3° com

ma, lett. a) consente l'assunzione di personale per esigenze stagionali e richiama (al 5° comma) l'art. 10, 6° comma, 1. 51/82.

Quest'ultima disposizione fa espresso riferimento all'art. 5 d.l. 10 novembre 1978 n. 702 (conv. 1. 8 gennaio 1979 n. 3) che sancisce (15° comma) il principio inderogabile in base al quale il

personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un

periodo di tempo superiore a novanta giorni nell'anno solare, al

compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto con divieto di riassunzione se non siano trascorsi almeno sei mesi (16° comma). I provvedimenti di assunzione o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto (v. art. 5, 17° comma, 1. n. 3/79).

11 Foro Italiano — 1986.

4. - Peraltro, a norma dell'art. 5, 12° comma, 1. n. 3/79, le

assunzioni di nuovo personale di ruolo possono avvenire solo per

pubblico concorso (o per prova pubblica selettiva, consentita per il solo personale salariato ed ausiliario), secondo un principio di

gnerale applicazione ribadito anche dal 6°, 7°, 19° e 20° comma

della medesima disposizione e recepito da tutta la normativa per il personale dipendente da enti locali (v. art. 6 d.l. 29 dicembre

1977 n. 946, d.p.r. 1° giugno 1979 n. 191 e d.p.r. 7 novembre

1980 n. 810).

Pertanto la eventuale assunzione in pianta stabile senza concor so di dipendenti da parte di comuni, province, loro aziende e loro consorzi, costituisce motivo di nullità per inosservanza di norme imperative, che — a norma dell'art. 2126 c.c. — non

produce effetto limitatamente al periodo in cui il rapporto ha

avuto esecuzione di fatto (cfr. Cass. 23 aprile 1981, n. 2434, id.,

Rep. 1981, voce cit., n. 679). Tuttavia la norma dell'art. 2126 c.c. non equipara il contratto di lavoro invalido a quello valido, bensì

disciplina soltanto gli effetti dal rapporto di lavoro già svoltosi,

riconoscendogli efficacia, a prescindere dalla sua invalidità, per il solo periodo in cui è durato, al fine di tutelare il diritto del

lavoratore alla retribuzione, onde essa non opera nel caso in cui il lavoratore pretenda dal datore di lavoro l'osservanza di regole, che, presupponendone la validità, tendono a conservare il rappor to o ad impedire il recesso. Quindi, nel caso di assunzione, senza concorso (in violazione di norme imperative), non è applicabile — a termini dell'art. 2126 c.c. — qualsiasi disciplina vincolistica

(1. 604/66; 1. 300/70; r.d. 148/31) in materia di licenziamento dei lavoratori subordinati (cfr. Cass. 12 maggio 1978, n. 2341, id.,

Rep. 1978, voce cit., n. 498).

Nel caso di specie dal testo della delibazione n. 629 del 2

giugno 1983 della commissione amministratrice dell'AMNU-AMTU si evince chiaramente che l'istante è stato assunto senza alcun concorso. Deve, pertanto, escludersi che l'istante abbia potuto (in

qualsiasi forma) conseguire il diritto alla stabilità del posto di

lavoro (v. Pret. Ascoli Piceno 5 dicembre 1983, Vagnoni c.

Cotravat, inedita; Pret. Ascoli Piceno: 2 giugno 1983, Di Giallu ca c/Cotravat inedita; Cass. 2 febbraio 1985, n. 696, id., Mass., 154).

5. - Quindi, riassumendo le considerazioni svolte, si può concludere che: 1) l'assunzione a termine dell'istante è pienamen te legittima sia ai sensi dell'art. 8, 4° comma, lett. a), r.d. n. 148/31, che dell'art. 15, 3° comma, lett. a), 1. n. 55/83; 2) le mansioni

svolte dal ricorrente appaiono giustificate dall'art. 2103 c.c.; 3) allo scadere del termine il rapporto di lavoro si è risolto di diritto (senza possibilità di prosecuzione) ai sensi dell'art. 5, 15°, 16" e 17° comma, 1. n. 34/79; non può sussistere, comunque, aluna stabilità nel posto di lavoro, in mancanza dell'assunzione

per concorso prescritta dall'art. 5, 12° comma, 1. 3/79). Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda. (Omissis)

PRETURA DI PAVIA; sentenza 22 gennaio 1985; Giud. l. De

Angelis; Soc. immob. Ravello (Avv. Procaccini) c. Avanza

(Avv. Bozzi).

PRETURA DI PAVIA;

Competenza civile — Sfratto — Finita locazione — Procedimento

ordinario di rilascio per finita locazione per la stessa data —

Litispendenza — Sussistenza (Cod. proc. civ., art. 39, 657).

Sussiste litispendenza tra il procedimento speciale per convalida

di licenza o di sfratto per finita locazione e quello ordinario di

rilascio, quando entrambi hanno ad oggetto la declaratoria di

cessazione della locazione per la stessa data. (1)

(1) La sentenza in epigrafe si pone in deciso e consapevole contrasto con il costante orientamento della Cassazione (cfr., da ultimo, sent. 8 ottobre 1983, n. 5862, Foro it., Rep. 1983, voce Competenza civile, n. 156; 24 marzo 1981, n. 1701, id., Rep. 1981, voce cit., n. 196, che però si riferisce ad una ipotesi di concorso tra procedi mento di sfratto per morosità promosso dal locatore e procedimento ordinario instaurato dal conduttore ed avente ad oggetto in via

principale la riduzione del canone ed in via subordinata la risolu zione del rapporto di locazione; 3 febbraio 1984, n. 823 e 12 settembre 1984, n. 4792, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 113, 115; 25

giugno 1983, n. 4371, id., 1984, I, 508; 21 luglio 1979, n. 4395, id., Rep. 1979, voce cit., n. 154, che hanno escluso esservi litispendenza nel caso di due azioni di risoluzione per morosità aventi ad oggetto il

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