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sentenza 24 aprile 2003; Pres. Pagano, Est. Zappia; Soc. coop. Conad Sicilia (Avv. Petino, Salemi)...

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sentenza 24 aprile 2003; Pres. Pagano, Est. Zappia; Soc. coop. Conad Sicilia (Avv. Petino, Salemi) c. Aprile (Avv. Trovato) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3437/3438-3439/3440 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199730 . Accessed: 28/06/2014 15:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:58:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 24 aprile 2003; Pres. Pagano, Est. Zappia; Soc. coop. Conad Sicilia (Avv. Petino, Salemi) c. Aprile (Avv. Trovato)

sentenza 24 aprile 2003; Pres. Pagano, Est. Zappia; Soc. coop. Conad Sicilia (Avv. Petino, Salemi)c. Aprile (Avv. Trovato)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3437/3438-3439/3440Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199730 .

Accessed: 28/06/2014 15:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

al momento della registrazione siano stati impugnati o siano an

cora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a succes

siva sentenza passata in giudicato ...».

Come facile constatare viene ripetuta sostanzialmente la stes

sa disposizione dell'art. 35 d.p.r. n. 634 del 1972. Il successivo art. 38 dell'attuale t.u. ripete a sua volta, ma con

una significativa modifica, il contenuto dell'art. 36 d.p.r. n. 634

del 1972: vi si legge, infatti, che «la nullità e l'annullabilità del

l'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di

pagare la relativa imposta.

L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere

restituita per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia

dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifi

ca, convalida o conferma».

Come si vede, anche in questo caso è stata sostanzialmente

confermata la disciplina precedente, ma non è più richiesto, per la restituzione dell'importo eccedente l'imposta fissa, che la

sentenza, passata in giudicato, di riforma o di cassazione di

quella di trasferimento di un immobile sia stata emessa in con

traddittorio con l'amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie deve essere applicata la nuova disciplina

perché più favorevole ai contribuenti.

Come rilevato, infatti, da questa corte, con sentenza 21 no

vembre 1995, n. 12039 {id.. Rep. 1996, voce Registro (imposta), n. 84), «in tema di imposta di registro, la restituzione dell'impo sta, nella parte eccedente la misura fissa, conseguente alla di

chiarazione giudiziale di nullità di un atto sottoposto a registra zione, qualora sia oggetto di controversia pendente al momento

dell'entrata in vigore del t.u. delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro approvato con d.p.r. 26 ottobre 1986 n.

131, è disciplinata non già dall'art. 36 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

634, bensì, in virtù dell'art. 79 d.p.r. n. 131 del 1986 — il quale

prevede che le disposizioni modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore, più favorevoli ai contribuenti, abbiano effetto anche per gli atti formati in data anteriore alla

sua entrata in vigore, purché a questa data sia ancora pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza

dell'azione della finanza — dall'art. 38 stesso d.p.r., modifica

tivo dell'art. 36 d.p.r. n. 634 del 1972 e più favorevole al con

tribuente, avendo eliminato dai presupposti per il diritto a resti

tuzione dell'imposta la necessità che la sentenza di nullità sia

pronunciata in contraddittorio con l'amministrazione finanzia

ria».

La nuova disciplina dunque è più favorevole ai contribuenti

rispetto a quella precedente, e come tale applicabile a tutte le

fattispecie nelle quali, come in quella in esame, il presupposto di fatto per l'applicazione dell'imposta si sia verificato prima dell'introduzione della disciplina stessa, ma che siano ancora

oggetto di controversia.

4. - La fattispecie va decisa, dunque, in applicazione del di

sposto dell'attuale legge di registro. Quest'ultima, come si è detto, non subordina più la restitu

zione della parte dì imposta pagata eccedente la misura fissa, al

l'esistenza di una sentenza, emessa in contraddittorio anche del

l'amministrazione finanziaria, che ponga nel nulla una prece dente pronunzia di trasferimento di un immobile, ma soltanto

all'esistenza di una sentenza con questo contenuto.

Rimane, però, l'esigenza dell'altro requisito, quello sintetiz

zato nell'inciso «per causa non imputabile alle parti»; ciò signi fica che la restituzione non è dovuta quando l'atto di trasferi

mento venga annullato o dichiarato nullo per causa imputabile alle parti.

Se la causa dell'annullamento o della dichiarazione di nullità

è imputabile alla parte che aveva corrisposto l'imposta di regi stro, o ad entrambe le parti (e perciò anche alla parte stessa)

quest'ultima dovrà imputare a sé stessa la mancata restituzione.

Se invece sono imputabili all'altra parte chi ha pagato l'im

posta potrà, in base alle norme ordinarie in materia di rifusione

delle spese giudiziali e di quelle connesse, ripetere da quest'ul tima, risultata soccombente, il controvalore di quanto versato a

titolo di imposta proporzionale di registro, e perciò anche

quanto corrisposto oltre alla tassa fissa.

Soprattutto, non va dimenticato, che il processo civile si

svolge sulla base delle richieste e dell'iniziativa, anche istrutto

ria, delle parti: occorre, perciò, evitare che eventuali collusioni

delle parti possano danneggiare gli interessi dell'erario.

5. - Questa corte, perciò, non può che riportarsi ai propri pre cedenti orientamenti in materia, confermandoli.

Il Foro Italiano — 2003.

Una sentenza del 1986 (Cass. 28 gennaio 1986. n. 551, id..

Rep. 1986, voce cit., n. 290) sottolinea, infatti, che «con riguar do all'imposta di registro, che colpisce l'atto alla stregua del

suo contenuto e degli effetti che è potenzialmente idoneo a pro durre, restano irrilevanti le successive vicende in concreto inter

ferenti su tali effetti, ivi inclusa la risoluzione per inadempi mento, la quale, pertanto, non vale ad escludere né l'obbliga zione solidale dei contraenti verso l'amministrazione finanzia

ria, né, nel rapporto interno fra i condebitori, il diritto di rivalsa

di chi abbia pagato l'intero importo del tributo».

Un altro precedente del 1983 (Cass. 16 aprile 1983, n. 2633,

id., 1983,1, 1606) precisa, a sua volta, che «anche a seguito del

l'entrata in vigore della nuova legge di registro ... il tributo di

registro si caratterizza come imposta d'atto, volta cioè a colpire il contenuto oggettivo dell'atto presentato alla registrazione, in

dipendentemente dalle vicende del rapporto sostanziale dal

punto di vista strettamente privatistico» ed ha perciò ritenuto

che una sentenza di simulazione, tanto assoluta che relativa, di

un contratto con effetti reali, fosse soggetta all'imposta di regi stro «ponendo in essere, ai fini tributari, un ritrasferimento del

bene oggetto del precedente contratto simulato ... in quanto nella sola ipotesi di atto 'dichiarato nullo o annullato' per causa

non imputabile alle parti è possibile chiedere la restituzione del

l'imposta assolta».

Questi due precedenti fanno riferimento, formalmente, alla

normativa del 1972, ma non riferendosi in alcun modo agli ele

menti (del resto relativamente secondari) che la differenziano da

quella successiva del 1986, risultano validi, in realtà, anche per

l'interpretazione di quest'ultima. 6. - Concludendo dunque il ricorso è fondato e va accolto.

La sentenza della Commissione tributaria centrale deve essere

annullata, e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la corte deve

decidere nel merito, e respingere la richiesta di rimborso pre sentata dalla contribuente.

CORTE D'APPELLO DI CATANIA; sentenza 24 aprile 2003; Pres. Pagano, Est. Zappia; Soc. coop. Conad Sicilia

(Avv. Petino, Salemi) c. Aprile (Avv. Trovato).

CORTE D'APPELLO DI CATANIA;

Lavoro (rapporto di) — Impresa cooperativa — Dirigente — Licenziamento — Giustificatezza — Estremi.

Ai fini della configurazione della giustificatezza del licenzia

mento di dirigente di impresa cooperativa non basta l'allega zione di comportamenti in ipotesi idonei ad incrinare il rap

porto fiduciario con il datore di lavoro, ma occorre anche

l'indicazione di motivi ragionevoli e congrui. (1)

(1) La Corte d'appello di Catania, tenendo conto di alcune delle più significative pronunzie rese in argomento dal Supremo collegio, for mula l'enunciazione riassunta in massima, che si ricollega alle artico late proposizioni della non ricordata Cass. 12 febbraio 2000, n. 1591

(est. Vidiri), Foro it., 2000,1, 752, con nota di richiami, cui va il merito di aver operato un'esaustiva ricostruzione della nozione di giustifica tezza del licenziamento del dirigente (industriale), anche alla stregua di

una sintesi ragionata delle varie implicazioni sistematiche rilevanti in

subiecta materia. Sul tema, da ultimo affrontato da sez. lav. 20 giugno 2003, n. 9896,

id., Mass., 902, è intervenuta pure sez. lav. 3 aprile 2002, n. 4729 (est.

Foglia), id., 2002, I, 1681, con ulteriori indicazioni di dottrina e giuris

prudenza, che, ai fini dell'individuazione della giustificatezza del li

cenziamento del dirigente (industriale), dopo aver enunciato principi ribaditi nella precedente elaborazione giurisprudenziale e recepiti dalla

riportata sentenza, ha valorizzato il mancato raggiungimento dei risul

tati pattuiti, escludendo però la possibilità dell'accollo, da parte dello

stesso dirigente, del c.d. «rischio d'impresa».

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3439 PARTE PRIMA 3440

Motivi della decisione. — {Omissis). Col secondo motivo di

gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della determina

zione adottata dal collegio arbitrale per avere il detto collegio ritenuto non giustificato il licenziamento intimato all'Aprile ar

gomentando da una non corretta individuazione della nozione di

«giustificatezza» del licenziamento; ed ha rilevato che, così

operando, il collegio arbitrale aveva, per un verso, svilito l'ele

mento della fiducia che, in considerazione del particolare atteg

giarsi del lavoro dirigenziale, si configura come il criterio basi

lare ed esclusivo su cui parametrare la legittimità del licenzia

mento e, per altro verso, aveva erroneamente ricondotto la pre visione contrattuale di giustificatezza al contenuto delle norme

che pongono limiti al libero licenziato siccome individuate dalla

1. n. 604 del 1966. Il rilievo non appare condivisibile. È invero orientamento

ormai consolidato in giurisprudenza che la specialità della posi zione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce un'identificazione fra la nozione di «giusti ficatezza» del licenziamento ai fini dell'indennità supplementa re allo stesso spettante alla stregua della contrattazione colletti

va, e quella di «giusta causa» o «giustificato motivo» del licen

ziamento del lavoratore subordinato ai sensi della 1. 15 luglio 1966 n. 604. Per contro non altrettanto pacifica in giurispruden za deve ritenersi l'individuazione della nozione di «giustifica tezza» la cui assenza dà diritto al dirigente licenziato all'inden

nità supplementare. Sul punto la Suprema corte, sezione lavoro, con la decisione

n. 5531 del 14 maggio 1993 (Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro

(rapporto), n. 668), aveva stabilito il principio secondo cui il li cenziamento ingiustificato del dirigente si verifica allorché il

datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il

principio di buona fede che presiede all'esecuzione dei contrat

ti, ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione; ed in tale direttrice si collocano

altre importanti sentenze (Cass. 12 ottobre 1996, n. 8934, id.,

1997, I, 839; 25 novembre 1996, n. 10445, ibid.\ 21 marzo

1998, n. 3000, id., 1999, I, 1254) che avevano risolto analoga mente la delicata questione. Un decisivo mutamento di indirizzo

si riscontra con la pronuncia n. 6268 del 24 giugno 1998 (ibid.) con la quale la Corte di cassazione, sezione lavoro, argomentan do dal rilievo che le regole astratte di buona fede e correttezza

costituiscono semplicemente un criterio di valutazione di con

dotte rilevanti sotto il profilo giuridico, ma non definiscono le

ipotesi nelle quali i contratti collettivi hanno ritenuto giustifi cato il licenziamento, ha precisato che allorché, come si verifica

nel caso del dirigente, per il licenziamento si richiede l'esisten

za di una giustificazione, il giudice deve accertare l'obiettiva

esistenza dei fatti necessari per radicare il potere di recesso, non

potendosi attribuire alla nozione di «giustificatezza» del licen

ziamento un'ampiezza tale da ritenere sufficiente una qualsiasi motivazione non pretestuosa.

E tali concetti sono stati ribaditi dalla Cassazione, sezione la

voro, nella successiva pronuncia del 6 ottobre 1998, n. 9896

(ibid.), laddove la Suprema corte, dopo aver ribadito che «la

giustificatezza è metro di valutazione più ampio di quello legale

perché si misura esclusivamente sul piano fiduciario», ha avuto

modo di precisare che «ciò non toglie, tuttavia, che la comune

intenzione delle parti è stata quella di porre, pur sempre, una

norma di tutela che ha un senso quando, anche in una più ac

centuata relazione fiduciaria, la giustificatezza del licenzia

mento sia qualificata dalla ragionevolezza e serietà del motivo, da accertarsi secondo un equo contemperamento dei contrappo sti interessi, così come sancito dall'art. 1371 c.c.».

Alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali cui questo col

legio ritiene di dover senz'altro aderire, rileva questa corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'elemento

fiduciario, nella sua assolutezza e soggettività, non può essere

assunto ad esclusivo parametro della giustificatezza del licen

ziamento del dirigente, occorrendo a tal fine altresì la congruità e ragionevolezza dei motivi (peraltro ben diversi dalla giusta causa o giustificato motivo di cui alla 1. n. 604 del 1966), per come desumibile tra l'altro dal contenuto dell'art. 20 c.c.n.l. di

settore laddove è prevista, per il licenziamento del dirigente, la

forma scritta «con contestuale specifica indicazione dei motivi».

Pertanto sul punto il proposto gravame non può trovare acco

glimento. (Omissis)

Il Foro Italiano — 2003.

I

TRIBUNALE DI ROMA; ordinanza 5 novembre 2003; Pres.

Caliento, Rei. Iofrida; Soc. Autofur (Avv. Libertini, Val

vo) c. Soc. Renault Italia (Avv. Di Amato, Battaglia).

TRIBUNALE DI ROMA

Subfornitura — Abuso di dipendenza economica — Recesso

unilaterale (Cod. proc. civ., art. 700; regolamento 28 giugno 1995 n. 1475/95/Ce della commissione, relativo all'applica zione dell'art. 85. par. 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assi

stenza alla clientela, art. 5; 1. 18 giugno 1998 n. 192, discipli na della subfornitura nelle attività produttive, art. 9; regola mento 31 luglio 2002 n. 1400/2002/Ce della commissione, relativo alla applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato a ca

tegorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore

automobilistico, art. 3, 10).

Laddove ricorra una situazione di oggettiva necessità di rior

ganizzazione aziendale, l'esercizio del diritto di recesso con

un preavviso di dodici mesi, anziché dì ventiquattro, non co

stituisce abuso di dipendenza economica in quanto non inte

gra l'ipotesi di interruzione arbitraria delle relazioni com

merciali. (1)

II

TRIBUNALE DI TARANTO; ordinanza 17 settembre 2003; Giud. Vella; Soc. Paperoga c. Soc. Avis autonoleggio.

Provvedimenti di urgenza — Abuso di dipendenza economi

ca — Franchising

— Recesso unilaterale (Cod. proc. civ., art. 700; 1. 18 giugno 1998 n. 192, art. 9).

Posto che la clausola con la quale si riconosce al franchisor la

facoltà di recedere dal contratto senza addurre alcuna moti

vazione è da considerarsi nulla in quanto ingiustificatamente

gravosa e, perciò, abusiva dell'altrui dipendenza economica, va accolta la richiesta di provvedimenti cautelari urgenti avanzata dal franchisee che lamenti che la cessazione del

contratto è in grado di vanificare gli investimenti sostenuti

per l'avviamento dell'attività e di danneggiare l'immagine commerciale, stante la difficoltà di individuare un nuovo

partner nel medesimo settore merceologico. (2)

(1-2) 1 due provvedimenti in epigrafe si inseriscono nel tortuoso cammino della disciplina dell'abuso di dipendenza economica sin dalla sua nascita: le ambiguità emerse rispetto al suo corretto inquadramento — che hanno portato prima ad inserirla nell'art. 9 1. 18 giugno 1998 n.

192, sulla subfornitura nelle attività produttive, salvo poi riconoscere la

portata antitrust della fattispecie con l'art. 11 1. 5 marzo 2001 n. 57 —

continuano a segnare la sorte dell'istituto (la letteratura in materia è già quasi sterminata: Osti, Nuovi obblighi a contrarre, Torino, 2003, 231 296; Berti-Grazzini, La disciplina sulla subfornitura nelle attività pro duttive, Milano, 2003; Maugeri, Abuso di dipendenza economica e au tonomia privata, Milano, 2003; Gambaro-Martini, La subfornitura cinque anni dopo, in Contratto e impr.-Europa, 2003, 512; Prosperi, Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica, Napoli, 2002; Franzina, Considerazioni sulla legge applicabile all'abuso di

dipendenza economica, in Nuova giur. civ., 2002, II, 230; Tassone,

«Unconscionability» e abuso di dipendenza economica, in Riv dir. pri vato, 2001, 527; Bastianon, L'abuso di posizione dominante, Milano, 2001, 417; Ceridono, in Disciplina della subfornitura nelle attività

produttive a cura di Lipari, in Nuove leggi civ., 2000, 429; Gemma, Abuse of economic dependence between competition and contract law, in Europa e dir. privato, 2000, 357; Frignani, La subfornitura interna

zionale. Profili di diritto della coìicorrenza, in Dir. comm. internaz., 2000, 683; Longu, Il divieto dell'abuso di dipendenza economica nei

rapporti tra le imprese, in Riv. dir. civ., 2000, li, 345; Pinto, L'abuso di dipendenza economica «fuori dal contratto» tra diritto civile e di ritto antitrust, ibid., 389; Renda, Esito di contrattazione e abuso di di

pendenza economica: un orizzonte più sereno o la consueta «pie in the

sky»?, in Riv. dir. impresa, 2000, 243; Albanese, Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, in Europa e dir. privato, 1999, 1181; Bortolotti, I contratti di subfornitura. La nuova legge sulla subfornitura nei rapporti interni e internazionali, Padova, 1999, 140; Mora, Subfornitura e dipendenza economica, in

Contratti, 1999, 95; Prosperi, Subfornitura industriale, abuso di dipen denza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. dir. civ., 1999, 639; Spolidoro, Ri

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