sentenza 24 febbraio 1995, n. 56 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° marzo 1995, n. 9);Pres. Casavola, Est. Mengoni; Soc. Bieffe (Avv. G. Conte) c. Min. finanze; Soc. Asso VittoriaTorino ed altre (Avv. G. Conte) c. Min. finanze; Soc. Canepa ed altre c. Min. finanze e Min.grazia e giustiza; Soc. Domotecnica ed altre c. Min. finanze e Min. grazia e giustizia; Soc.Columbus c. Min. finanze e Min. grazia e giustizi ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 3 (MARZO 1995), pp. 737/738-739/740Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189084 .
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737 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 738
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 febbraio 1995, n.
56 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° marzo 1995, n.
9); Pres. Casavola, Est. Mengoni; Soc. Bieffe (Aw. G. Con
te) c. Min. finanze; Soc. Asso Vittoria Torino ed altre (Aw. G. Conte) c. Min. finanze; Soc. Canepa ed altre c. Min.
finanze e Min. grazia e giustiza; Soc. Domotecnica ed altre
c. Min. finanze e Min. grazia e giustizia; Soc. Columbus c.
Min. finanze e Min. grazia e giustizia. Ord. Trib. Genova
27 gennaio 1994 (due), 23 aprile 1994 (due), 30 giugno 1994 (G.U., la s.s., nn. 23, 35, 44 e 45 del 1994).
CORTE COSTITUZIONALE;
Concessioni governative (tassa sulle) — Rimborso di imposta — Azione giudiziaria — Preventivo ricorso amministrativo — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 24; d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 641, disciplina delle tasse sulle concessioni governative, art.
11, 12).
È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 24 Cost., l'art. 12
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641 (disciplina delle tasse sulle con
cessioni governative), nella parte in cui non prevede, nelle
controversie di cui all'art. 11 del medesimo d.p.r., l'esperibi lità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. (1)
Diritto. — 1. - Con le ordinanze in epigrafe il Tribunale di
Genova ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., que stione di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1° e 2° comma,
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, nella parte in cui, in materia
di rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle
società, prevista dall'art. 3, commi 18 e 19, d.l. 19 dicembre
1984 n. 853, convertito nella 1. 17 febbraio 1985 n. 17, non
consente l'esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza
dei preventivi ricorsi amministrativi. L'identità di oggetto dei giudizi introdotti dalle cinque ordi
nanze ne consente la riunione ai fini della decisione con unica
sentenza.
2. - La tassa annuale di concessione governativa per l'iscri
zione delle società nel registro delle imprese, di cui al citato
d.l. n. 853 del 1984, è stata soppressa dall'art. 61 d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito nella 1. 29 ottobre 1993 n. 427, senza
efficacia retroattiva. Tuttavia, poiché per gli anni precedenti la
tassa è stata indebitamente riscossa dallo Stato italiano in viola
zione dell'art. 10 della direttiva 69/335/Cee del 17 luglio 1969,
(1) Trib. Genova, ord. 30 giugno 1994 è massimata in Corriere trib.,
1995, 61; le due ordinanze 27 gennaio 1994 si leggono in Dir. e pratica trib., 1994, II, 944.
La pronuncia in epigrafe — che cade in un momento in cui le aule
di tribunale vanno affollandosi di azioni per il rimborso della tassa
sulle concessioni governative pagata dalle società per l'iscrizione nel re
gistro delle imprese (azioni propiziate da Corte giust. 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, Foro it., 1993, IV, 169, con nota di S. Fortunato, e da Cass. 28 marzo 1994, n. 2992, id., 1994, I, 1743, cui si è recentemente conformata Cass. 23 novembre 1994, n.
9900, inedita; 28 dicembre 1994, n. 11230, Fisco, 1995, 858) — era stata in un certo senso preannunciata da Corte cost. 23 novembre 1993, n. 406, Foro it., 1993, I, 3214, con osservazioni di M. Annecchino
(che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33, ultimo comma, d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 642, nella parte in cui non prevede, in materia di rim
borso dell'imposta di bollo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo) e da Corte cost. 27 luglio 1994, n. 360, id., 1994, I, 2940 (che ha dichiarato l'illegittimi tà dell'art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 640, nella parte in cui non
prevede, nelle controversie — concernenti l'imposta sugli spettacoli —
di cui agli art. 38 e 40 stesso d.p.r., l'esperimento dell'azione giudizia ria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo).
Già prima della decisione in epigrafe era però emerso, nella giuris
prudenza di merito, un orientamento volto a consentire l'immediato
esperimento dell'azione giudiziaria senza la previa proposizione dei ri
medi amministrativi di cui all'art. 11 d.p.r. n. 641: in tal senso, v.
Trib. Milano 20 giugno 1994, Fisco, 1994, 7955; Trib. Brescia 20 giu
gno 1994, Bollettino trib., 1994, 1698 (m); Trib. Roma 10 giugno 1994,
pres. Lo Turco, est. Malpica, Soc. Siapa c. Min. finanze e Min. grazia e giustizia, inedita; Trib. Brescia 8 giugno 1994, Corriere trib., 1994, 2653 (m); Trib. Venezia 12 aprile 1994, ibid, (m); Trib. Roma 11 aprile
1994, pres. Bucci, est. Attenni, Soc. Ristorazione interaziendale c. Min.
finanze, inedita; tale impostazione — che traeva spunto da un noto
filone giurisprudenziale, condiviso dalla stessa Suprema corte, favorevo
le all'immediata esperibilità dell'azione giudiziaria nel caso di contesta
zione in radice dello ius impositions (v., da ultimo, Cass. 4 gennaio 1995,
Il Foro Italiano — 1995 — Parte /-15.
come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità euro
pee con sentenza 20 aprile 1993, nn. C-71/91 e C-178/91 (Foro
it., 1993, IV, 169), le somme pagate sono ripetibili in base al diritto comunitario, direttamente applicabile nell'ordinamento
italiano. L'esercizio dell'azione di ripetizione è però soggetto alla con
dizione di procedibilità prevista dall'art. 12 d.p.r. n. 641 del 1972, ai sensi del quale la domanda giudiziale può essere propo
sta, previo ricorso all'autorità amministrativa, entro il termine
di decadenza di novanta giorni dalla data di notifica della deci sione di presentazione del ricorso, qualora la decisione non sia
notificata entro tale termine. Avendo le società ricorrenti espe rito l'azione giudiziaria senza premettere il ricorso in sede am
ministrativa, la norma processuale, che imporrebbe al giudice di dichiarare improcedibile la domanda, viene impugnata per le medesime ragioni per le quali le disposizioni di identico teno re contenute nell'art. 33, ultimo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 642, sull'imposta di bollo, e nell'art. 39 d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 640, sull'imposta sugli spettacoli, sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime in parte qua da questa corte con
le sentenze nn. 406 del 1993 (id., 1993, I, 3214) e 360 del 1994 (id., 1994, I, 2940).
3. - Le società ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del
la questione per irrilevanza, sul riflesso che, essendo contra
stanti col diritto comunitario non solo la norma tributaria so
stanziale, ma anche la norma processuale, il giudice a quo deve
disapplicare entrambe, condannando senz'altro l'amministrazione
finanziaria al rimborso delle somme indebitamente riscosse. La
norma processuale violerebbe il principio fissato dalla Corte di
giustizia con le sentenze 9 novembre 1983, n. 199/82 (Sangior
gio, id., 1984, IV, 297) e 19 novembre 1991, nn. 6 e 9/90 (Fran covich, id., 1992, IV, 145), pronunziate ai sensi dell'art. 177 del trattato secondo cui le condizioni formali e sostanziali stabi
lite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di rimborso
di tributi riscossi in contrasto col diritto comunitario o in mate
ria di risarcimento dei danni per mancata attuazione di una di
rettiva comunitaria «non possono essere congegnate in modo
da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
ottenere il rimborso o il risarcimento».
L'eccezione non può essere accolta perché la questione, nei
termini in cui è proposta, prescinde da un contrasto col diritto
comunitario. Il dictum della Corte di giustizia non vieta incon
n. 112, Foro it., 1995, 1, 504) — è stata fortemente contrastata dall'av
vocatura dello Stato (v. parere 1° giugno 1993, n. 63966, cit. in nota a Cass. 2992/94, all'ossequio del quale le direzioni regionali delle entra
te sono state di recente invitate da min. fin., circ. 11 gennaio 1995, n. 8/E-II-4-8365, Fisco, 1995, 850; v. anche, nello stesso senso, aw.
Stato parere 16 aprile 1994, n. 6079/144, Bollettino trìb., 1994, 1112) e respinta da altra parte della giurisprudenza di merito (nel senso dell'i
nammissibilità della domanda di accertamento negativo e di condanna
al rimborso delle somme indebitamente corrisposte all'amministrazione finanziaria a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione
delle società, non preceduta dall'esperimento dei gravami in via ammi nistrativa ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 641/72, v. Trib. Torino 30 luglio 1993, Ascotributi - Rassegna, 1994, 421, e Fallimento, 1994, 311, con
nota di G. Anni). Sempre in tema di rimborso della tassa sulle concessioni governative
per il mantenimento dell'iscrizione delle società nel registro delle impre se, v. App. Genova 28 dicembre 1993, Dir. e pratica trìb., 1994, II,
54, che ritiene che il termine prescrizionale per il rimborso della tassa
in questione sia quello decennale (in luogo del termine triennale previ sto dall'art. 13, 2° comma, d.p.r. 641/72); sulla possibilità di accordare
il rimborso della tassa mediante emissione di decreto ingiuntivo, v., in senso favorevole, Trib. Trieste, decr. 30 luglio 1993, Riv. giur. trìb.,
1994, 383, con nota di G. Guarnieri, Sulla richiesta di rimborso della
tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle im
prese-, contra, Trib. Perugia, ord. 26 marzo 1994, Corriere trib., 1994, 2653 (m).
Sulle problematiche inerenti al rimborso della tassa de qua, v. anche
F. Setti, Tassa sulle società: rapporto tra giudice ordinario e ammini
strativo, ibid., 2633; C. Sallustio, Il rimborso della tassa annuale sulle
società. Qualche considerazione sui profili procedimentali, in Fisco, 1994,
9418; L. Rovelli, È illegittima la tassa di "rinnovo" per la società
fallita (nota a Cass. 28 marzo 1994, n. 2992, cit.), in Riv. giur. trìb.,
1994, 761; M. Leedi - A. Scanferia, Tassa sulla società. Ricorso am
ministrativo o citazione ordinaria?, in Fisco, 1994, 1766.
Per ulteriori riferimenti, in dottrina e giurisprudenza, v. nota a Cass.
2992/94, cit.
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PARTE PRIMA
dizionatamente che la proponibilità dell'azione di ripetizione sia
subordinata alla condizione di un preventivo reclamo in sede
amministrativa e al decorso infruttuoso di un certo termine dal
la data di presentazione del reclamo, mentre proprio per questa
ragione radicale, in quanto non ammette l'esercizio dell'azione
giudiziaria senza il preventivo esperimento del ricorso ammini
strativo, l'art. 12 d.p.r. n. 641 del 1972 viene impugnato, alla
stregua dei precedenti di questa corte, per contrasto con gli art.
3 e 24 Cost., omesso ogni riferimento all'art. 11 Cost.
4. - La questione è fondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa corte, l'as
soggettamento dell'azione giudiziaria all'onere di previo esperi mento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento
della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla
data di presentazione del ricorso, è legittimo soltanto se giusti
ficato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di
giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostan
ze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gra vosa possibile.
Per le controversie previste dall'art. 12 d.p.r. n. 641 del 1972,
come per quelle previste dalle norme analoghe dei decreti nn.
640 e 642, manca una ratio idonea a giustificare il limite impo
sto al principio dell'art. 24 Cost. Si tratta di controversie che
non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario o opportuno che la fase giudiziaria sia preceduta da
un esame in sede amministrativa (cfr. sentenza n. 15 del 1991,
id., 1991, I, 363), tanto meno quando, come nella specie, è
chiesto il rimborso di tributi indebitamente riscossi dall'ammi
nistrazione finanziaria. Non vi sono ragioni che giustifichino
il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il fisco. D'altra
parte, il contenzioso giudiziario innescato dalla sentenza 20 aprile
1993 (id., 1993, IV, 169) della Corte di giustizia Ce, con lo strascico di un ricorso alla corte medesima per la dichiarazione
di inadempimento degli obblighi che ne derivano allo Stato ita
liano, confermano l'esperienza della scarsa funzionalità, come
mezzo di prevenzione delle liti, della condizione di accesso alla
giurisdizione prescritta dalla norma impugnata.
Per questi motivi, la Corte costituzionale riuniti i giudizi, di
chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative),
nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art.
11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria an
che in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 20 febbraio 1995, n. 53 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° marzo 1995, n.
9); Pres. Casavola, Est. Granata; Orsini e altri; interv. Pres.
cons, ministri. Ord. Pret. Camerino 31 marzo 1994 (G.U., la s.s., n. 30 del 1994).
Radiotelevisione e servizi radioelettrici — Impianti in esercizio
all'entrata in vigore della legge Mammì — Autorizzazione prov visoria — Questione manifestamente inammissibile di costitu
zionalità (Cost., art. 3; 1. 6 agosto 1990 n. 223, disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, art. 32)..
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 32 l. 6 agosto 1990 n. 223, nella parte in cui sottrae ad autorizzazione provviso
ria, assoggettando a repressione amministrativa e penale, le
emittenti private che, al momento dell'entrata in vigore della
Il Foro Italiano — 1995.
legge, abbiano installato impianti di diffusione radiotelevisiva pronti al funzionamento senza attivarli operativamente. (1)
Ritenuto che con ordinanza del 31 marzo 1994 (Foro it., 1994,
II, 268) il Pretore di Camerino — in un processo per esercizio
non autorizzato di impianto di diffusione televisiva, punito dal
l'art. 195 del codice postale approvato con d.p.r. 1973 n. 156 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione inci
dentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, 1° comma, 1.
6 agosto 1990 n. 223, «nella parte in cui esclude dalla sanatoria
amministrativa, e conseguentemente penale, la situazione delle
emittenti private che, alla data di entrata in vigore della legge
stessa, avessero semplicemente installato impianti di radiodiffu
sione televisiva, senza aver anche provveduto a rendere gli stessi
funzionanti, oltreché funzionali»;
che, nel giudizio davanti a questa corte, ha spiegato interven
to il presidente del consiglio dei ministri per eccepire la manife
sta infondatezza della impugnativa. Rilevato che, nella motivazione del provvedimento di rinvio,
il giudice a quo muove dalla premessa che, ai fini della sanato
ria introdotta dalla norma denunciata (secondo cui testualmen
te «i privati che alla data della presente legge — 223/90 —
eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva
sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli stessi a condi
zione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della con
cessione . . .»), il concetto di esercizio debba intendersi come
«funzionamento effettivo e concreto» e non come mera instal
lazione di impianto televisivo, con la conseguente esclusione, dal beneficio, dei soggetti che, a quella data, avessero semplice mente installato e non ancora attivato un siffatto impianto. E
tale esclusione appunto quel pretore ritiene in contrasto con il
precetto dell'eguaglianza per il trattamento irragionevolmente
più favorevole cosi riservato a soggetti che, entro il limite tem
porale prefissato, abbiano, con l'esercizio dell'attività di diffu
sione, «completato l'iter della progressione criminosa», a fron
te del trattamento viceversa deteriore fatto a chi, con la mera
installazione dell'impianto, si sia arrestato alla sola sua fase
iniziale. Considerato che il quesito cosi prospettato ha evidentemente
riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera atti
vità di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente
alla vigenza della disposizione impugnata; che viceversa nella specie — come la stessa autorità rimetten
te non manca di precisare — gli imputati sono chiamati a ri
spondere unicamente di «succesivi atti di esercizio» («dal 25
maggio 1992»), restando cosi temporalmente fuori dalla conte
stazione la precedente attività di approntamento dell'impianto; che difetta pertanto in radice la rilevanza della sollevata que
stione nel giudizio a quo, per cui ne va dichiarata la manifesta
inammissibilità. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, 1° comma, 1. 6 agosto 1990 n. 223 (disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferi
mento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Camerino con l'ordinanza
in epigrafe.
(1) Il «virtuosismo» logico in cui si era cimentato il giudice rimetten te (Pret. Camerino, ord. 31 marzo 1994, Foro it., 1994, II, 268) non incanta la Consulta: e i molti dubbi che assediano l'art. 32 1. 223/90
(cfr., indicativamente, A. Sarli, Guida all'emittenza televisiva privata, Milano, 1994, 155 ss.) restano, per questa volta, fuori quadro.
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