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sentenza 24 gennaio 2005, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 gennaio 2005, n. 4); Pres....

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sentenza 24 gennaio 2005, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 gennaio 2005, n. 4); Pres. Onida, Est. Marini; Tribunale di Brescia c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 977/978-979/980 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200677 . Accessed: 28/06/2014 15:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.39 on Sat, 28 Jun 2014 15:37:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 24 gennaio 2005, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 gennaio 2005, n. 4); Pres. Onida, Est. Marini; Tribunale di Brescia c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio).

sentenza 24 gennaio 2005, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 gennaio 2005, n. 4);Pres. Onida, Est. Marini; Tribunale di Brescia c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio). Conflittodi attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 977/978-979/980Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200677 .

Accessed: 28/06/2014 15:37

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 gennaio 2005, n.

28 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 gennaio 2005, n.

4); Pres. Onida, Est. Marini; Tribunale di Brescia c. Camera

dei deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione.

Parlamento — Parlamentare — Immunità per voti dati e

opinioni espresse — Conflitto tra poteri — Spettanza alla

camera dei deputati — Esclusione — Fattispecie (Cost., art. 68).

Non spetta alla camera dei deputati deliberare che i fatti per i

quali è in corso davanti al Tribunale di Brescia il procedi mento penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi concernono

opinioni espresse da un membro del parlamento nell'eserci

zio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, 1° comma, Cost.,

e, conseguentemente, deve essere annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla camera dei deputati nella seduta

del 7 febbraio 2001. (1)

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Brescia, seconda sezione pe nale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di at

tribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della camera dei

deputati, a seguito della deliberazione, adottata dall'assemblea

in data 7 febbraio 2001, con la quale è stato dichiarato che i fatti

per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del

ì'on. Vittorio Sgarbi, per diffamazione aggravata in danno del

magistrato dott. Gherardo Colombo, riguardano opinioni espres se da un membro del parlamento nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili ai sensi dell'art.

68, 1° comma. Cost.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile in sede di preliminare delibazione, con l'ordinanza n. 418 del 2001 (Foro it., Rep. 2002, voce Corte costituzionale, n. 87), che è stata ritualmente

notificata e depositata. 2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibi

lità del ricorso sollevata dalla difesa della camera dei deputati

per una (asserita) mancata indicazione del petition, identificato, dalla stessa difesa, nella richiesta a questa corte di una pronun

ci) La Corte costituzionale ribadisce quanto affermato dalla propria precedente giurisprudenza, anteriore all'entrata in vigore della 1. 20

giugno 2003 n. 140, nel senso che il necessario nesso funzionale tra le

opinioni espresse, anche extra moenia, e le funzioni parlamentari im

pone che le dichiarazioni possano essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentare, il che si verifica quando esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell'esercizio delle funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti.

Con ciò la corte concretizza la propria affermazione, fatta in occa sione della verifica dì costituzionalità dell'art. 3 1. 140/03 (sent. 16

aprile 2004, n. 120, Foro it., 2004, I, 1988, con nota di richiami e os servazioni di Romboli), secondo cui tale legge non ha realizzato alcun

ampliamento della portata dell'art. 68, 1° comma, Cost., così come in

terpretato fino ad allora dalla stessa giurisprudenza costituzionale, la

quale viene quindi ad essere totalmente confermata. Per altre pronunce attraverso le quali la Corte costituzionale ha ri

solto nel merito conflitto di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e le camere in ordine all'ambito di applicazione dell'immunità parlamenta re. di cui all'art. 68, 1° comma, Cost, dopo l'entrata in vigore della 1.

140/03, v. Corte cost. 19 novembre 2004, nn. 348 e 347, e 29 settembre

2004, n. 298, id., 2005, I, 6, con nota di richiami e osservazioni di Romboli.

La corte ha altresì affermato che l'indicazione del petitum, da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente, non richiede l'adozione di formule

predeterminate, essendo sufficiente al riguardo qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della corte su un determinato conflitto di attri buzione.

Sui requisiti che deve avere l'atto introduttivo di un giudizio per con

flitto tra poteri, in una fattispecie relativa all'immunità per le opinioni

espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, v. Corte cost. 27

gennaio 2005, n. 38, in questo fascicolo, I, 953, con nota di richiami, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto contraddittorio ed

insufficientemente motivato. La corte non affronta invece, in quanto nella specie irrilevante, la

questione se un deputato possa giovarsi, ai fini dell'insindacabilità di

sue dichiarazioni, dell'attività «parlamentare» posta in essere da altri

parlamentari. In senso negativo la Corte costituzionale si è in proposito

espressa con la sent. 19 novembre 2004, n. 347, cit. Il conflitto, risolto con la pronuncia in epigrafe, era stato dichiarato

ammissibile da Corte cost., ord. 18 dicembre 2001, n. 418, id.. Rep. 2002, voce Corte costituzionale, n. 87.

Il Foro Italiano — 2005.

eia di non spettanza alla camera della deliberazione d'insinda

cabilità delle opinioni espresse da un parlamentare. In contrario, può osservarsi che l'indicazione del petitum, pur

ovviamente necessaria a pena d'inammissibilità del ricorso, non

richiede certo l'adozione dì formule predeterminate, essendo al

riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al

principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ri

corrente di richiedere la decisione della corte su un determinato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

E nella specie non è dubbio che, avendo il ricorrente dichia

rato di voler promuovere conflitto di attribuzione con la camera

dei deputati in ordine alla delibera dell'assemblea del 7 febbraio

2001 e di richiedere per l'effetto che «sia annullata la [citata] delibera della camera dei deputati», il petitum risulta sufficien

temente chiaro e completo. Mentre la stessa richiesta a questa corte di una pronuncia di

non spettanza alla camera della deliberazione d'insindacabilità

deve ritenersi compresa, alla stregua dei generali canoni erme

neutici, sia nella volontà di promuovere il conflitto che nella ri

chiesta di annullamento della delibera adottata dall'assemblea.

Sicché, anche sotto l'aspetto considerato dalla difesa della

camera, il ricorso non merita la censura d'incompletezza e,

quindi, d'inammissibilità mossa dalla stessa difesa.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

In proposito va ribadita la costante giurisprudenza di questa corte secondo cui il nesso funzionale tra la dichiarazione resa

extra moenia, da un parlamentare e l'espletamento delle sue

funzioni di membro del parlamento esiste se ed in quanto la di

chiarazione possa essere qualificata come divulgativa all'ester

no di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una so

stanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parla mentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argo menti {ex multis, sentenza n. 521 del 2002, id., 2003,1, 1013).

Ora, tra gli atti parlamentari dell'on. Sgarbi — menzionati e

allegati dalla difesa della camera dei deputati —

quelli relativi

all'anno 1994 hanno un oggetto sostanzialmente diverso da

quello riferibile alle dichiarazioni incriminate, riguardando il

tema della carcerazione preventiva e dell'utilizzo di metodi ar

bitrari e inquisitori da parte dei magistrati della procura della

repubblica di Milano.

Deve, pertanto, escludersi qualsiasi corrispondenza tra le di

chiarazioni rese extra moenia dal deputato Sgarbi e i suoi ante

cedenti atti parlamentari di sindacato ispettivo. E ad identiche conclusioni deve pervenirsi per l'interrogazio

ne presentata dall'on. Sgarbi nell'anno 1995 che riguarda il

commissariamento della società Publitalia.

4. - Quanto all'unità tematica richiamata dalla difesa della

camera dei deputati per affermare l'esistenza nella specie di un

nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e gli atti di

sindacato ispettivo del parlamentare, è sufficiente osservare che

nel significato fatto proprio dalla stessa difesa l'unità tematica

finirebbe, per la sua latitudine e genericità, col rendere del tutto

evanescente quella corrispondenza sia pure sostanziale tra le

due categorie di atti richiesta dalla costante giurisprudenza di

questa corte e, quindi, la stessa necessità del nesso funzionale.

Sicché, «neppure l'interpretazione più lata della garanzia del

l'insindacabilità potrebbe indurre a ritenere che un atto parla mentare contenente la denuncia di un fatto possa rendere immu

ni dichiarazioni che contengono valutazioni su un fatto diverso»

(v. sentenza n. 508 del 2002, ibid., 1293). Del resto, la relazione della giunta per le autorizzazioni a

procedere non ha ritenuto di richiamare nessun atto parlamenta re del deputato Sgarbi, motivando la proposta d'insindacabilità

solo con l'argomento che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi dove

vano ritenersi ricomprese «nel contesto della costante e intensa

battaglia politica che egli svolge in parlamento e al di fuori di

esso sulle tematiche della giustizia». Motivazione già ritenuta dalla giurisprudenza di questa corte

inidonea a ricondurre la condotta del parlamentare nell'ambito

della garanzia dell'art. 68, 1° comma, Cost, con l'assunto, che

va qui ribadito, «che altro è la libertà di critica della quale tutti

sono titolari, altro è la prerogativa che la Costituzione, onde

preservare una sfera di libertà ed autonomia delle camere, riser

va ai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni» (cfr. sen

tenza n. 508 del 2002, cit.). 5. - La difesa della camera prospetta, infine, la questione se

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Page 3: sentenza 24 gennaio 2005, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 gennaio 2005, n. 4); Pres. Onida, Est. Marini; Tribunale di Brescia c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio).

979 PARTE PRIMA 980

un deputato possa giovarsi, ai fini della insindacabilità di sue

dichiarazioni, dell'attività ispettiva posta in essere da altri par lamentari. Questione del tutto irrilevante in questa sede, giacché nessuno degli atti ispettivi ai quali la difesa della camera fa rife

rimento riguarda l'oggetto delle dichiarazioni rese dall'on.

Sgarbi e risulta, dunque, per tale assorbente e prioritario profilo, astrattamente idoneo a motivare l'insindacabilità di cui all'art.

68, 1° comma, Cost.

6. - Deve quindi concludersi che la camera dei deputati, nel

votare l'insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha

violato l'art. 68, 1° comma, Cost., e ha leso in tal modo le attri

buzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

La delibera di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non

spetta alla camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è

in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Vitto

rio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni

espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, 1° comma, Cost.; an

nulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata

dalla camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 gennaio 2005, n. 7

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 gennaio 2005, n. 3); Pres. Onida, Est. Vaccarella; Soc. Italcalce c. Soc. Autotra

sporti Anxur; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Latina 17

dicembre 2003 (G.U., la s.s., n. 15 del 2004).

Autoservizi — Autotrasporto di cose per conto terzi — Con

tratto di trasporto — Omessa annotazione — Nullità —

Incostituzionalità (Cost., art. 3; cod. civ., art. 1678; 1. 6 giu

gno 1974 n. 298, istituzione dell'albo nazionale degli autotra

sportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotra

sporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella

per i trasporti di merci su strada, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n.

82, misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, art. 1; 1. 27 maggio 1993 n. 162, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 29 marzo 1993 n. 82; d.l. 3

luglio 2001 n. 256, interventi urgenti nel settore dei trasporti, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334, conversione in legge, con mo

dificazioni, del d.l. 3 luglio 2001 n. 256).

E incostituzionale l'art. 26, ultimo comma, l. 6 giugno 1974 n.

298, come modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82,

convertito, con modificazioni, in l. 27 maggio 1993 n. 162, in

combinato disposto con l'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, con

vertito, con modificazioni, in l. 20 agosto 2001 n. 334, nella

parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati re

lativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazio ne al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vetto

re. (1)

(1) Con la pronuncia in epigrafe (annotata da E. Sacchettini, in Gui da al dir., 2005, fase. 4, 67), la Consulta provoca la caduta (sollecitata da Trib. Latina, ord. 17 dicembre 2003, Foro it., 2005, I, 943, con nota di richiami di A. Palmieri) della residua ipotesi di nullità per vizi for mali contemplata dalla normativa del contratto di autotrasporto di cose

per conto terzi, che colpiva l'omessa annotazione nella copia del do cumento negoziale di alcuni dati relativi al vettore, unicamente nell'i

potesi in cui fosse stata convenuta la stipula per iscritto (per un'ipotesi applicativa, cfr. Cass. 2 settembre 2004, n. 17778, id., Mass., 1372).

Ad avviso della corte, l'invalidità (con la conseguente inapplicabilità del sistema delle tariffe a forcella) può ritenersi giustificata soltanto per sanzionare una violazione di natura sostanziale, quale l'affidamento del

trasporto ad un soggetto non iscritto all'albo e non munito della pre scritta autorizzazione (sulle sanzioni amministrative comminate per l'esercizio abusivo dell'autotrasporto, v. Cass. 21 luglio 2004, n.

13509, ibid., 1049, che fa rientrare i relativi giudizi di opposizione nella competenza funzionale del giudice di pace).

La sentenza si riallaccia alle considerazioni già svolte da Corte cost.

Il Foro Italiano — 2005.

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Latina (Foro it., 2005, I, 943) dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., dell'art. 26, ultimo comma, 1. 6 giugno 1974 n. 298, come

modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con

modificazioni, dalla 1. 27 maggio 1993 n. 162, in combinato di sposto con l'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito, con mo

dificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, nella parte in cui

dette norme realizzano una irragionevole disparità di tratta

mento, in relazione alla sanzione della nullità del contratto, tra

contraenti che abbiano scelto la forma orale e contraenti che,

pur essendo regolarmente iscritti all'albo degli autotrasportatori e debitamente autorizzati, abbiano invece fatto ricorso alla for

ma scritta senza effettuare, sulla copia del contratto da conse

gnare al committente, le annotazioni di legge. 2. - Le eccezioni d'inammissibilità della questione, per ca

rente motivazione della sua rilevanza nel giudizio a quo, sono

infondate.

Nell'ordinanza di rimessione il Tribunale di Latina riferisce

che le parti, dopo aver governato i loro rapporti con un contratto

stipulato oralmente, avevano successivamente affidato alla for

ma scritta le loro intese contrattuali: sicché, ad avviso dell'av

vocatura dello Stato, il tribunale avrebbe dovuto esplicitamente escludere che si fosse trattato, nella specie, d'un unico rapporto contrattuale avente la sua fonte esclusiva nel contratto orale

(«ripetuto» successivamente per iscritto) ovvero anche esclude

re che il contratto scritto, viziato, si fosse convertito in un vali

do contratto concluso oralmente.

Osserva la corte che correttamente il tribunale rimettente si è

astenuto dall'esplorare la praticabilità di entrambe le soluzioni

appena ricordate, dal momento che la norma, nella parte in cui

prevede che l'adozione della forma scritta impone, a pena di nul

lità del contratto, l'osservanza di certi requisiti formali, è certa

mente — secondo l'interpretazione dominante — di natura impe rativa: sicché il ritenere che il giudice

— nonostante il rapporto fosse regolato, da un certo momento in poi, da un contratto scrit

to privo dei requisiti formali prescritti a pena di nullità — potes

se far riferimento, come regolatore del rapporto, al preesistente contratto orale ovvero ad un valido contratto in forma libera (nel

quale si sarebbe convertito quello scritto) equivale a privare la

norma (della cui costituzionalità si dubita) di qualsiasi efficacia:

l'irrilevanza del contratto scritto — o perché «riproduttivo» di

quello orale precedente o perché convertito in un diverso e vali

do contratto scritto ma in forma libera — postula l'abrogazione

della norma sospettata d'incostituzionalità.

3. - La questione è fondata.

3.1. - La norma sospettata d'illegittimità costituzionale è

frutto di ripetuti interventi legislativi che si sono innestati sulla

disciplina originaria del 1974 e, in particolare, sull'art. 26 1. 6

giugno 1974 n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotra

sportatori di cose per conto di terzi.

3.1.1. - Il fine perseguito da tale legge — oltre quello, indi

retto, di rendere più sicuri i trasporti e la circolazione stradale — era, trasparentemente, quello d'impedire situazioni di con

correnza sleale in un settore vitale dell'economia nel contempo evitando che la differente forza contrattuale delle parti si tradu

cesse, nei singoli rapporti, in una «svendita» delle prestazioni offerte dagli autotrasportatori: di qui la previsione che «l'iscri

25 novembre 2003, n. 341, id., 2004,1, 357, con cui erano state respinte le censure contro la disposizione interpretativa dettata dall'art. 3 d.l.

256/01, in quanto legittimava ex tunc i contratti stipulati oralmente, considerati nulli dalla giurisprudenza prevalente (su tale pronuncia, v. S. Spuntarelli, Necessità e urgenza dell'interpretazione autentica le

gislativa, in Giur. it., 2004, 2243). L'art. 3 d.l. 256/01, di fatto svuotato di contenuto in virtù della deci

sione di accoglimento della Consulta, ha perso definitivamente effica cia per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 3 1. 32/05. Tale prov vedimento delega il governo ad emanare norme volte, tra l'altro, a risi stemare (in ossequio ai criteri dettati) le disposizioni vigenti in materia di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, da rac cordare con la disciplina delle condizioni dei prezzi e dei servizi di au

totrasporto di merci per conto terzi (art. 1,1° comma, lett. b); in tale contesto si prevedono, per quanto riguarda più specificamente i profili contrattuali: il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a for cella e la libera contrattazione dei prezzi; la forma scritta come regola per i contratti di trasporto; l'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, in caso di controversie relative a contratti non in forma scritta; l'introduzione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle co se trasportate (art. 2, 2° comma, lett. b, nn. 1,2, 4, 6, 7). [A. Palmieri]

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