sentenza 24 gennaio 2005, n. 28 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 gennaio 2005, n. 4);Pres. Onida, Est. Marini; Tribunale di Brescia c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio). Conflittodi attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 977/978-979/980Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200677 .
Accessed: 28/06/2014 15:37
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.223.28.39 on Sat, 28 Jun 2014 15:37:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 gennaio 2005, n.
28 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 gennaio 2005, n.
4); Pres. Onida, Est. Marini; Tribunale di Brescia c. Camera
dei deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione.
Parlamento — Parlamentare — Immunità per voti dati e
opinioni espresse — Conflitto tra poteri — Spettanza alla
camera dei deputati — Esclusione — Fattispecie (Cost., art. 68).
Non spetta alla camera dei deputati deliberare che i fatti per i
quali è in corso davanti al Tribunale di Brescia il procedi mento penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi concernono
opinioni espresse da un membro del parlamento nell'eserci
zio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, 1° comma, Cost.,
e, conseguentemente, deve essere annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla camera dei deputati nella seduta
del 7 febbraio 2001. (1)
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Brescia, seconda sezione pe nale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di at
tribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della camera dei
deputati, a seguito della deliberazione, adottata dall'assemblea
in data 7 febbraio 2001, con la quale è stato dichiarato che i fatti
per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del
ì'on. Vittorio Sgarbi, per diffamazione aggravata in danno del
magistrato dott. Gherardo Colombo, riguardano opinioni espres se da un membro del parlamento nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili ai sensi dell'art.
68, 1° comma. Cost.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile in sede di preliminare delibazione, con l'ordinanza n. 418 del 2001 (Foro it., Rep. 2002, voce Corte costituzionale, n. 87), che è stata ritualmente
notificata e depositata. 2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibi
lità del ricorso sollevata dalla difesa della camera dei deputati
per una (asserita) mancata indicazione del petition, identificato, dalla stessa difesa, nella richiesta a questa corte di una pronun
ci) La Corte costituzionale ribadisce quanto affermato dalla propria precedente giurisprudenza, anteriore all'entrata in vigore della 1. 20
giugno 2003 n. 140, nel senso che il necessario nesso funzionale tra le
opinioni espresse, anche extra moenia, e le funzioni parlamentari im
pone che le dichiarazioni possano essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentare, il che si verifica quando esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell'esercizio delle funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti.
Con ciò la corte concretizza la propria affermazione, fatta in occa sione della verifica dì costituzionalità dell'art. 3 1. 140/03 (sent. 16
aprile 2004, n. 120, Foro it., 2004, I, 1988, con nota di richiami e os servazioni di Romboli), secondo cui tale legge non ha realizzato alcun
ampliamento della portata dell'art. 68, 1° comma, Cost., così come in
terpretato fino ad allora dalla stessa giurisprudenza costituzionale, la
quale viene quindi ad essere totalmente confermata. Per altre pronunce attraverso le quali la Corte costituzionale ha ri
solto nel merito conflitto di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e le camere in ordine all'ambito di applicazione dell'immunità parlamenta re. di cui all'art. 68, 1° comma, Cost, dopo l'entrata in vigore della 1.
140/03, v. Corte cost. 19 novembre 2004, nn. 348 e 347, e 29 settembre
2004, n. 298, id., 2005, I, 6, con nota di richiami e osservazioni di Romboli.
La corte ha altresì affermato che l'indicazione del petitum, da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente, non richiede l'adozione di formule
predeterminate, essendo sufficiente al riguardo qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della corte su un determinato conflitto di attri buzione.
Sui requisiti che deve avere l'atto introduttivo di un giudizio per con
flitto tra poteri, in una fattispecie relativa all'immunità per le opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, v. Corte cost. 27
gennaio 2005, n. 38, in questo fascicolo, I, 953, con nota di richiami, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto contraddittorio ed
insufficientemente motivato. La corte non affronta invece, in quanto nella specie irrilevante, la
questione se un deputato possa giovarsi, ai fini dell'insindacabilità di
sue dichiarazioni, dell'attività «parlamentare» posta in essere da altri
parlamentari. In senso negativo la Corte costituzionale si è in proposito
espressa con la sent. 19 novembre 2004, n. 347, cit. Il conflitto, risolto con la pronuncia in epigrafe, era stato dichiarato
ammissibile da Corte cost., ord. 18 dicembre 2001, n. 418, id.. Rep. 2002, voce Corte costituzionale, n. 87.
Il Foro Italiano — 2005.
eia di non spettanza alla camera della deliberazione d'insinda
cabilità delle opinioni espresse da un parlamentare. In contrario, può osservarsi che l'indicazione del petitum, pur
ovviamente necessaria a pena d'inammissibilità del ricorso, non
richiede certo l'adozione dì formule predeterminate, essendo al
riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al
principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ri
corrente di richiedere la decisione della corte su un determinato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
E nella specie non è dubbio che, avendo il ricorrente dichia
rato di voler promuovere conflitto di attribuzione con la camera
dei deputati in ordine alla delibera dell'assemblea del 7 febbraio
2001 e di richiedere per l'effetto che «sia annullata la [citata] delibera della camera dei deputati», il petitum risulta sufficien
temente chiaro e completo. Mentre la stessa richiesta a questa corte di una pronuncia di
non spettanza alla camera della deliberazione d'insindacabilità
deve ritenersi compresa, alla stregua dei generali canoni erme
neutici, sia nella volontà di promuovere il conflitto che nella ri
chiesta di annullamento della delibera adottata dall'assemblea.
Sicché, anche sotto l'aspetto considerato dalla difesa della
camera, il ricorso non merita la censura d'incompletezza e,
quindi, d'inammissibilità mossa dalla stessa difesa.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
In proposito va ribadita la costante giurisprudenza di questa corte secondo cui il nesso funzionale tra la dichiarazione resa
extra moenia, da un parlamentare e l'espletamento delle sue
funzioni di membro del parlamento esiste se ed in quanto la di
chiarazione possa essere qualificata come divulgativa all'ester
no di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una so
stanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parla mentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argo menti {ex multis, sentenza n. 521 del 2002, id., 2003,1, 1013).
Ora, tra gli atti parlamentari dell'on. Sgarbi — menzionati e
allegati dalla difesa della camera dei deputati —
quelli relativi
all'anno 1994 hanno un oggetto sostanzialmente diverso da
quello riferibile alle dichiarazioni incriminate, riguardando il
tema della carcerazione preventiva e dell'utilizzo di metodi ar
bitrari e inquisitori da parte dei magistrati della procura della
repubblica di Milano.
Deve, pertanto, escludersi qualsiasi corrispondenza tra le di
chiarazioni rese extra moenia dal deputato Sgarbi e i suoi ante
cedenti atti parlamentari di sindacato ispettivo. E ad identiche conclusioni deve pervenirsi per l'interrogazio
ne presentata dall'on. Sgarbi nell'anno 1995 che riguarda il
commissariamento della società Publitalia.
4. - Quanto all'unità tematica richiamata dalla difesa della
camera dei deputati per affermare l'esistenza nella specie di un
nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e gli atti di
sindacato ispettivo del parlamentare, è sufficiente osservare che
nel significato fatto proprio dalla stessa difesa l'unità tematica
finirebbe, per la sua latitudine e genericità, col rendere del tutto
evanescente quella corrispondenza sia pure sostanziale tra le
due categorie di atti richiesta dalla costante giurisprudenza di
questa corte e, quindi, la stessa necessità del nesso funzionale.
Sicché, «neppure l'interpretazione più lata della garanzia del
l'insindacabilità potrebbe indurre a ritenere che un atto parla mentare contenente la denuncia di un fatto possa rendere immu
ni dichiarazioni che contengono valutazioni su un fatto diverso»
(v. sentenza n. 508 del 2002, ibid., 1293). Del resto, la relazione della giunta per le autorizzazioni a
procedere non ha ritenuto di richiamare nessun atto parlamenta re del deputato Sgarbi, motivando la proposta d'insindacabilità
solo con l'argomento che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi dove
vano ritenersi ricomprese «nel contesto della costante e intensa
battaglia politica che egli svolge in parlamento e al di fuori di
esso sulle tematiche della giustizia». Motivazione già ritenuta dalla giurisprudenza di questa corte
inidonea a ricondurre la condotta del parlamentare nell'ambito
della garanzia dell'art. 68, 1° comma, Cost, con l'assunto, che
va qui ribadito, «che altro è la libertà di critica della quale tutti
sono titolari, altro è la prerogativa che la Costituzione, onde
preservare una sfera di libertà ed autonomia delle camere, riser
va ai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni» (cfr. sen
tenza n. 508 del 2002, cit.). 5. - La difesa della camera prospetta, infine, la questione se
This content downloaded from 91.223.28.39 on Sat, 28 Jun 2014 15:37:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
979 PARTE PRIMA 980
un deputato possa giovarsi, ai fini della insindacabilità di sue
dichiarazioni, dell'attività ispettiva posta in essere da altri par lamentari. Questione del tutto irrilevante in questa sede, giacché nessuno degli atti ispettivi ai quali la difesa della camera fa rife
rimento riguarda l'oggetto delle dichiarazioni rese dall'on.
Sgarbi e risulta, dunque, per tale assorbente e prioritario profilo, astrattamente idoneo a motivare l'insindacabilità di cui all'art.
68, 1° comma, Cost.
6. - Deve quindi concludersi che la camera dei deputati, nel
votare l'insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha
violato l'art. 68, 1° comma, Cost., e ha leso in tal modo le attri
buzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.
La delibera di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
spetta alla camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è
in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Vitto
rio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni
espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, 1° comma, Cost.; an
nulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata
dalla camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 gennaio 2005, n. 7
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 gennaio 2005, n. 3); Pres. Onida, Est. Vaccarella; Soc. Italcalce c. Soc. Autotra
sporti Anxur; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Latina 17
dicembre 2003 (G.U., la s.s., n. 15 del 2004).
Autoservizi — Autotrasporto di cose per conto terzi — Con
tratto di trasporto — Omessa annotazione — Nullità —
Incostituzionalità (Cost., art. 3; cod. civ., art. 1678; 1. 6 giu
gno 1974 n. 298, istituzione dell'albo nazionale degli autotra
sportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotra
sporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merci su strada, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n.
82, misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, art. 1; 1. 27 maggio 1993 n. 162, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 29 marzo 1993 n. 82; d.l. 3
luglio 2001 n. 256, interventi urgenti nel settore dei trasporti, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334, conversione in legge, con mo
dificazioni, del d.l. 3 luglio 2001 n. 256).
E incostituzionale l'art. 26, ultimo comma, l. 6 giugno 1974 n.
298, come modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82,
convertito, con modificazioni, in l. 27 maggio 1993 n. 162, in
combinato disposto con l'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, con
vertito, con modificazioni, in l. 20 agosto 2001 n. 334, nella
parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati re
lativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazio ne al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vetto
re. (1)
(1) Con la pronuncia in epigrafe (annotata da E. Sacchettini, in Gui da al dir., 2005, fase. 4, 67), la Consulta provoca la caduta (sollecitata da Trib. Latina, ord. 17 dicembre 2003, Foro it., 2005, I, 943, con nota di richiami di A. Palmieri) della residua ipotesi di nullità per vizi for mali contemplata dalla normativa del contratto di autotrasporto di cose
per conto terzi, che colpiva l'omessa annotazione nella copia del do cumento negoziale di alcuni dati relativi al vettore, unicamente nell'i
potesi in cui fosse stata convenuta la stipula per iscritto (per un'ipotesi applicativa, cfr. Cass. 2 settembre 2004, n. 17778, id., Mass., 1372).
Ad avviso della corte, l'invalidità (con la conseguente inapplicabilità del sistema delle tariffe a forcella) può ritenersi giustificata soltanto per sanzionare una violazione di natura sostanziale, quale l'affidamento del
trasporto ad un soggetto non iscritto all'albo e non munito della pre scritta autorizzazione (sulle sanzioni amministrative comminate per l'esercizio abusivo dell'autotrasporto, v. Cass. 21 luglio 2004, n.
13509, ibid., 1049, che fa rientrare i relativi giudizi di opposizione nella competenza funzionale del giudice di pace).
La sentenza si riallaccia alle considerazioni già svolte da Corte cost.
Il Foro Italiano — 2005.
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Latina (Foro it., 2005, I, 943) dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., dell'art. 26, ultimo comma, 1. 6 giugno 1974 n. 298, come
modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla 1. 27 maggio 1993 n. 162, in combinato di sposto con l'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito, con mo
dificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, nella parte in cui
dette norme realizzano una irragionevole disparità di tratta
mento, in relazione alla sanzione della nullità del contratto, tra
contraenti che abbiano scelto la forma orale e contraenti che,
pur essendo regolarmente iscritti all'albo degli autotrasportatori e debitamente autorizzati, abbiano invece fatto ricorso alla for
ma scritta senza effettuare, sulla copia del contratto da conse
gnare al committente, le annotazioni di legge. 2. - Le eccezioni d'inammissibilità della questione, per ca
rente motivazione della sua rilevanza nel giudizio a quo, sono
infondate.
Nell'ordinanza di rimessione il Tribunale di Latina riferisce
che le parti, dopo aver governato i loro rapporti con un contratto
stipulato oralmente, avevano successivamente affidato alla for
ma scritta le loro intese contrattuali: sicché, ad avviso dell'av
vocatura dello Stato, il tribunale avrebbe dovuto esplicitamente escludere che si fosse trattato, nella specie, d'un unico rapporto contrattuale avente la sua fonte esclusiva nel contratto orale
(«ripetuto» successivamente per iscritto) ovvero anche esclude
re che il contratto scritto, viziato, si fosse convertito in un vali
do contratto concluso oralmente.
Osserva la corte che correttamente il tribunale rimettente si è
astenuto dall'esplorare la praticabilità di entrambe le soluzioni
appena ricordate, dal momento che la norma, nella parte in cui
prevede che l'adozione della forma scritta impone, a pena di nul
lità del contratto, l'osservanza di certi requisiti formali, è certa
mente — secondo l'interpretazione dominante — di natura impe rativa: sicché il ritenere che il giudice
— nonostante il rapporto fosse regolato, da un certo momento in poi, da un contratto scrit
to privo dei requisiti formali prescritti a pena di nullità — potes
se far riferimento, come regolatore del rapporto, al preesistente contratto orale ovvero ad un valido contratto in forma libera (nel
quale si sarebbe convertito quello scritto) equivale a privare la
norma (della cui costituzionalità si dubita) di qualsiasi efficacia:
l'irrilevanza del contratto scritto — o perché «riproduttivo» di
quello orale precedente o perché convertito in un diverso e vali
do contratto scritto ma in forma libera — postula l'abrogazione
della norma sospettata d'incostituzionalità.
3. - La questione è fondata.
3.1. - La norma sospettata d'illegittimità costituzionale è
frutto di ripetuti interventi legislativi che si sono innestati sulla
disciplina originaria del 1974 e, in particolare, sull'art. 26 1. 6
giugno 1974 n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotra
sportatori di cose per conto di terzi.
3.1.1. - Il fine perseguito da tale legge — oltre quello, indi
retto, di rendere più sicuri i trasporti e la circolazione stradale — era, trasparentemente, quello d'impedire situazioni di con
correnza sleale in un settore vitale dell'economia nel contempo evitando che la differente forza contrattuale delle parti si tradu
cesse, nei singoli rapporti, in una «svendita» delle prestazioni offerte dagli autotrasportatori: di qui la previsione che «l'iscri
25 novembre 2003, n. 341, id., 2004,1, 357, con cui erano state respinte le censure contro la disposizione interpretativa dettata dall'art. 3 d.l.
256/01, in quanto legittimava ex tunc i contratti stipulati oralmente, considerati nulli dalla giurisprudenza prevalente (su tale pronuncia, v. S. Spuntarelli, Necessità e urgenza dell'interpretazione autentica le
gislativa, in Giur. it., 2004, 2243). L'art. 3 d.l. 256/01, di fatto svuotato di contenuto in virtù della deci
sione di accoglimento della Consulta, ha perso definitivamente effica cia per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 3 1. 32/05. Tale prov vedimento delega il governo ad emanare norme volte, tra l'altro, a risi stemare (in ossequio ai criteri dettati) le disposizioni vigenti in materia di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, da rac cordare con la disciplina delle condizioni dei prezzi e dei servizi di au
totrasporto di merci per conto terzi (art. 1,1° comma, lett. b); in tale contesto si prevedono, per quanto riguarda più specificamente i profili contrattuali: il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a for cella e la libera contrattazione dei prezzi; la forma scritta come regola per i contratti di trasporto; l'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, in caso di controversie relative a contratti non in forma scritta; l'introduzione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle co se trasportate (art. 2, 2° comma, lett. b, nn. 1,2, 4, 6, 7). [A. Palmieri]
This content downloaded from 91.223.28.39 on Sat, 28 Jun 2014 15:37:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions