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sentenza 24 giugno 2002, n. 269 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 luglio 2002, n. 26); Pres....

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sentenza 24 giugno 2002, n. 269 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 luglio 2002, n. 26); Pres. Ruperto, Est. Contri; Ragusa c. Inps; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Trib. Ravenna 31 luglio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 43 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3251/3252-3255/3256 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199702 . Accessed: 25/06/2014 09:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:45:57 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 24 giugno 2002, n. 269 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 luglio 2002, n. 26); Pres. Ruperto, Est. Contri; Ragusa c. Inps; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato

sentenza 24 giugno 2002, n. 269 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 luglio 2002, n. 26);Pres. Ruperto, Est. Contri; Ragusa c. Inps; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Stipo).Ord. Trib. Ravenna 31 luglio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 43 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3251/3252-3255/3256Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199702 .

Accessed: 25/06/2014 09:45

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3251 PARTE PRIMA

11 ] Cost.), costituendo anzi principio pacifico che la legge può

imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui confronti si

eserciti un'attività di giudizio, non esistendo una generale ga ranzia di gratuità della protezione giudiziaria (sentenze n. 268

del 1984, id., 1985, I, 362; n. 30 del 1964, id., 1964, I, 690; n. 41 del 1972, id., 1972, I, 1182). D'altro canto la norma è desti

nata ad operare per tutti i giudizi avanti alla giunta, essendo ir

rilevanti i modi di ripartizione e i limiti previsti per i giudizi presso altro giudice.

La normativa, invece, relativa a un onorario a favore dei

componenti della giunta posto direttamente a carico delle parti e

liquidato dallo stesso presidente della Corte d'appello di Napoli è contenuta nell'art. 13 del regolamento per l'esecuzione degli art. 17 ss. d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, recante «provvedi menti per la città di Napoli» approvato con r.d. 17 aprile 1921 n.

762, emanato in base alla previsione dell'art. 21 citato d.l.lgt. n.

219 del 1919. Giova ricordare, per completare il quadro norma

tivo di livello regolamentare di esecuzione, che l'art. 14 del

l'anzidetto regolamento pone, altresì, un onere di anticipazione —

quale che sia la prassi applicativa —

degli onorari e spese a

carico dell'amministrazione espropriante, salvo il diritto di ri

valsa, mediante trattenuta, sulla somma delle indennità liquida te, della quota a carico degli espropriati.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 d.l.lgt. 27

febbraio 1919 n. 219 (provvedimenti per la città di Napoli), convertito nella 1. 24 agosto 1921 n. 1290, come modificato dal

l'art. 1 1. 6 giugno 1935 n. 1131 (espropriazioni da eseguirsi dall'alto commissario per la provincia di Napoli), nella parte in

cui prevede che faccia parte della giunta speciale presso la Corte

d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico era

riale di Napoli o un suo delegato; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit

timità costituzionale degli art. 18 e 19 predetto d.l.lgt. n. 219 del

1919, sollevate, in riferimento agli art. 25, 1° comma, 101, 108

e 111 Cost., dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con le

ordinanze indicate in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli art. 20 e 21 stesso d.l.lgt. n. 219 del 1919, sollevate, in ri

ferimento agli art. 3, 24, 101 e 111 Cost., dalle sezioni unite

della Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 giugno 2002, n.

269 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 3 luglio 2002, n.

26); Pres. Ruperto, Est. Contri; Ragusa c. Inps; interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Trib. Ravenna 31

luglio 2001 (G.U., la s.s., n. 43 del 2001).

Previdenza e assistenza sociale — Disoccupazione involonta

ria — Dimissioni per giusta causa — Indennità di disoc

cupazione — Esclusione — Questione infondata di costitu

zionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 38; cod. civ., art. 2119; 1. 23 dicembre 1998 n. 448, misure di fi nanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art. 34).

E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 34, 5° comma, l. 23 dicembre

1998 n. 448, nella parte in cui, ne II' escludere il titolo all'in

dennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del

prestatore, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost, (la corte pre cisa in motivazione che le dimissioni per giusta causa com

portano uno stato di disoccupazione involontaria e devono

Il Foro Italiano — 2003.

ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposi zione censurata). (1)

( 1 ) La Corte costituzionale rileva come, dalla formulazione della di

sposizione impugnata non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimis sioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della

improseguibilità del rapporto. Sia il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, che l'avvocatura

dello Stato, nel suo intervento in rappresentanza del presidente del con

siglio dei ministri, avevano richiamato, a diverso titolo. Corte cost. 6

giugno 1974, n. 160, Foro it., 1974, I, 1962, con nota di richiami, con cui la corte aveva già affrontato il tema della spettanza dell'indennità di

disoccupazione in caso di «disoccupazione involontaria», con riferi mento alla situazione delle lavorazioni soggette a disoccupazione sta

gionale nei periodi di stagione morta. La Corte costituzionale ritenne in

quell'occasione che per aversi una situazione di disoccupazione invo lontaria il lavoratore, rimasto privo di lavoro nella stagione morta, deve chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni senza riuscire ad ottenerla per ragioni obiettive di disoccupazione nel settore richiesto.

Nel senso che l'esclusione dall'indennità di disoccupazione ordina

ria, prevista dall'art. 34, 5° comma, 1. 448/98, si riferisce a quei lavora tori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie e non anche a

quei lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto accor dandosi in tal senso con il datore di lavoro, come avviene nei casi di ri strutturazione aziendale, v. App. Milano 22 marzo 2001, id.. Rep. 2001, voce Previdenza sociale, n. 415.

Per la non spettanza dell'indennità di disoccupazione in presenza di dimissioni fondate sul rifiuto dell'interessata di prendere servizio pres so lo stabilimento centrale dell'impresa a seguito della chiusura della

succursale, v. Trib. Mantova 23 ottobre 1990, id., Rep. 1991, voce Spe se giudiziali civili, n. 10.

Secondo Cass. 10 febbraio 1999, n. 1141, id., Rep. 1999, voce Pre videnza sociale, n. 382, commentata da Agostini, in Riv. giur. lav., 1999, II, 553, è da considerarsi disoccupato il lavoratore che, in un rap porto di lavoro part-time su base annuale, sospenda la sua prestazione nel periodo intercorrente tra una fase di lavoro e l'altra, per cui esso

può pretendere il pagamento da parte dell'Inps dell'indennità di disoc

cupazione ordinaria sempreché, beninteso, ricorrano tutti gli altri pre supposti per il suo ottenimento.

Per la compatibilità dell'indennità di disoccupazione ordinaria, a dif ferenza di quanto previsto per la disoccupazione speciale (art. 8 1.5 no vembre 1968 n. 1115), con le dimissioni volontarie, essendo prevista per tale ipotesi soltanto una riduzione del periodo indennizzabile pari a trenta giorni dalia data di cessazione dal lavoro, v. Cass. 24 agosto 1995, n. 8970, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 499.

In ordine ai lavoratori a domicilio, v. Cass. 1° ottobre 2002, n.

14127, id., 2003, I, 526, con nota di richiami, la quale ha ritenuto che l'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al r.d.l. n. 1827 del 1935,

spetta anche ai lavoratori a domicilio, nel caso di estinzione del rap porto per licenziamento, ovvero (ma solo prima del 1999, ex art. 34 1.

448/98) per dimissioni, e di conseguente iscrizione nelle liste di collo camento, ma non anche nelle ipotesi di inoccupazione fra una commes sa e l'altra.

Per l'affermazione secondo cui il diritto comunitario osta a che uno Stato membro neghi ad un suo cittadino, studente in cerca di prima oc

cupazione, la concessione dell'indennità di disoccupazione giovanile per il solo motivo che tale studente ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro, v. Corte giust. 11 luglio 2002, causa C-224/98, id., 2002, IV, 471, con nota di richiami.

Circa la speciale indennità di mobilità e la spettanza della stessa in caso di dimissioni del lavoratore, v. Pret. Brescia 5 luglio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 630, secondo cui le dimissioni del lavoratore durante il periodo di prova sono assimilabili all'ipotesi di rifiuto di oc

cupazione prevista dall'art. 9, 1° comma, lett. b), 1. 23 luglio 1991 n.

223, in quanto in entrambi i casi il lavoratore, volontariamente e consa

pevolmente, si sottrae ad una opportunità di lavoro, con la conseguenza di ritenere legittima la revoca della corresponsione dell'indennità di mobilità operata dall'Inps; Pret. Milano 15 febbraio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 472, secondo cui le dimissioni del lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità con le stesse mansioni già espletate in precedenza, rassegnate dopo un breve periodo dalla nuova assunzione (nella specie, sette giorni), equivalgono al rifiuto all'assun zione che, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett. b), 1. 23 luglio 1991 n. 223, comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e la conseguente perdita della relativa indennità; Pret. Milano 30 gennaio 1996, ibid., n. 474, che ha ritenuto legittima la delibera dell'Inps relativa alla deca denza dal diritto all'indennità di mobilità fondata sull'art. 9 1. 223/91, qualora il lavoratore abbia rassegnato le proprie dimissioni e queste ri sultino ingiustificate; in tal caso, infatti, le dimissioni sono equiparabili al rifiuto di un'occupazione ritenuta adeguata dalla legge, con conse

guente perdita del diritto all'indennità di mobilità.

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Page 3: sentenza 24 giugno 2002, n. 269 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 luglio 2002, n. 26); Pres. Ruperto, Est. Contri; Ragusa c. Inps; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 19 mag gio 2003, n. 7846; Pres. Trezza, Est. De Luca, P.M. Sepe

(conci, diff.); Inps (Avv. Fabiani, Spadafora, Gorga, Pic

ciotto) c. Astro (Avv. Patrizi). Cassa Trib. Genova 2 dicem bre 1999 e decide nel merito.

Previdenza e assistenza sociale — Disoccupazione involonta

ria — Mancata concessione dell'indennità di disoccupa zione — Contribuzione figurativa — Esclusione (L. 4 aprile 1952 n. 218, riordinamento delle pensioni dell'assicu

razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, art. 4).

Non sussiste il diritto al versamento dei contributi figurativi per

disoccupazione involontaria, in relazione a perìodi per i quali non risulta concessa l'indennità di disoccupazione. (2)

I

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Ravenna dubita, con l'ordinan

za in epigrafe, della legittimità costituzionale dell'art. 34, 5°

comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 (misure di finanza pubblica

per la stabilizzazione e lo sviluppo -

legge finanziaria 1999), nella parte in cui, nell'escludere il titolo all'indennità di disoc

cupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per

giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore. Il giudice a quo ravvisa, anzitutto, un contrasto della disposi

zione censurata con l'art. 3 Cost., in quanto non contempla la

diversità di situazioni sussistente tra le dimissioni per giusta causa, comportanti uno stato di disoccupazione involontaria, e

le dimissioni riconducibili ad una libera scelta del lavoratore,

integranti uno stato di disoccupazione volontaria.

Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 38

Cost., in quanto la disposizione censurata non assicura la prote zione dei lavoratori il cui stato di disoccupazione sarebbe invo

lontario perché conseguente a dimissioni per giusta causa non

riconducibili ad una libera scelta circa la conservazione del la

voro.

2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito specifica ti.

2.1. - La disposizione censurata prevede che la cessazione del

rapporto di lavoro per dimissioni intervenute con decorrenza

successiva al 31 dicembre 1998 non dia titolo alla concessione

dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Dalla suddetta disposizione il giudice a quo ricava la norma

che esclude la concessione dell'indennità di disoccupazione or

dinaria anche per l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, dubi

tando di conseguenza della legittimità costituzionale di essa.

Ma l'enunciato contenuto nell'art. 34, 5° comma, 1. 23 di

cembre 1998 n. 448, non contempla espressamente l'ipotesi di

dimissioni per giusta causa e la scelta interpretativa del giudice rimettente può essere revocata in dubbio alla luce di altre norme

presenti nel sistema e, soprattutto, in presenza di un'altra possi bile interpretazione conforme a Costituzione.

(2) La decisione distingue l'ipotesi in cui l'indennità di disoccupa zione sia stata concessa e non corrisposta da quella in cui sia mancato radicalmente l'atto di concessione: nella seconda ipotesi opera il prin cipio riassunto in massima, mentre nella prima non può essere precluso l'accredito della contribuzione figurativa.

Nel senso che l'accredito di contribuzione figurativa per le giornate di disoccupazione involontaria non è automatico, ma consegue all'am missione al trattamento economico all'uopo previsto, v. Cass. 16 feb braio 1998, n. 1602, Foro it., Rep. 1998, voce Previdenza sociale, n.

406, e 17 dicembre 1988, n. 6894, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 582. Per riferimenti, sull'interazione fra indennità speciale di disoccupa

zione e giornate figurativamente attribuite nel lavoro agricolo, cfr. Cass. 19 novembre 1994, n. 9826, id., 1995, I, 1886, con nota di ri chiami.

Sulla prevalenza della contribuzione obbligatoria sulla contribuzione

figurativa, qualora il computo di quest'ultima determini un trattamento

pensionistico deteriore, v. Corte cost. 26 luglio 1995, n. 388, ibid., 2648, con nota di richiami, nonché, sulla prevalenza della contribuzio ne obbligatoria rispetto anche alla contribuzione volontaria per la me

desima finalità, Corte cost. 28 maggio 1999, n. 201, id., 1999, 1, 2162, con osservazioni di V. Ferrari.

Il Foro Italiano — 2003.

Nel nostro ordinamento, l'ipotesi della giusta causa è presa in

considerazione dall'art. 2119 c.c. che ai fini della suddetta qua lificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi

«una causa che non consenta la prosecuzione, anche provviso ria, del rapporto». In presenza di una condizione di improsegui bilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal

giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavorato

re, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro

soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 Cost., involontario.

Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del

rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 c.c.), comportano, dun

que, come rilevato dallo stesso giudice a quo, uno stato di di

soccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in

assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'am

bito di operatività della disposizione censurata, potendosi per venire a tale risultato attraverso un'interpretazione conforme a

Costituzione della stessa.

2.2. - La disposizione censurata risponde senz'altro ad esi

genze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizza

zione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inte

so ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento

di favore. Ma, come sopra rilevato, dalla formulazione di essa

non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità

ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni

non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in

quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la

condizione dell'improseguibilità del rapporto. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 34, 5° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448

(misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo -

legge finanziaria 1999), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 38

Cost., dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe.

II

Svolgimento del processo. — Con la sentenza ora denunciata,

il Tribunale di Genova — in riforma della sentenza del pretore della stessa sede in data 10 giugno

- 28 settembre 1998 — acco

glieva la domanda proposta da Giorgio Astro, contro l'Inps, per ottenerne la condanna alla riliquidazione della pensione

— as

sumendo che la propria anzianità contributiva andava maggio rata di sei mesi di contribuzione figurativa per disoccupazione, sebbene avesse diritto all'indennità relativa, senza tuttavia rice

verne la concessione — in base al rilievo che l'accredito figura tivo (ai sensi dell'art. 4 1. n. 218 del 1952) compete anche quan do l'indennità di disoccupazione, pur essendo dovuta, non sia

stata tuttavia concessa.

Avverso la sentenza d'appello, l'istituto soccombente propo ne ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso — denunciando violazione e falsa applicazione di norme di di

ritto (art. 4 1. 4 aprile 1952 n. 218). nonché vizio di motivazione

(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) — l'Inps censura la sentenza impu

gnata per avere ritenuto accreditabile la contribuzione figurativa

per disoccupazione involontaria, a prescindere dalla concessione

della relativa indennità.

Con il secondo motivo — denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto

(art. 4 1. 4 aprile 1952 n. 218; art. 10 d.p.r. 26 aprile 1957 n.

818) — l'istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto accreditabile la contribuzione figurativa per di

soccupazione volontaria a prescindere dalla concessione della

relativa indennità, sebbene tale contribuzione figurativa, da un

lato, sia posta a carico del fondo per l'assicurazione della disoc

cupazione — e, perciò, non sia fittizia — e, dall'altro, sia com

misurata, principalmente, alla durata del periodo di percezione dell'indennità giornaliera di disoccupazione, oltre che al salario

venuto a cessare.

Il ricorso è fondato.

2. - Invero l'art. 4 1. 4 aprile 1952 n. 218 (recante riordina

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3255 PARTE PRIMA 3256

mento delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) sancisce testualmente:

«(...) i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria

dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono

considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla

pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei sin

goli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria

invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a

ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasfe

rita al fondo assicurati obbligatori e al fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da de

terminarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazio

nale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoc

cupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e

del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione ob

bligatoria e nel fondo per l'adeguamento delle pensioni per la

generalità degli assicurati».

Inoltre l'art. 10 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818 (recante norme di

attuazione della 1. 4 aprile 1952 n. 218, sul riordinamento delle

pensioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) sancisce te

stualmente:

«I periodi di cui (...) all'art. 4, 1° e 4° comma, 1. 4 aprile 1952 n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai

fini del diritto alla pensione e della misura di essa (...). Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui

(...) all'art. 4, lp e 4° comma, 1. 4 aprile 1952 n. 218, l'assicu

rato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nell'assicu

razione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquen nio antecedente (...) ciascun periodo (...) di disoccupazione indennizzata (...)».

Alla luce della normativa surriportata, va ribadito il principio di diritto —

già enunciato da questa corte (v. le sentenze

6894/88, Foro it., Rep. 1988, voce Previdenza sociale, n. 582, nonché 1602/98, id., Rep. 1998, voce cit., n. 406, e, con riferi

mento a contribuzione figurativa analoga, 3881/99, id., Rep.

1999, voce cit., n. 342) — secondo cui l'accredito della contri

buzione figurativa, per le giornate di disoccupazione involonta

ria, non è automatico, ma suppone un atto discrezionale di con

cessione, appunto, dell'indennità di disoccupazione. 3. - Invero l'obbligazione contributiva del datore di lavoro —

in funzione di finanziamento delle pensioni, come di altre pre stazioni previdenziali

— sorge automaticamente, in dipendenza

della costituzione del rapporto di lavoro subordinato, e, in linea

di principio, ne subisce le vicende sospensive ed interruttive.

Tuttavia, in presenza di cause sospensive od interruttive del

rapporto di lavoro — ritenute meritevoli di particolare tutela,

per i valori ed i beni che ne risultano coinvolti (quali servizio di leva, alcune aspettative, malattia, gravidanza e puerperio, ecc.)

—, l'accredito di contribuzioni figurative e, di regola, anche fit

tizie — perché non danno luogo a versamento effettivo di con

tributi — garantiscono la copertura previdenziale dei periodi di

sospensione o interruzione del rapporto, che ne risultano (fin dal

r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827). Solo successivamente, tuttavia, la contribuzione figurativa è

stata estesa (dall'art. 4 1. 4 aprile 1952 n. 218, cit.) ai periodi di

disoccupazione involontaria, che fino ad allora davano diritto

soltanto all'indennità relativa.

Fin dall'istituzione, la contribuzione figurativa per disoccu

pazione ha coperto soltanto le «giornate di disoccupazione in

dennizzate».

Univoche suggestioni testuali, in tal senso, della disposizione istitutiva («periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria

dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione»,

«giornate di disoccupazione indennizzate») risultano confortate, fra l'altro, dalla considerazione che il fondo per l'assicurazione

contro la disoccupazione è tenuto, per lo stesso periodo per il

quale corrisponde l'indennità al disoccupato, a versare i contri

buti figurativi al fondo pensioni. Pur restando figurativi, perché non derivano dall'esercizio di

un'attività lavorativa, quei contributi non sono quindi fittizi,

perché posti a carico, appunto, del fondo per l'assicurazione

contro la disoccupazione (art. 4, 3° comma).

Il Foro Italiano — 2003.

È la stessa legge, quindi, che stabilisce un rapporto di stretto

collegamento fra indennità di disoccupazione e contribuzione

figurativa, attribuendo questa se e in quanto venga concessa

l'altra, per cui la contribuzione figurativa si configura come una

prestazione accessoria del trattamento di disoccupazione.

Soccorrono, tuttavia, univoche suggestioni dei lavori prepa ratori della stessa legge (n. 218 del 1952).

Nel corso di quei lavori, infatti, è stata respinta la proposta di

considerare utili, ai fini del diritto a pensione e della misura di

essa, tutti i periodi di disoccupazione involontaria, documenta

bili dall'iscrizione nelle liste di collocamento, in base al rilievo

che non era consentita alcuna estensione del beneficio, oltre i

casi di disoccupazione indennizzata, proprio perché l'onere

della contribuzione era stato posto a carico del fondo per l'assi

curazione contro la disoccupazione. Né può essere trascurato che riposa

— proprio su tale colle

gamento inscindibile — la declaratoria di incostituzionalità

(Corte cost. n. 112 del 1963, id., 1963, I, 1871), per eccesso di

delega, della disposizione (art. 13 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818) — che negava al pensionato l'accreditamento figurativo per pe riodi di disoccupazione

— a seguito della declaratoria di inco

stituzionalità (Corte cost. n. 34 del 1960, id., 1960, I, 897), pa rimenti per eccesso di delega, di altra disposizione (art. 32 stes

so d.p.r.), che aveva negato, agli stessi pensionati, il diritto al

l'indennità di disoccupazione. Pertanto, nel sistema della legge, il trattamento di disoccupa

zione è unico ed è costituito da una prestazione principale (l'in dennità di disoccupazione)

— che può essere assegnata solo su

domanda e in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge — e da

una prestazione accessoria (il versamento, a carico del fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione, dei contributi figurati

vi), che è riconosciuta di ufficio in favore di tutti coloro che

hanno diritto all'indennità e per il tempo di durata di questa. Una volta che sia stata concessa l'indennità di disoccupazio

ne, tuttavia, la mancata corresponsione della stessa indennità —

in quanto violazione dell'obbligo, che ne risulta imposto — non

può precludere l'accredito della contribuzione figurativa. La sentenza impugnata

— che ritiene accreditabile la contri

buzione figurativa per disoccupazione involontaria, a prescinde re dalla concessione della relativa indennità — si discosta dal

principio di diritto enunciato e merita, quindi, le censure che le

vengono mosse dall'istituto ricorrente.

4. - Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.

Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio

(ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.), potendo la causa esse

re decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta da

Giorgio Astro contro l'Inps, senza che siano all'uopo necessari

ulteriori accertamenti di fatto.

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