sentenza 24 giugno 2002, n. 269 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 luglio 2002, n. 26);Pres. Ruperto, Est. Contri; Ragusa c. Inps; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Stipo).Ord. Trib. Ravenna 31 luglio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 43 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3251/3252-3255/3256Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199702 .
Accessed: 25/06/2014 09:45
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:45:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
3251 PARTE PRIMA
11 ] Cost.), costituendo anzi principio pacifico che la legge può
imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui confronti si
eserciti un'attività di giudizio, non esistendo una generale ga ranzia di gratuità della protezione giudiziaria (sentenze n. 268
del 1984, id., 1985, I, 362; n. 30 del 1964, id., 1964, I, 690; n. 41 del 1972, id., 1972, I, 1182). D'altro canto la norma è desti
nata ad operare per tutti i giudizi avanti alla giunta, essendo ir
rilevanti i modi di ripartizione e i limiti previsti per i giudizi presso altro giudice.
La normativa, invece, relativa a un onorario a favore dei
componenti della giunta posto direttamente a carico delle parti e
liquidato dallo stesso presidente della Corte d'appello di Napoli è contenuta nell'art. 13 del regolamento per l'esecuzione degli art. 17 ss. d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, recante «provvedi menti per la città di Napoli» approvato con r.d. 17 aprile 1921 n.
762, emanato in base alla previsione dell'art. 21 citato d.l.lgt. n.
219 del 1919. Giova ricordare, per completare il quadro norma
tivo di livello regolamentare di esecuzione, che l'art. 14 del
l'anzidetto regolamento pone, altresì, un onere di anticipazione —
quale che sia la prassi applicativa —
degli onorari e spese a
carico dell'amministrazione espropriante, salvo il diritto di ri
valsa, mediante trattenuta, sulla somma delle indennità liquida te, della quota a carico degli espropriati.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 d.l.lgt. 27
febbraio 1919 n. 219 (provvedimenti per la città di Napoli), convertito nella 1. 24 agosto 1921 n. 1290, come modificato dal
l'art. 1 1. 6 giugno 1935 n. 1131 (espropriazioni da eseguirsi dall'alto commissario per la provincia di Napoli), nella parte in
cui prevede che faccia parte della giunta speciale presso la Corte
d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico era
riale di Napoli o un suo delegato; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit
timità costituzionale degli art. 18 e 19 predetto d.l.lgt. n. 219 del
1919, sollevate, in riferimento agli art. 25, 1° comma, 101, 108
e 111 Cost., dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con le
ordinanze indicate in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli art. 20 e 21 stesso d.l.lgt. n. 219 del 1919, sollevate, in ri
ferimento agli art. 3, 24, 101 e 111 Cost., dalle sezioni unite
della Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 giugno 2002, n.
269 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 3 luglio 2002, n.
26); Pres. Ruperto, Est. Contri; Ragusa c. Inps; interv. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Trib. Ravenna 31
luglio 2001 (G.U., la s.s., n. 43 del 2001).
Previdenza e assistenza sociale — Disoccupazione involonta
ria — Dimissioni per giusta causa — Indennità di disoc
cupazione — Esclusione — Questione infondata di costitu
zionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 38; cod. civ., art. 2119; 1. 23 dicembre 1998 n. 448, misure di fi nanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art. 34).
E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 34, 5° comma, l. 23 dicembre
1998 n. 448, nella parte in cui, ne II' escludere il titolo all'in
dennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del
prestatore, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost, (la corte pre cisa in motivazione che le dimissioni per giusta causa com
portano uno stato di disoccupazione involontaria e devono
Il Foro Italiano — 2003.
ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposi zione censurata). (1)
( 1 ) La Corte costituzionale rileva come, dalla formulazione della di
sposizione impugnata non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimis sioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della
improseguibilità del rapporto. Sia il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, che l'avvocatura
dello Stato, nel suo intervento in rappresentanza del presidente del con
siglio dei ministri, avevano richiamato, a diverso titolo. Corte cost. 6
giugno 1974, n. 160, Foro it., 1974, I, 1962, con nota di richiami, con cui la corte aveva già affrontato il tema della spettanza dell'indennità di
disoccupazione in caso di «disoccupazione involontaria», con riferi mento alla situazione delle lavorazioni soggette a disoccupazione sta
gionale nei periodi di stagione morta. La Corte costituzionale ritenne in
quell'occasione che per aversi una situazione di disoccupazione invo lontaria il lavoratore, rimasto privo di lavoro nella stagione morta, deve chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni senza riuscire ad ottenerla per ragioni obiettive di disoccupazione nel settore richiesto.
Nel senso che l'esclusione dall'indennità di disoccupazione ordina
ria, prevista dall'art. 34, 5° comma, 1. 448/98, si riferisce a quei lavora tori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie e non anche a
quei lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto accor dandosi in tal senso con il datore di lavoro, come avviene nei casi di ri strutturazione aziendale, v. App. Milano 22 marzo 2001, id.. Rep. 2001, voce Previdenza sociale, n. 415.
Per la non spettanza dell'indennità di disoccupazione in presenza di dimissioni fondate sul rifiuto dell'interessata di prendere servizio pres so lo stabilimento centrale dell'impresa a seguito della chiusura della
succursale, v. Trib. Mantova 23 ottobre 1990, id., Rep. 1991, voce Spe se giudiziali civili, n. 10.
Secondo Cass. 10 febbraio 1999, n. 1141, id., Rep. 1999, voce Pre videnza sociale, n. 382, commentata da Agostini, in Riv. giur. lav., 1999, II, 553, è da considerarsi disoccupato il lavoratore che, in un rap porto di lavoro part-time su base annuale, sospenda la sua prestazione nel periodo intercorrente tra una fase di lavoro e l'altra, per cui esso
può pretendere il pagamento da parte dell'Inps dell'indennità di disoc
cupazione ordinaria sempreché, beninteso, ricorrano tutti gli altri pre supposti per il suo ottenimento.
Per la compatibilità dell'indennità di disoccupazione ordinaria, a dif ferenza di quanto previsto per la disoccupazione speciale (art. 8 1.5 no vembre 1968 n. 1115), con le dimissioni volontarie, essendo prevista per tale ipotesi soltanto una riduzione del periodo indennizzabile pari a trenta giorni dalia data di cessazione dal lavoro, v. Cass. 24 agosto 1995, n. 8970, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 499.
In ordine ai lavoratori a domicilio, v. Cass. 1° ottobre 2002, n.
14127, id., 2003, I, 526, con nota di richiami, la quale ha ritenuto che l'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al r.d.l. n. 1827 del 1935,
spetta anche ai lavoratori a domicilio, nel caso di estinzione del rap porto per licenziamento, ovvero (ma solo prima del 1999, ex art. 34 1.
448/98) per dimissioni, e di conseguente iscrizione nelle liste di collo camento, ma non anche nelle ipotesi di inoccupazione fra una commes sa e l'altra.
Per l'affermazione secondo cui il diritto comunitario osta a che uno Stato membro neghi ad un suo cittadino, studente in cerca di prima oc
cupazione, la concessione dell'indennità di disoccupazione giovanile per il solo motivo che tale studente ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro, v. Corte giust. 11 luglio 2002, causa C-224/98, id., 2002, IV, 471, con nota di richiami.
Circa la speciale indennità di mobilità e la spettanza della stessa in caso di dimissioni del lavoratore, v. Pret. Brescia 5 luglio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 630, secondo cui le dimissioni del lavoratore durante il periodo di prova sono assimilabili all'ipotesi di rifiuto di oc
cupazione prevista dall'art. 9, 1° comma, lett. b), 1. 23 luglio 1991 n.
223, in quanto in entrambi i casi il lavoratore, volontariamente e consa
pevolmente, si sottrae ad una opportunità di lavoro, con la conseguenza di ritenere legittima la revoca della corresponsione dell'indennità di mobilità operata dall'Inps; Pret. Milano 15 febbraio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 472, secondo cui le dimissioni del lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità con le stesse mansioni già espletate in precedenza, rassegnate dopo un breve periodo dalla nuova assunzione (nella specie, sette giorni), equivalgono al rifiuto all'assun zione che, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett. b), 1. 23 luglio 1991 n. 223, comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e la conseguente perdita della relativa indennità; Pret. Milano 30 gennaio 1996, ibid., n. 474, che ha ritenuto legittima la delibera dell'Inps relativa alla deca denza dal diritto all'indennità di mobilità fondata sull'art. 9 1. 223/91, qualora il lavoratore abbia rassegnato le proprie dimissioni e queste ri sultino ingiustificate; in tal caso, infatti, le dimissioni sono equiparabili al rifiuto di un'occupazione ritenuta adeguata dalla legge, con conse
guente perdita del diritto all'indennità di mobilità.
This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:45:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 19 mag gio 2003, n. 7846; Pres. Trezza, Est. De Luca, P.M. Sepe
(conci, diff.); Inps (Avv. Fabiani, Spadafora, Gorga, Pic
ciotto) c. Astro (Avv. Patrizi). Cassa Trib. Genova 2 dicem bre 1999 e decide nel merito.
Previdenza e assistenza sociale — Disoccupazione involonta
ria — Mancata concessione dell'indennità di disoccupa zione — Contribuzione figurativa — Esclusione (L. 4 aprile 1952 n. 218, riordinamento delle pensioni dell'assicu
razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, art. 4).
Non sussiste il diritto al versamento dei contributi figurativi per
disoccupazione involontaria, in relazione a perìodi per i quali non risulta concessa l'indennità di disoccupazione. (2)
I
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Ravenna dubita, con l'ordinan
za in epigrafe, della legittimità costituzionale dell'art. 34, 5°
comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 (misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo -
legge finanziaria 1999), nella parte in cui, nell'escludere il titolo all'indennità di disoc
cupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per
giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore. Il giudice a quo ravvisa, anzitutto, un contrasto della disposi
zione censurata con l'art. 3 Cost., in quanto non contempla la
diversità di situazioni sussistente tra le dimissioni per giusta causa, comportanti uno stato di disoccupazione involontaria, e
le dimissioni riconducibili ad una libera scelta del lavoratore,
integranti uno stato di disoccupazione volontaria.
Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 38
Cost., in quanto la disposizione censurata non assicura la prote zione dei lavoratori il cui stato di disoccupazione sarebbe invo
lontario perché conseguente a dimissioni per giusta causa non
riconducibili ad una libera scelta circa la conservazione del la
voro.
2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito specifica ti.
2.1. - La disposizione censurata prevede che la cessazione del
rapporto di lavoro per dimissioni intervenute con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1998 non dia titolo alla concessione
dell'indennità di disoccupazione ordinaria.
Dalla suddetta disposizione il giudice a quo ricava la norma
che esclude la concessione dell'indennità di disoccupazione or
dinaria anche per l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, dubi
tando di conseguenza della legittimità costituzionale di essa.
Ma l'enunciato contenuto nell'art. 34, 5° comma, 1. 23 di
cembre 1998 n. 448, non contempla espressamente l'ipotesi di
dimissioni per giusta causa e la scelta interpretativa del giudice rimettente può essere revocata in dubbio alla luce di altre norme
presenti nel sistema e, soprattutto, in presenza di un'altra possi bile interpretazione conforme a Costituzione.
(2) La decisione distingue l'ipotesi in cui l'indennità di disoccupa zione sia stata concessa e non corrisposta da quella in cui sia mancato radicalmente l'atto di concessione: nella seconda ipotesi opera il prin cipio riassunto in massima, mentre nella prima non può essere precluso l'accredito della contribuzione figurativa.
Nel senso che l'accredito di contribuzione figurativa per le giornate di disoccupazione involontaria non è automatico, ma consegue all'am missione al trattamento economico all'uopo previsto, v. Cass. 16 feb braio 1998, n. 1602, Foro it., Rep. 1998, voce Previdenza sociale, n.
406, e 17 dicembre 1988, n. 6894, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 582. Per riferimenti, sull'interazione fra indennità speciale di disoccupa
zione e giornate figurativamente attribuite nel lavoro agricolo, cfr. Cass. 19 novembre 1994, n. 9826, id., 1995, I, 1886, con nota di ri chiami.
Sulla prevalenza della contribuzione obbligatoria sulla contribuzione
figurativa, qualora il computo di quest'ultima determini un trattamento
pensionistico deteriore, v. Corte cost. 26 luglio 1995, n. 388, ibid., 2648, con nota di richiami, nonché, sulla prevalenza della contribuzio ne obbligatoria rispetto anche alla contribuzione volontaria per la me
desima finalità, Corte cost. 28 maggio 1999, n. 201, id., 1999, 1, 2162, con osservazioni di V. Ferrari.
Il Foro Italiano — 2003.
Nel nostro ordinamento, l'ipotesi della giusta causa è presa in
considerazione dall'art. 2119 c.c. che ai fini della suddetta qua lificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi
«una causa che non consenta la prosecuzione, anche provviso ria, del rapporto». In presenza di una condizione di improsegui bilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal
giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavorato
re, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro
soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 Cost., involontario.
Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del
rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 c.c.), comportano, dun
que, come rilevato dallo stesso giudice a quo, uno stato di di
soccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in
assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'am
bito di operatività della disposizione censurata, potendosi per venire a tale risultato attraverso un'interpretazione conforme a
Costituzione della stessa.
2.2. - La disposizione censurata risponde senz'altro ad esi
genze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizza
zione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inte
so ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento
di favore. Ma, come sopra rilevato, dalla formulazione di essa
non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità
ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni
non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in
quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la
condizione dell'improseguibilità del rapporto. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 34, 5° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448
(misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo -
legge finanziaria 1999), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 38
Cost., dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe.
II
Svolgimento del processo. — Con la sentenza ora denunciata,
il Tribunale di Genova — in riforma della sentenza del pretore della stessa sede in data 10 giugno
- 28 settembre 1998 — acco
glieva la domanda proposta da Giorgio Astro, contro l'Inps, per ottenerne la condanna alla riliquidazione della pensione
— as
sumendo che la propria anzianità contributiva andava maggio rata di sei mesi di contribuzione figurativa per disoccupazione, sebbene avesse diritto all'indennità relativa, senza tuttavia rice
verne la concessione — in base al rilievo che l'accredito figura tivo (ai sensi dell'art. 4 1. n. 218 del 1952) compete anche quan do l'indennità di disoccupazione, pur essendo dovuta, non sia
stata tuttavia concessa.
Avverso la sentenza d'appello, l'istituto soccombente propo ne ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L'intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso — denunciando violazione e falsa applicazione di norme di di
ritto (art. 4 1. 4 aprile 1952 n. 218). nonché vizio di motivazione
(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) — l'Inps censura la sentenza impu
gnata per avere ritenuto accreditabile la contribuzione figurativa
per disoccupazione involontaria, a prescindere dalla concessione
della relativa indennità.
Con il secondo motivo — denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(art. 4 1. 4 aprile 1952 n. 218; art. 10 d.p.r. 26 aprile 1957 n.
818) — l'istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto accreditabile la contribuzione figurativa per di
soccupazione volontaria a prescindere dalla concessione della
relativa indennità, sebbene tale contribuzione figurativa, da un
lato, sia posta a carico del fondo per l'assicurazione della disoc
cupazione — e, perciò, non sia fittizia — e, dall'altro, sia com
misurata, principalmente, alla durata del periodo di percezione dell'indennità giornaliera di disoccupazione, oltre che al salario
venuto a cessare.
Il ricorso è fondato.
2. - Invero l'art. 4 1. 4 aprile 1952 n. 218 (recante riordina
This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:45:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
3255 PARTE PRIMA 3256
mento delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) sancisce testualmente:
«(...) i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono
considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla
pensione e della misura della pensione stessa.
Per detti periodi si computerà come versato a favore dei sin
goli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria
invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a
ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.
Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasfe
rita al fondo assicurati obbligatori e al fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da de
terminarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazio
nale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoc
cupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e
del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione ob
bligatoria e nel fondo per l'adeguamento delle pensioni per la
generalità degli assicurati».
Inoltre l'art. 10 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818 (recante norme di
attuazione della 1. 4 aprile 1952 n. 218, sul riordinamento delle
pensioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) sancisce te
stualmente:
«I periodi di cui (...) all'art. 4, 1° e 4° comma, 1. 4 aprile 1952 n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai
fini del diritto alla pensione e della misura di essa (...). Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui
(...) all'art. 4, lp e 4° comma, 1. 4 aprile 1952 n. 218, l'assicu
rato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nell'assicu
razione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquen nio antecedente (...) ciascun periodo (...) di disoccupazione indennizzata (...)».
Alla luce della normativa surriportata, va ribadito il principio di diritto —
già enunciato da questa corte (v. le sentenze
6894/88, Foro it., Rep. 1988, voce Previdenza sociale, n. 582, nonché 1602/98, id., Rep. 1998, voce cit., n. 406, e, con riferi
mento a contribuzione figurativa analoga, 3881/99, id., Rep.
1999, voce cit., n. 342) — secondo cui l'accredito della contri
buzione figurativa, per le giornate di disoccupazione involonta
ria, non è automatico, ma suppone un atto discrezionale di con
cessione, appunto, dell'indennità di disoccupazione. 3. - Invero l'obbligazione contributiva del datore di lavoro —
in funzione di finanziamento delle pensioni, come di altre pre stazioni previdenziali
— sorge automaticamente, in dipendenza
della costituzione del rapporto di lavoro subordinato, e, in linea
di principio, ne subisce le vicende sospensive ed interruttive.
Tuttavia, in presenza di cause sospensive od interruttive del
rapporto di lavoro — ritenute meritevoli di particolare tutela,
per i valori ed i beni che ne risultano coinvolti (quali servizio di leva, alcune aspettative, malattia, gravidanza e puerperio, ecc.)
—, l'accredito di contribuzioni figurative e, di regola, anche fit
tizie — perché non danno luogo a versamento effettivo di con
tributi — garantiscono la copertura previdenziale dei periodi di
sospensione o interruzione del rapporto, che ne risultano (fin dal
r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827). Solo successivamente, tuttavia, la contribuzione figurativa è
stata estesa (dall'art. 4 1. 4 aprile 1952 n. 218, cit.) ai periodi di
disoccupazione involontaria, che fino ad allora davano diritto
soltanto all'indennità relativa.
Fin dall'istituzione, la contribuzione figurativa per disoccu
pazione ha coperto soltanto le «giornate di disoccupazione in
dennizzate».
Univoche suggestioni testuali, in tal senso, della disposizione istitutiva («periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione»,
«giornate di disoccupazione indennizzate») risultano confortate, fra l'altro, dalla considerazione che il fondo per l'assicurazione
contro la disoccupazione è tenuto, per lo stesso periodo per il
quale corrisponde l'indennità al disoccupato, a versare i contri
buti figurativi al fondo pensioni. Pur restando figurativi, perché non derivano dall'esercizio di
un'attività lavorativa, quei contributi non sono quindi fittizi,
perché posti a carico, appunto, del fondo per l'assicurazione
contro la disoccupazione (art. 4, 3° comma).
Il Foro Italiano — 2003.
È la stessa legge, quindi, che stabilisce un rapporto di stretto
collegamento fra indennità di disoccupazione e contribuzione
figurativa, attribuendo questa se e in quanto venga concessa
l'altra, per cui la contribuzione figurativa si configura come una
prestazione accessoria del trattamento di disoccupazione.
Soccorrono, tuttavia, univoche suggestioni dei lavori prepa ratori della stessa legge (n. 218 del 1952).
Nel corso di quei lavori, infatti, è stata respinta la proposta di
considerare utili, ai fini del diritto a pensione e della misura di
essa, tutti i periodi di disoccupazione involontaria, documenta
bili dall'iscrizione nelle liste di collocamento, in base al rilievo
che non era consentita alcuna estensione del beneficio, oltre i
casi di disoccupazione indennizzata, proprio perché l'onere
della contribuzione era stato posto a carico del fondo per l'assi
curazione contro la disoccupazione. Né può essere trascurato che riposa
— proprio su tale colle
gamento inscindibile — la declaratoria di incostituzionalità
(Corte cost. n. 112 del 1963, id., 1963, I, 1871), per eccesso di
delega, della disposizione (art. 13 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818) — che negava al pensionato l'accreditamento figurativo per pe riodi di disoccupazione
— a seguito della declaratoria di inco
stituzionalità (Corte cost. n. 34 del 1960, id., 1960, I, 897), pa rimenti per eccesso di delega, di altra disposizione (art. 32 stes
so d.p.r.), che aveva negato, agli stessi pensionati, il diritto al
l'indennità di disoccupazione. Pertanto, nel sistema della legge, il trattamento di disoccupa
zione è unico ed è costituito da una prestazione principale (l'in dennità di disoccupazione)
— che può essere assegnata solo su
domanda e in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge — e da
una prestazione accessoria (il versamento, a carico del fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione, dei contributi figurati
vi), che è riconosciuta di ufficio in favore di tutti coloro che
hanno diritto all'indennità e per il tempo di durata di questa. Una volta che sia stata concessa l'indennità di disoccupazio
ne, tuttavia, la mancata corresponsione della stessa indennità —
in quanto violazione dell'obbligo, che ne risulta imposto — non
può precludere l'accredito della contribuzione figurativa. La sentenza impugnata
— che ritiene accreditabile la contri
buzione figurativa per disoccupazione involontaria, a prescinde re dalla concessione della relativa indennità — si discosta dal
principio di diritto enunciato e merita, quindi, le censure che le
vengono mosse dall'istituto ricorrente.
4. - Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio
(ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.), potendo la causa esse
re decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta da
Giorgio Astro contro l'Inps, senza che siano all'uopo necessari
ulteriori accertamenti di fatto.
This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:45:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions