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sentenza 24 giugno 2005, n. 244 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 giugno 2005, n. 26); Pres....

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sentenza 24 giugno 2005, n. 244 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 giugno 2005, n. 26); Pres. Capotosti, Est. Quaranta; Stanziano e altri (Avv. Spagnuolo Vigorita) c. Regione Molise e altri. Ord. Tar Molise 4 luglio 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 4 del 2004) Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2641/2642-2645/2646 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201534 . Accessed: 24/06/2014 23:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.163 on Tue, 24 Jun 2014 23:17:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 24 giugno 2005, n. 244 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 giugno 2005, n. 26); Pres. Capotosti, Est. Quaranta; Stanziano e altri (Avv. Spagnuolo Vigorita) c. Regione

sentenza 24 giugno 2005, n. 244 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 giugno 2005, n. 26);Pres. Capotosti, Est. Quaranta; Stanziano e altri (Avv. Spagnuolo Vigorita) c. Regione Molise ealtri. Ord. Tar Molise 4 luglio 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 4 del 2004)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2641/2642-2645/2646Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201534 .

Accessed: 24/06/2014 23:17

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giunge la considerazione che, con le norme denunciate, il legis latore — come risulta dall'esame dei lavori preparatori

— da un

lato, ha tenuto conto dei vincoli impostigli dalle disponibilità di

bilancio e, dall'altro, ha inteso anche perseguire una peculiare

politica di sviluppo economico circoscritta alle zone colpite da

gli eventi sismici, appare ancor più evidente l'infondatezza

delle censure del rimettente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1°, 2° e 3°

comma, d.l. 13 febbraio 1981 n. 19 (individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), convertito, con modifica

zioni, dalla 1. 15 aprile 1981 n. 128, sollevata — in riferimento

agli art. 3 e 53 Cost. — dalla Commissione tributaria centrale

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 giugno 2005, n. 244 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 giugno 2005, n.

26); Pres. Capotosti, Est. Quaranta; Stanziano e altri (Avv. Spagnuolo Vigorita) c. Regione Molise e altri. Ord. Tar

Molise 4 luglio 2003 (G.U., 1J s.s., n. 4 del 2004).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Molise —

Comunità montane — Scioglimento, sospensione e com

missariamento del consiglio — Poteri attribuiti al presi dente della giunta regionale — Questione infondata di co

stituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97, 114, 117, 123; 1. reg. Moli

se 8 luglio 2002 n. 12, riordino e ridefinizione delle comunità

montane, art. 17).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

17 l. reg. Molise 8 luglio 2002 n. 12, nella parte in cui attri

buisce ai poteri del presidente della giunta regionale lo scio

glimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della comunità montana, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 114,

117, 2° comma, lett. p), e 123 Cost. (1)

( 1 ) La Corte costituzionale ribadisce il carattere autonomo delle co

munità montane (in tal senso, v. Corte cost. 6 luglio 2001, n. 229, Foro

it., 2001, I, 3032, commentata da Poggi, in Dir. e giustizia, 2001, fase.

29, 26), sia nei confronti delle regioni che dei comuni, anche se afferma

che la disciplina delle stesse rientra nella competenza legislativa resi

duale delle regioni, dal momento che la riserva allo Stato, ai sensi del

l'art. 117. 2° comma, lett. p), Cost., relativa agli «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», non

può estendersi alle comunità montane, dovendosi l'elencazione ritener

si a carattere tassativo. In ordine all'esercizio di poteri sostitutivi, da parte della regione, nei

confronti delle comunità montane, v. Corte cost. 16 luglio 2004, n. 227, Foro it., 2005,1, 1676, con nota di richiami, che ha dichiarato infondate

le questioni di legittimità costituzionale degli art. 2, 1° comma, lett. i),

3, 1° comma, lett. 1), 11, 13° e 14° comma. 12, 7° e 8° comma, 1. reg. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, nella parte in cui essi, anche con ri

chiamo a preesistenti discipline, affidano alla regione l'esercizio di

poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle fun

zioni attribuite dalla stessa legge alle province in materia di gestione di

rifiuti e alle province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei comu

ni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di

bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta; ord. 28

giugno 2004, n. 203, ibid., 1991, con nota di richiami, la quale, a se

guito dell'abrogazione della disposizione impugnata attraverso l'art. 1, 36° comma, 1. reg. Abruzzo 19 novembre 2003 n. 20 e della constata

zione che la stessa non ha avuto concreta applicazione nel periodo di

vigenza, ha dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma, 1. reg. Abruzzo 5 agosto 2003 n. 11, nella parte in cui prevede l'esercizio di

un potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale nell'ipotesi

Il Foro Italiano — 2005.

Diritto. — 1. - Il Tar Molise dubita della legittimità costitu

zionale dell'art. 17 1. reg. Molise 8 luglio 2002 n. 12 (riordino e

ridefinizione delle comunità montane), in relazione agli art. 3, 5,

97, 114, 117, 2° comma, lett. p), e 123 Cost., nella parte in cui

attribuisce «ai poteri del presidente della giunta regionale lo

scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consi

glio della comunità montana».

1.1. - Il giudice a quo premette che l'art. 117 Cost., come

modificato dalla 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo

V della parte seconda della Costituzione), «affida l'ordinamento

degli enti locali quasi interamente alla cura della legislazione

regionale, atteso che tale materia rientra nella competenza legis lativa residuale della regione, fatta eccezione per la legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali

di comuni, province e città metropolitane, riservate alla compe tenza legislativa esclusiva dello Stato». Detta riserva di legge statale deve essere estesa, per ragioni di coerenza e sistematicità

dell'ordinamento, anche al funzionamento degli organi della

comunità montana; a ciò consegue che «la previsione di un po tere regionale di controllo sostitutivo sugli enti montani, conte

nuta in una legge regionale, collide con il riconoscimento della

parità di rango costituzionale tra regione e comuni, di cui all'art.

114 Cost., nonché con la riserva di legge statale di cui all'art.

117, 2° comma, lett. p), Cost.».

Nondimeno, anche ammesso che la regione possa legiferare in tale materia, il giudice rimettente ritiene che l'affidamento da

parte della norma censurata ad un organo monocratico (il presi dente della giunta regionale) del suddetto potere di scioglimento e di commissariamento degli organi elettivi delle comunità

montane, senza alcuna previsione di un limite temporale di du

rata della supplenza dell'organo commissariale straordinario e

in mancanza, inoltre, di alcuna «scansione procedimentale» e di

«particolari garanzie», si porrebbe in contrasto con «il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrati

va», nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento,

di cui all'art. 97 Cost.

Inoltre, risulterebbero violati i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di autonomia degli enti locali (art. 5 Cost.), in quanto la norma censurata affiderebbe «ad un organo monocratico po litico della regione il controllo sugli organi collegiali di un ente

territoriale di diritto pubblico, autonomo ed a base comunitaria,

espressione dell'autonomia dei comuni montani e del loro pote re di associarsi per il perseguimento di fini comuni».

Ancora, secondo il giudice a quo, «la mancata previsione di

una consultazione con gli enti locali che costituiscono, alla base,

la struttura associativa delle comunità montane appare in palese

in cui i consigli dei comuni membri delle comunità montane non prov vedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla comunità mon

tana stessa, nella prima seduta successiva al loro insediamento e, co

munque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.

In ordine alle condizioni, in presenza delle quali è consentito il pote re sostitutivo delle regioni nei riguardi degli enti locali, v. Corte cost.

29 aprile 2005, n. 167, ibid., con nota di richiami, che ha dichiarato in costituzionale il controllo sostitutivo del difensore civico regionale su

tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge. Per l'affermazione secondo cui gli art. 36 e 39 1. 8 giugno 1990 n.

142, che disciplinano il controllo sostitutivo repressivo in materia di

bilancio di previsione degli enti locali, non sono applicabili alle comu

nità montane, v. Tar Basilicata 26 settembre 1992, n. 126, id., Rep. 2003, voce Montagna, n. 6.

Per quanto concerne il processo costituzionale, la corte conferma che

il thema decidendi è esclusivamente quello fissato dall'ordinanza di

rinvio, escludendo quindi qualsiasi possibilità per le parti costituite nel

giudizio costituzionale di ampliare lo stesso (v., tra le molte, Corte cost.

23 maggio 2003, n. 174, id., 2003,1, 2871, con nota di richiami; ord. 10

maggio 2002, n. 179, id., Rep. 2002, voce Giustizia amministrativa, n.

193). La corte conferma altresì che, come chiaramente desumibile dall'art.

22 delle norme integrative, la rilevanza deve essere valutata al mo

mento dell'emanazione dell'ordinanza di rinvio, restando ininfluenti

sulla prosecuzione del giudizio costituzionale le successive vicende di

fatto concernenti il rapporto dedotto nel giudizio a quo (v. Corte cost.

20 gennaio 2004, n. 24, id:, 2004, I, 321, con nota di richiami e osser

vazioni di Romboli e Di Chiara; ord. 22 luglio 2003, n. 270, id., Rep. 2004, voce Elezioni, n. 54; 23 luglio 2002, n. 383, id., 2002, I, 3280, con nota di richiami e osservazioni di Pertici).

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2643 PARTE PRIMA 2644

contrasto con il principio della consultazione tra regione ed enti

locali, di cui all'art. 123, ultimo comma, Cost.».

2. - In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la

costituzione della comunità montana «Molise centrale», in

quanto effettuata dopo la scadenza del termine perentorio di

venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione

nella Gazzetta ufficiale della repubblica, fissato dagli art. 25, 2°

comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87, e 3 delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale (cfr., ex multis, ordi

nanze n. 383 del 2002, Foro it., 2002, I, 3280, e n. 394 del

2001, id., Rep. 2002, voce Istruzione pubblica, n. 225). È, altre

sì, tardiva la memoria illustrativa depositata dalle parti private in prossimità dell'udienza pubblica.

2.1. - Va, inoltre, delimitato, sempre in via preliminare, il

thema decidendum, considerato che i ricorrenti, nonché gli in

terventori ad adiuvandum nel giudizio a quo, hanno chiesto che

venga, inoltre, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli art.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, nonché dell'intero ti tolo III della 1. reg. Molise n. 17 [recte: n. 12] del 2002, per violazione degli art. 3, 5, 44, 114, 117, 118, 120, 123 e 128 Cost., nonché dei principi generali dell'ordinamento e della

normativa statale di cui agli art. 4, 27, 28 e 32 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Queste ulteriori censure e i parametri di costituzionalità pro

spettati dalle parti costituite non possono essere presi in esame:

la giurisprudenza di questa corte, infatti, è costante nelFaffer

mare che l'oggetto del giudizio su cui effettuare la verifica di

costituzionalità è unicamente quello indicato nell'ordinanza di

rimessione (cfr. sentenza n. 405 del 1999, id., Rep. 1999, voce

Corte costituzionale, n. 56; ordinanze n. 174 del 2003, id., 2003,

I, 2871, e n. 219 del 2001, id.. Rep. 2002, voce Ordinamento

giudiziario, n. 109). 3. - Devono ora essere esaminate le eccezioni di inammissi

bilità sollevate dalla difesa della regione sotto il profilo della ca

renza dei necessari presupposti di rilevanza della questione nel

giudizio a quo. 3.1. - Innanzitutto, la regione ritiene che il tribunale ammini

strativo — censurando la norma nella parte in cui non prevede un limite temporale al potere di commissariamento — avrebbe

fatto valere un profilo che non ha costituito oggetto di doglianza da parte dei ricorrenti.

L'eccezione è infondata: rientra, infatti, nel potere del giudice a quo prospettare in via autonoma motivi di censura della norma

impugnata. 3.2. - In secondo luogo, la difesa della regione assume che la

ricostituzione dell'assemblea e l'avvenuta elezione del presi dente della giunta e della giunta stessa della comunità montana, determinando la sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessa

zione della materia del contendere nel giudizio a quo, avrebbe

privato di rilevanza la questione sollevata.

Anche tale eccezione non è fondata. Il giudizio di legittimità costituzionale, infatti, una volta ini

ziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di

fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha oc

casionato, come previsto dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex multis, ordinanze n. 270 del 2003, id.. Rep. 2004, voce Elezioni, n. 54, e n. 383 del 2002, cit.).

4. - Ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della

norma censurata, occorre valutare come si collocano le comu

nità montane nell'ambito dell'attuale sistema delle autonomie.

4.1. - L'evoluzione della legislazione in materia si caratteriz

za per il riconoscimento alla comunità montana della natura di

ente locale autonomo, quale proiezione dei comuni che ad essa

fanno capo (art. 4 1. 3 dicembre 1971 n. 1102, recante «nuove

norme per lo sviluppo della montagna»; e soprattutto art. 28 1. 8

giugno 1990 n. 142, recante «ordinamento delle autonomie lo

cali», nel testo originario; cfr. anche sentenze n. 293 del 1995, id., 1996,1, 2283; n. 307 del 1983, id., 1984,1, 341, e n. 212 del 1976, id., 1977, I, 290). La più recente normativa ha, altresì,

specificato quale sia l'effettiva natura giuridica di tali enti, qua lificandoli dapprima quale «unioni montane» (art. 28 1. n. 142

del 1990, come modificato dall'art. 7, 1° comma, 1. 3 agosto 1999 n. 265 recante «disposizioni in materia di autonomia e or

dinamento degli enti locali, nonché modifiche alla 1. 8 giugno 1990 n. 142») e successivamente quali «unioni di comuni, enti

Il Foro Italiano — 2005.

locali costituiti fra comuni montani» (art. 27, 1° comma, d.leg. n. 267 del 2000). E lo stesso art. 27 cit., al 4° comma, demanda

alla legge regionale la disciplina delle comunità con specifico riferimento: a) alle modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zo

nali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le

comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli del

l'Unione europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel

territorio.

Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di comuni, «create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo

scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non con

sentirebbe la frammentazione dei comuni montani, 'funzioni

proprie', 'funzioni conferite' e funzioni comunali» (sentenza n.

229 del 2001, id., 2001,1, 3032). La predetta qualificazione pone in evidenza l'autonomia di

tali enti (non solo dalle regioni ma anche) dai comuni, come

dimostra, tra l'altro, l'espressa attribuzione agli stessi della po testà statutaria e regolamentare (art. 4, 5° comma, 1. 5 giugno 2003 n. 131 recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordi

namento della repubblica alla 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3»), 5. - Alla luce della disciplina sopra esposta la questione deve

ritenersi non fondata.

5.1. - Le considerazioni sin qui svolte consentono di esclude

re che possa ritenersi sussistente la dedotta violazione degli art.

114 e 117, 2° comma, lett. p), Cost.

Il giudice rimettente — partendo dal presupposto secondo cui

alle comunità montane si applicano, «in quanto compatibili, i

principi previsti per l'ordinamento dei comuni» — ritiene che la

previsione di un potere regionale di controllo sostitutivo sulle

comunità montane si ponga in contrasto con il riconoscimento

«della parità di rango costituzionale tra regione e comuni» di cui

all'art. 114 Cost, e con la «riserva di legge statale» in materia di

legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamen

tali dei comuni ex art. 117, 2° comma, lett. p), Cost.

Tale censura non può essere accolta.

Innanzi tutto, deve ritenersi inconferente il richiamo all'art.

117, 2° comma, lett. p), Cost., nella parte in cui prevede, tra

l'altro, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la

materia relativa alla «legislazione elettorale» e agli «organi di

governo». Ciò in quanto la citata disposizione fa espresso rife

rimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane e

l'indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che

la disciplina delle comunità montane, pur in presenza della loro

qualificazione come enti locali contenuta nel d.leg. n. 267 del

2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'art. 117, 4° comma, Cost. Allo stesso modo incon

ferente deve ritenersi il riferimento, contenuto nell'ordinanza di

rimessione, all'art. 114 Cost., non contemplando quest'ultimo le

comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del

precetto in esso contenuto. 5.2. - Ciò precisato, deve, altresì, escludersi che sussista la

dedotta violazione dei parametri costituzionali di cui agli art. 3, 5, 97 e 123 Cost.

5.3. - Il tribunale rimettente ritiene che la mancata previsione di un limite temporale di durata della supplenza dell'organo commissariale straordinario, nonché la mancanza di una «scan

sione procedimentale» e di «particolari garanzie», si porrebbe in

contrasto con «il principio della riserva di legge in materia di

organizzazione amministrativa» e con i principi di imparzialità e

buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.

Al riguardo, deve ritenersi erronea la prospettazione da cui

muove il giudice a quo in relazione all'assenza di un termine di

durata della supplenza del commissario straordinario. Questi dovrà, infatti, esercitare i poteri conferitigli con il decreto di

nomina entro il termine stabilito dalla stessa amministrazione

regionale ovvero, in sua assenza, entro il termine e secondo le

modalità di cui alla 1. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifi

cazioni. Il sistema conosce, inoltre, rimedi attivabili da parte dei

soggetti interessati in caso di mancata osservanza di tali termini

(cfr. sentenze n. 220 e n. 176 del 2004, id., 2004, I, 2969 e

2975). Una volta esercitate le attribuzioni e/o venute meno le

cause di scioglimento si potrà procedere, nel rispetto della nor

mativa di settore e dei tempi ivi previsti, al rinnovo del consi

glio comunitario.

Quanto agli altri profili di illegittimità costituzionale denun

ciati, il riferimento all'art. 97 Cost, deve ritenersi inconferente

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sia in quanto non è ravvisabile la riserva di legge statale pro

spettata dal giudice a quo, sia perché non sussiste un legame di

implicazione necessaria tra la mancanza di «scansioni procedi mentali» e «particolari garanzie», non meglio precisate, e il ri

spetto delle regole di imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrativa.

5.4. - Non pertinenti devono, altresì, ritenersi le censure di

violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di au

tonomia degli enti locali (art. 5 Cost.), desunte dall'avere la

norma impugnata affidato «ad un organo monocratico politico della regione il controllo sugli organi collegiali di un ente terri

toriale di diritto pubblico, autonomo ed a base comunitaria,

espressione dell'autonomia dei comuni montani e del loro pote re di associarsi per il perseguimento di fini comuni». Non risul

ta, infatti, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali la

previsione di un controllo sostitutivo sugli organi, subordinato

alla previsione tassativa di cause che oggettivamente impedi scano all'ente di poter svolgere le funzioni allo stesso deman

date. Sotto altro aspetto, rientra nella discrezionalità del legis latore regionale l'affidamento di tale funzione ad un organo monocratico anziché collegiale, rilevante essendo soltanto la

circostanza che debba trattarsi di un organo politico della regio ne.

5.$. - Non fondata è, infine, la doglianza relativa alla mancata

previsione della consultazione, ad opera della regione, dei co

muni facenti parte della comunità montana, in forza di quanto

previsto dall'ultimo comma dell'art. 123 Cost., prima dell'ado

zione del provvedimento di commissariamento.

La norma impugnata prevede casi di scioglimento e di com

missariamento degli organi comunitari, dai quali esula ogni pro filo di discrezionalità, atteso il loro collegamento ad eventi og

gettivamente rilevanti, quali: a) la mancata elezione del presi dente e della giunta entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti, dalla vacanza comunque verificatesi o, in caso di dimis

sioni, dalla data di presentazione delle stesse, come pure quanto

previsto al 4° comma dell'art. 19 (la cui rubrica reca «elezioni

della giunta comunitaria»); b) le dimissioni contestuali o la de

cadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati

dai consigli comunali; c) la mancata approvazione del bilancio

di previsione; d) la mancata approvazione dello statuto nei ter

mini previsti dall'art. 8 della stessa legge. Tenuto conto del contenuto della disposizione censurata, può

ritenersi non necessaria la previsione di meccanismi di preven tiva consultazione dei comuni interessati. Il carattere oggettivo

degli eventi cui la norma si riferisce è, infatti, sufficiente a giu stificare l'adozione dell'atto di controllo sostitutivo, attesa la

sostanziale ininfluenza di una preventiva fase di contraddittorio

con i comuni stessi.

L'accertamento in fatto della sussistenza di una o più delle

fattispecie previste dalla norma comporta automaticamente

l'adozione, in via vincolata, del provvedimento di commissa

riamento dell'ente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 1. reg. Mo

lise 8 luglio 2002 n. 12 (riordino e ridefinizione delle comunità montane) sollevata, in relazione agli art. 3, 5, 97, 114, 117, 2°

comma, lett. p), e 123 Cost., dal Tar Molise, con l'ordinanza in

dicata in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 giugno 2005, n. 233 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 giugno 2005, n. 25); Pres. ed est. Contri; M.C. c. Inps. Ord. App. Torino 8

luglio 2004 (G.U., la s.s., n. 45 del 2004).

Lavoro (rapporto di) — Congedo straordinario retribuito — Sorelle o fratelli di soggetto handicappato con genitori im

possibilitati a provvedere — Esclusione — Incostituziona lità (Cost., art. 3; d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, t.u. delle di sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 1. 8 marzo

2000 n. 53, art. 42).

È incostituzionale l'art. 42, 5° comma, d.leg. 26 marzo 2001 n.

151, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situa

zione di gravità a fruire del congedo straordinario retribuito

ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. (1)

(1) La disposizione impugnata subordinava il diritto dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto handicappato ad usufruire del

congedo straordinario retribuito alla situazione di «scomparsa» dei ge nitori, escludendolo quindi nel caso in cui i genitori (o uno dei due) fosse vivente, anche se impossibilitato a provvedere all'assistenza del

figlio handicappato. La Corte costituzionale ritiene tale previsione irragionevole sulla ba

se della finalità cui tende la previsione del congedo straordinario retri buito e del ruolo fondamentale della famiglia nella cura e nell'assisten za dei soggetti portatori di handicap. t

Per la precedente giurisprudenza costituzionale, espressiva dei mede simi principi, v. Corte cost. 12 febbraio 2004, n. 62, Foro it., 2004, I, 1670, con nota di richiami e osservazioni di Piombo, commentata da Iz

zo, in Corriere giur., 2004, 455, da Di Marzio, in Dir. e giustizia, 2004, fase. 9, 79, che ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, 20° comma, 1. 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui, nel prevedere la presenza nel nucleo familiare del conduttore di un soggetto ultrasessantacinquenne o, alternativamente, affetto da grave handicap, quale requisito concorrente con quello reddituale per beneficiare della sospensione ex lege dell'ese cuzione dello sfratto, non richiede che il soggetto che versi in tali condi

zioni, ove non si tratti del conduttore medesimo, faccia parte del nucleo familiare e sia convivente cori lui da almeno sei mesi; 5 dicembre 2003, n. 350, Foro it., 2004, I, 2016, con nota di richiami, commentata da A

prile, in Nuovo dir., 2004, I, 57, da Pittaro, in Famiglia e dir., 2004, 149, da Maidecchi, in Cons. Stato, 2003, II, 2297, da Nuzzo, in Dir. pen. e proc., 2004, 699, da Filippi, Giunchedi e Repetto, in Giur. costit., 2003, 3634 e 2004, 747, da Marcheselli, in Guida al dir., 2004, fase. 1, 63, da Cremonesi, in Dir. e giustizia, 2004, fase. 1,' 42, da Girelli, in Giur. it., 2004, 2240, che ha ritenuto incostituzionale l'art. 47 ter, 1°

comma, lett. a). 1. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede va la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dalla lett. b) della stessa disposi zione, del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handi

cap totalmente invalidante; 22 novembre 2002, n. 467, Foro it., 2003,1, 367, con nota di richiami, commentata da Girelli, in Giur. it., 2003, 2234, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, 3° comma, 1. 11 ottobre 1990 n. 289, nella parte in cui non prevedeva che l'indennità mensile di

frequenza fosse concessa anche ai minori invalidi che frequentano l'asi lo nido; 22 luglio 2002, n. 372, Foro it., 2003, I, 719, con nota di ri

chiami, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzio nale dell'art. 38, 3° comma, d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, come modifica to dall'art. 3 d.p.r. 26 gennaio 1980 n. 84, nella parte in cui, stabilendo che i magistrati reclutati mediante concorso speciale nella provincia di Bolzano possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci an ni dalla loro nomina, esclude, per tale periodo, l'applicabilità sull'intero territorio nazionale dell'art. 33, 5° comma, 1. 5 febbraio 1992 n. 104, che

prevede il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al

proprio domicilio per assistere con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato; 9 luglio 2002, n. 329, ibid., 725, con nota di

richiami, che ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, 1° comma, 1. 30 mar

zo 1971 n. 118, nella parte in cui non prevede il diritto all'assegno per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi e non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio; 6 luglio 2001, n. 226, id., 2001,1, 3041, con nota di richiami, per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 14, 1° comma, lett.

c), 1. 5 febbraio 1992 n. 104, e 110, 2° comma, d.leg. 16 aprile 1994 n.

297, nella parte in cui precludono ai portatori di handicap l'assolvimento

dell'obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età.

In ordine ai rapporti di competenza legislativa tra lo Stato e le pro vince autonome di Trento e Bolzaho in materia di disciplina per favori re l'accesso dei soggetti handicappati agli strumenti informatici, v. Corte cost. 12 aprile 2005, n. 145, in questo fascicolo, I, 2620, con nota di richiami.

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