sentenza 24 giugno 2005, n. 244 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 giugno 2005, n. 26);Pres. Capotosti, Est. Quaranta; Stanziano e altri (Avv. Spagnuolo Vigorita) c. Regione Molise ealtri. Ord. Tar Molise 4 luglio 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 4 del 2004)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2641/2642-2645/2646Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201534 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
giunge la considerazione che, con le norme denunciate, il legis latore — come risulta dall'esame dei lavori preparatori
— da un
lato, ha tenuto conto dei vincoli impostigli dalle disponibilità di
bilancio e, dall'altro, ha inteso anche perseguire una peculiare
politica di sviluppo economico circoscritta alle zone colpite da
gli eventi sismici, appare ancor più evidente l'infondatezza
delle censure del rimettente.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1°, 2° e 3°
comma, d.l. 13 febbraio 1981 n. 19 (individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), convertito, con modifica
zioni, dalla 1. 15 aprile 1981 n. 128, sollevata — in riferimento
agli art. 3 e 53 Cost. — dalla Commissione tributaria centrale
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 giugno 2005, n. 244 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 giugno 2005, n.
26); Pres. Capotosti, Est. Quaranta; Stanziano e altri (Avv. Spagnuolo Vigorita) c. Regione Molise e altri. Ord. Tar
Molise 4 luglio 2003 (G.U., 1J s.s., n. 4 del 2004).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Molise —
Comunità montane — Scioglimento, sospensione e com
missariamento del consiglio — Poteri attribuiti al presi dente della giunta regionale — Questione infondata di co
stituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97, 114, 117, 123; 1. reg. Moli
se 8 luglio 2002 n. 12, riordino e ridefinizione delle comunità
montane, art. 17).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
17 l. reg. Molise 8 luglio 2002 n. 12, nella parte in cui attri
buisce ai poteri del presidente della giunta regionale lo scio
glimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della comunità montana, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 114,
117, 2° comma, lett. p), e 123 Cost. (1)
( 1 ) La Corte costituzionale ribadisce il carattere autonomo delle co
munità montane (in tal senso, v. Corte cost. 6 luglio 2001, n. 229, Foro
it., 2001, I, 3032, commentata da Poggi, in Dir. e giustizia, 2001, fase.
29, 26), sia nei confronti delle regioni che dei comuni, anche se afferma
che la disciplina delle stesse rientra nella competenza legislativa resi
duale delle regioni, dal momento che la riserva allo Stato, ai sensi del
l'art. 117. 2° comma, lett. p), Cost., relativa agli «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», non
può estendersi alle comunità montane, dovendosi l'elencazione ritener
si a carattere tassativo. In ordine all'esercizio di poteri sostitutivi, da parte della regione, nei
confronti delle comunità montane, v. Corte cost. 16 luglio 2004, n. 227, Foro it., 2005,1, 1676, con nota di richiami, che ha dichiarato infondate
le questioni di legittimità costituzionale degli art. 2, 1° comma, lett. i),
3, 1° comma, lett. 1), 11, 13° e 14° comma. 12, 7° e 8° comma, 1. reg. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, nella parte in cui essi, anche con ri
chiamo a preesistenti discipline, affidano alla regione l'esercizio di
poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle fun
zioni attribuite dalla stessa legge alle province in materia di gestione di
rifiuti e alle province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei comu
ni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di
bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta; ord. 28
giugno 2004, n. 203, ibid., 1991, con nota di richiami, la quale, a se
guito dell'abrogazione della disposizione impugnata attraverso l'art. 1, 36° comma, 1. reg. Abruzzo 19 novembre 2003 n. 20 e della constata
zione che la stessa non ha avuto concreta applicazione nel periodo di
vigenza, ha dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma, 1. reg. Abruzzo 5 agosto 2003 n. 11, nella parte in cui prevede l'esercizio di
un potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale nell'ipotesi
Il Foro Italiano — 2005.
Diritto. — 1. - Il Tar Molise dubita della legittimità costitu
zionale dell'art. 17 1. reg. Molise 8 luglio 2002 n. 12 (riordino e
ridefinizione delle comunità montane), in relazione agli art. 3, 5,
97, 114, 117, 2° comma, lett. p), e 123 Cost., nella parte in cui
attribuisce «ai poteri del presidente della giunta regionale lo
scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consi
glio della comunità montana».
1.1. - Il giudice a quo premette che l'art. 117 Cost., come
modificato dalla 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione), «affida l'ordinamento
degli enti locali quasi interamente alla cura della legislazione
regionale, atteso che tale materia rientra nella competenza legis lativa residuale della regione, fatta eccezione per la legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali
di comuni, province e città metropolitane, riservate alla compe tenza legislativa esclusiva dello Stato». Detta riserva di legge statale deve essere estesa, per ragioni di coerenza e sistematicità
dell'ordinamento, anche al funzionamento degli organi della
comunità montana; a ciò consegue che «la previsione di un po tere regionale di controllo sostitutivo sugli enti montani, conte
nuta in una legge regionale, collide con il riconoscimento della
parità di rango costituzionale tra regione e comuni, di cui all'art.
114 Cost., nonché con la riserva di legge statale di cui all'art.
117, 2° comma, lett. p), Cost.».
Nondimeno, anche ammesso che la regione possa legiferare in tale materia, il giudice rimettente ritiene che l'affidamento da
parte della norma censurata ad un organo monocratico (il presi dente della giunta regionale) del suddetto potere di scioglimento e di commissariamento degli organi elettivi delle comunità
montane, senza alcuna previsione di un limite temporale di du
rata della supplenza dell'organo commissariale straordinario e
in mancanza, inoltre, di alcuna «scansione procedimentale» e di
«particolari garanzie», si porrebbe in contrasto con «il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrati
va», nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento,
di cui all'art. 97 Cost.
Inoltre, risulterebbero violati i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di autonomia degli enti locali (art. 5 Cost.), in quanto la norma censurata affiderebbe «ad un organo monocratico po litico della regione il controllo sugli organi collegiali di un ente
territoriale di diritto pubblico, autonomo ed a base comunitaria,
espressione dell'autonomia dei comuni montani e del loro pote re di associarsi per il perseguimento di fini comuni».
Ancora, secondo il giudice a quo, «la mancata previsione di
una consultazione con gli enti locali che costituiscono, alla base,
la struttura associativa delle comunità montane appare in palese
in cui i consigli dei comuni membri delle comunità montane non prov vedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla comunità mon
tana stessa, nella prima seduta successiva al loro insediamento e, co
munque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.
In ordine alle condizioni, in presenza delle quali è consentito il pote re sostitutivo delle regioni nei riguardi degli enti locali, v. Corte cost.
29 aprile 2005, n. 167, ibid., con nota di richiami, che ha dichiarato in costituzionale il controllo sostitutivo del difensore civico regionale su
tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge. Per l'affermazione secondo cui gli art. 36 e 39 1. 8 giugno 1990 n.
142, che disciplinano il controllo sostitutivo repressivo in materia di
bilancio di previsione degli enti locali, non sono applicabili alle comu
nità montane, v. Tar Basilicata 26 settembre 1992, n. 126, id., Rep. 2003, voce Montagna, n. 6.
Per quanto concerne il processo costituzionale, la corte conferma che
il thema decidendi è esclusivamente quello fissato dall'ordinanza di
rinvio, escludendo quindi qualsiasi possibilità per le parti costituite nel
giudizio costituzionale di ampliare lo stesso (v., tra le molte, Corte cost.
23 maggio 2003, n. 174, id., 2003,1, 2871, con nota di richiami; ord. 10
maggio 2002, n. 179, id., Rep. 2002, voce Giustizia amministrativa, n.
193). La corte conferma altresì che, come chiaramente desumibile dall'art.
22 delle norme integrative, la rilevanza deve essere valutata al mo
mento dell'emanazione dell'ordinanza di rinvio, restando ininfluenti
sulla prosecuzione del giudizio costituzionale le successive vicende di
fatto concernenti il rapporto dedotto nel giudizio a quo (v. Corte cost.
20 gennaio 2004, n. 24, id:, 2004, I, 321, con nota di richiami e osser
vazioni di Romboli e Di Chiara; ord. 22 luglio 2003, n. 270, id., Rep. 2004, voce Elezioni, n. 54; 23 luglio 2002, n. 383, id., 2002, I, 3280, con nota di richiami e osservazioni di Pertici).
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2643 PARTE PRIMA 2644
contrasto con il principio della consultazione tra regione ed enti
locali, di cui all'art. 123, ultimo comma, Cost.».
2. - In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la
costituzione della comunità montana «Molise centrale», in
quanto effettuata dopo la scadenza del termine perentorio di
venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione
nella Gazzetta ufficiale della repubblica, fissato dagli art. 25, 2°
comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87, e 3 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (cfr., ex multis, ordi
nanze n. 383 del 2002, Foro it., 2002, I, 3280, e n. 394 del
2001, id., Rep. 2002, voce Istruzione pubblica, n. 225). È, altre
sì, tardiva la memoria illustrativa depositata dalle parti private in prossimità dell'udienza pubblica.
2.1. - Va, inoltre, delimitato, sempre in via preliminare, il
thema decidendum, considerato che i ricorrenti, nonché gli in
terventori ad adiuvandum nel giudizio a quo, hanno chiesto che
venga, inoltre, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli art.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, nonché dell'intero ti tolo III della 1. reg. Molise n. 17 [recte: n. 12] del 2002, per violazione degli art. 3, 5, 44, 114, 117, 118, 120, 123 e 128 Cost., nonché dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa statale di cui agli art. 4, 27, 28 e 32 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Queste ulteriori censure e i parametri di costituzionalità pro
spettati dalle parti costituite non possono essere presi in esame:
la giurisprudenza di questa corte, infatti, è costante nelFaffer
mare che l'oggetto del giudizio su cui effettuare la verifica di
costituzionalità è unicamente quello indicato nell'ordinanza di
rimessione (cfr. sentenza n. 405 del 1999, id., Rep. 1999, voce
Corte costituzionale, n. 56; ordinanze n. 174 del 2003, id., 2003,
I, 2871, e n. 219 del 2001, id.. Rep. 2002, voce Ordinamento
giudiziario, n. 109). 3. - Devono ora essere esaminate le eccezioni di inammissi
bilità sollevate dalla difesa della regione sotto il profilo della ca
renza dei necessari presupposti di rilevanza della questione nel
giudizio a quo. 3.1. - Innanzitutto, la regione ritiene che il tribunale ammini
strativo — censurando la norma nella parte in cui non prevede un limite temporale al potere di commissariamento — avrebbe
fatto valere un profilo che non ha costituito oggetto di doglianza da parte dei ricorrenti.
L'eccezione è infondata: rientra, infatti, nel potere del giudice a quo prospettare in via autonoma motivi di censura della norma
impugnata. 3.2. - In secondo luogo, la difesa della regione assume che la
ricostituzione dell'assemblea e l'avvenuta elezione del presi dente della giunta e della giunta stessa della comunità montana, determinando la sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessa
zione della materia del contendere nel giudizio a quo, avrebbe
privato di rilevanza la questione sollevata.
Anche tale eccezione non è fondata. Il giudizio di legittimità costituzionale, infatti, una volta ini
ziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di
fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha oc
casionato, come previsto dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex multis, ordinanze n. 270 del 2003, id.. Rep. 2004, voce Elezioni, n. 54, e n. 383 del 2002, cit.).
4. - Ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della
norma censurata, occorre valutare come si collocano le comu
nità montane nell'ambito dell'attuale sistema delle autonomie.
4.1. - L'evoluzione della legislazione in materia si caratteriz
za per il riconoscimento alla comunità montana della natura di
ente locale autonomo, quale proiezione dei comuni che ad essa
fanno capo (art. 4 1. 3 dicembre 1971 n. 1102, recante «nuove
norme per lo sviluppo della montagna»; e soprattutto art. 28 1. 8
giugno 1990 n. 142, recante «ordinamento delle autonomie lo
cali», nel testo originario; cfr. anche sentenze n. 293 del 1995, id., 1996,1, 2283; n. 307 del 1983, id., 1984,1, 341, e n. 212 del 1976, id., 1977, I, 290). La più recente normativa ha, altresì,
specificato quale sia l'effettiva natura giuridica di tali enti, qua lificandoli dapprima quale «unioni montane» (art. 28 1. n. 142
del 1990, come modificato dall'art. 7, 1° comma, 1. 3 agosto 1999 n. 265 recante «disposizioni in materia di autonomia e or
dinamento degli enti locali, nonché modifiche alla 1. 8 giugno 1990 n. 142») e successivamente quali «unioni di comuni, enti
Il Foro Italiano — 2005.
locali costituiti fra comuni montani» (art. 27, 1° comma, d.leg. n. 267 del 2000). E lo stesso art. 27 cit., al 4° comma, demanda
alla legge regionale la disciplina delle comunità con specifico riferimento: a) alle modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zo
nali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le
comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli del
l'Unione europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel
territorio.
Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di comuni, «create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo
scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non con
sentirebbe la frammentazione dei comuni montani, 'funzioni
proprie', 'funzioni conferite' e funzioni comunali» (sentenza n.
229 del 2001, id., 2001,1, 3032). La predetta qualificazione pone in evidenza l'autonomia di
tali enti (non solo dalle regioni ma anche) dai comuni, come
dimostra, tra l'altro, l'espressa attribuzione agli stessi della po testà statutaria e regolamentare (art. 4, 5° comma, 1. 5 giugno 2003 n. 131 recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordi
namento della repubblica alla 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3»), 5. - Alla luce della disciplina sopra esposta la questione deve
ritenersi non fondata.
5.1. - Le considerazioni sin qui svolte consentono di esclude
re che possa ritenersi sussistente la dedotta violazione degli art.
114 e 117, 2° comma, lett. p), Cost.
Il giudice rimettente — partendo dal presupposto secondo cui
alle comunità montane si applicano, «in quanto compatibili, i
principi previsti per l'ordinamento dei comuni» — ritiene che la
previsione di un potere regionale di controllo sostitutivo sulle
comunità montane si ponga in contrasto con il riconoscimento
«della parità di rango costituzionale tra regione e comuni» di cui
all'art. 114 Cost, e con la «riserva di legge statale» in materia di
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamen
tali dei comuni ex art. 117, 2° comma, lett. p), Cost.
Tale censura non può essere accolta.
Innanzi tutto, deve ritenersi inconferente il richiamo all'art.
117, 2° comma, lett. p), Cost., nella parte in cui prevede, tra
l'altro, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la
materia relativa alla «legislazione elettorale» e agli «organi di
governo». Ciò in quanto la citata disposizione fa espresso rife
rimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane e
l'indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che
la disciplina delle comunità montane, pur in presenza della loro
qualificazione come enti locali contenuta nel d.leg. n. 267 del
2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'art. 117, 4° comma, Cost. Allo stesso modo incon
ferente deve ritenersi il riferimento, contenuto nell'ordinanza di
rimessione, all'art. 114 Cost., non contemplando quest'ultimo le
comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del
precetto in esso contenuto. 5.2. - Ciò precisato, deve, altresì, escludersi che sussista la
dedotta violazione dei parametri costituzionali di cui agli art. 3, 5, 97 e 123 Cost.
5.3. - Il tribunale rimettente ritiene che la mancata previsione di un limite temporale di durata della supplenza dell'organo commissariale straordinario, nonché la mancanza di una «scan
sione procedimentale» e di «particolari garanzie», si porrebbe in
contrasto con «il principio della riserva di legge in materia di
organizzazione amministrativa» e con i principi di imparzialità e
buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.
Al riguardo, deve ritenersi erronea la prospettazione da cui
muove il giudice a quo in relazione all'assenza di un termine di
durata della supplenza del commissario straordinario. Questi dovrà, infatti, esercitare i poteri conferitigli con il decreto di
nomina entro il termine stabilito dalla stessa amministrazione
regionale ovvero, in sua assenza, entro il termine e secondo le
modalità di cui alla 1. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifi
cazioni. Il sistema conosce, inoltre, rimedi attivabili da parte dei
soggetti interessati in caso di mancata osservanza di tali termini
(cfr. sentenze n. 220 e n. 176 del 2004, id., 2004, I, 2969 e
2975). Una volta esercitate le attribuzioni e/o venute meno le
cause di scioglimento si potrà procedere, nel rispetto della nor
mativa di settore e dei tempi ivi previsti, al rinnovo del consi
glio comunitario.
Quanto agli altri profili di illegittimità costituzionale denun
ciati, il riferimento all'art. 97 Cost, deve ritenersi inconferente
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sia in quanto non è ravvisabile la riserva di legge statale pro
spettata dal giudice a quo, sia perché non sussiste un legame di
implicazione necessaria tra la mancanza di «scansioni procedi mentali» e «particolari garanzie», non meglio precisate, e il ri
spetto delle regole di imparzialità e buon andamento dell'azione
amministrativa.
5.4. - Non pertinenti devono, altresì, ritenersi le censure di
violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di au
tonomia degli enti locali (art. 5 Cost.), desunte dall'avere la
norma impugnata affidato «ad un organo monocratico politico della regione il controllo sugli organi collegiali di un ente terri
toriale di diritto pubblico, autonomo ed a base comunitaria,
espressione dell'autonomia dei comuni montani e del loro pote re di associarsi per il perseguimento di fini comuni». Non risul
ta, infatti, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali la
previsione di un controllo sostitutivo sugli organi, subordinato
alla previsione tassativa di cause che oggettivamente impedi scano all'ente di poter svolgere le funzioni allo stesso deman
date. Sotto altro aspetto, rientra nella discrezionalità del legis latore regionale l'affidamento di tale funzione ad un organo monocratico anziché collegiale, rilevante essendo soltanto la
circostanza che debba trattarsi di un organo politico della regio ne.
5.$. - Non fondata è, infine, la doglianza relativa alla mancata
previsione della consultazione, ad opera della regione, dei co
muni facenti parte della comunità montana, in forza di quanto
previsto dall'ultimo comma dell'art. 123 Cost., prima dell'ado
zione del provvedimento di commissariamento.
La norma impugnata prevede casi di scioglimento e di com
missariamento degli organi comunitari, dai quali esula ogni pro filo di discrezionalità, atteso il loro collegamento ad eventi og
gettivamente rilevanti, quali: a) la mancata elezione del presi dente e della giunta entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti, dalla vacanza comunque verificatesi o, in caso di dimis
sioni, dalla data di presentazione delle stesse, come pure quanto
previsto al 4° comma dell'art. 19 (la cui rubrica reca «elezioni
della giunta comunitaria»); b) le dimissioni contestuali o la de
cadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati
dai consigli comunali; c) la mancata approvazione del bilancio
di previsione; d) la mancata approvazione dello statuto nei ter
mini previsti dall'art. 8 della stessa legge. Tenuto conto del contenuto della disposizione censurata, può
ritenersi non necessaria la previsione di meccanismi di preven tiva consultazione dei comuni interessati. Il carattere oggettivo
degli eventi cui la norma si riferisce è, infatti, sufficiente a giu stificare l'adozione dell'atto di controllo sostitutivo, attesa la
sostanziale ininfluenza di una preventiva fase di contraddittorio
con i comuni stessi.
L'accertamento in fatto della sussistenza di una o più delle
fattispecie previste dalla norma comporta automaticamente
l'adozione, in via vincolata, del provvedimento di commissa
riamento dell'ente.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 1. reg. Mo
lise 8 luglio 2002 n. 12 (riordino e ridefinizione delle comunità montane) sollevata, in relazione agli art. 3, 5, 97, 114, 117, 2°
comma, lett. p), e 123 Cost., dal Tar Molise, con l'ordinanza in
dicata in epigrafe.
Il Foro Italiano — 2005.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 giugno 2005, n. 233 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 giugno 2005, n. 25); Pres. ed est. Contri; M.C. c. Inps. Ord. App. Torino 8
luglio 2004 (G.U., la s.s., n. 45 del 2004).
Lavoro (rapporto di) — Congedo straordinario retribuito — Sorelle o fratelli di soggetto handicappato con genitori im
possibilitati a provvedere — Esclusione — Incostituziona lità (Cost., art. 3; d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, t.u. delle di sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 1. 8 marzo
2000 n. 53, art. 42).
È incostituzionale l'art. 42, 5° comma, d.leg. 26 marzo 2001 n.
151, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situa
zione di gravità a fruire del congedo straordinario retribuito
ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. (1)
(1) La disposizione impugnata subordinava il diritto dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto handicappato ad usufruire del
congedo straordinario retribuito alla situazione di «scomparsa» dei ge nitori, escludendolo quindi nel caso in cui i genitori (o uno dei due) fosse vivente, anche se impossibilitato a provvedere all'assistenza del
figlio handicappato. La Corte costituzionale ritiene tale previsione irragionevole sulla ba
se della finalità cui tende la previsione del congedo straordinario retri buito e del ruolo fondamentale della famiglia nella cura e nell'assisten za dei soggetti portatori di handicap. t
Per la precedente giurisprudenza costituzionale, espressiva dei mede simi principi, v. Corte cost. 12 febbraio 2004, n. 62, Foro it., 2004, I, 1670, con nota di richiami e osservazioni di Piombo, commentata da Iz
zo, in Corriere giur., 2004, 455, da Di Marzio, in Dir. e giustizia, 2004, fase. 9, 79, che ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, 20° comma, 1. 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui, nel prevedere la presenza nel nucleo familiare del conduttore di un soggetto ultrasessantacinquenne o, alternativamente, affetto da grave handicap, quale requisito concorrente con quello reddituale per beneficiare della sospensione ex lege dell'ese cuzione dello sfratto, non richiede che il soggetto che versi in tali condi
zioni, ove non si tratti del conduttore medesimo, faccia parte del nucleo familiare e sia convivente cori lui da almeno sei mesi; 5 dicembre 2003, n. 350, Foro it., 2004, I, 2016, con nota di richiami, commentata da A
prile, in Nuovo dir., 2004, I, 57, da Pittaro, in Famiglia e dir., 2004, 149, da Maidecchi, in Cons. Stato, 2003, II, 2297, da Nuzzo, in Dir. pen. e proc., 2004, 699, da Filippi, Giunchedi e Repetto, in Giur. costit., 2003, 3634 e 2004, 747, da Marcheselli, in Guida al dir., 2004, fase. 1, 63, da Cremonesi, in Dir. e giustizia, 2004, fase. 1,' 42, da Girelli, in Giur. it., 2004, 2240, che ha ritenuto incostituzionale l'art. 47 ter, 1°
comma, lett. a). 1. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede va la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dalla lett. b) della stessa disposi zione, del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handi
cap totalmente invalidante; 22 novembre 2002, n. 467, Foro it., 2003,1, 367, con nota di richiami, commentata da Girelli, in Giur. it., 2003, 2234, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, 3° comma, 1. 11 ottobre 1990 n. 289, nella parte in cui non prevedeva che l'indennità mensile di
frequenza fosse concessa anche ai minori invalidi che frequentano l'asi lo nido; 22 luglio 2002, n. 372, Foro it., 2003, I, 719, con nota di ri
chiami, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzio nale dell'art. 38, 3° comma, d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, come modifica to dall'art. 3 d.p.r. 26 gennaio 1980 n. 84, nella parte in cui, stabilendo che i magistrati reclutati mediante concorso speciale nella provincia di Bolzano possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci an ni dalla loro nomina, esclude, per tale periodo, l'applicabilità sull'intero territorio nazionale dell'art. 33, 5° comma, 1. 5 febbraio 1992 n. 104, che
prevede il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio per assistere con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato; 9 luglio 2002, n. 329, ibid., 725, con nota di
richiami, che ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, 1° comma, 1. 30 mar
zo 1971 n. 118, nella parte in cui non prevede il diritto all'assegno per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi e non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio; 6 luglio 2001, n. 226, id., 2001,1, 3041, con nota di richiami, per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 14, 1° comma, lett.
c), 1. 5 febbraio 1992 n. 104, e 110, 2° comma, d.leg. 16 aprile 1994 n.
297, nella parte in cui precludono ai portatori di handicap l'assolvimento
dell'obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età.
In ordine ai rapporti di competenza legislativa tra lo Stato e le pro vince autonome di Trento e Bolzaho in materia di disciplina per favori re l'accesso dei soggetti handicappati agli strumenti informatici, v. Corte cost. 12 aprile 2005, n. 145, in questo fascicolo, I, 2620, con nota di richiami.
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