sentenza 24 luglio 1998, n. 330 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35);Pres. Vassalli, Est. Ruperto; Borrelli (Avv. Miglino) c. Prefettura di Salerno; interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Pret. Salerno-Eboli 5 dicembre 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 10del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 1 (GENNAIO 2000), pp. 37/38-41/42Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195296 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 luglio 1998, n. 330 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Ruperto; Borrelli (Avv. Miglino) c. Pre
fettura di Salerno; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato
Stipo). Ord. Pret. Salerno-Eboli 5 dicembre 1996 (G.U., la
s.s., n. 10 del 1997).
I
Diritto. — 1. - Il Pretore di Salerno, sezione di Eboli, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 218, 1° e 2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), in quanto
dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la san
zione amministrativa accessoria della sospensione della patente. A parere del giudice a quo, la denunciata norma viola: 1)
l'art. 97 Cost., poiché la mancata partecipazione del trasgresso re al procedimento amministrativo di sospensione — che si con
clude col provvedimento del prefetto — si pone in contrasto
con i principi di imparzialità e buon andamento; 2) l'art. 3 Cost.,
per irragionevolezza, stante la scissione temporale tra il mo
mento applicativo della sanzione accessoria e quello della san
zione principale; 3) l'art. 24 Cost., per la compressione del di
ritto di difesa, conseguente al mancato rispetto del principio della previa contestazione. Il rimettente, inoltre, fa rilevare co
me sia possibile il contrasto tra i provvedimenti giurisdizionali che decidono le opposizioni avverso le due sanzioni citate, e
come sia concreta l'eventualità che l'annullamento della sospen sione intervenga allorché questa risulti, in tutto o in parte, già scontata.
2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibili
tà sollevata dall'avvocatura generale per asserita irrilevanza del
la questione in ragione del mancato accertamento preventivo della responsabilità dell'opponente. Il giudice a quo, infatti, con
motivazione plausibile, considera logicamente pregiudiziale ri
spetto al merito la verifica di legittimità della normativa proce
dimentale, sulla cui base è stato adottato l'atto opposto, corret
tamente osservando come questo risulterebbe nullo in radice a
seguito dell'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
3.1. - La sospensione della patente di guida si caratterizza, nel sistema del nuovo codice della strada, per la sua natura
afflittiva, incidente sull'atto amministrativo di abilitazione, a
causa della violazione di regole di comportamento inerenti alla
sicurezza della circolazione; e viene disposta dal prefetto o dal
giudice penale, rispettivamente, a seconda che sia stato com
messo un semplice illecito amministrativo ovvero un reato (v. ordinanze n. 170 del 1998, e n. 184 del 1997 (Foro it., Rep.
di decadenza per l'esercizio da parte del prefetto del relativo potere amministrativo, poiché l'art. 218 attribuisce all'interessato solo una pos sibilità e non un diritto soggettivo a riottenere la sua patente, v. Pret.
Torino 24 gennaio 1997, id., Rep. 1998, voce cit., n. 136, commentata da Giammarino, in Giur. merito, 1998, 122, in un caso in cui era stata
proposta opposizione ex art. 22 e 23 1. 689/81 avverso ordinanza di
sospensione emessa oltre tre anni dopo l'accertamento. Per la nullità dell'ordinanza di sospensione della patente di guida emanata senza il
rispetto del termine quindicinale previsto dall'art. 218, 2° comma, d.leg. 285/92, v. Pret. Salerno-Eboli 7 ottobre 1997, Foro it., Rep. 1998, voce
cit., n. 161. Nel senso che, in tema di sanzioni amministrative accessorie connesse
alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, il pe riodo della sospensione provvisoria della patente, disposta con provve dimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giu dice penale all'esito dell'accertamento o dallo stesso prefetto nel caso di estinzione del reato, v. Cass. 27 maggio 1998, Bosio, id., 1999, II, 185, con nota di richiami e commentata da Bricchetti, in Guida al
dir., 1998, fase. 38, 86, circa l'applicabilità della misura della sospen sione della patente in caso di patteggiamento.
Per la manifesta infondatezza, per erroneità dei presupposti interpre tativi, di questioni di costituzionalità relative al provvedimento di so
spensione della patente di guida da parte del prefetto, v. Corte cost., ord. 26 giugno 1998, n. 235, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 119; ord. 13 marzo 1998, nn. 170, 169, 168 e 167, G.U., la s.s., n. 20 del 1998.
Nel senso che il beneficio della sospensione condizionale della pena è applicabile alla sospensione della patente di guida, v. Cass. 25 feb
braio 1996, Belluomo, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 121.
Per alcune questioni di costituzionalità relative alla disciplina della
revoca e sospensione della patente di guida per coloro che sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o come sanzione amministra
tiva accessoria alla contravvenzione di inversione del senso di marcia
sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, v. Corte
cost. 21 ottobre 1998, n. 354, id., 1999, I, 419, con nota di richiami
ed osservazioni di Cerini, e 2 novembre 1996, n. 373, id., 1997, I,
1663, con nota di richiami.
Circolazione stradale — Infrazioni comportanti la sospensione della patente — Contestazione — Ritiro immediato della pa tente di guida — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 97; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della
strada, art. 218).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
218, 1° e 2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede l'immediato ritiro della patente da parte del
l'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia stabi
lita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in riferimento agli art. 3, 24, 1° e
2° comma, e 97 Cost. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 luglio 1998, n. 276 0Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 agosto 1998, n. 34); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Manfrotto, Taddei c. Pre
fettura di Vicenza; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret.
Bassano del Grappa 8 maggio 1997 (due) (G.U., la s.s., nn.
36 e 38 del 1997).
Circolazione stradale — Sospensione della patente di guida —
Ordinanza prefettizia — Notifica — Termine perentorio —
Omessa previsione — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3, 24; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 218).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
218, 2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in
cui non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di
sospensione della patente di guida, un termine perentorio la
cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, in riferi mento agli art. 3 e 24 Cost. (2)
(1-2) In entrambe le eccezioni di costituzionalità i dubbi rivolti alla medesima disposizione venivano sollevati essenzialmente in ordine alla violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. Nel caso ri solto dalla sent. 330/98, la corte rileva come l'anticipazione della san zione è imposta e giustificata dalla necessità di garantire la finalità di
prevenzione di illeciti ulteriori nell'immediato, mentre in quello deciso con la sent. 276/98, la corte esclude che si possa dire violato l'art. 24 Cost., stante la possibilità di proporre opposizione immediata al pre tore nei confronti del verbale di accertamento. Le ordinanze di rimes sione di Pret. Salerno-Eboli 5 dicembre 1996 e di Pret. Bassano del
Grappa 8 maggio 1997 sono massimate, rispettivamente, in Foro it.,
Rep. 1997, voce Circolazione stradale, nn. 148, 150. La prima è com
mentata da Stabile, in Arch, circolaz., 1998, 21. Circa l'opposizione nei confronti del verbale di accertamento, cfr. la nota di richiami di M. Cerini a Cass. 12628/98 e 12544/98, in questo fascicolo, I, 230.
In ordine agli strumenti ed alle possibilità di ricorso avverso il prov vedimento prefettizio di sospensione della patente, v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4629, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 132, e 8 luglio 1996, n. 6232, id., Rep. 1997, voce cit., n. 158; Corte cost. 12 febbraio 1996, n. 31, id., 1996, I, 1534, con nota di richiami e osservazioni di Ferraz zi. Nel senso che presupposto indefettibile per l'emissione del provvedi mento prefettizio di sospensione della patente è il materiale ritiro della
patente di guida da parte dell'organo di polizia che ha accertato la san
zione principale, cui è collegata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, v. Pret. Terni 10 dicembre 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 165, in un caso in cui il provvedimento prefettizio impu
gnato era invece congegnato sostanzialmente come un'ordinanza di re
voca della patente contenente l'intimazione all'intestatario della patente di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Secondo Pret. Salerno 4 novembre 1994 (id., Rep. 1995, voce cit., n. 161) l'esercitabilità del potere di sospensione accessoria
della patente è vincolata al verificarsi del presupposto rappresentato dall'accertamento in sede giudiziale della relativa contravvenzione prin
cipale penale. Per l'affermazione secondo cui il termine di quindici giorni previsto
dall'art. 218, 2° comma, d.leg. 285/92, entro il quale, qualora l'ordi
nanza di sospensione della patente non sia ancora stata emanata dal
prefetto, si può ottenere la restituzione della patente, non è un termine
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PARTE PRIMA
1997, voce Pena (applicazione su richiesta), n. 80). Il legislatore l'ha configurata come sanzione accessoria, secondo una scelta
che non può considerarsi «arbitraria o manifestamente irrazio
nale» (ordinanza n. 184 del 1997), stante la sua palese coerenza
con la finalità, perseguita dal legislatore, di dare una risposta efficace a condotte pericolose poste in essere violando norme
del codice della strada. Requisito imprescindibile per garantire tale efficacia è appunto l'immediatezza dell'intervento, il quale si connota, oltre che per il suindicato profilo punitivo, anche
e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in
un'attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori.
Nel caso particolare previsto dal denunciato art. 218, l'attivi
tà dell'agente accertatore è da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti. Il ritiro della patente è infatti
operato nell'immediatezza della contestazione dell'illecito, co
me conferma la previsione circa il rilascio di un «permesso prov visorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre
il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato».
Ove siano possibili l'identificazione del trasgressore e la con
testazione immediata della violazione, il legislatore conferisce
un valore preminente alla prevenzione d'illeciti ulteriori nell'im
mediato; e l'effettività della misura sospensiva rimane assicura
ta proprio dal ritiro della patente, la quale viene messa rapida mente a disposizione del prefetto.
L'anticipazione della sanzione risponde dunque alla necessità
di garantire immediatamente le anzidette finalità di prevenzio
ne; mentre poi l'iter si completa attraverso l'acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, che possono portare al
la conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimen to adottato dall'agente. Il che si pone in evidente armonia con
il suddescritto disegno del codice della strada, e sotto nessun
profilo può considerarsi in contrasto col principio di buon an
damento della pubblica amministrazione.
3.2. - Il rimettente lamenta inoltre la mancata previsione del
la partecipazione del trasgressore a codesto procedimento, rav
visando in ciò una difformità da quanto previsto nell'art. 7 1.
7 agosto 1990 n. 241. E proprio per questo prospetta la viola
zione anche dell'art. 3 Cost., adducendo a tertium comparatio nis l'ipotesi della demolizione di manufatto abusivo ex art. 211
dello stesso codice della strada.
In proposito, basta osservare che, a parte la non confrontabi
lità delle due situazioni, per la loro evidente diversità obiettiva,
proprio il richiamato art. 211 fa salva, nel 2° comma, la facoltà
dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche
prima di procedere alle previste comunicazioni, e nel 6° comma
espressamente prevede che il prefetto può disporre l'esecuzione
degli interventi necessari «nei casi di immediato pericolo per la circolazione».
4. - Neppure l'art. 24 Cost, risulta vulnerato, poiché — come anche di recente questa corte ha chiarito, in conformità alla
più volte reiterata affermazione del carattere generale ed onni
comprensivo del rimedio oppositorio ex lege n. 689 del 1981
(cfr., ex plurimis, sentenza n. 31 del 1996, id., 1996, I, 1534) — l'interessato può immediatamente proporre opposizione al
pretore, ai sensi degli art. 22 e 23 di tale legge, già avverso
il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della paten te, chiedendone la sospensione; e, d'altronde, egli ha diritto, secondo quanto previsto nel 2° comma del denunciato art. 218, all'immediata riconsegna del documento ove l'ordinanza di so
spensione non venga emessa entro i venti giorni dal ritiro (v. sentenza n. 276 del 1998, in epigrafe).
Paradossale appare poi la tesi del rimettente, secondo cui co
stituirebbe fattore compressivo del diritto di difesa la stessa mol
teplicità dei rimedi di opposizione, avverso cioè il verbale di
contestazione e ritiro, il provvedimento di sospensione e l'ordi
nanza relativa alla sanzione principale. In proposito basta solo
notare come il coordinamento tra i vari giudizi resti comunque assicurato dalle regole generali di cui agli art. 40 e 274 c.p.c.; mentre, nelle ipotesi di opposizioni avverso, rispettivamente, le
sanzioni principale ed accessoria, proposte e decise in tempi di
versi, l'accertamento cronologicamente precedente non può che
fare stato rispetto al successivo, ove ricorrano le condizioni per il prodursi degli effetti del giudicato.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, 1° e
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2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della stra
da), sollevata in riferimento agli art. 3, 24, 1° e 2° comma,
e 97 Cost, dal Pretore di Salerno, sezione di Eboli, con l'ordi
nanza in epigrafe.
II
Diritto. — 1. - Il Pretore di Bassano del Grappa ha sollevato,
nell'ambito di due diversi giudizi, la medesima questione di le
gittimità costituzionale, dubitando della conformità agli art. 3
e 24 Cost, dell'art. 218, 2° comma, cod. strada (emanato con
d.leg. 30 aprile 1992 n. 285), nella parte in cui non prevede,
per la notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della pa tente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia
sanzionata a pena di nullità. I due giudizi incidentali devono,
quindi, essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia. 2. - Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inam
missibilità della questione, per difetto di motivazione in ordine
alla rilevanza, sollevata dall'avvocatura dello Stato, secondo cui
il pretore avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti si
siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di veloci
tà contestata loro dal prefetto e abbiano, quindi, subito un pre
giudizio dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.
L'eccezione non può essere accolta.
Il giudice a quo chiarisce, infatti, di essere chiamato a pro
nunciarsi, in entrambi i giudizi principali, sulla legittimità delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente, sulla base delle
domande delle parti che eccepiscono, tra l'altro, la tardività della
loro notifica: per rispondere a tale censura egli deve applicare la norma impugnata, della cui legittimità costituzionale, però, dubita. Perciò il Pretore di Bassano del Grappa, prima di pro nunciarsi sul merito della controversia, ha sospeso i due giudizi e rimesso la questione alla Corte costituzionale.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
L'art. 218, 2° comma, cod. strada dispone che, in ipotesi di violazioni comportanti la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, l'agente accertatore pro cede al ritiro della patente stessa ed al suo invio, entro i cinque
giorni successivi, alla prefettura del luogo della commessa vio
lazione. Il prefetto, nei successivi quindici giorni, emette il prov vedimento di sospensione, che deve essere notificato immedia
tamente all'interessato e che viene iscritto sul documento di gui da. Qualora l'ordinanza prefettizia non venga emessa entro i
termini indicati, il titolare della patente può ottenere la restitu
zione di quest'ultima. Il diritto di difesa dell'interessato non risulta compresso, an
zitutto perché, nel solco della giurisprudenza di questa corte
(v. le sentenze n. 31 del 1996, Foro it., 1996, I, 1534; n. 437
del 1995, id., 1995, I, 3060; n. 255 del 1994, id., 1994, I, 3329; n. 311 del 1994, ibid., 3327), occorre affermare che egli può immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il ver
bale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, 1. n. 689 del 1981.
Qualora preferisca, invece, attendere di conoscere l'ordinan
za prefettizia e questa non gli venga notificata entro venti gior ni dalla data di ritiro della patente (termine risultante dalla som
ma di quelli stabiliti nel 2° comma dell'art. 218 cod. strada),
egli potrà richiedere la riconsegna del documento di guida. A
quel punto, potrà agevolmente verificare se sia stato emesso
o meno un provvedimento di sospensione della patente: in caso
affermativo, infatti, la patente stessa non verrà restituita o, quan d'anche lo fosse, riporterà l'annotazione della sospensione, sì
che, in entrambi i casi, l'interessato potrà richiedere immediata
mente copia del provvedimento prefettizio ed eventualmente im
pugnarlo avanti l'autorità giudiziaria. 4. - Per le anzidette ragioni non sussiste neppure una viola
zione dell'art. 3 Cost., non rinvenendosi alcuna irragionevolez za nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro
cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospen sione della patente e non anche un preciso termine entro cui
il provvedimento stesso va notificato.
Ugualmente, non sussiste alcuna disparità di trattamento ri
spetto all'ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecu niarie, disciplinata dagli art. 201 cod. strada e 14 1. n. 689 del
1981, ove si prevede — in caso di impossibilità di contestazione
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
immediata — la notificazione degli estremi della violazione al
trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza compor ta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. A
parte il fatto che in questa seconda ipotesi il termine risulta
notevolmente più lungo — e quindi il presunto trasgressore si
trova in una condizione meno favorevole —, la fattispecie ivi
disciplinata non è comparabile con quella regolata dalla norma
impugnata, considerata, soprattutto, la circostanza che nel caso
previsto dall'art. 201 cod. strada non si può procedere all'im
mediata contestazione dell'infrazione commessa, come avviene,
invece, in quello oggetto dell'art. 218.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 218, 2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), sollevata dal Pretore di Bassano del Grap
pa, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., con le ordinanze indi
cate in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 marzo 1998, n. 63
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 marzo 1998, n. 12); Pres. Granata, Est. Chieppa; Di Meo e altri, Conte e altri, Meuti e altri (Aw. Alleva), Fontana e altro (Avv. Abba
monte), Visciotto (Aw. Pericu) c. Min. interno; interv. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Pierantozzi). Ord. Tar La
zio 20 giugno e 4 luglio 1996 (tre), Trga Trentino-Alto Adige, sez. Bolzano, 19 febbraio 1997 (G.U., la s.s., n. 49 del 1996
e nn. 20 e 21 del 1997).
Pubblica sicurezza (amministrazione della) — Polizia di Stato — Sovrintendenti ed ispettori — Trattamento economico —
Identità — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 36; d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici
relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre
forze di polizia, art. 3; 1. 6 marzo 1992 n. 216, conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, art. 1). Pubblica sicurezza (amministrazione della) — Polizia di Stato
— Sovrintendenti ed ispettori — Funzioni e carriera — Que stioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 76, 97; d.leg. 12 maggio 1995 n. 197, attuazione dell'art. 3 1. 6 marzo 1992
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della polizia di Stato, art. 3, 4, 13, 14, 15).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito in l. 6 marzo 1992
n. 216, nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della
polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispetto
ri, senza parificarne le funzioni, in riferimento agli art. 3 e
36 Cost. (1) Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli
art. 3, 4, 13, 14 e 15 d.leg. 12 maggio 1995 n. 197, sotto
il profilo che, determinando un nuovo sistema organizzatorio della polizia di Stato, ridimensionerebbero la funzione degli
ispettori rispetto ai sovrintendenti e determinerebbero posi
zioni e scavalcamenti di carriera senza alcun ordine logico, in riferimento agli art. 76 e 97 Cost. (2)
(1-3) Le stesse questioni di costituzionalità sono state sollevate da
Tar Toscana, sez. I, ord. 1° luglio 1997, n. 292, Foro it., Rep. 1998, voce Pubblica sicurezza (amministrazione della), n. 16; Tar Lazio, sez.
I, ord. 23 settembre 1996, n. 1577, e Tar Piemonte, sez. I, ord. 15
maggio 1997, n. 632, id., Rep. 1997, voce cit., nn. 6, 7. La corte rigetta
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È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
13, lett. a) e b), d.leg. 12 maggio 1995 n. 197, nella parte in cui provvede agli inquadramenti degli ispettori e dei so
vrintendenti della polizia di Stato regolamentando situazioni
differenti in modo uguale ed operando una commistione di
ruoli diversi e di soggetti in possesso di requisiti non omoge
nei, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost. (3)
Diritto. — 1. - Le questioni sollevate possono essere suddivi
se in due gruppi. Il primo riguarda l'art. 3 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 (autorizza
zione di spesa per la perequazione del trattamento economico
dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri in relazione alla sen
tenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991
(Foro it., 1993, I, 361) e all'esecuzione di giudicati, nonché pe
requazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni (ma per questa norma senza variazioni), dal
l'art. 1 1. 6 marzo 1992 n. 216, censurato nella parte in cui
attribuisce ai sovrintendenti della polizia di Stato lo stesso trat
tamento economico degli ispettori, senza parificarne le funzio
ni, sotto il profilo della violazione degli art. 3 e 36 Cost, (que stione sollevata dal Tar Lazio con ordinanza r.o. n. 1288 del
1996). Il secondo gruppo concerne il d.leg. 12 maggio 1995 n. 197
(attuazione dell'art. 3 1. 6 marzo 1992 n. 216, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della polizia di Stato). Di questo vengono impugnati gli art. 3 e 4 in riferi
mento all'art. 97 Cost., sotto il profilo che, determinando un
nuovo sistema organizzatorio della polizia di Stato, che ridi
mensionerebbe la funzione attribuita agli ispettori, accomunan
do i compiti ad essi già assegnati con quelli originariamente
spettanti ai sovrintendenti, si porrebbero in contrasto con il prin
cipio dell'ottimizzazione organizzatoria della pubblica ammini
strazione; nonché in riferimento all'art. 76 Cost, per la oblite
razione delle ragioni della delega contenuta nella 1. n. 216 del
1992, limitata alla mera perequazione del trattamento economi
co dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri rispetto agli ispetto ri della polizia di Stato ai sensi della sentenza della Corte costi
tuzionale n. 277 del 1991 (questioni sollevate dal tribunale am
ministrativo regionale del Lazio con le ordinanze r.o. nn. 240, 241 e 242 del 1997).
Inoltre viene denunciata l'illegittimità costituzionale, per vio
lazione degli art. 97 e 76 Cost., degli art. 13, 14 e 15 del predet to d.leg. n. 197 del 1995, nella parte in cui disciplinano le fun
zioni e le modalità di progressione in carriera nell'ambito del
nuovo ruolo degli ispettori, nonché, in via transitoria, le moda
lità di inquadramento del personale che, alla data del 1 ° settem
bre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e
degli ispettori, in modo da determinare posizioni e scavalca
menti senza alcun ordine logico (questioni sollevate dallo stesso
Tar Lazio con le predette ordinanze r.o. nn. 240, 241 e 242
del 1997). Infine viene riproposto un particolare profilo di illegittimità
costituzionale, per violazione sempre degli art. 3 e 97 Cost., dell'anzidetto art. 13, lett. a) e b), d.leg. n. 197 del 1995, nella
parte in cui provvede agli inquadramenti degli ispettori e dei
sovrintendenti della polizia di Stato, in quanto regolamentereb be situazioni differenti in modo uguale, operando una commi
stione di ruoli diversi e di soggetti in possesso di requisiti non
omogenei (questione sollevata dal Trga Trentino-Alto Adige, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con ordinanza
r.o. n. 266 del 19 febbraio 1997). 2. - Stante l'identità di alcune questioni e l'evidente connes
le eccezioni prospettate richiamando la discrezionalità legislativa, nella
specie esercitata nei limiti della ragionevolezza, e l'ampiezza della dele
ga attribuita al governo per la riforma dell'ordinamento del personale della polizia di Stato, non limitata all'attuazione della pronuncia di cui
a Corte cost. 12 giugno 1991, n. 277, id., 1993, I, 361; per ogni riferi
mento circa l'applicazione dei medesimi parametri nella stessa tormen
tata materia dell'equiparazione dei trattamenti del personale di carabi
nieri, polizia e guardia di finanza, oltre che in altri settori del pubblico
impiego, v. le sentenze citate in motivazione, nonché Corte conti, sez.
contr. Stato, 24 aprile 1998, n. 35, id., 1999, III, 300, con nota di
richiami.
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