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sentenza 24 luglio 1998, n. 330 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 settembre 1998, n. 35);...

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sentenza 24 luglio 1998, n. 330 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Ruperto; Borrelli (Avv. Miglino) c. Prefettura di Salerno; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Pret. Salerno-Eboli 5 dicembre 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 1 (GENNAIO 2000), pp. 37/38-41/42 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195296 . Accessed: 25/06/2014 04:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 04:57:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 24 luglio 1998, n. 330 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Ruperto; Borrelli (Avv. Miglino) c. Prefettura di Salerno; interv.

sentenza 24 luglio 1998, n. 330 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35);Pres. Vassalli, Est. Ruperto; Borrelli (Avv. Miglino) c. Prefettura di Salerno; interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Pret. Salerno-Eboli 5 dicembre 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 10del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 1 (GENNAIO 2000), pp. 37/38-41/42Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195296 .

Accessed: 25/06/2014 04:57

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Page 2: sentenza 24 luglio 1998, n. 330 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Ruperto; Borrelli (Avv. Miglino) c. Prefettura di Salerno; interv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 luglio 1998, n. 330 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Ruperto; Borrelli (Avv. Miglino) c. Pre

fettura di Salerno; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato

Stipo). Ord. Pret. Salerno-Eboli 5 dicembre 1996 (G.U., la

s.s., n. 10 del 1997).

I

Diritto. — 1. - Il Pretore di Salerno, sezione di Eboli, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 218, 1° e 2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), in quanto

dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la san

zione amministrativa accessoria della sospensione della patente. A parere del giudice a quo, la denunciata norma viola: 1)

l'art. 97 Cost., poiché la mancata partecipazione del trasgresso re al procedimento amministrativo di sospensione — che si con

clude col provvedimento del prefetto — si pone in contrasto

con i principi di imparzialità e buon andamento; 2) l'art. 3 Cost.,

per irragionevolezza, stante la scissione temporale tra il mo

mento applicativo della sanzione accessoria e quello della san

zione principale; 3) l'art. 24 Cost., per la compressione del di

ritto di difesa, conseguente al mancato rispetto del principio della previa contestazione. Il rimettente, inoltre, fa rilevare co

me sia possibile il contrasto tra i provvedimenti giurisdizionali che decidono le opposizioni avverso le due sanzioni citate, e

come sia concreta l'eventualità che l'annullamento della sospen sione intervenga allorché questa risulti, in tutto o in parte, già scontata.

2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibili

tà sollevata dall'avvocatura generale per asserita irrilevanza del

la questione in ragione del mancato accertamento preventivo della responsabilità dell'opponente. Il giudice a quo, infatti, con

motivazione plausibile, considera logicamente pregiudiziale ri

spetto al merito la verifica di legittimità della normativa proce

dimentale, sulla cui base è stato adottato l'atto opposto, corret

tamente osservando come questo risulterebbe nullo in radice a

seguito dell'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

3.1. - La sospensione della patente di guida si caratterizza, nel sistema del nuovo codice della strada, per la sua natura

afflittiva, incidente sull'atto amministrativo di abilitazione, a

causa della violazione di regole di comportamento inerenti alla

sicurezza della circolazione; e viene disposta dal prefetto o dal

giudice penale, rispettivamente, a seconda che sia stato com

messo un semplice illecito amministrativo ovvero un reato (v. ordinanze n. 170 del 1998, e n. 184 del 1997 (Foro it., Rep.

di decadenza per l'esercizio da parte del prefetto del relativo potere amministrativo, poiché l'art. 218 attribuisce all'interessato solo una pos sibilità e non un diritto soggettivo a riottenere la sua patente, v. Pret.

Torino 24 gennaio 1997, id., Rep. 1998, voce cit., n. 136, commentata da Giammarino, in Giur. merito, 1998, 122, in un caso in cui era stata

proposta opposizione ex art. 22 e 23 1. 689/81 avverso ordinanza di

sospensione emessa oltre tre anni dopo l'accertamento. Per la nullità dell'ordinanza di sospensione della patente di guida emanata senza il

rispetto del termine quindicinale previsto dall'art. 218, 2° comma, d.leg. 285/92, v. Pret. Salerno-Eboli 7 ottobre 1997, Foro it., Rep. 1998, voce

cit., n. 161. Nel senso che, in tema di sanzioni amministrative accessorie connesse

alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, il pe riodo della sospensione provvisoria della patente, disposta con provve dimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giu dice penale all'esito dell'accertamento o dallo stesso prefetto nel caso di estinzione del reato, v. Cass. 27 maggio 1998, Bosio, id., 1999, II, 185, con nota di richiami e commentata da Bricchetti, in Guida al

dir., 1998, fase. 38, 86, circa l'applicabilità della misura della sospen sione della patente in caso di patteggiamento.

Per la manifesta infondatezza, per erroneità dei presupposti interpre tativi, di questioni di costituzionalità relative al provvedimento di so

spensione della patente di guida da parte del prefetto, v. Corte cost., ord. 26 giugno 1998, n. 235, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 119; ord. 13 marzo 1998, nn. 170, 169, 168 e 167, G.U., la s.s., n. 20 del 1998.

Nel senso che il beneficio della sospensione condizionale della pena è applicabile alla sospensione della patente di guida, v. Cass. 25 feb

braio 1996, Belluomo, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 121.

Per alcune questioni di costituzionalità relative alla disciplina della

revoca e sospensione della patente di guida per coloro che sono stati

sottoposti a misure di sicurezza personali o come sanzione amministra

tiva accessoria alla contravvenzione di inversione del senso di marcia

sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, v. Corte

cost. 21 ottobre 1998, n. 354, id., 1999, I, 419, con nota di richiami

ed osservazioni di Cerini, e 2 novembre 1996, n. 373, id., 1997, I,

1663, con nota di richiami.

Circolazione stradale — Infrazioni comportanti la sospensione della patente — Contestazione — Ritiro immediato della pa tente di guida — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 97; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della

strada, art. 218).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

218, 1° e 2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede l'immediato ritiro della patente da parte del

l'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia stabi

lita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in riferimento agli art. 3, 24, 1° e

2° comma, e 97 Cost. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 luglio 1998, n. 276 0Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 agosto 1998, n. 34); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Manfrotto, Taddei c. Pre

fettura di Vicenza; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret.

Bassano del Grappa 8 maggio 1997 (due) (G.U., la s.s., nn.

36 e 38 del 1997).

Circolazione stradale — Sospensione della patente di guida —

Ordinanza prefettizia — Notifica — Termine perentorio —

Omessa previsione — Questione infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 24; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 218).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

218, 2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in

cui non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di

sospensione della patente di guida, un termine perentorio la

cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, in riferi mento agli art. 3 e 24 Cost. (2)

(1-2) In entrambe le eccezioni di costituzionalità i dubbi rivolti alla medesima disposizione venivano sollevati essenzialmente in ordine alla violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. Nel caso ri solto dalla sent. 330/98, la corte rileva come l'anticipazione della san zione è imposta e giustificata dalla necessità di garantire la finalità di

prevenzione di illeciti ulteriori nell'immediato, mentre in quello deciso con la sent. 276/98, la corte esclude che si possa dire violato l'art. 24 Cost., stante la possibilità di proporre opposizione immediata al pre tore nei confronti del verbale di accertamento. Le ordinanze di rimes sione di Pret. Salerno-Eboli 5 dicembre 1996 e di Pret. Bassano del

Grappa 8 maggio 1997 sono massimate, rispettivamente, in Foro it.,

Rep. 1997, voce Circolazione stradale, nn. 148, 150. La prima è com

mentata da Stabile, in Arch, circolaz., 1998, 21. Circa l'opposizione nei confronti del verbale di accertamento, cfr. la nota di richiami di M. Cerini a Cass. 12628/98 e 12544/98, in questo fascicolo, I, 230.

In ordine agli strumenti ed alle possibilità di ricorso avverso il prov vedimento prefettizio di sospensione della patente, v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4629, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 132, e 8 luglio 1996, n. 6232, id., Rep. 1997, voce cit., n. 158; Corte cost. 12 febbraio 1996, n. 31, id., 1996, I, 1534, con nota di richiami e osservazioni di Ferraz zi. Nel senso che presupposto indefettibile per l'emissione del provvedi mento prefettizio di sospensione della patente è il materiale ritiro della

patente di guida da parte dell'organo di polizia che ha accertato la san

zione principale, cui è collegata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, v. Pret. Terni 10 dicembre 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 165, in un caso in cui il provvedimento prefettizio impu

gnato era invece congegnato sostanzialmente come un'ordinanza di re

voca della patente contenente l'intimazione all'intestatario della patente di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Secondo Pret. Salerno 4 novembre 1994 (id., Rep. 1995, voce cit., n. 161) l'esercitabilità del potere di sospensione accessoria

della patente è vincolata al verificarsi del presupposto rappresentato dall'accertamento in sede giudiziale della relativa contravvenzione prin

cipale penale. Per l'affermazione secondo cui il termine di quindici giorni previsto

dall'art. 218, 2° comma, d.leg. 285/92, entro il quale, qualora l'ordi

nanza di sospensione della patente non sia ancora stata emanata dal

prefetto, si può ottenere la restituzione della patente, non è un termine

Il Foro Italiano — 2000.

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PARTE PRIMA

1997, voce Pena (applicazione su richiesta), n. 80). Il legislatore l'ha configurata come sanzione accessoria, secondo una scelta

che non può considerarsi «arbitraria o manifestamente irrazio

nale» (ordinanza n. 184 del 1997), stante la sua palese coerenza

con la finalità, perseguita dal legislatore, di dare una risposta efficace a condotte pericolose poste in essere violando norme

del codice della strada. Requisito imprescindibile per garantire tale efficacia è appunto l'immediatezza dell'intervento, il quale si connota, oltre che per il suindicato profilo punitivo, anche

e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in

un'attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori.

Nel caso particolare previsto dal denunciato art. 218, l'attivi

tà dell'agente accertatore è da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti. Il ritiro della patente è infatti

operato nell'immediatezza della contestazione dell'illecito, co

me conferma la previsione circa il rilascio di un «permesso prov visorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre

il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato».

Ove siano possibili l'identificazione del trasgressore e la con

testazione immediata della violazione, il legislatore conferisce

un valore preminente alla prevenzione d'illeciti ulteriori nell'im

mediato; e l'effettività della misura sospensiva rimane assicura

ta proprio dal ritiro della patente, la quale viene messa rapida mente a disposizione del prefetto.

L'anticipazione della sanzione risponde dunque alla necessità

di garantire immediatamente le anzidette finalità di prevenzio

ne; mentre poi l'iter si completa attraverso l'acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, che possono portare al

la conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimen to adottato dall'agente. Il che si pone in evidente armonia con

il suddescritto disegno del codice della strada, e sotto nessun

profilo può considerarsi in contrasto col principio di buon an

damento della pubblica amministrazione.

3.2. - Il rimettente lamenta inoltre la mancata previsione del

la partecipazione del trasgressore a codesto procedimento, rav

visando in ciò una difformità da quanto previsto nell'art. 7 1.

7 agosto 1990 n. 241. E proprio per questo prospetta la viola

zione anche dell'art. 3 Cost., adducendo a tertium comparatio nis l'ipotesi della demolizione di manufatto abusivo ex art. 211

dello stesso codice della strada.

In proposito, basta osservare che, a parte la non confrontabi

lità delle due situazioni, per la loro evidente diversità obiettiva,

proprio il richiamato art. 211 fa salva, nel 2° comma, la facoltà

dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche

prima di procedere alle previste comunicazioni, e nel 6° comma

espressamente prevede che il prefetto può disporre l'esecuzione

degli interventi necessari «nei casi di immediato pericolo per la circolazione».

4. - Neppure l'art. 24 Cost, risulta vulnerato, poiché — come anche di recente questa corte ha chiarito, in conformità alla

più volte reiterata affermazione del carattere generale ed onni

comprensivo del rimedio oppositorio ex lege n. 689 del 1981

(cfr., ex plurimis, sentenza n. 31 del 1996, id., 1996, I, 1534) — l'interessato può immediatamente proporre opposizione al

pretore, ai sensi degli art. 22 e 23 di tale legge, già avverso

il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della paten te, chiedendone la sospensione; e, d'altronde, egli ha diritto, secondo quanto previsto nel 2° comma del denunciato art. 218, all'immediata riconsegna del documento ove l'ordinanza di so

spensione non venga emessa entro i venti giorni dal ritiro (v. sentenza n. 276 del 1998, in epigrafe).

Paradossale appare poi la tesi del rimettente, secondo cui co

stituirebbe fattore compressivo del diritto di difesa la stessa mol

teplicità dei rimedi di opposizione, avverso cioè il verbale di

contestazione e ritiro, il provvedimento di sospensione e l'ordi

nanza relativa alla sanzione principale. In proposito basta solo

notare come il coordinamento tra i vari giudizi resti comunque assicurato dalle regole generali di cui agli art. 40 e 274 c.p.c.; mentre, nelle ipotesi di opposizioni avverso, rispettivamente, le

sanzioni principale ed accessoria, proposte e decise in tempi di

versi, l'accertamento cronologicamente precedente non può che

fare stato rispetto al successivo, ove ricorrano le condizioni per il prodursi degli effetti del giudicato.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, 1° e

Il Foro Italiano — 2000.

2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della stra

da), sollevata in riferimento agli art. 3, 24, 1° e 2° comma,

e 97 Cost, dal Pretore di Salerno, sezione di Eboli, con l'ordi

nanza in epigrafe.

II

Diritto. — 1. - Il Pretore di Bassano del Grappa ha sollevato,

nell'ambito di due diversi giudizi, la medesima questione di le

gittimità costituzionale, dubitando della conformità agli art. 3

e 24 Cost, dell'art. 218, 2° comma, cod. strada (emanato con

d.leg. 30 aprile 1992 n. 285), nella parte in cui non prevede,

per la notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della pa tente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia

sanzionata a pena di nullità. I due giudizi incidentali devono,

quindi, essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia. 2. - Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inam

missibilità della questione, per difetto di motivazione in ordine

alla rilevanza, sollevata dall'avvocatura dello Stato, secondo cui

il pretore avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti si

siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di veloci

tà contestata loro dal prefetto e abbiano, quindi, subito un pre

giudizio dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.

L'eccezione non può essere accolta.

Il giudice a quo chiarisce, infatti, di essere chiamato a pro

nunciarsi, in entrambi i giudizi principali, sulla legittimità delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente, sulla base delle

domande delle parti che eccepiscono, tra l'altro, la tardività della

loro notifica: per rispondere a tale censura egli deve applicare la norma impugnata, della cui legittimità costituzionale, però, dubita. Perciò il Pretore di Bassano del Grappa, prima di pro nunciarsi sul merito della controversia, ha sospeso i due giudizi e rimesso la questione alla Corte costituzionale.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

L'art. 218, 2° comma, cod. strada dispone che, in ipotesi di violazioni comportanti la sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente di guida, l'agente accertatore pro cede al ritiro della patente stessa ed al suo invio, entro i cinque

giorni successivi, alla prefettura del luogo della commessa vio

lazione. Il prefetto, nei successivi quindici giorni, emette il prov vedimento di sospensione, che deve essere notificato immedia

tamente all'interessato e che viene iscritto sul documento di gui da. Qualora l'ordinanza prefettizia non venga emessa entro i

termini indicati, il titolare della patente può ottenere la restitu

zione di quest'ultima. Il diritto di difesa dell'interessato non risulta compresso, an

zitutto perché, nel solco della giurisprudenza di questa corte

(v. le sentenze n. 31 del 1996, Foro it., 1996, I, 1534; n. 437

del 1995, id., 1995, I, 3060; n. 255 del 1994, id., 1994, I, 3329; n. 311 del 1994, ibid., 3327), occorre affermare che egli può immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il ver

bale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, 1. n. 689 del 1981.

Qualora preferisca, invece, attendere di conoscere l'ordinan

za prefettizia e questa non gli venga notificata entro venti gior ni dalla data di ritiro della patente (termine risultante dalla som

ma di quelli stabiliti nel 2° comma dell'art. 218 cod. strada),

egli potrà richiedere la riconsegna del documento di guida. A

quel punto, potrà agevolmente verificare se sia stato emesso

o meno un provvedimento di sospensione della patente: in caso

affermativo, infatti, la patente stessa non verrà restituita o, quan d'anche lo fosse, riporterà l'annotazione della sospensione, sì

che, in entrambi i casi, l'interessato potrà richiedere immediata

mente copia del provvedimento prefettizio ed eventualmente im

pugnarlo avanti l'autorità giudiziaria. 4. - Per le anzidette ragioni non sussiste neppure una viola

zione dell'art. 3 Cost., non rinvenendosi alcuna irragionevolez za nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro

cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospen sione della patente e non anche un preciso termine entro cui

il provvedimento stesso va notificato.

Ugualmente, non sussiste alcuna disparità di trattamento ri

spetto all'ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecu niarie, disciplinata dagli art. 201 cod. strada e 14 1. n. 689 del

1981, ove si prevede — in caso di impossibilità di contestazione

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

immediata — la notificazione degli estremi della violazione al

trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza compor ta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. A

parte il fatto che in questa seconda ipotesi il termine risulta

notevolmente più lungo — e quindi il presunto trasgressore si

trova in una condizione meno favorevole —, la fattispecie ivi

disciplinata non è comparabile con quella regolata dalla norma

impugnata, considerata, soprattutto, la circostanza che nel caso

previsto dall'art. 201 cod. strada non si può procedere all'im

mediata contestazione dell'infrazione commessa, come avviene,

invece, in quello oggetto dell'art. 218.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 218, 2° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), sollevata dal Pretore di Bassano del Grap

pa, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., con le ordinanze indi

cate in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 marzo 1998, n. 63

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 marzo 1998, n. 12); Pres. Granata, Est. Chieppa; Di Meo e altri, Conte e altri, Meuti e altri (Aw. Alleva), Fontana e altro (Avv. Abba

monte), Visciotto (Aw. Pericu) c. Min. interno; interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Pierantozzi). Ord. Tar La

zio 20 giugno e 4 luglio 1996 (tre), Trga Trentino-Alto Adige, sez. Bolzano, 19 febbraio 1997 (G.U., la s.s., n. 49 del 1996

e nn. 20 e 21 del 1997).

Pubblica sicurezza (amministrazione della) — Polizia di Stato — Sovrintendenti ed ispettori — Trattamento economico —

Identità — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 36; d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali

dell'arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte

costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione

di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici

relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre

forze di polizia, art. 3; 1. 6 marzo 1992 n. 216, conversione

in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, art. 1). Pubblica sicurezza (amministrazione della) — Polizia di Stato

— Sovrintendenti ed ispettori — Funzioni e carriera — Que stioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 76, 97; d.leg. 12 maggio 1995 n. 197, attuazione dell'art. 3 1. 6 marzo 1992

n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non

direttivo della polizia di Stato, art. 3, 4, 13, 14, 15).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

3 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito in l. 6 marzo 1992

n. 216, nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della

polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispetto

ri, senza parificarne le funzioni, in riferimento agli art. 3 e

36 Cost. (1) Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli

art. 3, 4, 13, 14 e 15 d.leg. 12 maggio 1995 n. 197, sotto

il profilo che, determinando un nuovo sistema organizzatorio della polizia di Stato, ridimensionerebbero la funzione degli

ispettori rispetto ai sovrintendenti e determinerebbero posi

zioni e scavalcamenti di carriera senza alcun ordine logico, in riferimento agli art. 76 e 97 Cost. (2)

(1-3) Le stesse questioni di costituzionalità sono state sollevate da

Tar Toscana, sez. I, ord. 1° luglio 1997, n. 292, Foro it., Rep. 1998, voce Pubblica sicurezza (amministrazione della), n. 16; Tar Lazio, sez.

I, ord. 23 settembre 1996, n. 1577, e Tar Piemonte, sez. I, ord. 15

maggio 1997, n. 632, id., Rep. 1997, voce cit., nn. 6, 7. La corte rigetta

Il Foro Italiano — 2000.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

13, lett. a) e b), d.leg. 12 maggio 1995 n. 197, nella parte in cui provvede agli inquadramenti degli ispettori e dei so

vrintendenti della polizia di Stato regolamentando situazioni

differenti in modo uguale ed operando una commistione di

ruoli diversi e di soggetti in possesso di requisiti non omoge

nei, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost. (3)

Diritto. — 1. - Le questioni sollevate possono essere suddivi

se in due gruppi. Il primo riguarda l'art. 3 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 (autorizza

zione di spesa per la perequazione del trattamento economico

dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri in relazione alla sen

tenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991

(Foro it., 1993, I, 361) e all'esecuzione di giudicati, nonché pe

requazione dei trattamenti economici relativi al personale delle

corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni (ma per questa norma senza variazioni), dal

l'art. 1 1. 6 marzo 1992 n. 216, censurato nella parte in cui

attribuisce ai sovrintendenti della polizia di Stato lo stesso trat

tamento economico degli ispettori, senza parificarne le funzio

ni, sotto il profilo della violazione degli art. 3 e 36 Cost, (que stione sollevata dal Tar Lazio con ordinanza r.o. n. 1288 del

1996). Il secondo gruppo concerne il d.leg. 12 maggio 1995 n. 197

(attuazione dell'art. 3 1. 6 marzo 1992 n. 216, in materia di

riordino delle carriere del personale non direttivo della polizia di Stato). Di questo vengono impugnati gli art. 3 e 4 in riferi

mento all'art. 97 Cost., sotto il profilo che, determinando un

nuovo sistema organizzatorio della polizia di Stato, che ridi

mensionerebbe la funzione attribuita agli ispettori, accomunan

do i compiti ad essi già assegnati con quelli originariamente

spettanti ai sovrintendenti, si porrebbero in contrasto con il prin

cipio dell'ottimizzazione organizzatoria della pubblica ammini

strazione; nonché in riferimento all'art. 76 Cost, per la oblite

razione delle ragioni della delega contenuta nella 1. n. 216 del

1992, limitata alla mera perequazione del trattamento economi

co dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri rispetto agli ispetto ri della polizia di Stato ai sensi della sentenza della Corte costi

tuzionale n. 277 del 1991 (questioni sollevate dal tribunale am

ministrativo regionale del Lazio con le ordinanze r.o. nn. 240, 241 e 242 del 1997).

Inoltre viene denunciata l'illegittimità costituzionale, per vio

lazione degli art. 97 e 76 Cost., degli art. 13, 14 e 15 del predet to d.leg. n. 197 del 1995, nella parte in cui disciplinano le fun

zioni e le modalità di progressione in carriera nell'ambito del

nuovo ruolo degli ispettori, nonché, in via transitoria, le moda

lità di inquadramento del personale che, alla data del 1 ° settem

bre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e

degli ispettori, in modo da determinare posizioni e scavalca

menti senza alcun ordine logico (questioni sollevate dallo stesso

Tar Lazio con le predette ordinanze r.o. nn. 240, 241 e 242

del 1997). Infine viene riproposto un particolare profilo di illegittimità

costituzionale, per violazione sempre degli art. 3 e 97 Cost., dell'anzidetto art. 13, lett. a) e b), d.leg. n. 197 del 1995, nella

parte in cui provvede agli inquadramenti degli ispettori e dei

sovrintendenti della polizia di Stato, in quanto regolamentereb be situazioni differenti in modo uguale, operando una commi

stione di ruoli diversi e di soggetti in possesso di requisiti non

omogenei (questione sollevata dal Trga Trentino-Alto Adige, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con ordinanza

r.o. n. 266 del 19 febbraio 1997). 2. - Stante l'identità di alcune questioni e l'evidente connes

le eccezioni prospettate richiamando la discrezionalità legislativa, nella

specie esercitata nei limiti della ragionevolezza, e l'ampiezza della dele

ga attribuita al governo per la riforma dell'ordinamento del personale della polizia di Stato, non limitata all'attuazione della pronuncia di cui

a Corte cost. 12 giugno 1991, n. 277, id., 1993, I, 361; per ogni riferi

mento circa l'applicazione dei medesimi parametri nella stessa tormen

tata materia dell'equiparazione dei trattamenti del personale di carabi

nieri, polizia e guardia di finanza, oltre che in altri settori del pubblico

impiego, v. le sentenze citate in motivazione, nonché Corte conti, sez.

contr. Stato, 24 aprile 1998, n. 35, id., 1999, III, 300, con nota di

richiami.

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