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sentenza 24 luglio 1998, n. 332 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 settembre 1998, n. 35);...

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sentenza 24 luglio 1998, n. 332 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c. Regione Sicilia (Avv. Castaldi, Ingargiola). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 59/60-63/64 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193015 . Accessed: 28/06/2014 12:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.176 on Sat, 28 Jun 2014 12:55:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 24 luglio 1998, n. 332 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c.

sentenza 24 luglio 1998, n. 332 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35);Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) c. Regione Sicilia(Avv. Castaldi, Ingargiola). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 59/60-63/64Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193015 .

Accessed: 28/06/2014 12:55

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PARTE PRIMA

Riscossione delle imposte, n. 76; n. 456 del 1989, id., 1990,

I, 18, e n. 242 del 1989, id., 1989, I, 2065); che, pertanto, le questioni sollevate dalla sezione di controllo

della Corte dei conti per la regione siciliana sono manifesta

mente inammissibili.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87, e 9, 2° comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimi tà costituzionale dell'art. 36 1. reg. sic. 23 febbraio 1962 n. 2

(norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assisten

za del personale della regione) e, in subordine, dell'art. 1 1.

reg. sic. 25 maggio 1995 n. 46 (disposizioni concernenti il perso nale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti

locali ed il relativo personale), sollevate, in riferimento agli art.

3 e 5 Cost., dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana con le ordinanze in epigrafe indicate.

II

Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale promos so dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana — con ord. 19 dicembre 1996 (r.o. n. 511 del 1997), emessa in occasione del riscontro di legittimità sul decreto con

cernente la liquidazione del trattamento di pensione di Di Bella

Pietro — hanno depositato memoria di intervento:

a) il medesimo Di Bella, il quale assume di essere legittimato a partecipare al presente giudizio di costituzionalità in ragione dello specifico interesse derivante dall'incidenza di un eventuale

accoglimento della sollevata questione sulla decorrenza ed am

montare del suo trattamento pensionistico;

b) la Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori

(Casil) sezione regionale per la Sicilia, assumendo, in punto di

legittimazione attiva a partecipare al presente giudizio, che la

decisione della corte potrebbe avere ripercussioni dirette sul trat

tamento di quiescenza già liquidato in favore dei pensionati re

gionali collocati a riposo dopo il 30 giugno 1995, cosicché ap

pare giustificato che costoro, tramite il sindacato al quale han

no aderito, possano tutelare i propri diritti «che verrebbero posti in discussione dopo anni e che, invece, debbono considerarsi ormai intangibili»;

ritenuto, altresì, che nel giudizio di legittimità costituzionale

promosso dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana — con altra ordinanza, emessa del pari il 19 dicembre 1996 (r.o. n. 613 del 1997), in occasione del riscon

tro di legittimità sui decreti concernenti la liquidazione del trat tamento di pensione di Meli Salvatore e Ficarra Concetta —

hanno depositato memorie di intervento:

1) Montalto Maria Rosa ed altri undici pensionati già dipen denti della regione siciliana (Scardino Angela, Pecorella Con

tessa, Ferrini Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela,

Ingrassia Giovanna, Di Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Tra

pani Maria Rita, Lombardi Anna e Gerardi Rosa Maria) assu mendo di avere titolo per partecipare al giudizio, essendo il pro prio interesse ad intervenire «direttamente collegato con l'og getto del giudizio di costituzionalità», atteso che «un'eventuale

pronuncia di accoglimento comporterebbe la riduzione della pen sione cui esse hanno diritto in base alla normativa regionale»;

2) Sirianni Giuliana e Noto Margherita, anch'esse pensionate già dipendenti della regione siciliana, che hanno sviluppato ar

gomentazioni in tutto identiche a quelle contenute nell'atto di

intervento di Montalto Maria Rosa ed altri, come innanzi riferito.

Considerato che, alla luce dei precedenti della giurisprudenza costituzionale, non sussistono ragioni per ammettere gli interventi:

a) della Confederazione autonoma sindacati italiani lavora tori (Casil) sezione regionale per la Sicilia;

b) di Montalto Maria Rosa, Scardino Angela, Pecorella Con

tessa, Ferrini Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela,

Ingrassia Giovanna, Di Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Tra

pani Maria Rita, Lombardi Anna e Girardi Rosa Maria, Sirian ni Giuliana e Noto Margherita;

riservata, in considerazione della diversa posizione del Di Bella

Pietro, ogni decisione, sull'intervento del medesimo, all'esito della discussione del giudizio.

Per questi motivi, la Corte costituzionale ammette, con riser

va, l'intervento di Di Bella Pietro; dichiara inammissibili gli altri atti di intervento.

Il Foro Italiano — 1999.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 luglio 1998, n. 332

0Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Pres. cons, ministri (Aw. dello

Stato Caramazza) c. Regione Sicilia (Avv. Castaldi, Ingar

giola). Conflitto di attribuzione.

Sicilia — Accordo di cooperazione con Stato estero — Omessa

comunicazione al governo — Competenza della regione —

Esclusione — Annullamento (Cost., art. 116; 1. 11 marzo 1953

n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale, art. 39).

Non spetta alla regione Sicilia il potere di sottoscrivere, senza

aver preventivamente informato il governo per acquisirne la

necessaria intesa o l'assenso, l'accordo di cooperazione nel

campo del turismo ed il primo protocollo riguardante tale

accordo, firmati a Malta il 17 marzo 1997 dall'assessore per il turismo della regione siciliana e dal ministro per il turismo

della repubblica di Malta; vanno, di conseguenza, annullati

gli atti relativi. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 luglio 1998, n. 331

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Pres. cons, ministri (Aw. dello

Stato Fiumara) c. Regione Puglia (Avv. Cara vita di Torit

to). Conflitto di attribuzione.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Accordo di

cooperazione con Stato estero — Mancanza del preventivo assenso del governo — Ricorso — Tardività — Inammissibi

lità (Cost., art. 5, 118; 1. 11 marzo 1953 n. 87, art. 39).

È inammissibile, in quanto prodotto oltre il termine di sessanta

giorni dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, il ricor

so avanzato dal presidente del consiglio dei ministri nei con

fronti di due atti sottoscritti dalla regione Puglia, senza il

preventivo assenso del governo, con i voivodati polacchi di

Walbrzych e Jelenia Gòra, nel quadro dei protocolli d'intesa

in precedenza stipulati con gli stessi enti. (2)

I

Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione proposto dal presi dente del consiglio dei ministri nei confronti della regione sici

(1-2) Entrambe le decisioni affrontano il problema della determina zione della nozione di «avvenuta conoscenza» dell'atto da impugnare, dalla quale l'art. 39, 2° comma, 1. 87/53 fa decorrere il termine peren torio di sessanta giorni per produrre ricorso per conflitto di attribuzio ne tra enti. Nel caso risolto con la sent. 332/98 la corte respinge l'ecce zione d'inammissibilità per tardività, avanzata dalla regione, non aven do questa provato l'«avvenuta conoscenza» in periodo anteriore rispetto a quello dichiarato dal presidente del consiglio dei ministri, mentre la sent. 331/98 ha dichiarato l'inammissibilità per tardività del ricorso sta tale, affermando che il termine decorreva dal giorno in cui era stato notificato al governo il testo dell'accordo in due esemplari identici, in

lingua italiana e polacca. Il presidente del consiglio sosteneva invece che l'«avvenuta conoscenza» dovesse decorrere dal momento in cui es so aveva potuto acquisire una traduzione del testo polacco. Nel senso che la notizia generica ed indiretta dell'avvenuta sottoscrizione di un accordo internazionale da parte della regione non integra la conoscenza dell'atto da parte dello Stato, la quale deve infatti essere certa, quanto a conoscenza dell'esistenza dello stesso, e completa, quanto ai suoi con

tenuti, v. Corte cost. 18 ottobre 1996, n. 343, Foro it., 1996, I, 3283, con nota di richiami.

Sulla nozione di «avvenuta conoscenza dell'atto» nei conflitti di at tribuzione tra enti, v. pure Corte cost. 21 luglio 1995, n. 343, id., Rep. 1995, voce Regione, n. 247, la quale ha precisato che non è indispensa bile per il ricorrente indicare la data dell'avvenuta conoscenza, allorché

questa sia desumibile dal ricorso, e 26 ottobre 1995, n. 461, id., Rep. 1996, voce Agricoltura, n. 65, secondo cui non è sufficiente ad integra re la richiesta conoscenza dell'atto il fatto che una delibera (nella specie del Cipe) sia richiamata nel testo di un decreto-legge, derivando la stes sa, in assenza di comunicazione diretta, solamente dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

liana investe l'accordo di cooperazione nel campo del turismo

ed il primo protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a

Malta il 17 marzo 1997 dall'assessorato per il turismo, sport,

spettacolo, comunicazioni e trasporti della regione e dal mini

stero del turismo della repubblica di Malta.

Il ricorrente ritiene che questi atti, sottoscritti dalla regione senza averne dato preventiva comunicazione al governo — co

me invece richiederebbe il principio di leale cooperazione, per consentire di verificare la conformità degli stessi con gli indiriz

zi di politica internazionale — siano lesivi di attribuzioni stata

li. Essi sarebbero stati stipulati non con un ente omologo alla

regione, ma con uno Stato, determinando l'appropriazione da

parte della regione di un ruolo che non le spetta. Il contenuto

degli atti toccherebbe materie di competenza statale, quali la

costituzione di società miste, la disciplina delle formalità di fron

tiera e della navigazione marittima ed aerea, sino a prefigurare una collaborazione di politica internazionale mediante un pro tocollo di alleanza per la penetrazione congiunta sui mercati

esteri nel settore del turismo.

2. - Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte dalla

regione siciliana, non sono fondate.

Anzitutto non può essere accolta l'eccezione di inammissibili

tà per tardività del ricorso, non avendo la regione provato che

esso sia stato proposto dopo la scadenza del termine di sessanta

giorni dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, 2° com

ma, 1. 11 marzo 1953 n. 87). Difatti non risulta che la regione abbia trasmesso al governo l'accordo ed il protocollo ad esso

relativo, né che abbia altrimenti informato della sottoscrizione

di tali atti e del loro contenuto, in modo da far decorrere dalla

conoscenza di essi il termine per proporre ricorso. Il primo do

cumento che denota la conoscenza degli atti impugnati, deposi tato dal presidente del consiglio dei ministri, è costituito dalla

comunicazione con la quale il dipartimento del turismo ha tra

smesso al dipartimento affari regionali copia di tali atti (19 mag

gio 1997): non è, dunque, certo che il ricorrente ne avesse piena e completa conoscenza in una data diversa da quest'ultima, dal

la quale decorrono i termini per ricorrere previsti dall'art. 39

1. n. 87 del 1953. Il ricorso, notificato il 17 luglio 1997, è dun

que da considerare tempestivo. Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibili

tà, formulata supponendo che manchi la deliberazione del con

siglio dei ministri, al quale è riservata la competenza a delibera

re sulle proposte di sollevare conflitti di attribuzione (art. 2, 3° comma, lett. g, 1. 23 agosto 1988 n. 400). Difatti dagli atti

depositati dal ricorrente risulta che, su proposta del ministro

per la funzione pubblica e gli affari regionali, il consiglio dei

ministri, nella riunione dell'11 luglio 1997, ha adottato la deter

Con la sent. 332/98 la Corte costituzionale ribadisce la propria giuris prudenza secondo la quale deve ritenersi lesiva delle attribuzioni statali la sottoscrizione di accordi con organi o Stati esteri, senza che la regio ne abbia preventivamente informato il governo per acquisirne la neces

saria intesa o il consenso: cfr. Corte cost. 23 dicembre 1997, n. 428, id., 1998, I, 705, con nota di richiami, che, per tali motivi, ha annulla to un contratto, stipulato dalla provincia di Bolzano, di cooperazione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bol

zano, in base al quale la provincia aveva acquisito l'attività di consulen za e di supporto tecnico-amministrativo del servizio della camera di commercio dislocato a Bruxelles, diretta in particolare a mantenere i necessari contatti con gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunita rie nelle materie di competenza provinciale.

Nella sent. 331/98 la corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della regione, in quanto avvenuta oltre il termine di venti

giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 27, 3° comma, norme

integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per il carattere

perentorio di tale termine, v. Corte cost. 23 dicembre 1997, n. 428,

cit., con nota di richiami, cui acide, in dottrina, sul c.d. potere estero

delle regioni, De Fiores, Riserva allo Stato dei rapporti internazionali e ruolo delle regioni. Le nuove prospettive del «potere estero», in Giur.

costit., 1996, 3010; Gramola, Il «potere estero» delle regioni: verso

un federalismo interno e non internazionale, in Dir. regione, 1996, 1027;

Annibale, Le regioni in campo internazionale e comunitario (la propo sta di riforma del titolo quinto della Costituzione adottata in seno alla

conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e

delle province autonome nel luglio 1996), in Nuove autonomie, 1997,

209, e, con riguardo alla situazione spagnola, Limberti, Ordinamento

giuridico comunitario, potere estero delio Stato e legittimità dell'«am

basciata» basca a Bruxelles, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1996, 178.

Il Foro Italiano — 1999.

minazione di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della

regione siciliana avverso l'accordo di cooperazione ed il relativo

protocollo.

Egualmente infondata è l'eccezione d'inammissibilità propo sta dalla regione siciliana sull'asserito presupposto che l'even

tuale lesione delle competenze statali non sarebbe attuale, giac ché l'accordo impugnato stabilisce (art. 9) che esso «è soggetto ad approvazione in base alla legislazione nazionale e/o regiona le di ogni parte e sarà esecutivo nel giorno in cui lo scambio

delle note confermerà la predetta approvazione». Questa clau

sola risponde alla procedura di stipulazione degli accordi sotto

scritti da chi rappresenta le parti, alle quali è successivamente

rimessa la deliberazione diretta a formare la volontà, che viene

comunicata poi all'altra parte contraente con lo scambio degli atti di approvazione, determinando in tal modo il perfeziona mento del vincolo. La clausola considerata non fa alcun riferi

mento all'autorizzazione governativa, la quale, si assume dalla

difesa della regione, avrebbe avuto efficacia condizionante l'ac

cordo. In ogni caso la stessa sottoscrizione da parte della regio ne di un accordo con uno Stato estero è tale da interferire con

attualità nelle attribuzioni statali, essendo suscettibile di essere

valutata in relazione agli indirizzi di politica internazionale.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che

la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che

la regione abbia preventivamente informato il governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera

di attribuzioni statali (sentenze n. 204 del 1993, Foro it., 1993,

I, 3002; n. 290 del 1993, id., 1995,1, 1396; n. 212 del 1994, ibid.). Ancor prima, pertanto, di valutare in modo puntuale il con

tenuto degli atti denunciati come lesivi e di analizzare le materie

che essi trattano, gli stessi risultano illegittimi per essere stati

sottoscritti dal rappresentante della regione senza che sia stato

preventivamente informato il governo, il quale deve essere mes

so in grado, in osservanza del principio di leale cooperazione, di verificare la compatibilità di tali atti con gli indirizzi di poli tica estera, riservati alla competenza dello Stato.

Gli atti denunciati devono essere, pertanto, annullati.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non

spetta alla regione siciliana il potere di sottoscrivere l'accordo

di cooperazione nel campo del turismo e il primo protocollo

riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17 marzo 1997

dall'assessore per il turismo della regione siciliana e, di conse

guenza, annulla tali atti.

II

Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione proposto dal presi dente del consiglio dei ministri nei confronti della regione Pu

glia investe due atti sottoscritti dalla regione, senza il preventi vo assenso del governo, con i voivodati polacchi di Walbrzych e Jelenia Gòra, nel quadro di protocolli d'intesa in precedenza

stipulati con gli stessi enti.

2. - Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la

costituzione in giudizio della regione Puglia, perché avvenuta, con atto depositato il 2 gennaio 1998, dopo la scadenza del

termine — previsto dall'art. 27, 3° comma, delle norme inte

grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16 marzo

1956) — di venti giorni dalla notificazione del ricorso, effettua

ta il 17 luglio 1997 (cfr. sentenze n. 428 del 1997, Foro it.,

1998, I, 705, e n. 179 del 1987, id., 1988, I, 45; ordinanza 14

novembre 1956, id., Rep. 1956, voce Corte costituzionale, n. 84). 3. - Il ricorso proposto dal presidente del consiglio dei mini

stri è inammissibile perché tardivo. Esso, difatti, è stato notifi

cato alla regione il 17 luglio 1997, dopo la scadenza del termine

di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati (art.

39, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87), che si è avuta attraver

so l'invio da parte della regione, il 23 gennaio 1997, dei docu

menti sottoscritti, come gli stessi precisano «in due esemplari

identici, in lingua polacca ed italiana, che possiedono la stessa

validità». Si tratta di testi redatti nelle due lingue ed egualmente

ufficiali, sicché la ricezione del testo italiano, indipendentemen te dalla traduzione del testo polacco effettuata a cura del mini

stero degli affari esteri, ha determinato la conoscenza dell'atto

ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso. D'ai

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PARTE PRIMA

tra parte non è stata denunciata una diversità di contenuto tra

il testo italiano e quello polacco; né le censure proposte dal

ricorrente sono rivolte a quest'ultimo. L'intestazione dei docu

menti — in italiano «agenda» ed in polacco «protokól», vale

a dire verbale — non è tale da connotare una diversità sostan

ziale dell'oggetto degli atti o del loro contenuto; diversità che, del resto, non emerge dalla effettuata traduzione del testo

polacco. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il conflitto di attribuzione proposto dal presidente del con

siglio dei ministri nei confronti della regione Puglia con il ricor

so indicato in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 luglio 1998, n. 262

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 luglio 1998, n. 28); Pres. Granata, Est. Onida. Ord. G.i.p. Pret. Vibo Valentia

22 settembre 1997 (G.U., la s.s., n. 47 del 1997).

Incidente probatorio — Modalità di assunzione della prova —

Audizione protetta del teste minore infrasedicenne — Casi — Corruzione di minorenne — Omessa previsione — Incosti

tuzionalità (Cost., art. 3; cod. proc. pen., art. 398).

È incostituzionale l'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., come intro

dotto dall'art. 14, 2° comma, l. 15 febbraio 1996 n. 66 (nor me contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede

l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le

persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori

di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le mo

dalità particolari attraverso cui procedere all'incidente proba torio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario

od opportuno. (1)

Diritto. — 1. - La questione sollevata investe il comma 5 bis

dell'art. 398 c.p.p. — aggiunto dall'art. 14, 2° comma, 1. 15 feb

braio 1996 n. 66 (norme contro la violenza sessuale) — nella

(1) Non v'è dubbio che, anche sulla scorta di autorevoli indicazioni dottrinali, l'istituto dell'incidente probatorio ha, di recente, conquistato spazi sempre più ampi, plasmati ora dalla Corte costituzionale, ora dal

legislatore ordinario, così estrinsecando una decisa multifunzionalità (per un quadro del fenomeno cfr., tra gli altri, Mastrogiovanni, Le nuove

regole per l'assunzione anticipata dei mezzi di prova, in AA.VV., Le innovazioni in tema di formazione della prova nel processo penale. Com mento alla I. 7 agosto 1997 n. 267, Milano, 1998, 15 ss.): dapprima pressoché unicamente finalizzato alla cristallizzazione, nel corso della fase investigativa, della prova non rinviabile al (futuribile) dibattimen to, il congegno, dopo essere stato esteso — in forza di una declaratoria di incostituzionalità — anche alla fase dell'udienza preliminare (Corte cost. 10 marzo 1994, n. 77, Foro it., 1994, I, 1657), è stato reso attiva bile al fine di acquisire la testimonianza dell'infrasedicenne nei procedi menti per delitti contro la libertà sessuale (art. 13 ss. 1. 15 febbraio 1996 n. 66, recante «norme contro la violenza sessuale», e, da ultimo, art. 13 1. 3 agosto 1998 n. 269, recante «norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», su cui cfr. Spangher, Le norme contro la pedofilia. B) Le norme di diritto proces suale penale, in Dir. pen. e proc., 1998, 1231 ss.) e — in una ben diversa ottica — al fine di tutelare una ritrovata istanza di contradditto rio «effettivo» pur con non trascurabili sacrifici sul piano del canone di immediatezza (art. 4 1. 7 agosto 1997 n. 267, recante «modifica delle

disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove»: sul punto cfr., per tutti, in una prospettiva generale, Illumina ti, Uno sguardo unitario alle riforme del 1997, id., 1997, 1521 s., e Riccio, Letture più circoscritte e forme «alternative» di acquisizione probatoria, ibid., 1187 ss.).

Appar chiaro, in un quadro cosi composito, come la 1. n. 66 del 1996 abbia svolto un indiscutibile ruolo di apertura nel segno della (ri)va

II Foro Italiano — 1999.

parte in cui, prevedendo (nel caso di indagini che riguardano determinate ipotesi di reati sessuali) l'adozione di modalità par ticolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quan do fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano

minori di sedici anni, e le esigenze del minore lo rendano neces

sario od opportuno, non contempla, fra le ipotesi richiamate, il reato di corruzione di minorenne di cui all'art. 609 quinquies

c.p. («Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona mi

nore di anni quattordici, al fine di farla assistere . . .»). Tale omissione, secondo il remittente, contrasta con gli art.

3 e 32 Cost., per disparità di trattamento ingiustificata di situa

zioni assimilabili, per intrinseca irragionevolezza e contraddit

torietà rispetto alla previsione della possibilità di ricorrere an

che nel caso di reato di corruzione di minorenne all'incidente

probatorio al di fuori dei presupposti comuni (art. 392, comma

1 bis, c.p.p., aggiunto dall'art. 13, 1° comma, 1. n. 66 del 1996), e per la mancata tutela, in questa ipotesi e solo in questa, della

salute psichica del minore. La disposizione impugnata sarebbe

altresì illegittima per violazione dell'art. 72 Cost., avendo la

camera dei deputati approvato l'art. 14 della legge in un testo

diverso da quello definito dalla commissione in sede redigente, che invece contemplava fra i reati in questione anche quello

previsto dall'art. 609 quinquies c.p. 2. - Non è fondata la censura di violazione dell'art. 72 Cost.

La 1. n. 66 del 1996 proviene da un iter parlamentare pro mosso presso la camera dei deputati attraverso la presentazione di numerose proposte di legge, il cui esame congiunto fu affida

to alla commissione giustizia, prima in sede referente, poi in

sede redigente, riservandosi dunque all'assemblea, a norma del

l'art. 96 del regolamento, l'approvazione sia dei singoli articoli

formulati dalla commissione, sia del testo complessivo. La disposizione contenuta nell'attuale art. 6 della legge, che

introduce l'art. 609 quinquies c.p., relativo alla corruzione di

minorenne, non figurava nella proposta assunta come testo ba

se dalla commissione giustizia della camera sia nella sede refe

rente (seduta del 6 luglio 1995), sia poi nella sede redigente (se duta del 25 luglio 1995). In tale testo erano invece già presenti

disposizioni di contenuto corrispondente agli attuali art. 13, 1°

comma, e 14, 2° comma, in tema di incidente probatorio, con

riferimento a tutti i nuovi delitti che si venivano a configurare

(violenza sessuale semplice e aggravata, atti sessuali con mino

renne, violenza di gruppo): non, ovviamente, al delitto di cor

ruzione di minorenne, che la proposta non contemplava. La previsione del delitto di corruzione di minorenne, attra

verso l'introduzione dell'art. 609 quinquies nel codice penale,

conseguì solo all'approvazione da parte della commissione di un emendamento aggiuntivo all'art. 5 (seduta del 26 settembre

lorizzazione dell'incidente probatorio. Già in sede di prima lettura dei novellati art. 392 ss. c.p.p. si era, tuttavia, rimarcata l'incongruità del disegno riformatore, laddove — nel mettere a punto, a tutela del mino re coinvolto e, in via mediata, della stessa genuinità della prova, moda lità peculiari di celebrazione dell'incidente (in tema cfr., per un affre sco, Cirillo, L'audizione protetta del minore nell'incidente probatorio, in Documenti giustizia, 1997, 2069 ss.) — era stata pretermessa, senza che trasparissero giustificazioni di sorta, la fattispecie in cui si proce desse per il delitto di corruzione di minorenni ex art. 609 quinquies c.p.: il catalogo di cui all'art. 392, comma 1 bis, c.p.p. (ora ulterior mente arricchito dal citato art. 13 1. n. 269 del 1998) coincideva, in altri termini, con quello previsto per i casi di «audizione protetta» di cui all'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. (anch'esso ora completato dal me desimo art. 13 1. n. 269 del 1998) salvo che per l'ipotesi in cui fosse in corso un procedimento per il delitto di corruzione di minori; in tal caso, ferma restando l'attivabilità dell'incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi «tradizionali» di non rinviabilità della prova, non sarebbe stato possibile ricorrere alle modalità «protette» di assunzione della testimonianza previste dall'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. (cfr., in termini critici ma non privi di articolati rilievi, Bargis, Commento all'art. 14 l. 15 febbraio 1996 n. 66, in Legislazione pen., 1996, 509 e nota 21, nonché Galantini, in Commentario delle «norme contro la violenza sessuale» a cura di Cadoppi, Padova, 1996, sub art. 13-14, 312 e nota 56; cfr., inoltre, tra gli altri, Ambrosini, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Torino, 1997, 90, e Conti, Esteso l'istituto del l'incidente probatorio alla testimonianza di chi ha meno di sedici anni, in Guida al diritto, 1996, fase. 9, 28). Investita della quaestio, la Corte costituzionale, con la su riportata pronuncia, ha ritenuto costituzional mente illegittima, per contrasto con il canone di ragionevolezza, la de nunciata discrasia: sicché, per effetto dell'odierna declaratoria, i due cataloghi di cui agli art. 392, comma 1 bis, e 398, comma 5 bis, c.p.p. sono adesso del tutto coincidenti. [G. Di Chiara]

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