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sentenza 24 ottobre 2001, n. 339 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 31 ottobre 2001, n. 42);...

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sentenza 24 ottobre 2001, n. 339 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 ottobre 2001, n. 42); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Soc. Due più viaggi (Avv. Pierallini) c. American Express Services Europe Ltd e altra (Avv. Valobra); Soc. Holding Italia turismo e altra (Avv. Burghignoli) c. Regione Veneto (Avv. Loria) e altre. Ord. Trib. Avezzano 15 dicembre 1999 e Tar Veneto 17 dicembre 1999 (G.U., 1 a s.s., nn. 18 e 39 d ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 9/10-13/14 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197697 . Accessed: 25/06/2014 00:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.101 on Wed, 25 Jun 2014 00:43:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 24 ottobre 2001, n. 339 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 ottobre 2001, n. 42);Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Soc. Due più viaggi (Avv. Pierallini) c. American ExpressServices Europe Ltd e altra (Avv. Valobra); Soc. Holding Italia turismo e altra (Avv.Burghignoli) c. Regione Veneto (Avv. Loria) e altre. Ord. Trib. Avezzano 15 dicembre 1999 eTar Veneto 17 dicembre 1999 (G.U., 1 a s.s., nn. 18 e 39 d ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 9/10-13/14Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197697 .

Accessed: 25/06/2014 00:43

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 ottobre 2001, n.

339 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 ottobre 2001, n.

42); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Soc. Due più viaggi (Avv. Pierallini) c. American Express Services Europe Ltd e

altra (Avv. Valobra); Soc. Holding Italia turismo e altra

(Avv. Burghignoli) c. Regione Veneto (Avv. Loria) e altre. Ord. Trib. Avezzano 15 dicembre 1999 e Tar Veneto 17 di cembre 1999 (G.U., la s.s., nn. 18 e 39 del 2000).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo — Agenzie di viaggio e turismo — Attività delle filiali — Autorizzazione — Incostituzionalità (Cost., art. 41, 117, 120; 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, disciplina dell'eser

cizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e tu

rismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turi

stico e di accompagnatore turistico, art. 5, 6, 10, 11: 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nuova normativa sulla disci

plina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di

direttore tecnico, art. 5, 6, 9).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo — Agenzie di viaggio e turismo — Attività delle filiali — Tasse di concessione e cauzione — Incostituzionalità

(Cost., art. 41, 117, 120; 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, art. 16; 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, art. 10, 11).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo — Agenzie di viaggio e turismo — Attività delle filiali — Uso della denominazione «agenzia di viaggio» o simili — Limiti — Incostituzionalità (Cost., art. 41. 117, 120; 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, art. 14).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo — Agenzie di viaggio e turismo — Filiali — Attività del direttore tecnico — Carattere di esclusività — Incostitu

zionalità (Cost., art. 41, 117, 120; 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, art. 24; 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, art.

18), Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Veneto —

Agenzie di viaggio e turismo — Attività delle filiali — Au torizzazione — Incostituzionalità (Cost., art. 41, 117, 120; 1.

reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44, nuove norme sulle agen zie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella

materia, art. 2, 7).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Agenzie di

viaggio e turismo — Filiali con sede principale in altra re

gione — Autorizzazione e tasse regionali — Incostituzio

nalità (Cost., art. 41, 117, 120; d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regio nali ai sensi dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, come sosti

tuito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n. 158, voce 23 tariffa alle

gata).

Sono incostituzionali gli art. 5, 6, 1° comma, lett. d), 10, 11, 2°

e 3° comma, l. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39 e 5, 1°, 4° e

5° comma, 6, 1° comma, lett. e), 9, 2° comma, l. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nella parte in cui sottopongono a pre ventiva autorizzazione, rilasciata dalla provincia, le attività

delle filiali, anche stagionali, delle agenzie di viaggio e turi

smo, assoggettano l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra regione italia

na o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni sta

bilite per l'apertura delle agenzie principali, impongono di

specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazio ne l'eventuale qualità di succursale o filiale, prevedono che

nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di

succursale e dispongono che la provincia dia notizia dell'av

venuta apertura di una succursale o filiale alla provincia nel

cui territorio ha sede l'agenzia principale. (1) Sono incostituzionali gli art. 16 l. reg. Abruzzo 14 luglio 1987

n. 39, 10, 1° comma, e 11 l. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nella parte in cui assoggettano le succursali e le filiali delle

agenzie di viaggio al pagamento delle tasse di concessione

regionale ed all'obbligo di versamento della cauzione, con

esclusione delle sole filiali stagionali di agenzie aventi la se

de principale nella regione. (2)

(1-6) La Corte costituzionale giunge alla pronuncia di accoglimento in epigrafe rifacendosi ai principi già espressi nella sent. 6 novembre

1998, n. 362, Foro it., 1999, I, 42, e 2000, I, 411, con nota di Salmoni,

Il Foro Italiano — 2002.

È incostituzionale l'art. 14 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n.

1, nella parte in cui, riservando la denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che

hanno ottenuto l'autorizzazione della provincia, esclude che

tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese auto

rizzate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra

regione. (3) Sono incostituzionali gli art. 24, 3° comma, l. reg. Abruzzo 14

luglio 1987 n. 39 e 18, ultimo comma, l. reg. Abruzzo 12 gen naio 1998 n. 1, nella parte in cui prevedono che nella filiale di un 'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba

prestare la propria attività con carattere di esclusività. (4) Sono incostituzionali gli art. 2 e 7,2° comma, l. reg. Veneto 30

dicembre 1997 n. 44, nella parte in cui subordinano ad auto

rizzazione della provincia competente per territorio anche le

singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per 10 svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza e

prevedono l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il ca

rattere di agenzia principale ovvero difdiale o succursale. (5) E incostituzionale la voce 23 della tariffa allegata al d.leg. 22

giugno 1991 n. 230, nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra re

gione, debbono munirsi di distinta licenza con conseguente

pagamento della relativa tassa di concessione regionale. (6)

Diritto. — 1. - Oggetto delle questioni di legittimità costitu

zionale sollevate dal giudice unico presso il Tribunale di Avez

zano con ordinanza in data 15 dicembre 1999 (r.o. n. 189 del

2000) e dal Tar Veneto con ordinanza in data 17 dicembre 1999

(r.o. n. 492 del 2000) sono alcune disposizioni delle 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1 (nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di diretto

re tecnico), e 14 luglio 1987 n. 39 (disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e

delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di ac

compagnatore turistico), e, rispettivamente, della 1. reg. Veneto

30 dicembre 1997 n. 44 (nuove norme sulle agenzie di viaggio e

turismo e sugli altri organismi operanti nella materia). Si tratta

di disposizioni a contenuto analogo, le quali prevedono, nei ri

spettivi ambiti di competenza territoriale, una serie di vincoli

per le agenzie di viaggio e turismo, imponendo loro di fornirsi

di autorizzazione anche per le filiali e le succursali, di pagare

per queste ultime distinte tasse di concessione regionale, di ver

sare distinte cauzioni e di assicurare la presenza in filiale di un

direttore tecnico a tempo pieno. 11 Tar Veneto solleva altresì questione di legittimità costitu

zionale della voce 23 della tariffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle conces

sioni regionali ai sensi dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, co

me sostituito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n. 158), nella parte in

cui stabilisce che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra regio ne, sono tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente

pagamento della relativa tassa di concessione regionale. Entrambi i rimettenti, richiamando la sentenza n. 362 del

1998 (Foro it., 1999, I, 42), con la quale questa corte ha dichia

rato l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni della

1. reg. Lombardia 16 settembre 1996 n. 27 (disciplina dell'atti

vità e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento

amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle

province), dubitano della legittimità costituzionale delle dispo sizioni delle leggi regionali suindicate, deducendone il contrasto

con gli art. 41, 117 (in relazione all'art. 9 1. 17 maggio 1983 n.

217) e 120 Cost., in quanto confliggerebbero con il principio della unitaria considerazione dell'agenzia di viaggio come im

presa, risultante appunto dal citato art. 9 della legge quadro per il turismo, comprimerebbero immotivatamente la libertà di ini

ziativa economica e violerebbero il divieto di limitare o comun

commentata da Mor, in Regioni, 1999, 309, e poi ribaditi con la sent.

13 marzo 2001, n. 54, Foro it., 2001, I, 1451, con nota di richiami, e dichiarando l'incostituzionalità di una serie di disposizioni delle leggi

regionali dell'Abruzzo e del Veneto in larga parte simili o identiche a

quelle delle regioni Lombardia e Sardegna dichiarate illegittime con le

decisioni adesso ricordate.

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PARTE PRIMA

que rendere più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di

esercitare la loro attività in qualunque parte del territorio nazio

nale.

2. - Il giudice unico presso il Tribunale di Avezzano, ai fini

dello scrutinio di legittimità costituzionale, indica numerose di

sposizioni della 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, e fra que ste include anche prescrizioni che riguardano le agenzie di

viaggio in genere e non si riferiscono in particolare alle filiali e

alle succursali. Poiché dalla motivazione dell'ordinanza si evin

ce che solo in relazione al regime autorizzatorio e ai connessi

oneri apprestati per queste ultime si appuntano le censure del

rimettente, l'interpretazione dell'ordinanza stessa deve essere

nel senso che con essa si sia sostanzialmente inteso censurare

soltanto le seguenti disposizioni: — art. 5, 1° comma, nella parte in cui sottopone a preventiva

autorizzazione, rilasciata dalla provincia, anche l'attività delle

filiali delle agenzie di viaggio e turismo; — art. 5, 4° comma, nella parte in cui prevede l'autorizzazio

ne per l'esercizio di filiali o succursali stagionali; — art. 5, 5° comma, nella parte in cui assoggetta l'apertura di

filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi

sede in altra regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle

stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie princi

pali; — art. 6, 1° comma, lett. e), nella parte in cui impone di spe

cificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'e

ventuale qualità di succursale o filiale; — art. 9, 2° comma, nella parte in cui prevede che nell'auto

rizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e di

spone che la provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una

succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'a

genzia principale; — art. 10, 1° comma, nella parte in cui assoggetta le succur

sali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regiona le;

— art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di ver

samento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di

viaggio e turismo avente sede principale nella regione Abruzzo,

assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra regione;

— art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di

«agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla provincia, esclude che

tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autoriz zate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra regione;

— art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella

filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.

Anche in relazione alla 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, è da ritenere che, nonostante siano indicate nell'ordinanza di ri

messione più disposizioni, le previsioni che rendono tale legge applicabile anche alle filiali e alle succursali delle agenzie di

viaggio e alle quali deve essere pertanto circoscritto il giudizio di legittimità costituzionale, sono soltanto:

— gli art. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'au

torizzazione anche per l'apertura di filiali; — l'art. 6, 1° comma, lett. d), nella parte in cui prevede che

nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la

qualità di filiale; — l'art. 11, 2° e 3° comma, nella parte in cui, rispettivamen

te, subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad

autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali; — l'art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del ver

samento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella

regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzio nale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;

— art. 24, 3° comma, nella parte in cui prevede che nella fi liale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico deb ba prestare la propria attività con carattere di esclusività.

3. - L'ordinanza del Tar Veneto, intesa a sua volta a censura

re, per contrasto con gli art. 41, 117 e 120 Cost., non già la pre vista autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio delle

agenzie di viaggio e turismo o la previsione che a tali imprese debba essere preposto un direttore tecnico che presti la propria

Il Foro Italiano — 2002.

attività in maniera continuativa ed esclusiva, ma solo l'esten

sione di tali obblighi e dei connessi adempimenti alle filiali,

succursali o sedi secondarie, deve essere interpretata nel senso

che essa abbia ad oggetto le seguenti disposizioni della 1. reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44:

— art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della

provincia competente per territorio anche le singole sedi opera tive di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento del

l'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di

succursale o di rappresentanza; — art. 7, 2° comma, nella parte in cui prevede l'obbligo di

annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale.

Il Tar Veneto dubita altresì, in riferimento ai medesimi para metri, della legittimità costituzionale della voce 23 della tariffa

allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, nella parte in cui stabi

lisce che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede princi pale in altra regione, debbono munirsi di distinta licenza con

conseguente pagamento della relativa tassa di concessione re

gionale. 4. - I due giudizi di cui in epigrafe, in quanto propongono

questioni analoghe, possono essere riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

5. - Vanno preliminarmente respinte le due eccezioni di

inammissibilità sollevate dalla difesa della regione Veneto.

Con la prima e più generale di esse si afferma che l'ordinanza

del Tar Veneto sia priva di adeguata motivazione in punto di ri

levanza. Il giudizio principale verte sulla legittimità di alcune

note con le quali le province di Verona e Treviso avevano chie

sto integrazioni della documentazione occorrente per il rilascio

delle richieste autorizzazioni nonostante che le agenzie ricor

renti avessero comunicato di non ritenersi più obbligate, a se

guito della sentenza di questa corte n. 362 del 1998, ai solleci

tati adempimenti. Il fatto che le ricorrenti avessero già ottempe rato a quanto richiesto dalle amministrazioni resistenti è stato

valutato dal giudice rimettente e ritenuto non preclusivo del

successivo ricorso giurisdizionale, in quanto non comportante un difetto di interesse. Non può questa corte sovrapporre una

propria diversa valutazione a quella non implausibile effettuata

dal Tar Veneto.

Con una seconda eccezione si rileva che l'art. 15 1. reg. Ve

neto 3 febbraio 1998 n. 3 (provvedimento generale di rifinan

ziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della regione -

legge finanziaria

1998), avendo disposto, con decorrenza 1° gennaio 1998, la non

applicazione delle tasse sulle concessioni regionali elencate

nella tariffa allegata al d.leg. n. 230 del 1991, avrebbe abrogato

gli art. 6, 2° comma, lett. a), b), e 12 1. reg. Veneto n. 44 del

1997, che imponevano per le licenze delle agenzie di viaggio e

turismo il versamento del deposito cauzionale ed il pagamento della tassa regionale di concessione.

Una volta rettamente interpretata l'ordinanza di rimessione ed una volta escluso che le disposizioni da ultimo citate formino

oggetto sostanziale del presente giudizio, ogni disputa circa la

loro vigenza diviene ininfluente.

6. - Nel merito, le questioni, la cui esatta consistenza si è

prima precisata, sono fondate. Sia le leggi regionali dell'Abruz

zo che quella del Veneto considerano le succursali delle agenzie di viaggio come imprese e non invece come articolazioni del

l'impresa e pertanto ledono i principi di cui all'art. 41 Cost., il

quale garantisce all'imprenditore libertà di organizzazione. In

relazione alle leggi censurate non resta quindi a questa corte che

ribadire quanto affermato nelle sentenze n. 362 del 1998 e n. 54

del 2001 (id., 2001,1, 1451): le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre regioni sono abilitate

ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente li

mitata, giacché la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno della stessa

regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della li

bertà di organizzazione e spetta pertanto all'imprenditore. Né varrebbe obiettare che le disposizioni delle leggi regionali

qui sottoposte a scrutinio, limitando la libertà dell'imprenditore, sarebbero preordinate alla tutela dei diritti dei consumatori e

degli utenti. Fin dalla sentenza n. 362 del 1998 questa corte ha ritenuto che la tutela dei diritti dei consumatori non può essere ottenuta limitando la libertà organizzativa dell'imprenditore tu

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ristico, ma deve essere perseguita potenziando le garanzie pa trimoniali che le agenzie di viaggio, sulle quali grava il rischio

di impresa, devono offrire per le ipotesi di inadempienza. Ad una configurazione unitaria delle agenzie di viaggio si

ispira del resto la recente 1. 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della

legislazione nazionale del turismo), destinata a produrre effetti

abrogativi con l'adozione del decreto del presidente del consi

glio previsto dall'art. 2, 4° comma, la quale stabilisce, all'art. 7, 6° comma, che l'autorizzazione regionale rilasciata all'impresa turistica ha validità su tutto il territorio nazionale.

Devono essere pertanto dichiarate costituzionalmente il

legittime, per contrasto con l'art. 41 Cost., le disposizioni delle

suindicate leggi regionali che, presupponendo una nozione non

unitaria delle agenzie di viaggio, limitano la libertà di impresa, e segnatamente gli art. 5, 1°, 4° e 5° comma, 6, 1° comma, lett.

e), 9, 2° comma, 10, 1° comma, 11. 14 e 18, ultimo comma, 1.

reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nonché, in quanto ad avviso

del rimettente, applicabili nel giudizio a quo, ancorché abrogati,

gli art. 5, 6, 1° comma, lett. d), 10, 11, 2° e 3° comma, 16 e 24, 3° comma, 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, e gli art. 2 e 7, 2° comma, 1. reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44: disposizioni di contenuto analogo o identico a quelle della I. reg. Lombardia

n. 27 del 1996. dichiarate costituzionalmente illegittime dalla

citata sentenza n. 362 del 1998.

7. - È altresì fondata, sempre in riferimento all'art. 41 Cost, e

per le medesime considerazioni testé svolte, la questione di le

gittimità costituzionale sollevata dal Tar Veneto, avente ad og

getto la voce 23 della tariffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n.

230, nella parte in cui stabilisce che le succursali e le filiali, an

che con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi

la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di di

stinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pa

gamento della relativa tassa.

Anche questa disposizione, infatti, incide negativamente sulla

libertà organizzativa dell'imprenditore e gli impedisce di cali

brare le dimensioni dell'impresa in relazione alle opportunità di

mercato.

8. - Restano assorbite le ulteriori censure avanzate dai rimet

tenti in relazione agli art. 117 e 120 Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo

sizioni della 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1 (nuova nor

mativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della

professione di direttore tecnico): — art. 5, 1° comma, nella parte in cui sottopone a preventiva

autorizzazione, rilasciata dalla provincia, anche l'attività delle

filiali delle agenzie di viaggio e turismo; -— art. 5, 4° comma, nella parte in cui prevede l'autorizzazio

ne per l'esercizio di filiali o succursali stagionali; — art. 5, 5° comma, nella parte in cui assoggetta l'apertura di

filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi

sede in altra regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle

stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie princi

pali; — art. 6, 10 comma, lett. e), nella parte in cui impone di spe

cificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'e

ventuale qualità di succursale o filiale; — art. 9, 2° comma, nella parte in cui prevede che nell'auto

rizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e di

spone che la provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una

succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'a

genzia principale; — art. 10, 1° comma, nella parte in cui assoggetta le succur

sali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regiona

le; — art. 11. nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di ver

samento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di

viaggio e turismo avente sede principale nella regione Abruzzo,

assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra regione;

— art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di

«agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla provincia, esclude che

tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autoriz

zate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra regione; — art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella

Il Foro Italiano — 2002.

filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico

debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo sizioni della 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39 (disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viag

gio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico):

— art. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione

anche per l'apertura di filiali; — art. 6, 1° comma, lett. d), nella parte in cui prevede che

nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la

qualità di filiale; — art. 11, 2° e 3° comma, nella parte in cui, rispettivamente,

subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e

l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad

autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali; — art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versa

mento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le

sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella re

gione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzio

nale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le

altre filiali; — art. 24, 3° comma, nella parte in cui prevede che nella fi

liale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico deb

ba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo sizioni della 1. reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44 (nuove nor

me sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi

operanti nella materia): — art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della

provincia competente per territorio anche le singole sedi opera tive di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento del

l'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di

succursale o di rappresentanza; — art. 7, 2° comma, nella parte in cui prevede l'obbligo di

annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale della voce 23 della ta

riffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi del

l'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 1. 14

giugno 1990 n. 158), nella parte in cui prevede che le filiali

delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra regio

ne, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente paga mento della relativa tassa di concessione regionale.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 19 ottobre 2001, n.

338 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 ottobre 2001, n.

41); Pres. Ruperto, Rei. Santosuosso, Est. Zagrebelsky;

Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annun

ziata e Nola c. Del Balzo. Ord. Cass. 5 novembre 1999 (G.U., 1" s.s., n. 19 del 2000).

Notaio — Procedimento disciplinare — Ricorso al tribunale

— Consiglio notarile locale — Partecipazione al giudizio — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile

di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; 1. 16 febbraio 1913 n.

89, ordinamento del notariato e degli archivi notarili, art.

149).

E manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo non

ha previamente sperimentato la possibilità di una «interpre

tazione adeguatrice» della disposizione impugnata, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 149 l. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui non prevede che il consiglio notarile locale sia parte del rapporto processuale che s'in

staura a seguito di ricorso innanzi al tribunale promosso dal

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