sentenza 24 ottobre 2001, n. 339 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 ottobre 2001, n. 42);Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Soc. Due più viaggi (Avv. Pierallini) c. American ExpressServices Europe Ltd e altra (Avv. Valobra); Soc. Holding Italia turismo e altra (Avv.Burghignoli) c. Regione Veneto (Avv. Loria) e altre. Ord. Trib. Avezzano 15 dicembre 1999 eTar Veneto 17 dicembre 1999 (G.U., 1 a s.s., nn. 18 e 39 d ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 9/10-13/14Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197697 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 ottobre 2001, n.
339 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 ottobre 2001, n.
42); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Soc. Due più viaggi (Avv. Pierallini) c. American Express Services Europe Ltd e
altra (Avv. Valobra); Soc. Holding Italia turismo e altra
(Avv. Burghignoli) c. Regione Veneto (Avv. Loria) e altre. Ord. Trib. Avezzano 15 dicembre 1999 e Tar Veneto 17 di cembre 1999 (G.U., la s.s., nn. 18 e 39 del 2000).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo — Agenzie di viaggio e turismo — Attività delle filiali — Autorizzazione — Incostituzionalità (Cost., art. 41, 117, 120; 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, disciplina dell'eser
cizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e tu
rismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turi
stico e di accompagnatore turistico, art. 5, 6, 10, 11: 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nuova normativa sulla disci
plina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di
direttore tecnico, art. 5, 6, 9).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo — Agenzie di viaggio e turismo — Attività delle filiali — Tasse di concessione e cauzione — Incostituzionalità
(Cost., art. 41, 117, 120; 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, art. 16; 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, art. 10, 11).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo — Agenzie di viaggio e turismo — Attività delle filiali — Uso della denominazione «agenzia di viaggio» o simili — Limiti — Incostituzionalità (Cost., art. 41. 117, 120; 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, art. 14).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo — Agenzie di viaggio e turismo — Filiali — Attività del direttore tecnico — Carattere di esclusività — Incostitu
zionalità (Cost., art. 41, 117, 120; 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, art. 24; 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, art.
18), Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Veneto —
Agenzie di viaggio e turismo — Attività delle filiali — Au torizzazione — Incostituzionalità (Cost., art. 41, 117, 120; 1.
reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44, nuove norme sulle agen zie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella
materia, art. 2, 7).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Agenzie di
viaggio e turismo — Filiali con sede principale in altra re
gione — Autorizzazione e tasse regionali — Incostituzio
nalità (Cost., art. 41, 117, 120; d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regio nali ai sensi dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, come sosti
tuito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n. 158, voce 23 tariffa alle
gata).
Sono incostituzionali gli art. 5, 6, 1° comma, lett. d), 10, 11, 2°
e 3° comma, l. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39 e 5, 1°, 4° e
5° comma, 6, 1° comma, lett. e), 9, 2° comma, l. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nella parte in cui sottopongono a pre ventiva autorizzazione, rilasciata dalla provincia, le attività
delle filiali, anche stagionali, delle agenzie di viaggio e turi
smo, assoggettano l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra regione italia
na o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni sta
bilite per l'apertura delle agenzie principali, impongono di
specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazio ne l'eventuale qualità di succursale o filiale, prevedono che
nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di
succursale e dispongono che la provincia dia notizia dell'av
venuta apertura di una succursale o filiale alla provincia nel
cui territorio ha sede l'agenzia principale. (1) Sono incostituzionali gli art. 16 l. reg. Abruzzo 14 luglio 1987
n. 39, 10, 1° comma, e 11 l. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nella parte in cui assoggettano le succursali e le filiali delle
agenzie di viaggio al pagamento delle tasse di concessione
regionale ed all'obbligo di versamento della cauzione, con
esclusione delle sole filiali stagionali di agenzie aventi la se
de principale nella regione. (2)
(1-6) La Corte costituzionale giunge alla pronuncia di accoglimento in epigrafe rifacendosi ai principi già espressi nella sent. 6 novembre
1998, n. 362, Foro it., 1999, I, 42, e 2000, I, 411, con nota di Salmoni,
Il Foro Italiano — 2002.
È incostituzionale l'art. 14 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n.
1, nella parte in cui, riservando la denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che
hanno ottenuto l'autorizzazione della provincia, esclude che
tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese auto
rizzate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra
regione. (3) Sono incostituzionali gli art. 24, 3° comma, l. reg. Abruzzo 14
luglio 1987 n. 39 e 18, ultimo comma, l. reg. Abruzzo 12 gen naio 1998 n. 1, nella parte in cui prevedono che nella filiale di un 'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba
prestare la propria attività con carattere di esclusività. (4) Sono incostituzionali gli art. 2 e 7,2° comma, l. reg. Veneto 30
dicembre 1997 n. 44, nella parte in cui subordinano ad auto
rizzazione della provincia competente per territorio anche le
singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per 10 svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza e
prevedono l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il ca
rattere di agenzia principale ovvero difdiale o succursale. (5) E incostituzionale la voce 23 della tariffa allegata al d.leg. 22
giugno 1991 n. 230, nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra re
gione, debbono munirsi di distinta licenza con conseguente
pagamento della relativa tassa di concessione regionale. (6)
Diritto. — 1. - Oggetto delle questioni di legittimità costitu
zionale sollevate dal giudice unico presso il Tribunale di Avez
zano con ordinanza in data 15 dicembre 1999 (r.o. n. 189 del
2000) e dal Tar Veneto con ordinanza in data 17 dicembre 1999
(r.o. n. 492 del 2000) sono alcune disposizioni delle 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1 (nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di diretto
re tecnico), e 14 luglio 1987 n. 39 (disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e
delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di ac
compagnatore turistico), e, rispettivamente, della 1. reg. Veneto
30 dicembre 1997 n. 44 (nuove norme sulle agenzie di viaggio e
turismo e sugli altri organismi operanti nella materia). Si tratta
di disposizioni a contenuto analogo, le quali prevedono, nei ri
spettivi ambiti di competenza territoriale, una serie di vincoli
per le agenzie di viaggio e turismo, imponendo loro di fornirsi
di autorizzazione anche per le filiali e le succursali, di pagare
per queste ultime distinte tasse di concessione regionale, di ver
sare distinte cauzioni e di assicurare la presenza in filiale di un
direttore tecnico a tempo pieno. 11 Tar Veneto solleva altresì questione di legittimità costitu
zionale della voce 23 della tariffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle conces
sioni regionali ai sensi dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, co
me sostituito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n. 158), nella parte in
cui stabilisce che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra regio ne, sono tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente
pagamento della relativa tassa di concessione regionale. Entrambi i rimettenti, richiamando la sentenza n. 362 del
1998 (Foro it., 1999, I, 42), con la quale questa corte ha dichia
rato l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni della
1. reg. Lombardia 16 settembre 1996 n. 27 (disciplina dell'atti
vità e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento
amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle
province), dubitano della legittimità costituzionale delle dispo sizioni delle leggi regionali suindicate, deducendone il contrasto
con gli art. 41, 117 (in relazione all'art. 9 1. 17 maggio 1983 n.
217) e 120 Cost., in quanto confliggerebbero con il principio della unitaria considerazione dell'agenzia di viaggio come im
presa, risultante appunto dal citato art. 9 della legge quadro per il turismo, comprimerebbero immotivatamente la libertà di ini
ziativa economica e violerebbero il divieto di limitare o comun
commentata da Mor, in Regioni, 1999, 309, e poi ribaditi con la sent.
13 marzo 2001, n. 54, Foro it., 2001, I, 1451, con nota di richiami, e dichiarando l'incostituzionalità di una serie di disposizioni delle leggi
regionali dell'Abruzzo e del Veneto in larga parte simili o identiche a
quelle delle regioni Lombardia e Sardegna dichiarate illegittime con le
decisioni adesso ricordate.
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PARTE PRIMA
que rendere più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di
esercitare la loro attività in qualunque parte del territorio nazio
nale.
2. - Il giudice unico presso il Tribunale di Avezzano, ai fini
dello scrutinio di legittimità costituzionale, indica numerose di
sposizioni della 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, e fra que ste include anche prescrizioni che riguardano le agenzie di
viaggio in genere e non si riferiscono in particolare alle filiali e
alle succursali. Poiché dalla motivazione dell'ordinanza si evin
ce che solo in relazione al regime autorizzatorio e ai connessi
oneri apprestati per queste ultime si appuntano le censure del
rimettente, l'interpretazione dell'ordinanza stessa deve essere
nel senso che con essa si sia sostanzialmente inteso censurare
soltanto le seguenti disposizioni: — art. 5, 1° comma, nella parte in cui sottopone a preventiva
autorizzazione, rilasciata dalla provincia, anche l'attività delle
filiali delle agenzie di viaggio e turismo; — art. 5, 4° comma, nella parte in cui prevede l'autorizzazio
ne per l'esercizio di filiali o succursali stagionali; — art. 5, 5° comma, nella parte in cui assoggetta l'apertura di
filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi
sede in altra regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle
stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie princi
pali; — art. 6, 1° comma, lett. e), nella parte in cui impone di spe
cificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'e
ventuale qualità di succursale o filiale; — art. 9, 2° comma, nella parte in cui prevede che nell'auto
rizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e di
spone che la provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una
succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'a
genzia principale; — art. 10, 1° comma, nella parte in cui assoggetta le succur
sali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regiona le;
— art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di ver
samento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di
viaggio e turismo avente sede principale nella regione Abruzzo,
assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra regione;
— art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di
«agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla provincia, esclude che
tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autoriz zate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra regione;
— art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella
filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.
Anche in relazione alla 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, è da ritenere che, nonostante siano indicate nell'ordinanza di ri
messione più disposizioni, le previsioni che rendono tale legge applicabile anche alle filiali e alle succursali delle agenzie di
viaggio e alle quali deve essere pertanto circoscritto il giudizio di legittimità costituzionale, sono soltanto:
— gli art. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'au
torizzazione anche per l'apertura di filiali; — l'art. 6, 1° comma, lett. d), nella parte in cui prevede che
nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la
qualità di filiale; — l'art. 11, 2° e 3° comma, nella parte in cui, rispettivamen
te, subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad
autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali; — l'art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del ver
samento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella
regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzio nale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;
— art. 24, 3° comma, nella parte in cui prevede che nella fi liale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico deb ba prestare la propria attività con carattere di esclusività.
3. - L'ordinanza del Tar Veneto, intesa a sua volta a censura
re, per contrasto con gli art. 41, 117 e 120 Cost., non già la pre vista autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio delle
agenzie di viaggio e turismo o la previsione che a tali imprese debba essere preposto un direttore tecnico che presti la propria
Il Foro Italiano — 2002.
attività in maniera continuativa ed esclusiva, ma solo l'esten
sione di tali obblighi e dei connessi adempimenti alle filiali,
succursali o sedi secondarie, deve essere interpretata nel senso
che essa abbia ad oggetto le seguenti disposizioni della 1. reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44:
— art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della
provincia competente per territorio anche le singole sedi opera tive di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento del
l'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di
succursale o di rappresentanza; — art. 7, 2° comma, nella parte in cui prevede l'obbligo di
annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale.
Il Tar Veneto dubita altresì, in riferimento ai medesimi para metri, della legittimità costituzionale della voce 23 della tariffa
allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, nella parte in cui stabi
lisce che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede princi pale in altra regione, debbono munirsi di distinta licenza con
conseguente pagamento della relativa tassa di concessione re
gionale. 4. - I due giudizi di cui in epigrafe, in quanto propongono
questioni analoghe, possono essere riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
5. - Vanno preliminarmente respinte le due eccezioni di
inammissibilità sollevate dalla difesa della regione Veneto.
Con la prima e più generale di esse si afferma che l'ordinanza
del Tar Veneto sia priva di adeguata motivazione in punto di ri
levanza. Il giudizio principale verte sulla legittimità di alcune
note con le quali le province di Verona e Treviso avevano chie
sto integrazioni della documentazione occorrente per il rilascio
delle richieste autorizzazioni nonostante che le agenzie ricor
renti avessero comunicato di non ritenersi più obbligate, a se
guito della sentenza di questa corte n. 362 del 1998, ai solleci
tati adempimenti. Il fatto che le ricorrenti avessero già ottempe rato a quanto richiesto dalle amministrazioni resistenti è stato
valutato dal giudice rimettente e ritenuto non preclusivo del
successivo ricorso giurisdizionale, in quanto non comportante un difetto di interesse. Non può questa corte sovrapporre una
propria diversa valutazione a quella non implausibile effettuata
dal Tar Veneto.
Con una seconda eccezione si rileva che l'art. 15 1. reg. Ve
neto 3 febbraio 1998 n. 3 (provvedimento generale di rifinan
ziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione -
legge finanziaria
1998), avendo disposto, con decorrenza 1° gennaio 1998, la non
applicazione delle tasse sulle concessioni regionali elencate
nella tariffa allegata al d.leg. n. 230 del 1991, avrebbe abrogato
gli art. 6, 2° comma, lett. a), b), e 12 1. reg. Veneto n. 44 del
1997, che imponevano per le licenze delle agenzie di viaggio e
turismo il versamento del deposito cauzionale ed il pagamento della tassa regionale di concessione.
Una volta rettamente interpretata l'ordinanza di rimessione ed una volta escluso che le disposizioni da ultimo citate formino
oggetto sostanziale del presente giudizio, ogni disputa circa la
loro vigenza diviene ininfluente.
6. - Nel merito, le questioni, la cui esatta consistenza si è
prima precisata, sono fondate. Sia le leggi regionali dell'Abruz
zo che quella del Veneto considerano le succursali delle agenzie di viaggio come imprese e non invece come articolazioni del
l'impresa e pertanto ledono i principi di cui all'art. 41 Cost., il
quale garantisce all'imprenditore libertà di organizzazione. In
relazione alle leggi censurate non resta quindi a questa corte che
ribadire quanto affermato nelle sentenze n. 362 del 1998 e n. 54
del 2001 (id., 2001,1, 1451): le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre regioni sono abilitate
ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente li
mitata, giacché la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno della stessa
regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della li
bertà di organizzazione e spetta pertanto all'imprenditore. Né varrebbe obiettare che le disposizioni delle leggi regionali
qui sottoposte a scrutinio, limitando la libertà dell'imprenditore, sarebbero preordinate alla tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti. Fin dalla sentenza n. 362 del 1998 questa corte ha ritenuto che la tutela dei diritti dei consumatori non può essere ottenuta limitando la libertà organizzativa dell'imprenditore tu
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ristico, ma deve essere perseguita potenziando le garanzie pa trimoniali che le agenzie di viaggio, sulle quali grava il rischio
di impresa, devono offrire per le ipotesi di inadempienza. Ad una configurazione unitaria delle agenzie di viaggio si
ispira del resto la recente 1. 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della
legislazione nazionale del turismo), destinata a produrre effetti
abrogativi con l'adozione del decreto del presidente del consi
glio previsto dall'art. 2, 4° comma, la quale stabilisce, all'art. 7, 6° comma, che l'autorizzazione regionale rilasciata all'impresa turistica ha validità su tutto il territorio nazionale.
Devono essere pertanto dichiarate costituzionalmente il
legittime, per contrasto con l'art. 41 Cost., le disposizioni delle
suindicate leggi regionali che, presupponendo una nozione non
unitaria delle agenzie di viaggio, limitano la libertà di impresa, e segnatamente gli art. 5, 1°, 4° e 5° comma, 6, 1° comma, lett.
e), 9, 2° comma, 10, 1° comma, 11. 14 e 18, ultimo comma, 1.
reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nonché, in quanto ad avviso
del rimettente, applicabili nel giudizio a quo, ancorché abrogati,
gli art. 5, 6, 1° comma, lett. d), 10, 11, 2° e 3° comma, 16 e 24, 3° comma, 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, e gli art. 2 e 7, 2° comma, 1. reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44: disposizioni di contenuto analogo o identico a quelle della I. reg. Lombardia
n. 27 del 1996. dichiarate costituzionalmente illegittime dalla
citata sentenza n. 362 del 1998.
7. - È altresì fondata, sempre in riferimento all'art. 41 Cost, e
per le medesime considerazioni testé svolte, la questione di le
gittimità costituzionale sollevata dal Tar Veneto, avente ad og
getto la voce 23 della tariffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n.
230, nella parte in cui stabilisce che le succursali e le filiali, an
che con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi
la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di di
stinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pa
gamento della relativa tassa.
Anche questa disposizione, infatti, incide negativamente sulla
libertà organizzativa dell'imprenditore e gli impedisce di cali
brare le dimensioni dell'impresa in relazione alle opportunità di
mercato.
8. - Restano assorbite le ulteriori censure avanzate dai rimet
tenti in relazione agli art. 117 e 120 Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo
sizioni della 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1 (nuova nor
mativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della
professione di direttore tecnico): — art. 5, 1° comma, nella parte in cui sottopone a preventiva
autorizzazione, rilasciata dalla provincia, anche l'attività delle
filiali delle agenzie di viaggio e turismo; -— art. 5, 4° comma, nella parte in cui prevede l'autorizzazio
ne per l'esercizio di filiali o succursali stagionali; — art. 5, 5° comma, nella parte in cui assoggetta l'apertura di
filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi
sede in altra regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle
stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie princi
pali; — art. 6, 10 comma, lett. e), nella parte in cui impone di spe
cificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'e
ventuale qualità di succursale o filiale; — art. 9, 2° comma, nella parte in cui prevede che nell'auto
rizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e di
spone che la provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una
succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'a
genzia principale; — art. 10, 1° comma, nella parte in cui assoggetta le succur
sali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regiona
le; — art. 11. nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di ver
samento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di
viaggio e turismo avente sede principale nella regione Abruzzo,
assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra regione;
— art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di
«agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla provincia, esclude che
tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autoriz
zate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra regione; — art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella
Il Foro Italiano — 2002.
filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico
debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo sizioni della 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39 (disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viag
gio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico):
— art. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione
anche per l'apertura di filiali; — art. 6, 1° comma, lett. d), nella parte in cui prevede che
nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la
qualità di filiale; — art. 11, 2° e 3° comma, nella parte in cui, rispettivamente,
subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e
l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad
autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali; — art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versa
mento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le
sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella re
gione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzio
nale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le
altre filiali; — art. 24, 3° comma, nella parte in cui prevede che nella fi
liale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico deb
ba prestare la propria attività con carattere di esclusività;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo sizioni della 1. reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44 (nuove nor
me sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi
operanti nella materia): — art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della
provincia competente per territorio anche le singole sedi opera tive di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento del
l'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di
succursale o di rappresentanza; — art. 7, 2° comma, nella parte in cui prevede l'obbligo di
annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale della voce 23 della ta
riffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi del
l'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 1. 14
giugno 1990 n. 158), nella parte in cui prevede che le filiali
delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra regio
ne, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente paga mento della relativa tassa di concessione regionale.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 19 ottobre 2001, n.
338 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 ottobre 2001, n.
41); Pres. Ruperto, Rei. Santosuosso, Est. Zagrebelsky;
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annun
ziata e Nola c. Del Balzo. Ord. Cass. 5 novembre 1999 (G.U., 1" s.s., n. 19 del 2000).
Notaio — Procedimento disciplinare — Ricorso al tribunale
— Consiglio notarile locale — Partecipazione al giudizio — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile
di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; 1. 16 febbraio 1913 n.
89, ordinamento del notariato e degli archivi notarili, art.
149).
E manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo non
ha previamente sperimentato la possibilità di una «interpre
tazione adeguatrice» della disposizione impugnata, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 149 l. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui non prevede che il consiglio notarile locale sia parte del rapporto processuale che s'in
staura a seguito di ricorso innanzi al tribunale promosso dal
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