sentenza 25 luglio 1983, n. 237 (Gazzetta ufficiale 3 agosto 1983, n. 212); Pres. Elia, Rel.Bucciarelli Ducci; Regioni Sicilia (Avv. Villari), Friuli-Venezia Giulia (Avv. Pacia), Sardegna(Avv. G. Guarino) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 6 (GIUGNO 1984), pp. 1471/1472-1475/1476Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176103 .
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1471 PARTE PRIMA 1472
condizioni particolari del suo status, di maggiori possibilità di
valutazione e di scelta, rispetto alla regione di diritto comune.
Nella presente controversia, ci troviamo di fronte a un diffuso
e dettagliato complesso di prescrizioni, che investono la materia
dell'agricoltura e foreste sotto i molteplici aspetti sopra richiamati
(v. n. 1). Si è cosi delineata una capillare e penetrante interferen
za della normazione statale nella sfera che si assume lesa. Ora, la
legge in esame ha come suo titolo giustificativo esclusivamente
quello di organizzare l'indirizzo ed il coordinamento delle attività
regionali nei settori ivi previsti. Essa eccede, tuttavia, dai confini
entro cui l'accentramento e l'uniformità della disciplina consentiti
dall'interesse nazionale sarebbero risultati compatibili con il
rispetto dell'invocato statuto speciale. L'assetto normativo sot
toposto al sindacato della corte potrebbe, quindi, uscire in
denne da censura solo se le esigenze unitarie, che qui si
connettono con l'indirizzo ed il coordinamento, fossero perseguite anche in forza, e con il supporto, di un qualche altro limite dei
poteri di autonomia: limite, s'intende, sempre sancito in una
fonte di rango costituzionale. Cosi non è, però, nel caso attuale; e d'altra parte non è nemmeno dedotto dall'avvocatura che la
legge dello Stato abbia per via delle sue previsioni programmato ne posto principi dell'ordinamento giuridico, o prodotto norme
fondamentali delle riforme economico-sociali, o comunque con
figurato altre idonee limitazioni alle competenze delle regioni o
delle province, ai sensi dei rispettivi statuti speciali. Difettano
insomma i requisiti sopra enucleati, indispensabili perché la
previsione dell'indirizzo e del coordinamento, com'è congegnata nella specie, possa operare nei confronti delle ricorrenti: e
dunque sussiste la dedotta violazione della competenza loro
costituzionalmente garantita in materia di agricoltura e foreste.
Questa conclusione vale evidentemente allo stesso titolo per la
regione Friuli-Venezia Giulia e per le province di Trento e
Bolzano.
7. - Un'ultima precisazione va fatta a proposito del risultato cui
la corte giunge con l'attuale decisione. L'illegittimità costituziona le della 1. n. 984 del 1977 viene dichiarata per la parte in cui le
disposizioni in essa contenute si riferiscono alle regioni e alle
province ricorrenti: invero, per le ragioni già spiegate, manca il
titolo che avrebbe giustificato l'estensione nei loro confronti dell'intera legge censurata. Con ciò, resta però escluso l'accogli mento dell'altra istanza della regione Friuli-Venezia Giulia, la
quale, com'è sopra riferito, chiede alla corte una distinta declara toria di incostituzionalità per la parte in cui la legge, oggetto del
presente giudizio, non riconosce « il ruolo » che ad essa ricorren te costituzionalmente spetterebbe nella « determinazione degli in dirizzi obiettivi ed interventi ivi previsti ». L'autonomia differen ziata della regione è vulnerata dall'intero corpo delle disposizioni che il legislatore statale ha dettato per il regolamento della
specie. Dopo la presente pronunzia, non residua, quindi, alcuna
previsione della normativa caducata, la quale possa concernere il ruolo che si assume competere alla regione Friuli-Venezia Giulia; ma è appena il caso di aggiungere che il legislatore statale può sempre ridisoiplinare la materia, nei limiti e secondo i criteri
sopra indicati. I rilievi svolti assorbono, va infine detto, ogni ulteriore profilo della questione.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della 1. n. 984 del 27 dicembre 1977 (« coordina mento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della
produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, e delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'uti lizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani ») per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolza no.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 settembre 1983, n.
276; Pres. Elia, Rei. Ferrari; Regione Sardegna (Avv. Mer
curi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Con
flitto di attribuzioni.
Sardegna — Opere pubbliche — Competenza relativa a porti di
prima categoria — Esclusione (Statuto speciale per la Sardegna, art. 3; r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, che approva il t.u. 16 luglio 1884 n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e
fari della preesistente 20 marzo 1865, sui lavori pubblici).
Non spetta alla regione Sardegna la competenza in merito alle
opere portuali dei porti sardi di prima categoria, che svolgano una funzione prevalentemente commerciale; va, pertanto, re
spinto il ricorso della regione Sardegna avverso il provvedi mento del ministro dei lavori pubblici del 4 dicembre 1975
n. 4713, relativo alla determinazione dei porti per individuare
le competenze da trasferire alla regione Sardegna in materia
di opere marittime. (1)
Diritto. — 1. - Il ricorso è infondato.
Le norme che, con innegabile univocità, stabiliscono, per un
verso, la devoluzione, dallo Stato alle regioni, in materia di lavori
pubblici di interesse regionale, delle funzioni amministrative rela
tivamente alle opere concernenti i porti di seconda categoria dalla
seconda classe in poi, e, per altro verso, la conservazione allo
Stato, perché di suo preminente interesse, delle funzioni in tema
di costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda
categoria, prima classe, postulano, con tutta evidenza, l'emanazio
ne di ulteriori atti, che a quelle norme diano concreta esecuzione, indicando singulatim l'appartenenza dei vari porti all'una o al
l'altra categoria, all'una o all'altra classe della seconda categoria. Ciò è asserito espressamente dall'avvocatura dello Stato, quando afferma doversi « provvedere all'effettivo trasferimento alla regio ne sarda delle funzioni amministrative » nella materia de qua, e
risulta, in fondo, riconosciuto anche dalla difesa della regione,
quando a sua volta afferma che per « stabilire concretamente
quali in effetti siano i porti sui quali si estende la competenza della regione, venne indetta una riunione tra rappresentanti dello
Stato e della regione ».
La constatazione testé fatta rende implausibile l'assunto, secon
do cui, per quanto riguarda la spettanza dell'esercizio delle
funzioni amministrative sui singoli porti, la « ripartizione di
scende direttamente dalla legge e non abbisogna del tramite di un
atto amministrativo ».
La legge (r.d. 3095/1885) — e non importa, essendo ancora
vigente, che appartenga ad una stagione normativa superata —
detta i criteri cui l'organo di esecuzione deve attenersi per classificare i porti; tali sono, a titolo esemplificativo, la colloca
zione « a capo di grandi linee di comunicazione », il volume del
movimento commerciale, secondo che giovi « ad estesa parte del
regno ed al traffico internazionale terrestre », ovvero « soltanto ad
una o ad alcune province » ovvero ancora « ad una parte notevole di una provincia », la « quantità delle merci imbarcate o sbarcate », ecc. Ora, la ricorrente chiede a questa corte di « dichiarare la competenza della regione Sardegna in merito alle
opere portuali dei porti sardi, che, pur inquadrati formalmente soltanto o anche nella prima categoria, svolgano una funzione
prevalentemente commerciale ». In effetti, essa chiede a questa corte di dirimere un conflitto di attribuzione, adottando, in relazione all'art. 3, lett. e), dello statuto speciale della Sardegna, il quale riserva alla competenza regionale le « opere pubbliche di
esclusivo interesse regionale », un provvedimento che tenga luogo delle classificazioni fatte in base a criteri contenuti in una legge, ancora in vigore, benché vetusta, e peraltro neppure denunciata
per sospetta illegittimità costituzionale. Pertanto tale domanda non può trovare accoglimento, restando così assorbiti gli altri motivi dedotti.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
spetta alla regione Sardegna la competenza in merito alle opere portuali dei porti sardi di prima categoria, che svolgano una funzione prevalentemente commerciale.
(1) Per la definizione della materia •< lavori pubblici » con riferi mento sia alle regioni a statuto speciale che a statuto ordinario, Corte cost. 7 luglio 1981, n. 118, Foro it., 1981, I, 2917, con nota di richiami, commentata da Rampulla, in Le regioni, 1981, 1119.
Con specifico riferimento alla classificazione delle opere portuali e alle competenze della Sardegna in materia di opere marittime, Roherssen, / lavori pubblici, 1971, 231; Giagu, La regione Sardegna, 1979, 71; Rampulla, Classificazioni di opere portuali e competenze regionali, in Le regioni, 1984, 114.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 1983, n. 237
(Gazzetta ujjiciale 3 agosto 1983, n. 212); Pres. Elia, Rei. Bucciarelli Ducei; Regioni Sicilia (Avv. Villari), Friuli Venezia Giulia (Avv. Pacia), Sardegna >(Avv. G. Guarino) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti).
Regione — Sicilia, Sardegna — Personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno — Trasferimento alle regioni — Inosservanza della procedura prevista dagli statuti — Incostituzionalità (Sta tuto speciale per la Sicilia, art. 43; statuto speciale per la
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Sardegna, art. 56; 1. 2 maggio 1976 n. 183, disciplina dell'inter
vento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio
1976-1980, art. 6).
Regione — Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia — Industria e
commercio — Coordinamento statale degli incentivi creditizi —
Questioni infondate di costituzionalità (Statuto speciale per la
Sicilia, art. 14; statuto speciale per la Sardegna, art. 3; statuto
speciale per il Friuli-Venezia Giulia, art. 4; 1. 2 maggio 1976 n.
183, art. 3, 15, 16; d.p.r. 9 novembre 1976 n. 902, disciplina del
credito agevolato al settore industriale, art. 9, 28; d.p.r. 6
marzo 1978 n. 218, t.u. leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
art. 49). Corte costituzionale — Giudizi principali — Invasione della sfera
di competenza regionale — Eccesso di delega — Questioni
inammissibili di costituzionalità (Cost., art. 76; 1. 11 marzo
1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale, art. 32; d.p.r. 9 novembre 1976 n. 902, art.
28; d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, art. 48).
È illegittimo, per violazione degli art. 43 dello statuto speciale
per la Sicilia e 56 dello statuto speciale per la Sardegna, l'art.
6, 5", 8°, 9° comma, l. 2 maggio 1976 n. 183, nella parte in cui
prevede il trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna del
personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno con decreto
del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (1)
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art.
3, 15 e 16, 1", 2°, 3" comma, l. 2 maggio 1976 n. 183, degli art.
9 e 28 d.p.r. 9 novembre 1976 n. 902 e dell'art. 48 d.p.r. 6
marzo 1978 n. 218, che dettano norme dirette a coordinare gli
incentivi creditizi per l'espansione delle attività produttive ed
in particolare delle attività industriali e commerciali, in riferi mento agli art. 14 dello statuto speciale per la Sicilia, 3 dello
statuto speciale per la Sardegna, 4 dello statuto speciale per il
Friuli-Venezia Giulia. (2) Sono inammissibili, in quanto non hanno ad oggetto specifico una
invasione della sfera di competenza regionale ai sensi dell'art.
32 l. 11 marzo 1953 n. 87, le questioni di legittimità costituzio
nale degli art. 28 d.p.r. 9 novembre 1976 n. 902 e 48 d.p.r. 6
marzo 1978 n. 218, in riferimento all'art. 76 Cost. (3)
Diritto. — 1. - I sei ricorsi vanno riuniti e congiuntamente decisi.
2. - Va presa innanzitutto in esame la prima questione sollevata
(1) Sulla inderogabilità delle peculiari procedure di trasferimento di
uffici e personale statali alle regioni « speciali » previste dai rispettivi
statuti, cfr., da ultimo, Corte cost. 22 dicembre 1980, n. 180, Foro it., 1981, I, 952, con nota di richiami, che dichiarò illegit time quelle disposizioni della 1. n. 764 del 1975 che disciplinavano il tra
sferimento alla Sicilia e alla Sardegna delle funzioni, del patrimonio e
del personale dell'ente « Gioventù italiana » senza prescrivere l'osservan za delle procedure stabilite dagli art. 43 statuto siciliano e 56 statuto
sardo.
(2) La necessità di un coordinamento statale degli incentivi allo
sviluppo economico-produttivo è sostenuta dalla corte anche nelle
decisioni, citate in motivazione, 1° febbraio 1964, n. 4, Foro it., 1964,
I, 416, che legittimò la potestà programmatoria dello Stato nei
confronti della politica di incentivazione della regione sarda; 17 luglio
1975, n. 221, id., 1976, I, 18, con nota di richiami, che, riconoscendo
la competenza regionale in materia di edilizia residenziale, dichiarò infondate le censure di costituzionalità relative alla legge della Lom
bardia riapprovata il 10 maggio 1973, avente ad oggetto la concessione
di incentivi creditizi per la costruzione di alloggi di edilizia residenzia
le. Più in generale, sulla questione dell'autonomia finanziaria delle
regioni e i poteri statali di controllo del credito, cfr., da ultimo, Corte
cost. 22 dicembre 1982, n. 162, id., 1983, I, 595, con nota di richiami.
Sulla funzione statale di indirizzo e coordinamento delle attività
delle regioni a statuto speciale, Corte cost. 22 febbraio 1983, n. 31,
id., Rep. 1983, voce Trentino-Alto Adige, n. 96, annotata da Mor, in Le
regioni, 1983, 717; 15 dicembre 1983, n. 340, in questo fascicolo, I,
1466, con nota di richiami. In dottrina, sulla ripartizione delle competenze statali in materia di
incentivi allo sviluppo produttivo, Pastori, Specialità regionale e
coordinamento « sommario », in Le regioni, 1983, 1275 (nota alla sent,
sopra riportata); Sorace, Le competenze regionali in materia di
agevolazioni creditizie, ibid., 402; Cassese, La regionalizzazione eco
nomica in Italia, id., 1984, 9.
Sull'indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni ad auto
nomia speciale, Rolla, L'attività di indirizzo e coordinamento ed i
suoi limiti di esercizio nelle regioni ad autonomia speciale, id., 1983,
1190.
(3) Conforme Corte cost. 11 ottobre 1983, n. 307, Foro it., 1984, I,
341, con nota di richiami ed osservazioni di G. Volpe.
Sull'eccesso di delega in violazione dell'art. 76 Cost., Corte cost. 30
luglio 1981, n. 173, id., 1981, I, 2617, con nota di G. Volpe, anche
per riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.
Il Foro Italiano — 1984 — Parte I-95.
dalle regioni Sicilia e Sardegna (ricorsi nn. 21 e 23/76): se
contrasti o meno con gli art. 14, lett. p) e q), e 43 dello statuto
siciliano nonché con gli art. 3, lett. a), 6 e 56 dello statuto sardo
e gli art. 3 e 36 Cost., l'art. 6, 5° 8° e 9° comma, 1. 2 maggio 1976 n. 183, là dove prevede che il personale periferico della
Cassa per il Mezzogiorno venga trasferito alle regioni con decreto
del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senti
te le regioni interessate. Assumono le due regioni ricorrenti che
tali disposizioni violano la loro sfera di competenza legislativa
esclusiva, nella quale rientrano l'inquadramento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, mentre il trasferimento
di quest'ultimo dallo Stato alle regioni deve avvenire mediante
norme proposte da apposita commissione paritetica ed emanate
con decreto legislativo.
Dubitano inoltre le due regioni che le norme impugnate deter
minino irrazionali disparità di trattamento all'interno dei ruoli del
personale regionale e pongano a carico delle regioni un onere
finanziario senza ristoro, incidendo cosi sulla loro autonomia
finanziaria.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione dell'avvocatura dello Stato
relativa all'inammissibilità del ricorso per mancanza di un inte
resse attuale al suo accoglimento, non essendo ancora intervenuto — assume la difesa dello Stato — il decreto del ministro che
disponga in concreto il trasferimento alle regioni del personale della cassa. Basta rilevare in proposito come la denunciata
violazione della sfera di competenza legislativa regionale si ve
rifichi al momento dell'emanazione dell'atto normativo da parte dello Stato e non al momento della sua attuazione in via
amministrativa.
Nel merito la questione è fondata.
Sia l'art. 43 dello statuto siciliano che l'art. 56 dello statuto sardo stabiliscono che il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione sarà disciplinato da norme transitorie
proposte da una commissione paritetica.
Questa corte ha già affermato,, accogliendo l'avviso della dottri na dominante, che i decreti legislativi di attuazione statutaria,
preceduti dalle proposte o dai pareri delle ricordate commissioni
paritetiche, siano espressione di una competenza separata e riser
vata rispetto a quella esercitabile con leggi statali ordinarie ai
sensi dell'VIII disp. trans. Cost. Tale competenza è stata ricono
sciuta, alla luce della legislazione emanata anche di recente, non solo in occasione del primo passaggio di funzioni, uffici e
personale dallo Stato alla regioni ricorrenti, ma anche successi
vamente ogni qua! volta vi sia trasferimento di funzioni, uffici e
personale da enti pubblici nazionali alle regioni stesse (sent. n.
180/80, Foro it., 1981, I, 952).
Nella specie la procedura di trasferimento prevista dagli art. 43
dello statuto siciliano e 56 dello statuto sardo non è stata
osservata, non potendo ritenersi certo soddisfatti la lettera e lo
spirito delle due norme con la semplice previa audizione delle
regioni da parte del ministro.
Va conseguentemente dichiarata l'illigittimità costituzionale dei
comma 5°, 8° e 9° dell'art. 6 1. n. 183/76, risultando cosi
superfluo l'esame degli ulteriori profili d'incostituzionalità prospet tati nei ricorsi.
3. - Altre tre questioni che la corte è chiamata a decidere
riguardano gli art. 3, 15 e 16 della stessa 1. n. 183 del 1976.
Con la prima questione la regione Friuli-Venezia Giulia si limita a denunciare l'art. 3 della legge senza alcuna specifica
argomentazione e indicazione della norma parametro riportandosi alla motivazione svolta a proposito della impugnazione del suc
cessivo art. 15.
Con la seconda questione si chiede se contrasti o meno con
l'art. 4, n. 6, dello statuto Friuli-Venezia Giulia il predetto art. 15
che delega il governo della repubblica a coordinare gli incentivi
creditizi nel settore industriale in vigore per altri territori con
quelli previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno; per il
dubbio che tale disposizione violi la sfera di competenza legisla tiva primaria della regione in materia di industria e commercio
(ric. n. 22/76). La terza questione riguarda invece il denunciato contrasto con
gli art. 14 dello statuto siciliano, 4 di quello del Friuli-Venezia
Giulia e 3 dello statuto sardo, dell'art. 16, 1°, 2° e 3° comma, 1.
n. 183 del 1976, che: a) impone alle regioni di coordinare le loro
leggi con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi
alle attività industriali; b) vieta a tutte le regioni di disporre con
proprie leggi agevolazioni di tipo diverso da quelle previste dalla
1. n. 183, nonché di superare i massimi delle agevolazioni statali;
c) prevede l'abrogazione delle leggi regionali in contrasto con i
principi fondamentali determinati con la legge impugnata; per il
dubbio che tali disposizioni violino la sfera di competenza
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1475 PARTE PRIMA 1476
normativa primaria garantita alle regioni ricorrenti (ricorsi nn. 21, 22 e 23/76).
La soluzione delle questioni discende dalla risposta ad un
quesito fondamentale: se il legislatore statale possa dettare norme
dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle
attività produttive e in particolare delle attività industriali e
commerciali, senza con ciò invadere la sfera di autonomia
legislativa primaria delle regioni in dette materie.
La risposta non può essere che positiva. In numerose pronunce
questa corte, chiamata a definire le rispettive sfere di competenza
legislativa dello Stato e delle regioni, ha affermato il principio che, con riguardo alla incentivazione dello sviluppo economico,
gli interessi particolari, di cui sono portatrici le singole regioni, si
devono condizionare e conciliare con il preminente interesse
generale del paese, del quale è portatore lo Stato. Cosi se ad esse
sono state attribuite ampie competenze legislative nei diversi
settori produttivi, allo scopo di far aderire gli strumenti di
incentivazione alle esigenze concrete delle varie zone del territo
rio nazionale, al tempo stesso, al fine di evitare che l'esercizio di
tali competenze nell'ambito regionale determini conflitti tra le
esigenze delle varie regioni e tra queste e gli interessi generali del
paese, si rende necessario il coordinamento dei vari interventi
regionali tra loro e con l'intervento statale.
E tale coordinamento non può essere esercitato da altri se non
dallo Stato, in modo che siano le sue scelte generali a limitare e
condizionare la politica di incentivazione svolta dalle singole
regioni (cfr. in particolare le sent. nn. 4/64, id., 1964, 1, 416
e 221/75, id., 1976, I, 18). E vale anche in tal senso la disposizione dell'art. 119, 3°
comma, Cost. Sarebbe irrazionale, infatti, attribuire allo Stato la
facoltà di assegnare contributi speciali alle regioni per la valoriz
zazione del Mezzogiorno e delle isole, se non si prevedessero nello stesso momento strumenti idonei a coordinare ed armoniz
zare tali contributi, con gli incentivi che possono concedere le
singole regioni, nella stessa area meridionale e insulare, e nel
rimanente territorio nazionale.
Le questioni come sopra proposte dalle tre regioni ricorrenti
sono, pertanto, infondate.
4. - Infondata è -anche la questione sollevata dal Friuli-Vene
zia Giulia con il ricorso n. 3 del 1977, che denuncia l'art. 9 d.p.r. 9 novembre 1976 n. 902, per contrasto con l'art. 4, nn. 6 e 12, dello statuto speciale della regione ricorrente.
Si dubita, in particolare, che tale disposizione — la quale esclude le regioni dal procedimento per ottenere il credito agevo lato nel settore industriale, limitandosi a richiedere un parere motivato — violi la competenza primaria della regione in materia
industriale, commerciale ed urbanistica.
Ma nessuna invasione della sfera di competenza primaria
regionale si può ravvisare nell'esercizio da parte del governo in
sede di delega di quel potere di coordinamento conferitogli dall'art. 15 1. n. 183/76, la cui costituzionalità è stata più sopra affermata (cfr. sopra n. 3), e di cui la norma impugnata costitui
sce una logica estrinsecazione.
5. - Alla stessa conclusione si deve pervenire — alla stregua di
quanto premesso — per le ulteriori questioni sollevate dalla
stessa regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso n. 3/77 e della
regione Sicilia con il ricorso n. 2/77, in ordine all'art. 28 del
medesimo d.p.r. 9 novembre 1976 n. 902.
Le due regioni impugnano il citato art. 28, 2° comma, in
riferimento agli art. 14 statuto siciliano e 4 statuto Friuli-Venezia
Giulia, nella parte in cui consente il concorso delle agevolazioni creditizie da esso previste con quelle disposte da leggi regionali, a
condizione che non siano superati i limiti stabiliti dal decreto
stesso, per il dubbio che tale norma violi la sfera di competenza esclusiva delle regioni in materia di industria.
La disposizione cosi impugnata, infatti, rappresenta legittima
applicazione da parte del legislatore delegato di quella facoltà di
coordinamento degli incentivi creditizi affermata dagli art. 15 e
1<6 della legge di delega. Una volta assicurata la legittimità costituzionale di tali norme fondamentali, ne discende logicamen te la conformità alla Costituzione e agli statuti speciali della
disposizione impugnata. La regione Sicilia impugna inoltre lo stesso art. 28 anche in
riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui non si limita ad
unificare e riordinare la disciplina statale vigente in materia di
credito agevolato per l'industria, ma estende la sfera della norma
tiva ai contenuti dell'art. 16 1. n. 183/76; per il dubbio che tale
disposizione ecceda i limiti della delega al governo contenuta
nell'art. 15 1. cit.
La censura è però inammissibile — come rettamente osserva la
difesa dello Stato — in quanto con essa non viene denunciata
una invasione della sfera di competenza regionale, come richiesto
per tale tipo di impugnativa dall'art. 32 1. 11 marzo 1953 n. 87. 6. - Infondata è infine l'ultima questione sollevata dalla regione
siciliana, la quale denuncia l'art. 48 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218
(aggiornamento del t.u. 30 giugno 1967 n. 1523 sugli interventi nel Mezzogiorno), per contrasto con gli art. 14 dello statuto siciliano e 76 Cost. La regione lamenta che la norma impugnata imponga alla sua competenza legislativa esclusiva nel settore industriale gli stessi limiti imposti alle regioni a statuto ordinario
e, anziché fissare tate competenza un mero dimite di principi, specifichi dettagliatamente la normativa da applicare nella regio ne. La disposizione verrebbe cosi a violare la sfera di competenza esclusiva della regione stessa ed eccederebbe i limiti della delega conferita al governo con l'art. 21 1. n. 183/76 (ricorso n. 15/78).
La necessità del coordinamento tra leggi statali e regionali in materia di credito agevolato per l'industria non può che riguarda re tanto de regioni a statuto ordinario che quelle a statuto
speciale, a pena di vanificare l'obiettivo stesso del coordinamento
voluto, alla luce dei principi sopra esposti (cfr. n. 3), dallo stesso costituente.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 76 Cost., anche tale censura — come quella analoga di cui al precedente n. 5 —
prima che infondata è inammissibile, non avendo ad oggetto specifico un'invasione della sfera di competenza regionale, ai sensi dell'art. 32 1. n. 87 del 1953.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi tà costituzionale dell'art. 6, 5°, 8° e 9° comma, 1. 2 maggio 1976 n. 183, nella parte in cui prevede il trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna del personale periferico della Cassa per il
Mezzogiorno con decreto del ministro per gli interventi straordi nari nel Mezzogiorno. Dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli art. 3, 15 e 16, 1°, 2° e 3° comma, della stessa 1. n. 183/76; degli art. 9 e 28 d.p.r. 9 novembre 1976 n. 902 e 48 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, sollevate dalle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in
epigrafe, per violazione degli art. 14 dello statuto siciliano, 3 dello statuto sardo e 4 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., degli stessi art. 28 d.p.<r. n. 902/76 e 48
d.p.r. n. 218/78, sollevate dalla regione Sicilia con i ricorsi nn.
2/77 e 15/78.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 giugno 1983, n. 172; Pres. Elia, Rei. Bucciarelli Ducci; Regione Trentino-Alto
Adige (Avv. Pace) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato
Vittoria). Conflitto di attribuzioni.
Corte costituzionale — Conflitti di attribuzioni tra enti — Ricor so non notificato ai presidente del consiglio dei ministri —
Inammissibilità (L. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costitu zione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 39; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, art. 27).
È inammissibile, per non essere stato notificato al presidente del
consiglio dei ministri, bensì al ministro del tesoro, il ricorso della regione Trentino-Alto Adige avverso i decreti del ministro del tesoro 11 aprile 1981 e 5 maggio 1981, in riferimento agli art. 39 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte 16 marzo 1956. (1)
Diritto. — 1. - La questione sottoposta all'esame della corte è se i d.m. del ministro del tesoro dell'I 1 aprile e del 5 maggio 1981 siano o meno lesivi della sfera di competenza legislativa
(1) La corte ha costantemente affermato che i conflitti di attribuzio ne tra Stato e regioni devono svolgersi esclusivamente nel contradditto rio del presidente del consiglio dei ministri, da una parte, e del presiden te della regione, dall'altra, di qualunque autorità dello Stato o della regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva.
In proposito, alla sent. 26 gennaio 1957, n. 6, Foro it., 1957, I, 195, citata in motivazione, adde, da ultimo, sent. 10 dicembre 1981, n. 183, id., 1982, I, 356, con nota di richiami e osservazioni di G. Volpe.
Sulla questione di merito (invasione o meno dell'autonomia finanzia ria, contabile e patrimoniale della regione), cfr. Corte cost. 22 ottobre 1982, n. 162, id., 1983, 1, 595, con nota di richiami, commentata da V. Onida, in Le regioni, 1983, 191, con la quale la corte ha respinto le censure di incostituzionalità al cui accoglimento era condizionato il conflitto di attribuzione deciso con la sentenza sopra riportata; sul tema, cfr., altresì, sent. 11 ottobre 1983, n. 307, Foro it., 1984, I, 341, con nota di richiami e osservazioni di G. Volpe.
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