sentenza 25 luglio 2001, n. 288 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30);Pres. Ruperto, Est. Onida; Regione Sicilia (Avv. Carapezza Figlia). Ord. Corte cost. 14 febbraio2001, n. 42 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 75/76-77/78Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198106 .
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PARTE PRIMA
che, relativamente alla questione, sollevata con entrambe le
ordinanze di rimessione, sull'art. 31 1. n. 646 del 1982, deve os
servarsi che le censure prospettate costituiscono critiche circa
l'opportunità o la pratica efficacia della disposizione incrimina
trice, che non si prestano come tali a essere tradotte in profili
apprezzabili sul piano della verifica di costituzionalità della
norma (sentenza n. 518 del 2000, id., 2002,1, 1659);
che, infatti, le deduzioni del giudice di merito circa la caratte
rizzazione «formale» del reato in questione, o circa il possibile rovesciamento del rispetto dell'obbligo legale in un risultato che
finirebbe per essere contraddittorio rispetto all'obiettivo legis lativo, rappresentano considerazioni di inopportunità o inutilità
della legge che non si traducono nella violazione di alcun para metro costituzionale definito, ma solo della ragionevolezza
quale soggettivamente intesa dal rimettente;
che, inoltre, quanto alle argomentazioni delle ordinanze di
rinvio concernenti da un lato la possibile buona fede dei desti
natari dell'obbligo e dall'altro la possibilità che l'autorità ha di
conoscere per via diversa i dati ai quali si riferisce l'obbligo di
informazione (attraverso le forme di pubblicità legale alle quali sono generalmente soggette le operazioni patrimoniali), il si
stema fornisce elementi che conducono la giurisprudenza, alla
stregua della ratio dell'incriminazione e attraverso una lettura
conforme a Costituzione, a escludere la sussistenza dell'ele
mento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l'occultamento de
gli atti soggetti a comunicazione; che più in generale
— tanto più considerando i correttivi in
terpretativi sopra accennati — non può censurarsi la previsione sanzionatoria, la quale consente al giudice una graduazione se
condo la particolarità del caso concreto e costituisce esercizio, in sé non manifestamente arbitrario o irragionevole, dell'ampia discrezionalità che al legislatore è da riconoscersi quanto alla
configurazione degli illeciti penali e alla determinazione delle
relative sanzioni (per tutte, da ultimo, sentenza n. 169 del 2001,
id., Rep. 2001, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazio ne, n. 22; ordinanze n. 282 del 2001; n. 260 del 2001; n. 144 del
2001, ibid., voce Circolazione stradale, n. 247, e n. 68 del 2001,
ibid., voce Straniero, n. 67); che per queste considerazioni la questione di costituzionalità
posta sull'art. 31 1. n. 646 del 1982 deve essere dichiarata mani
festamente infondata.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 30 1. 13 settembre 1982 n. 646
(disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n.
1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istitu zione di una commissione parlamentare sul fenomeno della ma
fia), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal g.u.p. del Tri bunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe (r.o. 273/2001);
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legit timità costituzionale dell'art. 31 medesima 1. n. 646 del 1982, in
riferimento all'art. 27 Cost., dal g.u.p. del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe.
Il Foro Italiano — 2003.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 2001, n. 288 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° agosto 2001, n.
30); Pres. Ruperto, Est. Onida; Regione Sicilia (Avv. Cara
pezza Figlia). Ord. Corte cost. 14 febbraio 2001, n. 42 (G.U.,
la s.s., n. 10 del 2001).
Sicilia — Finanza pubblica — Nuove entrate — Riserva a
favore dello Stato — Attuazione attraverso decreto mini
steriale — Partecipazione della regione — Mancata previ
sione — Incostituzionalità (Statuto della regione siciliana,
art. 36; d.p.r. 26 luglio 1965 n. 1074, norme di attuazione
dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria, art.
2; d.l. 19 settembre 1992 n. 384, misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposi zioni fiscali, art. 13; 1. 14 novembre 1992 n. 438, conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, art. 1; d.l. 22 maggio 1993 n. 155, misure urgenti per la finan
za pubblica, art. 18; 1. 19 luglio 1993 n. 243, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, art.
1; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, interventi correttivi di finanza
pubblica, art. 16; d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, ulteriori inter
venti correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, art. 16; 1.
26 febbraio 1994 n. 133, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, art. 1; d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, art. 47; 1. 22
marzo 1995 n. 85, conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, art. 1; 1. 28 dicembre 1995 n.
549, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 3, comma 241; d.l. 20 giugno 1996 n. 323, disposizioni urgenti
per il risanamento della finanza pubblica, art. 12; 1. 8 agosto 1996 n. 425, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
20 giugno 1996 n. 323, art. 1 ).
Sono incostituzionali gli art. 13, 2° comma, d.l. 19 settembre
1992 n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre
1992 n. 438, 16, 17° comma, secondo periodo, l. 24 dicembre
1993 n. 537, 16, 2° comma, d.l. 30 dicembre 1993 n. 557,
convertito, con modificazioni, in I. 26 febbraio 1994 n. 133,
47, secondo periodo, d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, in l. 22 marzo 1995 n. 85, 3, comma 241, secondo periodo, l. 28 dicembre 1995 n. 549, 12, secondo pe riodo, d.l. 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modifica zioni, in l. 8 agosto 1996 n. 425, nella parte in cui, nel preve dere la definizione delle modalità di attuazione delle riserve
all'erario mediante decreti ministeriali, non stabiliscono la
partecipazione della regione siciliana al relativo procedi mento. (1)
E incostituzionale l'art. 18, 7° comma, d.l. 22 maggio 1993 n.
155, convertito, con modificazioni, in l. 19 luglio 1993 n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la
partecipazione della regione siciliana. (2)
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, sol levata in via incidentale da questa stessa corte, nel corso di un
giudizio per conflitto di attribuzioni promosso con ricorso della
regione siciliana, investe sette disposizioni legislative, di analo
go contenuto, emanate fra il 1992 e il 1996, che dispongono la
riserva all'erario statale di nuove entrate derivanti dai provve dimenti legislativi in cui dette clausole sono inserite. Sei di tali
disposizioni rinviano per la loro attuazione a decreti del mini
stro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello del tesoro; una (l'art. 18, 7° comma, d.l. n. 155 del 1993) non dispone al
cunché in ordine alla propria attuazione. Si tratta di tutte le di
sposizioni legislative, relative a riserve allo Stato di nuove en
(1-2) La Corte costituzionale accoglie una questione da essa stessa sollevata, nella veste di giudice a quo, con ord. 14 febbraio 2001. n. 42, Foro it., 2001, I, 1785, con nota di richiami, rifacendosi, quanto a mo tivazione. ai principi affermati nelle precedenti pronunce 13 aprile 2000. n. 98, e 25 luglio 2000. nn. 348 e 347, /bid.. 1786, con nota di ri chiami, cui si rinvia per una completa ricostruzione della vicenda.
Sulla questione risolta con la decisione in epigrafe, v. Giannotti, La Corte costituzionale diventa giudice «a quo» in un conflitto di attribu zioni per salvaguardare l'autonomia finanziaria della regione sicilia na: un caso di pregiudizialità «prognostica»?, in Regioni, 2002, 193.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
trate, cui si è dato attuazione con il decreto del ministro delle fi
nanze 23 dicembre 1997 (modalità di attuazione delle riserve
all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli inter
venti in materia di entrate finanziarie della regione Sicilia, ema
nati dal 1992), sottoposto al giudizio di questa corte con il citato
ricorso per conflitto di attribuzioni (e la cui efficacia è stata so
spesa con l'ordinanza n. 41 del 2001, Foro it., 2001, I, 1786), ad eccezione di quelle già colpite dalla dichiarazione d'illegit timità costituzionale parziale pronunciata con la sentenza n. 98
del 2000 (ibid., 1788). La questione
— sollevata in riferimento all'art. 36 dello sta
tuto siciliano, che garantisce l'autonomia finanziaria della re
gione, all'art. 2 d.p.r. n. 1074 del 1965, che detta norme di at
tuazione dello statuto in materia finanziaria, stabilendo che
l'intero gettito dei tributi erariali (con alcune eccezioni) riscosso
nel territorio della regione siciliana spetta alla regione medesi
ma, salve le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato
con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare fi
nalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle
leggi medesime, nonché in riferimento al principio di leale co operazione fra Stato e regioni
— investe sei delle disposizioni denunciate nella parte in cui, nello stabilire che le modalità della
loro attuazione sono definite con decreto ministeriale, non pre vedono la partecipazione della regione siciliana al relativo pro cedimento; la settima, cioè l'art. 18, 7° comma, d.l. n. 155 del
1993, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della ri
serva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la
partecipazione della regione siciliana.
2. - La questione è fondata.
Le disposizioni legislative impugnate hanno contenuto analo
go a quello delle disposizioni già dichiarate in parte costituzio
nalmente illegittime da questa corte con la sentenza n. 98 del
2000, nonché delle ulteriori disposizioni colpite, per le stesse
ragioni, da pronunce d'illegittimità costituzionale rese con le
sentenze n. 347 e n. 348 del 2000 (ibid., 1786). Esse cioè, nel
disporre che all'attuazione della prevista riserva all'erario sta
tale di nuove entrate, derivanti dai provvedimenti legislativi in
cui dette clausole sono inserite, si provveda con decreto del mi
nistro delle finanze, di concerto con quello del tesoro (ovvero — in un caso — non disponendo alcunché circa le modalità
della propria attuazione), omettono di prevedere qualsiasi parte
cipazione della regione siciliana al procedimento di attuazione
delle stesse.
Poiché le clausole di riserva in questione costituiscono un
meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso
nel territorio della medesima, e poiché dunque la loro attuazione
incide direttamente sull'effettività della garanzia dell'autonomia
finanziaria regionale, il principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo si attui mediante procedimenti non unilate
rali, che contemplino la partecipazione della regione interessata
(sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000, citate). La mancanza di tale previsione comporta la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale, in parte qua, delle disposizioni censurate.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, 2° com
ma, d.l. 19 settembre 1992 n. 384 (misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, dalla 1. 14 novembre
1992 n. 438; dell'art. 16, 17° comma, secondo periodo, 1. 24 di
cembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, 2° comma, d.l. 30 dicembre 1993 n. 557 (ulteriori
interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), con
vertito, con modificazioni, dalla 1. 26 febbraio 1994 n. 133; del
l'art. 47, secondo periodo, d.l. 23 febbraio 1995 n. 41 (misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupa zione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla
1. 22 marzo 1995 n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo perio
do, 1. 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione
della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, d.l. 20
giugno 1996 n. 323 (disposizioni urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla 1. 8
agosto 1996 n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello
stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con
decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro
Il Foro Italiano — 2003.
del tesoro, non prevedono la partecipazione della regione sici
liana al relativo procedimento; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, 7° com
ma, d.l. 22 maggio 1993 n. 155 (misure urgenti per la finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla 1. 19 luglio 1993
n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della ri
serva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la
partecipazione della regione siciliana.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 gen naio 2003, n. 157; Pres. Saggio, Est. Benini, P.M. Abbrutì
(conci, parz. diff.); Vitali (Avv. Vitali, Sirca) c. Comune di
Fiesole; Comune di Fiesole (Avv. Falorni) c. Vitali. Cassa
App. Firenze 20 maggio 2001.
CORTE DI CASSAZIONE;
Responsabilità civile — Pubblica amministrazione — Pro nuncia sul regolamento di giurisdizione preventivo —
Vincolatività — Limiti — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043; cod. proc. civ., art. 41).
Responsabilità civile — Pubblica amministrazione — Lesio ne di interessi legittimi — Fatti anteriori alla 1. n. 241 del 1990 — Responsabilità extracontrattuale (Cod. civ., art.
1174, 1175, 1218, 2043; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac
cesso ai documenti amministrativi, art. 11).
Responsabilità civile — Pubblica amministrazione — Con venzione di lottizzazione — Qualità edificatoria del suolo — Interesse del proprietario alla conservazione — Nuovo
piano regolatore — Interesse oppositivo — Lesione — Ri
sarcibilità (Cod. civ., art. 2043; 1. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 28; 1. 6 agosto 1967 n. 765, modifiche
ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150,
art. 8).
Responsabilità civile — Pubblica amministrazione — Lesio ne di interessi legittimi — Riserva di giurisdizione ordina ria — Riconoscimento legislativo (Cod. civ., art. 2043; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrati
vi regionali, art. 7; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposi zioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attua
zione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 35;
1. 21 luglio 2000 n. 205, disposizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 7).
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, la
pronuncia sul regolamento preventivo di giurisdizione è vin
colante in merito all'attribuzione della stessa ma non anche
sulla qualificazione della posizione giuridica soggettiva di cui
si lamenti la lesione (spetta dunque al giudice di merito, ai fi ni della verifica dei presupposti del danno ingiusto, la valuta
zione della consistenza della posizione di cui si lamenta il
vulnus, se di diritto soggettivo o di altro interesse comunque riconosciuto dall'ordinamento). (1)
(1-4) La Cassazione torna a pronunciarsi sulla controversia che già aveva originato Cass. 22 luglio 1999, n. 500/SU, Foro it., 1999,1, 2487
(emanata in sede di decisione di regolamento preventivo di giurisdizio ne) che ha aperto la strada alla c.d. risarcibilità del danno conseguente a
lesione di interesse legittimo. Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema corte cassa con rinvio App.
Firenze 20 maggio 2001, id., 2002,1, 1211, con osservazioni di L. Giù, L'illecito per c.d. lesione di interessi legittimi delineato da Cass.
500/SU/99 alla (ulteriore) prova di applicazione concreta, cui si rinvia
per l'esame del quadro giurisprudenziale e della dottrina.
Nel senso che attiene al merito -— e non configura questione di giù
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