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sentenza 25 luglio 2001, n. 288 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° agosto 2001, n. 30);...

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sentenza 25 luglio 2001, n. 288 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30); Pres. Ruperto, Est. Onida; Regione Sicilia (Avv. Carapezza Figlia). Ord. Corte cost. 14 febbraio 2001, n. 42 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 75/76-77/78 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198106 . Accessed: 28/06/2014 14:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.64 on Sat, 28 Jun 2014 14:06:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 25 luglio 2001, n. 288 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° agosto 2001, n. 30); Pres. Ruperto, Est. Onida; Regione Sicilia (Avv. Carapezza Figlia). Ord. Corte cost.

sentenza 25 luglio 2001, n. 288 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30);Pres. Ruperto, Est. Onida; Regione Sicilia (Avv. Carapezza Figlia). Ord. Corte cost. 14 febbraio2001, n. 42 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 75/76-77/78Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198106 .

Accessed: 28/06/2014 14:06

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PARTE PRIMA

che, relativamente alla questione, sollevata con entrambe le

ordinanze di rimessione, sull'art. 31 1. n. 646 del 1982, deve os

servarsi che le censure prospettate costituiscono critiche circa

l'opportunità o la pratica efficacia della disposizione incrimina

trice, che non si prestano come tali a essere tradotte in profili

apprezzabili sul piano della verifica di costituzionalità della

norma (sentenza n. 518 del 2000, id., 2002,1, 1659);

che, infatti, le deduzioni del giudice di merito circa la caratte

rizzazione «formale» del reato in questione, o circa il possibile rovesciamento del rispetto dell'obbligo legale in un risultato che

finirebbe per essere contraddittorio rispetto all'obiettivo legis lativo, rappresentano considerazioni di inopportunità o inutilità

della legge che non si traducono nella violazione di alcun para metro costituzionale definito, ma solo della ragionevolezza

quale soggettivamente intesa dal rimettente;

che, inoltre, quanto alle argomentazioni delle ordinanze di

rinvio concernenti da un lato la possibile buona fede dei desti

natari dell'obbligo e dall'altro la possibilità che l'autorità ha di

conoscere per via diversa i dati ai quali si riferisce l'obbligo di

informazione (attraverso le forme di pubblicità legale alle quali sono generalmente soggette le operazioni patrimoniali), il si

stema fornisce elementi che conducono la giurisprudenza, alla

stregua della ratio dell'incriminazione e attraverso una lettura

conforme a Costituzione, a escludere la sussistenza dell'ele

mento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l'occultamento de

gli atti soggetti a comunicazione; che più in generale

— tanto più considerando i correttivi in

terpretativi sopra accennati — non può censurarsi la previsione sanzionatoria, la quale consente al giudice una graduazione se

condo la particolarità del caso concreto e costituisce esercizio, in sé non manifestamente arbitrario o irragionevole, dell'ampia discrezionalità che al legislatore è da riconoscersi quanto alla

configurazione degli illeciti penali e alla determinazione delle

relative sanzioni (per tutte, da ultimo, sentenza n. 169 del 2001,

id., Rep. 2001, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazio ne, n. 22; ordinanze n. 282 del 2001; n. 260 del 2001; n. 144 del

2001, ibid., voce Circolazione stradale, n. 247, e n. 68 del 2001,

ibid., voce Straniero, n. 67); che per queste considerazioni la questione di costituzionalità

posta sull'art. 31 1. n. 646 del 1982 deve essere dichiarata mani

festamente infondata.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 30 1. 13 settembre 1982 n. 646

(disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n.

1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istitu zione di una commissione parlamentare sul fenomeno della ma

fia), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal g.u.p. del Tri bunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe (r.o. 273/2001);

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legit timità costituzionale dell'art. 31 medesima 1. n. 646 del 1982, in

riferimento all'art. 27 Cost., dal g.u.p. del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 2001, n. 288 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° agosto 2001, n.

30); Pres. Ruperto, Est. Onida; Regione Sicilia (Avv. Cara

pezza Figlia). Ord. Corte cost. 14 febbraio 2001, n. 42 (G.U.,

la s.s., n. 10 del 2001).

Sicilia — Finanza pubblica — Nuove entrate — Riserva a

favore dello Stato — Attuazione attraverso decreto mini

steriale — Partecipazione della regione — Mancata previ

sione — Incostituzionalità (Statuto della regione siciliana,

art. 36; d.p.r. 26 luglio 1965 n. 1074, norme di attuazione

dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria, art.

2; d.l. 19 settembre 1992 n. 384, misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposi zioni fiscali, art. 13; 1. 14 novembre 1992 n. 438, conversione

in legge, con modificazioni, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, art. 1; d.l. 22 maggio 1993 n. 155, misure urgenti per la finan

za pubblica, art. 18; 1. 19 luglio 1993 n. 243, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, art.

1; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, interventi correttivi di finanza

pubblica, art. 16; d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, ulteriori inter

venti correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, art. 16; 1.

26 febbraio 1994 n. 133, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, art. 1; d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, art. 47; 1. 22

marzo 1995 n. 85, conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, art. 1; 1. 28 dicembre 1995 n.

549, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 3, comma 241; d.l. 20 giugno 1996 n. 323, disposizioni urgenti

per il risanamento della finanza pubblica, art. 12; 1. 8 agosto 1996 n. 425, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

20 giugno 1996 n. 323, art. 1 ).

Sono incostituzionali gli art. 13, 2° comma, d.l. 19 settembre

1992 n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre

1992 n. 438, 16, 17° comma, secondo periodo, l. 24 dicembre

1993 n. 537, 16, 2° comma, d.l. 30 dicembre 1993 n. 557,

convertito, con modificazioni, in I. 26 febbraio 1994 n. 133,

47, secondo periodo, d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, in l. 22 marzo 1995 n. 85, 3, comma 241, secondo periodo, l. 28 dicembre 1995 n. 549, 12, secondo pe riodo, d.l. 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modifica zioni, in l. 8 agosto 1996 n. 425, nella parte in cui, nel preve dere la definizione delle modalità di attuazione delle riserve

all'erario mediante decreti ministeriali, non stabiliscono la

partecipazione della regione siciliana al relativo procedi mento. (1)

E incostituzionale l'art. 18, 7° comma, d.l. 22 maggio 1993 n.

155, convertito, con modificazioni, in l. 19 luglio 1993 n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la

partecipazione della regione siciliana. (2)

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, sol levata in via incidentale da questa stessa corte, nel corso di un

giudizio per conflitto di attribuzioni promosso con ricorso della

regione siciliana, investe sette disposizioni legislative, di analo

go contenuto, emanate fra il 1992 e il 1996, che dispongono la

riserva all'erario statale di nuove entrate derivanti dai provve dimenti legislativi in cui dette clausole sono inserite. Sei di tali

disposizioni rinviano per la loro attuazione a decreti del mini

stro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello del tesoro; una (l'art. 18, 7° comma, d.l. n. 155 del 1993) non dispone al

cunché in ordine alla propria attuazione. Si tratta di tutte le di

sposizioni legislative, relative a riserve allo Stato di nuove en

(1-2) La Corte costituzionale accoglie una questione da essa stessa sollevata, nella veste di giudice a quo, con ord. 14 febbraio 2001. n. 42, Foro it., 2001, I, 1785, con nota di richiami, rifacendosi, quanto a mo tivazione. ai principi affermati nelle precedenti pronunce 13 aprile 2000. n. 98, e 25 luglio 2000. nn. 348 e 347, /bid.. 1786, con nota di ri chiami, cui si rinvia per una completa ricostruzione della vicenda.

Sulla questione risolta con la decisione in epigrafe, v. Giannotti, La Corte costituzionale diventa giudice «a quo» in un conflitto di attribu zioni per salvaguardare l'autonomia finanziaria della regione sicilia na: un caso di pregiudizialità «prognostica»?, in Regioni, 2002, 193.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

trate, cui si è dato attuazione con il decreto del ministro delle fi

nanze 23 dicembre 1997 (modalità di attuazione delle riserve

all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli inter

venti in materia di entrate finanziarie della regione Sicilia, ema

nati dal 1992), sottoposto al giudizio di questa corte con il citato

ricorso per conflitto di attribuzioni (e la cui efficacia è stata so

spesa con l'ordinanza n. 41 del 2001, Foro it., 2001, I, 1786), ad eccezione di quelle già colpite dalla dichiarazione d'illegit timità costituzionale parziale pronunciata con la sentenza n. 98

del 2000 (ibid., 1788). La questione

— sollevata in riferimento all'art. 36 dello sta

tuto siciliano, che garantisce l'autonomia finanziaria della re

gione, all'art. 2 d.p.r. n. 1074 del 1965, che detta norme di at

tuazione dello statuto in materia finanziaria, stabilendo che

l'intero gettito dei tributi erariali (con alcune eccezioni) riscosso

nel territorio della regione siciliana spetta alla regione medesi

ma, salve le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato

con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare fi

nalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle

leggi medesime, nonché in riferimento al principio di leale co operazione fra Stato e regioni

— investe sei delle disposizioni denunciate nella parte in cui, nello stabilire che le modalità della

loro attuazione sono definite con decreto ministeriale, non pre vedono la partecipazione della regione siciliana al relativo pro cedimento; la settima, cioè l'art. 18, 7° comma, d.l. n. 155 del

1993, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della ri

serva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la

partecipazione della regione siciliana.

2. - La questione è fondata.

Le disposizioni legislative impugnate hanno contenuto analo

go a quello delle disposizioni già dichiarate in parte costituzio

nalmente illegittime da questa corte con la sentenza n. 98 del

2000, nonché delle ulteriori disposizioni colpite, per le stesse

ragioni, da pronunce d'illegittimità costituzionale rese con le

sentenze n. 347 e n. 348 del 2000 (ibid., 1786). Esse cioè, nel

disporre che all'attuazione della prevista riserva all'erario sta

tale di nuove entrate, derivanti dai provvedimenti legislativi in

cui dette clausole sono inserite, si provveda con decreto del mi

nistro delle finanze, di concerto con quello del tesoro (ovvero — in un caso — non disponendo alcunché circa le modalità

della propria attuazione), omettono di prevedere qualsiasi parte

cipazione della regione siciliana al procedimento di attuazione

delle stesse.

Poiché le clausole di riserva in questione costituiscono un

meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso

nel territorio della medesima, e poiché dunque la loro attuazione

incide direttamente sull'effettività della garanzia dell'autonomia

finanziaria regionale, il principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo si attui mediante procedimenti non unilate

rali, che contemplino la partecipazione della regione interessata

(sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000, citate). La mancanza di tale previsione comporta la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale, in parte qua, delle disposizioni censurate.

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, 2° com

ma, d.l. 19 settembre 1992 n. 384 (misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, dalla 1. 14 novembre

1992 n. 438; dell'art. 16, 17° comma, secondo periodo, 1. 24 di

cembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, 2° comma, d.l. 30 dicembre 1993 n. 557 (ulteriori

interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), con

vertito, con modificazioni, dalla 1. 26 febbraio 1994 n. 133; del

l'art. 47, secondo periodo, d.l. 23 febbraio 1995 n. 41 (misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupa zione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla

1. 22 marzo 1995 n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo perio

do, 1. 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione

della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, d.l. 20

giugno 1996 n. 323 (disposizioni urgenti per il risanamento

della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla 1. 8

agosto 1996 n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello

stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con

decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro

Il Foro Italiano — 2003.

del tesoro, non prevedono la partecipazione della regione sici

liana al relativo procedimento; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, 7° com

ma, d.l. 22 maggio 1993 n. 155 (misure urgenti per la finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, dalla 1. 19 luglio 1993

n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della ri

serva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la

partecipazione della regione siciliana.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 gen naio 2003, n. 157; Pres. Saggio, Est. Benini, P.M. Abbrutì

(conci, parz. diff.); Vitali (Avv. Vitali, Sirca) c. Comune di

Fiesole; Comune di Fiesole (Avv. Falorni) c. Vitali. Cassa

App. Firenze 20 maggio 2001.

CORTE DI CASSAZIONE;

Responsabilità civile — Pubblica amministrazione — Pro nuncia sul regolamento di giurisdizione preventivo —

Vincolatività — Limiti — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043; cod. proc. civ., art. 41).

Responsabilità civile — Pubblica amministrazione — Lesio ne di interessi legittimi — Fatti anteriori alla 1. n. 241 del 1990 — Responsabilità extracontrattuale (Cod. civ., art.

1174, 1175, 1218, 2043; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac

cesso ai documenti amministrativi, art. 11).

Responsabilità civile — Pubblica amministrazione — Con venzione di lottizzazione — Qualità edificatoria del suolo — Interesse del proprietario alla conservazione — Nuovo

piano regolatore — Interesse oppositivo — Lesione — Ri

sarcibilità (Cod. civ., art. 2043; 1. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 28; 1. 6 agosto 1967 n. 765, modifiche

ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150,

art. 8).

Responsabilità civile — Pubblica amministrazione — Lesio ne di interessi legittimi — Riserva di giurisdizione ordina ria — Riconoscimento legislativo (Cod. civ., art. 2043; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrati

vi regionali, art. 7; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposi zioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie

di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attua

zione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 35;

1. 21 luglio 2000 n. 205, disposizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 7).

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, la

pronuncia sul regolamento preventivo di giurisdizione è vin

colante in merito all'attribuzione della stessa ma non anche

sulla qualificazione della posizione giuridica soggettiva di cui

si lamenti la lesione (spetta dunque al giudice di merito, ai fi ni della verifica dei presupposti del danno ingiusto, la valuta

zione della consistenza della posizione di cui si lamenta il

vulnus, se di diritto soggettivo o di altro interesse comunque riconosciuto dall'ordinamento). (1)

(1-4) La Cassazione torna a pronunciarsi sulla controversia che già aveva originato Cass. 22 luglio 1999, n. 500/SU, Foro it., 1999,1, 2487

(emanata in sede di decisione di regolamento preventivo di giurisdizio ne) che ha aperto la strada alla c.d. risarcibilità del danno conseguente a

lesione di interesse legittimo. Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema corte cassa con rinvio App.

Firenze 20 maggio 2001, id., 2002,1, 1211, con osservazioni di L. Giù, L'illecito per c.d. lesione di interessi legittimi delineato da Cass.

500/SU/99 alla (ulteriore) prova di applicazione concreta, cui si rinvia

per l'esame del quadro giurisprudenziale e della dottrina.

Nel senso che attiene al merito -— e non configura questione di giù

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