sentenza 25 luglio 2002, n. 393 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 luglio 2002, n. 30);Pres. Ruperto, Est. Chieppa. Ord. Cass. 28 (due) e 29 marzo e 20 aprile 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 37del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3247/3248-3251/3252Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199701 .
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3247 PARTE PRIMA 3248
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 2002, n.
393 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 luglio 2002, n.
30); Pres. Ruperto, Est. Chieppa. Ord. Cass. 28 (due) e 29
marzo e 20 aprile 2001 (G.U., la s.s., n. 37 del 2001 ).
Espropriazione per pubblico interesse — Provvedimenti per la città di Napoli — Giunta speciale per le espropriazioni — Composizione — Incostituzionalità (Cost., art. 25, 101,
108, 111; d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, provvedimenti per la città di Napoli, art. 17; 1. 24 agosto 1921 n. 1290, conver
sione in legge, con modificazioni, del d.l.lgt. 27 febbraio 1919
n. 219, art. 1; 1. 6 giugno 1935 n. 1131, espropriazioni da ese
guirsi dall'alto commissariato per la provincia di Napoli, art. 1).
Espropriazione per pubblico interesse — Provvedimenti per la città di Napoli — Giunta speciale per le espropriazioni — Composizione — Questione manifestamente inammis
sibile di costituzionalità (Cost., art. 25, 101, 108, 111; d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, art. 18, 19; 1. 24 agosto 1921 n.
1290, art. 1). Espropriazione per pubblico interesse — Provvedimenti per
la città di Napoli — Giudizi innanzi alla giunta speciale per le espropriazioni — Onorario per i componenti a cari
co delle parti — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3, 24, 101, 111; d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, art. 20, 21; 1. 24 agosto 1921 n. 1290, art. 1).
E incostituzionale l'art. 17 d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, convertito in l. 24 agosto 1921 n. 1290, come modificato dal
l'art. 1 l. 6 giugno 1935 n. 1131, nella parte in cui prevede che faccia parte della giunta speciale per le espropriazioni
presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo del
l'ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato. (1) E manifestamente inammissibile, per evidente difetto di rilevan
za, la questione di legittimità costituzionale degli art. 18 e 19
d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, convertito in I. 24 agosto 1921 n. 1290, nella parte in cui disciplinerebbero la composi zione della giunta speciale per le espropriazioni presso la
Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli art. 25, 1°
comma, 101, 108 e 111 Cost. (2) E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
20 e 21 d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, convertito in l. 24
agosto 1921 n. 1290, nella parte in cui stabilisce che l'onere
delle spese nei giudizi innanzi alla giunta speciale per le
espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è posto a
carico delle parti, in riferimento agli art. 3, 24, 101 e 111
Cost. (la corte precisa in motivazione che la normativa relati
va ali 'onorario a favore dei componenti della giunta ed a ca
rico delle parti, liquidato dallo stesso presidente della Corte
d'appello di Napoli, è contenuta nelle disposizioni regola mentari di esecuzione delle norme impugnate e non può ri
condursi a queste ultime). (3)
(1-3) La Corte costituzionale ritiene la presenza, nella giunta spe ciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, del diri
gente dell'ufficio investito, in sede amministrativa, di compiti di valu tazione del bene espropriando, o di un suo delegato, palesemente in contrasto con il principio di indipendenza ed imparzialità del giudice, mentre dichiara priva di fondamento, in quanto l'effetto denunciato non sarebbe riferibile alle disposizioni impugnate, la questione di costitu zionalità relativa alla previsione per cui l'onorario a favore dei compo nenti della giunta è posto direttamente a carico delle parti e liquidato dallo stesso presidente della Corte d'appello di Napoli.
Con riguardo alla seconda eccezione di costituzionalità, la soluzione adottata dalla corte non può non lasciare insoddisfatti, dal momento che essa non esclude affatto che l'onorario dei componenti l'organo giudi cante sia a carico delle parti, ma si limita a rilevare che tale disciplina deriva dalle disposizioni regolamentari di attuazione della disciplina impugnata, la quale prevede solamente che l'onere delle spese del giu dizio è a carico delle parti. Dal momento che la norma regolamentare non pare porsi però in contrasto con la legge, c'è da chiedersi se non fosse stato possibile per la corte adottare, come in altri casi ha fatto, una pronuncia di incostituzionalità del risultato normativo derivante dalle due fonti considerate unitariamente o della legge, nella parte in cui non esclude un'applicazione quale quella seguita dal regolamento in questione.
Le ordinanze di rimessione di Cass. 20 aprile 2001, n. 93/SU, e 28 marzo 2001, n. 77/SU, sono massimate in Foro it., Rep. 2001, voce
Espropriazione per p.i.. nn. 211 e 210, mentre Cass. 2 marzo 1999, n.
Il Foro Italiano — 2003.
Diritto. — 1. - Le questioni di legittimità costituzionale sot
toposte in via incidentale all'esame della corte dalle quattro identiche ordinanze delle sezioni unite della Corte di cassazione
sono duplici: la prima, in ordine logicamente prioritario, riguar da la composizione dell'organo esercitante funzioni giurisdizio nali, e, in particolare, concerne gli art. 17 — come modificato
dall'art. 1 1. 6 giugno 1935 n. 1131 (espropriazioni da eseguirsi dall'alto commissario per la provincia di Napoli) —, 18 e 19
d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 (provvedimenti a favore della
città di Napoli), convertito nella 1. 24 agosto 1921 n. 1290, nella
110/SU, id., Rep. 1999, voce cit., n. 328, aveva escluso che nei con fronti della competenza della giunta speciale per le espropriazioni po tessero prospettarsi dubbi di costituzionalità, sia con riferimento al di vieto di istituire giudici speciali, sia in relazione alla sua composizione.
Per altre ipotesi in cui, di recente, è stata verificata la presenza delle condizioni per potersi parlare di giudice speciale, v. Cass. 22 luglio 2002, n. 10688, e 11 febbraio 2002, n. 1904, id.. Rep. 2002, voce Avvo
cato, nn. 116 e 113, secondo cui il Consiglio nazionale forense, allor ché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con
d.leg.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, e da questa conservato, e le norme che lo concernono, inoltre, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del
consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si
svolge, assicurano — per il metodo elettivo della prima e per la pre scrizione, quanto al secondo, dell'osservanza delle comuni regole pro cessuali e dell'intervento del p.m. — il corretto esercizio della funzione
giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; 12 luglio 2002, n. 10167, ibid., voce Sicilia, n. 82, la quale, con riguardo alla composizione del Consiglio di giustizia am ministrativa per la regione siciliana, ha ritenuto che, affinché sia ri
spettato il principio costituzionale d'indipendenza del giudice speciale occorre che l'art. 3, 2° comma, d.leg. 6 maggio 1948 n. 654 (come so stituito dall'art. 2 d.p.r. 5 aprile 1978 n. 204) — il quale, alio scopo di non esporre il funzionamento dell'organo giurisdizionale al rischio di risultare impedito in attesa che il procedimento di nomina del successo re si compia, prevede che i membri designati dalla giunta regionale, una volta scaduti, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insedia mento dei rispettivi successori — venga interpretato nel senso di ri
chiedere, comunque, l'inizio del procedimento per la sostituzione attra verso la designazione del successore anteriormente alla scadenza del mandato del componente; 20 luglio 1994, De Lorenzo, id., 1995, II, 445, con nota di richiami, commentata da Santacroce e da Dell'Anno, in Giust. pen., 1995, III. 129 e 545, secondo cui lo speciale collegio cui la 1. cost. 1/89 ha attribuito il potere di compiere le indagini preliminari in ordine ai c.d. reati ministeriali deve essere qualificato come un orga no specializzato e non come giudice speciale; 11 novembre 1997, n.
11134, Foro it., Rep. 1997, voce Usi civici, n. 27, secondo cui il com missario regionale per la liquidazione degli usi civici è qualificabile come giudice ordinario specializzato e non come giudice speciale; 15 novembre 1989, Agricola, id., Rep. 1991, voce Astensione, ricusazione, n. 62, secondo cui l'indicazione dei magistrati componenti il collegio della corte d'appello addetto a giudicare sulle ricusazioni contenuta nelle tabelle predisposte all'inizio dell'anno dal primo presidente, non dà luogo alla costituzione di un «giudice speciale»; Corte conti, sez.
giur. reg. Sicilia, 22 novembre 1985, n. 1430, id.. Rep. 1987, voce Re
sponsabilità contabile, n. 287, secondo cui la commissione ricorsi, pur svolgendo funzioni giustiziali, non può considerarsi giudice speciale.
Corte cost. 23 dicembre 1986, n. 284, id., 1988, I, 3563, con nota di richiami, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzio nale dell'art. 14, 2° comma, d.leg.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, nella
parte in cui attribuisce alla commissione centrale (ora consiglio nazio
nale) dei geometri le funzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordi namento professionale in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, non risultando compromesso il requisito costituzionale dell'indipen denza di tale organo, configurabile come giudice speciale, né dal crite rio elettivo di scelta dei componenti il consiglio e dalla rieleggibilità degli stessi né dalla circostanza che tali componenti siano appartenenti all'ordine dei professionisti, nei confronti dei quali lo stesso organo deve esercitare le sue funzioni, e neppure dalla coesistenza nello stesso
organo di funzioni giurisdizionali e amministrative o dalle modalità di funzionamento dell'organo, mentre Corte cost. 14 gennaio 1986, n. 4, id., 1986, I, 322, con nota di richiami, commentata da Bartole e da
Poggi, in Giur. costit., 1986, I, 241 e 718, ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in relazione all'art. 68 1. 26 luglio 1975 n. 354, dovendosi ritenere che tale normativa con
figuri la sezione di sorveglianza non come giudice speciale ma come
organo specializzato appartenente alla giurisdizione ordinaria. Per la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costi
tuzionale degli art. 16, 17 e 18 d.leg. 28 luglio 1989 n. 271, nella parte
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
parte in cui prevedono la presenza, tra i componenti della giunta
speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Na
poli, quale tecnico, dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico era
riale o un suo delegato. Viene denunciata la violazione degli art.
101 e 111 nonché — attraverso il richiamo alla sentenza n. 33
del 1968 (Foro it., 1968,1, 1100) — dell'art. 108 Cost., essendo
l'ufficio tecnico erariale l'organo tecnico che esprime le valuta
zioni degli immobili, di regola poste a base della determinazio
ne amministrativa; nonché dell'art. 25, 1° comma, Cost., aven
do, inoltre, l'ingegnere capo facoltà di delegare altro ingegnere
dell'ufficio, senza alcuna precostituzione del supplente. La seconda questione attiene agli art. 20 e 21 stesso d.l.lgt. n.
219 del 1919, in quanto si prevede un onorario in favore dei
componenti della giunta speciale a carico delle parti. In realtà, le disposizioni denunciate prevedono semplicemente che «le
spese dei giudizi innanzi alla giunta speciale saranno a carico
delle parti nei limiti indicati dall'art. 30 1. 25 giugno 1865 n. 2359», e che le norme per il funzionamento della stessa giunta
speciale e per la procedura saranno determinate con «speciale
regolamento». Solo nel regolamento si prevede un onorario
spettante ai componenti della giunta e le modalità di ripartizione e liquidazione nonché di anticipazione a carico dell'ente espro
priale. Viene denunciata la violazione degli art. 101, 111, 24 e 3
Cost., sotto i profili: a) di contrasto con il principio di indipen denza del giudice; b) di limitazione al diritto di agire in giudi zio, fungendo l'onere delle spese da deterrente al ricorso alla
tutela giurisdizionale; c) di disparità di trattamento, per il gravo so onere aggiuntivo imposto alle parti per la semplice circostan
za dell'essere l'immobile situato nel territorio del comune di
Napoli. 2. - Stante l'identità delle questioni sollevate, può essere di
sposta la riunione dei quattro giudizi di legittimità costituzio
nale relativi alle stesse norme, affinché siano decisi con unica
sentenza.
3. - Preliminarmente, deve essere sottolineato che il d.leg. 8
giugno 2001 n. 325 (t.u. delle disposizioni legislative in materia
di espropriazione per pubblica utilità), all'art. 58, n. 50, ha di
sposto l'abrogazione (non retroattiva) del denunciato d.l.lgt. n.
219 del 1919. Tuttavia detta disposizione non ha prodotto, né
può produrre ancora, effetti, in quanto, in data anteriore a quella
dell'originaria entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2002 (art. 59 t.u.), è sopravvenuto l'art. 5 d.l. n. 411 del 2001 (proroghe e
differimento di termini), convertito, con modificazioni, dall'art.
1 1. 31 dicembre 2001 n. 463, che ha operato un ulteriore diffe
rimento di sei mesi, a sua volta prorogato al gennaio 2003 con
l'art. 3 d.l. 20 giugno 2002 n. 122. Inoltre, è evidente che, nell'attuale giudizio, l'abrogazione
in cui, configurando come giurisdizionale l'attività delle commissioni
di disciplina chiamate a giudicare dell'azione disciplinare promossa nei
confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, relativamente alle
trasgressioni riferite all'esercizio di tali loro funzioni, abbiano dato vita ad un giudice speciale di nuova istituzione, v. Corte cost., ord. 23 giu
gno 1999, n. 257, Foro it., Rep. 2000, voce Indagini preliminari, n. 67.
Per l'individuazione dell'ambito di competenza della giunta speciale
per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, in virtù di
quanto stabilito dall'art. 17 d.l.lgt. 219/19, v. Cass. 14 luglio 2000, n.
495/SU, id., Rep. 2001, voce Espropriazione per p.i., n. 212, commen
tata da Verzaro, in Resp. civ., 2001, 388; 7 luglio 1999, n. 386/SU, Fo
ro it., Rep. 1999, voce cit., n. 338; 2 marzo 1999, n. 110, ibid., n. 328, secondo le quali trattasi di un organo giurisdizionale speciale (con fun
zioni arbitrali e in unica istanza di merito) la cui competenza giurisdi zionale è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la
«determinazione» delle indennità di espropriazione e di occupazione derivanti dai corrispondenti provvedimenti ablativi necessari per le
opere da eseguirsi nel comune e nella provincia di Napoli, e sempre che
dette indennità non siano state «amichevolmente concordate tra il pro
prietario e l'espropriante». Nel senso che il vizio di motivazione su questioni di fatto nelle pro
nunce della giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte d'ap
pello di Napoli è deducibile solo quale violazione di legge, ai sensi del
l'art. Ili, 2° comma, Cost., quando si traduca in mancanza di motiva
zione, il che si verifica nei casi di assoluta carenza della stessa o nel di
fetto di esposizione idonea, alla stregua del provvedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della decisione, v. Cass. 6 novembre 1993, n.
10998, id., 1993,1, 3246, con nota di richiami. [R. Romboli]
Il Foro Italiano — 2003.
del complesso delle norme speciali per le espropriazioni nel
comune di Napoli risalenti al 1919, e, quindi, anche della previ sione di un giudice speciale (giunta speciale per le espropriazio ni presso la Corte d'appello di Napoli) anteriore a Costituzione
(sopravvissuto in attesa di revisione ai sensi della VI disposi zione transitoria della Costituzione), è assolutamente irrilevante
rispetto alle questioni di legittimità costituzionale. Infatti le
questioni riguardano norme sulla composizione dell'anzidetto
speciale collegio giurisdizionale e sull'onere delle spese giudi
ziali, e l'effetto abrogativo è sopravvenuto dopo che si è con
clusa la fase processuale davanti a detto giudice speciale, con
pronuncia di sentenza, ancorché impugnata per cassazione.
4. - La prima questione, proposta sotto il profilo della compo sizione della giunta speciale con la presenza dell'ingegnere ca
po dell'ufficio tecnico erariale di Napoli o di un suo delegato,
coinvolge, in realtà, il solo art. 17 d.l.lgt. n. 219 del 1919: gli art. 18 e 19 stesso decreto sono, infatti, del tutto estranei alla
materia della composizione di detta giunta e, pertanto, erronea
mente il giudice a quo ha individuato in essi le disposizioni cui
riferire le censure sollevate. Va, pertanto, dichiarata la manife
sta inammissibilità della relativa questione. 4.1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17
d.l.lgt. n. 219 del 1919 è fondata.
4.2. - La previsione che il dirigente (in servizio) dell'ufficio, investito, in sede amministrativa, di compiti di valutazione del
bene espropriando, faccia parte del collegio con funzioni giuris
dizionali, con competenza a determinare in sede contenziosa
l'indennità di espropriazione, risulta chiaramente in contrasto
con i requisiti di imparzialità ed indipendenza che ciascun com
ponente di un organo giurisdizionale deve possedere (v. senten
za n. 33 del 1968). Come posto in rilievo dal giudice a quo, l'ufficio tecnico erariale partecipa al procedimento amministra
tivo di stima dei beni immobili soggetti ad espropriazione,
esprimendo una valutazione, normalmente posta a base dell'in
dennità offerta dall'amministrazione, la quale a sua volta costi
tuisce l'oggetto del giudizio che deve essere emesso in sede giu risdizionale dalla giunta speciale. Ed appunto, in tutti i casi di
specie, la corte rimettente ha sottolineato che la giunta speciale aveva operato un diretto riferimento alle valutazioni dell'ufficio
tecnico erariale, essendo chiamata a decidere anche sul merito
delle valutazioni e quindi ad esprimersi sulla loro congruità o
meno.
5. - Tale situazione di illegittimità costituzionale per viola
zione degli art. 108, 2° comma, e 111, 2° comma, Cost, (nel te
sto risultante dalle modifiche introdotte con la 1. cost. 23 no
vembre 1999 n. 2, recante «inserimento dei principi del giusto
processo nell'art. Ill Cost.»), viene ulteriormente aggravata dalla prevista facoltà di delega ad altro soggetto da parte dello
stesso dirigente l'ufficio, senza alcuna garanzia di predetermi nazione del supplente. Con ciò si determina l'ulteriore violazio
ne dell'art. 25, 1° comma, Cost., potendo la delega intervenire
anche di volta in volta, in occasione di singola assenza ed impe
dimento, perfino di singolo procedimento, e con assoluta discre
zionalità nella designazione senza alcuna garanzia, necessaria in
relazione alle funzioni giurisdizionali da esercitare. Tale sistema
è quindi in contrasto anche con l'art. 25, 1° comma, Cost., che
assicura l'individuazione del giudice attraverso criteri precosti tuiti per legge sì da garantire l'assoluta imparzialità (sentenza n.
327 del 1998, id., Rep. 1998, voce Corte dei conti, n. 75). La
norma costituzionale, stabilendo che nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge, esclude che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme
singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri sog
getti, dopo che la controversia sia insorta (sentenze n. 419 del
1998, id., 1999, I, 760; n. 460 del 1994, id., Rep. 1995, voce Tribunale militare, n. 7, e n. 56 del 1967, id., 1967,1, 1115).
6. - La questione di legittimità costituzionale relativa al si
stema di onere delle spese è, invece, priva di fondamento. Infat
ti, la norma di legge che lo disciplina (art. 20 d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219) si limita a prevedere l'onere delle spese dei giudizi innanzi alla giunta speciale a carico delle parti, e a fare rinvio ai
limiti indicati nell'art. 30 (recte: 37) 1. 25 giugno 1865 n. 2359. La previsione di onere delle spese di giudizio a carico delle
parti non può comportare, di per sé, alcuna violazione dei prin
cipi costituzionali invocati dal giudice a quo (art. 3, 24, 101 e
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3251 PARTE PRIMA
11 ] Cost.), costituendo anzi principio pacifico che la legge può
imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui confronti si
eserciti un'attività di giudizio, non esistendo una generale ga ranzia di gratuità della protezione giudiziaria (sentenze n. 268
del 1984, id., 1985, I, 362; n. 30 del 1964, id., 1964, I, 690; n. 41 del 1972, id., 1972, I, 1182). D'altro canto la norma è desti
nata ad operare per tutti i giudizi avanti alla giunta, essendo ir
rilevanti i modi di ripartizione e i limiti previsti per i giudizi presso altro giudice.
La normativa, invece, relativa a un onorario a favore dei
componenti della giunta posto direttamente a carico delle parti e
liquidato dallo stesso presidente della Corte d'appello di Napoli è contenuta nell'art. 13 del regolamento per l'esecuzione degli art. 17 ss. d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, recante «provvedi menti per la città di Napoli» approvato con r.d. 17 aprile 1921 n.
762, emanato in base alla previsione dell'art. 21 citato d.l.lgt. n.
219 del 1919. Giova ricordare, per completare il quadro norma
tivo di livello regolamentare di esecuzione, che l'art. 14 del
l'anzidetto regolamento pone, altresì, un onere di anticipazione —
quale che sia la prassi applicativa —
degli onorari e spese a
carico dell'amministrazione espropriante, salvo il diritto di ri
valsa, mediante trattenuta, sulla somma delle indennità liquida te, della quota a carico degli espropriati.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 d.l.lgt. 27
febbraio 1919 n. 219 (provvedimenti per la città di Napoli), convertito nella 1. 24 agosto 1921 n. 1290, come modificato dal
l'art. 1 1. 6 giugno 1935 n. 1131 (espropriazioni da eseguirsi dall'alto commissario per la provincia di Napoli), nella parte in
cui prevede che faccia parte della giunta speciale presso la Corte
d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico era
riale di Napoli o un suo delegato; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit
timità costituzionale degli art. 18 e 19 predetto d.l.lgt. n. 219 del
1919, sollevate, in riferimento agli art. 25, 1° comma, 101, 108
e 111 Cost., dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con le
ordinanze indicate in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli art. 20 e 21 stesso d.l.lgt. n. 219 del 1919, sollevate, in ri
ferimento agli art. 3, 24, 101 e 111 Cost., dalle sezioni unite
della Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 giugno 2002, n.
269 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 3 luglio 2002, n.
26); Pres. Ruperto, Est. Contri; Ragusa c. Inps; interv. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Trib. Ravenna 31
luglio 2001 (G.U., la s.s., n. 43 del 2001).
Previdenza e assistenza sociale — Disoccupazione involonta
ria — Dimissioni per giusta causa — Indennità di disoc
cupazione — Esclusione — Questione infondata di costitu
zionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 38; cod. civ., art. 2119; 1. 23 dicembre 1998 n. 448, misure di fi nanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art. 34).
E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 34, 5° comma, l. 23 dicembre
1998 n. 448, nella parte in cui, ne II' escludere il titolo all'in
dennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del
prestatore, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost, (la corte pre cisa in motivazione che le dimissioni per giusta causa com
portano uno stato di disoccupazione involontaria e devono
Il Foro Italiano — 2003.
ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposi zione censurata). (1)
( 1 ) La Corte costituzionale rileva come, dalla formulazione della di
sposizione impugnata non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimis sioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della
improseguibilità del rapporto. Sia il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, che l'avvocatura
dello Stato, nel suo intervento in rappresentanza del presidente del con
siglio dei ministri, avevano richiamato, a diverso titolo. Corte cost. 6
giugno 1974, n. 160, Foro it., 1974, I, 1962, con nota di richiami, con cui la corte aveva già affrontato il tema della spettanza dell'indennità di
disoccupazione in caso di «disoccupazione involontaria», con riferi mento alla situazione delle lavorazioni soggette a disoccupazione sta
gionale nei periodi di stagione morta. La Corte costituzionale ritenne in
quell'occasione che per aversi una situazione di disoccupazione invo lontaria il lavoratore, rimasto privo di lavoro nella stagione morta, deve chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni senza riuscire ad ottenerla per ragioni obiettive di disoccupazione nel settore richiesto.
Nel senso che l'esclusione dall'indennità di disoccupazione ordina
ria, prevista dall'art. 34, 5° comma, 1. 448/98, si riferisce a quei lavora tori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie e non anche a
quei lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto accor dandosi in tal senso con il datore di lavoro, come avviene nei casi di ri strutturazione aziendale, v. App. Milano 22 marzo 2001, id.. Rep. 2001, voce Previdenza sociale, n. 415.
Per la non spettanza dell'indennità di disoccupazione in presenza di dimissioni fondate sul rifiuto dell'interessata di prendere servizio pres so lo stabilimento centrale dell'impresa a seguito della chiusura della
succursale, v. Trib. Mantova 23 ottobre 1990, id., Rep. 1991, voce Spe se giudiziali civili, n. 10.
Secondo Cass. 10 febbraio 1999, n. 1141, id., Rep. 1999, voce Pre videnza sociale, n. 382, commentata da Agostini, in Riv. giur. lav., 1999, II, 553, è da considerarsi disoccupato il lavoratore che, in un rap porto di lavoro part-time su base annuale, sospenda la sua prestazione nel periodo intercorrente tra una fase di lavoro e l'altra, per cui esso
può pretendere il pagamento da parte dell'Inps dell'indennità di disoc
cupazione ordinaria sempreché, beninteso, ricorrano tutti gli altri pre supposti per il suo ottenimento.
Per la compatibilità dell'indennità di disoccupazione ordinaria, a dif ferenza di quanto previsto per la disoccupazione speciale (art. 8 1.5 no vembre 1968 n. 1115), con le dimissioni volontarie, essendo prevista per tale ipotesi soltanto una riduzione del periodo indennizzabile pari a trenta giorni dalia data di cessazione dal lavoro, v. Cass. 24 agosto 1995, n. 8970, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 499.
In ordine ai lavoratori a domicilio, v. Cass. 1° ottobre 2002, n.
14127, id., 2003, I, 526, con nota di richiami, la quale ha ritenuto che l'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al r.d.l. n. 1827 del 1935,
spetta anche ai lavoratori a domicilio, nel caso di estinzione del rap porto per licenziamento, ovvero (ma solo prima del 1999, ex art. 34 1.
448/98) per dimissioni, e di conseguente iscrizione nelle liste di collo camento, ma non anche nelle ipotesi di inoccupazione fra una commes sa e l'altra.
Per l'affermazione secondo cui il diritto comunitario osta a che uno Stato membro neghi ad un suo cittadino, studente in cerca di prima oc
cupazione, la concessione dell'indennità di disoccupazione giovanile per il solo motivo che tale studente ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro, v. Corte giust. 11 luglio 2002, causa C-224/98, id., 2002, IV, 471, con nota di richiami.
Circa la speciale indennità di mobilità e la spettanza della stessa in caso di dimissioni del lavoratore, v. Pret. Brescia 5 luglio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 630, secondo cui le dimissioni del lavoratore durante il periodo di prova sono assimilabili all'ipotesi di rifiuto di oc
cupazione prevista dall'art. 9, 1° comma, lett. b), 1. 23 luglio 1991 n.
223, in quanto in entrambi i casi il lavoratore, volontariamente e consa
pevolmente, si sottrae ad una opportunità di lavoro, con la conseguenza di ritenere legittima la revoca della corresponsione dell'indennità di mobilità operata dall'Inps; Pret. Milano 15 febbraio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 472, secondo cui le dimissioni del lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità con le stesse mansioni già espletate in precedenza, rassegnate dopo un breve periodo dalla nuova assunzione (nella specie, sette giorni), equivalgono al rifiuto all'assun zione che, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett. b), 1. 23 luglio 1991 n. 223, comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e la conseguente perdita della relativa indennità; Pret. Milano 30 gennaio 1996, ibid., n. 474, che ha ritenuto legittima la delibera dell'Inps relativa alla deca denza dal diritto all'indennità di mobilità fondata sull'art. 9 1. 223/91, qualora il lavoratore abbia rassegnato le proprie dimissioni e queste ri sultino ingiustificate; in tal caso, infatti, le dimissioni sono equiparabili al rifiuto di un'occupazione ritenuta adeguata dalla legge, con conse
guente perdita del diritto all'indennità di mobilità.
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