sentenza 25 marzo 1985; Giud. Stanzani; Lapresa e altri (Avv. Pesci, Danieli), Giuffrida (Avv.Alleva, Ghezzi) c. Soc. Casarlta (Avv. Dondi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 4 (APRILE 1985), pp. 1231/1232-1239/1240Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178447 .
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1231 PARTE PRIMA 1232
Pertanto va dichiarata, come richiesto, la inefficacia del pigno ramento — in conversione di sequestro conservativo — che ha
dato origine alla procedura esecutiva n. 27/81 R.E. di questo
tribunale; egual inefficacia colpisce gli atti successivi del processo esecutivo dipendenti da detto pignoramento. (Omissis)
I
PRETURA DI BOLOGNA; sentenza 25 marzo 1985; Giud.
Stanzani; Lapresa e altri (Avv. Pesci, Danieli), Giuffrida
(Avv. Alleva, Ghezzi) c. Soc. Casarlta (Aw. Dondi).
PRETURA DI BOLOGNA;
Lavoro (rapporto) — Indennità di contingenza — Frazioni di
punto — Recuperabilità — Esclusione (D.p.r. 28 agosto 1960 n.
1273, norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali, art. unico).
Le frazioni di punto di contingenza non rilevanti nel trimestre
non vanno recuperate nei trimestri successivi. (1)
II
PRETURA DI MILANO; decreto 18 marzo 1985; Giud. Frat
tin; Contardi e altri (Avv. Crugnola, De Nozza, Nespor,
Raffa, D'Ancona, Polizzi, Miranda) c. Soc. Corman.
III
PRETURA DI MILANO; decreto 14 marzo 1985; Giud. Mun
toni; Ferrari e altri (Aw. Crugnola, De Nozza, Nespor, Raf
fa, D'Ancona, Polizzi, Miranda) c. Soc. Corman.
Lavoro (rapporto) — Indennità di contingenza — Frazioni di
punto — Recuperabilità (D.p.r. 28 agosto 1960 n. 1273, art.
unico).
Le frazioni di punto di contingenza non rilevanti nel trimestre
vanno recuperate nei trimestri successivi, allorquando, sommate,
raggiungono l'unità. (2)
(1-2) La sentenza e i due decreti in epigrafe rappresentano i primi provvedimenti sulla « questione dei decimali », apertasi a seguito della modifica del sistema di calcolo della scala mobile (fissato dal d.p.r. 28
agosto 1960 n. 1273, che ha reso efficace erga omnes l'accordo 15 gen naio 1957) introdotta dal punto 7 del protocollo Scotti del 22 gennaio 1983 (Foro it., 1983, V, 114).
Nella causa pendente presso la Pretura di Bologna (giud. Governato
ri) tra Corè e la soc. Sundtrand Hydrater, è stata emessa in data 1°
aprile 1985 la seguente ordinanza: « Il pretore sentiti i difensori; veduta la domanda di prova testimoniale formulata nell'udienza odier na dai difensori dei ricorrenti, con una articolazione che la rende
ammissibile, senza peraltro che essa costituisca una nuova prova rispetto al capitolo esposto nel ricorso; rilevato che la prova tende
alla conoscenza di fatti riguardanti la conclusione dell'intesa e la formulazione delle clausole contrattuali relative ai criteri di determi nazione dei punti di contingenza; rilevato che la prova appare perciò diretta alla identificazione della comune intenzione dei contraenti in ordine al sistema di computo e di erogazione dei punti di contingenza, ai sensi dell'art. 1362 c.c.; considerato che tale norma costituisce il
primo criterio di interpretazione del contratto; considerato che l'inda
gine è resa necessaria sia dai contrasti interpretativi sorti tra gli stessi firmatari sul contenuto di tale aspetto dell'accordo all'indomani stesso della sua conclusione, sia dal comportamento successivo delle stesse
parti, sia infine dal divario interpretativo giudiziale sulla specifica clausola come sul contenuto del complesso sistema di calcolo dei
punti di contingenza; per questi motivi ammette la prova testimoniale
richiesta dai difensori del ricorrente con le persone indicate dalle
parti; fissa per l'audizione dei testimoni l'udienza del giorno 11 aprile 1985 ore 9,30; dispone che la cancelleria provveda alla citazione dei
testi ». La controversia tra sindacati e alcune organizzazioni datoriali (in
particolare, la Confindustria) è sorta subito dopo la stipulazione dell'accordo del 22 gennaio 1983, ed ha visto prendere posizione lo
stesso ministro del lavoro dell'epoca (Scotti) e quello attuale (De
Michelis). Dapprima accantonata, essa è stata recentemente portata sul
terreno giudiziale. Per una disamina della nuova disciplina e per molti riferimenti alla
storia della questione, cfr. L. Dì Vezza, Le modifiche al sistema di
calcolo della scala mobile, in AA.W., Il patto contro l'inflazione, a
cura di T. Treu, Roma, 1984, 107 ss., spec. 113 ss. In dottrina, v. A.
Cortese, Brevi osservazioni sulla « questione dei decimali », in Lavoro
80, 1983, 860; P. G. Alleva, Il « giallo dei decimali » nell'accordo del
22 gennaio 1983, in Riv. giur. lav., 1983, I, 477, che si esprimono per la tesi favorevole ai lavoratori. V., inoltre, gli spunti di L. Mariucci,
I
Motivi della decisione. — Il ricorso è infondato e va respinto; la materia del contendere, la cui natura induce il giudicante a
compensare per intero le spese di giudizio, deve essere delibata
secondo l'iter argomentativo qui di seguito esposto.
1) La clausola negoziale su cui si incentra la controversia (art.
7, lett. b, 1° comma, dell'accordo sindacale 22 gennaio 1983)
stabilisce che « per determinare gli aumenti dell'indennità di
contingenza si farà riferimento alle differenze assolute al netto
Tra patto sociale e nuovi conflitti, in Politica del diritto, 1983, 191
ss.; G. Ghezzi, Più ombre che luci, ibid., 220; F. Mortillaro, L'ombra del patto sociale, in Relazioni industriali, 1984, 188.
Per opposte valutazioni su Pret. Milano 14 marzo 1985 in epigrafe, v. le dichiarazioni di G. Giugni e A. Aranguren riportate nell'artico lo di M. Caprara, Pretore ordina: pagate i « decimali » con gli interessi, in Corriere della Sera del 15 marzo 1985, 1.
Per ulteriori notizie sugli altri provvedimenti, cfr. M. Moussanet, Bologna: vince l'azienda e Mortillaro, Il protocollo è chiaro, la
disputa inutile, in II Sole 24 ore del 19 marzo 1985, 15. Sulla legittimità costituzionale del taglio della scala mobile attuato
dal d.l. 17 aprile 1984 n. 70, convertito, con modificazioni, nella 1. 12
giugno 1984 n. 219, v. Corte cost. 7 febbraio 1985, n. 34, in questo fascicolo, I, 975, con nota di richiami e nota di O. Mazzotta, Il neocon
trattualismo alla prova. Sul problema, cfr. la nota di R. Greco a Pret.
Sestri Ponente 5 luglio 1984 e a Pret. Bologna 12 marzo 1984, Foro
it., 1984, I, 2014. Come è noto, Corte cost. 7 febbraio 1985, n. 35, id., 1985, I, 329, con nota di A. Pizzorusso, Il referendum e l'evoluzione della costituzione materiale vigente in Italia, ha poi ritenuto ammissibile il referendum abrogativo dell'art, unico 1. 219/84.
* * *
Si riporta di seguito il ricorso di cui ai due decreti in epigrafe. Premesse in fatto. — I ricorrenti sono tutti dipendenti della
Corman s.r.l., presso lo stabilimento sito in Lachiarella, con le
qualifiche e le retribuzioni risultanti dai prospetti paga allegati. Con le retribuzioni di novembre e dicembre 1984, gennaio 1985
e con la 13a mensilità, la s.r.l. Corman ha corrisposto ai ricorrenti un aumento di contingenza nella misura di lire 6.800
mensili, pari a 1 punto di contingenza, anziché lire 13.600, pari a 2 punti di contingenza; la circostanza si desume dai prospetti paga allegati (la 13 • mensilità figura nel prospetto paga di dicembre
1984). La corresponsione da parte della Corman s.r.l. di un solo punto
di contingenza nelle retribuzioni relative al trimestre in esame e nella 13* mensilità — determinata dal fatto che la detta società non ha tenuto conto dei decimali di punto maturati nei precedenti trimestri — è illegittima.
Infatti, in base all'accordo 22 gennaio 1983 tra le organizzazio ni sindacali C.g.i.1., C.i.s.l., U.i.l. e Confindustria, con l'intervento dell'allora ministro del lavoro on. Scotti, i ricorrenti hanno diritto a percepire, per il trimestre novembre 1984-gennaio 1985 nonché per la 13 * mensilità 1984, un aumento di contingenza pari a 2 punti, nella misura mensile di lire 13.600.
I ricorrenti sono quindi creditori della somma complessiva di lire 27.200, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Osservazioni in diritto. — 1. - Con l'accordo 22 gennaio 1983 — art. 7 — le parti collettive hanno riconfermato il meccanismo di calcolo della scala mobile dell'accordo 15 gennaio 1957, reso efficace erga omnes con d.p.r. 28 agosto 1960 n. 1073, espressamente ri chiamandolo.
Rispetto a tale accordo del 1957, sono stati modificati esclusi vamente l'importo del punto di contingenza — reso pari a lire 6.800 — e la determinazione trimestrale degli aumenti dell'inden nità di contingenza. Sotto quest'ultimo profilo, mentre l'art. 2 dell'accordo del 1957 prevedeva il calcolo dell'indice effettivo del costo della vita arrotondato all'unità superiore, quando i decimali fossero stati superiori a 50 centesimi, e, arrotondato all'unità inferiore quando i decimali fossero stati inferiori a 50 centesimi, l'accordo del 1983 prevede il calcolo trimestrale dell'indice effet tivo del costo della vita senza l'effettuazione, come in precedenza, di arrotondamenti relativi alle (eventuali) frazioni del punto matu rato.
Peraltro, l'abolizione del meccanismo dell'arrotondamento pre visto dall'accordo del 1957 non comporta né presuppone l'esclu sione del computo delle frazioni di punto (non arrotondate) nei trimestri successivi, allorché, sommate, raggiungono l'unità (esclu sione che, nel testo dell'accordo, non è prevista in modo espresso o implicito).
Analogamente, con l'accordo del 1957 le parti collettive non hanno mai inteso escludere dal calcolo i decimali o frazioni di
punto non conteggiate nel precedente calcolo trimestrale in caso di arrotondamento per difetto, o rinunciare al recupero dei decimali aggiunti nel precedente calcolo trimestrale in caso di arrotondamento per eccesso: per oltre vent'anni, infatti, il calcolo trimestrale dei punti di contingenza è stato sempre effettuato
Il Foro Italiano — 1985.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
delle frazioni di punto che l'indice medio trimestrale del costo della vita presenta rispetto all'indice medio del trimestre prece dente ».
In presenza di questa formulazione contrattuale si fronteggiano le contrapposte tesi interpretative delle parti che è indispensabile sintetizzare nei loro momenti qualificanti.
computando i decimali relativi ai punti maturati nei precedenti trimestri, e non conteggiati per il meccanismo dell'arrotondamento
per difetto, o, viceversa, decomputando i decimali aggiunti' in caso di arrotondamento per eccesso.
In conclusione: con l'accordo del 1983 le parti collettive hanno abolito il precedente meccanismo dell'arrotondamento, ma non hanno in alcun modo modificato il sistema del recupero dei decimali posto in essere con l'accordo del 1957.
2. - La domanda dei ricorrenti è fondata, oltreché sulla
interpretazione letterale e sistematica dell'accordo del 1983 ' rac
cordato' con l'accordo erga omrtes del 1957, anche sul contenuto della trattativa che è preceduta all'accordo del 1983.
Infatti, in quest'occasione il punto di contingenza è siato
ricalcolato — in relazione all'effettivo aumento del costo della vita — nella misura unitaria di lire 8.000.
A fronte della richiesta della Confindustria di un decremento
(o * sterilizzazione ') pari al 20 % dell'aumento effettivo, e della
contrapposta disponibilità delle organizzazioni sindacali a un
decremento pari al 10 %, si è giunti — con la mediazione del
ministro Scotti — a un concordato decremento nella misura del 15 % per cui, il valore del punto di contingenza è stato fissato in
lire 6.800 (lire 8.000 — 15 % = Idre 6.800). Ciò posto, se si esclude il recupero dei decimali, cosi come ha
fatto la Corman s.r.l., si ottiene un decremento del punto di
contingenza rispetto all'effettivo aumento del costo della vita addirittura superiore alla stessa richiesta originaria della Con
findustria, snaturandosi cosi completamente il senso e la portata dell'accordo (conteggi allegati).
3. - Le predette argomentazioni assumono maggiore pregnanza se si considera che un susseguirsi di aumenti trimestrali dell'indi
ce del costo della vita che determinino in ogni trimestre solo
frazioni di punto, senza raggiungere l'unità intera, non produr rebbe mai — se la tesi seguita dalla Corman fosse fondata — un
aumento di contingenza, nonostante il progressivo aumento del
costo della vita; il che è in stridente contrasto con la logica della
trattativa che ha preceduto l'accordo del 1983, con il contenuto
normativo di tale accordo che in detta ipotesi non determinereb
be alcun effetto (nonostante un possibile aumento di quasi
quattro punti — 0,99 x 4 trimestri — dell'indice del costo della
vita) e con il principio di conservazione del contratto di cui
all'art. 1367 c.c„ oltreché con il principio della retribuzione
sufficiente posto dall'art. 36 Cost. 4. - La violazione del disposto di cui all'art. 1367 c.c. e del
principio posto dall'art. 36 Cost, risulta evidente sotto un altro
profilo: a seguito del ' riproporzionamento
' del punto di contin
genza conseguente all'azzeramento dell'indice del costo della vita
operato con l'accordo del 1983 (c.d. punto pesante pari a 3,3483 del precedente punto di contingenza), la frequenza dei decimali
di punto risulta notevolmente aumentata. 5. - Con l'interpretazione dell'accordo del 1983 sostenuta dai
ricorrenti concordano tutte le parti che hanno sottoscritto il
predetto accordo, tranne la Confindustria, e cioè le confederazioni
C.g.i.l., C.i.s.1., U.i.l. e il governo; l'allora ministro del lavoro
Scotti ha offerto dell'accordo un'autorevole interpretazione auten
tica nel senso che i decimali vanno recuperati non appena
raggiungono l'unità. Questa interpretazione è stata successivamen
te confermata dall'attuale ministro del lavoro De Michelis.
6. - Inoltre, va ricordato che la questione venne affidata, su
richiesta della Confindustria, alla commissione ISTAT presso il
ministero del lavoro, la quale ha ulteriormente confermato che
nell'accordo del 1983 era stato previsto il recupero, e non la
cancellazione, delle frazioni di punto di contingenza; di conse
guenza, la commissione predetta, in relazione agli indici del costo
della vita verificatisi nel trimestre agosto-ottobre 1984, ha delibe
rato lo scatto di due punti di contingenza per il trimestre
novembre 1984-gennaio 1985, calcolando i decimali (cfr. comunicato
ISTAT allegato). 7. - Infine, va ribadito che l'accordo interconfederale del 1957
ha efficacia erga omnes talché ogni pretesa deroga peggiorativa da
parte dell'accordo del 1983 va ritenuta illegittima, ai sensi del
l'art. 7 1. 14 luglio 1959 n. 741 che consente la deroga dei
trattamenti normativi ed economici contenuti negli accordi erga omnes
solo a favore dei lavoratori. Tutto ciò premesso, i ricorrenti, domiciliati e rappresentati
come indicato in epigrafe, chiedono che il Pretore di Milano in
funzione di giudice del lavoro, con decreto motivato e provviso
riamente esecutivo voglia ingiungere alla s.r.l. Corman in persona
del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mila
no, di pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di lire 27.200,
come sopra precisata, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo e alle spese, competenze e onorari come da
nota spese allegata ».
a) A dire della difesa dei ricorrenti la lettura del testo, che non presenta punteggiature, varierebbe notevolmente qualora si collocasse una (ipotizzata) virgola appena dopo l'aggettivo qua lificativo « assoluta ».
In tal caso l'espressione « al netto delle frazioni di punto » si riferirebbe agli indici trimestrali fra cui operare la sottrazione col risultato che la frase andrebbe letta come se dicesse: « si farà riferimento alle differenze assolute (fra gli indici) al netto delle frazioni di punto degli indici stessi ».
Specificando con un esempio: ipotizzato 100 l'indice del tri
mestre di partenza e ipotizzati altresì 102,02 - 104,07 - 107,07 e
109,02 agli indici dei quattro trimestri successivi, la progressione degli indici (cosi arrotondati per difetto) risulterebbe 102 - 104 -
107 e 109 con una conseguente maturazione di questi punti di
contingenza: 2-2-3-2.
b) Secondo la difesa della convenuta, invece, la mancanza di
punteggiatura non autorizzerebbe l'operazione additiva proposta
rispetto a un testo la cui chiarezza letterale non lascerebbe
spazio a dubbi per ritenere che l'espressione « al netto delle
frazioni di punto » debba essere riferita alle « differenze assolu te » fra gli indici sicché dovrebbe rendersi netto il risultato della
sottrazione e non invece gli elementi (gli indici) fra cui si attua.
Riprendendo l'esempio di cui alla lett. a) che precede di questo n. 1) dell'esposizione, si avrebbe una progressione delle « diffe
renze assolute» del seguente tenore: 2,02 - 2,05 - 3 - 1,05
(risultati, riispettivamente, delle operazioni: 102,02 - 100; 104,07 -
102,02; 107,07 - 104,07; 109,02 - 107,07) con conseguente matura
zione di questi punti di contingenza: 2-2-3-1.
c) Dalle esemplificazioni che precedono si desume agevolmente che le due diverse letture del testo portano a due sistemi di determinazione dei punti di contingenza che producono risultati diversi ogni volta in cui d decimali dell'indice sottratto superino quelli dell'indice da cui il primo si sottrae.
In casi del genere la sottrazione con previa ripulitura delle frazioni degli elementi dell'operazione dà luogo a un punto in più rispetto al risultato di quella in cui si renda netto l'effetto delle « differenze assolute » fra indici comprensivi di decimali.
d) La legittimità di quest'ultimo sistema di calcolo, fatto pro prio dalla società resistente che, nel trimestre agosto-ottobre 1984, ha erogato ai ricorrenti un punto di contingenza (essendo risulta to l'indice 124,11 rispetto al precedente 122,87), viene contestata dagli attori che osservano che, se è pur vero, come ammettono, che la sua adozione si giustificherebbe sulla base dell'immediata lettura del testo della clausola, non sarebbe men vero che la diversa, sostenibile lettura dagli stessi proposta (linguisticamente avvalorata dalla difficile coordinabilità del plurale « differenze » col singolare « indice » nonché dall'ambigua riferibilità del pronome relativo « che ») segnalerebbe l'esistenza di logici dubbi di equivocità tali da dover indurre a risolvere il problema accantonando l'elemento letterale per far ricorso a criteri erme neutici ulteriori e diversi.
Su questo piano, la difesa dei ricorrenti sottolinea che l'inter pretazione da essa proposta produrrebbe l'effetto del recupero dei decimali via via trascurati; che ciò si porrebbe in armonica, razionale evoluzione col precedente sistema negoziale dell'arro tondamento per eccesso dei decimali residui superiori a 0,5 e, per difetto, in caso contrario atteso che la nuova disciplina, connotata da un sistematico ritardo, avrebbe operato una precisa scelta di riduzione della pregressa aleatorietà fondata sull'alternativa del
l'anticipo-ritardo; che, infine, il meccanismo adottato dalla conve nuta sarebbe suscettibile di produrre conseguenze illogicamente punitive e del tutto casuali.
2) Alla luce delle precisazioni svolte l'indagine deve essere necessariamente condotta verificando innanzitutto l'esistenza o meno dei denunciati dubbi di letterale equivocità della olausola e
procedendo, in caso di risposta affermativa, ad una valutazione fondata su quei criteri ermeneutici diversi e ulteriori richiamati dalla difesa dei ricorrenti e la cui rilevanza, ai fini da costoro voluti, è comunque fermamente contrastata dalla difesa della convenuta.
Ritiene il giudicante che le perplessità linguistiche che rappre sentano il punto di partenza essenziale della tesi degli attori (se prive di pregio precluderebbero infatti ogni ulteriore analisi) siano del tutto inconsistenti sol che si rilevi che:
a) qualora i contraenti avessero inteso assumere al netto dei decimali gli elementi della sottrazione (gli indici) e non il suo risultato (le differenze) non avrebbero fatto ragionevolmente ri corso ad una frase tanto contorta qual è quella che è costretta a costruire l'interpretazione dei ricorrenti dal momento che bastava scrivere «... si farà riferimento alle differenze che il numero
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1235 PARTE PRIMA 1236
intero dell'indice medio trimestrale del costo della vita presenta
rispetto a quello dell'indice medio del trimestre precedente »;
b) ciò appare tanto più logico se si considera che la comune
nozione di indice del costo della vita ne comprende anche la
parte decimale sicché una volontà esclusiva di essa, che presup
porrebbe una formulazione esplicita e inequivoca, non può essere
credibilmente desunta da una lettura cosi forzata e indiretta del
tipo di quella ipotizzata dagli attori;
c) per non dire, poi, che l'aggettivo « assolute » risulterebbe del
tutto inutile a qualificare una sottrazione di numeri depurati dai
decimali; non solo inutile ma anche in contrasto con quella nozione matematica corrente che, volendo « valori assoluti » i dati
comprensivi dei numeri interi e dei decimali, trova puntuale
rispondenza in una fattispecie che, riguardando un'operazione di
sottrazione, impone l'uso del vocabolo « differenze » al posto di
quello « valori »;
d) sotto quest'ultimo profilo l'inserimento dell'aggettivo « asso
lute » immediatamente dopo il sostantivo « differenze » appare
dunque particolarmente significativo del reale intento dei con
traenti poiché non v'è chi non veda che l'assolutezza, o meno, di
una operazione di sottrazione fra numeri non soltanto interi (tali,
di massima, gli indici di cui trattasi) dipende esclusivamente dal
computo, o meno, dei decimali di essi;
e) tutto questo dissolve ogni rilievo critico circa la pretesa
equivocità del pronome relativo « che »; per quanto riguarda,
invece, la denuncia di ardua coordinabilità fra il plurale « diffe
renze » e il singolare « indice » è agevole rilevare che, posta la
determinazione di due trimestri consecutivi come parametri di
riferimento temporale dell'operatività del meccanismo (e, quindi, la ragion di essere dell'uso del singolare per il primo ed il
secondo « indice »), il ricorso al plurale per il sostantivo « diffe
renze » ben si giustifica in vista della previsione di periodica attivazione del sistema.
3) All'esito di quanto si è detto non residuano spazi per
procedere ad una ricostruzione che accantoni il limpido significa
tivo della clausola.
Questa conclusione risulta, più ancora che avvalorata definiti
vamente indiscutibile, se si considera comunque la ragionevole
opportunità di andar oltre l'impostazione fatta propria da en
trambe le parti del giudizio quando, trascurando qualsiasi analisi
dell'espressione « di punto », danno per scontato che significhi
genericamente « di numero »; rispettivamente: degli elementi del
la sottrazione, secondo la difesa dei ricorrenti, e del risultato di
essa secondo quella della convenuta.
In proposito deve osservarsi: a) vera, in ipotesi, la nozione
appena richiamata, ne conseguirebbe l'assoluta inutilità della
locuzione come ben evidenzia la trascrizione della clausola stessa
che, se ripulita da essa (« per determinare gli aumenti dell'inden
nità di contingenza si farà riferimento alle differenze assolute al
netto delle frazioni che l'indice...»), segnala che l'una e l'altra
delle contrapposte interpretazioni non dovrebbero cambiare il
benché minimo aspetto delle rispettive argomentazioni in presen
za dell'ipotetica omissione del brano considerato; b) poiché non è
pensabile che i contraenti abbiano inserito un complemento spe
cificativo di tale insignificanza ci si deve chiedere se la sua
« lettura » non debba essere invece meno generica di quella
attribuitagli; c) per il che va subito detto che il concetto del
termine « punto » è ben preciso e definito nella logica di tutte le
rilevazioni statistiche volte ad individuare variazioni dei dati
dalle stesse presi in considerazione; basta pensare, ad esempio, all'istituto della borsa, dove, per « punto » dei vari indici nor
malmente considerati, si intende la variazione percentuale di
differenza dei due elementi fra cui si effettua l'operazione; d)
questa nozione è propria, del resto, anche del punto di contin
genza che in null'altro consiste se non nel « punto percentuale di
differenza » fra due indici e, cioè, nel numero dei punti che la
sottrazione fra questi ultimi impone di definire come « percentua le » dal momento che individuano, sempre e comunque, dei
centesimi; e) quanto questo sia vero lo attesta, al di là delle
considerazioni logiche appena esposte, il 2° comma della lett. b)
dell'art. 7 dell'accordo quando, nel definire « scatti di contingenza
o punti » le variazioni frutto delle differenze fra gli indici,
identifica e nomina un istituto (il « punto ») che esprime le quote centesimali del risultato dell'operazione di sottrazione; /) appura
to cosi che « punto » ha il preciso significato di « punto percen tuale » esclusivamente riferibile ad una differenza; che la nozione
è di applicazione comune in tutti i casi in cui si tratta di
determinare le variazioni di un certo indice; che il concetto sta
alla base, nella fattispecie, dell'istituto dello « scatto di contingen
za » rispetto al quale i contraenti hanno espressamente sottolinea
to la natura di sinonimi di quest'ultima espressione e del sostan
tivo « punto » (« ... scatti di contingenza o punti...»); si snoda la
deduzione per cui il complemento specificativo (« ... di pun to ... ») che compare nella clausola va necessariamente inteso nel
significato tecnico del termine che è quello di « punto percentuale di differenza »; g) una volta accertato che si tratta di un punto
percentuale nel senso appena chiarito (e che di null'altro può trattarsi stante, da un lato, l'ingiustificabilità di una locuzione
altrimenti inutile e, dall'altro, il preciso significato generale dell'i
stituto in operazioni del tipo di quella considerata) risulta conte
stualmente dimostrato che le relative « frazioni » non possono che
riferirsi al risultato delle differenze e non anche agli elementi di
esse poiché questi ultimi, di per sé considerati1, presentano frazio
ni che non concernono alcun punto percentuale di differenza ma
un semplice numero genericamente inteso; h) questi rilievi con
sentono dunque di comprendere che, se pur si intendessero
accantonare tutte le considerazioni svolte al numero immediata
mente precedente della presente motivazione, l'interpretazione
suggerita dalla difesa dei ricorrenti risulterebbe completamente infondata per l'argomento, che tutto assorbe, secondo cui nella
dinamica di situazioni del tipo di quella considerata, possono darsi « frazione di punto » percentuale esclusivamente rispetto al
risultato e mai agli elementi di un'operazione di sottrazione; ciò
che esclude, di conseguenza, qualsiasi eventuale dubbio residuo di
ambiguità della clausola.
4) La soluzione qui accolta della questione dibattuta non
impedisce al giudicante di avvertire il comprensibile disagio sotteso ad una situazione di regolamento negoziale dell'istituto
che, sul terreno concreto, potrebbe dar luogo, nel tempo, a
perdite per gli interessati, più che economicamente gravi, vissute
come sostanzialmente inique ogni volta che il decimale sfiorasse il
punto senza raggiungerlo e, in particolare, nell'ipotesi di succes
sione, costante e ravvicinata, di situazioni siffatte.
Tale disagio non può peraltro tradursi in un criterio ermeneu
tico né decisivo né, più riduttivamente, di supporto poiché (e i
rilievi sono giuridicamente assorbenti) non può dimenticarsi che:
la disciplina considerata si colloca in una sfera pattizia tout
court; il suo regolamento è l'espressione di una convenzione che
nasce e' si esaurisce nell'ambito della più completa libertà di
coloro che ritengono di comporre con un accordo i contrapposti
interessi; l'eventuale valutazione di iniquità non può quindi far
capo a parametri che, prima ancora che confliggenti con la stessa
determinazione espressa dai contraenti, risultano qui inoperanti
poiché, anche a voler prescindere dalla difficoltà della loro
individuazione, è coessenziale a qualsiasi regolamentazione che,
ogni volta in cui si stabilisca un limite definito il cui superamen to è indispensabile per il soddisfacimento di un interesse, colui
che più si avvicini al limite senza raggiungerlo avverta l'amarezza
e l'iniquità della propria situazione.
Senza contare comunque che, ancorquando ci si volesse porre,
per accademia, sul piano interpretativo appena rifiutato, non ci si
potrebbe esimere dal constatare che l'accordo sindacale di cui si
discute è in vigore operativo dall'agosto 1982 per concordato
riporto convenzionale a 100 dell'indice agosto-settembre di quel l'anno; che da allora ad oggi l'eventuale « recupero » dei decimali
avrebbe determinato lo scatto di un punto aggiuntivo soltanto tre
volte; che dunque, sul terreno del raffronto fra l'iniquità teorica
e i suoi risultati pratici, l'effetto è statisticamente modesto stante
il tempo — un biennio — con riferimento al quale si è prodotto. 5) Qui giunti, vanno dedicate alcune notazioni alle critiche di
illogica punitività, di causalità e di irragionevolezza mosse dalla
difesa dei ricorrenti nei confronti del meccanismo che il giudican te ritiene di ravvisare concordato attraverso la clausola che si
considera.
Su tali aspetti, che si trattano per mera completezza considera
ta l'assorbenza dei rilievi esposti sub 2) e sub 3) di questa parte motiva, si osserva: a) oirca l'assunta, illogica punitività della
regolamentazione va aggiunto innanzitutto, a quanto detto al n.
4) della presente trattazione, che non può trascurarsi che l'elisio ne trimestrale dei decimali delle differenze non elimina il rilievo
di quelli dell'indice per determinare l'indice del trimestre succes
sivo con la conseguenza che la relativa differenza assoluta porterà ■alla definizione di un punto progressivamente spinto verso unità crescenti anche per stabile effetto delle frazioni dell'elemento
sottratto nelle periodiche operazioni; b) né possono scordarsi, poi, i compensi che l'accordo del 1983 ha previsto in materia fiscale
(revisione delle aliquote i.r.p.e.f.) e previdenziale (assegni familia
ri) la cui pregnanza si segnala, anche sul terreno del comune buon senso, richiamando le risultanze statistiche riferite all'esito del precedente n. 4) di questa motivazione; c) per non dire,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
comunque, della disposizione di salvaguardia di cui alla lett. d) dell'art. 7 dell'accordo che prevede « la verifica annuale dell'anda
mento dell'inflazione rispetto al tasso d'inflazione programmato (...) per valutare le misure di compensazione nel caso di
scostamento »; d) rispetto alle pretese caratteristiche di causalità
e di irragionevolezza del sistema va rilevato innanzitutto l'incon
sistente pregio del tentativo di costruire un coordinato ponte evolutivo fra lo stesso ed il regime previgente disciplinato dall'ac
cordo del 15 gennaio 1957 e recepito da quello del 25 gennaio
1975; vero, infatti, che tali regolamentazioni si proponevano di
disciplinare il meccanismo della scala mobile per consentire il
miglior adeguamento dei salari al costo crescente della vita
mentre uno dei dichiarati obiettivi dell'accordo del 1983 è stato
quello del contenimento del costo del lavoro, vien da sé che le
premesse e gli scopi dell'intervento negoziale sulla dinamica della
contingenza sono stati di segno tanto diverso da quelli del
precedente regime da rendere a dir poco impropria una ricerca
fondata su criteri di continuità sistematica ed evolutiva; e) deve
sottolinearsi poi che non può desumersi alcun serio dubbio circa
la reale volontà delle parti qualora si rifletta coordinatamente sul
testo del 2° comma della lett. b) dell'art. 7 dell'accordo (riduzio ne espressa del valore del punto) e sull'interpretazione qui accolta del 1" comma della clausola (per cui il tramite, osserva la
difesa dei ricorrenti, si dovrebbe ritenere « surrettiziamente ridotto
in modo involuto e complicato » ciò che veniva invece ridotto « con trasparente chiarezza » al punto immediatamente successi
vo); basta osservare in proposito che, una volta appurata l'incon
sistenza della premessa della tesi degli attori (presunta equivocità
completa, cioè, della formula del testo e conseguente incertezza
totale della volontà dei contratti) perde pregio ogni sospetto di
contraddittorietà degli intenti fondato su un dubbio di difetto di
chiarezza che qualifica, soltanto e semmai, l'impostazione di chi
lo esprime; /) è opportuno precisa, infine, che nessun sintomo
di irragionevolezza può essere evocato da esemplificazioni nume
riche che, richiamando il caso di una eventuale deflazione,
appaiono inutilmente mal proposte non applicandosi a que st'ultima situazione la lett. b) dell'art. 7 dell'accordo inequivoca bilmente riferita agli « aumenti dell'indennità di contingenza » e
non anche a quelle eventuali diminuzioni che il buon senso
comune ha suggerito ai contraenti di espungere dalla convenzione.
6) All'esito della trattazione svolta si comprende perché l'appli cazione dei criteri di cui agli art. 1362 ss. c.c. rende ragione della
correttezza dell'interpretazione accolta; al riguardo, in via di
sintesi estrema, si rileva che: la « comune intenzione delle
parti » (art. 1362, 1° comma, c.c.) si evince dalla formulazione
anche logica di una clausola che non ammette letture diverse
perché lessicamente improponibili e inammissibilmente contrastan
ti con gli istituti espressamente nominati; l'« interpretazione
complessiva deEe clausole» (art. 1362 c.c.) avvalora la conclusio
ne sul duplice piano di analisi del raffronto dei due comma
dell'art. 7 e della valutazione globale delle modalità di composi zione dei plurimi interessi disciplinati dalla convenzione; il cano
ne della « buona fede » (art. 1366 c.c.) conferma la soluzione
accolta rispetto alla quale non si ravvisa alcun elemento di
ragionevole affidamento in senso contrario delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; la « natura » ma, soprattutto, l'« oggetto »
del contratto (art. 1369 c.c.) segnalano infine (per quanto detto ai
numeri 4 e 5 della presente trattazione) che l'eventuale equivo cità (in ipotesi peraltro negata) della clausola controversa non
potrebbe superarsi che percorrendo l'iter interpretativo di cui si
sono evidenziati ragionevolezza e fondamento.
II
Ritenuta la propria competenza per materia e territorio; visto il
comunicato della commissione nazionale per gli indici del costo
della vita che ha comunicato l'avvenuto scatto di due punti di
contingenza, di cui uno per effetto del recupero delle frazioni di
punto precedentemente maturati; ritenuto che l'interpretazione
corretta del « protocollo Scotti » 22 gennaio 1983 non può com
portare la perdita definitiva delle frazioni di punto non rilevanti
nel trimestre dato perché: 1) nessun elemento suffraga una tale
interpretazione che sarebbe gravatoria nei confronti di una parte
stipulata al di là della espressa portata limitativa della dinamica
retributiva; 2) una tale interpretazione porterebbe ad una «forbi
ce » crescente tra indice della contingenza e dinamica delle
retribuzioni, con uno svuotamento progressivo della funzione
stessa dell'indennità di contingenza, in contrasto con l'art. 36
Cost.; 3) infine la perdita definitiva delle frazioni di punto — da
nessun punto dell'accordo, si ripete, desumibile — è in contrasto
con la prassi previgente quando il sistema degli arrotondamenti,
per eccesso o per difetto, contemplava comunque il recupero, in
più o in meno, delle frazioni stesse; tutto ciò premesso e ritenuto, è osservato altresì che trattasi di
crediti alimentari,
per questi motivi, ingiunge alla Corman s.r.l., in persona del
legale responsabile pro tempore, di pagare a ciascuno dei ricorren
ti Contardi Mariella, Greguori IWe, Sangalli Piera, Abbiati Ange
la, Finardi Cario, Lorini Gabriella, Bertaggia Rina, Vommaro
Franco, immediatamente alla notifica del presente decreto, provvi soriamente esecutivo, la somma di lire 27.200, con rivalutazione e
-interessi daEe scadenze al saldo, e con le spese della procedura
liquidate in lire 476.360 complessive. (Omissis)
III
1) L'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, reso valido erga omnes con d.p.r. n. 1273 del 28 agosto 1960, prevede che nel
calcolo dell'indennità di contingenza si debbano sempre arroton
dare le frazioni di punto: « all'unità superiore quando i decimali
sono superiori a 50 centesimi... all'unità inferiore quando i
decimali sono uguali o inferiori a 50 centesimi» (art. 2). Delle frazioni aggiunte o tolte per l'arrotondamento si tiene poi
conto nei conguagli successivi da operare nelle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2 cit.
Quello che importa rilevare è che tale norma, pur prevedendo il pagamento della contingenza in punti interi, non esclude dal
computo definitivo le frazioni di punto.
2) L'art. 7, lett. b), dell'accordo dedotto in ricorso (del 22
gennaio 1983) stabilisce: « per determinare gli aumenti dell'in
dennità di contingenza si farà riferimento alle differenze assolute
al netto delle frazioni di punto che l'indice medio del costo
trimestrale della vita presenta rispetto all'indice medio del tri
mestre precedente ».
Rispetto all'accordo del 1957 sembra caduto il principio dell'ar
rotondamento in eccesso: il « punto » da considerare « al netto
delle frazioni » è sempre il punto intero, esclusi i decimali.
Quindi, mentre prima l'arrotondamento poteva avvenire sia a
favore dei datori che a favore dei prestatori di lavoro, adesso
l'arrotondamento avviene esclusivamente verso il basso e dunque a favore dei datori. La nuova normativa è pertanto a loro più favorevole.
Ma non sembra che l'accordo dedotto in causa abbia abolito
l'altro principio di quello del 1957, cioè la possibilità di congua
gliare le frazioni di punto.
Mentre infatti la locuzione « al netto delle frazioni » indica
esplicitamente l'abolizione dell'arrotondamento al punto superiore, nulla esclude il diritto a recuperare le frazioni di punto.
3) E che tale diritto sussista deriva anche dalla necessità di
mantenere un senso logico all'accordo 22 gennaio 1983. Se si
escludesse il diritto al recupero delle frazioni di punto potrebbe
avvenire che scattando, in ipotesi, ogni trimestre soiltanto lo 0,99
di ogni punto, alla fine di un anno il lavoratore avrebbe perso di
fatto quasi quattro punti di contingenza rispetto all'effettivo
aumento del costo della vita. Di fronte ad una conseguenza così
macroscopicamente importante l'accordo avrebbe dovuto esclude
re esplicitamente il principio del recupero già introdotto nel 1957.
4) Negando il diritto al recupero si giungerebbe anche ad
un'altra conseguenza che lascia assai perplessi. È notorio, almeno
nell'ambiente laburistico, che nelle trattative che precedettero l'accordo la parte datoriale chiedeva un decremento del 20 %
(c.d. sterilizzazione) del valore del punto effettivo. La mediazione
del ministro Scotti indusse le parti a « sterilizzare » il 15 % del
punto, il cui valore da lire 8.000 passò a lire 6.800.
I ricorrenti hanno presentato varie ipotesi di conteggi aventi
come premessa l'irrecuperabilità dei decimali; basti qui rilevare
che, in base ad essi, il decremento effettivo subito dai lavoratori,
fino ad oggi, a seconda dei criteri adottati, può oscillare da un
massimo del 33 % ad un minimo del 15,66, con un andamento
medio nel tempo di circa il 20 %. Anche questo dato, contrario
all'intenzione manifestata pubblicamente dal ministro e dalle parti
sociali, convince della scorrettezza della tesi che vorrebbe impedi
re il recupero delle frazioni di punto.
5) I ricorrenti lamentano che la loro datrice Corman s.r.l.,
come risulta dalle buste paga prodotte, non abba corrisposto loro
i decimali di punto da recuperare. Secondo il comunicato ISTAT
7 novembre 1984, prodotto dai ricorrenti, per il trimestre novem
bre 1984-gennaio 1985 sarebbero dovuti scattare due punti di
contingenza mensili (recuperando i decimali).
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1239 PARTE PRIMA 1240
La convenuta ne ha pagato solo uno; di conseguenza i ricor
renti hanno ancora diritto al pagamento di un punto per ciascuno
dei tre mesi in questione, oltre ad un punto per la 13a mensilità.
A ciascuno di essi spettano dunque 4 punti al valore di lire 6.800 a punto. Il loro credito è quindi di lire 27.200 ciascuno.
PRETURA DI COSENZA; sentenza 14 marzo 1985; Giud. R.
Greco; Casella (Avv. V. Ferrari) c. Banco di Napoli (Avv. D'Acunto, Barbagallo, Leporace).
PRETURA DI COSENZA;
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Competenza territoriale — Luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro —
Fattispecie (Cod. civ., art. 1327; cod. proc. civ., art. 413).
Nelle controversie in materia di lavoro, è competente per territo
rio il pretore in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui
ha avuto inizio la prestazione lavorativa, quando ciò coincida
col momento di conclusione del contratto (nella specie, il
lavoratore, ricevuta la lettera di assunzione, aveva iniziato a
prestare l'attività lavorativa nella data e presso la dipendenza in essa indicate, mentre solo successivamente aveva fatto perve nire alla « sede dell'azienda » la propria accettazione scrit
ta). (1)
Fatto e diritto. — Il 13 novembre 1984, Casella Vittorio
impugnava davanti al Pretore del lavoro di Cosenza il provvedi mento del Banco di Napoli del 16 marzo 1984 con il quale egli veniva trasferito dalla sede di Cosenza alla filiale di Reggio Calabria.
Costituendosi in giudizio, respingendo le pretese attrici, il Banco
di Napoli eccepiva preliminarmeinte l'incompetenza territoriale del
Pretore di Cosenza affermando che competenti per la controversia
potevano essere considerati soltanto il Pretore di Napoli, luogo in
cui aveva sede l'azienda ed in cui era sorto il rapporto, oppure il
Pretore di Reggio Calabria, luogo in cui il Casella prestava servizio già da oltre sei mesi prima del deposito del ricorso.
Sulla eccezione pregiudiziale venivano sentite le parti e sulla
base della documentazione in atti, all'udienza del 1° marzo 1985,
il pretore pronunciava sentenza non definitiva.
L'eccezione va respinta. Tra i fori alternativi previsti dall'art.
413 c.p.c. il Casella si è avvalso di quello inerente al luogo ove è
sorto il rapporto di lavoro per cui legittimamente ha adito il
Pretore di Cosenza.
Premesso infatti che per il luogo dove è sorto il rapporto deve
intendersi il luogo in cui si è perfezionato il contratto, rileva il
giudicante che il contratto di lavoro tra il Casella ed il Banco di
Napoli si è perfezionato a Cosenza il 1° settembre 1964, ai sensi
dell'art. 1327 c.c.
Il 10 agosto 1964, infatti, il Banco di Napoli comunicava al
Casella la sua assunzione come impiegato straordinario, con
decorrenza 1° settembre 1964 presso la filiale di Cosenza. In tale
lettera, da considerare in effetti proposta contrattuale, era indica
to, fra l'altro, al Casella di trasmettere alla direzione generale di
Napoli copia della proposta sottoscritta per accettazione.
Ma prima ancora che l'accettazione arrivasse a conoscenza del
proponente (la lettera di accettazione è stata ricevuta dal banco
l'8 settembre 1964) le parti davano esecuzione al contratto,
giacché a partire dal 1° settembre 1964 il Casella si presentava alla sede del Banco di Napoli di Cosenza ed iniziava la sua
attività lavorativa.
(1) La sentenza fa applicazione al rapporto di lavoro dell'art. 1327
c.c., analogamente a quanto operato da Cass. 10 gennaio 1979, n. 171,
Foro it., 1979, I, 1172, con nota di richiami, individuando nella
fattispecie esaminata gli estremi di una delle ipotesi di conclusione del
contratto, anziché nel momento di conoscenza dell'accettazione da
parte del proponente (ai sensi dell'art. 1326 c.c.), in quello di
esecuzione della prestazione. In senso conforme, nel ritenere che il luogo di svolgimento dell'atti
vità lavorativa debba coincidere con quello di conclusione del contrat
to ai fini del radicarsi della competenza per territorio, cfr. Cass. 13
giugno 1983, n. 4054, id., Rep. 1983, voce Lavoro e previdenza
(controversie), n. 123; 24 gennaio 1983, n. 676, ibid., n. 124; 8 giugno
1983, n. 3917, ibid., n. 127. Per ulteriori riferimenti, cfr. Cass. 29 giugno 1983, n. 4436, id.,
1984, I, 791, con nota di richiami di E. Pioli, e 26 ottobre 1983, n.
6331, id., 1983, I, 3001, con nota di richiami.
Appare evidente, quindi, come la fattispecie rientri perfetta mente nella ipotesi descritta dall'art. 1327 c.c. Pertanto deve
concludersi che il contratto di lavoro si è perfezionato a Cosenza.
Nessun rilievo alla circostanza che nel settembre 1964 il
Casella è stato assunto per esigenze temporanee mentre solo nel
febbraio dell'anno successivo egli è stato inquadrato definitiva
mente nei ruoli dell'istituto bancario.
In primo luogo, il rapporto di lavoro va considerato unitaria
mente, ed infatti il periodo di strordinariato dovrà essere compu
tato al Casella a tutti gli effetti, in secondo luogo, va rilevato che
anche nel febbraio del 1965 si è seguita la stessa procedura per
cui il Casella ha dato esecuzione al contratto ancor prima che la
sua accettazione della proposta contrattuale di assunzione defini
tiva giungesse al proponimento. Sicché anche in tal caso si
verterebbe nell'ipotesi di cui all'art. 1327 c.c.
Va quindi affermata la competenza del Pretore di Cosenza.
(Omissis)
PRETURA DI GENOVA; sentenza 28 gennaio 1985; Giud. Bru
sco; Sampugna e altri (Avv. Cavallari) c. Soc. Gastaldi & C.
(Avv. Ginatta, Ferraris).
PRETURA DI GENOVA;
Nave — Raccomandatario marittimo — Ingaggio di marittimi —
Responsabilità solidale del raccomandatario — Sussistenza
(Cod. nav., art. 287; 1. 4 aprile 1977 n. 135, disciplina della
professione di raccomandatario marittimo, art. 4, 5).
Nave — Raccomandatario marittimo — Ingaggio di marittimi —
Obblighi del raccomandatario (Cod. nav., art. 287; 1. 4 aprile 1977 n. 135, art. 4, 5).
Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed aerea —
Contratto applicato dall'armatore straniero — Rinvio alla
contrattazione collettiva nazionale — Limiti (Cod. nav., art. 9).
In base all'art. 4 l. 4 aprile 1977 n. 135 il raccomandatario
marittimo risponde personalmente, in solido con l'armatore
straniero, delle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori
ingaggiati con il suo intervento. (1)
L'obbligo, incombente sul raccomandatario marittimo, di garantire
ai lavoratori ingaggiati con il suo intervento condizioni
economiche e normative che non contrastino con i principi
fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro
nazionali, va inteso nel senso che il contratto di arruolamento
deve prevedere il rispetto non dei singoli istituti contrattuali
ma dei principi che siano espressione di valori costituzionali
(ad es. ferie retribuite, riposo settimanale, retribuzione propor zionata e sufficiente) o che, se previsti dalla legge ordinaria
(ad es. trattamento di fine rapporto, maggiorazione per lavoro
straordinario, indennità di malattia, infortunio e preavviso) o
dalla contrattazione collettiva (ad es. riposi compensativi), as
sumano un particolare rilievo nello scambio contrattuale. (2)
L'obbligo, contenuto nelle condizioni d'imbarco applicate dalla
compagnia armatrice straniera, di apportare ai compensi e al
le condizioni di lavoro le variazioni atte a mantenerle para
gonabili con quelle applicate ai marittimi della stessa nazio
nalità, è adempiuto se, globalmente considerate, tali condizioni
garantiscono un trattamento complessivo pari o superiore a quel lo previsto dai contratti collettivi nazionali. (3)
(1-3) Questioni nuove per quanto consta. Sulla nuova figura del raccomandatario marittimo delineata dalla 1. 4
aprile 1977 n. 135, che ha notevolmente ampliato la diretta responsabi lità di questo rappresentante di terra dell'impresa di navigazione, cons,
gli scritti di M. Grigoli, in Nuove leggi civ., 1978, 1505; Id., Sulla
nuova disciplina del raccomandatario marittimo, in Giust. civ., 1977, IV, 91; C. Medina, In tema di nuova disciplina della professione di raccomandatario marittimo, in Trasporti, 1978, fase. 15, 80; G.
Silingardi, La disciplina della professione di raccomandatario-, un nuovo esempio di intervento pubblico nell'economia dei trasporti marittimi, in Dir. maritt., 1978, 214; E. Spasiano, Le nuove norme sulla professione di raccomandatario, in Riv. dir. civ., 1980, 93.
Per alcuni rilievi critici sull'estensione della responsabilità del rac comandatario v., prima dell'approvazione della 1. 135/77, F. Berlin gieri , Il disegno di legge sulla disciplina della professione di racco mandatario marittimo, in Dir. maritt., 1976, 769, e, più di recente, U. Maresca, Il raccomandatario e le obbligazioni assunte suo tramite dall'armatore straniero: necessità di un intervento del legislatore, id., 1983, 418.
In giurisprudenza possono richiamarsi in generale sulla natura dell'at tività del raccomandatario Cass. 17 giugno 1982, n. 3679, Foro it.,
Il Foro Italiano — 1985.
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