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sentenza 25 novembre 2003, n. 341 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 dicembre 2003, n. 48);...

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sentenza 25 novembre 2003, n. 341 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 dicembre 2003, n. 48); Pres. Chieppa, Est. Vaccarella; Li Volsi e altri e Soc. Leonardo Mura &C. (Avv. Giubbilei), Soc. Agripacking, Soc. Danzas; interv. Fita e altre. Ord. Trib. Prato 25 settembre 2002, Trib. Roma 9 ottobre 2002 e Trib. Sassari 24 settembre 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 45 del 2002 e nn. 5 e 7 del 2003) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 357/358-359/360 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200443 . Accessed: 28/06/2014 11:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.28 on Sat, 28 Jun 2014 11:49:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 25 novembre 2003, n. 341 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 dicembre 2003, n. 48); Pres. Chieppa, Est. Vaccarella; Li Volsi e altri e Soc. Leonardo Mura & C. (Avv. Giubbilei),

sentenza 25 novembre 2003, n. 341 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 dicembre 2003, n.48); Pres. Chieppa, Est. Vaccarella; Li Volsi e altri e Soc. Leonardo Mura &C. (Avv. Giubbilei),Soc. Agripacking, Soc. Danzas; interv. Fita e altre. Ord. Trib. Prato 25 settembre 2002, Trib.Roma 9 ottobre 2002 e Trib. Sassari 24 settembre 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 45 del 2002 e nn. 5 e 7del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 357/358-359/360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200443 .

Accessed: 28/06/2014 11:49

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Page 2: sentenza 25 novembre 2003, n. 341 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 dicembre 2003, n. 48); Pres. Chieppa, Est. Vaccarella; Li Volsi e altri e Soc. Leonardo Mura & C. (Avv. Giubbilei),

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 novembre 2003, n.

341 (Gazzetta ufficiale, I '

serie speciale, 3 dicembre 2003, n.

48); Pres. Chieppa, Est. Vaccarella; Li Volsi e altri e Soc.

Leonardo Mura & C. (Avv. Giubbilei), Soc. Agripacking, Soc. Danzas; interv. Fita e altre. Ord. Trib. Prato 25 settem

bre 2002, Trib. Roma 9 ottobre 2002 e Trib. Sassari 24 set

tembre 2002 (G.U., la s.s., n. 45 del 2002 e nn. 5 e 7 del

2003).

Autoservizi — Autotrasporto di cose per conto terzi — Con

tratto di trasporto — Forma scritta — Interpretazione au

tentica — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 77; cod. civ., art. 1678; 1. 6 giugno 1974 n. 298, istituzio

ne dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istitu

zione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci

su strada, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n. 82, misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, art. 1; 1.

27 maggio 1993 n. 162, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 29 marzo 1993 n. 82; d.l. 3 luglio 2001 n. 256, interventi urgenti nel settore dei trasporti, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

3 luglio 2001 n. 256). Autoservizi —

Autotrasporto di cose per conto terzi — Con

tratto di trasporto — Forma scritta —

Interpretazione au

tentica — Questione manifestamente infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 24, 101, 102, 104; cod. civ., art. 1678; 1.

6 giugno 1974 n. 298, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n. 82, art. 1 ; 1. 27 maggio 1993 n. 162; d.l. 3 luglio 2001 n. 256, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334).

Autoservizi — Autotrasporto di cose per conto terzi — Con

tratto di trasporto — Forma scritta — Interpretazione au

tentica — Questioni manifestamente inammissibili di co

stituzionalità (Cost., art. 3, 41; cod. civ., art. 1678; 1. 6 giu

gno 1974 n. 298, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n. 82, art. 1; 1. 27

maggio 1993 n. 162; d.l. 3 luglio 2001 n. 256, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334).

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito, con modificazioni, in l.

20 agosto 2001 n. 334, secondo cui l'ultimo comma dell'art.

26 l. 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1 d.l. 29

marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in l. 27 mag

gio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista anno

tazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi

agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al

trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali an

notazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale

contratto le parti abbiano scelto la forma scritta, in riferi mento all'art. 77 Cost. (1)

(1-3) Erano andati ambedue a vuoto anche i precedenti tentativi di far dichiarare l'incostituzionalità della norma interpretativa che —

sconfessando l'orientamento maggioritario formatosi dopo l'imposi zione di alcune prescrizioni formali, da inserire nella copia del con tratto di trasporto da consegnare al committente, con la relativa commi natoria di nullità (in limine, la tesi più rigorosa è seguita ancora da Trib. Torino 17 agosto 2001, Foro it., Rep. 2002, voce Autoservizi, n.

7, e Giur. piemontese, 2002, 97, con nota di C. Tibaldi; una versione

più attenuata era fornita da Pret. Matera 30 settembre 1998, Foro it.,

Rep. 2002, voce Trasporto (contratto di), n. 26, e Corti Bari, Lecce,

Potenza, 2001, I, 501, secondo cui la sanzione non trovava applicazio ne allorché l'autotrasportatore fosse comunque in possesso dei requisiti

legali per l'esecuzione dell'incarico) — ha legittimato ex tunc la con

clusione orale del contratto di trasporto di cose su strada.

Le rimostranze dei giudici di merito non avevano sortito alcun ef

fetto: una prima volta, a causa di vizi insanabili dell'ordinanza di ri

messione (cfr. Corte cost., ord. 26 luglio 2002, n. 409, Foro it., 2002,1,

2545); quindi, per l'avvenuto riscontro della compatibilità della dispo sizione impugnata con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. 4 feb

braio 2003, n. 26, id., 2003,1, 681). Nel frattempo, l'opzione ermeneutica in favore della libertà di forma

aveva ricevuto l'avallo della sezione lavoro della Suprema corte (v. Cass. 6 giugno 2002, n. 8256, ibid.).

Anche la terza ondata di censure non riesce a scalfire l'impianto le

gislativo. Il giudizio della Consulta si articola su tre punti:

Il Foro Italiano — 2004.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito, con

modificazioni, in l. 20 agosto 2001 n. 334, secondo cui l'ulti

mo comma dell'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298, come modifi cato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con mo

dificazioni, in l. 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel sen

so che la prevista annotazione sulla copia del contratto di

trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo

e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi

possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del con

tratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligato rietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la

stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta, in riferimento agli art. 24, 101, 102 e 104 Cost. (2)

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito, con modificazioni, in l. 20 agosto 2001 n. 334, secondo cui

l'ultimo comma dell'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298, come

modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in l. 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del con

tratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione

all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto

di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità

del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'ob

bligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto pre visto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui

per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la for ma scritta, in riferimento all'art. 3 e 41 Cost. (3)

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Prato, in riferimento agli art. 3,

24, 41, 77, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° comma, e 104

Cost.; il Tribunale di Roma, in riferimento agli art. 3 e 77 Cost.; il Tribunale di Sassari, in riferimento all'art. 3 Cost., dubitano

della legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n.

256 (interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con

modificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, secondo il quale l'ultimo comma dell'art. 26 1. 6 giugno 1974 n. 298 (istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di

terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un si

stema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) —

come modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82 (misure ur

genti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi),

convertito, con modificazioni, dalla 1. 27 maggio 1993 n. 162 —

«si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscri

zione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nul

lità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'ob

bligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto

a) un primo gruppo di doglianze non ha scampo, perché ricalca

quelle già bocciate in passato; b) l'obiezione concernente la carenza dei presupposti per il ricorso

alla decretazione d'urgenza (comunque rilevabile, anche a seguito della conversione in legge, nei termini indicati da Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29, id., 1996, I, 1157; nel senso che il sindacato sull'esistenza

e sull'adeguatezza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che

legittimano il governo ad emanare decreti legge, può essere esercitato solo in caso di «evidente mancanza» dei requisiti stessi, v. Corte cost. 6 febbraio 2002, n. 16, id., 2002,1, 625, annotata da A. Celotto, La «sto ria infinita»: ondivaghi e contraddittori orientamenti sul controllo dei

presupposti del decreto legge, in Giur. costit., 2002, 133; F. Angelini, Il controllo della Corte costituzionale sui presupposti giustificativi della decretazione d'urgenza «entra dalla porta e riesce dalla fine stra», in Giur. it., 2002, 1788; G. Marongiu, La retroattività dei de

creti legge tra Costituzione e statuto del contribuente, in Corriere trib.,

2002, 1054) non coglie nel segno, in quanto l'analisi dei lavori parla mentari corrobora se mai la tesi contraria;

c) un'ulteriore categoria di censure potrebbe in astratto essere accolta, ma con risultati opposti a quelli avuti di mira dai rimettenti, portando cioè a caducare anche le residue ipotesi di nullità, a loro volta foriere di

discriminazioni e in grado di propiziare un aggiramento del sistema ta

riffario obbligatorio; ciò tuttavia non accade, in quanto le questioni sol

levate, come ricostruite, non possiedono alcuna rilevanza nei procedi menti a quibus, dove la disputa riguardava contratti stipulati oralmente.

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359 PARTE PRIMA 360

dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la

stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta». Le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, van

no trattate congiuntamente, previa riunione dei relativi giudizi. 2. - Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità degli

interventi spiegati dalle associazioni di categoria Fita, Cna e

Liat, e cioè da soggetti che non rivestivano le qualità di parti nei

giudizi a quibus. 3. - La questione sollevata dal Tribunale di Prato, in riferi

mento agli art. 24, 101, 2° comma, 102, 1° comma, e 104 Cost., investe la retroattività della norma interpretativa, la quale avrebbe avuto ad oggetto una norma —

quella introdotta dal l'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82 —

inequivoca nel suo signifi cato e uniformemente interpretata dall'unanime giurisprudenza.

Come questa corte ha osservato nella sentenza n. 26 del 2003

{Foro it., 2003, I, 681), la premessa della assoluta univocità

dell'interpretazione consentita dalla lettera e dalla ratio della

norma, oggetto dell'interpretazione autentica, non è accettabile, dal momento che, lungi dall'essere unanimemente condivisa,

quell'interpretazione era contrastata da una consistente, anche se minoritaria, giurisprudenza che faceva leva sull'evidente ina

deguatezza del mezzo (nullità del contratto carente di taluni, estrinseci requisiti formali) rispetto al fine asseritamente perse guito (repressione del fenomeno dell'abusivismo).

In assenza di qualsiasi ulteriore argomentazione, questa corte non può che ribadire la conclusione cui, con la citata sentenza n. 26 del 2003, è pervenuta escludendo l'illegittimtà del ricorso del legislatore ad una legge d'interpretazione autentica, con ciò stesso escludendo ogni illegittima compressione del potere deci sorio del giudice attraverso una indebita interferenza nei giudizi pendenti, così come deve negarsi ogni lesione di un legittimo affidamento nella nullità, per carenze formali, del contratto.

La questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

4. -1 Tribunali di Prato e di Roma, inoltre, deducono la viola zione dell'art. 77, 2° comma, Cost, per l'assenza dei presupposti (necessità ed urgenza) legittimanti il ricorso al decreto legge.

Premesso che, per quanto si è osservato sub 3, l'asserita ine sistenza di contrasti sul significato della norma interpretata non

può essere dedotta a conforto della censura ora in esame, va ri levato che questa corte ha ripetutamente statuito che «eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge» (sentenze n. 29 e n. 16 del 2002, id., 2002, I, 933 e 625; n. 398 del 1998, id., 1999, I, 5, e n. 330 del 1996, id., 1996, I, 2941); «in linea di principio» perché solo «l'evidente mancanza di quei presupposti configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge quanto un vizio in procedendo della stessa

legge di conversione, avendo quest'ultima valutato erronea mente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti

e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere le

gittimo oggetto di conversione» (sentenza n. 29 del 1995, ibid., 1157).

Osserva la corte che, nella specie, non può certamente parlar si di «evidente mancanza dei presupposti» di cui all'art. 77, 2°

comma, Cost.: dai lavori parlamentari, infatti, risulta come la

questione abbia formato oggetto di un ampio dibattito e come, pur nella varietà delle opinioni sull'opportunità politica della

norma, sia emersa la sua funzione di evitare l'ulteriore prolife rare di un già imponente contenzioso innescato dal precedente intervento che, sulla legge del 1974, era stato operato (peraltro, con decreto legge) e di evitare, altresì, agitazioni sindacali nel settore dell'autotrasporto.

Esigenze, entrambe, astrattamente idonee a giustificare il ri corso alla decretazione d'urgenza e, quindi, a precludere ogni più penetrante sindacato di questa corte; dal che l'infondatezza della censura.

5. - Tutti e tre i giudici rimettenti sollevano la questione della

ingiustificata disparità di trattamento, censurabile ex art. 3

Cost., tra chi ha stipulato oralmente il contratto e chi, avendolo concluso in forma scritta, sarebbe soggetto al rischio di incorre re nella sanzione di nullità per l'omessa indicazione di dati non

richiesti, invece, a chi abbia optato per la forma orale. Osserva in proposito la corte che la denunciata disparità di

trattamento sussiste, nella prospettazione dei rimettenti, a danno di chi ha fatto ricorso alla forma scritta; sicché la declaratoria d'incostituzionalità dovrebbe colpire quella parte della norma

Il Foro Italiano — 2004.

che prevede la sanzione della nullità per l'omessa «annotazione

sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi

dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose

per conto di terzi possedute dal vettore».

Ma è evidente che, poiché in tutti e tre i giudizi a quibus il

contratto era stato concluso oralmente, la questione è irrilevan

te, e deve conseguentemente essere dichiarata manifestamente

inammissibile. Tale conclusione, a fortiori, si impone per la questione, solle

vata dal Tribunale di Prato in riferimento all'art. 41 Cost.: la

circostanza che la mancata annotazione dei dati relativi all'i

scrizione all'albo consentirebbe, grazie alla nullità del contratto, la «facile elusione delle tariffe obbligatorie» deporrebbe, sem

mai, per l'illegittimità costituzionale di quella parte della norma

che, attesa la forma orale del contratto stipulato nel caso di spe cie, non è applicabile nel giudizio a quo.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: dichiara inammissibili gli interventi della Fita, Cna e Liat; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256 (interventi urgenti nel settore

dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, sollevate, in riferimento all'art. 77 Cost., dai Tri

bunali di Prato e di Roma, con le ordinanze in epigrafe; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento

agli art. 24, 101, 2° comma, 102, 1° comma, e 104 Cost., dal

Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit

timità costituzionale della medesima norma sollevate, in riferi mento all'art. 3 Cost., dai Tribunali di Prato, Roma e Sassari, nonché in riferimento all'art. 41 Cost., dal Tribunale di Prato.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 ottobre 2003, n. 314 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 ottobre 2003, n.

43); Pres. Chieppa, Est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Fa vara) c. Regione Sicilia (Avv. Civiletti, Chiapparrone, Arcadipane).

Sicilia — Personale degli enti locali — Riequilibrio tra an zianità economica e anzianità giuridica e salario indivi duale di anzianità — Estensione ad altre categorie di pub blici dipendenti — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 81, 97; statuto della regione Sicilia, art. 14, 17; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente degli enti loca

li, art. 41; 1. reg. Sicilia 25 ottobre 1985 n. 39, sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla 1.

reg. 2 dicembre 1980 n. 125 e successive modifiche ed inte

grazioni nonché del personale di cui all'art. 5 1. reg. 30 gen naio 1981 n. 8; 1. reg. Sicilia 15 maggio 2000 n. 10, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle di pendenze della regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civi le. Norme in materia di pensionamento, art. 39).

Sicilia — Personale degli enti locali — Anticipato colloca mento a riposo — Estensione ad altre categorie di pubblici dipendenti — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 5, 81, 128; statuto della regione Sicilia, art. 14, 17; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, art. 41; 1. reg. Sicilia 25 ottobre 1985 n. 39; 1. reg. Si cilia 15 maggio 2000 n. 10, art. 39).

Sicilia — Controllo di costituzionalità delle leggi — Riforma dell'art. 127 Cost. — Sistema di impugnativa previsto dallo statuto — Perdurante applicabilità (Cost., art. 127; statuto della regione Sicilia, art. 28, 29; 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, modifiche al titolo V della parte seconda della Co

stituzione, art. 10; 1. 5 giugno 2003 n. 131, disposizioni per

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