sentenza 25 novembre 2003, n. 341 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 dicembre 2003, n.48); Pres. Chieppa, Est. Vaccarella; Li Volsi e altri e Soc. Leonardo Mura &C. (Avv. Giubbilei),Soc. Agripacking, Soc. Danzas; interv. Fita e altre. Ord. Trib. Prato 25 settembre 2002, Trib.Roma 9 ottobre 2002 e Trib. Sassari 24 settembre 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 45 del 2002 e nn. 5 e 7del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 357/358-359/360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200443 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 novembre 2003, n.
341 (Gazzetta ufficiale, I '
serie speciale, 3 dicembre 2003, n.
48); Pres. Chieppa, Est. Vaccarella; Li Volsi e altri e Soc.
Leonardo Mura & C. (Avv. Giubbilei), Soc. Agripacking, Soc. Danzas; interv. Fita e altre. Ord. Trib. Prato 25 settem
bre 2002, Trib. Roma 9 ottobre 2002 e Trib. Sassari 24 set
tembre 2002 (G.U., la s.s., n. 45 del 2002 e nn. 5 e 7 del
2003).
Autoservizi — Autotrasporto di cose per conto terzi — Con
tratto di trasporto — Forma scritta — Interpretazione au
tentica — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 77; cod. civ., art. 1678; 1. 6 giugno 1974 n. 298, istituzio
ne dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istitu
zione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci
su strada, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n. 82, misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, art. 1; 1.
27 maggio 1993 n. 162, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 29 marzo 1993 n. 82; d.l. 3 luglio 2001 n. 256, interventi urgenti nel settore dei trasporti, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
3 luglio 2001 n. 256). Autoservizi —
Autotrasporto di cose per conto terzi — Con
tratto di trasporto — Forma scritta —
Interpretazione au
tentica — Questione manifestamente infondata di costitu
zionalità (Cost., art. 24, 101, 102, 104; cod. civ., art. 1678; 1.
6 giugno 1974 n. 298, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n. 82, art. 1 ; 1. 27 maggio 1993 n. 162; d.l. 3 luglio 2001 n. 256, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334).
Autoservizi — Autotrasporto di cose per conto terzi — Con
tratto di trasporto — Forma scritta — Interpretazione au
tentica — Questioni manifestamente inammissibili di co
stituzionalità (Cost., art. 3, 41; cod. civ., art. 1678; 1. 6 giu
gno 1974 n. 298, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n. 82, art. 1; 1. 27
maggio 1993 n. 162; d.l. 3 luglio 2001 n. 256, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334).
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito, con modificazioni, in l.
20 agosto 2001 n. 334, secondo cui l'ultimo comma dell'art.
26 l. 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1 d.l. 29
marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in l. 27 mag
gio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista anno
tazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi
agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al
trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali an
notazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale
contratto le parti abbiano scelto la forma scritta, in riferi mento all'art. 77 Cost. (1)
(1-3) Erano andati ambedue a vuoto anche i precedenti tentativi di far dichiarare l'incostituzionalità della norma interpretativa che —
sconfessando l'orientamento maggioritario formatosi dopo l'imposi zione di alcune prescrizioni formali, da inserire nella copia del con tratto di trasporto da consegnare al committente, con la relativa commi natoria di nullità (in limine, la tesi più rigorosa è seguita ancora da Trib. Torino 17 agosto 2001, Foro it., Rep. 2002, voce Autoservizi, n.
7, e Giur. piemontese, 2002, 97, con nota di C. Tibaldi; una versione
più attenuata era fornita da Pret. Matera 30 settembre 1998, Foro it.,
Rep. 2002, voce Trasporto (contratto di), n. 26, e Corti Bari, Lecce,
Potenza, 2001, I, 501, secondo cui la sanzione non trovava applicazio ne allorché l'autotrasportatore fosse comunque in possesso dei requisiti
legali per l'esecuzione dell'incarico) — ha legittimato ex tunc la con
clusione orale del contratto di trasporto di cose su strada.
Le rimostranze dei giudici di merito non avevano sortito alcun ef
fetto: una prima volta, a causa di vizi insanabili dell'ordinanza di ri
messione (cfr. Corte cost., ord. 26 luglio 2002, n. 409, Foro it., 2002,1,
2545); quindi, per l'avvenuto riscontro della compatibilità della dispo sizione impugnata con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. 4 feb
braio 2003, n. 26, id., 2003,1, 681). Nel frattempo, l'opzione ermeneutica in favore della libertà di forma
aveva ricevuto l'avallo della sezione lavoro della Suprema corte (v. Cass. 6 giugno 2002, n. 8256, ibid.).
Anche la terza ondata di censure non riesce a scalfire l'impianto le
gislativo. Il giudizio della Consulta si articola su tre punti:
Il Foro Italiano — 2004.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito, con
modificazioni, in l. 20 agosto 2001 n. 334, secondo cui l'ulti
mo comma dell'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298, come modifi cato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con mo
dificazioni, in l. 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel sen
so che la prevista annotazione sulla copia del contratto di
trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo
e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi
possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del con
tratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligato rietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la
stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta, in riferimento agli art. 24, 101, 102 e 104 Cost. (2)
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito, con modificazioni, in l. 20 agosto 2001 n. 334, secondo cui
l'ultimo comma dell'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298, come
modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in l. 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del con
tratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione
all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto
di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità
del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'ob
bligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto pre visto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui
per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la for ma scritta, in riferimento all'art. 3 e 41 Cost. (3)
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Prato, in riferimento agli art. 3,
24, 41, 77, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° comma, e 104
Cost.; il Tribunale di Roma, in riferimento agli art. 3 e 77 Cost.; il Tribunale di Sassari, in riferimento all'art. 3 Cost., dubitano
della legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n.
256 (interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con
modificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, secondo il quale l'ultimo comma dell'art. 26 1. 6 giugno 1974 n. 298 (istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un si
stema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) —
come modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82 (misure ur
genti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi),
convertito, con modificazioni, dalla 1. 27 maggio 1993 n. 162 —
«si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscri
zione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nul
lità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'ob
bligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto
a) un primo gruppo di doglianze non ha scampo, perché ricalca
quelle già bocciate in passato; b) l'obiezione concernente la carenza dei presupposti per il ricorso
alla decretazione d'urgenza (comunque rilevabile, anche a seguito della conversione in legge, nei termini indicati da Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29, id., 1996, I, 1157; nel senso che il sindacato sull'esistenza
e sull'adeguatezza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che
legittimano il governo ad emanare decreti legge, può essere esercitato solo in caso di «evidente mancanza» dei requisiti stessi, v. Corte cost. 6 febbraio 2002, n. 16, id., 2002,1, 625, annotata da A. Celotto, La «sto ria infinita»: ondivaghi e contraddittori orientamenti sul controllo dei
presupposti del decreto legge, in Giur. costit., 2002, 133; F. Angelini, Il controllo della Corte costituzionale sui presupposti giustificativi della decretazione d'urgenza «entra dalla porta e riesce dalla fine stra», in Giur. it., 2002, 1788; G. Marongiu, La retroattività dei de
creti legge tra Costituzione e statuto del contribuente, in Corriere trib.,
2002, 1054) non coglie nel segno, in quanto l'analisi dei lavori parla mentari corrobora se mai la tesi contraria;
c) un'ulteriore categoria di censure potrebbe in astratto essere accolta, ma con risultati opposti a quelli avuti di mira dai rimettenti, portando cioè a caducare anche le residue ipotesi di nullità, a loro volta foriere di
discriminazioni e in grado di propiziare un aggiramento del sistema ta
riffario obbligatorio; ciò tuttavia non accade, in quanto le questioni sol
levate, come ricostruite, non possiedono alcuna rilevanza nei procedi menti a quibus, dove la disputa riguardava contratti stipulati oralmente.
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359 PARTE PRIMA 360
dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la
stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta». Le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, van
no trattate congiuntamente, previa riunione dei relativi giudizi. 2. - Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità degli
interventi spiegati dalle associazioni di categoria Fita, Cna e
Liat, e cioè da soggetti che non rivestivano le qualità di parti nei
giudizi a quibus. 3. - La questione sollevata dal Tribunale di Prato, in riferi
mento agli art. 24, 101, 2° comma, 102, 1° comma, e 104 Cost., investe la retroattività della norma interpretativa, la quale avrebbe avuto ad oggetto una norma —
quella introdotta dal l'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82 —
inequivoca nel suo signifi cato e uniformemente interpretata dall'unanime giurisprudenza.
Come questa corte ha osservato nella sentenza n. 26 del 2003
{Foro it., 2003, I, 681), la premessa della assoluta univocità
dell'interpretazione consentita dalla lettera e dalla ratio della
norma, oggetto dell'interpretazione autentica, non è accettabile, dal momento che, lungi dall'essere unanimemente condivisa,
quell'interpretazione era contrastata da una consistente, anche se minoritaria, giurisprudenza che faceva leva sull'evidente ina
deguatezza del mezzo (nullità del contratto carente di taluni, estrinseci requisiti formali) rispetto al fine asseritamente perse guito (repressione del fenomeno dell'abusivismo).
In assenza di qualsiasi ulteriore argomentazione, questa corte non può che ribadire la conclusione cui, con la citata sentenza n. 26 del 2003, è pervenuta escludendo l'illegittimtà del ricorso del legislatore ad una legge d'interpretazione autentica, con ciò stesso escludendo ogni illegittima compressione del potere deci sorio del giudice attraverso una indebita interferenza nei giudizi pendenti, così come deve negarsi ogni lesione di un legittimo affidamento nella nullità, per carenze formali, del contratto.
La questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
4. -1 Tribunali di Prato e di Roma, inoltre, deducono la viola zione dell'art. 77, 2° comma, Cost, per l'assenza dei presupposti (necessità ed urgenza) legittimanti il ricorso al decreto legge.
Premesso che, per quanto si è osservato sub 3, l'asserita ine sistenza di contrasti sul significato della norma interpretata non
può essere dedotta a conforto della censura ora in esame, va ri levato che questa corte ha ripetutamente statuito che «eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge» (sentenze n. 29 e n. 16 del 2002, id., 2002, I, 933 e 625; n. 398 del 1998, id., 1999, I, 5, e n. 330 del 1996, id., 1996, I, 2941); «in linea di principio» perché solo «l'evidente mancanza di quei presupposti configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge quanto un vizio in procedendo della stessa
legge di conversione, avendo quest'ultima valutato erronea mente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti
e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere le
gittimo oggetto di conversione» (sentenza n. 29 del 1995, ibid., 1157).
Osserva la corte che, nella specie, non può certamente parlar si di «evidente mancanza dei presupposti» di cui all'art. 77, 2°
comma, Cost.: dai lavori parlamentari, infatti, risulta come la
questione abbia formato oggetto di un ampio dibattito e come, pur nella varietà delle opinioni sull'opportunità politica della
norma, sia emersa la sua funzione di evitare l'ulteriore prolife rare di un già imponente contenzioso innescato dal precedente intervento che, sulla legge del 1974, era stato operato (peraltro, con decreto legge) e di evitare, altresì, agitazioni sindacali nel settore dell'autotrasporto.
Esigenze, entrambe, astrattamente idonee a giustificare il ri corso alla decretazione d'urgenza e, quindi, a precludere ogni più penetrante sindacato di questa corte; dal che l'infondatezza della censura.
5. - Tutti e tre i giudici rimettenti sollevano la questione della
ingiustificata disparità di trattamento, censurabile ex art. 3
Cost., tra chi ha stipulato oralmente il contratto e chi, avendolo concluso in forma scritta, sarebbe soggetto al rischio di incorre re nella sanzione di nullità per l'omessa indicazione di dati non
richiesti, invece, a chi abbia optato per la forma orale. Osserva in proposito la corte che la denunciata disparità di
trattamento sussiste, nella prospettazione dei rimettenti, a danno di chi ha fatto ricorso alla forma scritta; sicché la declaratoria d'incostituzionalità dovrebbe colpire quella parte della norma
Il Foro Italiano — 2004.
che prevede la sanzione della nullità per l'omessa «annotazione
sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi
dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose
per conto di terzi possedute dal vettore».
Ma è evidente che, poiché in tutti e tre i giudizi a quibus il
contratto era stato concluso oralmente, la questione è irrilevan
te, e deve conseguentemente essere dichiarata manifestamente
inammissibile. Tale conclusione, a fortiori, si impone per la questione, solle
vata dal Tribunale di Prato in riferimento all'art. 41 Cost.: la
circostanza che la mancata annotazione dei dati relativi all'i
scrizione all'albo consentirebbe, grazie alla nullità del contratto, la «facile elusione delle tariffe obbligatorie» deporrebbe, sem
mai, per l'illegittimità costituzionale di quella parte della norma
che, attesa la forma orale del contratto stipulato nel caso di spe cie, non è applicabile nel giudizio a quo.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: dichiara inammissibili gli interventi della Fita, Cna e Liat; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256 (interventi urgenti nel settore
dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, sollevate, in riferimento all'art. 77 Cost., dai Tri
bunali di Prato e di Roma, con le ordinanze in epigrafe; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento
agli art. 24, 101, 2° comma, 102, 1° comma, e 104 Cost., dal
Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit
timità costituzionale della medesima norma sollevate, in riferi mento all'art. 3 Cost., dai Tribunali di Prato, Roma e Sassari, nonché in riferimento all'art. 41 Cost., dal Tribunale di Prato.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 ottobre 2003, n. 314 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 ottobre 2003, n.
43); Pres. Chieppa, Est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri
(Avv. dello Stato Fa vara) c. Regione Sicilia (Avv. Civiletti, Chiapparrone, Arcadipane).
Sicilia — Personale degli enti locali — Riequilibrio tra an zianità economica e anzianità giuridica e salario indivi duale di anzianità — Estensione ad altre categorie di pub blici dipendenti — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 81, 97; statuto della regione Sicilia, art. 14, 17; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente degli enti loca
li, art. 41; 1. reg. Sicilia 25 ottobre 1985 n. 39, sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla 1.
reg. 2 dicembre 1980 n. 125 e successive modifiche ed inte
grazioni nonché del personale di cui all'art. 5 1. reg. 30 gen naio 1981 n. 8; 1. reg. Sicilia 15 maggio 2000 n. 10, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle di pendenze della regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civi le. Norme in materia di pensionamento, art. 39).
Sicilia — Personale degli enti locali — Anticipato colloca mento a riposo — Estensione ad altre categorie di pubblici dipendenti — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 5, 81, 128; statuto della regione Sicilia, art. 14, 17; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, art. 41; 1. reg. Sicilia 25 ottobre 1985 n. 39; 1. reg. Si cilia 15 maggio 2000 n. 10, art. 39).
Sicilia — Controllo di costituzionalità delle leggi — Riforma dell'art. 127 Cost. — Sistema di impugnativa previsto dallo statuto — Perdurante applicabilità (Cost., art. 127; statuto della regione Sicilia, art. 28, 29; 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, modifiche al titolo V della parte seconda della Co
stituzione, art. 10; 1. 5 giugno 2003 n. 131, disposizioni per
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