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sentenza 26 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 4 marzo 1998, n. 9); Pres....

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sentenza 26 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 marzo 1998, n. 9); Pres. Granata, Est. Capotosti; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Dipace). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 975/976-977/978 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193186 . Accessed: 28/06/2014 19:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.179 on Sat, 28 Jun 2014 19:09:46 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 26 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 marzo 1998, n. 9);Pres. Granata, Est. Capotosti; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Dipace). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 975/976-977/978Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193186 .

Accessed: 28/06/2014 19:09

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PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 febbraio 1998, n.

30 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 marzo 1998, n. 9); Pres. Granata, Est. Capotosti; Provincia autonoma di Trento

(Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Dipa

ce). Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra enti — Impugnazione di

atto integralmente sostituito — Inammissibilità.

Trentino-Alto Adige — Provincia di Trento — Servizio di tra

sporto studenti — Spettanza (Cost., art. 117, 118; d.p.r. 31

agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costitu

zionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adi

ge, art. 8, 16; 1. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina dell'attività

di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei

ministri, art. 17; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice

della strada, art. 83).

È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricor

so per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto un

atto espressamente ed integralmente sostituito, senza neppure

poter essere mai applicato. (1) Non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della provincia

autonoma di Trento, il servizio di trasporto gratuito degli stu

denti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazio

ne; vanno, conseguentemente, annullati gli art. 1, 2, 3 d.m.

trasporti 31 gennaio 1997, nella parte in cui si applicano al

territorio della provincia di Trento. (2)

Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, proposto dalla provincia di Trento con i due ricorsi indi

cati in epigrafe, concerne rispettivamente il decreto del ministro

dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996, recante «di

sposizioni in materia di trasporto scolastico» e il decreto dello

stesso ministro, in data 31 gennaio 1997, recante «nuove dispo sizioni in materia di trasporto scolastico», limitatamente, per

quanto riguarda quest'ultimo atto, agli art. 1, 2 e 3.

La ricorrente, dopo aver premesso di essere titolare di pote stà legislativa primaria, nonché amministrativa, in materia di

«assistenza scolastica» e di «comunicazioni e trasporti di inte

resse provinciale», censura i predetti decreti ministeriali in quanto invasivi della sfera di attribuzione provinciale, tanto più consi

derando che la provincia stessa aveva già disciplinato il traspor to scolastico, da ultimo con la 1. prov. n. 1 del 1996. La ricor

rente prospetta pertanto la violazione delle competenze provin ciali, quali risultano definite dall'art. 8, nn. 18 e 27, e dall'art.

16 dello statuto e, comunque, la loro menomazione in quanto

(1) Per altra ipotesi in cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto il decreto ministeriale impugnato era stato, successivamente, sostituito integralmente, v. Corte cost. 6 aprile 1995, n. 109, Foro it., 1995, I, 3625, con nota di richiami.

Per altre ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse nei conflitti di attribuzione tra enti, v. Corte cost. 5 febbraio 1998, n. 13, G.U., la

s.s., n. 6 del 1998, e 25 luglio 1997, n. 275, id., n. 33 del 1997. Per un quadro delle decisioni in cui la Corte costituzionale ha deciso

conflitti tra enti facendo riguardo in particolare all'elemento dell'inte resse a ricorrere, v. Romboli, Il conflitto di attribuzione tra enti nel biennio 1995-1996 (aspetti procedurali), in Foro it., 1997, I, 2779 ss.

(2) La Corte costituzionale si richiama alla propria ormai consolida ta giurisprudenza, nel senso che le attribuzioni statali e regionali in ma teria di trasporti si ripartiscono sulla base di criteri funzionali: allo Sta to spetta la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei vei coli, alla regione le modalità di gestione e di organizzazione dei servizi. Nella specie, la corte ha rilevato come le disposizioni statali impugnate regolavano profili inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio, riservati alla disciplina regionale.

In ordine alla giurisprudenza costituzionale relativa ai rapporti di com

petenze tra Stato é regione in materia di linee automobilistiche di interes se regionale, v. Corte cost. 16 maggio 1997, n. 135, Foro it., 1997,1, 2383, con nota di richiami, la quale ha ritenuto che non spetta allo Stato disci

plinare con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione la distra zione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio e viceversa, relativamente a profili che involgono la gestione del servizio e non l'ac certamento dell'idoneità tecnica dei veicoli ed ha, di conseguenza, annul lato il decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996, nonché la circolare 19 marzo 1996 della direzione generale della mo torizzazione civile e dei trasporti in concessione di detto ministero.

Per altre ipotesi in cui la corte ha limitato gli effetti dell'annullamen to dell'atto impugnato ai soli ricorrenti, v. Corte cost. 6 maggio 1997, n. 121, ibid., 3113, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1998.

i decreti ministeriali sarebbero stati emanati in contrasto con

le norme del codice stradale, su cui invece dovevano fondarsi, nonché con le disposizioni legislative che disciplinano l'emana

zione dei regolamenti ministeriali.

2. - I due ricorsi proposti, riguardando le stesse parti proces suali e concernendo atti recanti discipline in larga parte coinci

denti, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

3. - In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità, per

sopravvenuta carenza d'interesse (sentenza n. 109 del 1995, Fo

ro it., 1995, I, 3625), del ricorso proposto avverso il d.m. 2

febbraio 1996. Questo atto è stato infatti espressamente e inte

gralmente sostituito dal successivo decreto 31 gennaio 1997, senza

neppure poter essere mai applicato, in conseguenza del differi

mento — ad opera del d.m. 29 aprile 1996 — della sua entrata

in vigore alla data del 1° settembre 1997.

4. - Il ricorso proposto contro il decreto ministeriale del 31

gennaio 1997 è invece fondato.

Occorre premettere che, in base all'art. 8, nn. 18 e 27, e al

l'art. 16 dello statuto speciale, la provincia di Trento è titolare

della funzione legislativa primaria, nonché della parallela fun

zione amministrativa, nelle materie sia dell'assistenza scolasti

ca, sia dei trasporti di interesse provinciale, nel cui ambito va

ricompreso il servizio del trasporto gratuito degli studenti. È

da tener presente altresì che il trasferimento a favore della pro vincia delle funzioni amministrative inerenti alle due predette materie è stato attuato rispettivamente dal d.p.r. n. 687 del 1973

e dal d.p.r. n. 527 del 1987 con formule attributive molto ampie. La provincia di Trento ha regolato il trasporto scolastico,

sia urbano, sia extraurbano, nel quadro di una «disciplina dei

servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento» disposta con la 1. prov. n. 16 del 1993, poi modificata dalla 1. prov. n. 1 del 1996, il cui art. 8 stabilisce che l'istituzione e la gestio ne di questi servizi speciali sono di competenza della giunta pro vinciale, che disciplina con proprio atto «le caratteristiche dei

servizi nonché i criteri e le modalità della loro organizzazione». Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, le at

tribuzioni nella materia dei trasporti si ripartiscono sulla base di criteri funzionali fondati precipuamente sul livello e sul tipo

degli interessi da tutelare. Alla competenza dello Stato è riser

vata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli

impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone, la quale esige uniformità di para metri di valutazione per l'intero territorio nazionale. Gli ulte

riori profili della disciplina del trasporto, in primo luogo quelli inerenti alle modalità di gestione e di organizzazione dei relativi

servizi, rientrano invece nella competenza delle regioni e delle

province autonome (sentenza n. 135 del 1997, id., 1997, I, 2383). 5. - Alla luce di questi principi, deve affermarsi il carattere

invasivo del decreto ministeriale in oggetto. L'atto impugnato detta infatti una disciplina che esorbita dalla

regolamentazione dei profili relativi alla sicurezza, interferisce con quelli concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio e pertanto comprime le competenze provinciali nella materia. Non attiene invero ad esigenze di idoneità tecnica del mezzo la prevista limitazione dei veicoli, che sono utilizzabili per il

trasporto degli alunni, sulla base del rispettivo titolo di godi mento, o sulla base dei soggetti beneficiari dell'immatricolazio ne del veicolo (art. 1). Analogamente, non appare diretta al

perseguimento di obiettivi di sicurezza la previsione, nello stes so articolo, della utilizzabilità di «autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente», con conseguente, implici to divieto di utilizzabilità persino di autovetture di proprietà dell'ente gestore, naturalmente condotte da personale idoneo.

L'art. 2, che prescrive l'obbligo della predisposizione, per l'e

ventuale accompagnatore, di «idoneo posto» nello scuolabus o nel miniscuolabus e l'art. 3, che stabilisce un complicato siste ma di utilizzo dei predetti autoveicoli basato sulla ubicazione territoriale della scuola frequentata in relazione al comune di

abitazione degli alunni, certamente non sono preordinati alla tutela dell'incolumità personale; così come è estranea alle stesse finalità di sicurezza la previsione, nel medesimo art. 3, che il

trasporto degli alunni è ammesso anche per «le attività scolasti che autorizzate od approvate dalle autorità scolastiche o pro grammate dai comuni o dagli altri enti locali».

Le disposizioni esaminate incidono quindi in senso fortemen

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

te limitativo sulle attribuzioni della ricorrente, poiché anche le

prescrizioni sui requisiti tecnici dei veicoli, in funzione della si

curezza del trasporto, sono inscindibili, in quanto organicamen te connesse, dalla disciplina del decreto, che prestabilisce invece

complessive valutazioni di opportunità in ordine a profili ine

renti alla organizzazione e gestione del servizio e quindi estranei

alla competenza statale.

D'altra parte, le predette disposizioni non sono neppure con

figurabili come prescrizioni tecniche, poiché tali sono «quelle

prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base dei

principi desunti dalle c.d. "scienze esatte" o dalle arti che ne

sono applicazione» (sentenza n. 61 del 1997, id., 1997,1, 1685). Tra esse, però, non sono certo riconducibili le disposizioni in

esame, dato che fissano soltanto criteri di organizzazione o mo

dalità di gestione del servizio. Le stesse disposizioni peraltro non sono neppure identificabili con le «direttive» emanate dal

ministero dei trasporti per il rilascio della «carta di circolazio

ne», ai sensi dell'art. 83 del codice della strada, poiché tali di

rettive debbono risultare da una stretta ricognizione della nor

mativa esistente, al fine di ricavarne le «necessità» rilevanti per il conseguimento della predetta carta di circolazione e non inve

ce condizionare esse stesse — come accade nella fattispecie in

esame — quella medesima disciplina alla cui ricognizione sono

tenute. E neppure, infine, le stesse disposizioni sono identifica

bili con le altre direttive ministeriali concernenti ipotesi partico

lari, previste rispettivamente dagli art. 82, 85, 87 e 93 del codice

della strada, ma del tutto inconferenti con la disciplina del de

creto in questione. 6. - L'accoglimento del ricorso per i suddetti motivi compor

ta l'assorbimento degli ulteriori profili di censura e conseguen temente va annullato il decreto impugnato limitatamente agli art. 1, 2 e 3, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla provincia autonoma di Trento contro il decreto del ministro

dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996 (disposizioni in materia di trasporto scolastico) con il ricorso indicato in epi

grafe; dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei con

fronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto scolasti

co con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione;

conseguentemente annulla gli art. 1, 2, 3 del decreto del mini

stro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997 (nuove

disposizioni in materia di trasporto scolastico) nella parte in

cui si applicano al territorio della provincia di Trento.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 febbraio 1998, n. 17 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 febbraio 1998, n.

8); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Geraci c. Comune di

Bologna. Ord. Tar Emilia-Romagna 26 marzo 1996 (G.U., la s.s., n. 8 del 1997).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Emilia

Romagna — Edilizia popolare ed economica — Assegnazione di alloggi — Graduatoria speciale riservata a famiglie di re

cente o prossima formazione — Sopravvenienza di figli —

Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 2, 3, 29, 31; 1.

reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984 n. 12, norme per l'asse

gnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni de

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, 2° comma, 1. 5 agosto 1978 n. 457, in attuazione dei criteri

generali emanati dal Cipe con deliberazione del 19 novembre

1981, art. 11).

È incostituzionale l'art. 11, 1° comma, l. reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984 n. 12, nel testo modificato dall'art. 10 I. reg. 2 dicembre 1988 n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 l. reg. 16 marzo 1995 n. 13, nella parte in cui, ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia resi

li Foro Italiano — 1998.

denziale pubblica, non consente la permanenza nella speciale

graduatoria riservata alle famiglie di recente o di prossima

formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri

requisiti richiesti dalla stessa norma, risultino formati da un

numero di componenti superiori a due a causa della soprav venienza di figli. (1)

Diritto. — 1. - Il Tar per l'Emilia Romagna dubita della le

gittimità costituzionale dell'art. 11, 1° comma, 1. reg. Emilia

Romagna 14 marzo 1984 n. 12, che disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (nel testo modificato dall'art. 10 1. reg. 2 dicembre 1988 n. 50 e previgente alle ulte

riori modificazioni introdotte dalla 1. reg. 16 marzo 1995 n.

13), in riferimento agli art. 2, 3, 29 e 31 Cost.

2. - Occorre preliminarmente osservare che non appare possi bile risolvere la questione in via interpretativa: infatti, dove la

disposizione impugnata precisa che l'inserimento nella gradua toria speciale riservata alle famiglie di nuova o di prossima for

mazione è finalizzato all'immediata individuazione dei benefi

ciari degli alloggi «che saranno assegnati a nuclei familiari di

una o due persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal

comune», viene fatto riferimento a tutti i membri del nucleo

familiare, siano essi genitori o figli. Non è perciò possibile ope rare una interpretazione adeguatrice che ritenga, invece, riferito

solo agli adulti il numero dei componenti ivi indicato.

Ugualmente, non sembra possibile qualificare la situazione

di «giovane coppia» senza figli come una semplice condizione

soggettiva ai fini dell'inserimento nella graduatoria speciale, con

la conseguenza che un mutamento, eventualmente sopravvenu

to, in tale situazione non influirebbe sulla collocazione in gra

duatoria, ai sensi dell'art. 14, 2° comma, 1. reg. n. 12 del 1984.

Come ha osservato il gudice rimettente, ciò risulta vero nel si

stema generale, mentre in quello speciale la suddetta situazione

(e cioè il limitato numero dei componenti il nucleo familiare)

rappresenta, accanto ad altri, un requisito soggettivo vero e pro

prio, il cui venir meno comporta l'esclusione dalla graduatoria, in base a quanto disposto dal 3° comma del medesimo art. 14.

Risulta evidente che il legislatore regionale ha inteso consenti

re l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria

(1) In base al 1° comma dell'art. 11 1. reg. Emilia-Romagna 12/84, un aspirante assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, dopo essere stato inserito nella speciale graduatoria riservata alle fami

glie di recente o di prossima costituzione (finalizzata alla individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superfice minima), in sede di verifica dei requisiti ne era stato escluso, in ragione del fatto che il suo nucleo familiare, a causa della nascita di un figlio, era risultato

composto da tre persone e non più da due, come richiesto dalla norma. La questione di costituzionalità era stata già sollevata, nello stesso

procedimento di merito, da Tar Emilia-Romagna, sez. II, ord. 1° luglio 1994, n. 425, Foro it., Rep. 1994, voce Regione, n. 294; ma Corte

cost., ord. 14 dicembre 1995, n. 506, id., Rep. 1996, voce cit., n. 115, aveva restituito gli atti al giudice a quo, in seguito alla sostituzione della norma impugnata nel frattempo intervenuta, ad opera dell'art. 10 1. reg. Emilia-Romagna 16 marzo 1995 n. 13 (Le leggi, 1995, III, 1263), che in effetti ha eliminato ogni riferimento al numero dei com

ponenti il nucleo familiare di recente o di prossima formazione, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie speciali per l'assegnazione della quo ta di alloggi di superfice minima (di norma non superiore a mq 60). 11 Tar, tuttavia, aveva nuovamente rimesso la questione al giudice delle

leggi, escludendo che lo ius superveniens potesse incidere sulla normati va da applicare nella specie, e cioè nella valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.

Nel senso che il sovraffollamento non è motivo idoneo a giustificare l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio di piccole dimensioni all'a

spirante utilmente collocato in graduatoria, v., con riferimento alla le

gislazione di altre regioni, Tar Puglia, sez. Lecce, 12 novembre 1986, n. 355, Foro it., Rep. 1987, voce Edilizia popolare, n. 106.

Sulla necessità di attenersi agli standards abitativi stabiliti dalla legge (statale e regionale) nell'ipotesi inversa, di sovradimensionamento del

l'alloggio da assegnare rispetto alle esigenze dell'aspirante (l'art. 11, 2° comma, d.p.r. 1035/72 prevede che «non può essere assegnato un

alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei com

ponenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno»), v., invece: Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 1995, n. 185, id., Rep. 1995, voce Regione, n. 276; Tar Molise 28 settembre 1993, n. 178, id., Rep. 1994, voce cit., n. 295; Tar Toscana 28 marzo 1988, n. 457, id., Rep. 1988, voce Edilizia popolare, n. 66; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 27 no

vembre 1987, n. 541, ibid., n. 64, nonché Corte cost. 24 gennaio 1992, n. 16, id., 1994, I, 3286, con nota di richiami.

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