sentenza 26 luglio 2004; Giud. Lamorgese; Altavilla e altri (Avv. Buscemi, Pampana) c. ConsobSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 559/560-569/570Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200559 .
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559 PARTE PRIMA 560
TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 26 luglio 2004; Giud. La
morgese; Altavilla e altri (Avv. Buscemi, Pampana) c. Con
sob.
TRIBUNALE DI ROMA;
Responsabilità civile — Sollecitazione del pubblico rispar mio — Società non autorizzate —
Vigilanza sul mercato
mobiliare — Responsabilità della Consob — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, disposizioni re lative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari, art. 3, 4, 4 bis, 18, 18 ter, 18 quater, 1. 7 giugno 1974 n. 216, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
8 aprile 1974 n. 95; 1. 23 marzo 1983 n. 77, istituzione e di
sciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, art. 12,
13; 1. 2 gennaio 1991 n. 1, disciplina dell'attività di interme diazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei
mercati mobiliari, art. 1, 3, 4, 6, 9, 13, 14). Danni in materia civile — Sollecitazione del pubblico ri
sparmio — Società non autorizzate — Responsabilità della
Consob — Danni — Misura (Cod. civ., art. 1223, 2043,
2056; cod. pen., art. 40, 41).
La Consob è responsabile dei pregiudizi subiti da quanti hanno
investito somme di denaro su sollecitazione di una società ca
pogruppo e di una sua controllata, ambedue non legittimate alla raccolta del pubblico risparmio, ove risultino accertate:
a) l'illegittimità dell'autorizzazione alla sollecitazione del
pubblico risparmio, rilasciata ad una terza società del mede
simo gruppo, la cui rete di distribuzione proponeva i servizi
finanziari delle prime; b) l'illegittimità delle delibere con cui
si disponeva, una volta entrata in vigore la l. 1/91, l'iscrizio ne all'albo delle Sim di tale società, per l'attività di negozia zione e collocamento di valori mobiliari, e di altra società del
gruppo, per l'attività di gestione di patrimoni mediante ope razioni aventi per oggetto valori mobiliari in nome proprio e
per conto terzi; c) la mancata adozione, pur dopo un'ispezio ne straordinaria su queste ultime e il deposito della relazione conclusiva dove si evidenziavano gravi irregolarità, di prov vedimenti sanzionatori tempestivi ed efficaci. (1)
Ove risulti che il corretto esercizio, da parte della Consob, del
potere-dovere di vigilanza sul mercato mobiliare avrebbe im
pedito sin dall'inizio un'operazione di sollecitazione del
pubblico risparmio, nel cui contesto la raccolta di denaro era
stata effettuata anche da società non autorizzate, poi assog
gettate a procedure concorsuali, va riconosciuto, a chi abbia
documentato le perdite subite in virtù dei rapporti di interme
diazione mobiliare intrattenuti con tali società, dichiarando
di non aver recuperato alcunché dall'insinuazione dei propri crediti al passivo, il diritto di ottenere dalla Consob il risar
cimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi ad essa incombenti, commisurato alle somme investite. (2)
(1-2) I. - La pronuncia in epigrafe vede ancora una volta la Consob soccombere
ii^un giudizio risarcitorio instaurato da un cospicuo nume ro di risparmiatori, a pochi mesi di distanza dalla pesante condanna in flitta da App. Milano 21 ottobre 2003 (Foro it., 2004, I, 584, con nota di L. Caputi; annotata, altresì, da R. Caranta, La responsabilità delle autorità di vigilanza per mancato o insufficiente esercizio dei loro po teri, in Resp. civ., 2004, 181; G. Mignone, Vigilanza Consob e respon sabilità: brevi osservazioni sul tema, in Giur. it., 2004, 804; E. Lucchi ni Guastalla, Falsità del prospetto informativo, danno agli investitori e responsabilità civile della Consob, in Nuova giur. civ., 2004, I, 213; B. Andò, Nesso di causalità fra omessa vigilanza e danno risentito da
gli investitori. Criteri di quantificazione del danno, ibid., 223; per un commento favorevole alla pronuncia, v. M. Tuozzo, La Consob è, dun
que, responsabile in concreto, in Contratto e impr., 2004, 590), prece dente citato in motivazione e esplicitamente seguito, in punto di accer tamento del nesso causale tra le carenze nell'attività di vigilanza e le
perdite registrate dai singoli. La corte ambrosiana, dal canto proprio, interveniva nell'annosa vi
cenda processuale già vagliata da Cass. 3 marzo 2001, n. 3132 (Foro it., 2001, I, 1139, con nota di A. Palmieri, Responsabilità per omessa o
insufficiente vigilanza: si affievolisce l'immunità della pubblica ammi nistrazione, anch'essa richiamata dall'odierna decisione), che aveva ri conosciuto la configurabilità di un illecito a carico della Consob, sia
per aver omesso il controllo sulla veridicità dei dati contenuti nella co municazione predisposta dai promotori di un'operazione di pubblica sottoscrizione di titoli atipici e nel relativo prospetto informativo, sia
per non essersi attivata, una volta accertata la loro falsità o incomple tezza, con iniziative istruttorie, integrative e repressive. Il Supremo collegio demandava, quindi, ai giudici del rinvio un duplice compito: la
Il Foro Italiano — 2005.
Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 31
gennaio 1997 Giovanni Bevilacqua ed altri centoventinove ri
sparmiatori convenivano in giudizio la Consob e ne chiedevano,
previo accertamento della responsabilità civile, la condanna al
risarcimento dei danni subiti da accertarsi in corso di giudizio, oltre interessi e «maggior danno anche ai sensi dell'art. 1224
c.c. dal dì dell'investimento al saldo».
formulazione di giudizi prognostici circa la sorte delle iniziative di
sottoscrizione in presenza dei possibili esiti del corretto e tempestivo esercizio della vigilanza da parte della Consob; la valutazione, ai fini dell'eventuale concorso del fatto colposo dei danneggiati, della circo stanza che i potenziali investitori, in epoca successiva alla pubblicazio ne del prospetto informativo contenente dati inesatti ed incompleti, avessero avuto contezza dei rischi relativi all'operazione, per effetto delle notizie diffuse dalla stampa circa il carattere avventuroso dell'in vestimento in atto.
Il tribunale capitolino, nell'accordare a ciascuno dei danneggiati una somma pari all'intero capitale impegnato nell'operazione non andata a buon fine, riconosce che, in ultima analisi, l'attivazione dei poteri della Consob è funzionale all'obiettivo che i potenziali investitori disponga no di un quadro informativo quanto più ampio ed attendibile. Il ruolo chiave delle risorse informative nelle dinamiche del mercato mobiliare è sottolineato da Tar Lazio, sez. I, 10 aprile 2002, n. 3070 (id., 2002, III, 487, con nota di G. Scarselli, Brevi note sui procedimenti ammini strativi che si svolgono dinanzi alle autorità garanti e sui loro controlli
giurisdizionali; annotata, altresì, da S. Rizzini Bisinelli, Validità e controllo di provvedimenti Consob, in Società, 2002, 1025; M.P. San
toro, Il sindacato del giudice amministrativo sull'operato della Con
sob, in Trib. amm. reg., 2002, II, 413; V. Massaccesi, Il caso Pirelli
Olimpia, in Giornale dir. amm., 2003, 271; G. Corso, Diritti soggettivi e atti amministrativi nel contenzioso con le autorità indipendenti, in Foro amm.-Tar, 2002, 1291).
Ulteriore strumento di tutela ex post degli investitori è rappresentato dalla chance di far valere l'illecito del revisore, ove questi sia interve nuto e gli si possano addebitare errori od omissioni. Per l'affermazione della responsabilità extracontrattuale di una società di revisione, con ri ferimento ai danni derivati a terzi dall'attività di controllo e di certifica zione del bilancio di una società quotata in borsa, anche nell'ipotesi di revisione volontaria, v. Cass. 18 luglio 2002, n. 10403, Foro it., 2003,1, 2147, con nota di A. Fabrizio-Salvatore (annotata, altresì, da V. Sala
fia, Responsabilità extracontrattuale delle società di revisione per danni a terzi, in Società, 2002, 1513; R. Marazzi, Note in tema di contratto
per persona da nominare e di responsabilità delle società di revisione
contabile, in Giur. it., 2003, 672; A. Addante, Responsabilità civile del le società di revisione e solidarietà, in Danno e resp., 2003, 537; T. Di
Marcello, La responsabilità delle società di revisione nei confronti dei
terzi tra violazione di obblighi e lesione di interessi protetti, in Giur.
comm., 2003, II, 449; T. Lomonaco, Revisione volontaria e responsabi lità extracontrattuale della società di revisione, ibid., 602).
II. - Ci si è chiesti se, alla luce dell'art. 33 d.leg. 80/98, riscritto dal l'art. 7 1. 205/00, dovessero considerarsi attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le azioni risarcitorie proposte dai
risparmiatori nei confronti degli organi deputati al controllo sul mer cato mobiliare. Al quesito forniva una risposta negativa Cass., ord. 2
maggio 2003, n. 6719 (Foro it., 2003, I, 1685; annotata da A. Di Majo, Controversie meramente risarcitorie nei riguardi della pubblica ammi nistrazione e danno da mancata protezione, in Corriere giur., 2003, 737; R. Giovagnoli, Riparto di giurisdizione in materia di servìzi pub blici: i rapporti individuali di utenza e le controversie meramente ri
sarcitorie, in Urbanistica e appalti, 2003, 1163), ravvisando nella spe cie gli estremi dell'eccezione di cui all'art. 33, 2° comma, lett. e), d.leg. 80/98, riguardante le «controversie meramente risarcitorie che ri
guardano il danno alle persone o a cose». All'indomani della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale
del citato art. 33, ad opera di Corte cost. 6>luglio 2004, n. 204 (Foro it., 2004, I, 2594, con osservazioni di S. Benini, La «medesima natura» delle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva, e note di A.
Travi, La giurisdizione esclusiva prevista dagli art. 33 e 34 d.leg. 31
marzo 1998 n. 80, dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, e di F. Fracchia, La parabola del potere di disporre il ri sarcimento: dalla giurisdizione «esclusiva» alla giurisdizione del giu dice amministrativo; nonché Riv. giur. edilizia, 2004, I, 1211, con nota di M.A. Sandulli, Un passo avanti e uno indietro: il giudice ammini strativo è giudice pieno, ma non può giudicare dei diritti (a prima let tura a margine di Corte cost. n. 204 del 2004)), la situazione dovrebbe rimanere immutata nonostante la caducazione del 2° comma, che tra
volge anche le deroghe ivi sancite a favore del giudice ordinario
(quanto alle controversie meramente risarcitorie, Travi, op. cit., 2603, non dubita che, «anche se il dispositivo della sentenza della corte non le espunge espressamente dalla giurisdizione esclusiva, queste vertenze
rimangono estranee alla competenza del giudice amministrativo»). Nella giurisprudenza amministrativa, peraltro, va segnalata Tar La
zio, sez. I, 26 novembre 2002, n. 10709 (Foro it., Rep. 2003, voce Re
sponsabilità civile, n. 311; annotata da F. Manfreda, La natura delle
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Esponevano che avevano investito somme di denaro su solle citazione delle società «Sfa distribuzione s.p.a. successivamente
denominata Servizi finanziari amministrativi s.p.a., siglabile in Sfa s.p.a.» dal luglio 1990 al novembre 1992 e Sfa commissio naria s.r.l. dal marzo 1990 al maggio 1992, che avevano operato entrambe per il tramite dei medesimi promotori finanziari. La raccolta di denaro era avvenuta a seguito di sottoscrizione di un
comunicazioni della Commissione nazionale per le società e la borsa e la tutela giurisdizionale degli investitori mobiliari, in Foro amm.-Tar, 2002, 3988), che ha deciso sul ricorso proposto da un investitore (nella specie, si trattava di un fondo di investimento, azionista di uno dei sog getti direttamente sottoposti ai poteri di controllo, volto a difendere
propri interessi patrimoniali), che aveva effettuato talune operazioni, confidando su considerazioni rese pubbliche della Consob. 11 ricorrente
impugnava una successiva determinazione, esternata sotto forma di comunicato stampa, con cui la Consob mutava il proprio convincimen
to, e chiedeva altresì il risarcimento del danno cagionato dalla situazio ne di incertezza derivante dall'attività posta in essere dall'organo di controllo (ma, nel senso che sul comunicato stampa di una delibera, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnala il mutamento di un precedente orientamento, non può formarsi un legit timo affidamento degli operatori di settore, v. Tar Lazio, sez. I, 23 gen naio 2002, n. 631, Foro it., Rep. 2002, voce Concorrenza (disciplina), n. 354). Il collegio giudicante ha annullato il provvedimento, imponen do un riesame della vicenda, ma non ha accordato la tutela risarcitoria, in quanto non poteva muoversi alla Consob alcun rimprovero in termini di colpa.
III. - Sul piano della tutela collettiva, il disegno di legge che mira ad introdurre la c.d. azione di gruppo (approvato dalla camera il 21 luglio 2004 e, quindi, passato all'esame dell'altro ramo del parlamento) pre vede esplicitamente il conferimento alle «associazioni di investitori» della facoltà di «richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restitu zione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti in
teressati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nel l'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'art. 1342 c.c., ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti».
IV. - Da ultimo, con riferimento alla vigilanza sugli enti creditizi, Corte giust. 12 ottobre 2004, causa C-222/02, Paul, in questo fascicolo, IV, 101, ha deliberato su una domanda pregiudiziale sottoposta dal
Bundesgerichtshof, adito dai clienti di una banca, che facevano leva sul tardivo recepimento della direttiva 94/19/Ce, relativa ai sistemi di ga ranzia dei depositi, per chiedere la condanna dello Stato tedesco al ri sarcimento del danno consistente nella perdita dei loro depositi, anche al di là dell'importo massimo dell'indennizzo riconosciuto dall'art. 7 della direttiva in questione (tetto considerato invalicabile nei primi due
gradi del giudizio a quo). I giudici di Lussemburgo hanno statuito che, ove sia assicurato l'indennizzo previsto in caso di indisponibilità dei
depositi costituiti presso un ente creditizio che fa parte di un sistema di
garanzia dei depositi, le pertinenti norme comunitarie non impediscono agli Stati membri di escludere, in base al diritto nazionale, che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza ca rente da parte dell'autorità preposta, i cui compiti sono svolti solo nel l'interesse pubblico.
V. - In tema di responsabilità della Consob, v., oltre ai contributi menzionati nelle annotazioni ad App. Milano 21 ottobre 2003 ed a Cass. 6719/03, G. Rotondo, in G. Falcone-G.L. Greco-G. Rotondo, La responsabilità nella prestazione dei servizi di investimento, Milano, 2004, 409 ss.; M. Tuozzo, La responsabilità civile della Consob tra gli «obiter dieta» delta Cassazione e la risarcibilità in concreto, in Con tratto e impr., 2001, 953; R. Luce, Attività di vigilanza e responsabilità civile, in Riv. amm., 2001, 476; nonché, in chiave di comparazione, F.
Rossi, La responsabilità delle autorità di vigilanza e la tutela dei ri
sparmiatori - Un raffronto tra il sistema italiano e il sistema inglese, in Economia e dir. del terziario, 2002, 153; B. Andò, Omesso controllo dell'autorità di vigilanza e risarcimento del danno subito dai rispar miatori (a margine di House of Lords 22 marzo 2001, Three Rivers Di strict Council c. Bank of England), in Mondo bancario, 2003, fase. 3, 61; A. Harris, Analisi comparativa della responsabilità della Sec e della Consob, nella prospettiva della sentenza della Corte di cassazio ne 3132/01, in Foro pad., 2003, II, 95.
Sull'attuale sfera d'azione delle autorità di vigilanza sul mercato
mobiliare, v., da ultimo, M. Poto, La Consob e la vigilanza sul mercato
mobiliare, in Giur. it., 2004, 1761. Per alcune prospettive di riforma, v. M. Lamandini, Autorità di vigi
lanza e mercati finanziari: verso un ridisegno delle competenze?, in
Mercato, concorrenza, regole, 2003, 117. Attualmente è in discussione alla camera il disegno di legge denomi
nato «interventi per la tutela del risparmio»; da ultimo, l'esame delle commissioni riunite VI (finanze) e X (attività produttive, commercio e
turismo) verte sul testo unificato, la cui adozione è stata deliberata nella seduta del 25 novembre 2004. [A. Palmieri]
Il Foro Italiano — 2005.
contratto di mandato (c.d. lettera di incarico) su moduli pre
stampati dalle due società, di eguale contenuto, contenenti le in
dicazioni delle modalità di esecuzione del mandato, il tempo di
efficacia, la somma impiegata, cui era allegata altra dichiarazio ne sottoscritta dall'investitore relativa, tra l'altro, alle operazio ni d'investimento da effettuare. Come si evinceva dai prospetti riepilogativi prodotti, le singole operazioni compiute avrebbero
dovuto trovare puntuale riscontro nella rendicontazione predi
sposta dai mandatari e, tuttavia, vi erano difformità tra le indi
cazioni del mandato e le operazioni eseguite, investimenti in ti
toli non quotati e numerose altre irregolarità. Gli attori spiegavano la struttura del gruppo societario Sfa co
stituito e dominato dal sig. Francesco Milano. In particolare, nel
1987 fu costituita la Sfa partecipazione s.r.l. che aveva ad og
getto l'intermediazione, l'acquisto e la vendita di titoli azionari
ed obbligazionari quotati e non, di valori mobiliari ed immobi
liari in genere; la Sfa partecipazione s.r.l. si trasformò poi in Sfa
s.p.a. e partecipò alla costituzione di Italia fiduciaria s.p.a., Sfa
distribuzione s.p.a. (poi divenuta Sfa Sim s.p.a.), Sfa commis
sionaria s.r.l. e Studio Sim s.p.a.
Esponevano che, nell'ambito delle indagini condotte dalla
procura della repubblica di Torino nei confronti del Milano, per i reati di cui agli art. 223, 216 e 210 1. fall., il consulente tecnico
del p.m. aveva accertato la commistione degli affari tra le so
cietà del gruppo, l'inattendibilità della contabilità della Sfa
s.p.a. e Sfa commissionaria e la violazione di ogni principio tecnico-contabile logico, società queste che, peraltro, non ave
vano mai ricevuto alcuna censura da parte degli organi di vigi lanza.
La Sfa s.p.a. chiese ed ottenne l'approvazione del proprio
prospetto informativo con provvedimento della Consob in data
14 marzo 1989 e la Sfa commissionaria s.p.a. agì nel campo dell'intermediazione mobiliare in modo totalmente illegale. Il 3
ottobre 1991 Sfa distribuzione s.p.a. (Sfa Sim s.p.a.) e Italia fi
duciaria s.p.a. chiesero alla Consob l'iscrizione all'albo speciale
(Sim) di cui all'art. 3, 1? comma, 1. 1/91. A seguito di tali ri chieste gli ispettori della Consob depositarono presso la segrete ria Consob, il 20 dicembre 1991, una relazione dalla quale
emergevano irregolarità contabili ed operative delle società del
gruppo. Con comunicazione in data 26 ottobre 1991 la Consob
chiese a Italia fiduciaria s.p.a. e Sfa Sim s.p.a. l'integrazione della documentazione che era stata presentata con eccezione del
certificato penale di Francesco Milano e, successivamente, al fi
ne di consentire l'iscrizione delle società nell'albo Sim, le due
società presentarono il certificato del casellario giudiziale della
moglie del Milano, Laura Baglioni, nuova amministratrice
(della Sfa s.p.a.) e socia di maggioranza, la quale, peraltro, con
ferì dopo pochi giorni procura generale al marito. Il 28 dicem
bre 1991 la Consob, senza dare rilievo alle gravi irregolarità ri
scontrate nell'ispezione sulle società del gruppo, autorizzò Sfa
Sim s.p.a. e Italia fiduciaria s.p.a. all'attività di intermediazione
mobiliare e gestione di patrimoni. Nel luglio 1992 la Consob di
spose una nuova ispezione sulle predette società e, sebbene la
relazione depositata il 30 luglio 1992 contenesse addebiti gravi, non adottò alcun provvedimento. Tra i mesi di ottobre 1992 e
dicembre 1993 la Consob chiese alla guardia di finanza di Roma
indagini su Sfa commissionaria s.r.l., Francesco Milano e Sfa
s.p.a. Il 28 dicembre 1992 la Consob deliberò la sospensione di
Italia fiduciaria s.p.a. dall'attività di intermediazione per ses
santa giorni e il 9 febbraio 1993 analogo provvedimento fu
adottato per Sfa Sim s.p.a.
Esponevano poi che, con sentenza in data 8 febbraio 1993, il
Tribunale di Torino dichiarò il fallimento della Sfa partecipa zione s.p.a. (Sfa s.p.a.); con decreto del ministero dell'industria
in data 9 agosto 1993, l'Italia fiduciaria s.p.a. fu posta in liqui dazione coatta amministrativa; con sentenza in data 8 febbraio
1994 lo stesso tribunale dichiarò l'assoggettamento della Sfa
partecipazione (Sfa s.p.a.), già fallita, alla procedura di liquida zione coatta amministrativa e, con decreto del ministero dell'in
dustria in data 3 maggio" 1994, fu posta in liquidazione coatta
amministrativa; con sentenza in data 8 febbraio 1993 il Tribu
nale di Torino dichiarò il fallimento della Sfa commissionaria
s.r.l. e, con decreto del ministero dell'industria in data 3 maggio
1994, fu posta in liquidazione coatta amministrativa.
Premesso che le società del gruppo avevano operato nell'atti
vità d'intermediazione mobiliare in virtù dell'autorizzato depo sito dei prospetti informativi per altro concessi solo a Italia fi
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PARTE PRIMA 564
duciaria s.p.a. e Sfa distribuzione (Sfa Sim) s.p.a. ed a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Consob ai sensi dell'art. 1 1.
n. 1 del 1991, gli attori ricordavano il ruolo e le funzioni di vi
gilanza attribuite alla Consob dalla legge (216/74 e successive
modificazioni) sull'attività di intermediazione mobiliare, sia su
gli intermediari che sui mercati, a tutela della trasparenza del
l'attività sociale e della proprietà azionaria. Esponevano che
tale controllo si realizzava (art. 3-4 1. cit.) mediante informazio
ni societarie dovute alla Consob (con facoltà di quest'ultima di
richiedere la trasmissione di atti e documenti, di verificarne
l'esattezza anche mediante ispezioni, ecc.) anche nell'ambito
dei gruppi societari (art. 13 1. 77/83); obblighi di preventiva comunicazione delle caratteristiche dell'operazione e di pubbli cazione di un prospetto informativo redatto secondo le disposi zioni di carattere generale determinate dalla stessa Consob; ob
blighi di revisione e certificazione dei bilanci delle società quo tate (art. 1 e 4 d.p.r. 136/75), obblighi estesi a tutte le società vi
gilate dalla Consob (art. 6 1. 77/83 e 18 quater 1. 216/74). Con
riguardo alle Sim, la 1. 1/91 aveva attribuito alla Consob nume
rosi poteri e, tra gli altri, di disporre l'iscrizione delle Sim nel
l'albo tenuto dalla Consob. di esercitare i controlli previsti dalla
1. 216/74, di esaminare i protocolli di autonomia gestionale, di
operare ispezioni, emettere provvedimenti cautelari tra cui la
sospensione dall'attività, ecc.; alla Banca d'Italia era affidata la
vigilanza sulla stabilità patrimoniale delle società; particolare rilevanza la legge attribuiva al fenomeno del gruppo e, infatti, il
documento informativo che ogni Sim deve pubblicare e tra
smettere ai clienti deve contenere «l'elenco dei soggetti appar tenenti al proprio gruppo», le Sim non possono effettuare opera zioni nelle quali abbiano «direttamente o indirettamente un inte
resse» (art. 6 1. 1/91) e, inoltre, i soci che esercitano il controllo
sulle Sim devono documentare di essere in possesso dei requi siti di onorabilità di cui all'art. 3 1. cit.
Deducevano, in concreto, l'illegittimità del provvedimento in
data 14 febbraio 1989 autorizzativo del deposito del prospetto informativo della Sfa distribuzione (Sfa Sim s.p.a.) che aveva
consentito lo svolgimento dell'attività illegittima (v. art. 12 e 18
1. 216/74), per la mancata certificazione da parte delle società di
revisione dell'ultimo bilancio approvato (art. 18 1. 216/74), la
mancata richiesta delle notizie dettagliate sui proponenti in rela
zione alle società ad essi collegate (art. 12 1. 77/83), il mancato
controllo sulla non chiara esposizione nei predetti prospetti del
l'organizzazione operativa delle società (art. 18 1. 216/74). De
ducevano ancora l'illegittimità delle delibere adottate il 28 di
cembre 1991 con cui la Consob autorizzò Sfa Sim s.p.a. e Italia
fiduciaria s.p.a. all'attività illegittima d'intermediazione mobi liare e gestione di patrimoni, per il mancato controllo sulla so
cietà controllante, la mancata acquisizione delle informazioni
relative alle società del gruppo (art. 4 1. 1/91), il mancato con
trollo del documento informativo (che sostituisce il prospetto in
formativo) (art. 6 1. 1/91), il mancato controllo del rispetto delle condizioni previste dall'art. 18 1. 1/91, il mancato controllo dei
requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli organi sociali e rappresentativi (art. 3), la mancata adozione (anche successivamente alle disposte ispezioni che avevano evidenziato
gravi irregolarità nella gestione di Sfa Sim s.p.a. e Italia fiducia ria s.p.a. e nonostante la conoscenza della condotta illegittima di Sfa s.p.a. e Sfa commissionaria s.p.a.) di provvedimenti utili (v. art. 13 1. 1/91) a tutelare il pubblico risparmio e ad impedire l'illegittima raccolta del denaro da parte delle società del grup
po Sfa.
Il nesso causale tra le condotte denunciate della Consob (re
sponsabile civile) ed i danni subiti (consistente nella perdita de
gli investimenti effettuati) era ravvisato dagli attori nell'autoriz
zazione amministrativa di approvazione del prospetto informa tivo concessa alla Sfa distribuzione s.p.a. il 14 marzo 1989 e nei successivi provvedimenti che avevano autorizzato l'iscrizione all'albo Sim di Sfa Sim s.p.a. e Italia fiduciaria s.p.a.
Si costituiva la Consob che eccepiva la nullità della citazione
per indeterminatezza del fatto lesivo lamentato senza precisa zione di quali controlli sarebbero stati omessi e facendo riferi mento a soggetti (Italia fiduciaria s.p.a. e Sfa Sim s.p.a.) diversi dalle società (Sfa s.p.a. e Sfa commissionaria s.p.a.) delle quali gli attori erano clienti.
Eccepiva la prescrizione quinquennale ai sensi degli art. 2043 e 2947 c.c., essendo stata la citazione notificata il 18 marzo 1999 e la perdita degli investimenti si sarebbe realizzata sino al
Il Foro Italiano — 2005.
novembre 1992. La convenuta proseguiva nel merito deducendo
l'infondatezza della domanda. Esponeva che gli stessi attori fa
cevano riferimento ai controlli effettuati su Italia fiduciaria e
Sfa Sim s.p.a. anche con ispezioni che sfociarono poi nel prov vedimento di sospensione e, quanto al presunto omesso con
trollo sul prospetto informativo Sfa distribuzione (Sfa Sim)
s.p.a., esponeva che tale società non aveva depositato alcun pro
spetto informativo presso la Consob (tale società costituiva solo
la rete distributiva dei servizi di investimento offerti da Italia fi
duciaria la quale aveva depositato un proprio prospetto che non
aveva niente a che vedere con le attività di Sfa s.p.a. e Sfa
commissionaria s.p.a. di cui gli attori erano clienti). Esponeva, inoltre, che non occorreva la certificazione da parte delle società
di revisione dell'ultimo bilancio approvato (art. 18 1. 216/74), essendo sufficiente a questo scopo il solo conferimento del pre detto incarico (art. 7, 4° comma, del regolamento Consob
1739/85), il che era avvenuto; il controllo Consob sui prospetti informativi, peraltro, era di mera regolarità formale e così anche
l'autorizzazione a Sfa Sim s.p.a. e Italia fiduciaria s.p.a. a svol
gere l'attività di intermediazione mobiliare con iscrizione nel
l'albo di cui all'art. 3 1. 1/91. La Sfa s.p.a., benché non fosse
soggetta ad alcuna forma di controllo da parte della Consob, fu
oggetto di tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria per abu
sivo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare
quando la commissione fu informata (nel novembre 1992) del
l'attività che continuava a svolgere senza l'autorizzazione pre vista dalla 1. 1/91. Deduceva, infine, la mancanza di prova del
danno, non avendo gli attori dimostrato di essersi infruttuosa
mente insinuati nelle procedure concorsuali delle società e, del
resto, si trattava di investimenti puramente speculativi e caratte
rizzati da elevato rischio, sicché nessun diritto alla restituzione
era configurabile. Nel verbale della prima udienza di comparizione depositava
no atto di intervento dodici risparmiatori e dichiaravano di de
positare le procure alle liti (Biso Sandro, Fondi Patrizio, Spinelli Giulio, Mantico Sergio, Pavone Carla, Pavone Daniela, Vesco
vo Dante, Fassio Franca, Quaglia Luigi, Quaglia Paola, Quer cioni Clevio, Ricciotti Mario).
La causa, istruita in via documentale e previo espletamento di
un'elaborata c.t.u., giungeva all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 22 aprile 2004 ove intervenivano, su opposizio ne della Consob che ne eccepiva l'inammissibilità, numerosi
altri risparmiatori per la condanna della Consob al risarcimento
dei danni. La causa giungeva così in decisione sulle conclusioni
precisate nella medesima udienza.
Motivi della decisione. — (Omissis). Nel merito, come hanno
fatto gli attori ed il c.t.u., è opportuno descrivere l'attività del
gruppo Sfa e la sua organizzazione. Preliminarmente, si osserva che le osservazioni critiche alla
relazione di c.t.u. (depositata il 10 gennaio 2003 cui seguì l'u
dienza del 29 gennaio 2003) allegate alla comparsa conclusio nale della Consob «non possono essere esaminate dal giudice
perché in tal modo rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale» (Cass. 9517/02, Foro it., Rep. 2002, voce
Procedimento civile, n. 238). Il 24 settembre 1987 fu costituita, dal sig. Francesco Milano e
dalla Carel s.s. in persona dell'amministratore unico F. Milano, la Sfa partecipazione s.r.l. avente ad oggetto l'intermediazione
finanziaria ed in titoli mobiliari, l'acquisto e la vendita di titoli
azionari ed obbligazionari quotati e non.
L'8 marzo 1989 la Sfa partecipazione s.r.l. si trasformò in
s.p.a. ed assunse poi la denominazione di Sfa servizi finanziari
amministrativi o, più brevemente, Sfa s.p.a. La Sfa s.p.a., società capogruppo, partecipò all'acquisizione
ed alla costituzione di varie società, tra le quali: in data 10 giu gno 1988, l'Italia fiduciaria s.p.a. (con capitale 77,5 per cento
Sfa s.p.a. e 22,5 per cento Milano F.), società legittimata all'of
ferta al pubblico dei servizi di amministrazione fiduciaria dei
patrimoni in forza del prospetto informativo depositato presso l'archivio prospetti della Consob in data 15 maggio 1989 (al n.
1308/588/C) e poi rinnovato; in data 16 novembre 1988, alla co stituzione della Sfa distribuzione s.p.a. che poi assunse la de nominazione di Sfa Sim s.p.a. (partecipata per l'80 per cento dalla Sfa s.p.a.), società autorizzata con delibera della Consob 14 marzo 1989, n. 3960 (e non 14 febbraio 1989 come si legge in citazione), ai sensi della 1. 216/74, alla sollecitazione del
pubblico risparmio ed al collocamento di prodotti finanziari at
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
traverso una propria rete di promotori finanziari; in data 27
marzo 1990, alla costituzione della Sfa commissionaria s.r.l.
(con capitale al 97 per cento Sfa s.p.a.) non abilitata alla solle
citazione del pubblico risparmio. La Consob ha osservato che le società (Sfa commissionaria
s.r.l. e Sfa s.p.a.), con le quali gli attori hanno avuto rapporti di
intermediazione mobiliare (sulle modalità con cui tali rapporti venivano intrattenuti mediante «lettere d'incarico», ecc., si fa
rinvio alla descrizione fattane dal c.t.u.) non erano legittimate alla sollecitazione del pubblico risparmio e, pertanto, non erano
direttamente soggette alla vigilanza della Consob (quanto alla
Sfa commissionaria s.r.l., si rinvia a pag. 76 della relazione, in
nota 41, ove il c.t.u. osserva che le comunicazioni inviate, ai
sensi della disciplina transitoria della 1. 1/91, alla Consob da
parte di Sfa commissionaria s.r.l. e Sfa s.p.a., concernenti la
continuazione dell'attività di intermediazione mobiliare già esercitata al 4 gennaio 1991, non ne comportava l'assoggetta mento alla vigilanza della Consob, a condizione che non vi fos
se sollecitazione del pubblico risparmio in luogo diverso dalla
sede legale o amministrativa principale). Ciò, tuttavia, non la
esonera da responsabilità nei confronti degli attori.
Come rilevato dal c.t.u. le società del gruppo Sfa erano coor
dinate operativamente dalla capogruppo Sfa s.p.a. (che, peraltro, aveva la medesima sede di tutte le altre) e, com'è emerso dalle
ispezioni disposte dalla Consob, le società erano tutte dirette dal
sig. Francesco Milano con ruolo dominante e l'attività in titoli
era affidata alla medesima persona, il che denota una grave «mancanza di autonomia gestionale da parte delle società auto
rizzate» e la «grave commistione gestionale dei valori propri e
dei valori di terzi», in contrasto con la 1. 1/91 che aveva pre scritto la sottoscrizione dei protocolli di autonomia gestionale da parte dei soci. Osserva, in particolare, il c.t.u.: «L'attività di
intermediazione mobiliare del groppo Sfa si realizzava attraver
so l'utilizzo di società, l'Italia fiduciaria s.p.a. e la Sfa distribu
zione s.p.a. [Sfa Sim s.p.a.] regolarmente legittimate alla solle
citazione del pubblico e sottoposte a vigilanza da parte della
Consob e attraverso l'utilizzo di altre società, la Sfa commissio
naria s.r.l. e la Sfa s.p.a., non autorizzate alla sollecitazione del
pubblico risparmio (perché mai richiesta né le medesime aveva
no depositato, in qualità di proponenti, prospetti informativi per il collocamento presso il pubblico risparmio di prodotti e servizi
finanziari) [...] Per la distribuzione dei prodotti e servizi finan ziari il gruppo Sfa si avvaleva degli agenti e procacciatori (di venuti con la 1. n. 1 del 1991 promotori finanziari iscritti in un
apposito elenco tenuto dalla Consob) della Sfa distribuzione
(poi Sfa Sim s.p.a.), i quali finivano per collocare anche prodotti finanziari delle due società non autorizzate [Sfa commissionaria
s.r.l. e Sfa s.p.a.] e per le quali non risultavano depositati i pro
spetti informativi di cui all'art. 18 1. 216/74». Quindi, «l'attività di intermediazione posta in essere dalle so
cietà del gruppo Sfa prevedeva l'utilizzo della rete di promotori finanziari facenti capo alla Sfa distribuzione (tramutatasi in Sfa
Sim con l'avvento della 1. 1/91) per la sollecitazione del pubbli co risparmio sulla base di prospetti informativi all'uopo autoriz
zati dalla Consob in ottemperanza all'art. 18 1. 216/74 [nota 8:1
prodotti finanziari sollecitati erano quelli proposti da Italia fidu
ciaria ...] e, parallelamente, lo svolgimento di un'attività di in
termediazione mobiliare con sollecitazione del pubblico rispar mio non autorizzata attraverso la stessa rete di promotori finan
ziari (quelli in carico alla Sfa distribuzione divenuta successi
vamente Sfa Sim)». In altri termini, «le gestioni (fiduciarie) di
patrimoni della Sfa commissionaria s.r.l. e della Sfa s.p.a. erano
collocate attraverso la rete di distribuzione di Sfa distribuzione
s.p.a. (poi Sfa Sim s.p.a.) ed i promotori finanziari (agenti e
procacciatori) ad essa collegati. Gli stessi promotori finanziari
proponevano, pertanto, oltre ai prodotti finanziari (per i quali era stato depositato il prospetto informativo), servizi finanziari
per i quali nessun prospetto informativo era stato depositato, contravvenendo sia alle norme previste dall'art. 18 (sollecita zione del pubblico risparmio) sia a quelle (dopo il 4 gennaio
1991) previste dall'art. 1 1. 1/91». «Sembra — come ha osser
vato il c.t.u. — che nel disegno imprenditoriale della Sfa (so
cietà controllante) ovvero del Milano Francesco la contempora nea esistenza di società legittimate al collocamento e distribu
zione di prodotti finanziari presso il pubblico e di società non
legittimate era preordinata e necessaria al fine di alimentare le
dimensioni della raccolta delle società non soggette a vigilanza,
Il Foro Italiano — 2005.
raccolta che altrimenti avrebbe avuto dimensioni più circoscritte
di quelle effettivamente realizzate sia dalla Sfa commissionaria
[...] sia dalla Sfa s.p.a. [...]». Ne consegue la necessità di valutare le condotte e/o omissioni
della Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza nei con
fronti di Sfa Sim s.p.a. e dei promotori finanziari che agivano
per essa (l'obiezione sollevata dalla Consob con riguardo alla
Sfa s.p.a., la quale non avrebbe depositato alcun prospetto in
formativo, non è decisiva, dovendosi riferire la doglianza atto
rea alla dedotta illegittimità delle delibere autorizzati ve del 14
marzo 1989 e 27 dicembre 1991). S'è detto che, in data 14 marzo 1989, ai sensi dell'art. 18 ter
1. 216/74, la Consob autorizzò la Sfa distribuzione (Sfa Sim)
s.p.a. alla sollecitazione del pubblico risparmio (e l'Italia fidu
ciaria, il 15 maggio 1989, all'amministrazione fiduciaria di pa trimoni), con ciò assoggettandosi alla sua vigilanza, ai sensi de
gli art. 3 (v. lett. b e c sul potere della commissione di richiedere
alle società di rendere pubblici dati e notizie necessari per l'in
formazione del pubblico e, in caso di inottemperanza, di prov vedervi direttamente, di richiedere la comunicazione di dati e
notizie, di disporre ispezioni «al fine di accertare l'esattezza e
completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati»,
ecc.), 4 (che disciplina l'informazione societaria con l'obbligo di comunicazione alla commissione del progetto di bilancio,
delle delibere societarie, ecc.) e 4 bis 1. 216/74, nonché all'ob
bligo di certificazione dei bilanci, ai sensi dell'art. 6 1. 77/83 (v. anche gli art. 18, 2° comma, e 18 quater, 3° comma, 1. 216/74;
v„ oggi, l'art. 91 d.leg. 58/98). Sebbene (per escludere l'illegit timità della citata delibera del 14 marzo 1989) il c.t.u. abbia af
fermato che «non vi è prova della mancata certificazione del
bilancio ed inoltre al momento della domanda di autorizzazione
occorreva il solo conferimento dell'incarico» (l'avvocatura dello Stato ha menzionato, sul punto, l'art. 7, 4° comma, del re
golamento Consob 1739/85), la relativa prova (vertendo su un
fatto estintivo o modificativo della domanda) avrebbe dovuto
essere fornita dalla convenuta e ciò non è stato. Inoltre, poiché la Consob non ha adottato i provvedimenti cautelari (previsti dal
regolamento 1739/85, cit., e ricordati dal c.t.u.) di sospensione o
revoca dell'autorizzazione in caso di omessa certificazione del
bilancio, anche in considerazione delle irregolarità accertate già in data 24 gennaio 1990 (v. procedura di infrazione promossa dalla commissione nei confronti della Sfa s.p.a. che deteneva
F80 per cento del capitale della Sfa distribuzione s.p.a.), ciò co
stituisce un aspetto della condotta omissiva della Consob di cui
tenere conto nel presente giudizio. Con l'entrata in vigore della 1. 1/91 (a decorrere dal 5 gennaio
1991) agli operatori fu imposta l'iscrizione nell'albo Consob al
fine di poter iniziare o continuare l'esercizio dell'attività d'in
termediazione mobiliare, con sottoposizione alla vigilanza della
commissione per quanto riguarda, tra l'altro, la valutazione dei
requisiti di onorabilità, ecc. (art. 3, 2° comma, 1. cit.), le comu
nicazioni obbligatorie da parte dei soci delle Sim, l'esame dei
c.d. protocolli di autonomia gestionale dei soci (art. 4 1. cit.), la
correttezza delle negoziazioni dei valori mobiliari (art. 9 1. cit.)
anche con specifico riferimento ai gruppi societari (art. 6 1. cit.) ecc. e con incisivi poteri ispettivi (art. 9, 8° comma, 1. cit.) e
cautelari di sospensione, ecc. (art. 13 1. cit.). Gli attori deducono fondatamente l'illegittimità delle delibere
(n. 5867 e n. 5877) adottate dalla Consob il 27 dicembre 1991
con cui fu autorizzata l'iscrizione di Sfa Sim s.p.a. (per l'attività
di negoziazione e collocamento di valori mobiliari, sollecitazio
ne del pubblico risparmio, ecc.) e Italia fiduciaria s.p.a. (per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per
oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi) men
tre nessuna autorizzazione fu concessa per la Sfa s.p.a. e la Sfa
commissionaria s.r.l. la cui illecita attività di intermediazione
(come poi fu accertato) costituiva reato, ai sensi dell'art. 14 1.
1/91. Si deve considerare che, a seguito di ispezioni effettuate nel
mese di ottobre 1991 nei confronti della Sfa Sim s.p.a. e di Italia
fiduciaria s.p.a., fu depositata presso la Consob una relazione in
data 20 dicembre 1991 da cui emergevano numerose irregolarità a carico di Italia fiduciaria s.p.a.: insufficiente autonomia ge stionale (le sedi operative di gran parte delle società del gruppo Saf avevano tutte la stessa sede ed utilizzavano le medesime
persone), connessioni strettissime tra le società ispezionate
(autorizzate alla sollecitazione del pubblico risparmio) e le altre
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567 PARTE PRIMA 568
facenti capo al sig. F. Milano (il quale fino al 16 dicembre 1991
era amministratore della Sfa s.p.a.), irregolarità nell'instaura
zione dei rapporti fiduciari attraverso la sottoscrizione di moduli
in bianco, violazione delle istruzioni impartite e delle condizioni
generali del mandato conferito, rischiosità nell'accentramento
gestionale e direttivo del gruppo Sfa. Nella medesima relazione
ispettiva furono rilevate anomalie anche con riferimento al mo
dello operativo della Sfa distribuzione s.p.a. Benché tale relazione fosse stata depositata presso la segrete
ria della Consob in data 20 dicembre 1991 ed indirizzata all'at
tenzione del presidente (il quale avrebbe dovuto comunicarla
alla commissione per «le opportune istruzioni agli uffici com
petenti per gli ulteriori atti del procedimento», ai sensi dell'art.
15 del regolamento Consob del 3 settembre - 8 ottobre 1986) e
benché nella relazione predisposta dall'area società in data 21
dicembre 1991 la Consob ed il suo presidente fossero stati av
vertiti dell'ispezione nei confronti di Italia fiduciaria s.p.a. e Sfa
distribuzione s.p.a., la Consob autorizzò ugualmente le due so
cietà all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare e di
gestione patrimoniale (si consideri anche che, a seguito della
comunicazione in data 26 ottobre 1991 con cui la Consob chiese
a Italia fiduciaria s.p.a. e Sfa Sim s.p.a. l'integrazione della do
cumentazione necessaria per l'iscrizione nell'albo Sim, la
commissione, anziché provvedere direttamente, ai sensi dell'art.
688, 1° comma, c.p.p., ad acquisire il certificato del casellario
giudiziale da cui sarebbe emerso che il sig. F. Milano non pos sedeva i requisiti di onorabilità previsti dalla 1. 1/91 per gli or gani sociali, aveva accettato il certificato del casellario giudizia rio della moglie non separata del Milano dalla quale si era fatto
sostituire nella carica di amministratore della Sfa s.p.a., con
trollante l'Italia fiduciaria s.p.a., così consentendo l'iscrizione
della società nell'albo Sim). Come osservato dal c.t.u., le circostanze avrebbero «imposto
ai funzionari della commissione una profonda meditazione e ri
flessione sulle circostanze emerse dalla relazione ispettiva del
20 dicembre 1991 per la minaccia concreta che quel modello
organizzativo e gestionale non garantiva affatto la tutela del ri
sparmio e del risparmiatore». Ed invero, prosegue il c.t.u., «la
norma regolamentare di cui all'art. 7 del regolamento di attua
zione approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 alle lett.
c), d), é) prevede espressamente il potere della Consob di acqui sizione dalla società richiedente di ulteriori elementi informati
vi, ulteriore documentazione, chiarimenti e notizie direttamente
dagli amministratori, sindaci e direttori generali». La Consob
avrebbe dovuto quanto meno disporre un supplemento d'istrut
toria prima di autorizzare l'iscrizione e, per quanto riguarda la
posizione del Milano, avrebbe dovuto «verificare che il cambio
nel controllo del gruppo Sfa e nella carica di amministratore non
fosse esclusivamente un'operazione di facciata per consentire,
comunque, al gruppo Sfa e al sig. Milano Francesco di conti
nuare a fare raccolta sia attraverso le società autorizzate sia at
traverso società non autorizzate (la Sfa commissionaria s.r.l. e la
Sfa s.p.a.) (in proposito si rammenta che la Consob era a cono
scenza che sia la Sfa commissionaria s.r.l. sia la Sfa servizi fi
nanziari amministrativi erano incorsi nel reato di abusiva solle
citazione del pubblico risparmio attraverso l'utilizzo di agenti e
promotori appartenenti alla rete di distribuzione della Sfa distri
buzione s.p.a.). Pertanto, la mancata concessione dell'autorizza
zione avrebbe privato il gruppo Sfa della rete di distribuzione ed
impedito che sia le società sottoposte a vigilanza Consob (Italia
fiduciaria) sia quelle non sottoposte a vigilanza e non autoriz
zate potessero continuare indisturbate a fare raccolta nel corso
del 1992 e 1993». È, quindi, da condividere il parere del c.t.u. secondo cui «l'iscrizione delle due società (Italia fiduciaria
s.p.a. e Sfa distribuzione) all'albo Sim, deliberata dalla Consob
il 27 dicembre 1991, avvenne in scarsa considerazione della
norma regolamentare in quanto la Consob medesima, sulle do
mande di iscrizione, si limitò ad esercitare un mero controllo
formale della documentazione presentata, ponendo in essere un
comportamento scarsamente diligente specie ove si consideri
che il presidente e il direttore generale della Consob erano stati
informati sin dal 20 dicembre 1991, con il deposito in segreteria
degli esiti dell'ispezione, delle gravi irregolarità riscontrate da
gli ispettori nella gestione di tutte le società facenti capo al
gruppo Sfa di Milano Francesco [..Ciò nonostante essi adot
tarono l'unico provvedimento che la situazione forse scon
II Foro Italiano — 2005.
sigliava avendo la commissione la facoltà [...] di sospendere
ogni decisione e di disporre, prima di disporre l'iscrizione al
l'albo delle due società, nuovi accertamenti o l'acquisizione di
altra documentazione rilevante e del tutto necessaria al mo
mento della delibera del 27 dicembre 1991, la quale, pertanto, fu adottata in violazione della normativa che disciplinava le
funzioni dell'organismo e [...] in palese disinteresse per i ri
sparmiatori». Alla luce di quanto sin qui detto, non è necessario
dilungarsi sugli ulteriori profili, dedotti in citazione, d'illegitti mità delle delibere in questione.
In seguito alla prima verifica ispettiva (conclusasi con la rela
zione depositata il 20 dicembre 1991) fu disposta, ai sensi del
l'art. 9 1. 1/91, un'ispezione straordinaria sulle società Italia fi
duciaria s.p.a. e Sfa Sim s.p.a., svoltasi tra il 27 marzo 1992 ed
il 5 giugno 1992 e conclusasi con la relazione del 24 luglio 1992
depositata presso la segreteria della Consob il 30 luglio 1992.
Nella suddetta relazione furono confermate le gravi irregolarità descritte dal c.t.u., tra cui la mancanza d'autonomia gestionale da parte di Italia fiduciaria s.p.a., il conflitto di interesse nelle
operazioni e, per quanto attiene alla Sfa Sim s.p.a., la circostan
za che «dei cinquantanove promotori, trenta risultano iscritti per la Sfa s.p.a. (in luogo della Sfa Sim s.p.a.)... e ventisette non
risultano iscritti», l'abusiva sollecitazione del pubblico rispar
mio, ai sensi dell'art. 18 1. 216/74, da parte della Sfa commis
sionaria s.r.l. nel corso dell'anno 1992, ecc.
Tra il 22 ottobre 1992 ed il 4 dicembre 1992 seguirono co
municazioni della Consob al comando nucleo speciale di polizia valutaria ed alla procura della repubblica di Torino perché ac
certassero la sussistenza del reato di abusivo esercizio delle atti
vità d'intermediazione riservate per legge alle Sim. Tardiva
mente e cioè soltanto cinque mesi dopo il deposito alla Consob
della relazione ispettiva del 30 luglio 1992, con delibera n. 6752
del 28 dicembre 1992 la Consob sospese l'Italia fiduciaria s.p.a.
per sessanta giorni dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 17 1.
1/91 e, con delibera n. 6834 del 9 febbraio 1993 (oltre sei mesi
dopo la relazione), sospese la Sfa Sim s.p.a. per sessanta giorni dall'albo di cui all'art. 3 stessa legge. Quanto alla tempestività ed utilità di siffatti provvedimenti, ad avviso del c.t.u., in consi
derazione della gravità delle violazioni commesse, la Consob
avrebbe potuto disporre la cancellazione dell'Italia fiduciaria
s.p.a., ai sensi dell'art. 13, 5° comma, 1. 1/91, anche se «codesta
procedura [...] non avrebbe portato vantaggi significativi ai ri
sparmiatori» (ma siffatta opinione, invero, non è stata giustifi cata dal c.t.u.) mentre la cancellazione (seppur dopo una solle
cita sospensione) rappresentava l'unico provvedimento utile ed
opportuno per la Sfa Sim s.p.a. poiché «esisteva, a seguito di
denunzie dei risparmiatori, più di un indizio che [...] oltre ad
utilizzare promotori finanziari non iscritti all'albo, stava solle
citando il pubblico risparmio nell'interesse della Sfa commis
sionaria s.r.l. e della Sfa s.p.a., ambedue non autorizzate al
l'esercizio dell'attività d'intermediazione».
Pur escludendo che il dovere di controllo si spinga sino alla
verifica della completezza, esattezza e corrispondenza al vero di
ogni singola informazione sull'investimento resa dal promotore finanziario ai risparmiatori, si deve senz'altro ritenere che la
Consob abbia un preciso dovere di intervenire quando vi siano
elementi che possano ingenerare il sospetto che quelle informa
zioni siano non vere o inattendibili. Nel caso in esame, in parti
colare, i provvedimenti autorizzativi nei confronti di Sfa distri
buzione (Sfa Sim) s.p.a. e Italia fiduciaria s.p.a., adottati nel 1989 e 1991, ebbero l'effetto di pregiudicare la trasparenza e
funzionalità del mercato e, soprattutto, gli interessi degli inve
stitori, i quali necessariamente facevano affidamento sulla veri
dicità delle informazioni ricevute (dagli intermediari finanziari) proprio per la diligenza riposta nel corretto esercizio della fun
zione di vigilanza da parte della Consob, ai sensi dell'art. 1176,
2° comma, c.c. Quelle informazioni, invece, erano intrinseca
mente false e gli investitori non erano nelle condizioni di cono
scere che gli investimenti che venivano loro proposti riguarda vano società (Sfa distribuzione/Sfa Sim s.p.a. e Italia fiduciaria
s.p.a.) diverse da quelle (non autorizzate) che apparivano (Sfa commissionaria s.r.l. e Sfa s.p.a.) le quali operavano mediante
intermediari non abilitati o abilitati per la Sfa Sim s.p.a. Del re
sto, «l'omissione di alcuna iniziativa funzionale allo scopo as
segnato non può trovare esimente nell'appartenenza anche di
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tale omissione all'ambito della funzione stessa, tale funzione
avendo oltre i noti limiti esterni dell'imparzialità, correttezza e
buona amministrazione (sez. un. 500/SU/99, id., 1999, I, 2487) il vincolo interno costituito dall'attivazione della vigilanza nel
l'interesse pubblico, quello che questa corte ha già avuto modo
di definire come l'interesse alla trasparenza del mercato dei va
lori mobiliari (Cass. 10976/96, id., Rep. 1997, voce Valori mo
biliari, n. 73)» (così Cass. 3132/01, id., 2001,1, 1139). Quanto al nesso causale tra la condotta omissiva illegittima
della Consob ed il danno subito dai risparmiatori per la perdita
degli investimenti, sulla base dei principi (ricavabili dagli art. 40 e 41 c.p.) dell'equivalenza causale e della causalità efficien
te, non v'è dubbio che, come nel caso esaminato dalla Corte
d'appello di Milano (sent. 21 ottobre 2003, id., 2004,1, 584), «il
tempestivo e corretto esercizio dei poteri di vigilanza della Con
sob avrebbe dissuaso gli investitori dall'operazione, orientan
doli verso altre forme di investimento». Se, infatti, i poteri di
vigilanza — che, come s'è detto, anche all'epoca prevedevano
incisivi poteri ispettivi e sanzionatoti da parte della commissio
ne, la quale, a giudizio della Cassazione, sarebbe altrimenti svi
lita al rango di «ufficio di deposito atti» con gravi conseguenze in ordine alla «razionalità del sistema di garanzie perseguite con
la sua istituzione» a tutela della trasparenza del mercato e del ri
sparmio, valore costituzionalmente tutelato che, nella fattispe
cie, trovava realizzazione attraverso la chiarezza, completezza e
veridicità dell'informazione al pubblico (v. Cass. 3132/01, cit.) — fossero stati correttamente e tempestivamente esercitati, ne
gando le autorizzazioni concesse nel 1989 (a Sfa distribuzione
s.p.a.) e nel 1991 (a Sfa Sim s.p.a. e Italia fiduciaria s.p.a.), il
gruppo Sfa sarebbe stato privato della rete di distribuzione, con
l'effetto di impedire che sia le società autorizzate che quelle non
autorizzate facessero raccolta di denaro sino al 28 dicembre
1992 (data della delibera di sospensione di Italia fiduciaria
s.p.a.) e al 9 febbraio 1993 (data della delibera di sospensione di
Sfa Sim s.p.a.). Poiché un corretto esercizio del potere-dovere della Consob di vigilare avrebbe avuto come risultato l'impe dimento dell'operazione di sollecitazione del pubblico rispar mio la quale non avrebbe avuto neanche inizio, non è nemmeno
prospettabile l'esistenza di cause concorrenti nella produzione del pregiudizio arrecato agli investitori. I quali, pertanto, hanno
diritto (fatta eccezione per Iavarone Giuseppe il quale non ha
presentato alcuna documentazione) ad ottenere dalla Consob
(che ne è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.) il risarcimento
per le conseguenze dannose derivate (art. 1223 e 2056 c.c.), commisurate alle somme investite perdute (riscontrate nei do
cumenti prodotti e verificate anche dal c.t.u.). Gli attori, infatti,
hanno affermato di non aver recuperato alcunché dall'insinua
zione dei crediti al passivo del fallimento e la Consob (che ne
aveva l'onere) non ha dimostrato il contrario. È dovuta anche la
rivalutazione monetaria agli indici Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati dalla domanda giudiziale. A differenza di quanto ritenuto dagli attori, infatti, l'obbligazio ne risarcitoria in capo alla convenuta è di valore e non di valuta,
sicché la domanda attorea di pagamento del «maggior danno
anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.» è inammissibile.
Il Foro Italiano — 2005.
I
TRIBUNALE DI TORINO; ordinanza 16 luglio 2004; Giud. Oberto; Bajetto (Avv. Negrini) c. Soc. Uniriscossioni (Avv.
Ronco).
TRIBUNALE DI TORINO;
Provvedimenti di urgenza — Fermo amministrativo di auto
veicoli — Sospensione cautelare — Fattispecie (Cod. proc.
civ., art. 669 ter, 669 sexies, 700; d.p.r. 29 settembre 1973 n.
602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 50, 86; d.m. 7 settembre 1998 n. 503, regolamento recante
norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore
ed autoscafi, ai sensi dell'art. 91 bis d.p.r. 29 settembre 1973
n. 602, introdotto con l'art. 5, 4° comma, d.l. 31 dicembre
1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla 1. 28 feb
braio 1997 n. 30).
Va confermata la sospensione dell'efficacia del fermo ammini
strativo di autoveicolo — disposto ai sensi dell'art. 86, 1°
comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 1, 2° comma, lett. q), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193 —
attesa, in punto fumus boni iuris, l'inesistenza del regola mento di attuazione previsto dal 4° comma del medesimo ar
ticolo e, in punto periculum in mora, la permanenza delle esi
genze cautelari sussistenti in sede di decreto emanato inau
dita altera parte e cioè la necessità del ricorrente di servirsi
del veicolo oggetto del fermo (l'unico in suo possesso), sia
per ragioni lavorative (il ricorrente risiede a circa trenta
chilometri dal luogo di lavoro, in località sfornita di mezzi
pubblici di trasporto, copre il turno del mattino, non dispone di un reddito tale da consentirgli di noleggiare un altro vei
colo), sia per far visita alla madre, attualmente ricoverata
nell'ospedale del capoluogo regionale. (1)
II
TRIBUNALE DI TORINO; decreto 7 luglio 2004; Giud. Oberto; Bajetto (Avv. Negrini) c. Soc. Uniriscossioni (Avv.
Ronco).
Provvedimenti di urgenza — Fermo amministrativo di auto
veicoli — Sospensione cautelare «inaudita altera parte»
—
Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 669 ter, 669 sexies, 700;
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 50, 86; d.m. 7 settembre
1998 n. 503).
Va disposta, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del fermo amministrativo di autoveicolo —
disciplinato dal
l'art. 86, 1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come
modificato dall'art. 1, 2° comma, lett. q), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193 — sussistendo il fumus boni iuris, in considera
zione della mancanza del regolamento di attuazione richiesto
dal 4° comma del medesimo articolo, nonché il periculum in
mora, attesa la necessità del ricorrente di servirsi del veicolo
oggetto di fermo. (2)
III
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA; sezione distaccata di
Tropea; ordinanza 12 gennaio 2004; Giud. Cricenti; La Rosa
c. Soc. Etr.
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Fermo amministrativo di autoveicoli —
Natura — Controversie — Giurisdizione ordinaria (Cod.
,sproc. civ., art. 514, 615, 619; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602,
art. 50, 86; d.m. 7 settembre 1998 n. 503). Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli
enti pubblici — Fermo amministrativo di autoveicoli —
Illegittimità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 669 ter, 669 sexies, 700; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 50, 86; d.m.
7 settembre 1998 n. 503).
Il fermo amministrativo di autoveicoli — previsto dall 'art. 86,
1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato
(1-7) Evidenziano parimenti l'illegittimità dell'applicazione dell'i
stituto del fermo amministrativo per mancanza del prescritto regola mento di attuazione — ma ritenendo sussistente la giurisdizione ammi
nistrativa — Cons. Stato, sez. IV, ord. 13 luglio 2004, n. 3259, in que
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