+ All Categories
Home > Documents > sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altro

sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altro

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: trandan
View: 214 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altro Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 737/738-741/742 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179513 . Accessed: 25/06/2014 08:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.13 on Wed, 25 Jun 2014 08:45:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altro

sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altroSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 737/738-741/742Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179513 .

Accessed: 25/06/2014 08:45

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.13 on Wed, 25 Jun 2014 08:45:20 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altro

GIURISPRUDENZA PENALE

della prestazione di lavoro che è un elemento essenziale della sus

sistenza del rapporto di lavoro subordinato. Se è vero infatti che

gli studenti potevano fare i turni come a loro piaceva, che era

indifferente al datore di lavoro che ci fosse durante la giornata Tizio o Caio, che addirittura uno studente incaricato poteva farsi

sostituire non solo da altro incaricato, ma addirittura da persona sconosciuta alla cooperativa, allora bisogna concludere che non

aveva rilievo in questo rapporto l'elemento della personalità della

prestazione. Da qui a ritenere che oggetto del rapporto fosse il

servizio di assicurare alla cooperativa una presenza in ordine ad

una attività marginale alla manifestazione il passo è breve. Forse

si può aggiungere che l'elenco delle prestazioni allegate al rappor to fa emergere prestazioni del tutto sporadiche ed occasionali vi

cino a rapporti che hanno avuto una qualche stabilità e ripetizione nel tempo.

La conclusione necessaria in questo breve esame è che vanno

a mano a mano emergendo figure nuove di prestazioni lavorative

che mal si adattano ad essere inquadrate nei consueti schemi di

un rapporto di lavoro subordinato, pur conservando alcuni ele

menti che la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto tipici del rapporto di lavoro subordinato. È necessario nel vagliare queste nuove figure adottare i criteri di indagine rigorosa ed approfon

dita, con riguardo speciale all'intenzione delle parti oltre che alle

oggettive caratteristiche delle prestazioni effettuate. Non sembra

casuale nel nostro caso che la grandissima parte degli studenti

incaricati non abbia neppure pensato di essere stata parte di un

rapporto di lavoro subordinato; il che è sintomatico soprattutto

se si pensa che il livello di cultura e di consapevolezza di questi

lavoratori avrebbe ben consentito che essi si rendessero conto se

i loro diritti erano stati violati.

Ritiene perciò il decidente che manchi del tutto la premessa

per ritenere sufficienti i reati contestati al Mugnai.

Dalla accertata mancanza di un rapporto di lavoro subordian

to deriva la insussistenza delle imputazioni attribuite al Mugnai.

Pertanto l'imputato deve essere assolto con formula ampia.

PRETURA DI GENOVA; sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt;

imp. Merlo e altro.

PRETURA DI GENOVA;

Abuso di poteri e violazione dei doveri di ufficio — Omissione

di atti di ufficio — Assessore regionale — Fattispecie in mate

ria di rifiuti (Cod. pen., art. 328; d.p.r. 10 settembre 1982 n.

915, attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiu

ti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e noci

vi, art. 31).

Commette il delitto di omissione di atti di ufficio l'assessore re

gionale per l'ambiente il quale, dopo l'emanazione dei criteri

per la classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, avvenuta con

delibera del 27 luglio 1984, ometta di provvedere sulle doman

de di autorizzazione allo smaltimento di quel tipo di rifiuti pre

sentate dai privati a norma dell'art. 31 d.p.r. n. 915/82. (1)

(1) In ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 328 c.p. a

carico di amministratori che non provvedano entro i termini stabiliti dal

d.p.r. n. 915/82 (ovvero sei mesi dalla presentazione della domanda),

cfr. F. e P. Giampietro, Lo smaltimento dei rifiuti. Commento al d.p.r.

n. 915/82, Rimini, 1985, 189, secondo cui «la scadenza del termine asse

gnato per deliberare non può ritenersi idoneo a far scattare il silenzio

rifiuto... ma piuttosto ad introdurre valutazioni di responsabilità penale,

ai sensi dell'art. 328 c.p., nei confronti di chi, nell'ambito della p.a. com

petente, è tenuto a provvedere, nel termine prescritto, all'adozione di un

atto di ufficio, senza che possa avvalersi di alcuna discrezionalità sull'art

del provvedimento, dovendo adottarne uno positivo o negativo, salvo un

eventuale atto interlocutorio, necessario ad acquisire elementi istruttori

di valutazione, pregiudiziali al provvedimento.» Sul reato di cui all'art. 328 c.p. (in una fattispecie in cui è stata ritenu

ta la responsabilità del sindaco per l'omessa osservanza dei previsti poteri

doveri di controllo a tutela della salute pubblica in caso di grave inquina

mento di acque), v. Cass. 21 giugno 1985, Puccini, Cass, pen., 1986,

1636, con nota di F. Giampietro, Ambiente, salute pubblica e omissione

di atti di ufficio del sindaco; in generale, v. Pret. Pistoia 17 dicembre

1984 (in tema di omissione del sindaco responsabile di non aver istituito

un efficiente servizio per il controllo degli scarichi idrici degli insediamen

II Foro Italiano — 1987.

Motivi della decisione. — 1. - (Il regime autorizzatorio dello

smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi). Con l'entrata in vigore del decreto delegato d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 di attuazione

della direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relati

va allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi si è affermato il

principio che le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

devono essere autorizzate in ogni loro fase, ed in particolare: a) la raccolta ed il trasporto, b) lo stoccaggio provvisorio, c) il trat

tamento, d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.

È competenza delle regioni provvedere, tra l'altro, alla predi

sposizione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento

dei rifiuti, alla individuazione delle zone idonee in cui realizzare

gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definiti

vo dei rifiuti, alla emanazione di norme integrative e di attuazio

ne del decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e

delle procedure di controllo e di autorizzazione. Tali competenze avrebbero dovuto essere esercitate entro il 13 marzo 1986 (diciot to mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati

dal comitato interministeriale il 27 luglio 1984, in attuazione del

l'art. 4 d.p.r. e pubblicati il 13 settembre 1984, art. 33, cpv.). Fino a tale data, e comunque fino all'emanazione dei provvedi menti regionali, si determina una fase transitoria regolata unica

mente dalle norme di legge, nonché dalle disposizioni di attuazione

delle competenze dello Stato approvate dal comitato interministe

riale di cui all'art. 5 del decreto.

È fatto obbligo di richiedere l'autorizzazione a chiunque, al

l'entrata in vigore del decreto, effettui attività di smaltimento dei

rifiuti per la quale essa sia prevista; ugualmente deve richiedere

l'autorizzazione chi intende intraprendere nuove analoghe attività.

La regione, entro sei mesi dalla presentazione della domanda,

deve provvedere su di essa (art. 31). All'eventuale silenzio sulla domanda, in mancanza di ogni espli

cita previsione normativa, non può certo attribuirsi natura di prov

vedimento né in senso negativo, diniego, né in senso positivo,

accoglimento. Esso non può valere quindi che come mero silen

zio inadempimento con la duplice conseguenza, dal lato del pri

vato richiedente, che egli non può ritenersi autorizzato, e, dal

lato dell'amministrazione, che si integra l'elemento materiale del

reato di omissione o ritardo di atti d'ufficio.

La legge definisce solo genericamente le caratteristiche dei ri

fiuti da considerarsi tossici e nocivi e manda per la loro precisa

zione alle competenze dello Stato da esercitarsi tramite il comitato

interministeriale. Tali competenze sono state esercitate solo con

ti produttivi siti in territorio comunale), Foro il., 1985, II, 467, con nota

di richiami; Pret. Mirandola 13 aprile 1984, ibid., 142, con nota di richia

mi; Pret. Rivarolo Canavese 20 aprile 1983, id., 1984, II, 144, con nota

di richiami. Cfr. anche F. e P. Giampietro, Rassegna critica di giurispru

denza sull'inquinamento delle acque e del suolo, Milano, 1985, 1708 ss.,

che riporta un'ampia casistica dell'applicazione del reato di cui all'art.

328 c.p. da parte della giurisprudenza pretorile in fattispecie riguardanti la tutela della salute e dell'ambiente.

In dottrina, sul reato di cui all'art. 328 c.p., v. Stile, Omissione, rifiu to e ritardo di atti di ufficio, Napoli, 1974 e Tagliarini, Omissione, ri

fiuto o ritardo di atti di ufficio, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano,

1980, XXX, 60. Per una fattispecie avente ad oggetto l'inquinamento da rifiuti tossici

e nocivi (peraltro collegata alla vicenda oggetto della sentenza che si ri

porta), v. Pret. Sestri Ponente 22 febbraio 1986, Giur. merito, 1986, 885,

con nota di Amendola, e Riv. giur. ambiente, 1986, 367, con nota di

Perli. In merito alla identica vicenda, e più in generale sugli scarichi

dei rifiuti tossici in mare, v., da ultimo, P. Giampietro, Gli scarichi tos

sici in mare tra legge «Merli», d.p.r. n. 915 sullo smaltimento dei rifiuti

e convenzioni internazionali, in Giur. it., 1987, IV, 122.

La delibera indicata nella massima è quella emanata dal comitato inter

ministeriale di cui all'art. 5 d.p.r. n. 915/82 intitolata «disposizioni per

la prima applicazione dell'art. 4 d.p.r. concernente lo smaltimento dei

rifiuti» pubblicata in Gazzetta ufficiate n. 253 (supplemento) del 13 set

tembre 1984.

Sulle problematiche suscitate dalla citata delibera, v. Amendola, Smal

timento dei rifiuti e legge penale, Napoli, 1985, 128 ss.; F. e P. Giampie

tro, Lo smaltimento dei rifiuti, cit., 115 ss.; F. Giampietro, Rifiuti tossici

e nocivi e rifiuti urbani pericolosi nella delibera del comitato interministe

riale del 27 luglio 1984, in Foro it., 1985, II, 38.

In generale sullo smaltimento dei rifiuti, v., da ultimo, Pret. Asti 6

giugno 1986, e altre quattro sentenze, id., 1986, II, 681, con nota di

richiami.

This content downloaded from 91.229.229.13 on Wed, 25 Jun 2014 08:45:20 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altro

PARTE SECONDA

la ricordata deliberazione del 27 luglio 1984. Essa, dopo la pub blicazione avvenuta il 13 settembre 1984, è entrata immediata

mente in vigore per le attività nuove; per quanto riguarda invece

le attività, gli impianti e le attrezzature esistenti, per le disposizio ni relative alla classificazione dei rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti

urbani pericolosi viene indicato il diverso termine del 27 marzo

1985 (180 giorni dall'entrata in vigore); infine è competenza delle

regioni stabilire il termine entro cui gli impianti e le attrezzature

esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni previste del decreto

915 e dalla delibera del comitato interministeriale, tale termine

non potrà comunque superare il 31 dicembre 1986 (art. 33 della

legge e § 7 punto 2 della delibera). Nel periodo precedente alla pubblicazione della delibera del co

mitato interministeriale e nel quale pertanto erano noti i criteri

di classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, si è affermata l'inter

pretazione, autorevolmente avallata dallo stesso comitato con la

circolare n. 165 del 4 marzo 1983 e dal parere dell'ufficio legisla tivo del ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1983, che

la normativa amministrativa e penale sui rifiuti tossici e nocivi

sarebbe divenuta operante solo dopo che fossero noti e in vigore i criteri di classificazione, e che le regioni avrebbero dovuto auto

rizzare in via provvisoria lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

secondo le modalità e condizioni stabilite per i rifiuti speciali.

(Omissis) 3. — (La regione e le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti

tossici e nocivi). Il settore ambiente della regione Liguria, confor

mandosi agli indirizzi interpretativi prospettati dal comitato in

terministeriale nella ricordata circolare n. 165 del 4 marzo 1983, ha rilasciato autorizzazione provvisoria allo smaltimento di rifiuti

speciali, anche quando questi contenessero alcuna delle sostanze

elencate nella tabella allegata alla legge e che avrebbero potuto considerarsi tossici e nocivi quando la quantità e concentrazione

di detta sostanza fosse tale da presentare pericolo per la salute

e l'ambiente.

Peraltro, dopo la pubblicazione della delibera del comitato in

terministeriale, essendo nota la classificazione dei rifiuti tossici

e nocivi, le successive proroghe delle autorizzazioni vennero rila

sciate con esplicita avvertenza che, alla data di entrata in vigore della classificazione, i soggetti interessati avrebbero dovuto mu

nirsi di apposita autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti tos

sici e nocivi.

Si riteneva cioè che al 12 marzo 1985 (termine che veniva con

siderato in luogo di quello del 27 marzo 1985, che tiene conto

della normale vacatio legis, trattandosi di un atto normativo, sep

pure secondario, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) nessuna atti

vità di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi fosse consentita se

non previamente autorizzata.

Pertanto, chi avesse in precedenza effettuato tale attività muni

to di autorizzazione per i rifiuti speciali, o del tutto sprovvisto,

quando essa neppure fosse richiesta, come per le attività di tras

porto in conto proprio e di stoccaggio in azienda, avrebbe dovu to munirsi di nuova specifica autorizzazione.

Un quadro completo e dettagliato della problematica conse

guente all'entrata in vigore della classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, è fatto nella relazione che il settore tutela ambiente ha

presentato quale argomento per la discussione in giunta nella se duta del 21 marzo 1985. In essa si dà atto che le domande sono

pervenute agli uffici della regione in prossimità del termine del 12 marzo 1985, e che gran parte di esse risultavano incomplete e insufficientemente documentate in base a quanto richiesto dalla deliberazione del comitato interministeriale, e si prospetta la pos sibilità di ritenere in via interpretativa che sia comunque da rico noscersi alla regione l'ulteriore termine di sei mesi dalla

presentazione della domanda previsto dall'art. 31, 4° comma, della

legge, in quanto esso trova la sua motivazione nella necessità di istruttoria delle domande. Si propone quindi alla giunta di conce dere proroga delle autorizzazioni già rilasciate per lo smaltimento di rifiuti speciali, integrandole con nuove prescrizioni per la natu ra tossica e nociva del rifiuto, ciò al fine di completare l'istrutto ria. Analogamente si propone di autorizzare in via provvisoria i soggetti in precedenza non tenuti a munirsi di autorizzazione

(stoccaggio provvisorio in azienda e trasporto in conto proprio) cosi consentendo loro di proseguire le attività in corso e prescri vendo le necessarie cautele. Nella relazione si dà ancora atto del

preventivo, seppure informale assenso che su tale orientamento avrebbero espresso sia il ministero dell'ecologia che il ministero di grazia e giustizia. Infine si sottopone alla giunta la bozza di

Il Foro Italiano — 1987.

un disegno di legge regionale ove sono fissati i termini per la

presentazione delle domande e le modalità per il rilascio delle

autorizzazioni per le attività esistenti di smaltimento di rifiuti tos

sici e nocivi e per le attività nuove.

La prospettiva di promuovere l'approvazione di un d.d.l.r. in

materia era non praticabile per l'imminente scadenza della legis latura regionale, per il resto la giunta ha espresso «orientamento

favorevole all'adozione dei provvedimenti amministrativi di pro

roga prospettati nella relazione»; non si è espressa esplicitamente in ordine alle situazioni in cui non si tratta di prorogare autoriz

zazioni in precedenza già rilasciate, sibbene di rilasciarle nuove,

benché il problema fosse chiaramente espresso nella relazione e

nella bozza di d.d.l.r.

Quello che stupisce nella condotta successiva degli uffici regio nali è la inspiegabile caduta di coerenza rispetto ai comportamen ti prima assunti e alla lucida ricognizione dei problemi fatta nella

relazione alla giunta. Il fatto è che la giusta e doverosa preoccupazione di dare for

male autorizzazione a chi ne avesse fatto domanda, quand'anche non fosse stato ancora possibile dare prescrizioni più puntuali,

poiché il quadro normativo era ancora in formazione e gli accer

tamenti tecnici non potevano che essere graduali, cosi' da non

scaricare sui soggetti pubblici e privati le difficoltà organizzative dell'ente a controllare in tempi ristretti ogni singola posizione, non ha avuto conseguenziale applicazione con riferimento alle at

tività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, per numerose del

le quali puramente e semplicemente non è stata data risposta. È stato provveduto sulle domande di stoccaggio provvisorio

in azienda (34 autorizzazioni concesse nella seduta di giunta del

31 maggio 1985), e sulle domande di autorizzazione al trasporto

quando queste si riferissero ad attività già in precedenza autoriz

zate come «speciali» e gli interessati avessero rinnovato la do

manda per i tossici e nocivi (20 autorizzazioni concesse nella seduta

di giunta del 23 e 31 maggio 1985). Non è stato provveduto invece sulle restanti domande al tras

porto di rifiuti tossici e nocivi (46) e al trattamento di essi (5). Come già è stato detto, in tale comportamento non vi è nessu

na ragionevole coerenza, e i motivi talora addotti per giustificar lo sono totalmente inconsistenti.

Si è detto infatti che, nel marzo 1985, a seguito di pareri legali

(informali) assunti e di contatti con il ministero dell'ecologia, «ve

niva ad affermarsi l'interpretazione che il 12 marzo 1985 entrasse

in vigore solo la classificazione dei rifiuti tossici e nocivi e non

il resto della normativa per essi pertinente». Tale formula oscura, ma ripetutamente riferita nel corso dell'i

struttoria, potrebbe comunque ritenersi non scorretta qualora le

si attribuisse il senso indicato nella relazione tecnica dell'ufficio

alla giunta cui si è fatto prima più volte riferimento; che cioè

dovesse considerarsi legittima la concessione di autorizzazioni prov visorie «senza l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella

deliberazione del comitato interministeriale». In nessun modo avrebbe potuto attribuirsi il significato per il

quale «fino alla data fissata con legge regionale, lo smaltimento

dei rifiuti tossici e nocivi, in quanto tali, non fosse neppure sog

getto ad autorizzazioni specifiche».

Comunque, il comportamento degli uffici regionali non è stato

neppure conseguenziale a quest'ultima affermazione; infatti, co

me si è visto, sono stati autorizzati gli stoccaggi provvisori e talu

ne delle attività di trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;

provvedimenti che, sull'assunto della non obbligatorietà dell'au

torizzazione, non potevano non considerarsi illegittimi per viola

zione di legge ed eccesso di potere. Per quanto riguarda i trasporti il criterio con cui sono state

autorizzate solo talune e non altre attività, è formalistico e privo di ogni riscontro nella legge. Si è deciso cioè di dare corso solo alle domande relative ad attività esistenti; come se l'art. 31, 6°

comma, della legge non prevedesse l'obbligo di provvedere nel

termine di sei mesi sulle domande di chi intenda effettuare attivi

tà di smaltimento dei rifiuti. Sono state poi considerate attività esistenti solo quelle che in precedenza già erano state autorizzate

per lo smaltimento di rifiuti speciali. Sono state invece considera te attività nuove tutte le altre e su di esse non si è provveduto.

Per quanto riguarda infine le domande per le attività di tratta

mento, su nessuna di esse si è provveduto. La difficoltà di defini re il contenuto di un provvedimento di autorizzazione al

trattamento, in mancanza di precisi riferimenti tecnici e normati

This content downloaded from 91.229.229.13 on Wed, 25 Jun 2014 08:45:20 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altro

GIURISPRUDENZA PENALE

vi non può certo costituire giustificazione per la totale omissione.

Anche sulle domande di trattamento si sarebbe potuto e dovuto

provvedere in via provvisoria in attesa dei più precisi parametri tecnici e normativi che la regione stessa avrebbe dovuto definire.

(Omissis) 5. - (L'elemento soggettivo del delitto di omissione di atti d'uf

ficio). Il reato di omissione di atti d'ufficio è definito nel suo

elemento materiale, nei singoli casi, con riferimento alle norme

che disciplinano i poteri e i doveri del pubblico ufficiale o incari

cato di pubblico servizio, e alla concreta situazione di fatto in

presenza della quale sussiste l'obbligo di attivarsi.

Pertanto, la conoscenza della norma che determina i presuppo sti del dovere di agire, e della situazione di fatto che impone di agire, è essenziale per la sussistenza del dolo, essendo essi ele

menti della fattispecie benché definiti da norma diversa da quella incriminatrice.

È da escludersi però che per la sussistenza del delitto occorra

la coscienza dell'antigiuridicità della condotta; l'avverbio «inde

bitamente», infatti, richiama solamente la necessità che la con

dotta omissiva non trovi alcuna giustificazione nella legge stessa

che impone l'obbligo o, comunque, nell'ambito dell'ordinamento

giuridico. Ad integrare il dolo generico richiesto dalla fattispecie, non

è perciò necessaria la consapevolezza di agire contra legem, il

che implica una direzione della volontà a ledere l'ordinamento

giuridico, sibbene solo la conoscenza del dovere di compiere un

determinato atto proprio dell'ufficio o servizio (v. Cass., sez. IV, 5 novembre 1983, n. 9176 e Cass., sez. VI, 28 novembre 1975, n. 11264).

6. - (L'imputato Merlo). L'imputato Merlo è stato assessore

regionale all'ambiente dal settembre 1980 al 10 ottobre 1985; i

fatti di causa riguardano quindi principalmente il periodo della

sua gestione. La sua difesa si incentra nell'affermazione che tutta la sua azione

amministrativa è stata condotta su proposta, e comunque su pa rere conforme espresso dai tecnici dell'ufficio. Egli ha infatti più volte sottolineato la sua incompetenza specifica in materia e quindi la necessità di affidarsi a quanto gli veniva suggerito da chi aveva

più cultura e competenza di quanta non ne avesse lui munito

solo del diploma di scuola magistrale. È incredibile che tale sorta di giustificazione possa essere ad

dotta da chi per tanti anni ha avuto incarichi amministrativi e

politici, e tutt'ora regge un assessorato regionale, è da credersi,

con lo stesso tipo di preparazione con il quale ha retto quello all'ambiente per una intera legislatura.

Se per ora è semplice auspicio di molti che ad assumere la

responsabilità di direzione amministrativa della cosa pubblica sia

no chiamate persone di provata specifica competenza, chi comun

que assume tali incarichi ne porta con pienezza la responsabilità ed è tenuto a fornirsi di tutti gli strumenti culturali, conoscitivi

e tecnici per adempierli nell'esclusivo interesse pubblico. Si è già spiegato perché non possa credersi ad una sorta di

induzione in errore nell'interpretazione della legge, determinata

dai pareri legali richiesti in via informale ad un consulente della

regione e al ministero dell'ecologia; infatti in base a tali pareri è stata predisposta la bozza del disegno di legge regionale che

è stata proposta alla giunta e la relazione che l'accompagna; esse

esplicitamente affrontano il problema del rilascio dell'autorizza

zione allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi sia delle attività

esistenti che delle nuove.

Non può perciò derivarsi da tali pareri la deduzione che non

sussistesse l'obbligo di provvedere sulle domande di autorizzazione.

Tanto più che la regione ha invece provveduto su alcune di

esse sulla base della decisione di autorizzare solo quelle conside

rate esistenti, secondo il criterio formale ed estrinseco di avere

in precedenza già ottenuto l'autorizzazione allo smaltimento di

rifiuti speciali. Inoltre, sono stati autorizzati gli stoccaggi provvi

sori in azienda che pure, secondo il criterio, non avrebbero potu

to considerarsi «esistenti», poiché in precedenza non occorreva

che fossero autorizzati quali speciali. Di tutto ciò l'assessore Merlo era perfettamente al corrente ed

è stato da lui disposto od accettato. Egli lo ha finalmente ammes

so al dibattimento, dopo che invece in istruttoria aveva dichiara

to di non essere stato «a conoscenza che al settore fossero state

presentate domande di autorizzazione allo smaltimento di tossici

e nocivi in precedenza non autorizzati come speciali, e ritenevo

che tutte le domande esistenti, anche quelle relative allo stoccag

II Foro Italiano — 1987.

gio, si riferissero a prosecuzione di attività». Non è cioè vero

che egli ritenesse che, secondo il criterio adottato, di fatto, ogni domanda dovesse essere evasa; è vero invece che egli bene sapeva che su quelle considerate come «nuove» non si provvedeva.

(Omissis) Deve invece affermarsi la penale responsabilità di Merlo. En

trambi i reati a lui ascritti sono integrati, lo si è visto, nell'ele

mento materiale; incontestabile è la non esistenza di alcun

provvedimento regionale per la formazione del piano previsto dal

l'art. 2 1. n. 62/82, e su numerose domande di autorizzazione

allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. È anche integrato l'e

lemento soggettivo del reato; piena e consapevole era infatti la

coscienza e volontà dell'assessore Merlo a non provvedere. Per

la sussistenza del reato è richiesto solo il dolo generico; non rile

vano perciò i motivi interni che hanno spinto l'imputato a queste determinate condotte e, come dice il Merlo «autoassolvendosi», l'affermata sua buona fede.

Si è vista comunque l'inconsistenza logica e giuridica delle ra

gioni addotte e talora la loro stessa intrinseca contraddittorietà.

(Omissis) Per la determinazione della pena deve ancora valutarsi la gra

vità delle conseguenze dei reati ascritti. L'inadempienza della p.a. nella persona del Merlo preposto all'assessorato all'ambiente del

la regione Liguria, ha comportato la lesione del diritto dei privati richiedenti l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti tossici e no

civi di esercitare, nel settore da essi prescelto, la libera iniziativa

economica, ponendoli nell'assurda e incostituzionale alternativa

di cessare o non intraprendere l'attività di impresa secondo il pro

prio diritto, oppure porsi in una situazione di illegalità addirittu

ra penalmente sanzionata. (Omissis

PRETURA DI SESTRI PONENTE; sentenza 22 febbraio 1986; Giud. Patrone; imp. Cornale ed altri.

PRETURA DI SESTRI PONENTE;

Acque pubbliche e private — Tutela dall'inquinamento — Auto

rizzazione ministeriale allo scarico in mare — Clausole di ridu

zione dell'inquinamento — Inottemperanza — Reato (L. 10

maggio 1976 n. 319, norme per la tutela delle acque dall'inqui

namento, art. 22). Sanità pubblica — Rifiuti solidi — Rifiuti tossici e nocivi — Di

sciplina applicabile — Scarico in mare — Divieto (D.p.r. 10

settembre 1982 n. 915, attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442

relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei poli clorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiu

ti tossici e nocivi, art. 4, 16, 26, 33). Sanità pubblica — Rifiuti solidi — Rifiuti tossici e nocivi — Tras

porto — Richiesta di autorizzazione — Silenzio della p.a. —

Silenzio-rifiuto — Reato (D.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, art.

16, 26). Comune e provincia — Sindaco — Ordinanza contingibile ed ur

gente — Divieto di transito per i rifiuti tossici e nocivi — Ille

gittimità — Disapplicazione (L. 23 dicembre 1978 n. 833,

istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 32). Parte civile — Reati contro l'ambiente — Danni subiti da asso

ciazioni ambientaliste — Risarcibilità (Cod. civ., art. 2043, 2059).

Integra il reato di cui all'art. 22 l. 10 maggio 1976 n. 319, il

non ottemperare alla condizione, imposta con l'autorizzazione

ministeriale allo scarico in mare, di ridurre progressivamente le sostanze inquinanti contenute nei fanghi scaricati (nella spe

cie, non era stata realizzata la progressiva riduzione della per

centuale di cromo esavalente presente nei residui della produzione

di sale di cromo effettuata in uno stabilimento, residui poi sca

ricati nel mar Ligure). (1)

(1-5) La prima massima della sentenza (già riprodotta in Giur. merito,

1986, 885, con nota di G. Amendola, e relativa alla nota vicenda dello

smaltimento nel mar Ligure dei residui della produzione di sale di cromo

da parte della società Stoppani; quanto al parallelo procedimento per

inquinamento atmosferico, cfr. Pret. Voltri 16 marzo 1987, Cornale e

altri, che sarà riportata in un prossimo fascicolo) è applicazione dell'art.

22 1. 10 maggio 1976 n. 319, che sanziona il comportamento di chi effet

tui o mantenga uno scarico «senza osservare tutte le prescrizioni indicate

This content downloaded from 91.229.229.13 on Wed, 25 Jun 2014 08:45:20 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended