sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt; imp. Merlo e altroSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 737/738-741/742Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179513 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
della prestazione di lavoro che è un elemento essenziale della sus
sistenza del rapporto di lavoro subordinato. Se è vero infatti che
gli studenti potevano fare i turni come a loro piaceva, che era
indifferente al datore di lavoro che ci fosse durante la giornata Tizio o Caio, che addirittura uno studente incaricato poteva farsi
sostituire non solo da altro incaricato, ma addirittura da persona sconosciuta alla cooperativa, allora bisogna concludere che non
aveva rilievo in questo rapporto l'elemento della personalità della
prestazione. Da qui a ritenere che oggetto del rapporto fosse il
servizio di assicurare alla cooperativa una presenza in ordine ad
una attività marginale alla manifestazione il passo è breve. Forse
si può aggiungere che l'elenco delle prestazioni allegate al rappor to fa emergere prestazioni del tutto sporadiche ed occasionali vi
cino a rapporti che hanno avuto una qualche stabilità e ripetizione nel tempo.
La conclusione necessaria in questo breve esame è che vanno
a mano a mano emergendo figure nuove di prestazioni lavorative
che mal si adattano ad essere inquadrate nei consueti schemi di
un rapporto di lavoro subordinato, pur conservando alcuni ele
menti che la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto tipici del rapporto di lavoro subordinato. È necessario nel vagliare queste nuove figure adottare i criteri di indagine rigorosa ed approfon
dita, con riguardo speciale all'intenzione delle parti oltre che alle
oggettive caratteristiche delle prestazioni effettuate. Non sembra
casuale nel nostro caso che la grandissima parte degli studenti
incaricati non abbia neppure pensato di essere stata parte di un
rapporto di lavoro subordinato; il che è sintomatico soprattutto
se si pensa che il livello di cultura e di consapevolezza di questi
lavoratori avrebbe ben consentito che essi si rendessero conto se
i loro diritti erano stati violati.
Ritiene perciò il decidente che manchi del tutto la premessa
per ritenere sufficienti i reati contestati al Mugnai.
Dalla accertata mancanza di un rapporto di lavoro subordian
to deriva la insussistenza delle imputazioni attribuite al Mugnai.
Pertanto l'imputato deve essere assolto con formula ampia.
PRETURA DI GENOVA; sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt;
imp. Merlo e altro.
PRETURA DI GENOVA;
Abuso di poteri e violazione dei doveri di ufficio — Omissione
di atti di ufficio — Assessore regionale — Fattispecie in mate
ria di rifiuti (Cod. pen., art. 328; d.p.r. 10 settembre 1982 n.
915, attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiu
ti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e noci
vi, art. 31).
Commette il delitto di omissione di atti di ufficio l'assessore re
gionale per l'ambiente il quale, dopo l'emanazione dei criteri
per la classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, avvenuta con
delibera del 27 luglio 1984, ometta di provvedere sulle doman
de di autorizzazione allo smaltimento di quel tipo di rifiuti pre
sentate dai privati a norma dell'art. 31 d.p.r. n. 915/82. (1)
(1) In ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 328 c.p. a
carico di amministratori che non provvedano entro i termini stabiliti dal
d.p.r. n. 915/82 (ovvero sei mesi dalla presentazione della domanda),
cfr. F. e P. Giampietro, Lo smaltimento dei rifiuti. Commento al d.p.r.
n. 915/82, Rimini, 1985, 189, secondo cui «la scadenza del termine asse
gnato per deliberare non può ritenersi idoneo a far scattare il silenzio
rifiuto... ma piuttosto ad introdurre valutazioni di responsabilità penale,
ai sensi dell'art. 328 c.p., nei confronti di chi, nell'ambito della p.a. com
petente, è tenuto a provvedere, nel termine prescritto, all'adozione di un
atto di ufficio, senza che possa avvalersi di alcuna discrezionalità sull'art
del provvedimento, dovendo adottarne uno positivo o negativo, salvo un
eventuale atto interlocutorio, necessario ad acquisire elementi istruttori
di valutazione, pregiudiziali al provvedimento.» Sul reato di cui all'art. 328 c.p. (in una fattispecie in cui è stata ritenu
ta la responsabilità del sindaco per l'omessa osservanza dei previsti poteri
doveri di controllo a tutela della salute pubblica in caso di grave inquina
mento di acque), v. Cass. 21 giugno 1985, Puccini, Cass, pen., 1986,
1636, con nota di F. Giampietro, Ambiente, salute pubblica e omissione
di atti di ufficio del sindaco; in generale, v. Pret. Pistoia 17 dicembre
1984 (in tema di omissione del sindaco responsabile di non aver istituito
un efficiente servizio per il controllo degli scarichi idrici degli insediamen
II Foro Italiano — 1987.
Motivi della decisione. — 1. - (Il regime autorizzatorio dello
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi). Con l'entrata in vigore del decreto delegato d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 di attuazione
della direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relati
va allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi si è affermato il
principio che le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
devono essere autorizzate in ogni loro fase, ed in particolare: a) la raccolta ed il trasporto, b) lo stoccaggio provvisorio, c) il trat
tamento, d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.
È competenza delle regioni provvedere, tra l'altro, alla predi
sposizione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti, alla individuazione delle zone idonee in cui realizzare
gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definiti
vo dei rifiuti, alla emanazione di norme integrative e di attuazio
ne del decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e
delle procedure di controllo e di autorizzazione. Tali competenze avrebbero dovuto essere esercitate entro il 13 marzo 1986 (diciot to mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati
dal comitato interministeriale il 27 luglio 1984, in attuazione del
l'art. 4 d.p.r. e pubblicati il 13 settembre 1984, art. 33, cpv.). Fino a tale data, e comunque fino all'emanazione dei provvedi menti regionali, si determina una fase transitoria regolata unica
mente dalle norme di legge, nonché dalle disposizioni di attuazione
delle competenze dello Stato approvate dal comitato interministe
riale di cui all'art. 5 del decreto.
È fatto obbligo di richiedere l'autorizzazione a chiunque, al
l'entrata in vigore del decreto, effettui attività di smaltimento dei
rifiuti per la quale essa sia prevista; ugualmente deve richiedere
l'autorizzazione chi intende intraprendere nuove analoghe attività.
La regione, entro sei mesi dalla presentazione della domanda,
deve provvedere su di essa (art. 31). All'eventuale silenzio sulla domanda, in mancanza di ogni espli
cita previsione normativa, non può certo attribuirsi natura di prov
vedimento né in senso negativo, diniego, né in senso positivo,
accoglimento. Esso non può valere quindi che come mero silen
zio inadempimento con la duplice conseguenza, dal lato del pri
vato richiedente, che egli non può ritenersi autorizzato, e, dal
lato dell'amministrazione, che si integra l'elemento materiale del
reato di omissione o ritardo di atti d'ufficio.
La legge definisce solo genericamente le caratteristiche dei ri
fiuti da considerarsi tossici e nocivi e manda per la loro precisa
zione alle competenze dello Stato da esercitarsi tramite il comitato
interministeriale. Tali competenze sono state esercitate solo con
ti produttivi siti in territorio comunale), Foro il., 1985, II, 467, con nota
di richiami; Pret. Mirandola 13 aprile 1984, ibid., 142, con nota di richia
mi; Pret. Rivarolo Canavese 20 aprile 1983, id., 1984, II, 144, con nota
di richiami. Cfr. anche F. e P. Giampietro, Rassegna critica di giurispru
denza sull'inquinamento delle acque e del suolo, Milano, 1985, 1708 ss.,
che riporta un'ampia casistica dell'applicazione del reato di cui all'art.
328 c.p. da parte della giurisprudenza pretorile in fattispecie riguardanti la tutela della salute e dell'ambiente.
In dottrina, sul reato di cui all'art. 328 c.p., v. Stile, Omissione, rifiu to e ritardo di atti di ufficio, Napoli, 1974 e Tagliarini, Omissione, ri
fiuto o ritardo di atti di ufficio, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano,
1980, XXX, 60. Per una fattispecie avente ad oggetto l'inquinamento da rifiuti tossici
e nocivi (peraltro collegata alla vicenda oggetto della sentenza che si ri
porta), v. Pret. Sestri Ponente 22 febbraio 1986, Giur. merito, 1986, 885,
con nota di Amendola, e Riv. giur. ambiente, 1986, 367, con nota di
Perli. In merito alla identica vicenda, e più in generale sugli scarichi
dei rifiuti tossici in mare, v., da ultimo, P. Giampietro, Gli scarichi tos
sici in mare tra legge «Merli», d.p.r. n. 915 sullo smaltimento dei rifiuti
e convenzioni internazionali, in Giur. it., 1987, IV, 122.
La delibera indicata nella massima è quella emanata dal comitato inter
ministeriale di cui all'art. 5 d.p.r. n. 915/82 intitolata «disposizioni per
la prima applicazione dell'art. 4 d.p.r. concernente lo smaltimento dei
rifiuti» pubblicata in Gazzetta ufficiate n. 253 (supplemento) del 13 set
tembre 1984.
Sulle problematiche suscitate dalla citata delibera, v. Amendola, Smal
timento dei rifiuti e legge penale, Napoli, 1985, 128 ss.; F. e P. Giampie
tro, Lo smaltimento dei rifiuti, cit., 115 ss.; F. Giampietro, Rifiuti tossici
e nocivi e rifiuti urbani pericolosi nella delibera del comitato interministe
riale del 27 luglio 1984, in Foro it., 1985, II, 38.
In generale sullo smaltimento dei rifiuti, v., da ultimo, Pret. Asti 6
giugno 1986, e altre quattro sentenze, id., 1986, II, 681, con nota di
richiami.
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PARTE SECONDA
la ricordata deliberazione del 27 luglio 1984. Essa, dopo la pub blicazione avvenuta il 13 settembre 1984, è entrata immediata
mente in vigore per le attività nuove; per quanto riguarda invece
le attività, gli impianti e le attrezzature esistenti, per le disposizio ni relative alla classificazione dei rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti
urbani pericolosi viene indicato il diverso termine del 27 marzo
1985 (180 giorni dall'entrata in vigore); infine è competenza delle
regioni stabilire il termine entro cui gli impianti e le attrezzature
esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni previste del decreto
915 e dalla delibera del comitato interministeriale, tale termine
non potrà comunque superare il 31 dicembre 1986 (art. 33 della
legge e § 7 punto 2 della delibera). Nel periodo precedente alla pubblicazione della delibera del co
mitato interministeriale e nel quale pertanto erano noti i criteri
di classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, si è affermata l'inter
pretazione, autorevolmente avallata dallo stesso comitato con la
circolare n. 165 del 4 marzo 1983 e dal parere dell'ufficio legisla tivo del ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1983, che
la normativa amministrativa e penale sui rifiuti tossici e nocivi
sarebbe divenuta operante solo dopo che fossero noti e in vigore i criteri di classificazione, e che le regioni avrebbero dovuto auto
rizzare in via provvisoria lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
secondo le modalità e condizioni stabilite per i rifiuti speciali.
(Omissis) 3. — (La regione e le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi). Il settore ambiente della regione Liguria, confor
mandosi agli indirizzi interpretativi prospettati dal comitato in
terministeriale nella ricordata circolare n. 165 del 4 marzo 1983, ha rilasciato autorizzazione provvisoria allo smaltimento di rifiuti
speciali, anche quando questi contenessero alcuna delle sostanze
elencate nella tabella allegata alla legge e che avrebbero potuto considerarsi tossici e nocivi quando la quantità e concentrazione
di detta sostanza fosse tale da presentare pericolo per la salute
e l'ambiente.
Peraltro, dopo la pubblicazione della delibera del comitato in
terministeriale, essendo nota la classificazione dei rifiuti tossici
e nocivi, le successive proroghe delle autorizzazioni vennero rila
sciate con esplicita avvertenza che, alla data di entrata in vigore della classificazione, i soggetti interessati avrebbero dovuto mu
nirsi di apposita autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti tos
sici e nocivi.
Si riteneva cioè che al 12 marzo 1985 (termine che veniva con
siderato in luogo di quello del 27 marzo 1985, che tiene conto
della normale vacatio legis, trattandosi di un atto normativo, sep
pure secondario, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) nessuna atti
vità di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi fosse consentita se
non previamente autorizzata.
Pertanto, chi avesse in precedenza effettuato tale attività muni
to di autorizzazione per i rifiuti speciali, o del tutto sprovvisto,
quando essa neppure fosse richiesta, come per le attività di tras
porto in conto proprio e di stoccaggio in azienda, avrebbe dovu to munirsi di nuova specifica autorizzazione.
Un quadro completo e dettagliato della problematica conse
guente all'entrata in vigore della classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, è fatto nella relazione che il settore tutela ambiente ha
presentato quale argomento per la discussione in giunta nella se duta del 21 marzo 1985. In essa si dà atto che le domande sono
pervenute agli uffici della regione in prossimità del termine del 12 marzo 1985, e che gran parte di esse risultavano incomplete e insufficientemente documentate in base a quanto richiesto dalla deliberazione del comitato interministeriale, e si prospetta la pos sibilità di ritenere in via interpretativa che sia comunque da rico noscersi alla regione l'ulteriore termine di sei mesi dalla
presentazione della domanda previsto dall'art. 31, 4° comma, della
legge, in quanto esso trova la sua motivazione nella necessità di istruttoria delle domande. Si propone quindi alla giunta di conce dere proroga delle autorizzazioni già rilasciate per lo smaltimento di rifiuti speciali, integrandole con nuove prescrizioni per la natu ra tossica e nociva del rifiuto, ciò al fine di completare l'istrutto ria. Analogamente si propone di autorizzare in via provvisoria i soggetti in precedenza non tenuti a munirsi di autorizzazione
(stoccaggio provvisorio in azienda e trasporto in conto proprio) cosi consentendo loro di proseguire le attività in corso e prescri vendo le necessarie cautele. Nella relazione si dà ancora atto del
preventivo, seppure informale assenso che su tale orientamento avrebbero espresso sia il ministero dell'ecologia che il ministero di grazia e giustizia. Infine si sottopone alla giunta la bozza di
Il Foro Italiano — 1987.
un disegno di legge regionale ove sono fissati i termini per la
presentazione delle domande e le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per le attività esistenti di smaltimento di rifiuti tos
sici e nocivi e per le attività nuove.
La prospettiva di promuovere l'approvazione di un d.d.l.r. in
materia era non praticabile per l'imminente scadenza della legis latura regionale, per il resto la giunta ha espresso «orientamento
favorevole all'adozione dei provvedimenti amministrativi di pro
roga prospettati nella relazione»; non si è espressa esplicitamente in ordine alle situazioni in cui non si tratta di prorogare autoriz
zazioni in precedenza già rilasciate, sibbene di rilasciarle nuove,
benché il problema fosse chiaramente espresso nella relazione e
nella bozza di d.d.l.r.
Quello che stupisce nella condotta successiva degli uffici regio nali è la inspiegabile caduta di coerenza rispetto ai comportamen ti prima assunti e alla lucida ricognizione dei problemi fatta nella
relazione alla giunta. Il fatto è che la giusta e doverosa preoccupazione di dare for
male autorizzazione a chi ne avesse fatto domanda, quand'anche non fosse stato ancora possibile dare prescrizioni più puntuali,
poiché il quadro normativo era ancora in formazione e gli accer
tamenti tecnici non potevano che essere graduali, cosi' da non
scaricare sui soggetti pubblici e privati le difficoltà organizzative dell'ente a controllare in tempi ristretti ogni singola posizione, non ha avuto conseguenziale applicazione con riferimento alle at
tività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, per numerose del
le quali puramente e semplicemente non è stata data risposta. È stato provveduto sulle domande di stoccaggio provvisorio
in azienda (34 autorizzazioni concesse nella seduta di giunta del
31 maggio 1985), e sulle domande di autorizzazione al trasporto
quando queste si riferissero ad attività già in precedenza autoriz
zate come «speciali» e gli interessati avessero rinnovato la do
manda per i tossici e nocivi (20 autorizzazioni concesse nella seduta
di giunta del 23 e 31 maggio 1985). Non è stato provveduto invece sulle restanti domande al tras
porto di rifiuti tossici e nocivi (46) e al trattamento di essi (5). Come già è stato detto, in tale comportamento non vi è nessu
na ragionevole coerenza, e i motivi talora addotti per giustificar lo sono totalmente inconsistenti.
Si è detto infatti che, nel marzo 1985, a seguito di pareri legali
(informali) assunti e di contatti con il ministero dell'ecologia, «ve
niva ad affermarsi l'interpretazione che il 12 marzo 1985 entrasse
in vigore solo la classificazione dei rifiuti tossici e nocivi e non
il resto della normativa per essi pertinente». Tale formula oscura, ma ripetutamente riferita nel corso dell'i
struttoria, potrebbe comunque ritenersi non scorretta qualora le
si attribuisse il senso indicato nella relazione tecnica dell'ufficio
alla giunta cui si è fatto prima più volte riferimento; che cioè
dovesse considerarsi legittima la concessione di autorizzazioni prov visorie «senza l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella
deliberazione del comitato interministeriale». In nessun modo avrebbe potuto attribuirsi il significato per il
quale «fino alla data fissata con legge regionale, lo smaltimento
dei rifiuti tossici e nocivi, in quanto tali, non fosse neppure sog
getto ad autorizzazioni specifiche».
Comunque, il comportamento degli uffici regionali non è stato
neppure conseguenziale a quest'ultima affermazione; infatti, co
me si è visto, sono stati autorizzati gli stoccaggi provvisori e talu
ne delle attività di trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
provvedimenti che, sull'assunto della non obbligatorietà dell'au
torizzazione, non potevano non considerarsi illegittimi per viola
zione di legge ed eccesso di potere. Per quanto riguarda i trasporti il criterio con cui sono state
autorizzate solo talune e non altre attività, è formalistico e privo di ogni riscontro nella legge. Si è deciso cioè di dare corso solo alle domande relative ad attività esistenti; come se l'art. 31, 6°
comma, della legge non prevedesse l'obbligo di provvedere nel
termine di sei mesi sulle domande di chi intenda effettuare attivi
tà di smaltimento dei rifiuti. Sono state poi considerate attività esistenti solo quelle che in precedenza già erano state autorizzate
per lo smaltimento di rifiuti speciali. Sono state invece considera te attività nuove tutte le altre e su di esse non si è provveduto.
Per quanto riguarda infine le domande per le attività di tratta
mento, su nessuna di esse si è provveduto. La difficoltà di defini re il contenuto di un provvedimento di autorizzazione al
trattamento, in mancanza di precisi riferimenti tecnici e normati
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GIURISPRUDENZA PENALE
vi non può certo costituire giustificazione per la totale omissione.
Anche sulle domande di trattamento si sarebbe potuto e dovuto
provvedere in via provvisoria in attesa dei più precisi parametri tecnici e normativi che la regione stessa avrebbe dovuto definire.
(Omissis) 5. - (L'elemento soggettivo del delitto di omissione di atti d'uf
ficio). Il reato di omissione di atti d'ufficio è definito nel suo
elemento materiale, nei singoli casi, con riferimento alle norme
che disciplinano i poteri e i doveri del pubblico ufficiale o incari
cato di pubblico servizio, e alla concreta situazione di fatto in
presenza della quale sussiste l'obbligo di attivarsi.
Pertanto, la conoscenza della norma che determina i presuppo sti del dovere di agire, e della situazione di fatto che impone di agire, è essenziale per la sussistenza del dolo, essendo essi ele
menti della fattispecie benché definiti da norma diversa da quella incriminatrice.
È da escludersi però che per la sussistenza del delitto occorra
la coscienza dell'antigiuridicità della condotta; l'avverbio «inde
bitamente», infatti, richiama solamente la necessità che la con
dotta omissiva non trovi alcuna giustificazione nella legge stessa
che impone l'obbligo o, comunque, nell'ambito dell'ordinamento
giuridico. Ad integrare il dolo generico richiesto dalla fattispecie, non
è perciò necessaria la consapevolezza di agire contra legem, il
che implica una direzione della volontà a ledere l'ordinamento
giuridico, sibbene solo la conoscenza del dovere di compiere un
determinato atto proprio dell'ufficio o servizio (v. Cass., sez. IV, 5 novembre 1983, n. 9176 e Cass., sez. VI, 28 novembre 1975, n. 11264).
6. - (L'imputato Merlo). L'imputato Merlo è stato assessore
regionale all'ambiente dal settembre 1980 al 10 ottobre 1985; i
fatti di causa riguardano quindi principalmente il periodo della
sua gestione. La sua difesa si incentra nell'affermazione che tutta la sua azione
amministrativa è stata condotta su proposta, e comunque su pa rere conforme espresso dai tecnici dell'ufficio. Egli ha infatti più volte sottolineato la sua incompetenza specifica in materia e quindi la necessità di affidarsi a quanto gli veniva suggerito da chi aveva
più cultura e competenza di quanta non ne avesse lui munito
solo del diploma di scuola magistrale. È incredibile che tale sorta di giustificazione possa essere ad
dotta da chi per tanti anni ha avuto incarichi amministrativi e
politici, e tutt'ora regge un assessorato regionale, è da credersi,
con lo stesso tipo di preparazione con il quale ha retto quello all'ambiente per una intera legislatura.
Se per ora è semplice auspicio di molti che ad assumere la
responsabilità di direzione amministrativa della cosa pubblica sia
no chiamate persone di provata specifica competenza, chi comun
que assume tali incarichi ne porta con pienezza la responsabilità ed è tenuto a fornirsi di tutti gli strumenti culturali, conoscitivi
e tecnici per adempierli nell'esclusivo interesse pubblico. Si è già spiegato perché non possa credersi ad una sorta di
induzione in errore nell'interpretazione della legge, determinata
dai pareri legali richiesti in via informale ad un consulente della
regione e al ministero dell'ecologia; infatti in base a tali pareri è stata predisposta la bozza del disegno di legge regionale che
è stata proposta alla giunta e la relazione che l'accompagna; esse
esplicitamente affrontano il problema del rilascio dell'autorizza
zione allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi sia delle attività
esistenti che delle nuove.
Non può perciò derivarsi da tali pareri la deduzione che non
sussistesse l'obbligo di provvedere sulle domande di autorizzazione.
Tanto più che la regione ha invece provveduto su alcune di
esse sulla base della decisione di autorizzare solo quelle conside
rate esistenti, secondo il criterio formale ed estrinseco di avere
in precedenza già ottenuto l'autorizzazione allo smaltimento di
rifiuti speciali. Inoltre, sono stati autorizzati gli stoccaggi provvi
sori in azienda che pure, secondo il criterio, non avrebbero potu
to considerarsi «esistenti», poiché in precedenza non occorreva
che fossero autorizzati quali speciali. Di tutto ciò l'assessore Merlo era perfettamente al corrente ed
è stato da lui disposto od accettato. Egli lo ha finalmente ammes
so al dibattimento, dopo che invece in istruttoria aveva dichiara
to di non essere stato «a conoscenza che al settore fossero state
presentate domande di autorizzazione allo smaltimento di tossici
e nocivi in precedenza non autorizzati come speciali, e ritenevo
che tutte le domande esistenti, anche quelle relative allo stoccag
II Foro Italiano — 1987.
gio, si riferissero a prosecuzione di attività». Non è cioè vero
che egli ritenesse che, secondo il criterio adottato, di fatto, ogni domanda dovesse essere evasa; è vero invece che egli bene sapeva che su quelle considerate come «nuove» non si provvedeva.
(Omissis) Deve invece affermarsi la penale responsabilità di Merlo. En
trambi i reati a lui ascritti sono integrati, lo si è visto, nell'ele
mento materiale; incontestabile è la non esistenza di alcun
provvedimento regionale per la formazione del piano previsto dal
l'art. 2 1. n. 62/82, e su numerose domande di autorizzazione
allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. È anche integrato l'e
lemento soggettivo del reato; piena e consapevole era infatti la
coscienza e volontà dell'assessore Merlo a non provvedere. Per
la sussistenza del reato è richiesto solo il dolo generico; non rile
vano perciò i motivi interni che hanno spinto l'imputato a queste determinate condotte e, come dice il Merlo «autoassolvendosi», l'affermata sua buona fede.
Si è vista comunque l'inconsistenza logica e giuridica delle ra
gioni addotte e talora la loro stessa intrinseca contraddittorietà.
(Omissis) Per la determinazione della pena deve ancora valutarsi la gra
vità delle conseguenze dei reati ascritti. L'inadempienza della p.a. nella persona del Merlo preposto all'assessorato all'ambiente del
la regione Liguria, ha comportato la lesione del diritto dei privati richiedenti l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti tossici e no
civi di esercitare, nel settore da essi prescelto, la libera iniziativa
economica, ponendoli nell'assurda e incostituzionale alternativa
di cessare o non intraprendere l'attività di impresa secondo il pro
prio diritto, oppure porsi in una situazione di illegalità addirittu
ra penalmente sanzionata. (Omissis
PRETURA DI SESTRI PONENTE; sentenza 22 febbraio 1986; Giud. Patrone; imp. Cornale ed altri.
PRETURA DI SESTRI PONENTE;
Acque pubbliche e private — Tutela dall'inquinamento — Auto
rizzazione ministeriale allo scarico in mare — Clausole di ridu
zione dell'inquinamento — Inottemperanza — Reato (L. 10
maggio 1976 n. 319, norme per la tutela delle acque dall'inqui
namento, art. 22). Sanità pubblica — Rifiuti solidi — Rifiuti tossici e nocivi — Di
sciplina applicabile — Scarico in mare — Divieto (D.p.r. 10
settembre 1982 n. 915, attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei poli clorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiu
ti tossici e nocivi, art. 4, 16, 26, 33). Sanità pubblica — Rifiuti solidi — Rifiuti tossici e nocivi — Tras
porto — Richiesta di autorizzazione — Silenzio della p.a. —
Silenzio-rifiuto — Reato (D.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, art.
16, 26). Comune e provincia — Sindaco — Ordinanza contingibile ed ur
gente — Divieto di transito per i rifiuti tossici e nocivi — Ille
gittimità — Disapplicazione (L. 23 dicembre 1978 n. 833,
istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 32). Parte civile — Reati contro l'ambiente — Danni subiti da asso
ciazioni ambientaliste — Risarcibilità (Cod. civ., art. 2043, 2059).
Integra il reato di cui all'art. 22 l. 10 maggio 1976 n. 319, il
non ottemperare alla condizione, imposta con l'autorizzazione
ministeriale allo scarico in mare, di ridurre progressivamente le sostanze inquinanti contenute nei fanghi scaricati (nella spe
cie, non era stata realizzata la progressiva riduzione della per
centuale di cromo esavalente presente nei residui della produzione
di sale di cromo effettuata in uno stabilimento, residui poi sca
ricati nel mar Ligure). (1)
(1-5) La prima massima della sentenza (già riprodotta in Giur. merito,
1986, 885, con nota di G. Amendola, e relativa alla nota vicenda dello
smaltimento nel mar Ligure dei residui della produzione di sale di cromo
da parte della società Stoppani; quanto al parallelo procedimento per
inquinamento atmosferico, cfr. Pret. Voltri 16 marzo 1987, Cornale e
altri, che sarà riportata in un prossimo fascicolo) è applicazione dell'art.
22 1. 10 maggio 1976 n. 319, che sanziona il comportamento di chi effet
tui o mantenga uno scarico «senza osservare tutte le prescrizioni indicate
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