sentenza 26 marzo 1998, n. 73 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° aprile 1998, n. 13); Pres.Granata, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. mil. La Spezia 13 marzo 1997(due) (G.U., 1 a s.s., nn. 23 e 29 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2799/2800-2801/2802Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194886 .
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2799 PARTE PRIMA 2800
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 marzo 1998, n. 73
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° aprile 1998, n. 13); Pres. Granata, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons, mini
stri. Ord. Trib. mil. La Spezia 13 marzo 1997 (due) (G.U., la s.s., nn. 23 e 29 del 1997).
Competenza e giurisdizione penale — Arruolati leva-mare non
ancora incorporati — S oggezione alla legge e alla giurisdizio ne penale militare — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3, 103; coi . pe'i. mil. pace, art. 3, 148, 151, 263;
d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 2.,7, leva e reclutamento obbligato rio nell'esercito, nella ma ina e nell'aeronautica, art. 147).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
3, 1° comma, n. 2, 148, 151 e 263 c.p. mil. pace e 147 d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 237, nella parte in cui ricomprendono come militari in attualità di servizio, e perciò soggetti alla
legge penale militare ed alla giurisdizione militare, gli arruo
lati leva-mare non ancora incorporati, in riferimento agli art.
3 e 103, 3° comma, Cost. (1)
Diritto. — 1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, il
Tribunale militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 103, 3° comma, Cost., questione di legittimità costitu
zionale degli art. 3, 1° comma, n. 2, 148, 151 e 263 c.p. mil.
(1) Il giudice a quo lamentava il diverso trattamento riservato agli arruolati leva-mare, per i quali soltanto esisterebbe uno «stallo» tra il periodo di presentazione e quello dell'incorporazione, con la conse
guenza che in tale periodo essi non rientrerebbero tra gli appartenenti alle forze armate. La Corte costituzionale, a seguito di una ricostruzio ne del momento soggettivo legittimante la riserva di giurisdizione di cui all'art. 103, 3° comma, Cost., esclude l'esistenza, nella specie, di un illegittimo ampliamento dell'assoggettamento alla legge ed alla giuris dizione militare e conclude che, per gli arruolati della leva di mare, il servizio militare ha inizio dal momento previsto per la presentazione, così come avviene per gli arruolati della leva di terra.
Per l'affermazione secondo cui la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordi nata al duplice limite della natura militare dei reati presi in esame e
dell'appartenenza alle forze armate degli autori di quei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi, v. Cass. 28 novembre 1996, Della Penna, Foro it., Rep. 1997, voce Competenza penale, n. 23; 31 maggio 1994, Natale, e 31 maggio 1994, Garro, id., Rep. 1995, voce cit., nn. 19, 20.
Sulle condizioni soggettive richieste dall'art. 103, 3° comma, Cost,
per la soggezione alla legge ed alla giurisdizione penale militare, v. Cor te cost. 10 novembre 1992, n. 429, id., 1993, I, 1774, con nota di ri
chiami, commentata da Poggi, in Giur. costit., 1993, 510, e da Mazzi, in Cass, pen., 1993, 1626, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 263 c.p. mil. pace, nella parte in cui assoggettava alla giurisdi zione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
In ordine alla sussistenza della giurisdizione militare in tempo di pace sui reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli apparte nenti alle forze armate nemiche, v. Trib. mil. terr. Roma 4 dicembre 1996, e G.i.p. Trib. Roma 21 novembre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., nn. 18, 20, commentate da Riondato, in Cass, pen., 1997, 1907 e 1898.
Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale del com binato disposto degli art. 63 c.p. mil. pace e 4 1. 7 maggio 1981 n.
180, come sostituito dall'art. 2 d.l. 27 ottobre 1986 n. 700, convertito, con modificazioni, in 1. 23 dicembre 1986 n. 897, nella parte in cui
prevede che il tribunale militare di sorveglianza decide in ordine alla domanda di affidamento in prova o ad altri benefici applicabili alla reclusione militare, in relazione a condanne pronunziate dal giudice or dinario per reati comuni, v. Corte cost. 31 marzo 1995, n. 104, Foro
it., 1996, I, 473, con nota di richiami, commentata da Rivello, in Giur. costit., 1995, 2152, cui adde, Cass. 3 maggio 1994, Natale, Foro it., Rep. 1996, voce Sorveglianza (magistratura di), n. 10, commentata da
Giambruno, in Cass. pen., 1995, 3403. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, in quanto con
cernenti scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, 1° comma, c.p. mil. pace, nella
parte in cui, a seguito della sent. 49/89 (Foro it., 1989, I, 603) della medesima corte, non consente ai tribunali militari la cognizione dei fat ti di peculato d'uso «militare», di abuso d'ufficio «militare» e di alcuni fatti penalmente rilevanti e di interesse militare (sent. 6 luglio 1995, n. 298, id., 1996, I, 444, con nota di richiami e nota di Brunelli, commentata da Mazzi, in Cass. pen., 1995, 3251, e da Rivello, in Giur. costit., 1995, 2321).
Il Foro Italiano — 1999.
pace, nonché dell'art. 147 d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 237, nella
parte in cui ricomprendono come militari in attualità di servi
zio, e perciò soggetti alla legge penale militare ed alla giurisdi zione militare, gli «arruolati leva-mare non ancora incorpora
ti», sicché costoro possono incorrere nei reati di diserzione o
di mancanza alla chiamata, nel caso in cui, trovandosi legitti mamente assenti per licenza, omettano di presentarsi senza giu sto motivo nei cinque giorni successivi, ovvero, chiamati alle
armi, non si presentino presso i centri di addestramento reclute
della marina militare (c.d. Maricentro). Il giudice a quo premette che, ai sensi della normativa sulla
leva (art. 64 e 66 d.p.r. n. 237 del 1964) e della circolare del
ministero della difesa prot. n. 516701/LM3 del 20 ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento nel corpo equipaggi milita
ri marittimi (Cemm), gli idonei ed atti per la marina vengono, ad opera delle capitanerie di porto, chiamati e avviati alle armi
e alla data fissata sono «presi in forza» dai centri addestramen
to reclute.
Il rimettente rileva che, in base alla citata circolare, l'incor
poramento è effettuato da un'apposita commissione nominata
dal comando del Maricentro, sicché fino a quando detta com
missione non si è pronunciata, «gli arruolati giunti ai Maricen
tro restano nella posizione di arruolati in attesa di eventuale
incorporamento». Conseguentemente, ad avviso del Tribunale
militare di La Spezia, mentre per la generalità dei militari di
leva il momento stabilito per la presentazione è, a norma del
l'art. 3 c.p. mil. pace, il discrimine tra l'assoggettamento o me
no alla legge penale militare, poiché all'atto della presentazione al corpo i chiamati sono subito incorporati, per gli arruolati
leva-mare si verificherebbe «uno stallo» nel periodo tra la pre sentazione in servizio e l'assunzione del servizio, sicché in que sta fase costoro non sarebbero militari in attualità di servizio, non rientrerebbero tra gli appartenenti alle forze armate e non
potrebbero rendersi autori dei reati di mancanza alla chiamata
0 di diserzione, qualora, chiamati alle armi per adempiere al
servizio di leva, non si presentassero o non facessero rientro, trovandosi legittimamente assenti.
Da ciò il dubbio di legittimità costituzionale delle disposizioni
censurate, che non consentirebbero di differenziare la posizione
degli arruolati leva-mare in attesa di eventuale incorporamento
assoggettandoli dal momento stabilito per la loro presentazione alla legge e alla giurisdizione penale militare.
Poiché le ordinanze pongono la medesima questione, i relati
vi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - La questione non è fondata.
È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza costi
tuzionale, la giurisdizione militare in tempo di pace è limitata, nell'art. 103, 3° comma, Cost., ai reati commessi da apparte nenti alle forze armate, nell'accezione ristretta di cittadini che
al momento della commissione del reato sono o sono da consi
derare in servizio militare, e non può essere estesa a soggetti diversi.
Il periodo di servizio, in base all'art. 3 c.p. mil. pace, per 1 militari che qui interessano, decorre dal momento stabilito per la loro presentazione al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'autorità competente del comune di residenza
da essi prescelto. Sono considerati in servizio alle armi, ai sensi
dell'art. 5 dello stesso codice, fra gli altri, i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata
o assenza arbitraria dal servizio: caratteristica comune di queste
figure è l'esistenza di un così stretto legame con le forze armate
(in termini di dover essere) che supplisce l'assenza di un servizio
effettivo.
Emerge ancora, dalla giurisprudenza di questa corte, che non
qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio
militare determina un legame con le forze armate tale da giusti ficare, in virtù dell'art. 103 Cost., l'assoggettamento alla giuris dizione penale militare: deve trattarsi di un dovere che, essendo
ordinato all'immediato inserimento nelle forze armate, sia ido
neo a determinare di per sé l'insorgenza di un vincolo giuridico di appartenenza. Tale vincolo, per la generalità dei militari di
leva, si costituisce appunto nel momento stabilito per la presen tazione in servizio. Prima di quel momento altri doveri possono
giustificare l'applicabilità della legge penale militare ma non val
gono a legittimare l'estensione della giurisdizione penale milita
re. È questa la ragione per la quale la corte ha, a suo tempo, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, 2° comma,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 237, nella parte in cui attribuiva al
l'autorità giudiziaria militare la cognizione dei reati previsti ne
gli art. da 157 a 163 c.p. mil. pace, quando commessi dagli iscritti alla leva. La qualità di appartenente alle forze armate
veniva da quella disposizione postulata senza che un legame or
ganico con esse si fosse creato e quindi «senza la dovuta serietà
e attendibilità» del sorgere di un tale status, sicché il limite sog
gettivo posto dalla Costituzione alla giurisdizione militare era
da ritenere oltrepassato (sentenza n. 112 del 1986, Foro it., 1986,
I, 1756). Una ratio decidendi non dissimile sorregge la successi
va sentenza (n. 113 del 1986, ibid., 1489), con la quale questa corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 111. 15
dicembre 1972 n. 772, che assoggettava a tale giurisdizione gli obiettori di coscienza ammessi a prestare il servizio sostitutivo
civile: in quel caso di un legame organico di cittadini obiettori
(non in servizio militare) con le forze armate non si sarebbe
potuto in alcun modo parlare. Lungo la stessa linea, tendente
a circoscrivere l'ambito della giurisdizione militare in tempo di
pace e a ricondurla al carattere di eccezionalità voluto dalla
Costituzione, si colloca la sentenza n. 429 del 1992 (id., 1993,
I, 1774), che ha restituito all'a.g.o. la giurisdizione sui militari
in congedo illimitato per i quali l'eventuale permanere di un
qualche legame con le forze armate non può dar luogo al più
pregnante e più ristretto vincolo di appartenenza necessario ai
fini del loro assoggettamento alla giurisdizione militare.
3. - Nelle fattispecie portate all'esame di questa corte dalle
due ordinanze del Tribunale militare di La Spezia non si verifi
ca alcun ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari
oltre il limite tracciato dalla Costituzione, come invece accade
va nei precedenti ora ricordati, né si riscontra alcuna illegittima
disparità di trattamento tra gli arruolati nella marina e gli ar
ruolati nelle altre forze armate.
In particolare, per quanto concerne gli art. 148 e 151 c.p. mil. pace, si tratta di disposizioni di diritto penale militare so
stanziale che nulla stabiliscono in ordine alla giurisdizione, e
la cui applicabilità a tutti i militari in servizio non è revocata
in dubbio dal giudice rimettente.
Per quanto riguarda gli art. 3 e 263 c.p. mil. pace e l'art.
147 d.p.r. n. 237 del 1964, che attribuisce i reati di mancanza
alla chiamata alla cognizione dei tribunali militari, dal loro con
giunto disposto non risulta l'estensione della giurisdizione di que sti in relazione ad uno status di militare non ancora assunto
o a obblighi relativi al servizio militare semplicemente potenzia
li; risulta, invece, una nozione di servizio militare ragionevol mente ristretta, quale quella definita dagli art. 3 e 5 c.p. mil.
pace, come servizio che deve iniziare nel momento stabilito per la presentazione, cui sono tenuti i cittadini già arruolati, ai qua li sia stato notificato il provvedimento di chiamata alle armi, e che sono considerati (art. 5) in servizio di leva anche se per
essi, proprio a causa della «mancanza», un servizio effettivo
non ha ancora avuto inizio.
A più forte ragione l'insieme delle disposizioni denunciate non
viola l'art. 103, 3° comma, Cost., per il fatto che dalla loro
applicazione deriva la giurisdizione dei tribunali militari in rela
zione al reato di diserzione commesso dall'arruolato che, chia
mato alle armi, si sia presentato e successivamente si sia allon
tanato senza fare rientro nel termine stabilito.
4. - Nessun trattamento deteriore creano per i cittadini arruo
lati nei Maricentro le norme censurate. Queste si applicano alla
generalità dei militari quale che sia la forza armata di apparte nenza e senza alcuna distinzione per gli arruolati della leva di
mare. Per essi, il d.p.r. n. 237 del 1964 sulla leva e il recluta
mento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronauti
ca detta, è vero, nella sezione III del capo III, alcune norme
particolari, che però non si discostano, nella sostanza, da quelle
vigenti per le altre forze armate. Parallelamente a quanto avvie
ne nell'esercito, è previsto un esame personale degli iscritti da
parte del consiglio di leva di mare, che si conclude con la deli
berazione di arruolamento nel corpo equipaggi militari maritti
mi (Cemm) degli idonei ed atti per la marina militare ovvero
di arruolamento dei restanti idonei nell'esercito (art. 64, 2° com
ma, lett. d). Alla successiva chiamata e all'avviamento alle armi
provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto e gli ar
ruolati di leva-mare sono presi in forza, alla data fissata, dai
centri addestramento reclute della marina militare. Per gli ar
ruolati della leva di mare il servizio militare ha pertanto inizio
dal momento previsto per la presentazione in tali centri ed è
Il Foro Italiano — 1999.
da quel momento che essi sono assoggettabili alla giurisdizione
penale militare, operante anche in relazione ai reati previsti da
gli art. 148 e 151 c.p. mil. pace: né più né meno di quanto accade agli arruolati della leva di terra, il cui servizio sotto le
armi ha inizio dal momento previsto per la presentazione al
corpo di destinazione. La circostanza che circolari del ministero
della difesa abbiano dettato alcune regole asseritamente contra
stanti con la disciplina legislativa ed abbiano creato presso i
Maricentro la non prevista figura dell'arruolato in attesa di in
corporamento non ha alcuna incidenza sulla questione di legitti mità costituzionale rientrante nella competenza di questa corte
che non può estendersi ad atti privi del valore di legge. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli art. 3, 1° comma, n. 2, 148, 151 e 263 c.p. mil. pace, nonché dell'art. 147 d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 237 (leva e reclu
tamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronau
tica), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 103, 3° comma, Cost., dal Tribunale militare di La Spezia con le ordinanze indicate
in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 marzo 1998, n. 53
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 18 marzo 1998, n. 11); Pres. Granata, Est. Ruperto; interv. Pres. cons, ministri.
Ord. Comm. trib. prov. Crotone 29 ottobre 1996, Comm.
trib. prov. Caserta 24 gennaio 1997, Comm. trib. prov. Ma
cerata 11 aprile 1997 (G.U., la s.s., nn. 6, 20 e 30 del 1997).
Tributi in genere — Commissioni tributarie — Estinzione del
giudizio — Condanna alle spese — Esclusione — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 97; d.leg. 31
dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 1.
30 dicembre 1991 n. 413, art. 15, 46).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
15, 1° comma, e 46, 3° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n.
546, nella parte in cui non prevedono la possibilità di con
dannare la parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per il suo ricono
scimento spontaneo della fondatezza delle ragioni della con
troparte, alla rifusione delle spese processuali, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
46, 3° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui non prevede la possibilità di condannare la parte in
lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso tribu
tario, poi venuto meno per il suo riconoscimento spontaneo della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione delle spese processuali, in riferimento agli art. 3, 24 e 97
Cost. (2)
(1-2) I. - La corte respinge i dubbi di costituzionalità sollevati da
Comm. trib. prov. Macerata 11 aprile 1997, Foro it., Rep. 1997, voce
Tributi in genere, n. 1676, e Fisco, 1997, 13130, con nota di Trovato, da Comm. trib. prov. Caserta 14 febbraio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1677, e da Comm. trib. prov. Crotone 29 ottobre 1996,
ibid., n. 1679, sul rilievo che:
a) per quanto attiene all'art. 3 Cost.,
al) la mancata previsione nel d.leg. 546/92 dell'istituto della c.d. soc
combenza virtuale, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non viola il principio d'uguaglianza attesa la spiccata specificità del
processo tributario rispetto a quello civile ed a quello amministrativo;
al) l'obbligatorietà della compensazione delle spese sussiste quale che
sia la parte che abbia dato luogo alla cessazione della materia del con
tendere, sì che non è configurabile un privilegio a favore della sola
parte pubblica; ai) la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia
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