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sentenza 26 marzo 1998, n. 74 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° aprile 1998, n. 13); Pres....

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sentenza 26 marzo 1998, n. 74 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° aprile 1998, n. 13); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Valentini; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Trib. Roma 13 marzo 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1349/1350-1351/1352 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194421 . Accessed: 25/06/2014 02:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 25 Jun 2014 02:18:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 26 marzo 1998, n. 74 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° aprile 1998, n. 13); Pres.Granata, Est. Santosuosso; Valentini; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Zotta). Ord.Trib. Roma 13 marzo 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1349/1350-1351/1352Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194421 .

Accessed: 25/06/2014 02:18

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata

al previo esperimento del ricorso amministrativo.

Questa corte, investita dell'esame di costituzionalità di altre

norme coeve, sempre nel settore tributario, strutturate in ma

niera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 d.p.r. 26

ottobre 1972 n. 641, tassa sulle concessioni governative; art.

39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 640, imposta sugli spettacoli; art.

33 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, imposta di bollo; l'art. 4, 8° comma, d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modifica

zioni, nella 1. 24 aprile 1989 n. 144, Iciap), ha sempre ritenuto

che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del pre vio esperimento di rimedi amministrativi (in duplice grado al

l'intendente di finanza e al ministro) con conseguente differi

mento della proponibilità dell'azione a un certo termine decor

rente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo solo

se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori fi

nalità di giustizia, non ritenute esistenti nei casi considerati (sen tenze n. 233 del 1996, Foro it., 1996, I, 2586; n. 56 del 1995,

id., 1995, I, 737; n. 360 del 1994, id., 1994, I, 2940; n. 406 del 1993, id., 1993, I, 3214, e, da ultimo, n. 81 del 1998, id., 1998, I, 969).

Né nella fattispecie disciplinata dall'art. 20 d.p.r. n. 638 (si noti coevo e omologo con le altre norme colpite da illegittimità

costituzionale) sussistono esigenze di accertamenti tecnico

amministrativi, posto che si tratta sempre di tributi — anche

se locali —, la cui imposizione deve trovare base in una legge, che fissa il presupposto di imposta, nonché l'ambito soggettivo ed oggettivo del tributo, riservando eventuali ed ulteriori speci ficazioni ad atti amministrativi generali ed a regolamenti, senza

che residuino momenti di discrezionalità nei confronti di singoli contribuenti.

5. - La violazione del parametro costituzionale invocato (art.

24) risulta ulteriormente evidenziata quando, come nel caso del

la norma denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo

non ha effetto sospensivo della riscossione dell'imposta (senten ze n. 62 del 1998, id., 1998, I, 969, e n. 81 del 1998), essendo

la sospensione, su domanda di parte e subordinata alla sussi

stenza di gravi motivi (art. 20, 4° comma, d.p.r. n. 638 del

1972), rimessa alle attribuzioni discrezionali dell'autorità ammi

nistrativa investita della decisione sul ricorso.

6. - Di conseguenza, si impone la dichiarazione dell'illegitti mità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui

non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in man

canza del preventivo ricorso amministrativo.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 d.p.r. 26 otto

bre 1972 n. 638 (disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 1. 9 ottobre 1971 n. 825, in sostituzione

di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delega bilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso

amministrativo.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 marzo 1998, n. 74

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° aprile 1998, n. 13); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Valentini; interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Trib. Roma

13 marzo 1997 (G.U., la s.s., n. 28 del 1997).

Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordi

naria — Società fiduciarie — Società controllanti o controlla

te o collegate — Dichiarazione di fallimento successiva alla

data della liquidazione coatta della società fiduciaria — Que

stione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; d.l. 5

giugno 1986 n. 233, norme sulla liquidazione coatta ammini

strativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni

transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, art. 3; 1. 1° agosto 1986 n. 430, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

5 giugno 1986 n. 233; d.l. 16 febbraio 1987 n. 27, misure

Il Foro Italiano — 1998.

urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria, art. 4 bis; 1. 13 aprile 1987 n. 148, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 16 febbraio 1987 n. 27).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 3, 1° comma, d.l. 5 giugno 1986 n. 233 e successive

modifiche, nella parte in cui non prevede per le società con

trollanti o controllate o collegate ad una società fiduciaria la conversione del fallimento dichiarato successivamente alla

data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coat

ta amministrativa della società fiduciaria, in riferimento al

l'art. 3 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione, con la quale è stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, è riportata in Dir. fallirti., 1997, II, 390, nonché ibid., 542, con commento di Di Gravio, Andirivieni

costituzionale delle conversioni dei fallimenti delle società (collegate al

le) fiduciarie, il quale sottolinea che la questione di costituzionalità è soltanto apparente e si ricollegherebbe — sempre secondo l'a. — ad un improprio significato del termine «conversione», posto che quest'ul tima riguarda «le procedure di fallimento», indipendentemente dal mo mento in cui il fallimento è stato dichiarato e — deve ritenersi, seguen do il ragionamento dell'a. — senza che rilevi la (eventuale) opposizione alla sentenza di fallimento. In altri termini, si tratterebbe soltanto di una questione interpretativa della disciplina prevista dall'art. 3 d.l. 5

giugno 1986 n. 233 e successive modifiche, senza che sia necessario,

perciò, scomodare i principi fondamentali della Costituzione. In argomento, si deve ricordare la precedente pronuncia Corte cost.

18 gennaio 1991, n. 19, Foro it., 1993, I, 1785, con nota redazionale e nota di Liccardo, La tutela della unicità delle procedure concorsuali amministrative: brevi riflessioni sulla conversione del d.l. 233/86 nella l. 430/86, ed anche Ragusa Maggiore, in Dir. fallim., 1993, II, 262, e Censoni, La conversione dei fallimenti delle società «collegate» con società fiduciarie, in Nuove leggi civ., 1994, 290. In quella sede, la corte aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.

3, 1° comma, d.l. 233/86, nella parte in cui — per le società indicate nell'art. 2, 1° comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria (o fiduciaria e di revisione) con la quale sono collegate —

non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in

vigore del citato decreto legge. Da notare, inoltre, che, poco dopo la ricordata pronuncia della Consulta, App. Bologna 6 novembre 1992, Foro it., 1993, I, 1785 (anche in Fallimento, 1993, 536, con nota di

Ruggeri) aveva affermato che deve disporsi la conversione del falli mento in liquidazione coatta amministrativa della società collegata quan d'anche la dichiarazione di fallimento della stessa società sia successiva al provvedimento con cui la società fiduciaria è stata posta in liquida zione coatta amministrativa, non potendo il principio di unicità della

procedura prevista dal legislatore essere vanificato alla asincronia delle decisioni adottate.

Per ulteriori interventi in giurisprudenza, successivamente a Corte cost.

19/91, si può segnalare Cass. 24 settembre 1991, n. 9963, Foro it.,

Rep. 1992, voce Liquidazione coatta amministrativa, n. 22, ove, per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società fiduciaria, ai fini

dell'assoggettamento anche della prima alla liquidazione coatta ammi

nistrativa, viene affermata la competenza del tribunale della sede della società controllante (e non quello della sede della società fiduciaria con

trollata), atteso che il d.l. n. 233 del 1986 e la relativa legge di conver

sione non hanno introdotto alcuna deroga al criterio di competenza previsto dall'art. 195 1. fall, (e dal successivo art. 202) per la dichiara zione giudiziale dello stato d'insolvenza dell'impresa soggetta a liquida zione coatta amministrativa.

Più di recente, in tema di conversione della procedura seguita a sen tenza di improcedibilità del fallimento, Cass. 6 novembre 1993, n. 11016, id., Rep. 1994, voce cit., n. 41, ha affermato che la sentenza non deter

mina né la chiusura, né la revoca del fallimento, ma soltanto la sostitu zione di una procedura concorsuale ad un'altra, con salvezza degli ef

fetti prodottisi nel corso di quella fallimentare, trattandosi di pronunzia che accerta il «collegamento» tra le imprese, non influente sulla decisio

ne relativa ai presupposti del fallimento (riesaminabili soltanto nel giu dizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento) di un'im

presa collegata e non rilevando, in proposito, l'accesso, avvenuto nel

frattempo, della società capofila alla procedura speciale e la conseguen te conversione del fallimento dell'impresa collegata.

In tema di gruppi di società, Trib. Ferrara 15 novembre 1995, id.,

Rep. 1996, voce cit., n. 18 (e Fallimento, 1996, 689, con nota di F.

Di Majo, Crisi dì società fiduciarie e conversione di procedimenti), ha

affermato che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del

decreto in cui sia stata aperta la liquidazione coatta amministrativa di

una società fiduciaria può essere disposta la conversione in detta proce dura, ai sensi dell'art. 3 1. 1° agosto 1986 n. 430, delle altre società

collegate facenti parte del gruppo nell'ambito del quale sia compresa anche una società di intermediazione mobiliare, anche se l'unicità di

direzione sia ricollegabile ad una società di fatto ed ai soci illimitata

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1351 PARTE PRIMA 1352

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Roma ritiene irragionevole, e perciò contrastante con l'art. 3, 1° comma, Cost., l'art. 3, 1° comma, d.l. 5 giugno 1986 n. 233 (norme urgenti sulla liqui dazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle so

cietà fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria), convertito, con modificazioni, in 1. 1° agosto 1986

n. 430 (come sostituito dall'art. 4 bis d.l. 16 febbraio 1987 n.

27, convertito, con modificazioni, in 1. 13 aprile 1987 n. 148), nella parte in cui non prevede — per le società indicate nell'art.

2, 1° comma, dello stesso decreto legge (e cioè società control

lanti o controllate o collegate ad una società fiduciaria) — la

conversione del fallimento dichiarato successivamente alla data

di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta am

ministrativa della società fiduciaria con la quale sono collegate. 2. - La questione è inammissibile.

Il d.l. n. 233 del 1986 dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione che versino in stato di insolven

za—o per le quali sia stata pronunciata la revoca dell'autoriz

zazione previsa dall'art. 2 1. 23 novembre 1939 n. 1966 (discipli na delle società fiduciarie e di revisione) — siano assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del falli

mento (art. 1); alla medesima procedura devono essere sottopo ste le società controllanti o controllate o collegate ad esse (art. 2).

La norma ora impugnata (art. 3) prevede, poi, per le società

collegate ad una società fiduciaria che siano già sottoposte a

fallimento, che questo sia convertito in procedura di liquidazio ne coatta amministrativa allorché successivamente venga posta in liquidazione coatta la società fiduciaria «madre». Ciò al fine

di realizzare la finalità ispiratrice dell'intero decreto-legge, nel

senso che tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo siano sottoposte al medesimo tipo di procedura concorsuale vo

luta dal legislatore, e cioè la liquidazione coatta.

Questa corte, con la sentenza n. 19 del 1991 (Foro it., 1993,

I, 1786), è intervenuta per eliminare l'irragionevole esclusione

dalla possibilità di conversione delle procedure relative alle so

cietà collegate ad una fiduciaria, che siano dichiarate fallite do

po l'entrata in vigore del citato decreto-legge. Il Tribunale di

Roma invoca con la presente ordinanza un analogo intervento,

per correggere un ulteriore elemento di irrazionalità che reputa

presente nella stessa norma, e cioè la mancata previsione della

conversione delle procedure relative alle società dichiarate falli

te dopo la sottoposizione a liquidazione coatta della società

«madre».

3. - Nel caso di specie, peraltro, si verte in una situazione

diversa da quella sottesa alla citata pronuncia di questa corte, che riguardava l'ipotesi di conversione prevista nell'art. 3 per i fallimenti legittimamente pronunciati in precedenza; si è, ora, verificata un'altra ipotesi per la mancata applicazione di una

diversa norma (l'art. 2 della legge in esame), in quanto — dopo che la società fiduciaria «madre» era stata posta in liquidazione coatta amministrativa — la società collegata alla precedente è stata dichiarata fallita anziché essere posta anch'essa in liquida zione coatta, come chiaramente stabilito dal citato art. 2.

È determinante, quindi, rilevare che nel presente caso non si tratta di una intrinseca irrazionalità della norma denunziata

(art. 3), ma della violazione di fatto del disposto dell'art. 2, a cui si poteva rimediare proponendo tempestivamente contro la sentenza l'opposizione prevista dall'art. 18 1. fall.

Poiché ciò non è avvenuto, la sentenza dichiarativa di falli

mento, che non doveva essere pronunciata, è tuttavia divenuta

inoppugnabile, producendo una situazione patologica per la quale il legislatore non ha disposto altri specifici strumenti correttivi.

mente responsabili ed il finanziamento sia consistito in un clandestino ed illecito passaggio degli investimenti dei clienti da una all'altra società del gruppo.

Infine, va ricordato il recente intervento di Corte cost., ord. 4 aprile 1996, n. 109, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 55, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis d.l. 16 febbraio 1987 n. 27, convertito in 1. 13 aprile 1987 n. 148, in riferi mento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta normativa assoggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, le sole società che, senza autorizzazione, svolgano un'attività corrispon dente alle previsioni di cui alla 1. 23 novembre 1939 n. 1966 (c.d. fidu ciarie di fatto) e non anche gli enti i quali, parimenti senza autorizza zione, svolgano un'attività corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 t.u. 13 febbraio 1959 n. 449.

Il Foro Italiano — 1998.

4. - Tale situazione dev'essere risolta non dalla Corte costitu

zionale, che non può essere chiamata a intervenire su corrette

norme giuridiche al fine di fornire ulteriori rimedi alla loro er

rata applicazione, ma dai giudici ordinari, cui spetta stabilire

quale natura e quali effetti debbano riconoscersi — in base alla

normativa speciale ed al sistema complessivo, nonché alla luce

degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali — alla sentenza

dichiarativa di fallimento, erroneamente emessa nella predetta

fattispecie. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile la question^ di legittimità costituzionale dell'art. 3, 1° com

ma, d.l. 5 giugno 1986 n. 233 (norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fi

duciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fidu

ciaria), convertito, con modificazioni, in 1. 1° agosto 1986 n.

430 (come sostituito dall'art. 4 bis d.l. 16 febbraio 1987 n. 27,

convertito, con modificazioni, in 1. 13 aprile 1987 n. 148), solle

vata, in riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost., dalla sezione

fallimentare del Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 marzo 1998, n. 69

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 marzo 1998, n. 12); Pres. Granata, Est. Marini; Soc. Sia c. Comune di Pozzuo

li; Soc. Costa Illuminata c. Comune di Catania. Ord. Pret.

Napoli-Pozzuoli 22 novembre 1996 (G.U., la s.s., n. 11 del

1997) e Pret. Catania 26 luglio 1996 (G.U., la s.s., n. 15

del 1997).

Comune e provincia — Espropriazione presso terzi — Enti lo

cali — Vincoli di destinazione — Efficacia — Questioni fon

data e manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 97; cod. proc. civ., art. 543, 615, 624; d.l. 18

gennaio 1993 n. 9, disposizioni urgenti in materia sanitaria

e socio-assistenziale, art. 1; d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, disposi zioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità

pubblica, art. 11; d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77, ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali, art. 113).

È incostituzionale l'art. 113, 3° comma, d.leg. 25 febbraio 1995

n. 77 (modificato dal d.leg. 11 giugno 1996 n. 336), nella parte in cui, non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'ado

zione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stes

se, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come per venute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle

deliberazioni di impegno da parte dell'ente. (1) È manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità

dell'art. 113, 2° e 3° comma, d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77

(modificato dal d.leg. 11 giugno 1996 n. 336) in quanto l'or

dinanza di rimessione risulta priva di elementi idonei alla in

dividuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e, quindi, del carattere di pregiudizialità rispetto ad esso della

questione sottoposta all'esame della corte, in riferimento agli art. 3, 1° comma, e 24, 2° comma, Cost. (2)

(1-2) Corte cost. 29 giugno 1995, n. 285, Foro it., 1995, I, 2323, ha dichiarato illegittimo l'art. 1, 5° comma, 1. 18 marzo 1993 n. 67, nella parte in cui, per la sottrazione alla esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevedeva che le Usi, con deliberazione da adottare ogni trimestre, quantificassero preventivamente gli importi delle somme a tali fini destinate e, dall'adozione della delibera, non emettessero mandati di pagamento se non seguendo l'ordine cronologi co delle fatture ovvero delle deliberazioni di impegno di spesa.

Infatti, confrontando quella disciplina con la corrispondente dettata per gli enti locali allora vigente (art. 111. 18 marzo 1993 n. 68) questi

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