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sentenza 27 febbraio 1996, n. 55 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 6 marzo 1996, n. 10); Pres....

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sentenza 27 febbraio 1996, n. 55 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 marzo 1996, n. 10); Pres. Ferri, Est. Granata; Soc. Caccavale e Jecco (Avv. Moscarini) c. Fall. soc. Galante (Avv. Schiano di Pepe); interv. Pres. cons. ministri. Ord. App. Genova 4 aprile 1995 (G.U., 1 a s.s., n. 25 del 1995) Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 1527/1528-1533/1534 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190928 . Accessed: 28/06/2014 08:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 08:16:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 27 febbraio 1996, n. 55 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 6 marzo 1996, n. 10); Pres. Ferri, Est. Granata; Soc. Caccavale e Jecco (Avv. Moscarini) c. Fall. soc. Galante

sentenza 27 febbraio 1996, n. 55 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 marzo 1996, n. 10);Pres. Ferri, Est. Granata; Soc. Caccavale e Jecco (Avv. Moscarini) c. Fall. soc. Galante (Avv.Schiano di Pepe); interv. Pres. cons. ministri. Ord. App. Genova 4 aprile 1995 (G.U., 1 a s.s., n.25 del 1995)Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 1527/1528-1533/1534Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190928 .

Accessed: 28/06/2014 08:16

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1527 PARTE PRIMA 1528

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 febbraio 1996, n.

55 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 marzo 1996, n. 10);

Pres. Ferri, Est. Granata; Soc. Caccavale e Jecco (Aw.

Moscarini) c. Fall. soc. Galante (Avv. Schiano di Pepe); interv. Pres. cons, ministri. Ord. App. Genova 4 aprile 1995

(G.U., la s.s., n. 25 del 1995).

Privilegio — Credito del prestatore d'opera — Esclusione —

Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 35;

cod. civ., art. 2751 bis).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del l'art. 2751 bis, n. 3, c.c., nella parte in cui permette l'applica

zione del privilegio anche ai crediti delle società invece di li mitarlo a quelli delle sole persone fisiche e delle società di

persone dove il lavoro sia prevalente sul capitale, in riferi

mento all'art. 3 Cost. (1)

(1-3) La Corte costituzionale si occupa per la prima volta dell'ambi

to soggettivo di applicazione dei privilegi previsti dai nn. 3 e 5 dell'art. 2751 bis c.c. Entrambe le questioni vengono dichiarate inammissibili;

però, nel caso del n. 5 la corte ritiene che il risultato cui il giudice rimettente voleva pervenire, vale a dire l'applicazione del privilegio ai

lavoratori autonomi non esercenti una professione intellettuale, sia rag

giungibile in sede di interpretazione della norma.

Non risulta che la giurisprudenza si sia mai occupata della possibilità di estendere il privilegio in parola al prestatore d'opera manuale, sem brando al contrario pacifica la sua esclusione. Per esempio, Trib. Mila

no 16 novembre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce Privilegio, n. 26, in

motivazione precisava che l'art. 2751 bis tutela il lavoro subordinato

e parasubordinato, con inclusione solo di alcuni lavoratori autonomi

«qualificati» tra cui il prestatore d'opera intellettuale, data la particola re tutela di cui è oggetto la prestazione intellettuale negli Stati liberali.

Anche la dottrina sembra essere della stessa opinione. C. M. Pratis,

Privilegi (dir. civ. e tributario), voce del Novissimo digesto, appendice,

1984, V, 1252, osserva che la disparità di trattamento, esistente nell'ori

ginaria disciplina codicistica, tra prestatori d'opera intellettuale e pre statori d'opera manuale è stata eliminata dall'inserimento, con l'art.

2751 bis, degli artigiani, che dei prestatori d'opera manuale rappresen tano la categoria più cospicua; G. Chesi, Nuovo codice delle cause dì

prelazione, Bologna, 1981, 29, ritiene non sussita privilegio a favore del credito di chi eserciti un'attività in autonomia ed a proprio rischio, se questa non possa essere qualificata intellettuale e contemporanea mente sottolinea come l'unica possibilità di tutela per molti creditori

sarà dimostrare la qualifica di impresa artigiana. Più controversa appare la questione relativa all'ambito soggettivo di

applicazione del n. 3 dell'art. 2751 bis. La Corte d'appello di Genova, nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, riportata anche in Dir. fallim., 1995, II, 386, con nota di S. Ronco, sospettava di inco

stituzionalità la norma, se interpretata secondo la tesi ormai consolida

ta della Corte di cassazione. Per quest'ultima, il privilegio va applicato ad ogni credito derivante dall'esercizio di un rapporto di agenzia, indi

pendentemente dal fatto che l'agente sia una persona fisica o una socie

tà, di persone o di capitali. Le pronunce più recenti in tal senso sono:

Trib. Torino 22 aprile 1993, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 22, e Cass. 5 settembre 1992, n. 10241, ibid., n. 19, nella quale si ribadiva

l'importanza dell'argomentazione letterale, già sostenuta dalla Cassa

zione: non essendoci limitazioni soggettive nel n. 3 dell'art. 2751 bis

(al contrario di quanto previsto nelle altre disposizioni della stessa nor

ma, che collegano il privilegio a singoli determinati soggetti), va consi

derato come privilegiato il credito di ogni soggetto esercente l'attività

di agente. In quest'ordine di idee, viene respinta l'argomentazione siste

matica, proposta dalla giurisprudenza di merito, per cui il legislatore, nel trasferire il privilegio suddetto dall'art. 2751 all'art. 2751 bis, avrebbe

voluto raggruppare i crediti derivanti da rapporti caratterizzati dalla

prevalenza del lavoro personale, sicché al n. 3 andrebbero ricollegati solo i crediti derivanti da rapporti di agenzia in cui la prestazione sia

eseguita con il lavoro personale del soggetto privilegiato. Tale ragiona mento, ancorché «persuasivo» agli occhi della Cassazione, viene ritenu to sussidiario e non in grado di far mutare da solo l'interpretazione di una norma di per sé inequivoca. Conforme anche Cass. 20 luglio 1992, n. 8756, ibid., n. 20, la quale in particolare sottolineava come

a nulla rilevi che la normativa previdenziale (in particolare la 1. 12 mar

zo 1968 n. 316), richiamata anche dalla sentenza in epigrafe, sia appli cabile solo agli agenti-persone fisiche, in quanto trattasi di disciplina diretta a regolare un fenomeno del tutto diverso da quello in esame. In senso conforme, per la giurisprudenza di merito, Trib. Belluno 26

maggio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 20, e App. Roma 23 febbraio

1988, ibid., n. 19. Tutte le sentenze citate riprendono Cass. 10 gennaio

1986, n. 75, id., 1986, I, 679, in cui la Cassazione dichiarava applicabi

li Foro Italiano — 1996.

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 febbraio 1996, n.

40 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 28 febbraio 1996, n.

9); Pres. Ferri, Est. Granata; Rodi c. Fall. soc. Litografia

del Sole; Rocaglioni c. Fall. soc. E.C.M.; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. Trib. Milano 16 febbraio 1995 (due) (G.U., la s.s., n. 25 del 1995).

Privilegio — Credito dell'agente — Limitazioni — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. civ., art.

2751 bis).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del l'art. 2751 bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede che

il privilegio si applichi ai crediti di tutti i prestatori d'opera, qualificati come lavoratori autonomi, anche se non esercenti

una professione intellettuale, in riferimento agli art. 3 e 35

Cost. (2)

le il privilegio in esame anche a favore delle società di capitali in virtù

della formulazione letterale della norma; e individuava il denominatore comune delle disposizioni dell'art. 2751 bis nella tutela di prestazioni lavorative a carattere continuativo, che si pongano come unica o preva lente fonte di reddito per i creditori privilegiati: prestazioni a carattere

continuativo sono rinvenibili anche qualora l'attività di agente sia svol

ta da una società di capitali e quindi, data la mancanza di contrarie

indicazioni del legislatore, nulla osta all'applicazione del privilegio an

che in tali casi. La corte respingeva in tal modo la tesi (ventilata dalla

giurisprudenza di merito: v. Trib. Genova 20 settembre 1979, id., Rep.

1980, voce cit., n. 14; Trib. Milano 24 settembre 1981, id., Rep. 1983, voce Fallimento, n. 453; Trib. Ascoli Piceno 29 settembre 1983, id.,

Rep. 1985, voce Privilegio, n. 17; Trib. Torino 2 febbraio 1984, id.,

Rep. 1984, voce cit., n. 20; Trib. Bologna 29 febbraio 1984, id., Rep.

1985, voce cit., n. 15) secondo cui la norma sarebbe volta a tutelare

il lavoratore, quale parte debole del rapporto obbligatorio. La sentenza sottolineava che non poteva tornare utile in tal senso neanche il richia

mo all'art. 409, n. 3, c.p.c., dove il legislatore limita l'applicazione del rito del lavoro ai soli rapporti di agenzia in cui l'opera prestata sia prevalentemente personale; tale disposizione comprova, ad avviso

del collegio, che dove il legislatore ha voluto limitare il richiamo a certi

rapporti di agenzia, lo ha detto espressamente; e comunque da una

norma di natura processuale non può dedursi la volontà legislativa di modificare norme sostanziali, tra l'altro successive.

Questa sentenza, e le altre due di Cassazione precedentemente citate,

già escludevano ogni dubbio di legittimità costituzionale della norma;

pur essendo vero che per i crediti degli agenti è prevista una tutela

più ampia rispetto a quella prevista per altre categorie imprenditoriali, ciò rientra nella discrezionalità di cui gode il legislatore nell'accordare

un privilegio a determinati crediti, essendo possibile disciplinare deter minati istituti in modo diverso, col solo limite del divieto di trattamenti

diseguali per situazioni eguali, divieto che qui si assume non violato.

Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito non ha ottemperato alle direttive della corte di legittimità, ritenendo in linea di massima che la norma sia applicabile se ad esercitare l'attività di agente è una

società di persone, ma non qualora si tratti di una società di capitali. Tra le numerose pronunce, alcune meritano un'attenzione particolare: Trib. Genova 13 febbraio 1987, id., Rep. 1989, voce cit., n. 22, ribadi

va che la ratio della norma è la tutela del lavoro e osservava come

non sia possibile che il privilegio eventualmente spettante alle società, secondo l'interpretazione della Cassazione, sia ritenuto di grado supe riore rispetto a quello del coltivatore diretto e dell'artigiano (di cui ai

nn. 4 e 5 art. cit.) da una norma la cui finalità è la tutela del lavoro; la sentenza si distingue in quanto esclude finanche l'applicabilità del

privilegio alle società di persone. Trib. Bologna 16 febbraio 1988, ibid., n. 21, sottolineava, in critica alla tesi contraria, come esistano altri rap

porti di collaborazione a carattere continuativo non assistiti da privile

gi, come ad esempio quello di mandato. Trib. Vicenza 10 novembre

1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 29, e Trib. Reggio Emilia 10 luglio 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 26, riguardano l'agente costituito

in forma di società di persone e, aderendo alla ricostruzione della giuri sprudenza di merito a proposito della ratio della norma, aggiungevano che il privilegio è applicabile alla s.a.s. solo qualora anche i soci acco

mandanti abbiano prestato la propria attività lavorativa nello svolgi mento del rapporto di agenzia. Trib. Genova 7 maggio 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n. 19, espressamente sosteneva che l'applicazione del

privilegio in esame alle società di capitali sarebbe irrazionale e violativa

del principio di eguaglianza; tanto più se si considera come la previsio ne dei privilegi non rientri nell'assoluta discrezionalità del legislatore, il quale può crearli solo se giustificati dalla particolare rilevanza etico

sociale del credito, che non ricorre nel caso di società di capitali eser centi l'attività di agente a scopo di lucro. Da ultimo, Trib. Genova

28 marzo 1994, Dir. fallim., 1995, II, 92, con nota di S. Ronco, per

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ill

TRIBUNALE DI VERONA; sentenza 10 novembre 1995; Pres.

Abate, Est. Sandrini; Eurosarda Ltd (Aw. Finardi) c. Fall,

soc. Fais.

Privilegio — Agente straniero costituito in forma di società di

capitali — Ammissibilità (Cod. civ., art. 2751 bis).

Il privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 3, c.c. spetta anche all'agente di diritto straniero che sia costituito nella

forma delle società di capitali. (3)

I

Diritto. — 1. - È stata sollevata questione di legittimità costi

tuzionale — in riferimento all'art. 3 Cost. — dell'art. 2751 bis

[rectius: art. 2751 bis, n. 3], c.c. nella parte in cui non limita

il riconoscimento del privilegio a favore dei crediti dell'agente

la prima volta contesta anche l'argomento letterale della Cassazione, sulla base del riferimento dell'art. 2751 bis alle «provvigioni» e «inden nità» che rinvierebbero allo svolgimento personale del rapporto di agenzia.

Anche la dottrina è divisa circa l'interpretazione della norma: A. To

scano, I privilegi di cui all'art. 2751 bis c.c. ed il fenomeno societario, in Giust. civ., 1986, I, 1017, esclude che la norma, interpretata nel senso attribuitole dalla corte, possa essere incostituzionale, in quanto l'inserimento dei crediti dell'agente tra quelli privilegiati deriva dalla natura di rapporto di lavoro parasubordinato che il legislatore ricono sce al rapporto di agenzia, cosa che ovviamente ricorre anche nel caso di agente in forma societaria; quindi, l'agente-società e gli altri soggetti elencati dall'articolo sono oggetto di una stessa disciplina perché uguale è la situazione lavorativa di cui sono protagonisti.

Tuttavia, questa è opinione assolutamente minoritaria. Secondo E.

Francardo, Ancora sui privilegi ex art. 2751 bis e tutela dei crediti di lavoro, in Giur. comm., 1994, II, 224, la norma è attuazione del l'art. 35 Cost, ed una sua applicazione ai casi in cui il lavoro non sia fonte prevalente di sostentamento per il creditore la sgancerebbe da

ogni riferimento costituzionale, ponendola in contrasto con il principio di eguaglianza. L. Barbera, commentando Cass. 75/86, in Nuova giur. civ., 1986, I, 592, mette in evidenza l'analogia tra il n. 3 ed il n. 5 dell'art. 2751 bis; poiché il privilegio è applicabile all'impresa artigiana costituita in forma societaria solo se il lavoro è prevalente sul capitale (ex art. 3 1. 860/56), l'applicazione del n. 3 al di là di tale limite sarebbe incostituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. Altri ritengono invece

ingiustificata sul piano costituzionale l'interpretazione della Cassazione, data la disparità di trattamento che si viene a creare con altre categorie imprenditoriali, i cui crediti non sono privilegiati, nonostante siano an ch'esse preordinate al sostentamento dei titolari: così L. A. Russo, /

privilegi per le provvigioni derivanti da rapporto di agenzia a favore di società di capitali, in Fallimento, 1988, 497, il quale inoltre auspica un intervento chiarificatore del legislatore o una risposta «più equili brata» della giurisprudenza; C. M. Ruggeri, Privilegi del credito per attività di agente svolta da società di capitali, id., 1993, 1166; U. Api

ce, Privilegio del credito dell'agente di commrcio, id., 1989, 33; G. Lo Cascio, Oggetto del giudizio di opposizione a stato passivo falli mentare e privilegio del credito dell'agente, in Giust. civ., 1993, I, 43, il quale si esprime a favore di una riformulazione della norma.

Mentre la dottrina appena citata in generale tende ad escludere dal

privilegio le sole società di capitali, Ronco, Il privilegio ai crediti per provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commentando Trib. Geno va 28 marzo 1994, cit., applicherebbe il privilegio alle sole persone fisi

che, poiché, data la notevole rilevanza dell'apporto personale nello svol

gimento dell'attività di agente, dubita sia corretto il fatto stesso di con cepire una società avente ad oggetto tale attività. La stessa a., Il privilegio sui crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia di fronte alla Corte costituzionale, in nota all'ordinanza di rimessione della Cor te d'appello di Genova, osservava come compito della corte fosse quel lo di dare direttive interpretative ai giudici, specie sulla ratio della nor

ma, cosa che, a quel che sembra, la Consulta si è completamente aste nuta dal fare, lasciando la situazione, per tale aspetto, pressoché immutata. Tuttavia, va notato che la sentenza in epigrafe elimina uno

degli argomenti più utilizzati dalla giurisprudenza di merito per conte stare la tesi della Cassazione.

All'indirizzo prevalente delle corti di merito, circa l'esclusione dal

privilegio delle società di capitali, non si allinea il tribunale veneto che

invece, riconoscendo la spettanza della causa di prelazione all'agente società di capitali, ha pure esteso la tutela del creditore all'ipotesi in cui l'agente eserciti la propria attività in uno Stato diverso da quello italiano.

Su questo particolare aspetto i precedenti non sono significativi, se

gnalandosi solo ex professo, l'intervento di D. Finardi, Riconoscimen to del privilegio all'agente straniero, in Fallimento, 1995, 113.

Il Foro Italiano — 1996.

all'ipotesi dell'agente-persona fisica ed a quella dell'agente-società di persone sempre che in tali società l'attività di agente sia di rettamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione

preminente sul capitale; in particolare, sarebbe violato il princi

pio di eguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di si tuazioni differenziate perché — diversamente dalle ipotesi con siderate negli altri numeri dell'art. 2751 bis cit. — la garanzia del privilegio trova sempre applicazione per il solo fatto che

creditore sia un agente e quindi anche nel caso di agente ope rante in qualsiasi forma societaria ed a prescindere dalla rile vanza del fattore-lavoro rispetto al capitale.

2. - La questione è inammissibile. Deve premettersi che l'originaria formulazione dell'art. 2751

c.c. prevedeva al n. 6 il credito dall'agente per le provvigioni maturate negli ultimi sei mesi del rapporto, nonché per l'inden

nità di fine rapporto; previsione questa che seguiva quella ana

loga in favore del lavoratore subordinato e che, unitamente a

quest'ultima, realizzava soltanto in parte l'intento dichiarato nella relazione al re (n. 1130) di «estendere a qualunque prestazione

d'opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio . . .» in que stione. In realtà — dopo la generalizzazione del privilegio in

favore del lavoratore subordinato (art. 66 1. n. 153 del 1969) — è solo con la 1. n. 426 del 1975 di modifica della disciplina dei privilegi che si amplia ulteriormente l'area della tutela del lavoro con la confluenza, nell'art. 2751 bis c.c. di ipotesi varie:

al lavoratore subordinato e all'agente si aggiungono il prestato re d'opera intellettuale, il coltivatore diretto, il mezzadro, il co

lono, l'imprenditore artigiano, le cooperative di produzione e

lavoro. Successivamente, l'art. 18 1. n. 59 del 1992 ha infine

esteso il privilegio anche alle società cooperative agricole ed ai loro consorzi.

Questa progressiva estensione delle categorie dei crediti ga rantiti, pur nella prospettiva (chiaramente risultante dalla di

scussione parlamentare che ha accompagnato la formazione della 1. n. 426 del 1975 citata) di un allargamento della tutela del lavoro personale in senso stretto e di quello a quest'ultimo assi

milabile, ha lasciato inalterato il riferimento oggettivo al rap

porto di agenzia senza che — secondo il diritto vivente, fissato

dalla giurisprudenza della Corte di cassazione — possa distin

guersi sotto il profilo soggettivo tra l'agente costituito da perso na fisica e quello costituito da una società. Quindi plausibil mente il giudice rimettente muove dalla premessa della indistin ta assimilazione, al fine in esame, di qualsivoglia agente, anche

se una diversa ricostruzione sistematica sia ritenuta possibile da

una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, le quali

operano una distinzione nell'ambito della categoria dell'agente sì da riservare il privilegio unicamente all'agente persona fisica

0 società in cui l'apporto del fattore lavoro sia preminente ri

spetto a quello del capitale, ed anche se, con riferimento al n.

2 del medesimo art. 2751 bis c.c., la stessa giurisprudenza di

legittimità opera proprio tale distinzione ritenendo che il privi

legio relativo alla retribuzione del prestatore d'opera intellettua le non sia estensibile ai crediti delle società di revisione contabile.

3. - Ciò premesso deve rilevarsi che — ancorché lo scrutinio di costituzionalità sia consentito, come richiesto dal giudice a

quo, all'interno di una specifica norma attributiva di un privile

gio (sentenza n. 84 del 1992, Foro it., Rep. 1992, voce Privile

gio, n. 8) — l'esame del merito è nella specie precluso da una liminare ragione di inammissibilità che risulta dalla stessa pro

spettazione dell'ordinanza di rimessione, la quale invoca una

pronuncia additiva per restringere l'ambito della garanzia sol

tanto all'agente-persona fisica e all'agente-società di persone sem

pre che in tali società l'attività di agente sia direttamente svolta

dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul ca

pitale. Infatti, il giudice a quo, formulando tale richiesta, non

fa altro che proporre l'adozione di un modello normativo, cor relato alla struttura soggettiva dell'agente, diverso da quello pre scelto dal legislatore, in tema di fruizione della garanzia, fra

1 molteplici, diversi modelli dallo stesso legislatore adottati in

relazione ad altre, diverse fattispecie. Così l'art. 409, n. 3, c.p.c. al fine dell'applicazione del rito delle controversie del lavoro,

distingue in ragione del carattere prevalentemente personale del

l'opera prestata, mentre quanto alla previdenza e all'obbligo di iscrizione al relativo fondo l'art. 5 1. n. 12 del 1973 distingue tra agenti-persone fisiche ed agenti — che pur operando in so

cietà — siano illimitatamente responsabili, da un lato, e, dal

l'altro, agenti operanti in forma di società di capitali. Ed anco

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1531 PARTE PRIMA 1532

ra un terzo, ed ulteriormente diverso, modello è previsto dal

l'art. 6 1. n. 204 del 1985, che al fine dell'iscrizione all'albo, prevede un'unica disciplina sia per l'agente-persona fisica che

per l'agente-società; modello — quest'ultimo — che è quello

recepito anche dalla disposizione censurata secondo l'interpre tazione della Corte di cassazione.

Orbene, il modello sostitutivo proposto dal giudice rimettente

con riferimento alla materia dei privilegi di cui è causa — se

condo il quale dovrebbe distinguersi fra le persone fisiche e le

società di persone nelle quali l'attività lavorativa sia direttamen

te svolta dal socio ed il lavoro sia preminente sul capitale, da

un lato, e, dall'altro, tutte le altre società di persone e le società

di capitali — è, a sua volta, ancora diverso da quelli sopra

ricordati, essendo soltanto analogo, ma non identico, a quello di cui al n. 5 del medesimo art. 2751 bis c.c., concernente l'im

prenditore artigiano. Infatti, secondo l'art. 3 della legge quadro n. 443 del 1985, è impresa artigiana, oltre alla individuale, an

che quella costituita in forma cooperativa — escluse le società

a responsabilità limitata e le società per azioni — a condizione

che la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soli soci,

svolga in prevalenza lavoro personale o che nell'impresa il lavo

ro sia preminente sul capitale.

Poiché, dunque, la pronunzia additiva richiesta dal giudice a quo per la rimozione del vulnus da lui denunziato risponde rebbe comunque non ad una soluzione costituzionalmente ob

bligata, bensì ad una delle diverse soluzioni possibili, la que stione come sopra proposta risulta inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 3, c.c. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte

d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

II

Diritto. — 1. - È stata sollevata questione incidentale di legit timità costituzionale — in riferimento agli art. 3 e 35 Cost. —

dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede che

il privilegio sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati, anche se non

aventi natura intellettuale, per sospetta violazione sia del princi

pio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in ragione della ingiustificata disciplina più favorevole prevista per i crediti dell'imprenditore

artigiano, che beneficiano di tale privilegio; sia della necessaria

protezione del lavoro che deve essere tutelato in tutte le sue

forme ed applicazioni (art. 35 Cost.). 2. - Preliminarmente vanno riuniti i giudizi in ragione dell'i

dentità della questione di costituzionalità sollevata.

3. - La questione è inammissibile.

Premesso che — come espressamente risulta dall'ordinanza

di rimessione — la censura di disparità di trattamento adduce

come tertium comparationis unicamente la garanzia, prevista dal n. 5 dell'art. 2751 bis c.c., in favore dell'imprenditore arti

giano e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in favore del prestatore d'opera intellettuale, sicché quest'ultima

comparazione, ancorché in astratto possibile, è fuori del thema

decidendum, deve rilevarsi che il giudice rimettente mira ad in

serire al n. 5 della disposizione censurata la figura generale del

prestatore d'opera (art. 2222 c.c.) sull'asserito presupposto che

essa si differenzi da quella dell'imprenditore artigiano non es

sendo condizionata alla sussistenza dei requisiti che connotano

quest'ultima, implicanti un'attività svolta professionalmente con

un'organizzazione, seppur minima, d'impresa. Tale distinzione — in realtà controversa in dottrina — è con

testata in questa sede dall'avvocatura dello Stato secondo cui, al di là della linea di confine tracciata nel n. 2 dell'art. 2751 bis

c.c. per definire il pretatore d'opera intellettuale, c'è sempre un prestatore d'opera manuale il quale, per il solo fatto di do

ver organizzare quanto meno il proprio lavoro, assume la con

notazione di artigiano (n. 5 della medesima disposizione). In effetti, l'esigenza di tutela del lavoro in tutte le sue forme

ed applicazioni (art. 35 Cost.) potrebbe indurre a preferire una

lettura estensiva dell'una e dell'altra previsione della norma in

esame. Ma è questo un problema esegetico rimesso alla compe tenza del giudice, la cui premessa interpretativa nel denunciare

l'assunto vizio di incostituzionalità non è suscettibile di revisio ne da parte di questa corte in mancanza di un diverso diritto

Il Foro Italiano — 1996.

vivente quando risulti, come nella specie, non implausibile se

condo gli ordinari canoni ermeneutici. Sicché, indipendentemente dalla possibilità di individuare realmente una linea di demarca

zione tra la figura legale dell'artigiano e quella del prestatore autonomo d'opera manuale, è decisivo, ai fini della risoluzione

del proposto incidente di costituzionalità, rilevare che, nella pro

spettazione del giudice rimettente, l'art. 2222 c.c. non impliche rebbe né la professionalità dell'opera, né l'organizzazione di mez

zi, essendo quindi possibile sia la prestazione occasionale, sia

quella che, pur non potendo qualificarsi «intellettuale», non im

plichi alcun approntamento di mezzi materiali o di struttura

organizzativa. Ed infatti, proprio tale impostazione della que stione comporta che il petitum del giudice a quo viene a collo

carsi fuori dall'ambito di competenza di questa corte, in quanto si risolve nella richiesta di una vera e propria innovazione nor

mativa. Occorre infatti ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa corte (sentenze n. 84 del 1992, Foro it., Rep. 1992,

voce Privilegio, n. 8, e n. 25 del 1984, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 15), lo scrutinio di costituzionalità è consentito all'inter

no di una specifica norma attributiva di un privilegio al fine

di sindacare la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee rispetto a quella cui la cau

sa di prelazione è riferita; non è invece consentito per introdur

re una causa di prelazione ulteriore che implicherebbe una scel

ta economico-politica riservata alla discrezionalità del legislato

re, il quale solo può apprezzare la «causa» del credito per elevarla

a ragione giustificatrice della garanzia del credito stesso (senten za n. 326 del 1983, ibid., n. 14). E nella questione in esame

si ha proprio che il giudice rimettente, ravvisando nel prestatore

d'opera non intellettuale una categoria di soggetti (e di crediti) diversa (sia da quella del n. 2, che) da quella del n. 5, propone un petitum che dovrebbe condurre ad attribuire la garanzia ad

una fattispecie estranea a quella contemplata dal legislatore, os

sia ad istituire una nuova ipotesi di privilegio. La questione proposta va dunque dichiarata inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c. sollevata, in riferimento agli art.

3 e 35 Cost., dal Tribunale di Milano con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Ili

Motivi della decisione. — La materia del contendere è circo

scritta alla natura privilegiata (e, eventualmente, in quale misu

ra) o meno del credito dell'opponente, non essendo invece con

testata l'esistenza e l'ammontare del credito stesso, ammesso al passivo in via chirografaria nell'importo richiesto di lire

40.832.084, né il titolo da cui trae origine la pretesa creditoria, costituito dal rapporto contrattuale di agenzia intercorso tra la

Eurosara e la società (poi) fallita.

I particolare, il tema disputandum è costituito dalla spettanza o meno alla Eurosara Limited, società di diritto straniero, del

privilegio riconosciuto dalla legge italiana (art. 2751 bis, n. 3,

c.c.) al credito dell'agente per le provvigioni maturate nell'ulti

mo anno di prestazione, e quindi — nel caso di specie — per le provvigioni dovute alla Eurosara (nella misura contrattuale

del 3%) sugli affari, procacciati ed eseguiti, documentati dalle

fatture emesse dalla Fais nel 1993, dovendo invece incontesta

bilmente collocarsi al chirografo il credito relativo alle provvi

gioni, per complessive lire 11.965.249, dovute sulle fatture emesse

nel periodo 1989-1990, oltre il limite temporale previsto dal

l'art. 2751 bis, n. 3, c.c. Va rilevato che la Eurosara, in quanto soggetto di diritto stra

niero, non è iscritta nel ruolo degli agenti e rappresentanti di

commercio previsto dalla 1. 3 maggio 1985 n. 204, alla cui iscri

zione l'art. 9 della legge subordina la liceità dell'esercizio della

relativa attività e il diritto dell'agente a percepire le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia.

L'omessa iscrizione dell'agente straniero nel ruolo previsto dalla legge italiana non riveste tuttavia importanza decisiva al

fine, che qui interessa, della spettanza o meno del privilegio

previsto dall'art. 2751 bis, n. 3, c.c., dovendo ritenersi consoli

dato in giurisprudenza il principio per cui il divieto stabilito dall'art. 9 1. 204/85 non opera con riferimento ai contratti di

agenzia che devono essere eseguiti all'estero, ancorché stipulati

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Page 5: sentenza 27 febbraio 1996, n. 55 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 6 marzo 1996, n. 10); Pres. Ferri, Est. Granata; Soc. Caccavale e Jecco (Avv. Moscarini) c. Fall. soc. Galante

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

in Italia e ancorché l'agente sia cittadino italiano (cfr., in argo mento, Cass. 5 novembre 1990, n. 10612, Foro it., Rep. 1990, voce Agenzia, n. 25; 16 luglio 1988, n. 4679, id., 1988, I, 3276; 16 febbraio 1988, n. 1631, id., Rep. 1988, voce cit., n. 22), in quanto la natura pubblicistica della relativa disciplina delimi ta necessariamente il suo ambito territoriale di applicazione alla sola attività di agente e di rappresentante di commercio eserci tata in Italia (Cass. 1631/88, cit.). Opinando diversamente, del resto, il credito dell'agente straniero operante all'estero, che non sia iscritto nel ruolo di cui alla 1. 204/85, non potrebbe essere ammesso al passivo neppure in via chirografaria, stante la nulli tà insanabile discendente dalla contrarietà del contratto a nor ma imperativa di legge (cfr. Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n.

1613, id., 1989, I, 1420). Nel caso di specie, avendo la Eurosara come zona di compe

tenza contrattualmente stabilita il territorio della Gran Breta

gna (art. 1 del mandato agenziale), l'agente non era tenuto all'i scrizione nel ruolo previsto dalla 1. n. 204 del 1985.

Al fine della soluzione della controversia è invece decisiva la clausola, contenuta nel n. 12 del contratto di agenzia rego lante i rapporti tra le parti, stipulato per iscritto agli effetti fi scali previsti dall'art. 53 d.p.r. 633/72 (contratto nel quale tro va titolo il credito della Eurosana ammesso al passivo), nella

parte in cui prevede espressamente la soggezione alla legislazio ne italiana del rapporto negoziale nascente dal contratto (v. doc. I di parte opponente).

Le relative obbligazioni contrattuali sono dunque soggette al la legge italiana per espresso accordo delle parti, in conformità a quanto consentito dall'art. 25, 1° comma, ultima parte, pre leggi (nel testo vigente prima della recente riforma del diritto internazionale privato).

Consegue che al credito dell'agente verso il preponente, na scente dall'esecuzione del contratto, compete il rango privilegia to previsto dalla legge italiana ex art. 2751 bis, n. 3, c.c.

Il privilegio costituisce, invero, un accessorio del credito con naturato alla causa del credito stesso, che sorge contestualmen te al credito per diretto effetto di legge (art. 2745 c.c.).

Il principio per cui il privilegio consiste in una preferenza accordata dalla legge (italiana) a un determinato credito esclusi vamente in considerazione della causa del credito stesso, senza alcun riferimento alla posizione soggettiva del creditore, è stato — del resto — recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento al privilegio generale sui mo bili spettante ai crediti dell'agente ex art. 2751 bis, n. 3, c.c., al fine di escludere qualsiasi diversità di trattamento, in ordine alla spettanza del privilegio, tra l'agente persona fisica e l'agen te persona giuridca avente forma di società di capitali (cfr., sul

punto, Cass. 5 settembre 1992, n. 10241, id., Rep. 1992, voce

Privilegio, n. 16 e 20 luglio 1992, n. 8756, ibid., n. 17). Non è inutile ricordare, poi, che la disciplina dei privilegi,

contenuta nel codice civile, ha natura sostaziale e non proces suale, essendo tenuto il debitore a rispettare l'ordine dei privile gi (connaturanti ab origine i crediti corrispettivi alle sue obbli gazioni) anche nell'ipotesi di adempimento spontaneo di una pluralità di debiti, e non soltanto allorché si tratti di pagamenti coattivi avvenuti nell'ambito di una procedura esecutiva (indivi duale o concorsuale).

Il rapporto creditorio instauratosi tra la Eurosara e la società

preponente, odierna fallita, per il pagamento delle provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia relative all'ultimo anno di pre stazione (1993), in quanto contrattualmente disciplinato fin dal la sua origine dalla legge italiana, è dunque necessariamente caratterizzato dalla natura privilegiata ex art. 2751 bis, n. 3, c.c.: a (parziale) modifica del provvedimento adottato in sede di verifica, il relativo credito di lire 28.866.835 va pertanto am messo al passivo in via privilegiata.

Per scrupolo di motivazione, va infine rilevata la inammissi bilità (a prescindere dalla fondatezza o meno, nel merito, della relativa pretesa) di una eventuale richiesta di collocamento in

prededuzione del credito della Eurosara (affacciata per la prima volta dalla difesa dell'opponete in comparsa conclusionale), sia

perché difforme dalle conclusioni definitivamente precisate al l'udienza del 27 ottobre 1994 (mediante richiamo di quelle for mulate nell'atto introduttivo del giudizio), sia perché radical mente preclusa dalla mancata deduzione in sede di verifica della relativa — diversa — causa petendi (cfr. Cass. 5 settembre 1992, n. 10241, cit., specifica sul punto, vertendo su fattispecie analo

ga a quella di causa).

II Foro Italiano — 1996.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 febbraio 1996, n. 31 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 febbraio 1996, n. 8); Pres. Ferri, Est. Ruperto; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Salerno 1° febbraio 1995, Pret. Bologna 29 marzo 1995, Pret. La Spezia 15 aprile 1995 (G.U., la s.s., nn. 14, 24 e 37 del 1995).

Circolazione stradale — Infrazioni — Sospensione provvisoria della patente di guida — Tutela giurisdizionale — Esclusione — Questioni di costituzionalità infondate nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 24, 102; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, art. 223; d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, disposizioni correttive del codice della strada, approvato con d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 120).

Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 223, 5° comma, d.leg. 30 apri le 1992 n. 285, come modificato dal d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, nella parte in cui escluderebbe la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della patente di guida in caso di lesioni personali od omicidio col posi, derivati dalla violazione delle norme del codice della stra

da, in riferimento agli art. 3, 24 e 102 Cost, (la corte interpre ta la norma impugnata nel senso che la tutela giurisdizionale nelle forme dell'opposizione, ai sensi dell'art. 205 cod. strad., sarebbe ammessa dalla norma stessa anche nell'ipotesi di le sioni personali od omicidio colposi, e che nel caso di mancato

preventivo esperimento del ricorso al ministro dei trasporti, la tutela giurisdizionale è comunque ammessa). (1)

(1) L'art. 223, 5° comma, cod. strad. prevede il ricorso al ministro dei trasporti nei confronti del provvedimento di sospensione della pa tente di guida disposta dal prefetto nell'ipotesi di lesioni personali od omicidio colposi. La seconda parte di tale norma, come modificata dal l'art. 120 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, ammette l'opposizione innan zi al pretore, ai sensi dell'art. 205 cod. strad., nei confronti dei provve dimenti di sospensione della patente di guida adottati nelle altre ipotesi di reato per le quali sia prevista tale sanzione accessoria. La Corte co stituzionale propone un'interpretazione adeguatrice di questa disposi zione per garantire la tutela giurisdizionale anche nei casi di applicazio ne della sanzione accessoria della sospensione provvisoria della patente di guida, in conseguenza dei reati di lesioni personali od omicidio colposi.

Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle ordinanze di rimessione, riguardavano il presunto contrasto tra l'art. 223, 5° com ma, cod. strad. e gli art. 3, 24 e 102 Cost. In particolare, si affermava che i provvedimenti riguardanti la sospensione provvisoria della patente sarebbero disciplinati in maniera ingiustificatamente disomogenea, a se conda che essi conseguissero a reati di lesioni personali e omicidio col posi, oppure ad altri reati e che la tutela offerta dal ricorso amministra tivo, con riguardo alla prima ipotesi, non poteva certo essere equipara ta a quella giurisdizionale al quale il provvedimento prefettizio di sospensione finirebbe col risultare ingiustificatamente sottratto. Nell'or dinanza di rimessione del Pretore di La Spezia era altresì ipotizzato che la presunta esclusione del ricorso al pretore ex art. 22 ss. 1. 689/81 e la conseguente tutela innanzi al Tar, quale giudice di competenza ge nerale per il sindacato di legittimità sugli atti amministrativi, determi nasse una ingiustificata disparità di trattamento, con pregiudizio del diritto di difesa del privato.

Non si rinvengono precedenti specifici sul punto. Si tenga presente che l'entrata in vigore del d.leg. 10 settembre 1993

n. 360 che ha modificato l'art. 218 cod. strad., ha espressamente intro dotto la possibilità di proporre opposizione, ai sensi degli art. 22 e 23 1. 689/81, innanzi al pretore, avverso il decreto di sospensione di paten te di guida. Sulla base dei principi generali, peraltro, a tale previsione non è stata riconosciuta efficacia retroattiva: si veda Pret. Bologna 15 dicembre 1993, Foro it., Rep. 1994, voce Circolazione stradale, n. 166.

In assenza di una disposizione esplicita di tale tenore, la giurispru denza aveva dubitato dell'ammissibilità dell'opposizione ex 1. 689/81 avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida, richia mandosi all'art. 12 1. cit.

Cosi Cass., sez. un., 17 febbraio 1992, n. 1914, id., Rep. 1992, voce cit., n. 118, afferma che deve essere proposta davanti al giudice ammi nistrativo l'opposizione avverso il provvedimento prefettizio di sospen sione della patente di guida, emesso con decreto ai sensi dell'art. 91 d.p.r. 393/59. Secondo tale pronuncia, tale provvedimento non rientre rebbe nell'ambito delle sanzioni amministrative cui è applicabile la di

sciplina dettata dalla 1. 689/81: infatti, la competenza del giudice ordi nario presupporrebbe sempre la natura pecuniaria della sanzione e l'e missione dell'ordinanza-ingiunzione (cfr. art. 12 e 13 1. 689/81). La sospensione della patente di guida, al contrario, è disposta con atto diverso dall'ordinanza-ingiunzione e non comporta il pagamento di som me di denaro, esorbitando quindi dai limiti di giudizio di opposizione

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