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sentenza 27 gennaio 2004, n. 44 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 febbraio 2004, n. 5);Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Pinna c. Min. difesa; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Corteconti, sez. II giur. centr. app., 20 febbraio 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 23 del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 415/416-417/418Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200977 .
Accessed: 25/06/2014 00:16
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PARTE PRIMA
(che disciplinano deroghe, e relative procedure, a quel divieto)
riguardano, in quanto tali, le regioni, come chiarisce l'ultimo
alinea del comma 58 stabilendo che «per le regioni e le autono
mie locali, nonché per gli enti del servizio sanitario nazionale
(...) si applicano le disposizioni del comma 60».
Analoga esplicita previsione è contenuta nel comma 65 (limiti
all'assunzione di personale a tempo determinato), mentre impli cita, ma inequivoca, è l'estraneità delle regioni a quanto dispone il comma 61 in ordine alla proroga del termine di validità delle
graduatorie, dal momento che la norma riguarda esclusivamente
«le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono sog
gette a limitazioni delle assunzioni».
Respinte, pertanto, le censure che investono i commi 53, 54,
55, 58, 61 e 65, occorre passare all'esame di quelle che concer
nono il comma 60: norma pressoché identica a quella contenuta
nell'I 1° comma dell'art. 34 1. n. 289 del 2002, e per la quale vale quanto si è precisato supra, n. 4, ribadendo l'infondatezza
delle censure relative alla parte in cui si prevede che l'accordo
raggiunto in sede di conferenza unificata sia trasfuso in un
d.p.c.m. che fissi criteri e limiti delle assunzioni a tempo inde
terminato, nonché l'infondatezza di quelle relative alla disposi zione a tenore della quale «fino all'emanazione dei decreti tro
vano applicazione le disposizioni di cui al comma 53»; l'illegit timità costituzionale della disposizione a norma della quale le
assunzioni a tempo indeterminato «devono comunque essere
contenute (...) entro percentuali non superiori al cinquanta per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'an
no 2003».
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i ricorsi nn.
14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del 2003 nonché i ricorsi nn. 31, 32 e 33 del 2004, e riservata a separate pronunce la decisione
delle questioni in tali ricorsi sollevate relativamente a norme di
verse dall'art. 34 1. n. 289 del 2002 e dall'art. 3, commi 53-65,1. n. 350 del 2003:
dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui al ricorso n. 18 del
2003 proposto dalla regione Piemonte e n. 19 del 2003 proposto dalla regione Valle d'Aosta;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 11° comma, 1. 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni
a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute
(...) entro percentuali non superiori al cinquanta per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002»; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
proposte, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e
120 Cost., nei confronti dell'art. 34, 1°, 2°, 3°, 4°, 10°, 13° e
22° comma, predetta 1. n. 289 del 2002; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, 1.
24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni
a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute
(...) entro percentuali non superiori al cinquanta per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
proposte, in riferimento agli art. 117, 118 e 119 Cost., nei con
fronti dell'art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, suddetta 1. n.
350 del 2003.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 gennaio 2004, n.
44 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 4 febbraio 2004, n.
5); Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Pinna c. Min. difesa; interv.
Pres. cons, ministri. Ord. Corte conti, sez■ II giur. centr. app., 20 febbraio 2003 (G.U., la s.s., n. 23 del 2003).
Invalidi civili e di guerra — Scoppio di ordigni in dotazione alle forze armate in tempo di pace — Effetti invalidanti —
Diritto al trattamento pensionistico privilegiato — Condi
zioni — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di
cui in motivazione (Cost., art. 3; 1. 31 dicembre 1991 n. 437,
provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a cau
sa di ordigni bellici in tempo di pace, art. 1).
E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 1 l. 31 dicembre 1991 n. 437, nella parte in cui condiziona il diritto al trattamento pensio nistico privilegiato alla circostanza che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini italiani, siano stati
lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, in
riferimento all'art. 3 Cost. (1)
(1) Il giudice a quo (Corte conti, sez. II giur. centr. app., ord. 20 febbraio 2003, n. 5/A, Foro it., Rep. 2003, voce Pensione, n. 182) ave va sollevato la questione di costituzionalità sul presupposto interpreta tivo che, ai sensi dell'art. 1 1. 437/91. le lesioni subite da civili in tempo di pace per lo scoppio di ordigni in dotazione alle forze armate siano indennizzabili soltanto se si tratti di materiale abbandonato o lasciato incustodito in occasione di esercitazioni militari, combinate o isolate.
La Corte costituzionale dichiara infondata l'eccezione sulla base di una diversa interpretazione della disposizione impugnata, secondo cui la fattispecie di «abbandono degli ordigni in occasione di esercitazioni combinate o isolate» sarebbe stata prevista solo allo scopo di agevolare il danneggiato rispetto all'onere della prova (nesso di causalità e colpa dell'amministrazione militare). A questi infatti basterebbe provare la derivazione causale dell'evento lesivo dall'esplosione di un ordigno abbandonato nell'area ove un'esercitazione sia avvenuta, non essendo necessaria l'ulteriore prova della colpa dell'amministrazione. Tale
ipotesi non esclude poi la responsabilità di quest'ultima per il caso di omessa custodia, nella sua più ampia portata, di un ordigno dalla cui
esplosione sia derivato l'evento lesivo. In ordine al trattamento pensionistico privilegiato di cui alla 1.
437/91, v. Corte conti, sez. giur. reg. Abruzzo, 3 maggio 1999, n. 325, id., Rep. 2000, voce cit., n. 258, secondo cui il termine di centottanta
giorni — previsto dall'art. 2 1. 437/91 per la presentazione di domande intese a ottenere la pensione di privilegio, per le pregresse ipotesi di decesso o invalidità conseguenti allo scoppio di ordigni lasciati incu stoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace — decorre dal 16 maggio 1992, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.m. di attuazione 9 maggio 1992; Cons. Stato, ad. gen., 17 maggio 1993, n.
245/93, id.. Rep. 1994, voce Invalidi civili e di guerra, nn. 50. 51, se condo cui, in tema di attribuzione della pensione privilegiata a favore dei cittadini italiani divenuti inabili e dei loro congiunti deceduti per ef fetto di armi ed ordigni esplosivi, lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate, in occasione di esercitazioni svoltesi in tempo di pa ce, di cui all'art. 1 1. 437/91, la pensione decorre, in caso di invalidità, dalla data dell'evento e, in caso di decesso, dal giorno successivo a
quello della morte del dante causa e occorre il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie previsto dall'art. 166 d.p.r. 29 dicem bre 1973 n. 1092.
Sulle condizioni per ottenere la pensione di guerra a seguito di inva lidità causata da esplosione di ordigno bellico e sull'onere della prova con riguardo alla natura bellica dell'evento e dell'ordigno, al rapporto di causalità con il fatto bellico, ai sensi degli art. 9 1. 313/68 e 8 d.p.r. 915/78, v. Corte conti, sez. I giur. centr. app., 16 giugno 1999. n. 194/A, id.. Rep. 2000. voce Pensione, n. 332; sez. giur. reg. Trentino Alto Adige 25 gennaio 1999, n. 15. id.. Rep. 1999, voce cit.. n. 322; sez. IV, pens, guerra, 14 marzo 1995. n. 75219, id., Rep. 1995. voce cit.. n. 508; sez. giur. reg. Sicilia 4 ottobre 1994. n. 254/G, ibid.. n. 536; sez. I. pens, guerra. 6 luglio 1994, n. 291704, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 544; sez. HI. pens, guerra, 25 maggio 1993, n. 120322, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 487; sez. IV, pens, guerra, 22 dicembre 1992, n. 73436, id., Rep. 1994, voce cit.. n. 446; sez. V, pens, guerra, 26 giugno 1992. n. 6651 i/bis. id.. Rep. 1993, voce cit.. n. 291; sez. IV, pens, guerra. 13 febbraio 1992, n. 72283, id., Rep. 1992. voce cit.. n. 457; sez. I, pens, guerra, 3 febbraio 1990. n. 286716. id.. Rep. 1991. voce cit.. n. 322.
Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 9, ultimo comma, 1. 18 marzo 1968 n. 313, modificato dall'art. 8. ultimo comma, d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, nella parte in cui limita l'attribuzione del diritto alla pensione di guerra al personale civile ad
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale
d'appello di Roma, ha proposto la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 1 1. 31 dicembre 1991 n. 437 (provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte in cui condiziona il diritto
al trattamento pensionistico privilegiato alla circostanza che gli
ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini ita
liani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze
armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combi
nate o isolate». È prospettata la violazione del principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) sotto il profilo che tale condizione
determinerebbe una disparità di trattamento, rimanendo senza
tutela le ipotesi in cui l'ordigno poi esploso sia stato lasciato in
custodito dalle forze armate a prescindere dalla «occasione di
esercitazioni combinate o isolate».
2. - L'avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammis
sibilità della questione per difetto di rilevanza, non avendo il
giudice rimettente considerato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto infondata la domanda di pensione privilegiata per l'accertato difetto di nesso causale fra attività operativa delle
forze armate ed evento dannoso, in quanto colui che aveva rin
venuto l'ordigno l'aveva trasportato nel cortile della propria
abitazione, dove un'altra persona aveva tentato di smontarlo,
provocandone l'esplosione e riportando lesioni gravissime. Pertanto la norma impugnata non potrebbe essere applicata alla
fattispecie concreta neppure se ne fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal giudice rimettente.
L'eccezione è infondata.
Dall'ordinanza di rimessione risulta che la sentenza di primo
grado —
premesso non essere contestato che l'ordigno bellico
di cui trattasi apparteneva alle forze armate — aveva respinto il
ricorso dell'infortunato per la ragione che egli non aveva ripor tato le lesioni nelle circostanze previste dalla norma impugnata, essendo rimasto accertato che nell'anno dell'infortunio ed in
quelli precedenti nessuna esercitazione a fuoco si era svolta
nelle vicinanze del comune in cui l'esplosione era avvenuta. Ri
spetto a questo determinante rilievo, il tema del difetto di nesso
causale fra attività operativa delle forze armate ed evento dan
noso è esposto in termini dubitativi («sembra»), e si risolve in
un'argomentazione aggiuntiva e non in un'autonoma ragione del rigetto del ricorso. E poiché il giudice rimettente dà atto che
la decisione di primo grado è stata impugnata sul punto dell'as
serita non necessità del requisito delle «esercitazioni combinate
o isolate» richiesta dalla norma impugnata, ne discende che il
giudice di secondo grado deve, per decidere sull'appello, fare
applicazione di tale norma, onde la rilevanza della sollevata
questione di legittimità costituzionale.
3. - Nel merito la questione è infondata, nei sensi di seguito
precisati. 3.1. - La disposizione censurata — nel contesto della discipli
na di provvidenze a favore delle vittime dell'esplosione di ordi
gni bellici in tempo di pace —
prevede l'attribuzione di una
pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti in
validi e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di
scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati «incustoditi» oppure «abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione
di esercitazioni combinate o isolate».
La struttura della fattispecie implica un evento lesivo dipen dente da un comportamento negligente delle forze armate consi
stente nell'omissione delle dovute cautele nella custodia degli
ordigni in tempo di pace: onde il nesso causale e la colpa del
l'amministrazione militare costituiscono presupposti indefetti
bili della prestazione pensionistica. Il legislatore, però, al fine di agevolare il danneggiato nel ri
spetto dell'onere, su di lui gravante, di provare tali presupposti, ha considerato distintamente l'ipotesi più frequente, ossia quella
dell'evento dannoso provocato dall'esplosione di ordigni gia
centi — e quindi «abbandonati» — su aree in cui si siano svolte
esercitazioni militari. Di tali ordigni inesplosi l'amministrazione
detto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di fe
rite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, in quanto le altre patologie legate allo svolgimento dell'attività de qua sono tute
late dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro fessionali ovvero dall'equo indennizzo, v. Corte cost., ord. 18 ottobre
2002, n. 424, id., Rep. 2003, voce cit., n. 192.
Il Foro Italiano — 2006.
militare è tenuta non tanto alla custodia, quanto alla rimozione
dal terreno interessato all'esercitazione. Agli ordigni non rimos
si, e quindi «abbandonati», testualmente si riferisce la disposi zione censurata.
Il riferimento legislativo al particolare contesto dell'esercita
zione militare, combinata od isolata, in cui l'ordigno sia stato
abbandonato — e poi sia accidentalmente esploso provocando lesioni a terzi —
comporta infatti che l'onere probatorio gra vante sul danneggiato sia assolto con la prova della derivazione
causale dell'evento lesivo dall'esplosione di un ordigno abban
donato nell'area ove un'esercitazione sia avvenuta, non essendo
necessaria anche l'ulteriore prova di una specifica colpa del
l'amministrazione militare.
3.2. - Questa particolare disciplina, favorevole al danneggia
to, non concerne però l'ipotesi degli ordigni che l'amministra
zione militare abbia lasciato «incustoditi», indipendentemente dallo svolgimento di esercitazioni che, secondo il dato testuale
della norma censurata, concorre ad integrare invece la parallela
ipotesi dell'abbandono.
Il principio di eguaglianza risulterebbe infatti violato se la di
sposizione in esame fosse interpretata, come presuppone la
Corte dei conti rimettente, nel senso che il trattamento pensioni stico privilegiato non spetti ove l'evento lesivo provocato dal
l'esplosione di un ordigno dell'amministrazione militare conse
gua ad un generico e non tipizzato comportamento negligente di
omessa custodia dell'ordigno stesso, piuttosto che ad un com
portamento specifico consistente nell'omessa bonifica di aree
utilizzate per esercitazioni militari. Infatti, a fronte di compor tamenti parimenti negligenti dell'amministrazione militare e le
sivi dell'integrità fisica di altri, risulterebbe ingiustificato il di sconoscimento del trattamento pensionistico per il solo fatto che
l'evento lesivo sia avvenuto fuori dal contesto di tali esercita
zioni: e l'ingiustificatezza non sarebbe superata dall'azionabi
lità di una pretesa risarcitoria in base all'ordinaria disciplina della responsabilità civile (sicuramente più gravosa per il dan
neggiato, quanto all'onere della prova). Pertanto l'interpretazione adeguatrice conforme a Costituzio
ne — che costituisce generale canone esegetico (cfr., da ultimo,
ordinanze n. 107 del 2003, Foro it., 2003, I, 1297, e n. 366 del
2002, id., Rep. 2003, voce Previdenza sociale, n. 284) — con
duce a ritenere che il diritto al trattamento pensionistico sorga anche in caso di negligenza dell'amministrazione militare, con
sistita nell'omessa custodia di un ordigno dalla cui esplosione sia derivato l'evento lesivo; e che tale condotta, nella sua più
ampia portata, si affianchi a quella più specifica dell'abbandono
di ordigni in occasione di esercitazioni militari.
4. - Così interpretata, la disposizione in esame si sottrae alla
censura di disparità di trattamento formulata dal giudice rimet
tente, onde la relativa questione di legittimità costituzionale de
ve essere dichiarata non fondata.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 1 1. 31 dicembre 1991 n. 437 (provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello di
Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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