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sentenza 27 gennaio 2004, n. 44 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 4 febbraio 2004, n. 5); Pres....

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sentenza 27 gennaio 2004, n. 44 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 febbraio 2004, n. 5); Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Pinna c. Min. difesa; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Corte conti, sez. II giur. centr. app., 20 febbraio 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 23 del 2003) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 415/416-417/418 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200977 . Accessed: 25/06/2014 00:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 00:16:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 27 gennaio 2004, n. 44 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 febbraio 2004, n. 5);Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Pinna c. Min. difesa; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Corteconti, sez. II giur. centr. app., 20 febbraio 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 23 del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 415/416-417/418Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200977 .

Accessed: 25/06/2014 00:16

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PARTE PRIMA

(che disciplinano deroghe, e relative procedure, a quel divieto)

riguardano, in quanto tali, le regioni, come chiarisce l'ultimo

alinea del comma 58 stabilendo che «per le regioni e le autono

mie locali, nonché per gli enti del servizio sanitario nazionale

(...) si applicano le disposizioni del comma 60».

Analoga esplicita previsione è contenuta nel comma 65 (limiti

all'assunzione di personale a tempo determinato), mentre impli cita, ma inequivoca, è l'estraneità delle regioni a quanto dispone il comma 61 in ordine alla proroga del termine di validità delle

graduatorie, dal momento che la norma riguarda esclusivamente

«le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono sog

gette a limitazioni delle assunzioni».

Respinte, pertanto, le censure che investono i commi 53, 54,

55, 58, 61 e 65, occorre passare all'esame di quelle che concer

nono il comma 60: norma pressoché identica a quella contenuta

nell'I 1° comma dell'art. 34 1. n. 289 del 2002, e per la quale vale quanto si è precisato supra, n. 4, ribadendo l'infondatezza

delle censure relative alla parte in cui si prevede che l'accordo

raggiunto in sede di conferenza unificata sia trasfuso in un

d.p.c.m. che fissi criteri e limiti delle assunzioni a tempo inde

terminato, nonché l'infondatezza di quelle relative alla disposi zione a tenore della quale «fino all'emanazione dei decreti tro

vano applicazione le disposizioni di cui al comma 53»; l'illegit timità costituzionale della disposizione a norma della quale le

assunzioni a tempo indeterminato «devono comunque essere

contenute (...) entro percentuali non superiori al cinquanta per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'an

no 2003».

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i ricorsi nn.

14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del 2003 nonché i ricorsi nn. 31, 32 e 33 del 2004, e riservata a separate pronunce la decisione

delle questioni in tali ricorsi sollevate relativamente a norme di

verse dall'art. 34 1. n. 289 del 2002 e dall'art. 3, commi 53-65,1. n. 350 del 2003:

dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui al ricorso n. 18 del

2003 proposto dalla regione Piemonte e n. 19 del 2003 proposto dalla regione Valle d'Aosta;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 11° comma, 1. 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria

2003), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni

a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute

(...) entro percentuali non superiori al cinquanta per cento delle

cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002»; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

proposte, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e

120 Cost., nei confronti dell'art. 34, 1°, 2°, 3°, 4°, 10°, 13° e

22° comma, predetta 1. n. 289 del 2002; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, 1.

24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria

2004), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni

a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute

(...) entro percentuali non superiori al cinquanta per cento delle

cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

proposte, in riferimento agli art. 117, 118 e 119 Cost., nei con

fronti dell'art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, suddetta 1. n.

350 del 2003.

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 gennaio 2004, n.

44 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 4 febbraio 2004, n.

5); Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Pinna c. Min. difesa; interv.

Pres. cons, ministri. Ord. Corte conti, sez■ II giur. centr. app., 20 febbraio 2003 (G.U., la s.s., n. 23 del 2003).

Invalidi civili e di guerra — Scoppio di ordigni in dotazione alle forze armate in tempo di pace — Effetti invalidanti —

Diritto al trattamento pensionistico privilegiato — Condi

zioni — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di

cui in motivazione (Cost., art. 3; 1. 31 dicembre 1991 n. 437,

provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a cau

sa di ordigni bellici in tempo di pace, art. 1).

E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 1 l. 31 dicembre 1991 n. 437, nella parte in cui condiziona il diritto al trattamento pensio nistico privilegiato alla circostanza che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini italiani, siano stati

lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, in

riferimento all'art. 3 Cost. (1)

(1) Il giudice a quo (Corte conti, sez. II giur. centr. app., ord. 20 febbraio 2003, n. 5/A, Foro it., Rep. 2003, voce Pensione, n. 182) ave va sollevato la questione di costituzionalità sul presupposto interpreta tivo che, ai sensi dell'art. 1 1. 437/91. le lesioni subite da civili in tempo di pace per lo scoppio di ordigni in dotazione alle forze armate siano indennizzabili soltanto se si tratti di materiale abbandonato o lasciato incustodito in occasione di esercitazioni militari, combinate o isolate.

La Corte costituzionale dichiara infondata l'eccezione sulla base di una diversa interpretazione della disposizione impugnata, secondo cui la fattispecie di «abbandono degli ordigni in occasione di esercitazioni combinate o isolate» sarebbe stata prevista solo allo scopo di agevolare il danneggiato rispetto all'onere della prova (nesso di causalità e colpa dell'amministrazione militare). A questi infatti basterebbe provare la derivazione causale dell'evento lesivo dall'esplosione di un ordigno abbandonato nell'area ove un'esercitazione sia avvenuta, non essendo necessaria l'ulteriore prova della colpa dell'amministrazione. Tale

ipotesi non esclude poi la responsabilità di quest'ultima per il caso di omessa custodia, nella sua più ampia portata, di un ordigno dalla cui

esplosione sia derivato l'evento lesivo. In ordine al trattamento pensionistico privilegiato di cui alla 1.

437/91, v. Corte conti, sez. giur. reg. Abruzzo, 3 maggio 1999, n. 325, id., Rep. 2000, voce cit., n. 258, secondo cui il termine di centottanta

giorni — previsto dall'art. 2 1. 437/91 per la presentazione di domande intese a ottenere la pensione di privilegio, per le pregresse ipotesi di decesso o invalidità conseguenti allo scoppio di ordigni lasciati incu stoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace — decorre dal 16 maggio 1992, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.m. di attuazione 9 maggio 1992; Cons. Stato, ad. gen., 17 maggio 1993, n.

245/93, id.. Rep. 1994, voce Invalidi civili e di guerra, nn. 50. 51, se condo cui, in tema di attribuzione della pensione privilegiata a favore dei cittadini italiani divenuti inabili e dei loro congiunti deceduti per ef fetto di armi ed ordigni esplosivi, lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate, in occasione di esercitazioni svoltesi in tempo di pa ce, di cui all'art. 1 1. 437/91, la pensione decorre, in caso di invalidità, dalla data dell'evento e, in caso di decesso, dal giorno successivo a

quello della morte del dante causa e occorre il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie previsto dall'art. 166 d.p.r. 29 dicem bre 1973 n. 1092.

Sulle condizioni per ottenere la pensione di guerra a seguito di inva lidità causata da esplosione di ordigno bellico e sull'onere della prova con riguardo alla natura bellica dell'evento e dell'ordigno, al rapporto di causalità con il fatto bellico, ai sensi degli art. 9 1. 313/68 e 8 d.p.r. 915/78, v. Corte conti, sez. I giur. centr. app., 16 giugno 1999. n. 194/A, id.. Rep. 2000. voce Pensione, n. 332; sez. giur. reg. Trentino Alto Adige 25 gennaio 1999, n. 15. id.. Rep. 1999, voce cit.. n. 322; sez. IV, pens, guerra, 14 marzo 1995. n. 75219, id., Rep. 1995. voce cit.. n. 508; sez. giur. reg. Sicilia 4 ottobre 1994. n. 254/G, ibid.. n. 536; sez. I. pens, guerra. 6 luglio 1994, n. 291704, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 544; sez. HI. pens, guerra, 25 maggio 1993, n. 120322, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 487; sez. IV, pens, guerra, 22 dicembre 1992, n. 73436, id., Rep. 1994, voce cit.. n. 446; sez. V, pens, guerra, 26 giugno 1992. n. 6651 i/bis. id.. Rep. 1993, voce cit.. n. 291; sez. IV, pens, guerra. 13 febbraio 1992, n. 72283, id., Rep. 1992. voce cit.. n. 457; sez. I, pens, guerra, 3 febbraio 1990. n. 286716. id.. Rep. 1991. voce cit.. n. 322.

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 9, ultimo comma, 1. 18 marzo 1968 n. 313, modificato dall'art. 8. ultimo comma, d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, nella parte in cui limita l'attribuzione del diritto alla pensione di guerra al personale civile ad

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale

d'appello di Roma, ha proposto la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 1 1. 31 dicembre 1991 n. 437 (provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte in cui condiziona il diritto

al trattamento pensionistico privilegiato alla circostanza che gli

ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini ita

liani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze

armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combi

nate o isolate». È prospettata la violazione del principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.) sotto il profilo che tale condizione

determinerebbe una disparità di trattamento, rimanendo senza

tutela le ipotesi in cui l'ordigno poi esploso sia stato lasciato in

custodito dalle forze armate a prescindere dalla «occasione di

esercitazioni combinate o isolate».

2. - L'avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammis

sibilità della questione per difetto di rilevanza, non avendo il

giudice rimettente considerato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto infondata la domanda di pensione privilegiata per l'accertato difetto di nesso causale fra attività operativa delle

forze armate ed evento dannoso, in quanto colui che aveva rin

venuto l'ordigno l'aveva trasportato nel cortile della propria

abitazione, dove un'altra persona aveva tentato di smontarlo,

provocandone l'esplosione e riportando lesioni gravissime. Pertanto la norma impugnata non potrebbe essere applicata alla

fattispecie concreta neppure se ne fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal giudice rimettente.

L'eccezione è infondata.

Dall'ordinanza di rimessione risulta che la sentenza di primo

grado —

premesso non essere contestato che l'ordigno bellico

di cui trattasi apparteneva alle forze armate — aveva respinto il

ricorso dell'infortunato per la ragione che egli non aveva ripor tato le lesioni nelle circostanze previste dalla norma impugnata, essendo rimasto accertato che nell'anno dell'infortunio ed in

quelli precedenti nessuna esercitazione a fuoco si era svolta

nelle vicinanze del comune in cui l'esplosione era avvenuta. Ri

spetto a questo determinante rilievo, il tema del difetto di nesso

causale fra attività operativa delle forze armate ed evento dan

noso è esposto in termini dubitativi («sembra»), e si risolve in

un'argomentazione aggiuntiva e non in un'autonoma ragione del rigetto del ricorso. E poiché il giudice rimettente dà atto che

la decisione di primo grado è stata impugnata sul punto dell'as

serita non necessità del requisito delle «esercitazioni combinate

o isolate» richiesta dalla norma impugnata, ne discende che il

giudice di secondo grado deve, per decidere sull'appello, fare

applicazione di tale norma, onde la rilevanza della sollevata

questione di legittimità costituzionale.

3. - Nel merito la questione è infondata, nei sensi di seguito

precisati. 3.1. - La disposizione censurata — nel contesto della discipli

na di provvidenze a favore delle vittime dell'esplosione di ordi

gni bellici in tempo di pace —

prevede l'attribuzione di una

pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti in

validi e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di

scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati «incustoditi» oppure «abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione

di esercitazioni combinate o isolate».

La struttura della fattispecie implica un evento lesivo dipen dente da un comportamento negligente delle forze armate consi

stente nell'omissione delle dovute cautele nella custodia degli

ordigni in tempo di pace: onde il nesso causale e la colpa del

l'amministrazione militare costituiscono presupposti indefetti

bili della prestazione pensionistica. Il legislatore, però, al fine di agevolare il danneggiato nel ri

spetto dell'onere, su di lui gravante, di provare tali presupposti, ha considerato distintamente l'ipotesi più frequente, ossia quella

dell'evento dannoso provocato dall'esplosione di ordigni gia

centi — e quindi «abbandonati» — su aree in cui si siano svolte

esercitazioni militari. Di tali ordigni inesplosi l'amministrazione

detto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di fe

rite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, in quanto le altre patologie legate allo svolgimento dell'attività de qua sono tute

late dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro fessionali ovvero dall'equo indennizzo, v. Corte cost., ord. 18 ottobre

2002, n. 424, id., Rep. 2003, voce cit., n. 192.

Il Foro Italiano — 2006.

militare è tenuta non tanto alla custodia, quanto alla rimozione

dal terreno interessato all'esercitazione. Agli ordigni non rimos

si, e quindi «abbandonati», testualmente si riferisce la disposi zione censurata.

Il riferimento legislativo al particolare contesto dell'esercita

zione militare, combinata od isolata, in cui l'ordigno sia stato

abbandonato — e poi sia accidentalmente esploso provocando lesioni a terzi —

comporta infatti che l'onere probatorio gra vante sul danneggiato sia assolto con la prova della derivazione

causale dell'evento lesivo dall'esplosione di un ordigno abban

donato nell'area ove un'esercitazione sia avvenuta, non essendo

necessaria anche l'ulteriore prova di una specifica colpa del

l'amministrazione militare.

3.2. - Questa particolare disciplina, favorevole al danneggia

to, non concerne però l'ipotesi degli ordigni che l'amministra

zione militare abbia lasciato «incustoditi», indipendentemente dallo svolgimento di esercitazioni che, secondo il dato testuale

della norma censurata, concorre ad integrare invece la parallela

ipotesi dell'abbandono.

Il principio di eguaglianza risulterebbe infatti violato se la di

sposizione in esame fosse interpretata, come presuppone la

Corte dei conti rimettente, nel senso che il trattamento pensioni stico privilegiato non spetti ove l'evento lesivo provocato dal

l'esplosione di un ordigno dell'amministrazione militare conse

gua ad un generico e non tipizzato comportamento negligente di

omessa custodia dell'ordigno stesso, piuttosto che ad un com

portamento specifico consistente nell'omessa bonifica di aree

utilizzate per esercitazioni militari. Infatti, a fronte di compor tamenti parimenti negligenti dell'amministrazione militare e le

sivi dell'integrità fisica di altri, risulterebbe ingiustificato il di sconoscimento del trattamento pensionistico per il solo fatto che

l'evento lesivo sia avvenuto fuori dal contesto di tali esercita

zioni: e l'ingiustificatezza non sarebbe superata dall'azionabi

lità di una pretesa risarcitoria in base all'ordinaria disciplina della responsabilità civile (sicuramente più gravosa per il dan

neggiato, quanto all'onere della prova). Pertanto l'interpretazione adeguatrice conforme a Costituzio

ne — che costituisce generale canone esegetico (cfr., da ultimo,

ordinanze n. 107 del 2003, Foro it., 2003, I, 1297, e n. 366 del

2002, id., Rep. 2003, voce Previdenza sociale, n. 284) — con

duce a ritenere che il diritto al trattamento pensionistico sorga anche in caso di negligenza dell'amministrazione militare, con

sistita nell'omessa custodia di un ordigno dalla cui esplosione sia derivato l'evento lesivo; e che tale condotta, nella sua più

ampia portata, si affianchi a quella più specifica dell'abbandono

di ordigni in occasione di esercitazioni militari.

4. - Così interpretata, la disposizione in esame si sottrae alla

censura di disparità di trattamento formulata dal giudice rimet

tente, onde la relativa questione di legittimità costituzionale de

ve essere dichiarata non fondata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 1 1. 31 dicembre 1991 n. 437 (provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello di

Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

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