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sentenza 27 giugno 1984, n. 181 (Gazzetta ufficiale 4 luglio 1984, n. 183); Pres. Elia, Rel. Gallo;...

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sentenza 27 giugno 1984, n. 181 (Gazzetta ufficiale 4 luglio 1984, n. 183); Pres. Elia, Rel. Gallo; Bressau c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Larato c. Ospedale «S. Nicola Pellegrino »di Trani; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Angelini Rota). Ord. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 17 novembre 1976 (Gazz. uff. 30 marzo 1977, n. 87); T.A.R. Puglia 8 marzo 1977 (id. 28 dicembre 1977, n. 353) Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2059/2060-2061/2062 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177281 . Accessed: 28/06/2014 14:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 14:06:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 27 giugno 1984, n. 181 (Gazzetta ufficiale 4 luglio 1984, n. 183); Pres. Elia, Rel. Gallo;Bressau c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Larato c. Ospedale «S. Nicola Pellegrino »di Trani;interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Angelini Rota). Ord. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia17 novembre 1976 (Gazz. uff. 30 marzo 1977, n. 87); T.A.R. Puglia 8 marzo 1977 (id. 28dicembre 1977, n. 353)Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2059/2060-2061/2062Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177281 .

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2059 PARTE PRIMA 2060

istruttoria della Corte d'appello di Catania con l'ordinanza indica ta in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 378 e 384 c.p.p. sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost, dal giudice istruttore presso il Tribuna le di Trapani con la ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 giugno 1984, n. 183

(Gazzetta ufficiale 4 luglio 1984, n. 183); Pres. Elia, Rei. Gal

lo; Cadau c. Ospedali riuniti di Cagliari; interv. Pres. cons, ministri. Ord. T.A.R. Sardegna 24 novembre 1977 (Gazz. uff. 4 ottobre 1978, n. 278).

Sanitario — Dipendenti ospedalieri — Lavoratrici madri —

Astensione facoltativa per maternità — Trattamento economico — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 76; 1. 12 febbraio 1968 n. 132, enti ospedalieri e assistenza ospedaliera, art. 40, 42; d.p.r. 27 marzo 1969 n. 130, stato giuridico dei

dipendenti degli enti ospedalieri, art. 37; 1. 30 dicembre 1971 n.

1204, tutela delle lavoratrici madri, art. 7).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37

d.p.r. 27 marzo 1969 n. 130, nella parte in cui dispone che l'astensione dal lavoro delle dipendenti ospedaliere lavoratrici ma dri durante il primo anno di vita del bambino è concessa discre zionalmente dall'amministrazione e che in tale periodo non com

pete alla lavoratrice alcuna retribuzione, in relazione agli art. 40 e 42, n. 2, l. 12 febbraio 1968 n. 132, in riferimento all'art. 76 Cost. (1)

Diritto. — Va subito rilevato che la legge delegata si è

perfettamente adeguata ai criteri dettati dalla delega stabilendo —

proprio in conformità a quanto dispone il t.u. concernente

(1) L'ordinanza di rimessione di T.A.R. Sardegna 24 novembre 1977 è massimata in Foro it., 1978, III, 689, con nota di richiami.

Circa la spettanza del diritto al trattamento economico previsto dall'art. 7 1. 1204/71, per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, cfr. T.A.R. Lombardia 20 gennaio 1983, n. 20, che sarà riportata in uno dei prossimi fascicoli, che ha ritenuto doversi riconoscere lo stesso al dipendente statale che si avvalga, in alternativa alla madre, della facoltà di astensione facoltativa; T.A.R. Puglia 28 settembre 1982, n. 402, Foro it., Rep. 1983, voce Impiegato del lo Stato, n. 1013, secondo cui l'astensione facoltativa dal lavoro si modella come congedo straordinario in senso proprio, pertanto, salvo il caso in cui il congedo straordinario non risulti in tutto o in parte altrimenti fruito, il trattamento economico spettante nel semestre in questione corrisponde, per j primi tre mesi, a quello previsto per il congedo straordinario e solo per i restanti quattro mesi a quello previsto dall'art. 15 1. 1204/71 (trenta per cento); Cass. 27 giugno 1981, n. 4174, id., Rep. 1981, voce Previdenza sociale, n. 674, la quale ha negato il diritto al trattamento economico nell'ipotesi in cui la lavoratrice sia stata già licenziata per cessazione dell'attività azien dale, ritenendo che esso si estingue alla data del licenziamento, ove questo intervenga nel corso del periodo di assenza facoltativa; T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, 30 agosto 1979, n. 314, id., Rep. 1980, voce Istruzione pubblica, n. 220; Pret. Lecce 16 giugno 1977, id., Rep. 1978, voce Previdenza sociale, n. 683, commentata da Morgera, in Dir. lav., 1978, II, 356, la quale ha escluso che l'ente erogatore possa •legittimamente sospendere le indennità per assenza obbligatoria o facoltativa per maternità durante l'esercizio del diritto di sciopero; Pret. Pisa 31 luglio 1976, Foro it., Rep. 1978, voce cit., n. 681, secondo cui, in caso di assenza facoltativa, la lavoratrice ha diritto all'indennità, anche se in apparenza era sospesa dal lavoro da oltre sessanta giorni, dal momento che l'assenza facoltativa non può consi derarsi come sospensione dal lavoro. In dottrina v. Augeri, Astensione facoltativa « post partum » delle pubbliche dipendenti e relativo trat tamento economico, in Riv. giur. scuola, 1979, 791.

In tema di astensione facoltativa dal lavoro per maternità v. pure Cass., ord. 15 ottobre 1983, n. 752, Foro it., 1984, I, 1036, con nota di richiami, che ha sollevato la questione di costituzionalità degli art. 7 e 15 1. 1204/71, nella parte in cui escludono il diritto della lavoratrice che abbia ricevuto un neonato abbandonato in affidamento provvisorio alla astensione facoltativa dal lavoro ed alla connessa indennità economica; Corte conti, sez. contr., 28 giugno 1982, n. 1262, id., Rep. 1983, voce Impiegato dello Stato, n. 1009, secondo cui il periodo di astensione facoltativa può essere fruito alternativamente in parte dal padre ed in parte dalla madre, indipendentemente dal fatto che a dare inizio all'assenza sia l'uno o l'altro genitore; Pret. Milano 15 gennaio 1982 e Pret. Civita Castellana 21 ottobre 1981, id., Rep. 1982, voce La voro (rapporto), nn. 1805, 1806, sugli effetti della mancata comunica zione al datore di lavoro dell'intenzione di volersi avvalere del periodo di astensione facoltativa; Cass. 10 novembre 1981, n. 5959 e 28 ottobre 1981, n. 5660, ibid.., nn. 704, 706, commentata da Lipari, in Riv. giur. lav., 1981, III, 247, circa la frazionabilità del periodo di astensione facoltativa.

gli impiegati dello Stato, approvato con d.p.r. n. 3/57 — la sostanziale applicazione delle disposizioni relative alle lavoratrici

madri, già contemplata nella 1. 26 agosto 1950 n. 860 (con le

modificazioni di cui alla 1. 23 marzo 1951 n. 394). Difatti, sia per le ospedaliere che per le impiegate dello Stato,

restava ferma la distinzione fra periodo obbligatorio e periodo facoltativo di assenza, con la remunerazione riservata esclusivamen te al primo di essi periodi.

Successivamente interveniva la 1. 30 dicembre 1971 n. 1204,

applicabile a tutte le dipendenti sia dello Stato che degli enti

pubblici, che innovava profondamente la generale disciplina della materia. Quest'ultima legge, infatti, mentre teneva fermi i tratta menti migliori eventualmente attribuiti dalle leggi precedenti alle

singole amministrazioni (e quindi, per statali ed ospedaliere l'intera retribuzione, anziché 1*80 % previsto dalla legge in parola per il periodo di assenza obbligatoria), attribuiva a tutte le lavoratrici madri, per il periodo di assenza facoltativa, un'inden nità giornaliera pari al 30 % della retribuzione.

Sul piano normativo, pertanto, sia prima che dopo la detta

legge innovativa, non è mai esistita alcuna norma che, per l'assenza facoltativa post partum, attribuisse alle dipendenti dello Stato un trattamento più favorevole rispetto alle dipendenti ospedaliere.

Conseguentemente, anche a prescindere dall'interpretazione, pe raltro correttamente proposte dall'avvocatura, in ordine alle

espressioni « con criteri di uniformità e in conformità dei principi delle leggi che regolano il rapporto di pubblico impiego », di cui all'art. 42 della delega, sta di fatto che, sul punto rilevante per la

questione in esame, il legislatore delegato ha sicuramente adottato criteri di uniformità e si è regolato in conformità dei principi delle leggi concernenti il rapporto di pubblico impiego.

E la nuova legge, del resto, conservando i vantaggi, ha regolato in modo uniforme per tutte le dipendenti, sia dello Stato che di ogni altro ente pubblico, proprio il trattamento economico con cernente l'assenza facoltativa dal servizio post partum, conceden do a tutte le lavoratrici madri il 30 % della retribuzione ordina ria, in luogo della precedente assoluta gratuità (art. 15, 2° comma, 1. n. 260/50).

Il vero è che l'ordinanza, anziché prendere in esame la normativa delle due amministrazioni, si è riferita ad un'unica decisione del Consiglio di Stato che, confermando la non remune rabilità del periodo di assenza facoltativa a proposito di una

dipendente sociale, opinava tuttavia che, in ipotesi, e se fosse stato richiesto a tale titolo, ricorrendo gli estremi si potesse concedere alla lavoratrice madre il congedo straordinario — di ben diversa natura — di cui all'art. 37 d.p.r. n. 3/57: sempreché ovviamente non fosse stato già consunto.

Ma proprio questa decisione confermava, in definitiva, che per quanto si riferiva alle norme che regolano l'assenza facoltativa post partum non esisteva, come non esiste, alcun differente trattamento fra dipendenti dello Stato e dipendenti da altri enti pubblici.

E, d'altra parte, l'interpretazione giurisprudenziale favorevole alle dipendenti daill'amministraziione dello Stato, mentre non alterava già allora l'identità della disciplina normativa con le altre amministrazioni, nemmeno poteva comunque riguardare la legge comune sopravvenuta.

In realtà, allora come ora, tutte le predette dipendenti possono sollecitare analoga interpretazione da parte delle rispettive ammi nistrazioni e, in mancanza, rivolgersi alla giustizia amministrativa.

Ma il rispetto dell'art. 76 Cost, da parte del legislatore delegato è fuori discussione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. per la Sardegna con ordinanza 24 novembre 1977 nei riguardi del l'art. 37 d.p.r. 27 marzo 1969 n. 130 in riferimento all'art. 76 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 giugno 1984, n. 181 (Gazzetta ufficiale 4 luglio 1984, n. 183); Pres. Elia, Rei. Gallo; Bressau c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Larato c. Ospedale « S. Nicola Pellegrino » di Trani; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Angelini Rota). Ord. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 17 novembre 1976 (Gazz. uff. 30 marzo 1977, n. 87); T.A.R. Puglia 8 marzo 1977 (id. 28 dicembre 1977, n. 353).

Impiegato degli enti locali — Dipendenti non di ruolo —

Trattamento di fine servizio — Disciplina — Questione infon data di costituzionalità (Cost., art. 3, 36; 1. 8 marzo 1968 n.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

152, nuove norme in materia previdenziale per il personale

degli enti locali, art. 16).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, 1" comma, l. 8 marzo 1968 n. 152, nella parte in cui esclude

i dipendenti non di ruolo degli enti locali, iscritti all'I.n.a.d.e.l.,

dalla corresponsione dell'indennità per cessazione del rappor to di lavoro con riguardo ai periodi non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla

legge stessa, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost.(l)

Diritto. — I giudizi sulle due ordinanze che, denunziando la

stessa norma e riferendosi agli stessi parametri, sollevano identica

questione di legittimità costituzionale, devono essere riuniti.

La questione non è fondata: in realtà, alla base dell'impugna zione della norma di cui all'art. 16 della legge vi è un equivoco di lettura.

Sia, infatti, che si ritenga, considerando esclusivamente la 1"

parte dell'art. 16 (come fa il T.A.R. delle Puglie), che nulla spetti

al sanitario che aveva prestato ben anni 14 e mesi sei di servizio,

perché non aveva raggiunto almeno l'anzianità prevista dalla lett.

a) dell'art. 2 della legge; sia che si limiti (come ha preferito il

T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia) la valutazione e la corrispettiva

attribuzione dell'indennità al periodo antecedente all'entrata in

vigore della legge, con ciò ravvisando un ulteriore motivo di

irrazionale disparità fra servizi prestati prima e dopo la vigenza

della legge, la lettura della norma è da una parte incompleta e

dall'altra erronea.

Incompleta, per quanto si riferisce all'ordinanza del T.A.R.

delle Puglie, giacché la disposizione di cui al 1° comma della

norma impugnata in tanto sopprime l'indennità di cessazione dal

servizio per i dipendenti non di ruolo, dalla data di entrata in

vigore della legge, in quanto, ai sensi dell'art. 2 attribuisce agli stessi (cui l'art. 1 estende l'iscrizione obbligatoria all'I.n.a.d.e.l) il

diritto a percepire l'indennità premio di servizio, a far epoca da

quella stessa data.

Ma nel 2° comma dello stesso articolo la legge stabilisce altresì

che il diritto alla prima indennità, se spettante in base alle

vigenti disposizioni, « è conservato relativamente ai periodi di

servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici

previdenziali » di cui alla legge stessa.

Se il T.A.R. delle Puglie avesse completato la lettura della

norma, prendendo in considerazione anche il 2" comma, si

sarebbe reso conto che il ricorrente non andava incontro né a

disparità di trattamento né a privazioni confliggenti con l'art. 36

Cost., perché aveva diritto a ricevere l'indennità per cessazione

dal servizio commisurata agli anni di lavoro prestati.

Erronea, poi, la lettura del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia

perché in nessun punto l'art. 16 distingue tra i periodi di servizio

antecedenti e successivi all'entrata dm vigore della 'legge: in guisa

che, purché si tratti di periodi non valutabili ai fini della nuova

(1) Le ordinanze di rimessione T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 17 ■novembre 1976 e T.A.R. Puglia 8 marzo 1977 sono rispettivamente massimate in Foro it., 1977, III, 308, eon nota di richiami e id., Rep. 1978, voce Impiegato degli enti locali, n. 92.

La giurisprudenza amministrativa prevalente, cui accenna la Cor te costituzionale, si è espressa nel senso che da 1. 152/68 non ha inteso totalmente sopprimere di diritto degli iscritti al l'I.n-a.d.e.l. all'indennità di anzianità o di fine rapporto loro riconosciu to dalle norme previgenti, ma ha inteso conservarlo, con l'art. 16, 2°

comma, « relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del

conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla legge stessa », v. T.A.R. Umbria 14 luglio 1981, n. 254, id., Rep. 1982, voce ok„ n.

119; T.A.R. Friuli-'Venezia Giulia 9 giugno 1976, n. 61, id., 1977, III, 404, con nota di richiami di C. E. Gallo, cui adde T.A.R. Tosoana 15

aprile 1976, n. 245, id., Rep. 1977, voce cit., n. 117, il quale ha, conseguentemente, ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 16 1. 152/68; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 17 marzo 1976, n. 118, ibid., n. 119.

La questione di costituzionalità dell'art. 16 1. 152/68 è stata

sollevata, più recentemente, da T.A.R. Lombardia, ord. 27 maggio

1981, n. 540, id., Rep. 1982, voce oit., n. 101, nella parte in cui

subordina la corresponsione dell'indennità di fine rapporto per i

periodi di servizio non di ruolo prestati anteriormente alla legge stessa

all'esercizio della facoltà di riscatto da parte dei dipendenti degli enti

locali. Sulla legittimità costituzionale della cumulabilità, per d dipendenti

degli enti locali, dell'indennità di anzianità con l'indennità premio di

servizio e dei presupposti stabiliti per il rioonoscimento di quest'ultima, v. Conte cost. 28 febbraio 1983, n. 38 e 10 marzo 1983, n. 46, id.,

1983, I, 1834 e 2096, con note di richiami. In tema di indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti

locali v., da ultimo, Pret. Pisa 11 gennaio 1984, id., 1984, I, 1414, e

Cass. 29 ottobre 1983, n. 6468, ibid., 1941.

indennità, è indifferente che essi siano stati prestati prima o dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

In realtà, come indica anche la prevalente giurisprudenza dei

giudici amministrativi, la legge in parola, lungi dall'avere inteso di

modificare in peius la posizione del personale non di ruolo, ha

esteso anzi a questo l'iscrizione all'I .n.a.d.e.l. prima riservato al

personale di ruolo, e i conseguenti benefici. L'art. 16, pertanto, ha

manifestamente valore di norma transitoria, diretta, da una parte, ad evitare cumuli fra le due indennità e, dall'altra, ad assicurare

la tpreoedente indennità a chi non fosse per raggiungere l'anziani

tà sufficiente a conseguire la nuova.

In questo senso, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale è destituita di fondamento.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questio ne di legittimità costituzionale dell'art. 16, 1° comma, 1. 8 marzo 1968 n. 152 sollevata con le ordinanze rispettivamente del 17

novembre 1976 e 8 marzo 1977 dai T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia e delle Puglie, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 1984, n. 170

(.Gazzetta ufficiale 20 giugno 1984, n. 169); Pres. Elia, Rei. La Pergola; Soc. Granitoi c. Mio. finanze (Aw. dello Stato

Laporta). Orci. Trib. Genova 30 aprile 1979 (Gazz. uff. 28 no vembre 1979, n. 325).

Comunità europee — CEE — Dogana — Diritti di prelievo —

Calcolo — Regolamenti comunitari — Leggi nazionali con

figgenti — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 11; trattato CEE, art. 177, 189; reg. 4 aprile 1962 n. 19 CEE del Consiglio, relativo alla graduale instaurazione di un'or

ganizzazione comune di mercato per i cereali; reg. 13 giugno 1967 n. 120 CEE del Consiglio, che istituisce un'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali; d.p.r. 22 settembre

1978 n. 695, modificazioni alle disposizioni preliminari alla ta

riffa dei dazi doganali di importazione della repubblica italia

na, art. 3).

È inammissibile, in riferimento all'art. 11 Cost, e in relazione agli art. 177 e 189 del trattato CEE, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.p.r. 22 settembre 1978 n. 695, per la

parte in cui non consente di assicurare il rispetto della norma

tiva comunitaria in materia di prelievi agricoli, in quanto nelle

materie riservate alla sfera di competenza della Comunità il

giudice ordinario deve egli stesso provvedere ad assicurare la

piena e continua osservanza delle norme comunitarie diretta

mente applicabili (nella specie, i regolamenti), senza tener

conto delle leggi nazionali, anteriori o successive, eventualmen

te confliggenti e senza quindi che sia necessario rivolgersi alla

Corte costituzionale per far dichiarare l'illegittimità costituzio

nale di tali leggi. (1)

(1) Le precedenti pronunce della Corte costituzionale nella tormenta ta materia sono quasi tutte ricordate in motivazione. Ad ogni buon

fine, eccone l'elenco: Corte cost. 7 marzo 1964, n. 14, Foro

it., 1964, I, 465, con nota di N. Catalano; e poi l'inizio del revirement con Corte cost. 27 dicembre 1973, n. 183, id., 1974, I,

314, con nota di R. Monaco; 30 ottobre 1975, n. 232, id., 1975, I, 2661, con osservazioni di A. Pizzorusso e nota di R. Monaco e 1976, I, 542, con nota di B. Conforti; 28 luglio 1976, n. 205 e ord. 28

luglio 1976, n. 206, id., 1976, I, 2298, con nota di richiami e

osservazioni di A. Tizzano; 29 dicembre 1977, n. 163, id., 1978, I, 1, con nota di richiami di A. Pizzorusso; 26 ottobre 1981, nn. 176 e

177, id., 1982, 1, 359, con osservazioni di A. Tizzano. Nella giurispru denza della Corte di giustizia, basterà richiamare la sentenza 9 mar zo 1978, causa 106/77, Simmenthal, id., 1978, IV, 201, con nota di F. Riccioli. Per la letteratura in materia, si rinvia, senza al cuna pretesa di completezza, alle indicazioni fornite nelle menzionate note. Adde, a commento della sentenza in epigrafe, a parte i numerosi articoli apparsi sulla stampa quotidiana, Sperduti, Una sentenza innovativa della Corte costituzionale sul diritto comunitario, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1984, 262 ss.

Sul merito della questione che ha portato all'ordinanza di rinvio di Trib. Genova, cfr. Cass. 29 gennaio 1979, n. 639, Foro it., Rep. 1979, voce Dogana, n. 38; 25 maggio 1982, n. 3177, id., 1982, I, 1872, con no

ta di richiami, nonché numerose altre pronunce successive del Supremo collegio che si esprimono concordemente nel senso della inapplicabilità del d.p.r. 695/78 alle importazioni effettuate prima dell'I 1 settembre

1976, cioè prima della data di pubblicazione della sentenza interpreta tiva della Corte comunitaria relativa alla nozione di « giorno dell'im

portazione » ai sensi del regolamento CEE n. 120/67 (v. dette

pronunce in Foro it., Rep. 1983, voce Comunità europee, nn. 209-233,

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