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sentenza 27 luglio 1992, n. 372 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 agosto 1992, n. 33); Pres....

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sentenza 27 luglio 1992, n. 372 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 agosto 1992, n. 33); Pres. Corasaniti, Est. Mirabelli; De Benedictis c. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori. Ord. Pret. Genova 3 gennaio 1992 (G.U., 1 a s.s., n. 9 del 1992) Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 1 (GENNAIO 1993), pp. 33/34-35/36 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23186217 . Accessed: 28/06/2014 08:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.135 on Sat, 28 Jun 2014 08:17:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 27 luglio 1992, n. 372 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 agosto 1992, n. 33); Pres.Corasaniti, Est. Mirabelli; De Benedictis c. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati eprocuratori. Ord. Pret. Genova 3 gennaio 1992 (G.U., 1 a s.s., n. 9 del 1992)Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 1 (GENNAIO 1993), pp. 33/34-35/36Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186217 .

Accessed: 28/06/2014 08:17

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

stenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno accade

mico 1979/1980, attività didattica e scientifica — ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

La disparità di trattamento riguarderebbe, nella prospettazio ne offerta dalle ordinanze di rimessione, la condizione dei ri

correnti titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle

ricerche in raffronto con le categorie dei tecnici laureati, ogget to di espresso riferimento normativo, nonché con quelle degli aiuti e degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universita

rie, nominati in base a pubblico concorso, e dei titolari di con

tratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, anch'essi nomi

nati in base a pubblico concorso, categorie, queste ultime, am

messe a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo

dei professori associati per l'effetto delle sentenze di questa cor

te n. 89 del 1986 (jForo it., 1986, I, 2989) e n. 397 del 1989

(id., 1991, I, 1376). 3. - La questione sottoposta all'esame della corte si prospetta

in termini analoghi a quelli concernenti la posizione dei titolari

di assegni di formazione scientifica e didattica (art. 6 d.l. n.

580 del 1973), che hanno svolto il loro servizio nelle facoltà

di medicina e chirurgia, e la cui mancata inclusione tra le cate

gorie ammesse ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei

professori associati ha già dato luogo ad una pronuncia di non

fondatezza della questione di legittimità costituzionale per essi

denunciata (sentenza n. 31 del 1992, id., 1992, I, 1322). Per questa categoria la corte ha ritenuto che manchino le con

dizioni di assimilabilità, quanto alle competenze ed all'espleta mento delle funzioni, alle categorie ammesse ai giudizi di ido

neità in questione, tenuto conto che per i titolari degli assegni

«è meramente prevista una generica partecipazione ai seminari

ed alle esercitazioni per gli studenti» e che «il servizio di assi

stenza e cura prestato è si equiparabile al servizio di assistente

ospedaliero di ruolo, ma — esplicitamente — soltanto ai fini

dei concorsi ospedalieri» (sentenza n. 31 del 1992). A maggior ragione non possono fondatamente assumere la

assimilazione alle categorie ammesse ai giudizi di idoneità i bor

sisti del Consiglio nazionale delle ricerche: la borsa di studio

(attribuita fra l'altro da un ente autonomo rispetto all'universi

tà) era evidentemente rivolta, secondo quanto risulta dalla rela

tiva disciplina, ad addestrare i giovani che ne fruivano alla atti

vità di ricerca scientifica e, laddove anche questa seconda fosse

limitatamente svolta, alla attività didattica.

La mancata inclusione dei borsisti tra le categorie ammesse

a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei

professori associati non appare dunque irragionevole o discri

minatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.p.r. n.

382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione

dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercato

ri universitari.

La questione non è pertanto fondata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, 3° comma, n. 3. 1. 21 febbraio 1980 n. 28 (delega

al governo per il riordinamento della docenza universitaria e

relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organiz zativa e didattica) e dell'art. 50, n. 3, d.p.r. 11 luglio 1980 n.

382 (riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia

di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didatti

ca), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tar per l'Emilia

Romagna, sede di Bologna, sezione I, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1993.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 luglio 1992, n. 372

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 agosto 1992, n. 33); Pres. Corasaniti, Est. Mirabelli; De Benedictis c. Cassa na

zionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori. Ord.

Pret. Genova 3 gennaio 1992 (G.U., la s.s., n. 9 del 1992)

Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Pensione di

vecchiaia — Determinazione — Limitazione ai soli redditi di

chiarati — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 36; 1. 20 settembre 1980 n. 576, riforma del sistema previ denziale forense, art. 2).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 l. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui limita la

base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi

dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi ri

sultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 2 1. 20 settembre 1980 n. 576 (riforma

del sistema previdenziale forense), modificato dall'art. 2 1. 2

maggio 1983 n. 175 (interpretazione autentica dell'art. 24 e in

tegrazione e modifica di norme della 1. 20 settembre 1980 n.

576 concernente la riforma della previdenza forense), «nella parte

in cui limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai

soli redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei

redditi risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi

fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi».

La questione è stata sollevata esclusivamente in riferimento

agli art. 3 e 36 Cost. Quanto al primo profilo, la disposizione

denunciata determinerebbe, ad avviso del Pretore di Genova,

una irragionevole disparità di trattamento fra gli iscritti alla Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procura

tori ed i titolari di pensione a carico dello Stato o di altro ente

pubblico, per i quali la 1. 8 giugno 1966 n. 424 esclude la ridu

zione del diritto al godimento della pensione a seguito di con

danna penale o di provvedimento disciplinare. Il contrasto con l'art. 36 Cost, è prospettato su un duplice

presupposto: che si sia in presenza di una sanzione per la non

veritiera denuncia resa ai fini della liquidazione e del pagamen to della imposta sui redditi delle persone fisiche; che ancorare

al reddito denunciato, e non a quello successivamente definito,

il calcolo dell'ammontare della pensione inciderebbe sulla equi

parazione delia stessa ad una retribuzione differita.

2. - La questione, nei termini in cui è stata sollevata, non

è fondata.

L'art. 3 Cost, è richiamato dal giudice a quo esclusivamente

per valutare una asserita disparità di trattamento in danno degli

avvocati e procuratori. A tal fine viene indicato un elemento

di comparazione non utile, non tanto per la non assimilabilità,

ai fini della generale disciplina pensionistica, tra le categorie

dei lavoratori dipendenti (dallo Stato e dagli altri enti pubblici) e dei liberi professionisti, quanto piuttosto sotto il profilo og

gettivo. Non vi è difatti utile comparabilità di situazioni: nel

caso in esame si versa non già in una riduzione del trattamento

pensionistico per effetto di sanzioni penali o disciplinari (situa

zione presa in considerazione dalla 1. n. 424 del 1966), ma nel

calcolo dell'ammontare della pensione sulla base dei redditi di

chiarati dall'interessato e dei contributi per essi corrisposti nel

(1) Per la limitazione della base di computo della pensione di vec

chiaia forense ai soli redditi dichiarati, v. Cass. 29 novembre 1990, n.

11473, Foro it., Rep. 1990, voce Avvocato, n. 134, che ha escluso dal

calcolo della pensione forense di vecchiaia i redditi definiti in sede di

condono fiscale; cfr. anche Trib. Bari 29 ottobre 1985, Prev. forense,

1986, 28, con nota di Perrone, Validità ai fini pensionistici del reddito

da condono', Pret. Lecce 10 dicembre 1986, id., 1987, 39; Donella,

Condono e norme previdenziali, id., 1983, 2.

Contra, Trib. Perugia 6 ottobre 1987, Foro it., 1989, I, 1293, con

nota di richiami.

Per l'esclusione dalla base di calcolo della pensione forense dei reddi

ti riferibili all'anno oggetto della comunicazione reddituale alla cassa

ma non percepiti nell'anno stesso, Cass. 13 febbraio 1989, n. 883, id.,

Rep. 1989, voce cit., n. 112.

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PARTE PRIMA

l'anno di riferimento. La irrilevanza dei redditi successivamente

ed eventualmente accertati esula dal meccanismo della «riduzio

ne» della pensione per sanzione penale o disciplinare. Il riferimento all'art. 36 Cost, (e non ad altre norme volte

a fissare i principi del sistema di previdenza per la generalità dei cittadini che vivono con il proprio lavoro) non può egual mente portare ad una pronuncia di accoglimento, trattandosi

di una disposizione che ha trovato applicazione anche in mate

ria pensionistica, con la equiparazione della pensione alla retri

buzione differita, ma esclusivamente per i rapporti di lavoro

dipendente. La questione di legittimità costituzionale proposta dal Preto

re di Genova non può quindi essere accolta.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. 20 set

tembre 1980 n. 576 (riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 1. 2 maggio 1983 n. 175 (interpreta zione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della 1. 20 settembre 1980 n. 576 concernente la riforma della

previdenza forense), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 36

Cost., dal Pretore di Genova con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 luglio 1992, n. 341

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 luglio 1992, n. 32); Pres. Corasaniti, Est. Cheli; Province autonome di Trento

(Avv. Riz) e Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Laporta). Conflitto di attribuzioni.

Trentino-Alto Adige — Sanità — Personale dipendente delie Usi — Profilo professionale di operatore tecnico addetto al

l'assistenza — Corsi di qualificazione — Regolamento — Ado

zione — Spettanza allo Stato (Cost., art. 117; d.p.r. 31 ago sto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costituzio

nali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16; d.p.r. 28 novembre 1990 n. 384, regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina pre vista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art.

6 d.p.r. 5 marzo 1986 n. 68; d.m. sanità 26 luglio 1991 n.

295, regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al

profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assisten

za, in applicazione dell'art. 40, 3° comma, d.p.r. 28 novem bre 1990 n. 384, art. 1-4, 8-10; all. 1, 2, 3).

Trentino-Alto Adige — Sanità — Personale dipendente delle Usi — Piante organiche — Composizione quantitativa e qua litativa — Profilo professionale di operatore tecnico addetto

all'assistenza — Regolamento — Determinazione dei posti —

Spettanza allo Stato — Esclusione (Cost., art. 117; d.p.r. 31

agosto 1972 n. 670, art. 8, 9, 16; d.m. sanità 26 luglio 1991

n. 295).

Spetta allo Stato e non alle province autonome di Trento e Bol

zano adottare la disciplina di cui al decreto del ministro della sanità 26 luglio 1991 n. 295, recante il regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di ope ratore tecnico addetto all'assistenza, con particolare riferimento

agli art. 1-4, 8-10 e agli allegati 1, e 2 e 3. (1)

(1-2) La corte definisce l'ambito delle rispettive competenze fra Stato e province autonome secondo principi altre volte affermati nel campo della sanità e della organizzazione del personale, su cui v. le decisioni richiamate in motivazione e, in particolare, Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 484, Foro it., 1992, I, 2632, con nota di richiami. 11 d.p.r. 384/90, che aveva sostituito il vecchio d.p.r. 7 agosto 1990 non ammes so al visto dalla Corte dei conti, è stato dichiarato illegittimo dalla stes sa magistratura di controllo negli art. 8, 40, 2° e 3° comma, 47, 55, 68, 7° e 8° comma, 69, 78, 116, 121, 134, 5° comma, e 135, per la

Il Foro Italiano — 1993.

Non spetta allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto

del ministro della sanità 26 luglio 1991 n. 295, recante il rego lamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo pro

fessionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, limita

tamente alle previsioni degli art. 5 e 6 in tema di piante orga niche delle Usi ed istituzioni assimilate, di conseguente determinazione dei posti disponibili nei corsi di qualificazione presso le scuole per infermieri professionali e di trasforma zione dei posti di ausiliario specializzato in posti di operatore

tecnico, in materia spettante alla competenza delle province autonome di Trento e Bolzano. (2)

Diritto. — 1. - I ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalle province autonome di Trento e di Bolzano prospettano

profili ed argomentazioni in gran parte coincidenti. I giudizi relativi devono essere, pertanto, riuniti ai fini dell'adozione di

un'unica sentenza.

2. - I conflitti vengono sollevati dalle province autonome di

Trento e di Bolzano nei confronti del decreto del ministro della

sanita 26 luglio 1991, n. 295, mediante il quale è stato adottato

il regolamento relativo ai corsi di qualificazione per l'accesso

al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Tale regolamento (che non assume le connotazioni, né formali

né sostanziali, proprie dell'atto di indirizzo e coordinamento) viene a trovare la sua base normativa nell'art. 40, 3° comma,

d.p.r. 28 novembre 1990 n. 384, che — in sede di recepimento dell'accordo sindacale del 6 aprile 1990, concernente il persona le del comparto del servizio sanitario nazionale — ha disposto l'istituzione del profilo professionale di «operatore tecnico ad

detto all'assistenza», cui possono accedere gli ausiliari specializ zati o candidati esterni «previo superamento di un apposito corso

annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuale di am

missioni per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'am

bito della programmazione sanitaria, con decreto del ministro

della sanità...».

Con i ricorsi in esame, le province autonome di Trento e di Bolzano denunciano come lesiva delle proprie attribuzioni la

disciplina adottata con il regolamento in questione, deducendo

vizi che investono: a) il decreto nel suo complesso, per violazio

ne dei principi costituzionali sul riparto delle competenze nor

mative e del principio di legalità (terzo motivo ricorso provincia Trento e primo motivo ricorso provincia Bolzano); b) gli art.

1-4, 5, 2° comma, 8-10 e gli allegati 1, 2 e 3, per violazione

delle competenze provinciali in tema di «addestramento e for

mazione professionale», di «apprendistato; libretto di lavoro;

categorie e qualifiche dei lavoratori» e di «igiene e sanità, ivi

compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (secondo motivo

ricorso provincia Bolzano); c) l'art. 1, 2° comma, e ali. 3, e

l'art. 10, per violazione delle stesse competenze provinciali (pri mo motivo ricorso provincia Trento e terzo motivo ricorso pro vincia Bolzano); d) gli art. 5 e 6, per violazione delle stesse

competenze provinciali e del principio di legalità (secondo moti

vo ricorso provincia di Trento e quarto motivo ricorso provin cia di Bolzano).

I ricorsi delle due province autonome non sono fondati con

riferimento ai profili richiamati sub a), b) e e), mentre risultano

fondati con riferimento ad uno dei profili enunciati sub d). 3. - Va innanzitutto escluso che il decreto in esame, conside

rato nel suo complesso, possa aver violato i principi costituzio

nali relativi al riparto delle competenze normative ed al princi pio di legalità sotto i due profili denunciati dalle ricorrenti che

investono, da un lato, l'asserito difetto di fondamento legislati vo del potere regolamentare esercitato dal ministro della sanità

(art. 17, 3° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400), e, dall'altro, l'asserita invasione operata, attraverso la fonte regolamentare, in una materia riservata alla competenza (esclusiva, o, quanto

riserva di legge contenuta nella legge-quadro 93/83 circa la disciplina dell'istituzione ed organizzazione degli uffici o dei modi di conferimen to della titolarità dei medesimi, della costituzione e modificazione dello stato giuridico e delle procedure di reclutamento, nonché circa la defi nizione della consistenza dei ruoli organici e delle qualifiche (Corte con

ti, sez. contr., 7 dicembre 1990, n. 82, id., Rep. 1991, voce Impiegato dello Stato, n. 906).

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