sentenza 27 luglio 1992, n. 372 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 agosto 1992, n. 33); Pres.Corasaniti, Est. Mirabelli; De Benedictis c. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati eprocuratori. Ord. Pret. Genova 3 gennaio 1992 (G.U., 1 a s.s., n. 9 del 1992)Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 1 (GENNAIO 1993), pp. 33/34-35/36Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186217 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
stenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno accade
mico 1979/1980, attività didattica e scientifica — ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.
La disparità di trattamento riguarderebbe, nella prospettazio ne offerta dalle ordinanze di rimessione, la condizione dei ri
correnti titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle
ricerche in raffronto con le categorie dei tecnici laureati, ogget to di espresso riferimento normativo, nonché con quelle degli aiuti e degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universita
rie, nominati in base a pubblico concorso, e dei titolari di con
tratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, anch'essi nomi
nati in base a pubblico concorso, categorie, queste ultime, am
messe a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo
dei professori associati per l'effetto delle sentenze di questa cor
te n. 89 del 1986 (jForo it., 1986, I, 2989) e n. 397 del 1989
(id., 1991, I, 1376). 3. - La questione sottoposta all'esame della corte si prospetta
in termini analoghi a quelli concernenti la posizione dei titolari
di assegni di formazione scientifica e didattica (art. 6 d.l. n.
580 del 1973), che hanno svolto il loro servizio nelle facoltà
di medicina e chirurgia, e la cui mancata inclusione tra le cate
gorie ammesse ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei
professori associati ha già dato luogo ad una pronuncia di non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale per essi
denunciata (sentenza n. 31 del 1992, id., 1992, I, 1322). Per questa categoria la corte ha ritenuto che manchino le con
dizioni di assimilabilità, quanto alle competenze ed all'espleta mento delle funzioni, alle categorie ammesse ai giudizi di ido
neità in questione, tenuto conto che per i titolari degli assegni
«è meramente prevista una generica partecipazione ai seminari
ed alle esercitazioni per gli studenti» e che «il servizio di assi
stenza e cura prestato è si equiparabile al servizio di assistente
ospedaliero di ruolo, ma — esplicitamente — soltanto ai fini
dei concorsi ospedalieri» (sentenza n. 31 del 1992). A maggior ragione non possono fondatamente assumere la
assimilazione alle categorie ammesse ai giudizi di idoneità i bor
sisti del Consiglio nazionale delle ricerche: la borsa di studio
(attribuita fra l'altro da un ente autonomo rispetto all'universi
tà) era evidentemente rivolta, secondo quanto risulta dalla rela
tiva disciplina, ad addestrare i giovani che ne fruivano alla atti
vità di ricerca scientifica e, laddove anche questa seconda fosse
limitatamente svolta, alla attività didattica.
La mancata inclusione dei borsisti tra le categorie ammesse
a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei
professori associati non appare dunque irragionevole o discri
minatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.p.r. n.
382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione
dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercato
ri universitari.
La questione non è pertanto fondata.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, 3° comma, n. 3. 1. 21 febbraio 1980 n. 28 (delega
al governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organiz zativa e didattica) e dell'art. 50, n. 3, d.p.r. 11 luglio 1980 n.
382 (riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didatti
ca), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tar per l'Emilia
Romagna, sede di Bologna, sezione I, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Il Foro Italiano — 1993.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 luglio 1992, n. 372
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 agosto 1992, n. 33); Pres. Corasaniti, Est. Mirabelli; De Benedictis c. Cassa na
zionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori. Ord.
Pret. Genova 3 gennaio 1992 (G.U., la s.s., n. 9 del 1992)
Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Pensione di
vecchiaia — Determinazione — Limitazione ai soli redditi di
chiarati — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 36; 1. 20 settembre 1980 n. 576, riforma del sistema previ denziale forense, art. 2).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 l. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui limita la
base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi
dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi ri
sultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost. (1)
Diritto. — 1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 2 1. 20 settembre 1980 n. 576 (riforma
del sistema previdenziale forense), modificato dall'art. 2 1. 2
maggio 1983 n. 175 (interpretazione autentica dell'art. 24 e in
tegrazione e modifica di norme della 1. 20 settembre 1980 n.
576 concernente la riforma della previdenza forense), «nella parte
in cui limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai
soli redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei
redditi risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi
fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi».
La questione è stata sollevata esclusivamente in riferimento
agli art. 3 e 36 Cost. Quanto al primo profilo, la disposizione
denunciata determinerebbe, ad avviso del Pretore di Genova,
una irragionevole disparità di trattamento fra gli iscritti alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procura
tori ed i titolari di pensione a carico dello Stato o di altro ente
pubblico, per i quali la 1. 8 giugno 1966 n. 424 esclude la ridu
zione del diritto al godimento della pensione a seguito di con
danna penale o di provvedimento disciplinare. Il contrasto con l'art. 36 Cost, è prospettato su un duplice
presupposto: che si sia in presenza di una sanzione per la non
veritiera denuncia resa ai fini della liquidazione e del pagamen to della imposta sui redditi delle persone fisiche; che ancorare
al reddito denunciato, e non a quello successivamente definito,
il calcolo dell'ammontare della pensione inciderebbe sulla equi
parazione delia stessa ad una retribuzione differita.
2. - La questione, nei termini in cui è stata sollevata, non
è fondata.
L'art. 3 Cost, è richiamato dal giudice a quo esclusivamente
per valutare una asserita disparità di trattamento in danno degli
avvocati e procuratori. A tal fine viene indicato un elemento
di comparazione non utile, non tanto per la non assimilabilità,
ai fini della generale disciplina pensionistica, tra le categorie
dei lavoratori dipendenti (dallo Stato e dagli altri enti pubblici) e dei liberi professionisti, quanto piuttosto sotto il profilo og
gettivo. Non vi è difatti utile comparabilità di situazioni: nel
caso in esame si versa non già in una riduzione del trattamento
pensionistico per effetto di sanzioni penali o disciplinari (situa
zione presa in considerazione dalla 1. n. 424 del 1966), ma nel
calcolo dell'ammontare della pensione sulla base dei redditi di
chiarati dall'interessato e dei contributi per essi corrisposti nel
(1) Per la limitazione della base di computo della pensione di vec
chiaia forense ai soli redditi dichiarati, v. Cass. 29 novembre 1990, n.
11473, Foro it., Rep. 1990, voce Avvocato, n. 134, che ha escluso dal
calcolo della pensione forense di vecchiaia i redditi definiti in sede di
condono fiscale; cfr. anche Trib. Bari 29 ottobre 1985, Prev. forense,
1986, 28, con nota di Perrone, Validità ai fini pensionistici del reddito
da condono', Pret. Lecce 10 dicembre 1986, id., 1987, 39; Donella,
Condono e norme previdenziali, id., 1983, 2.
Contra, Trib. Perugia 6 ottobre 1987, Foro it., 1989, I, 1293, con
nota di richiami.
Per l'esclusione dalla base di calcolo della pensione forense dei reddi
ti riferibili all'anno oggetto della comunicazione reddituale alla cassa
ma non percepiti nell'anno stesso, Cass. 13 febbraio 1989, n. 883, id.,
Rep. 1989, voce cit., n. 112.
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PARTE PRIMA
l'anno di riferimento. La irrilevanza dei redditi successivamente
ed eventualmente accertati esula dal meccanismo della «riduzio
ne» della pensione per sanzione penale o disciplinare. Il riferimento all'art. 36 Cost, (e non ad altre norme volte
a fissare i principi del sistema di previdenza per la generalità dei cittadini che vivono con il proprio lavoro) non può egual mente portare ad una pronuncia di accoglimento, trattandosi
di una disposizione che ha trovato applicazione anche in mate
ria pensionistica, con la equiparazione della pensione alla retri
buzione differita, ma esclusivamente per i rapporti di lavoro
dipendente. La questione di legittimità costituzionale proposta dal Preto
re di Genova non può quindi essere accolta.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. 20 set
tembre 1980 n. 576 (riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 1. 2 maggio 1983 n. 175 (interpreta zione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della 1. 20 settembre 1980 n. 576 concernente la riforma della
previdenza forense), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 36
Cost., dal Pretore di Genova con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 luglio 1992, n. 341
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 luglio 1992, n. 32); Pres. Corasaniti, Est. Cheli; Province autonome di Trento
(Avv. Riz) e Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons, ministri
(Avv. dello Stato Laporta). Conflitto di attribuzioni.
Trentino-Alto Adige — Sanità — Personale dipendente delie Usi — Profilo professionale di operatore tecnico addetto al
l'assistenza — Corsi di qualificazione — Regolamento — Ado
zione — Spettanza allo Stato (Cost., art. 117; d.p.r. 31 ago sto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costituzio
nali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16; d.p.r. 28 novembre 1990 n. 384, regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina pre vista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art.
6 d.p.r. 5 marzo 1986 n. 68; d.m. sanità 26 luglio 1991 n.
295, regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al
profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assisten
za, in applicazione dell'art. 40, 3° comma, d.p.r. 28 novem bre 1990 n. 384, art. 1-4, 8-10; all. 1, 2, 3).
Trentino-Alto Adige — Sanità — Personale dipendente delle Usi — Piante organiche — Composizione quantitativa e qua litativa — Profilo professionale di operatore tecnico addetto
all'assistenza — Regolamento — Determinazione dei posti —
Spettanza allo Stato — Esclusione (Cost., art. 117; d.p.r. 31
agosto 1972 n. 670, art. 8, 9, 16; d.m. sanità 26 luglio 1991
n. 295).
Spetta allo Stato e non alle province autonome di Trento e Bol
zano adottare la disciplina di cui al decreto del ministro della sanità 26 luglio 1991 n. 295, recante il regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di ope ratore tecnico addetto all'assistenza, con particolare riferimento
agli art. 1-4, 8-10 e agli allegati 1, e 2 e 3. (1)
(1-2) La corte definisce l'ambito delle rispettive competenze fra Stato e province autonome secondo principi altre volte affermati nel campo della sanità e della organizzazione del personale, su cui v. le decisioni richiamate in motivazione e, in particolare, Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 484, Foro it., 1992, I, 2632, con nota di richiami. 11 d.p.r. 384/90, che aveva sostituito il vecchio d.p.r. 7 agosto 1990 non ammes so al visto dalla Corte dei conti, è stato dichiarato illegittimo dalla stes sa magistratura di controllo negli art. 8, 40, 2° e 3° comma, 47, 55, 68, 7° e 8° comma, 69, 78, 116, 121, 134, 5° comma, e 135, per la
Il Foro Italiano — 1993.
Non spetta allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto
del ministro della sanità 26 luglio 1991 n. 295, recante il rego lamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo pro
fessionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, limita
tamente alle previsioni degli art. 5 e 6 in tema di piante orga niche delle Usi ed istituzioni assimilate, di conseguente determinazione dei posti disponibili nei corsi di qualificazione presso le scuole per infermieri professionali e di trasforma zione dei posti di ausiliario specializzato in posti di operatore
tecnico, in materia spettante alla competenza delle province autonome di Trento e Bolzano. (2)
Diritto. — 1. - I ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalle province autonome di Trento e di Bolzano prospettano
profili ed argomentazioni in gran parte coincidenti. I giudizi relativi devono essere, pertanto, riuniti ai fini dell'adozione di
un'unica sentenza.
2. - I conflitti vengono sollevati dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nei confronti del decreto del ministro della
sanita 26 luglio 1991, n. 295, mediante il quale è stato adottato
il regolamento relativo ai corsi di qualificazione per l'accesso
al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza.
Tale regolamento (che non assume le connotazioni, né formali
né sostanziali, proprie dell'atto di indirizzo e coordinamento) viene a trovare la sua base normativa nell'art. 40, 3° comma,
d.p.r. 28 novembre 1990 n. 384, che — in sede di recepimento dell'accordo sindacale del 6 aprile 1990, concernente il persona le del comparto del servizio sanitario nazionale — ha disposto l'istituzione del profilo professionale di «operatore tecnico ad
detto all'assistenza», cui possono accedere gli ausiliari specializ zati o candidati esterni «previo superamento di un apposito corso
annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuale di am
missioni per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'am
bito della programmazione sanitaria, con decreto del ministro
della sanità...».
Con i ricorsi in esame, le province autonome di Trento e di Bolzano denunciano come lesiva delle proprie attribuzioni la
disciplina adottata con il regolamento in questione, deducendo
vizi che investono: a) il decreto nel suo complesso, per violazio
ne dei principi costituzionali sul riparto delle competenze nor
mative e del principio di legalità (terzo motivo ricorso provincia Trento e primo motivo ricorso provincia Bolzano); b) gli art.
1-4, 5, 2° comma, 8-10 e gli allegati 1, 2 e 3, per violazione
delle competenze provinciali in tema di «addestramento e for
mazione professionale», di «apprendistato; libretto di lavoro;
categorie e qualifiche dei lavoratori» e di «igiene e sanità, ivi
compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (secondo motivo
ricorso provincia Bolzano); c) l'art. 1, 2° comma, e ali. 3, e
l'art. 10, per violazione delle stesse competenze provinciali (pri mo motivo ricorso provincia Trento e terzo motivo ricorso pro vincia Bolzano); d) gli art. 5 e 6, per violazione delle stesse
competenze provinciali e del principio di legalità (secondo moti
vo ricorso provincia di Trento e quarto motivo ricorso provin cia di Bolzano).
I ricorsi delle due province autonome non sono fondati con
riferimento ai profili richiamati sub a), b) e e), mentre risultano
fondati con riferimento ad uno dei profili enunciati sub d). 3. - Va innanzitutto escluso che il decreto in esame, conside
rato nel suo complesso, possa aver violato i principi costituzio
nali relativi al riparto delle competenze normative ed al princi pio di legalità sotto i due profili denunciati dalle ricorrenti che
investono, da un lato, l'asserito difetto di fondamento legislati vo del potere regolamentare esercitato dal ministro della sanità
(art. 17, 3° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400), e, dall'altro, l'asserita invasione operata, attraverso la fonte regolamentare, in una materia riservata alla competenza (esclusiva, o, quanto
riserva di legge contenuta nella legge-quadro 93/83 circa la disciplina dell'istituzione ed organizzazione degli uffici o dei modi di conferimen to della titolarità dei medesimi, della costituzione e modificazione dello stato giuridico e delle procedure di reclutamento, nonché circa la defi nizione della consistenza dei ruoli organici e delle qualifiche (Corte con
ti, sez. contr., 7 dicembre 1990, n. 82, id., Rep. 1991, voce Impiegato dello Stato, n. 906).
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