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sentenza 27 maggio 1980; Giud. Pagano; Soc. Famiglia cooperativa di Panchià e altri c. Camera di...

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sentenza 27 maggio 1980; Giud. Pagano; Soc. Famiglia cooperativa di Panchià e altri c. Camera di commercio di Trento Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 4 (APRILE 1981), pp. 1205/1206-1209/1210 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23172879 . Accessed: 25/06/2014 01:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 01:36:07 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 27 maggio 1980; Giud. Pagano; Soc. Famiglia cooperativa di Panchià e altri c. Camera di commercio di Trento

sentenza 27 maggio 1980; Giud. Pagano; Soc. Famiglia cooperativa di Panchià e altri c. Cameradi commercio di TrentoSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 4 (APRILE 1981), pp. 1205/1206-1209/1210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172879 .

Accessed: 25/06/2014 01:36

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

concorrenza sleale, nel tempo occorrente per far valere l'indicato

diritto in via ordinaria, può cagionare alla ricorrente il pregiudi zio della perdita della clientela. Tale pregiudizio è imminente in

ragione del perdurare della descritta situazione ed è irreparabile,

perché è evidente che la clientela esclusa dall'ambito di diffusione

del canale 63 avrebbe ragione di affidare la propria pubblicità ad

altre imprese di telediffusione, che operano nella stessa zona. Il

provvedimento richiesto è, pertanto, ammissibile e deve essere

diretto contro la Teleradio Orobica con l'ingiunzione di non

trasmettere oltre i propri programmi attraverso il ripetitore di

Moretti Angela, installato sul monte Canto, con facoltà della

ricorrente di procedere alla disattivazione dello stesso ripetitore nell'inerzia della resistente. Per la proposizione del giudizio di

merito è necessario fissare il termine ristretto di ottanta giorni. Per questi motivi, sciogliendo la riserva che precede; visti gli

art. 700 segg. cod. proc. civ., ordina alla Teleradio Orobica s.r.l.

di non trasmettere i propri programmi e, comunque, il proprio

segnale di immagini e suoni attraverso il canale UHF 63 o,

comunque, di non farlo trasmettere da eventuali ripetitori propri o di terzi; autorizza la Delta s.p.a., in caso di inadempimento della Teleradio Orobica s.r.l., di provvedere a proprie spese alla

disattivazione del ripetitore installato sul monte Canto; assegna alla Delta s.p.a. il termine perentorio di ottanta giorni per iniziare

il giudizio di merito.

PRETURA DI TRENTO; sentenza 27 maggio 1980; Giud. Paga

no; Soc. Famiglia cooperativa di Panchià e altri c. Camera di

commercio di Trento.

PRETURA DI TRENTO;

Società — Società di capitali — Modificazioni dell'atto costitutivo

o dello statuto — Denuncia e deposito presso la camera di com

mercio — Termine — Decorrenza (R. d. 20 settembre 1934

n. 2011, t. u. sui consigli provinciali dell'economia corporativa, art. 48; r. d. 4 gennaio 1925 n. 29, regolamento generale per l'attuazione del r. d.ì. 8 maggio 1924 n. 750, sull'ordinamento

delle camere di commercio e industria, art. 85).

Il termine di quindici giorni per provvedere presso la camera di

commercio a denunciare la modificazione dell'atto costitutivo o

dello statuto di società di capitali e a depositare copia del

relativo atto, decorre dalla data di assunzione della deliberazio

ne assembleare, e non da quella della sua omologazione da

parte del tribunale. (1)

Il Pretore, ecc. — Svolgimento del processo. — Il 9 ottobre

1977 la Famiglia cooperativa di Panchià soc. coop. r. 1. deliberò la modifica di due punti dello statuto sociale: la durata venne

protratta sino al 31 dicembre 2027 e fu ampliato l'oggetto sociale.

La delibera dell'assemblea venne depositata presso la cancelleria

commerciale del Tribunale di Trento il 18 ottobre 1977 e fu

omologata successivamente. Il 20 gennaio 1978 la Famiglia coop, di Panchià presentò presso

la camera di commercio di Trento la denunzia dell'avvenuta modifica.

La camera di commercio ritenendo però che la denunzia fosse avvenuta oltre il termine stabilito dal 4° comma dell'art. 48 t. u.

approvato con r. d. 20 settembre 1934 n. 2011 contestò l'infrazione con lettera del 7 marzo 1978, invitando il presidente della

cooperativa, signor Carlo Bozzetta, a pagare entro sessanta giorni la somma di lire 10.670. Poiché a ciò la coop, non provvide, il

presidente della camera di commercio di Trento in data 17

ottobre 1979 ingiunse al signor Carlo Bozzetta di pagare la somma di lire 32.000.

Contro il provvedimento proposero opposizione davanti a que sto pretore, il signor Bozzetta e il notaio Poti il quale si riteneva

legittimato, avendo rogato l'atto di modifica e avendo presentato in ritardo la denunzia. I motivi dell'opposizione saranno esposti in seguito.

(1) Non risultano precedenti editi; la sentenza si segnala per il notevole interesse pratico che riveste la questione dibattuta e risolta nel senso più rigoroso (e, per quanto consta, del tutto difforme dalla

prassi). Sul « registro delle ditte » della camera di commercio, v. F. Mol

teni, Camera di commercio, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1959, V, 969 ss.; G. Belli, Camera di commercio, industria e agricoltura, voce del Novissimo digesto, 1968, II, 770; T.A.R. Umbria 1° aprile 1977, n.

170, Foro it., 1978, III, 566. Per l'efficacia delle deliberazioni modifica tive dell'atto costitutivo o dello statuto sociale anteriormente all'omo

logazione ed all'iscrizione, cfr. G. Oppo, Forma e pubblicità nelle società di capitali, in Riv. dir. civ., 1966, I, 109.

Altra opposizione e per gli stessi motivi proponevano il presi dente della Famiglia cooperativa di Predazzo, signor Felicetti

Giuseppe e il notaio Poti contro l'ingiunzione del presidente della

camera di commercio di Trento di data 17 ottobre 1979.

Infine altra opposizione proponevano la s.r.l. « La grande

seggiovia Campitello Col Rodella » e il notaio Poti contro l'ingiun zione in data 17 ottobre 1979 con la quale il presidente della

camera di commercio di Trento imponeva al rappresentante della

società il pagamento di lire 20.000.

Con i tre ricorsi, i ricorrenti chiedevano: a) dichiarare la

illegittimità o la revoca della ordinanza medesima; b) dichiarare

che, in ossequio al disposto dell'art. 48, 4° comma, r. d. 20

settembre 1934 n. 2011, gli atti modificativi in genere, relativi cioè

sia a società di persone (la rubrica dell'art. 2296 cod. civ. e la

norma di richiamo dell'art. 2315 cod. civ. lo confermerebbero) che

a società di capitali, debbano essere trasmessi, alla camera di

commercio, in uno con la denuncia a cui si riferiscono, nei

quindici giorni dal deposito ed iscrizione degli atti stessi presso la

cancelleria commerciale del tribunale competente per territorio.

(Omissis) Motivi della decisione. — I. - L'art. 48 t. u. approvato col r. d.

2011 del 1934 nei comma 1°, 2° e 3° regola le formalità che

debbono essere seguite per la denunzia alla camera di commercio

della costituzione di una società.

Essi dispongono: « per le società legalmente costituite, l'obbli

go della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologa zione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le

pratiche relative all'omologazione stessa. « La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla

costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratta di azienda appartenente a

società regolarmente costituite o a singoli individui. « Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il

deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di

legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione ».

In virtù di questa norma, ritiene la camera di commercio che

quando viene costituita una società, bisogna: a) trasmettere alla

camera di commercio la sola denunzia della costituzione della

società entro 15 giorni dalla conclusione del contratto sociale; b) trasmettere poi gli atti costitutivi entro quindici giorni dall'avve

nuta « pubblicazione » degli atti.

I ricorrenti criticano tale interpretazione. È inutile la denunzia della costituzione di una società, se essa

non è ancora legalmente costituita.

Ciò avviene infatti dopo che il tribunale ha omologato l'atto di

costituzione e ordinato la iscrizione della società nel registro delle

imprese. Inoltre cosa si deve intendere per « pubblicazione » degli atti? « Tale termine ha un significato tecnico per le società di

capitali, con la istituzione del bollettino, e la eliminazione di

pubblicità incompatibili con questo, mentre per le società di

persone non può che identificarsi nel deposito e nella iscrizione

presso la cancelleria commerciale del tribunale competente per territorio (cfr. art. 2296 e 2315 cod. civ.), con la conseguenza o il

pericolo di due tempi diversi di riferimento e comunque due

termini iniziali distinti per le società di persone e per quelle di

capitali » (dal ricorso). Perciò i ricorrenti ritengono che il deposito degli atti presso la

camera di commercio prescritto dal 3° comma dell'art. 48 do

vrebbe avvenire in maniera uniforme per tutti i tipi di società

entro quindici giorni dal deposito degli atti presso la cancelleria

commerciale del tribunale competente ad omologare la costituzio

ne della società.

Secondo il pretore l'opinione degli attori non può essere segui ta, poiché trascura il significato letterale della norma e tiene

conto di dati estranei non solo alla norma ma più in generale alla

pubblicità alla quale provvede il « registro delle ditte » tenuto

dalla camera di commercio.

Gli attori non tengono conto che le finalità di essa è diversa da

quella a cui provvede il « registro delle imprese » tenuto dalla

cancelleria commerciale del tribunale.

Bisogna considerare infatti che la pubblicità prevista dal codice

civile con la iscrizione nel registro delle imprese (art. 2188 cod.

civ.) riguarda le società legalmente costituite ad esclusione quindi delle imprese individuali e delle società di fatto o irregolari.

Con l'iscrizione in tale registro si ha la pubblicità « costituti

va » (prescritta come requisito essenziale per il perfezionamento di determinati atti e negozi di società) e la pubblicità « dichiara

tiva » (prevista dall'art. 2193 per cui quando un fatto è sottoposto a registrazione, una volta che questa è avvenuta, i terzi non

possono più opporre di avere ignorato il fatto medesimo). Il « registro delle ditte » tenuto dalla camera di commercio

appare invece come un registro pubblico, anagrafico, di tutte le

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1207 PARTE PRIMA 1208

imprese individuali e collettive esistenti in una determinata pro vincia o svolgenti in essa la loro principale attività. In esso

figurano pertanto anche le società irregolari o di fatto, le piccole

imprese e le ditte individuali.

La registrazione in tale registro non svolge la funzione né della

pubblicità costitutiva, né di quella dichiarativa, ma piuttosto della « pubblicità formale » o « pubblicità notizia » che consiste nel

rendere conoscibili i fatti pubblicati. Quindi la funzione del

registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio ha funzioni

più limitate e modeste del registro delle imprese tenuto dalla

cancelleria commerciale del tribunale. Costituisce tuttavia un'im

portante fonte di informazioni, poiché in base alle sue risultanze

le camere forniscono dichiarazioni e certificati per i vari usi

(fiscali, creditizi, previdenziali, scambi con l'estero, partecipazioni ad aste ed appalti, ecc.).

Perciò la pubblicità che deriva dalla iscrizione nel registro delle

ditte tenute dalla camera di commercio non tiene sempre conto

del momento in cui una società si può considerare legalmente costituita.

Serve anche a fare conoscere a tutti un avvenimento giuridico ancora in svolgimento e che può non giungere a compimento.

Quindi è errato volere subordinare la denunzia dei fatti indicati

nell'art. 48 t. u. 2011/1934 agli adempimenti previsti dall'abrogato codice del commercio e dal vigente codice civile perché una società

si possa considerare esistente legalmente. A seguire l'opinione dei

ricorrenti si toglierebbe ogni valore al registro tenuto dalla came

ra di commercio almeno per quanto riguarda le società. Bastereb

be il registro delle società.

II. - Essi si chiedono poi cosa significa « pubblicazione » poiché secondo il 3° comma dell'art. 48 è dalla pubblicazione degli atti

omologati che decorrono i quindici giorni entro i quali debbono es

sere depositati gli atti relativi alla costituzione della società. Il dub

bio si chiarisce osservando che nello stesso terzo comma si prevede

l'omologazione degli atti e la pubblicazione di essi « a norma di

legge ». La legge alla quale si fa riferimento è l'art. 91 cod.

comm. del 1882 per quanto riguarda l'omologazione e sono gli art. 93, 94 e 95 dello stesso codice per quanto riguarda la

pubblicazione.

Secondo l'abrogato cod. comm., dopo che il tribunale aveva

ordinato « la trascrizione dell'atto costitutivo e dello statuto », l'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in

accomandita semplice doveva essere pubblicato nel « giornale

degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede » (art. 93 cod. comm.). Cosi pure disponeva l'art. 94 per le società in

accomandita per azioni ed anonime. Inoltre l'atto costitutivo e lo

statuto di questi ultimi due tipi di società dovevano essere

pubblicati nel bollettino ufficiale delle società per azioni, secondo

l'art. 95 cod. commerciale. Solo dopo l'adempimento anche di

queste formalità la società era regolarmente costituita e da quel momento decorrevano i quindici giorni previsti dall'art. 48, 3°

comma, per il deposito dei documenti omologati.

Col codice vigente le cose sono cambiate, almeno sulla carta.

Con la istituzione del « registro delle imprese » le società sono

legalmente costituite con la iscrizione in tale registro ordinata dal

tribunale, dopo l'esame dell'atto costitutivo della società. Non

occorrerebbero altre formalità. Ma questo sulla carta, come si diceva. Infatti il registro delle imprese non è stato ancora istituito e in virtù dell'art. 100 delle norme di attuazione il deposito degli atti costitutivi avviene in via transitoria presso la cancelleria commerciale del tribunale. Inoltre (e ciò interessa nella specie) secondo il 3° comma dello stesso art. 100 trovano ancora applica zione le altre forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori per la legale costituzione di una società. Si tratta della pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia degli atti che debbono essere iscritti nei registri della cancelleria.

Quindi il termine previsto dal 3° comma dell'art. 48 decorre dalla data in cui è stata eseguita questa pubblicità complementa re.

È da tenere conto però anche del d. pres. 26 dicembre 1969 n. 1127 il quale, con il nuovo art. 2330 bis, ha stabilito che l'atto costitutivo e lo statuto delle società per azioni e di quelle a

responsabilità limitata debbono essere pubblicati sul « bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Pertanto per questi due tipi di società, il termine previsto dall'art.

48, 3° comma, decorre dalla pubblicazione degli atti costitutivi su tale bollettino.

III. - Anche le modificazioni debbono essere denunciate. Lo dispone il 4° comma dell'art. 48, secondo il quale: « Entro

lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modifica zioni avvenute nello stato di fatto e di diritto della società e della ditta singola».

Come si vede, a differenza della costituzione della società, per

le modificazioni non sono previsti due adempimenti: la denunzia

immediata della modificazione e poi il deposito degli atti relativi

dopo la pubblicazione di essi.

Risulta dal 4° comma citato e risulta anche dall'art. 85 del

«regolamento generale per l'attuazione del r. d. 1. 8 maggio 1924, sull'ordinamento delle camere di commercio e industria del re

gno » che venne approvato col r. d. 4 gennaio 1925 n. 29.

Secondo il 2° comma dell'art. 85 « per le società, debbono essere

unite alle denunzie di modificazione le copie ... degli atti relativi

alle modificazioni stesse ... ». Quindi denunzia e deposito degli atti è contemporaneo.

È anche certo che la denunzia deve avvenire entro quindici

giorni. Il 4° comma dell'art. 48 dispone che la denunzia deve

farsi « entro lo stesso termine » e il termine indicato sia nel 2°

comma che nel 3° comma dell'art. 48 è di quindici giorni. Il problema riguarda la decorrenza del termine.

Secondo gli attori dovrebbe decorrere dalla registrazione della

società. « Non si saprebbe infatti quale valore gli uffici camerali

potrebbero attribuire ad un atto notarile contenente modificazioni

statutarie di una società di capitali, presentato, come si vorrebbe, nei quindici giorni dalla stipula, e poi successivamente non

omologato. « Strido iure, la modificazione statutaria non si è verificata. « Si pensi ad una delibera di fusione tra società, presentata alla

camera di commercio nei quindici giorni dalla stipula. Forse che

la pubblicità nei registri camerali dà a tale delibera una validità

interinale quasi taumaturgica, prima ancora dello spirare del termine di cui all'art. 2503 cod. civ.? » (dal ricorso).

È lo stesso argomento adoperato dagli attori per criticare la denunzia della costituzione della società (art. 48, 2° comma)

quando la società non è ancora legalmente costituita; ad esso si

replica pertanto con le osservazioni più sopra riportate. È da

ritenere inoltre che il principio contenuto nell'art. 48 t. u.

2011/1934 sia quello di anticipare il più possibile la segnalazione alla camera di commercio degli avvenimenti che riguardano sia le società che le ditte individuali e questo per i motivi che pure si sono già esposti.

Un altro argomento in tal senso si può ricavare dall'art. 85 del

regolamento, il quale dispone che alla denunzia della modificazio ne debbono essere uniti gli atti « relativi alle modificazioni stesse e per i quali è prescritta la pubblicazione a norma di legge».

L'art. 85 si riferiva inizialmente alla « pubblicazione » degli atti come regolata dal codice di commercio del 1882. Essa avveniva dopo la omologazione da parte del tribunale e dopo la iscrizione della società nel registro delle società (art. 95, 2°

comma, e 100 cod. comm.). Nel codice vigente è prevista ancora la pubblicazione degli atti modificativi sul foglio degli annunzi

legali della provincia (art. 100, 3° comma), per le società per azioni e a responsabilità limitata sul bollettino ufficiale delle società per azioni (d. pres. 1127/1969).

Perciò quando l'art. 85 dice che alla denunzia di modificazioni

bisogna unire gli atti « per i quali è prescritta la pubblicazione »

significa che tali atti non sono stati ancora pubblicati, anche se dovranno esserlo. (Si veda invece l'art. 48, 3° comma, t. u.

2011/1934, secondo il quale il deposito degli atti costitutivi deve avvenire entro 15 giorni « dall'avvenuta pubblicazione »). E per ciò il termine per la denunzia della modificazione non può decorrere dalla pubblicazione degli atti di modificazione.

Si può ancora aggiungere un'altra considerazione.

Il 4° comma dell'art. 48 stabilisce che debbono essere denuncia te entro quindici giorni le modificazioni « avvenute » nello stato di fatto e di diritto della società. Perciò è come se dicesse che la denunzia deve avvenire entro quindici giorni dalle avvenute modificazioni. Quindi è da chiedersi quando una modificazione si

può considerare « avvenuta ». Non occorre perché la modifica zione sia considerata operante né la iscrizione di essa nel registro delle imprese, né la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia o nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

La modificazione è perfetta e produttiva di effetto fino dal momento in cui è intervenuto il fatto o è stato posto in essere l'atto che la determina. Pertanto ciò che viene compiuto in esecuzione della modificazione è validamente compiuto; se viene assunta una obbligazione essa deve essere adempiuta, né l'obbliga to può sottrarsi all'adempimento osservando che la modificazione non è ancora iscritta. La modificazione in quanto si sia verificata (« avvenuta ») è efficace nei confronti dei soci, come nei confron ti degli amministratori ed è efficace nei confronti dei terzi. La

inopponibilità al terzo della modificazione non pubblicata, salvo il caso di sua conoscenza, non equivale a inefficacia delle delibera zioni. Cosi' la dottrina e cosi la Suprema corte (sent. 17 giugno 1950, n. 1556, Foro it., Rep. 1950, voce Società, n. 170; 29 novembre 1951, n. 2703, id., 1952, I, 1545).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Prima di chiudere si deve rispondere a un'altra domanda degli attori: cosa avverrà, essi chiedono, se dopo la denunzia della modificazione dell'atto costitutivo di una società, la deliberazione non viene omologata dal tribunale?

La risposta si trova nello stesso comma quarto. In seguito alla denunzia, nel registro delle ditte viene iscritta la

modificazione nell'atto costitutivo della società. La mancata ap provazione da parte del tribunale costituisce, a sua volta, un atto che modifica ancora lo stato giuridico della società e quindi anche esso va iscritto. In tal modo si viene a creare la rispondenza costante tra la situazione apparente del registro delle ditte e

quella reale e si realizza quella che è la finalità del registro stesso.

Si può concludere perciò ritenendo esatta la opinione della camera di commercio. L'opposizione degli attori è infondata e viene respinta. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Militare — Avanzamento a scelta — Valutazione ordinaria e nuova

valutazione conseguente ad annullamento giurisdizionale del

precedente giudizio — Formazione di un'unica graduatoria con attribuzione di un unico punteggio — « Ius superveniens » —

Restituzione degli atti al giudice «a quo» (Cost., art. 3, 97, 113; legge 12 novembre 1955 n. 1137, avanzamento degli ufficiali

dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, art. 49, 54).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980 n. 574, vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla

questione di costituzionalità degli art. 49, 2° comma, lett. b, e 54 legge 12 novembre 1955 n. 1137, nella parte in cui preve devano che la commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'esercito proceda alla formazione di un'unica gra duatoria di merito, con attribuzione di un unico punteggio, sia

per la prima valutazione, sia per la nuova valutazione conse

guente all'annullamento giurisdizionale del precedente giudizio, in riferimento agli art. 3, 97 e 113 Cost. (1)

Corte costituzionale; ordinanza 10 febbraio 1981, n. 20 (Gaz zetta ufficiale 13 febbraio 1981, n. 44); Pres. Amadei, Rei. De Ste

fano; Lauro (Avv. Sivieri), Talò (Avv. Bettoni, Sigillò), All' c. Min. finanze; Maccherelli (Avv. Sciacca) c. Min. difesa; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Angelini Rota). Ord. T.A.R.

Lazio, Sez. I, 15 (due), 22 e 29 novembre 1978 (Gazz. uff. 13

giugno 1979, n. 161, 11 luglio 1979, n. 189, e 1° agosto 1979, n. 210).

(1) L'ordinanza 22 novembre 1978, del T.A.R. Lazio, Sez. I, è mas simata in Foro it., 1979, III, 503, con nota di richiami.

Da segnalare che la restituzione degli atti al giudice a quo è stata

disposta, non soltanto in relazione all'eventuale effetto abrogativo del lo ius superveniens, ma anche in relazione alla sua possibile efficacia in terpretativa del diritto anteriore, raccomandandosi esplicitamente il ricorso all'interpretazione « adeguatrice ».

* • *

L'ordinanza è cosi motivata: — Ritenuto che con le ordinanze in

epigrafe il T.A.R. del Lazio ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 97 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale degli art. 49, 2° comma, lett. 6), e 54 legge 12 novembre 1955 n. 1137, secondo le

quali disposizioni, quando si debba rinnovare un giudizio di avan

zamento, annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizio nale, l'ufficiale, se l'avanzamento ha luogo a scelta, è nuovamente va

lutato in occasione della formazione della prima graduatoria succes

siva all'annullamento, e, se giudicato idoneo, riportando un punto di

merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito nella precedente graduatoria, è promosso anche

se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sa

rebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, com

putandosi la promozione nel numero di quelle da effettuare per l'anno

cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è sta

to nuovamente valutato; che secondo il giudice a quo le norme suddette devono essere in

terpretate nel senso che la nuova valutazione dell'ufficiale, pur « por

tatore di un giudicato di annullamento » della precedente valutazione

negativa, va effettuata, non in un distinto scrutinio, «ora per allora»,

ma nel primo scrutinio successivo all'annullamento, insieme con gli

altri ufficiali presi in considerazione per normale valutazione, con la

formazione di una sola graduatoria, sulla base di criteri di giudizio autonomi, e quindi eventualmente non omogenei rispetto a quelli adot tati nello scrutinio che condusse all'annullata valutazione negativa, co

sicché, anche nei casi in cui la pronuncia del giudice amministrativo

abbia riconosciuto ingiustificatamente inadeguato, e perciò illegittimo, il punteggio allora attribuito all'ufficiale, la nuova commissione di avanzamento ha egualmente facoltà di attribuirgli un punteggio, non

solo non superiore, in misura sufficiente a rimuovere l'illegittimità ri scontrata nel precedente scrutinio, ma addirittura inferiore;

che tale sistema normativo, cosi interpretato, si pone, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con il precetto della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini di fronte all'amministrazione, sancito dall'art. 113 Cost., in quanto verrebbe a negare ogni valore, nel pro cedimento di rivalutazione, agli accertamenti ed ai motivi della pro nuncia del giudice amministrativo, riducendo la portata del giudicato al solo effetto di attivare il procedimento di rivalutazione, in ispregio dei principi degli effetti del giudicato medesimo, « ripristinatorio » e

di « conformazione », nei confronti dell'autorità amministrativa;

che, secondo le ordinanze di rinvio, le disposizioni denunciate, co me sopra interpretate, sarebbero in contrasto, oltre che con l'art. 113, anche con gli art. 3 e 97 Cost., rispettivamente per i seguenti motivi:

a) i tempi, le modalità ed i criteri, con i quali si effettua la rivaluta zione degli ufficiali « portatori di giudicato di annullamento » dareb bero luogo, nei loro confronti, ad una ingiustificata parità di tratta mento di situazioni diverse, rispetto agli ufficiali chiamati a normale

valutazione, e, al tempo stesso, ad una ingiustificata disparità di trat tamento di situazioni eguali, rispetto agli ufficiali che, in seguito allo scrutinio per cui è intervenuto il giudicato di annullamento della

valutazione negativa dell'ufficiale non iscritto in quadro, furono in

vece promossi; b) con il sancire, nei casi suddetti, l'intangibilità della

graduatoria e la conseguente intangibilità dell'iscrizione in quadro

degli ufficiali risultati promossi, anche quando la pronuncia del giu dice amministrativo avesse riconosciuto l'iscrizione stessa frutto del

l'applicazione di criteri ingiustificatamente « concessivi », ed effetto

comunque di errata valutazione, le denunciate disposizioni privilegie rebbero gli ufficiali che il giudicato amministrativo avesse accertato

essere «non migliori», dando cosi luogo a violazione dei principi di

buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la

identità delle sollevate questioni: che nel corso dei giudizi stessi è sopravvenuta la legge 20 settem

bre 1980 n. 574 (unificazione e riordinamento dei ruoli normali, spe ciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e

dell'aeronautica), il cui art. 26 ha integralmente sostituito il testo del

denunciato art. 54 legge n. 1137 del 1955;

che, per quanto ha in particolare riferimento alla rinnovazione del

giudizio di avanzamento a scelta annullato in seguito ad accoglimento

di ricorso giurisdizionale, la nuova normativa non rinvia più alla lett.

b) del 2° comma dell'art. 49 della stessa legge, ma — nel confermare

che l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luo

go a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato at

tribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esi

ste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spet tata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo — dispone che:

1) la promozione non venga computata nel numero di quelle attribuite

nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio, precisando i tempi e le

modalità del riassorbimento dell'eccedenza; 2) la rinnovazione del giu dizio venga effettuata dagli organi competenti entro sei mesi dalla no

tifica all'amministrazione della pronuncia giurisdizionale che ha an

nullato la precedente valutazione; 3) non si proceda a nuova valuta

zione qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da

rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, provvedendo in tal caso d'ufficio il ministero competente agli adempimenti per la

sua promozione; che, in conseguenza, appare indispensabile verificare se la nuova

normativa spieghi, direttamente o indirettamente, i suoi effetti anche

nei giudizi pendenti innanzi al T.A.R. del Lazio, nel corso dei quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ora all'esa

me della corte;

che, anche ove si neghi la sua applicabilità nei giudizi a quibus, oc

corre pur sempre vagliare se la nuova normativa — preordinata, co

me affermato nei relativi lavori parlamentari, « ad eliminare alcuni in

convenienti che si verificano in caso di rinnovo del giudizio di avan

zamento » — non possa quanto meno venir utilizzata, come stru

mento ermeneutico, al fine di addivenire a quella diversa interpreta

zione della denunciata normativa, preliminarmente eccepita, con il

conforto di alcune pronunce del giudice amministrativo, dai ricorrenti

costituitisi nei giudizi avanti questa corte, secondo la quale la nor

mativa medesima contemplerebbe, invece, la rinnovazione del giudi

zio « ora per allora », sulla base degli stessi criteri assunti a suo tem

po per la formulazione del giudizio relativo all'anno per il quale la

valutazione deve essere rinnovata, con distinti punteggi e graduatorie

per ciascun anno di avanzamento, sottraendosi cosi', secondo il loro

assunto, alle mosse censure di illegittimità costituzionale; che procedere alle verifiche sopra indicate ed alla conseguente va

lutazione se la sollevata questione sia tuttora rilevante, spetta, nella

sua primaria competenza al riguardo, al giudice a quo, cui si rende,

pertanto, necessario restituire gli atti.

Per questi motivi, ordina la restituzione degli atti al T.A.R. del

Lazio.

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