sentenza 27 maggio 1980; Giud. Pagano; Soc. Famiglia cooperativa di Panchià e altri c. Cameradi commercio di TrentoSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 4 (APRILE 1981), pp. 1205/1206-1209/1210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172879 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
concorrenza sleale, nel tempo occorrente per far valere l'indicato
diritto in via ordinaria, può cagionare alla ricorrente il pregiudi zio della perdita della clientela. Tale pregiudizio è imminente in
ragione del perdurare della descritta situazione ed è irreparabile,
perché è evidente che la clientela esclusa dall'ambito di diffusione
del canale 63 avrebbe ragione di affidare la propria pubblicità ad
altre imprese di telediffusione, che operano nella stessa zona. Il
provvedimento richiesto è, pertanto, ammissibile e deve essere
diretto contro la Teleradio Orobica con l'ingiunzione di non
trasmettere oltre i propri programmi attraverso il ripetitore di
Moretti Angela, installato sul monte Canto, con facoltà della
ricorrente di procedere alla disattivazione dello stesso ripetitore nell'inerzia della resistente. Per la proposizione del giudizio di
merito è necessario fissare il termine ristretto di ottanta giorni. Per questi motivi, sciogliendo la riserva che precede; visti gli
art. 700 segg. cod. proc. civ., ordina alla Teleradio Orobica s.r.l.
di non trasmettere i propri programmi e, comunque, il proprio
segnale di immagini e suoni attraverso il canale UHF 63 o,
comunque, di non farlo trasmettere da eventuali ripetitori propri o di terzi; autorizza la Delta s.p.a., in caso di inadempimento della Teleradio Orobica s.r.l., di provvedere a proprie spese alla
disattivazione del ripetitore installato sul monte Canto; assegna alla Delta s.p.a. il termine perentorio di ottanta giorni per iniziare
il giudizio di merito.
PRETURA DI TRENTO; sentenza 27 maggio 1980; Giud. Paga
no; Soc. Famiglia cooperativa di Panchià e altri c. Camera di
commercio di Trento.
PRETURA DI TRENTO;
Società — Società di capitali — Modificazioni dell'atto costitutivo
o dello statuto — Denuncia e deposito presso la camera di com
mercio — Termine — Decorrenza (R. d. 20 settembre 1934
n. 2011, t. u. sui consigli provinciali dell'economia corporativa, art. 48; r. d. 4 gennaio 1925 n. 29, regolamento generale per l'attuazione del r. d.ì. 8 maggio 1924 n. 750, sull'ordinamento
delle camere di commercio e industria, art. 85).
Il termine di quindici giorni per provvedere presso la camera di
commercio a denunciare la modificazione dell'atto costitutivo o
dello statuto di società di capitali e a depositare copia del
relativo atto, decorre dalla data di assunzione della deliberazio
ne assembleare, e non da quella della sua omologazione da
parte del tribunale. (1)
Il Pretore, ecc. — Svolgimento del processo. — Il 9 ottobre
1977 la Famiglia cooperativa di Panchià soc. coop. r. 1. deliberò la modifica di due punti dello statuto sociale: la durata venne
protratta sino al 31 dicembre 2027 e fu ampliato l'oggetto sociale.
La delibera dell'assemblea venne depositata presso la cancelleria
commerciale del Tribunale di Trento il 18 ottobre 1977 e fu
omologata successivamente. Il 20 gennaio 1978 la Famiglia coop, di Panchià presentò presso
la camera di commercio di Trento la denunzia dell'avvenuta modifica.
La camera di commercio ritenendo però che la denunzia fosse avvenuta oltre il termine stabilito dal 4° comma dell'art. 48 t. u.
approvato con r. d. 20 settembre 1934 n. 2011 contestò l'infrazione con lettera del 7 marzo 1978, invitando il presidente della
cooperativa, signor Carlo Bozzetta, a pagare entro sessanta giorni la somma di lire 10.670. Poiché a ciò la coop, non provvide, il
presidente della camera di commercio di Trento in data 17
ottobre 1979 ingiunse al signor Carlo Bozzetta di pagare la somma di lire 32.000.
Contro il provvedimento proposero opposizione davanti a que sto pretore, il signor Bozzetta e il notaio Poti il quale si riteneva
legittimato, avendo rogato l'atto di modifica e avendo presentato in ritardo la denunzia. I motivi dell'opposizione saranno esposti in seguito.
(1) Non risultano precedenti editi; la sentenza si segnala per il notevole interesse pratico che riveste la questione dibattuta e risolta nel senso più rigoroso (e, per quanto consta, del tutto difforme dalla
prassi). Sul « registro delle ditte » della camera di commercio, v. F. Mol
teni, Camera di commercio, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1959, V, 969 ss.; G. Belli, Camera di commercio, industria e agricoltura, voce del Novissimo digesto, 1968, II, 770; T.A.R. Umbria 1° aprile 1977, n.
170, Foro it., 1978, III, 566. Per l'efficacia delle deliberazioni modifica tive dell'atto costitutivo o dello statuto sociale anteriormente all'omo
logazione ed all'iscrizione, cfr. G. Oppo, Forma e pubblicità nelle società di capitali, in Riv. dir. civ., 1966, I, 109.
Altra opposizione e per gli stessi motivi proponevano il presi dente della Famiglia cooperativa di Predazzo, signor Felicetti
Giuseppe e il notaio Poti contro l'ingiunzione del presidente della
camera di commercio di Trento di data 17 ottobre 1979.
Infine altra opposizione proponevano la s.r.l. « La grande
seggiovia Campitello Col Rodella » e il notaio Poti contro l'ingiun zione in data 17 ottobre 1979 con la quale il presidente della
camera di commercio di Trento imponeva al rappresentante della
società il pagamento di lire 20.000.
Con i tre ricorsi, i ricorrenti chiedevano: a) dichiarare la
illegittimità o la revoca della ordinanza medesima; b) dichiarare
che, in ossequio al disposto dell'art. 48, 4° comma, r. d. 20
settembre 1934 n. 2011, gli atti modificativi in genere, relativi cioè
sia a società di persone (la rubrica dell'art. 2296 cod. civ. e la
norma di richiamo dell'art. 2315 cod. civ. lo confermerebbero) che
a società di capitali, debbano essere trasmessi, alla camera di
commercio, in uno con la denuncia a cui si riferiscono, nei
quindici giorni dal deposito ed iscrizione degli atti stessi presso la
cancelleria commerciale del tribunale competente per territorio.
(Omissis) Motivi della decisione. — I. - L'art. 48 t. u. approvato col r. d.
2011 del 1934 nei comma 1°, 2° e 3° regola le formalità che
debbono essere seguite per la denunzia alla camera di commercio
della costituzione di una società.
Essi dispongono: « per le società legalmente costituite, l'obbli
go della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologa zione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le
pratiche relative all'omologazione stessa. « La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla
costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratta di azienda appartenente a
società regolarmente costituite o a singoli individui. « Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il
deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di
legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione ».
In virtù di questa norma, ritiene la camera di commercio che
quando viene costituita una società, bisogna: a) trasmettere alla
camera di commercio la sola denunzia della costituzione della
società entro 15 giorni dalla conclusione del contratto sociale; b) trasmettere poi gli atti costitutivi entro quindici giorni dall'avve
nuta « pubblicazione » degli atti.
I ricorrenti criticano tale interpretazione. È inutile la denunzia della costituzione di una società, se essa
non è ancora legalmente costituita.
Ciò avviene infatti dopo che il tribunale ha omologato l'atto di
costituzione e ordinato la iscrizione della società nel registro delle
imprese. Inoltre cosa si deve intendere per « pubblicazione » degli atti? « Tale termine ha un significato tecnico per le società di
capitali, con la istituzione del bollettino, e la eliminazione di
pubblicità incompatibili con questo, mentre per le società di
persone non può che identificarsi nel deposito e nella iscrizione
presso la cancelleria commerciale del tribunale competente per territorio (cfr. art. 2296 e 2315 cod. civ.), con la conseguenza o il
pericolo di due tempi diversi di riferimento e comunque due
termini iniziali distinti per le società di persone e per quelle di
capitali » (dal ricorso). Perciò i ricorrenti ritengono che il deposito degli atti presso la
camera di commercio prescritto dal 3° comma dell'art. 48 do
vrebbe avvenire in maniera uniforme per tutti i tipi di società
entro quindici giorni dal deposito degli atti presso la cancelleria
commerciale del tribunale competente ad omologare la costituzio
ne della società.
Secondo il pretore l'opinione degli attori non può essere segui ta, poiché trascura il significato letterale della norma e tiene
conto di dati estranei non solo alla norma ma più in generale alla
pubblicità alla quale provvede il « registro delle ditte » tenuto
dalla camera di commercio.
Gli attori non tengono conto che le finalità di essa è diversa da
quella a cui provvede il « registro delle imprese » tenuto dalla
cancelleria commerciale del tribunale.
Bisogna considerare infatti che la pubblicità prevista dal codice
civile con la iscrizione nel registro delle imprese (art. 2188 cod.
civ.) riguarda le società legalmente costituite ad esclusione quindi delle imprese individuali e delle società di fatto o irregolari.
Con l'iscrizione in tale registro si ha la pubblicità « costituti
va » (prescritta come requisito essenziale per il perfezionamento di determinati atti e negozi di società) e la pubblicità « dichiara
tiva » (prevista dall'art. 2193 per cui quando un fatto è sottoposto a registrazione, una volta che questa è avvenuta, i terzi non
possono più opporre di avere ignorato il fatto medesimo). Il « registro delle ditte » tenuto dalla camera di commercio
appare invece come un registro pubblico, anagrafico, di tutte le
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1207 PARTE PRIMA 1208
imprese individuali e collettive esistenti in una determinata pro vincia o svolgenti in essa la loro principale attività. In esso
figurano pertanto anche le società irregolari o di fatto, le piccole
imprese e le ditte individuali.
La registrazione in tale registro non svolge la funzione né della
pubblicità costitutiva, né di quella dichiarativa, ma piuttosto della « pubblicità formale » o « pubblicità notizia » che consiste nel
rendere conoscibili i fatti pubblicati. Quindi la funzione del
registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio ha funzioni
più limitate e modeste del registro delle imprese tenuto dalla
cancelleria commerciale del tribunale. Costituisce tuttavia un'im
portante fonte di informazioni, poiché in base alle sue risultanze
le camere forniscono dichiarazioni e certificati per i vari usi
(fiscali, creditizi, previdenziali, scambi con l'estero, partecipazioni ad aste ed appalti, ecc.).
Perciò la pubblicità che deriva dalla iscrizione nel registro delle
ditte tenute dalla camera di commercio non tiene sempre conto
del momento in cui una società si può considerare legalmente costituita.
Serve anche a fare conoscere a tutti un avvenimento giuridico ancora in svolgimento e che può non giungere a compimento.
Quindi è errato volere subordinare la denunzia dei fatti indicati
nell'art. 48 t. u. 2011/1934 agli adempimenti previsti dall'abrogato codice del commercio e dal vigente codice civile perché una società
si possa considerare esistente legalmente. A seguire l'opinione dei
ricorrenti si toglierebbe ogni valore al registro tenuto dalla came
ra di commercio almeno per quanto riguarda le società. Bastereb
be il registro delle società.
II. - Essi si chiedono poi cosa significa « pubblicazione » poiché secondo il 3° comma dell'art. 48 è dalla pubblicazione degli atti
omologati che decorrono i quindici giorni entro i quali debbono es
sere depositati gli atti relativi alla costituzione della società. Il dub
bio si chiarisce osservando che nello stesso terzo comma si prevede
l'omologazione degli atti e la pubblicazione di essi « a norma di
legge ». La legge alla quale si fa riferimento è l'art. 91 cod.
comm. del 1882 per quanto riguarda l'omologazione e sono gli art. 93, 94 e 95 dello stesso codice per quanto riguarda la
pubblicazione.
Secondo l'abrogato cod. comm., dopo che il tribunale aveva
ordinato « la trascrizione dell'atto costitutivo e dello statuto », l'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice doveva essere pubblicato nel « giornale
degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede » (art. 93 cod. comm.). Cosi pure disponeva l'art. 94 per le società in
accomandita per azioni ed anonime. Inoltre l'atto costitutivo e lo
statuto di questi ultimi due tipi di società dovevano essere
pubblicati nel bollettino ufficiale delle società per azioni, secondo
l'art. 95 cod. commerciale. Solo dopo l'adempimento anche di
queste formalità la società era regolarmente costituita e da quel momento decorrevano i quindici giorni previsti dall'art. 48, 3°
comma, per il deposito dei documenti omologati.
Col codice vigente le cose sono cambiate, almeno sulla carta.
Con la istituzione del « registro delle imprese » le società sono
legalmente costituite con la iscrizione in tale registro ordinata dal
tribunale, dopo l'esame dell'atto costitutivo della società. Non
occorrerebbero altre formalità. Ma questo sulla carta, come si diceva. Infatti il registro delle imprese non è stato ancora istituito e in virtù dell'art. 100 delle norme di attuazione il deposito degli atti costitutivi avviene in via transitoria presso la cancelleria commerciale del tribunale. Inoltre (e ciò interessa nella specie) secondo il 3° comma dello stesso art. 100 trovano ancora applica zione le altre forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori per la legale costituzione di una società. Si tratta della pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia degli atti che debbono essere iscritti nei registri della cancelleria.
Quindi il termine previsto dal 3° comma dell'art. 48 decorre dalla data in cui è stata eseguita questa pubblicità complementa re.
È da tenere conto però anche del d. pres. 26 dicembre 1969 n. 1127 il quale, con il nuovo art. 2330 bis, ha stabilito che l'atto costitutivo e lo statuto delle società per azioni e di quelle a
responsabilità limitata debbono essere pubblicati sul « bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Pertanto per questi due tipi di società, il termine previsto dall'art.
48, 3° comma, decorre dalla pubblicazione degli atti costitutivi su tale bollettino.
III. - Anche le modificazioni debbono essere denunciate. Lo dispone il 4° comma dell'art. 48, secondo il quale: « Entro
lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modifica zioni avvenute nello stato di fatto e di diritto della società e della ditta singola».
Come si vede, a differenza della costituzione della società, per
le modificazioni non sono previsti due adempimenti: la denunzia
immediata della modificazione e poi il deposito degli atti relativi
dopo la pubblicazione di essi.
Risulta dal 4° comma citato e risulta anche dall'art. 85 del
«regolamento generale per l'attuazione del r. d. 1. 8 maggio 1924, sull'ordinamento delle camere di commercio e industria del re
gno » che venne approvato col r. d. 4 gennaio 1925 n. 29.
Secondo il 2° comma dell'art. 85 « per le società, debbono essere
unite alle denunzie di modificazione le copie ... degli atti relativi
alle modificazioni stesse ... ». Quindi denunzia e deposito degli atti è contemporaneo.
È anche certo che la denunzia deve avvenire entro quindici
giorni. Il 4° comma dell'art. 48 dispone che la denunzia deve
farsi « entro lo stesso termine » e il termine indicato sia nel 2°
comma che nel 3° comma dell'art. 48 è di quindici giorni. Il problema riguarda la decorrenza del termine.
Secondo gli attori dovrebbe decorrere dalla registrazione della
società. « Non si saprebbe infatti quale valore gli uffici camerali
potrebbero attribuire ad un atto notarile contenente modificazioni
statutarie di una società di capitali, presentato, come si vorrebbe, nei quindici giorni dalla stipula, e poi successivamente non
omologato. « Strido iure, la modificazione statutaria non si è verificata. « Si pensi ad una delibera di fusione tra società, presentata alla
camera di commercio nei quindici giorni dalla stipula. Forse che
la pubblicità nei registri camerali dà a tale delibera una validità
interinale quasi taumaturgica, prima ancora dello spirare del termine di cui all'art. 2503 cod. civ.? » (dal ricorso).
È lo stesso argomento adoperato dagli attori per criticare la denunzia della costituzione della società (art. 48, 2° comma)
quando la società non è ancora legalmente costituita; ad esso si
replica pertanto con le osservazioni più sopra riportate. È da
ritenere inoltre che il principio contenuto nell'art. 48 t. u.
2011/1934 sia quello di anticipare il più possibile la segnalazione alla camera di commercio degli avvenimenti che riguardano sia le società che le ditte individuali e questo per i motivi che pure si sono già esposti.
Un altro argomento in tal senso si può ricavare dall'art. 85 del
regolamento, il quale dispone che alla denunzia della modificazio ne debbono essere uniti gli atti « relativi alle modificazioni stesse e per i quali è prescritta la pubblicazione a norma di legge».
L'art. 85 si riferiva inizialmente alla « pubblicazione » degli atti come regolata dal codice di commercio del 1882. Essa avveniva dopo la omologazione da parte del tribunale e dopo la iscrizione della società nel registro delle società (art. 95, 2°
comma, e 100 cod. comm.). Nel codice vigente è prevista ancora la pubblicazione degli atti modificativi sul foglio degli annunzi
legali della provincia (art. 100, 3° comma), per le società per azioni e a responsabilità limitata sul bollettino ufficiale delle società per azioni (d. pres. 1127/1969).
Perciò quando l'art. 85 dice che alla denunzia di modificazioni
bisogna unire gli atti « per i quali è prescritta la pubblicazione »
significa che tali atti non sono stati ancora pubblicati, anche se dovranno esserlo. (Si veda invece l'art. 48, 3° comma, t. u.
2011/1934, secondo il quale il deposito degli atti costitutivi deve avvenire entro 15 giorni « dall'avvenuta pubblicazione »). E per ciò il termine per la denunzia della modificazione non può decorrere dalla pubblicazione degli atti di modificazione.
Si può ancora aggiungere un'altra considerazione.
Il 4° comma dell'art. 48 stabilisce che debbono essere denuncia te entro quindici giorni le modificazioni « avvenute » nello stato di fatto e di diritto della società. Perciò è come se dicesse che la denunzia deve avvenire entro quindici giorni dalle avvenute modificazioni. Quindi è da chiedersi quando una modificazione si
può considerare « avvenuta ». Non occorre perché la modifica zione sia considerata operante né la iscrizione di essa nel registro delle imprese, né la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia o nel bollettino ufficiale delle società per azioni.
La modificazione è perfetta e produttiva di effetto fino dal momento in cui è intervenuto il fatto o è stato posto in essere l'atto che la determina. Pertanto ciò che viene compiuto in esecuzione della modificazione è validamente compiuto; se viene assunta una obbligazione essa deve essere adempiuta, né l'obbliga to può sottrarsi all'adempimento osservando che la modificazione non è ancora iscritta. La modificazione in quanto si sia verificata (« avvenuta ») è efficace nei confronti dei soci, come nei confron ti degli amministratori ed è efficace nei confronti dei terzi. La
inopponibilità al terzo della modificazione non pubblicata, salvo il caso di sua conoscenza, non equivale a inefficacia delle delibera zioni. Cosi' la dottrina e cosi la Suprema corte (sent. 17 giugno 1950, n. 1556, Foro it., Rep. 1950, voce Società, n. 170; 29 novembre 1951, n. 2703, id., 1952, I, 1545).
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Prima di chiudere si deve rispondere a un'altra domanda degli attori: cosa avverrà, essi chiedono, se dopo la denunzia della modificazione dell'atto costitutivo di una società, la deliberazione non viene omologata dal tribunale?
La risposta si trova nello stesso comma quarto. In seguito alla denunzia, nel registro delle ditte viene iscritta la
modificazione nell'atto costitutivo della società. La mancata ap provazione da parte del tribunale costituisce, a sua volta, un atto che modifica ancora lo stato giuridico della società e quindi anche esso va iscritto. In tal modo si viene a creare la rispondenza costante tra la situazione apparente del registro delle ditte e
quella reale e si realizza quella che è la finalità del registro stesso.
Si può concludere perciò ritenendo esatta la opinione della camera di commercio. L'opposizione degli attori è infondata e viene respinta. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Militare — Avanzamento a scelta — Valutazione ordinaria e nuova
valutazione conseguente ad annullamento giurisdizionale del
precedente giudizio — Formazione di un'unica graduatoria con attribuzione di un unico punteggio — « Ius superveniens » —
Restituzione degli atti al giudice «a quo» (Cost., art. 3, 97, 113; legge 12 novembre 1955 n. 1137, avanzamento degli ufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, art. 49, 54).
A seguito dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980 n. 574, vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla
questione di costituzionalità degli art. 49, 2° comma, lett. b, e 54 legge 12 novembre 1955 n. 1137, nella parte in cui preve devano che la commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'esercito proceda alla formazione di un'unica gra duatoria di merito, con attribuzione di un unico punteggio, sia
per la prima valutazione, sia per la nuova valutazione conse
guente all'annullamento giurisdizionale del precedente giudizio, in riferimento agli art. 3, 97 e 113 Cost. (1)
Corte costituzionale; ordinanza 10 febbraio 1981, n. 20 (Gaz zetta ufficiale 13 febbraio 1981, n. 44); Pres. Amadei, Rei. De Ste
fano; Lauro (Avv. Sivieri), Talò (Avv. Bettoni, Sigillò), All' c. Min. finanze; Maccherelli (Avv. Sciacca) c. Min. difesa; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Angelini Rota). Ord. T.A.R.
Lazio, Sez. I, 15 (due), 22 e 29 novembre 1978 (Gazz. uff. 13
giugno 1979, n. 161, 11 luglio 1979, n. 189, e 1° agosto 1979, n. 210).
(1) L'ordinanza 22 novembre 1978, del T.A.R. Lazio, Sez. I, è mas simata in Foro it., 1979, III, 503, con nota di richiami.
Da segnalare che la restituzione degli atti al giudice a quo è stata
disposta, non soltanto in relazione all'eventuale effetto abrogativo del lo ius superveniens, ma anche in relazione alla sua possibile efficacia in terpretativa del diritto anteriore, raccomandandosi esplicitamente il ricorso all'interpretazione « adeguatrice ».
* • *
L'ordinanza è cosi motivata: — Ritenuto che con le ordinanze in
epigrafe il T.A.R. del Lazio ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 97 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale degli art. 49, 2° comma, lett. 6), e 54 legge 12 novembre 1955 n. 1137, secondo le
quali disposizioni, quando si debba rinnovare un giudizio di avan
zamento, annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizio nale, l'ufficiale, se l'avanzamento ha luogo a scelta, è nuovamente va
lutato in occasione della formazione della prima graduatoria succes
siva all'annullamento, e, se giudicato idoneo, riportando un punto di
merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito nella precedente graduatoria, è promosso anche
se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sa
rebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, com
putandosi la promozione nel numero di quelle da effettuare per l'anno
cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è sta
to nuovamente valutato; che secondo il giudice a quo le norme suddette devono essere in
terpretate nel senso che la nuova valutazione dell'ufficiale, pur « por
tatore di un giudicato di annullamento » della precedente valutazione
negativa, va effettuata, non in un distinto scrutinio, «ora per allora»,
ma nel primo scrutinio successivo all'annullamento, insieme con gli
altri ufficiali presi in considerazione per normale valutazione, con la
formazione di una sola graduatoria, sulla base di criteri di giudizio autonomi, e quindi eventualmente non omogenei rispetto a quelli adot tati nello scrutinio che condusse all'annullata valutazione negativa, co
sicché, anche nei casi in cui la pronuncia del giudice amministrativo
abbia riconosciuto ingiustificatamente inadeguato, e perciò illegittimo, il punteggio allora attribuito all'ufficiale, la nuova commissione di avanzamento ha egualmente facoltà di attribuirgli un punteggio, non
solo non superiore, in misura sufficiente a rimuovere l'illegittimità ri scontrata nel precedente scrutinio, ma addirittura inferiore;
che tale sistema normativo, cosi interpretato, si pone, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con il precetto della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini di fronte all'amministrazione, sancito dall'art. 113 Cost., in quanto verrebbe a negare ogni valore, nel pro cedimento di rivalutazione, agli accertamenti ed ai motivi della pro nuncia del giudice amministrativo, riducendo la portata del giudicato al solo effetto di attivare il procedimento di rivalutazione, in ispregio dei principi degli effetti del giudicato medesimo, « ripristinatorio » e
di « conformazione », nei confronti dell'autorità amministrativa;
che, secondo le ordinanze di rinvio, le disposizioni denunciate, co me sopra interpretate, sarebbero in contrasto, oltre che con l'art. 113, anche con gli art. 3 e 97 Cost., rispettivamente per i seguenti motivi:
a) i tempi, le modalità ed i criteri, con i quali si effettua la rivaluta zione degli ufficiali « portatori di giudicato di annullamento » dareb bero luogo, nei loro confronti, ad una ingiustificata parità di tratta mento di situazioni diverse, rispetto agli ufficiali chiamati a normale
valutazione, e, al tempo stesso, ad una ingiustificata disparità di trat tamento di situazioni eguali, rispetto agli ufficiali che, in seguito allo scrutinio per cui è intervenuto il giudicato di annullamento della
valutazione negativa dell'ufficiale non iscritto in quadro, furono in
vece promossi; b) con il sancire, nei casi suddetti, l'intangibilità della
graduatoria e la conseguente intangibilità dell'iscrizione in quadro
degli ufficiali risultati promossi, anche quando la pronuncia del giu dice amministrativo avesse riconosciuto l'iscrizione stessa frutto del
l'applicazione di criteri ingiustificatamente « concessivi », ed effetto
comunque di errata valutazione, le denunciate disposizioni privilegie rebbero gli ufficiali che il giudicato amministrativo avesse accertato
essere «non migliori», dando cosi luogo a violazione dei principi di
buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la
identità delle sollevate questioni: che nel corso dei giudizi stessi è sopravvenuta la legge 20 settem
bre 1980 n. 574 (unificazione e riordinamento dei ruoli normali, spe ciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica), il cui art. 26 ha integralmente sostituito il testo del
denunciato art. 54 legge n. 1137 del 1955;
che, per quanto ha in particolare riferimento alla rinnovazione del
giudizio di avanzamento a scelta annullato in seguito ad accoglimento
di ricorso giurisdizionale, la nuova normativa non rinvia più alla lett.
b) del 2° comma dell'art. 49 della stessa legge, ma — nel confermare
che l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luo
go a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato at
tribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esi
ste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spet tata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo — dispone che:
1) la promozione non venga computata nel numero di quelle attribuite
nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio, precisando i tempi e le
modalità del riassorbimento dell'eccedenza; 2) la rinnovazione del giu dizio venga effettuata dagli organi competenti entro sei mesi dalla no
tifica all'amministrazione della pronuncia giurisdizionale che ha an
nullato la precedente valutazione; 3) non si proceda a nuova valuta
zione qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da
rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, provvedendo in tal caso d'ufficio il ministero competente agli adempimenti per la
sua promozione; che, in conseguenza, appare indispensabile verificare se la nuova
normativa spieghi, direttamente o indirettamente, i suoi effetti anche
nei giudizi pendenti innanzi al T.A.R. del Lazio, nel corso dei quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ora all'esa
me della corte;
che, anche ove si neghi la sua applicabilità nei giudizi a quibus, oc
corre pur sempre vagliare se la nuova normativa — preordinata, co
me affermato nei relativi lavori parlamentari, « ad eliminare alcuni in
convenienti che si verificano in caso di rinnovo del giudizio di avan
zamento » — non possa quanto meno venir utilizzata, come stru
mento ermeneutico, al fine di addivenire a quella diversa interpreta
zione della denunciata normativa, preliminarmente eccepita, con il
conforto di alcune pronunce del giudice amministrativo, dai ricorrenti
costituitisi nei giudizi avanti questa corte, secondo la quale la nor
mativa medesima contemplerebbe, invece, la rinnovazione del giudi
zio « ora per allora », sulla base degli stessi criteri assunti a suo tem
po per la formulazione del giudizio relativo all'anno per il quale la
valutazione deve essere rinnovata, con distinti punteggi e graduatorie
per ciascun anno di avanzamento, sottraendosi cosi', secondo il loro
assunto, alle mosse censure di illegittimità costituzionale; che procedere alle verifiche sopra indicate ed alla conseguente va
lutazione se la sollevata questione sia tuttora rilevante, spetta, nella
sua primaria competenza al riguardo, al giudice a quo, cui si rende,
pertanto, necessario restituire gli atti.
Per questi motivi, ordina la restituzione degli atti al T.A.R. del
Lazio.
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