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sentenza 27 marzo 1981, n. 157; Pres. Biagi, Est. Ravalli; Soc. Standa (Avv. M. Nigro) c. Comune di...

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sentenza 27 marzo 1981, n. 157; Pres. Biagi, Est. Ravalli; Soc. Standa (Avv. M. Nigro) c. Comune di Lucca (Avv. Merusi, Passalacqua) Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 9 (SETTEMBRE 1981), pp. 513/514-515/516 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23173078 . Accessed: 28/06/2014 07:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.171 on Sat, 28 Jun 2014 07:55:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 27 marzo 1981, n. 157; Pres. Biagi, Est. Ravalli; Soc. Standa (Avv. M. Nigro) c. Comune di Lucca (Avv. Merusi, Passalacqua)

sentenza 27 marzo 1981, n. 157; Pres. Biagi, Est. Ravalli; Soc. Standa (Avv. M. Nigro) c. Comunedi Lucca (Avv. Merusi, Passalacqua)Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 9 (SETTEMBRE 1981), pp. 513/514-515/516Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23173078 .

Accessed: 28/06/2014 07:55

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Al riguardo è sufficiente osservare, innanzitutto, che la diversità di disciplina dettata per l'indicata regione trova giustificazione nel

fatto che nel Molise non ha sede alcuna corte d'appello, ma

soltanto una sezione distaccata in Campobasso della Corte d'ap

pello di Napoli (legge 5 giugno 1967 n. 416), cioè un ufficio

giudiziario che, sotto il profilo organizzativo, non può identificarsi con la corte stessa, essendone solo una parte. Va, poi, tenuto

presente che la nomina dei tre magistrati, componenti l'anzidetto

ufficio elettorale da parte del presidente del tribunale, non fa

venire meno le garanzie di idoneità e di imparzialità, apprestate dal legislatore per le altre regioni, in relazione ad attività comple tamente vincolate perché consistenti nella mera interpretazione di

norme giuridiche. 12. - Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte devono

essere accolti il ricorso principale e, per quanto di ragione, il

ricorso incidentale. (Omissis) 13. - L'invalidità delle operazioni di voto nella seconda sezione

di Cerro al Volturno comporta, ai sensi dell'art. 79 t. u. n. 570 del

1960, la necessità di ripetere dette operazioni nella sezione mede

sima, poiché il voto dei 793 elettori iscritti ad essa appare influente ai fini della determinazione, nella circoscrizione di Iser

nia, del relativo quoziente elettorale dei voti residui delle liste dei

candidati e, quindi, ai fini dell'attribuzione dell'ultimo seggio, in

sede di collegio unico regionale, alla lista della Democrazia

cristiana nell'indicata circoscrizione o in quella di Campobasso. La nullità della votazione in parola rende illegittima, in via

derivata, la proclamazione di tutti gli eletti, ossia l'atto conclusivo

del procedimento elettorale, sul quale si ripercuotono i vizi delle

relative operazioni (v. parere Cons. Stato, Comm. spec., 14 maggio

1973, n. 12/73, id., Rep. 1975, voce cit., n. 54).

Concludendo, vanno annullate: a) la votazione svoltasi nella

sezione innanzi specificata; b) le pronunzie di proclamazione dei

trenta consiglieri regionali, emesse dagli uffici centrali circoscri

zionali di Campobasso e di Isernia; c) le sottostanti operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di Isernia e dell'ufficio centrale

regionale. 14. - La nuova proclamazione degli eletti avverrà sulla base dei

risultati complessivi della parte rimasta ferma delle precedenti

operazioni di voto, così come sopra corretti, integrati con i

risultati che si otterranno in seguito alla rinnovazione della consul

tazione elettorale nella seconda sezione di Cerro al Volturno.

(Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

TOSCANA; sentenza 27 marzo 1981, n. 157; Pres. Biagi, Est.

Ravalli; Soc. Standa (Avv. M. Nigro) c. Comune di Lucca

(Avv. Merusi, Passalacqua).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

TOSCANA; sentenza 27 marzo 1981, n. 157; Pres. Biagi, Est.

Giustizia amministrativa — Licenza di commercio — Domanda

di conversione in autorizzazione commerciale — Diniego — Ri

corso oltre il termine di decadenza — Ammissibilità (Legge 11

giugno 1971 n. 426, disciplina del commercio, art. 24, 42).

Commercio (disciplina del) — Magazzino a prezzo unico — Auto

rizzazione prefettizia al trasferimento — Diniego — Legittimità

(Legge 11 giugno 1971 n. 426, art. 24, 42).

È ammissibile il ricorso presentato oltre il termine di decadenza,

ed entro quello di prescrizione, contro il diniego opposto dal

comune alla domanda del titolare della licenza di commercio di

ottenere la conversione di questa nella autorizzazione all'apertu ra di un esercizio commerciale (nella specie, il principio è stato

applicato al diniego da parte del comune di conversione di una

autorizzazione prefettizia al trasferimento in altri locali di un

magazzino a prezzo unico). (1)

(1) Nel senso che la posizione del beneficiario di una autorizzazione

commerciale ha carattere di diritto soggettivo, sulla quale il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva, Cass. 5 ottobre 1979, n. 5146

(Foro it., 1980, I, 2580, con nota di C. M. Barone, anche in relazione

alla discriminazione della giurisdizione in materia tra giudice ordinario

e giudice amministrativo), che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni, proponibile dopo che il giudice amministrativo ha dichiarato la illegittimità o la illiceità

del provvedimento di ritiro della autorizzazione stessa. Sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni individuali in

materia di autorizzazioni commerciali v. anche Cons. Stato, Sez. V, 24

aprile 1981, n. 130, Cons. Stato, 1981, I, 412, nonché la nota di C. E.

Gallo a Sez. V 22 giugno 1979, n. 336, relativa ad un problema di

diritto transitorio, in Foro it., 1980, III, 97.

È legittimo il diniego da parte del comune della conversione dell'autorizzazione prefettizia al trasferimento, ancora non av

venuto, di un magazzino a prezzo unico, perché tale conversio ne può essere disposta solo nei confronti dell'originaria autoriz zazione prefettizia all'impianto e all'esercizio di tale magazzi no. (2)

Il Tribunale, ecc. — I. - La ricorrente soc. Standa, con istanza del 22 giugno 1972, ha chiesto ai sensi dell'art. 42 legge 11 giugno 1971 n. 426 la conversione in autorizzazione comunale del decreto 30 giugno 1971 col quale il prefetto di Lucca consentiva il trasferimento in altri locali del magazzino a prezzo unico, la cui

apertura era stata consentita con decreto prefettizio 29 gennaio 1968; tale trasferimento era condizionato, a pena di decadenza, a che l'impianto e l'apertura dei nuovi locali avvenisse entro un anno dalla data del provvedimento. Il sindaco del comune di

Lucca, con nota del 19 settembre 1972, comunicava che era

possibile chiedere la conversione dell originaria autorizzazione e, con successiva nota dei 2 novembre 1973, rendeva noto che l'atto

presentato per la conversione (cioè, l'autorizzazione al trasferi

mento) aveva perduto efficacia non avendo la soc. Standa attivato i esercizio commerciale entro il termine di decadenza fissato, per cui non era possibile effettuare la richiesta conversione del titolo.

Inline, con provvedimento del 20 maggio 1974, il comune —

rilevato che l'attività del magazzino a prezzo unico negli originari locali risultava sospesa da oltre venti mesi — revocava l'autoriz zazione prefettizia del 29 gennaio 19ò8, ai termini dell'art. 31, lett. b), legge 11 giugno 1971 n. 426.

il ricorso è stato proposto sia contro i provvedimenti riguardan ti la conversione aeil autorizzazione prefettizia al trasferimento dell'esercizio commerciale, sia contro l'atto di revoca delia origi naria autorizzazione all'esercizio medesimo.

11. - La Corte di cassazione, cui la controversia è pervenuta in via di regolamento di giurisdizione, nel dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, ha allermato che il titolare di licenza di commercio vanta una posizione di diritto soggettivo e che taie

posizione è mantenuta anche rispetto a provvedimenti che mo aiticano in senso lavorevoie al privato (o, comunque, nel senso da lui richiesto) loriginaria autorizzazione (cfr. Cass., Sez. un., 5 ottobre 1979, n. 3146, foro it., 1980, 1, 2380). La materia de qua — ha ulteriormente precisato la Suprema corte — rientra fra

quelle per le quali il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva.

Sulla scorta di tali principi, limitatamente a quanto attiene al

presente giudizio, il collegio ritiene che la richiesta di conversione

Stabilito che la giurisdizione che il giudice amministrativo ha in materia è esclusiva, ad essa si applicano i principi che la giurispru denza ha elaborato soprattutto in materia di pubblico impiego, in particolare la non necessità dell'impugnazione di un provvedimento, e ia sottoposizione del ricorso al termine di prescrizione e non di decadenza: in questo senso, riguardo alle controversie in materia di contributi di urbanizzazione determinati dalla concessione di costruzio

ne, rispettivamente T.A.R. Piemonte 15 luglio 1980, n. 606, e T.A.R. Toscana 20 giugno 1980, n. 380, in questo fascicolo, III, 525, con nota di richiami.

La sentenza che si riporta, in particolare, utilizza il principio della applicabilità del termine di prescrizione anche al ricorso a tutela di diritti non patrimoniali, affermato nella materia del pubblico impiego dall'adunanza plenaria, con la decisione 26 ottobre 1979, n. 25, Foro it., 1980, III, 44, con nota di richiami, ai quali adde, nello stesso senso, T.A.R. Piemonte 15 luglio 1980, n. 539, Trib. amm. reg., 1980, I, 3031, e T.A.R. Umbria 9 aprile 1980, n. 94, Foro it., Rep. 1980, voce Giustizia amministrativa, n. 269, nonché, nel senso che nelle materie di giurisdizione esclusiva è ammissibile l'azione di accertamento di un diritto non patrimoniale, Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 1980, n. 952, ibid., n. 187.

(2) Per riferimenti, nel senso che per ottenere la conversione in autorizzazione commerciale della licenza di un magazzino a prezzo unico, è sufficiente la validità della licenza stessa, e non è richiesto anche che l'esercizio commerciale sia in atto, T.A.R. Sardegna 14 gennaio 1976, n. 8, Foro it., Rep. 1977, voce Commercio (disciplina del), n. 79, e Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 1978, n. 100, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 55, 58, che ha anche affermato la giurisdizione del

giudice amministrativo sul ricorso contro il silenzio-rifiuto del sindaco sulla istanza di conversione.

Sulle questioni di diritto transitorio che pone la conversione in autorizzazioni commerciali delle vecchie licenze di commercio, v. per riferimenti, sotto vari profili, T.A.R. Veneto 9 novembre 1979, n. 521, Trib. amm. reg., 1980, I, 186; Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 1978, n. 1044, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 48; 14 luglio 1978, n. 85, id., Rep. 1978, voce cit., n. 57; T.A.R. Toscana 13 febbraio 1976, n. 113, id., Rep. 1976, voce cit., n. 81; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 79, id.,

1976, III, 536, con nota di richiami.

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PARTE TERZA

della licenza di commercio ex art. 42 legge 11 giugno 1971 n. 426

costituisca pretesa di diritto soggettivo e non già interesse legitti

mo; trattasi, infatti, di mera operazione di sostituzione di un

titolo (autorizzazione prefettizia) con altro (autorizzazione comu

nale) nella quale è esclusa la presenza di alcun momento autoriz

zativo-discrezionale in capo all'amministrazione. Questa, invero,

non ha in proposito alcun potere di verifica o di valutazione, che

non sia la sola constatazione dell'esistenza del titolo e della

presentazione nei termini dell'istanza di conversione; lo stesso

esame che la licenza attenga ad un punto di vendita in attività è

sottratto al comune, che può eventualmente intervenire solo nel

l'esercizio dei poteri di revoca ex art. 31 legge n. 426/1971. Ne consegue — generalizzando un principio affermato in rela

zione alle pretese di diritto soggettivo non patrimoniali dei pub

blici dipendenti (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 ottobre 1979, n.

25, id., 1980, III, 44) — che l'azione di accertamento delle

posizioni di diritto soggettivo individuabili in materia di licenza

di commercio (e, nel caso, in particolare, l'accertamento del

diritto alla conversione delia licenza) è soggetta al termine di

prescrizione e non già a quello di decadenza. Va, infatti, assicura

to un identico livello di tutela ogni qual volta si controverta in

situazioni di diritto soggettivo, qualunque sia il giudice (ordinario o amministrativo) che debba conoscere della questione per effetto

del riparto della giurisdizione e quale risulta positivamente posto dall'ordinamento. Infondata, di conseguenza, è l'eccezione di tar

dività del ricorso proposta dalla resistente amministrazione con

riferimento al termine di decadenza ex art. 21 legge 6 dicembre

1971 n. 1034; per quanto poi riguarda l'ulteriore profilo di

inammissibilità in quanto non sarebbe identificabile l'oggetto del

ricorso, esso appare smentito — a tacer d'altro — da quanto il

giudice ha potuto agevolmente esporre in narrativa.

III. - Nel merito il ricorso è infondato.

La questione che deve risolversi è se il titolare di una licenza

di commercio, titolare altresì di autorizzazione al trasferimento

del punto di vendita in altri locali, debba chiedere la conversione

di cui all'art. 42 legge n. 426/1971 dell'originaria licenza (come sostiene il comune), ovvero dell'autorizzazione al trasferimento

(come preteso dalla ricorrente). Il collegio ritiene che la conversione possa essere richiesta in

relazione ad uno solo dei due titoli, senza peraltro che la scelta

dell'uno o dell'altro sia in facoltà dell'interessato; il problema relativo a quale dei due atti vada convertito, deve essere diretta

mente risolto con riferimento ai rapporti fra loro.

L'autorizzazione al trasferimento di un punto di vendita, finché

il trasferimento stesso non viene realizzato, non ha — agli effetti

della conversione di cui trattasi — autonoma rilevanza e costi

tuisce mera vicenda modificativa della originaria licenza, con cui

è in rapporto di accessorietà. L'art. 42 cit. riconosce, invero, il

diritto alla conversione della « licenza » e non degli atti modifica

tivi della stessa, a meno che questi l'abbiano sostituita, se e

quando ciò possa avvenire.

In altri termini, la conversione è ipotizzabile solo in relazione

al titolo che consente al momento dell'istanza l'apertura e la

gestione dell'esercizio commerciale, ovvero — per 1 esercizio già in atto — la prosecuzione della sua gestione; ne conse

gue che l'autorizzazione al trasferimento dei locali poteva divenire

titolo « convertibile » solo ove, apertisi i nuovi locali (che è

evento cui contestualmente è connesso l'obbligo della chiusura del

primitivo punto di vendita), la stessa autorizzazione avesse assor

bito e sostituito l'originaria licenza. In tale contesto sarebbe

comunque ininfluente il fatto che l'attività nel primo punto di

vendita fosse o meno in atto (per sospensione o per chiusura), in

quanto ciò che rende titolo autonomo l'autorizzazione al trasferi

mento non è già la chiusura dei primitivi locali, bensì l'apertura dei nuovi.

Per quanto precede è immune dei denunciati vizi il provvedi mento del comune di Lucca secondo cui la soc. Standa poteva

legittimamente richiedere, nel caso, la conversione solo dell'origi

naria licenza, non essendosi ancora realizzato il trasferimento del

punto di vendita nei nuovi locali.

IV. - Ugualmente immune da vizi è l'atto del 2 novembre 1973

col quale il comune ha comunicato che « l'atto presentato per la

conversione ha perduto efficacia non avendo la s.p.a. Standa

attivato l'esercizio commerciale entro il termine previsto a pena di

decadenza dell'atto stesso ».

Stante infatti l'automaticità degli effetti dell'intervenuta deca

denza, la comunicazione non può avere altro significato e valore

di mera constatazione di un evento, cui l'amministrazione ricollega un ulteriore motivo di impossibilità della richiesta conversione,

già negata peraltro per una ragione ritenuta valida.

Né può essere condiviso l'accenno ad una pretesa sospensione

del termine contenuto nell'autorizzazione al trasferimento per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 426 del 1971; tale

sospensione, invero, che non trova alcun riscontro nel testo

dell'art. 42 cit., pare comunque estraneo alla ratio della norma, né

sopperirebbe a ragionevoli esigenze degli interessati.

V. - Resta da esaminare la legittimità della nota 20 maggio 1974 di revoca ai sensi dell'art. 31, lett. b), legge n. 426/1971 della

originaria licenza di vendita.

La ricorrente intende tale atto come ulteriore aspetto del rifiuto

della richiesta conversione (« rifiuto espresso attraverso la revoca

dell'autorizzazione » originaria). A tacer d'altro, tale prospettazione non può essere seguita.

L'atto infatti è effettiva ma mera revoca di una licenza di

commercio per circostanze che attengono unicamente alla stessa

(sospensione dell'attività nel punto di vendita cui la licenza si

riferisce). La mancata contestazione della circostanza di fatto che la

motiva, in assenza di ogni altra censura, fa apparire la revoca

legittimamente disposta. VI. - La conformità a legge del comportamento del comune di

Lucca travolge di per sé il conclusivo profilo, secondo il quale l'amministrazione sarebbe stata mossa non già dalla volontà di soddisfare imparzialmente interessi pubblici, bensì da quella di

impedire comunque l'impianto e l'esercizio commerciale della ricorrente. E ciò tanto più ove si consideri che ogni evento

negativo (negata conversione e revoca della licenza) era stato dall'amministrazione prefigurato insieme con l'indicazione di

quanto sarebbe valso ad evitarlo, e cioè di un comportamento della società che non avrebbe in alcun modo comportato sacrifici

per la sua posizione legittima. VII. - Il ricorso, in conclusione, va respinto. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

TOSCANA; sentenza 29 gennaio 1981, n. 53; Pres. V. Caianiel

lo, Est. Zeviani Pallotta; Soc. Telelibera Firenze (Avv. Russo, Vichi, Ravenni, Manni) c. Min. poste, R.a.i.-TV (Avv. Barile, Zoccali).

Radiotelevisione — Emittenti private locali — Diritto di irradiare via etere in àmbito locale — Necessità attuale di una previa autorizzazione statale — Insussistenza — Pregiudizio allo svol

gimento del servizio pubblico nazionale — Limiti — Subordina zione dell'uso delle bande di frequenza disponibili alla compa tibilità con le reti del servizio pubblico nazionale — Interfe renze — Sanzione amministrativa — Illegittimità (Cost., art. 3, 21; legge 14 aprile 1975 n. 103, nuove norme in materia di dif fusione radiofonica e televisiva, art. 25, 26, 27, 38, 41, 43, 45; d. pres. 29 marzo 1973 n. 156, t. u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, art. 2, 183, 185, 240, 402; d. m. 3 dicembre 1976, approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze).

Posto che: a) alla luce di Corte cost. 28 luglio 1976, n. 202, è riconosciuto, in capo ai privati, il diritto di installare e gestire impianti radiotelevisivi via etere in àmbito locale; b) in man canza di un intervento legislativo che stabilisca le condizioni

(requisiti personali e relativi agli impianti tecnici, limiti tempo rali e territoriali, ecc.) per il rilascio della previa autorizzazione statale, tale diritto è libero da vincoli preventivi; c) il divieto, per le emittenti private, di eccedere la sfera locale e di

compiere attività che pregiudichino lo svolgimento del servizio

pubblico non può estendersi sino al punto di impedire loro l'utilizzazione di frequenze impegnate, anche solo in sede loca

le, dalla R.a.i. o trasmissioni che determinino interferenze locali con i programmi di quest'ultima, deve ritenersi illegittimo (e va

pertanto annullato) il d. m. 3 dicembre 1976, di approvazione del piano nazionale delle frequenze, nella parte in cui subordi na l'utilizzazione delle bande disponibili per la telediffusione alla compatibilità con le reti del servizio pubblico nazionale, nonché il provvedimento con cui un organo periferico del l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni abbia intimato ad un'emittente locale di far cessare le interferenze con i segnali della terza rete nazionale, pena la disattivazione

degli impianti. (1)

(1) Il T.A.R. Toscana delinea, con la sentenza su riportata, una « lettura » della situazione determinatasi a seguito di Corte cost. 28

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