sentenza 27 ottobre 2005; Giud. Cardino; Salvini (Avv. Barboni) c. Soc. Prada (Avv. Gatteschi,Catacchini, Bertocchi), Soc. Vittoria assicurazioni (Avv. Mannocci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3499/3500-3501/3502Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201497 .
Accessed: 28/06/2014 09:40
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:40:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
3499 PARTE PRIMA 3500
provvedere alle esigenze della compagna, tra l'altro non ricor
dandosi quando le deve dare i farmaci e perdendo documenti
della stessa. Le carenze della G. di provvedere a sé risultano al
tresì dalle cause dei frequenti ricoveri che emergono dalla rela
zione medica in atto, dovuti a febbre e deterioramento dello
stato di coscienza, stati di disidratazione e insorgenza di piaga da decubito.
Sulla base di tali risultanze ritiene il collegio che C.G. versa
in condizione di abituale infermità di mente che la rende del
tutto incapace di provvedere ai propri interessi, tale da giustifi care la pronuncia di interdizione posto che in difetto di una resi
dua capacità — come emerge dall'esame effettuato dal giudice
e dal documento medico citato, oltre che da quello a firma del
dott. Lenzi — tale pronuncia risulta necessaria per assicurarne
adeguata protezione. Va in particolare rilevato che sarebbe priva di significato nel caso di specie l'amministrazione di sostegno — istituto alternativo all'interdizione — considerato che l'art.
409 c.c., nel testo introdotto dalla 1. 9 gennaio 2004 n. 6, preve de che «il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assisten
za necessaria dell'amministratore di sostegno», e l'art. 410 ex.
prevede che «l'amministratore di sostegno debba tempestiva mente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e
quindi il giudice tutelare in caso di dissenso».
E del tutto evidente che nel caso di specie siffatte disposizio ni, che presuppongono una residua capacità e che il beneficiario
sia in grado di comprendere ciò che gli si dice, di cogliere il contesto dei problemi da affrontare e di esprimere un dissenso o
un consapevole consenso, si rivelerebbero prive di significato. Peraltro va osservato che in ipotesi di amministrazione di so
stegno ai sensi dell'art. 411 c.c. «i provvedimenti di cui agli art.
375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare», mentre in ipotesi di
interdizione, il tutore necessita dell'autorizzazione del tribunale, con le maggiori garanzie connesse alla decisione collegiale
—
resa su parere del giudice tutelare — delle quali ingiustificata mente la G. (che tra l'altro è proprietaria di immobili) verrebbe
privata ove non si facesse luogo all'interdizione, che si confer
ma unico strumento per assicurare adeguata protezione alla stes
sa.
Ritiene infine opportuno il collegio evidenziare che la circo
stanza che sia disposta l'interdizione in luogo dell'amministra
zione di sostegno (che appare nella specie strumento inadeguato
per le ragioni predette) non fa venir meno il diritto del soggetto
colpito da provvedimento ablativo — piuttosto che solo limita
tivo — della capacità di agire, previsto dall'art. 410 c.c. (che di spone che «nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore
di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario») acciocché siano valutati attentamente i suoi biso
gni e le sue aspirazioni, tra cui nel caso di specie risulta che la
G. abbia espresso un forte attaccamento alla propria casa, rifiu
tando l'inserimento in una s.r.a.
Appare infatti a questo tribunale che la norma costituisca
esplicitazione di un principio fondamentale in materia di ri
spetto di un diritto inviolabile della persona garantito ai sensi
degli art. 2 e 3 Cost, cosicché al rispetto della norma risulta te
nuto non solo l'amministratore di sostegno, ma anche il tutore o
il curatore..
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va piena mente accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pro nunciare l'interdizione.
Va rimesso al giudice tutelare il provvedimento di nomina di
tutore.
Il Foro Italiano — 2005.
TRIBUNALE DI LA SPEZIA; sentenza 27 ottobre 2005; Giud. Cardino; Salvini (Avv. Barboni) c. Soc. Prada (Avv.
Gatteschi, Catacchini, Bertocchi), Soc. Vittoria assicura
zioni (Avv. Mannocci).
TRIBUNALE DI LA SPEZIA;
Responsabilità civile — Danno da prodotto difettoso — Le sioni personali — Responsabilità del produttore — Fatti specie (D.p.r. 24 maggio 1988 n. 224, attuazione della diretti
va Cee n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati mem
bri in materia di responsabilità per danno da prodotto difetto
so, ai sensi dell'art. 15 1. 16 aprile 1987 n. 183, art. 1, 5).
Il produttore risponde dei danni cagionati per l'imperfetta co
struzione di un prodotto .che non offre la sicurezza normal
mente insita negli altri esemplari della medesima serie (nella
specie, un produttore di calzature è stato ritenuto responsa bile per le lesioni personali subite dall'utilizzatrice rovino
samente caduta per strada a causa della rottura del tacco di
uno stivaletto). (1)
Svolgimento del processo. — Rossana Salvini, con atto di ci
tazione notificato il 21 dicembre 2001, conveniva in giudizio Prada industriai s.p.a. assumendo nei suoi confronti le conclu
sioni di cui in epigrafe, a sostegno delle quali narrava quanto
segue: — essa Rossana Salvini il 23 dicembre 1998 stava cammi
nando lungo una via pubblica in La Spezia quando, improvvi samente, cadeva a terra a causa della rottura del tacco dello sti
vale destro da lei indossato; — dalla caduta Rossana Salvini aveva riportato varie lesioni
con postumi; — a seguito di richiesta risarcitoria Rossana Salvini aveva
ricevuto la somma di lire 500.000 per il rimborso degli stivali dal fabbricante I Pellettieri d'Italia s.p.a. (poi Prada industriai s.p.^. e oggi Prada s.p.a.);
— dopo alcuni contatti con la Vittoria assicurazioni s.p.a.
—
cui la pratica risarcitoria era stata trasmessa — ogni trattativa si
era interrotta; — il perito nominato dal produttore aveva ricondotto la rot
tura ad una bolla d'aria costituente difetto di fabbricazione; — inutili erano però stati i tentativi di ottenere il pieno risar
cimento.
Prada Industriai si costituiva in giudizio depositando il 12 febbraio 2002 comparsa nella quale, chiedendo la reiezione
delle domande attorce, sosteneva quanto segue: — l'atto di citazione era nullo non essendo chiaro se Rossana
Salvini avesse agito a titolo di responsabilità contrattuale od
aquiliana;
( 1 ) Si arricchisce il panorama delle pronunce che affermano la re
sponsabilità del produttore per i danni cagionati dai difetti del prodotto immesso in circolazione. Nella specie, a fronte dei danni riportati da chi indossava uno stivaletto con il tacco non correttamente fissato, il
giudice spezzino ha ritenuto responsabile il produttore di calzature in virtù dell'art. 5, ultimo comma, d.p.r. 224/88, secondo cui un prodotto si considera difettoso ogni qualvolta non offra la sicurezza normal mente offerta dagli altri esemplari della medesima serie.
Nella giurisprudenza di legittimità, da ultimo, si è affermata la re
sponsabilità dell'importatore anche nei confronti di un utilizzatore col
posamente sprovvisto di un titolo abilitante all'uso del prodotto: v. Cass. 14 giugno 2005, n. 12750, Foro it., Mass., 1078.
Per l'affermazione che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi si affianca (e non si sostituisce) alla disciplina codicistica sulla
responsabilità per danno ingiusto, cfr. Cass. 31 maggio 2005, n. 11612, ibid., 1066, e 29 aprile 2005, n. 8981, ibid., 617.
Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 4 dicembre e 14 no vembre 2003 e Trib. Cesena-Forlì 25 novembre 2003, id, 2004,1, 1631, con nota di A.L. Bitetto, La responsabilità del produttore nel «nuovo» sistema del danno non patrimoniale (le prime due annotate anche da G.
Ponzanelli, Causa probabile del danno e responsabilità del produtto re, in Danno e resp., 2004, 527; A. Maietta, Responsabilità del pro duttore e circolazione stradale: nuove prospettive giurisprudenziali, ibid., 1133).
Si segnala che la disciplina di cui al d.p.r. 224/88 è divenuta ormai
parte integrante (art. 114-127) del codice del consumo (d.leg. 6 settem bre 2005 n. 206, Le leggi, 2005, I, 3454), il cui art. 146, 1° comma, lo ha abrogato.
This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:40:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
— la responsabilità contrattuale non era più invocabile stanti
la decadenza e la prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.; — infatti la prima contestazione del fatto era quella di cui
alla raccomandata con avviso di ricevimento del 5 gennaio 1999, mentre il fatto era del 23 dicembre 1998;
— inoltre andava provato da Rossana Salvini che l'acquisto fosse avvenuto successivamente al 23 dicembre 1997, pena la
prescrizione annuale dell'azione risarcitoria; — in caso di responsabilità aquiliana era applicabile il d.p.r.
24 maggio 1988 n. 224 in tema di danno da prodotto difettoso; — mancavà però ogni prova circa il nesso causale fra difetto
lamentato e danno ed anche sul vizio della cosa venduta; — la rottura del tacco poteva anche essersi verificata per un
uso improprio della calzatura; — la gravità dei danni lamentati appariva sproporzionata ri
spetto all'evento, narrato.
Prada inoltre intendeva chiamare in causa il proprio assicu
ratore Vittoria assicurazioni, venendo a ciò autorizzata dal giu dice istruttore con decreto 18 febbraio 2002 e a tanto provve dendo con citazione notificata il 9 marzo 2002.
Vittoria assicurazioni si costituiva in giudizio depositando
comparsa in data 29 maggio 2002 nella quale si associava alle
difese di Prada e lamentava che questa si fosse rivolta a difenso
ri diversi da quelli fiduciari dell'assicuratore. Seguiva l'ordinaria scansione processuale di cui agli art. 180,
183 e 184 c.p.c. Con ordinanza riservata 25-26 giugno 2003 il giudice istrutto
re decideva sull'ammissione delle prove. Veniva svolta prova orale all'udienza del 26 febbraio 2004,
con l'ascolto dei testimoni Carla Esposito, presente al fatto, Cri
stina Licciani, presente al fatto, e Roberto D'Aquino, responsa bile qualità Prada.
Con ordinanza riservata del 26-27 febbraio 2004 il giudice istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio. L'incarico
veniva conferito all'udienza del 7 aprile 2004 e la relazione de
positata il 27 'settembre 2004.
Alla medesima udienza del 7 aprile 2004 il giudice istruttore
nominava consulente tecnico d* ufficio medico legale che assu
meva l'incarico all'udienza del 21 aprile 2004 e depositava la
relazione il 10 giugno 2004. Con ordinanza riservata del 10-11 novembre 2004 il giudice
istruttore riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 15 giugno 2005 le parti costituite precisavano le conclusioni come meglio riportato in epigrafe e la causa ve
niva trattenuta in decisione.
Motivi in fatto e in diritto. — Non può ravvisarsi nullità alcu
na nella mancata menzione del titolo di responsabilità invocata
dall'attore. Quel che rileva, per individuare compiutamente la
editio actionis, è infatti la prospettazione dei fatti posti a base
della domanda e non anche l'espressa menzione delle norme
giuridiche ritenute applicabili al caso o, comunque, l'inquadra mento sub specie iurìs della domanda giudiziale. Ciò si evince
chiaramente dal 4° comma dell'art. 164 c.p.c. che, fra le cause
di nullità della editio actionis contenuta nella citazione, richia ma espressamente la mancata esposizione dei fatti di cui all'art.
163, 3° comma, n. 4, c.p.c. e non anche gli elementi di diritto
costituenti le ragioni della domanda, anch'essi menzionati da
detta ultima norma quale contenuto della domanda giudiziale. Nel caso di specie unico titolo di responsabilità invocabile da
Rossana Salvini è quello previsto dall'art. 1 d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224, secondo il quale «il produttore è responsabile del
danno cagionato da difetti del suo prodotto». Trattasi di una responsabilità di tipo aquiliano, atteso che
l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale fra il produttore e
l'utilizzatore impedisce la configurabilità di una responsabilità da inadempimento.
Ne consegue la non invocabilità delle norme in tema di vizi
della cosa venduta e delle relative decadenze e prescrizioni in
vocate da Prada.
Secondo l'art. 3, ultimo comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 «un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta nor
malmente dagli altri esemplari della medesima serie».
Rossana Salvini aveva l'onere di provare «... il danno, il di
fetto e la connessione causale tra difetto e danno» (art. 8, 1°
comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224).
Il Foro Italiano — 2005.
La c.t.u. ha chiaramente posto in evidenza come' Io stivalettd
prodotto da Prada e indossato da Rossana Salvini al momento
dell'incidente, presentasse una modesta usura. Inoltre la c.t.u.
esclude l'esistenza di abrasioni o incisioni significative e segni rivelatori di incastri del'? calzatura contro ostacoli. Il che esclu
de un uso improprio, anòmalo o eccessivo del prodotto (ale .da
potersi ritenere causa determinante della rottura.
Per contro è stato rilevato dal c.tu. up non adeguato dimen
sionamento e posizionamento della vite autofilettpijte e, dei
chiodini nel collegamento fra tacco e fondo delfa tomaia. Il che ha permesso al c.t.u. di concludere che l'innesco di una
microlesione localizzata nel bordo del tacco, in prossimità di una sezione critica del^pfqdottq (poiché particolarmente solle citata nella deambulazione) ha comportato la progressione «a
fatica» della microlesione stessa e, infine, alla perdita del colle
gamento fra tacco e scarpa, con conseguente ripiegamento di
questo. Ciò non può che essere il frutto di un'imperfetta costru
zione del prodotto (in particolare dell'esistenza di microbolle
d'aria tali da impedire il corretto fissaggio del tacco: cfr. testi monianza Roberto D'Aquino), della quale nbn può che rispon dere il produttore stesso Prada.
Dalle ulteriori testimonianze assunte sappiamo che vi fu
contemporaneità fra la subitanea e apparentemetìte inspiegabile caduta di Rossana Salvini e la constatazione della rottura del
tacco, ditalché appare più che verosimile indurre che questa fu
la cagione di quella. Mentre del tutto apodittica e indimostrata è
l'inversione degli accadimenti (l'essere cioè la caduta di Rossa
na Salvini la causa della rottura del tacco), anche perché altri
menti del tutto diverse sarebbero state le condizioni della cal
zatura, che certo non avrebbe presentato quel fenomeno di ri
piegamento del tacco sotto la scarpa rilevato dal c.t.u. (v. anche
testimonianza Licciani) e posto in relazione al progressivo affa
ticamento del sistema di cesura fra le dette due componenti del
prodotto. Prada non ha provato la sussistenza di alcuna delle cause di
esclusione di responsabilità menzionate dall'art. 6 d.p.r. 24
maggio 1988 n. 224, del che era onerata ex art. 8, 2° comma,
d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224. Rossana Salvini ha diritto di ottenere il risarcimento del dan
no «... cagionato dalla morte o da lesioni personali» (art. 11,1°
comma, lett. a, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224), Non appare invece configurabile la risarcibilità di un danno
morale o, comunque, di un danno non patrimoniale. Nel caso la responsabilità del produttore di cui all'art. 1 d.p.r.
24 maggio 1988 n. 224 è di carattere oggettivo, consegue auto
maticamente al rischio introdotto sul mercato con la commer
cializzazione di un prodotto e prescinde da ogni accertamento
sulla colpa del danneggiarne. Né il citato d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 introduce, come ad esempio fa l'art. 2054 c.c., una pre sunzione dell'esistenza di una colpa in capotai danneggiarne, onerato di fornire la contraria prova liberatoria. • Ciò è ostativo
alla configurabilità delle suddette voci risarcitorie (Cass. 1° giu
gno 2004, n. 10482, Foro it., 2005, I, 1487; Trib. Milano 31 gennaio 2003, id., 2003,1, 1260). (Omissis)
This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:40:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions