sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 novembre 2006,edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min. salute; interv. Pres. cons. ministri.Ord. Trib. Modica 16 giugno 2004 (G.U., 1 a s.s., n. 7 del 2006)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 3273/3274-3277/3278Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201776 .
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3273 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 3274
1
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 ottobre 2006, n.
342 (Gazzetta ufficiale, l'1 serie speciale, 2 novembre 2006, edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min.
salute; interv. Pres. cons, ministri. Orci. Trib. Modica 16 giu
gno 2004 (G.U., 1" s.s„ n. 7 del 2006).
CORTE COSTITUZIONALE;
Sanità pubblica — Epatiti post-trasfusionali — Indennizzo
— Domanda amministrativa — Termine perentorio trien
nale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 32; 1. 25 febbraio 1992 n. 210, indennizzo a favore dei sog
getti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati, art. !, 3; I. 25 luglio 1997 n. 238, modifiche ed
integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di in
dennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. art. 1).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 9° comma, l. 238/97, nella parte in cui, sostituendo l'art. 3, 1° comma, I. 210/92, ha stabilito che, ai fini del consegui mento dell'indennizzo di cui all'art. 1 I. 210/92, coloro che
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali de
vono presentare la domanda amministrativa entro il termine
perentorio di tre anni, decorrente dal momento in cui l'inte
ressato risulti aver avuto conoscenza della menomazione, in
riferimento agli art. 3 e 32 Cost. ( 1 )
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 dicembre 2005, n.
461 (Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 28 dicembre 2005, n. 52); Pres. Marini, Est. Silvestri; M. c. Min. salute; interv.
Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Trento 23 luglio 2004 (G.U.,
T s.s., n. 48 del 2004).
Sanità pubblica — Soggetti danneggiati da vaccinazioni ob
bligatorie, trasfusioni ed emoderivati — Convivente «mo
re uxorio» — Contagio
— Benefici — Omessa previsione — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 2,
3; 1. 25 febbraio 1992 n. 210, art. 1; 1. 20 dicembre 1996 n.
641. conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 otto
bre 1996 n. 548, recante interventi per le aree depresse e pro tette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modi
fiche alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210; 1. 17 gennaio 1997 n. 4,
conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 novembre
1996 n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria; 1. 25 luglio 1997 n. 238, art. 1).
E inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 6° comma,
l. 238/97, nella parte in cui non prevede che i benefici in essa
previsti spettino anche al convivente more uxorio, che risulti
contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 l. 210/92, in
riferimento agli art. 2 e 3 Cost. (2)
(1-2) I. - Resta inalterato, a seguito delle due pronunce in epigrafe, l'ambito della tutela indennitaria concessa a coloro che hanno riportato
pregiudizi a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommi
nistrazione di emoderivati, quale risulta definito dalle 1. 210/92 e
238/97 e dalle declaratorie d'incostituzionalità che hanno in parte col
pito il primo provvedimento. 11 quadro normativo negli ultimi anni è stato integrato più volte: dal
l'art. 3, commi 2-4, 1. 362/99, con cui si sono stabilizzati i meccanismi
introdotti dalla 1. 238/97 e si è attribuito l'indennizzo anche a quanti si
erano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel
periodo di vigenza della 1. 695/59 (come aveva imposto Corte cost. 26
febbraio 1998, n. 27, Foro it., 1998, I, 1370, con nota di G. Ponzanel
li), prevedendo che la relativa domanda dovesse essere presentata entro
il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
1. 362/99; dalla 1. 229/05, che ha previsto un indennizzo aggiuntivo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, con la specifica condizione, rivolta
a quanti tra costoro avessero in corso vertenze processuali, in qualsiasi stato e grado, ivi compresa la fase esecutiva, di rinunciare con atto for
male alla prosecuzione del giudizio; dall'art. 4 d.l. 250/05, convertito.
Il Foro Italiano — 2006 — Parte /-62.
I
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Modica, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 32 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 9° comma, 1.
25 luglio 1997 n. 238 (modifiche ed integrazioni alla 1. 25 feb
braio 1992 n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneg
giati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), nella parte in cui, sostituendo l'art. 3, 1° comma, 1. 25 febbraio
1992 n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbli
gatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), ha sta
bilito che, ai fini del conseguimento dell'indennizzo di cui al
l'art. 1 1. n. 210 del 1992, coloro che presentino danni irreversi
bili da epatiti post-trasfusionali devono presentare la domanda
amministrativa entro il termine perentorio di tre anni, decorrente
dal momento in cui l'interessato risulti aver avuto conoscenza
della menomazione.
2. - L'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da com
plicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligato rie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati è stato intro
dotto dalla 1. n. 210 del 1992, dopo che questa corte, con sen
tenza n. 307 del 1990 (Foro it., 1990, I, 2694), aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale della 1. 4 febbraio 1966 n. 51 (ob
bligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in
cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il
caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art.
con modificazioni, in 1. 27/06. con cui si è attribuito ai soggetti emofili
ci, i quali avevano presentato domanda di ammissione a procedura tran sattiva (ai sensi del d.l. 89/03, convertito, con modificazioni, in 1.
141/03), nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del ministro della salute in data 3 novembre 2003, e per cui la medesi ma procedura non risultava definita entro il 31 ottobre 2005, un ulterio re indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'appli cazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto ministeriale (an che in questo caso la corresponsione di tale indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore prete sa. anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensa te, dei giudizi pendenti).
II. - Sotto il profilo del termine fissato per la proponibilità dell'in dennizzo in caso di epatiti post-trasfusionali (introdotto dalla 1. 238/97; laddove, per il periodo precedente, la giurisprudenza ritiene che il ter mine di decadenza triennale, all'epoca stabilito con riferimento alle menomazioni derivanti da vaccinazioni, non possa applicarsi ai danni da epatiti: cfr. Cass. 23 aprile 2003, n. 6500, id.. Rep. 2003, voce Sa nità pubblica, n. 550; 27 aprile 2001, n. 6130, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 311; nonché Tar Campania, sez. 111. 9 aprile 2004. n. 4220, id.. Rep. 2005. voce cit., n. 377), la sent. 342/06, rileva che la sua ampiezza e la sua decorrenza (un triennio a far tempo dal momento in cui il soggetto contagiato acquisisce consapevolezza del danno) non appaiono tali da vanificare la corresponsione dei benefici accordati ai soggetti che han no contratto l'infezione; né tantomeno vi sono elementi per tacciare di
arbitrarietà la differenziazione con i casi di infezione da Hiv, per i quali il termine è decennale, come lo era nel testo originario.
III. - La questione relativa all'ambito soggettivo dei destinatari (sol levata da Trib. Trento, ord. 23 luglio 2004, id., 2004, I, 679) non è. in
vece, affrontata nei profili di merito dalla sent. 461/05, che si limita ad
evidenziare come il giudice a quo, chiamato a decidere in relazione ad una domanda amministrativa di cui, leggendo la motivazione, si ap
prende soltanto che risaliva al 1996, senza indicazioni più precise sulla
data, non è riuscito a districarsi nel ginepraio di decreti legge emanati in materia tra il 1995 e il 1996 e non convertiti (nonché delle leggi in
tervenute per sanarne gli effetti); l'ordinanza di rimessione risulta,
dunque, inficiata a causa dell'incertezza sul giorno di presentazione della domanda e della conseguente omessa verifica, per il caso che la
stessa fosse anteriore all'entrata in vigore del d.l. 89/96, circa l'appli cabilità di una delle disposizioni contenute nei decreti precedenti a
quello appena citato, le quali non limitavano i benefici al coniuge ed al
figlio contagiato durante la gestazione, ma li estendevano a tutti coloro
ai quali l'infezione fosse stata trasmessa dai soggetti di cui all'art. 1 1.
210/92 (la serie di disposizioni così congegnate venne chiusa dall'art. 2
d.l. 553/95, rimasto in vigore dal 30 dicembre 1995 al 28 febbraio
1996). IV. - La giurisdizione ordinaria, in relazione alle controversie con
cernenti l'indennizzo previsto in favore di chi, a causa di vaccinazioni
obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità con conseguente me
nomazione permanente dell'integrità psico-fisica, è stata affermata da
Cass. 8 maggio 2006, n. 10418, id., 2006,1, 2321.
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PARTE PRIMA
2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia ricondu
cibile a vaccinazione obbligatoria. L'art. 1, 1° comma, 1. n. 210 del 1992, con norma generale,
riconosce il diritto ad un indennizzo a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di
un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia
derivata una menomazione permanente dell'integrità psico fisica.
In base ai due successivi commi dello stesso articolo, identico
diritto spetta ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da
Hiv a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati (2°
comma), nonché a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali (3° comma).
L'art. 3, 1° comma, I. n. 210 del 1992, nel testo originario,
disponeva che, ai fini del conseguimento dell'indennizzo, la
domanda doveva essere inoltrata al ministro della sanità nel
termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci
anni nei casi di infezioni da Hiv. Il termine decorreva, in en
trambi i casi, dal momento in cui l'avente diritto risultasse aver
avuto conoscenza del danno, sulla base della documentazione
medica di cui al 2° e 3° comma, concernenti, il primo, le vacci
nazioni, il secondo, le infezioni da Hiv (art. 3, 1° comma), salvo
che per gli eventi ante legem, in relazione ai quali il termine de
correva dalla data di entrata in vigore della legge (art. 3, 7°
comma). Nessun termine di decadenza era previsto per il caso di epatiti
post-trasfusionali e, pronunciandosi in riferimento all'originario art. 3 1. n. 210 del 1992, la giurisprudenza di legittimità ha
escluso, in ragione del carattere eccezionale delle norme sulla
decadenza e del conseguente divieto di analogia (art. 14 disp. sulla legge in generale), che potesse applicarsi il termine stabi
lito per fattispecie di danno diverse dall'art. 3, 1° comma, 1. n.
210 del 1992. L'art. 1, 9° comma, 1. n. 238 del 1997 ha sostituito il testo
dell'art. 3, 1° comma, 1. n. 210 del 1992, stabilendo che «I sog
getti interessati [...] presentano alla Usi competente le relative
domande, indirizzate al ministro della sanità, entro il termine
perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da Hiv. I termi
ni decorrono dal momento in cui, sulla base della documenta
zione di cui al 2° e 3° comma, l'avente diritto risulti aver avuto
conoscenza del danno».
2.1. - L'art. 1, 9° comma, 1. n. 238 del 1997 è censurato dal
Tribunale di Modica, in quanto, in primo luogo, ingiustificata mente differenzierebbe, in contrasto con l'art. 3 Cost., la situa
zione dei soggetti affetti da epatiti post-trasfusionali, obbligati a
presentare la domanda nel termine perentorio di tre anni, ri
spetto a quella dei soggetti contagiati dal medesimo virus che,
nel vigore del testo originario della 1. n. 210 del 1992, abbiano
usufruito del termine ordinario di prescrizione; in secondo luo
go, opererebbe una disparità di trattamento tra i soggetti dan
neggiati da epatiti ed i soggetti che, a seguito del medesimo
evento trasfusionale, contraggono il virus dell'Hiv, a questi ul
timi applicandosi il termine di prescrizione decennale; infine, violerebbe l'art. 32 Cost., prevedendo un'ipotesi attenuata di
tutela del diritto primario alla salute, laddove tale diritto richie
derebbe, semmai, una tutela rafforzata rispetto a diritti di rango inferiore «che non sono soggetti ad incombenti amministrativi
condizionanti e sono, comunque, salve specifiche eccezioni, azionabili in un termine più lungo».
3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
La menomazione della salute conseguente a trattamenti sani
tari può determinare, oltre al risarcimento del danno secondo la
previsione dell'art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in
forza dell'art. 32 in collegamento con l'art. 2 Cost., ove il dan
no, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adem
pimento di un obbligo legale; nonché il diritto, qualora ne sussi
stano i presupposti a norma degli art. 38 e 2 Cost., a misure di
sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della
propria discrezionalità (sentenze n. 226 del 2000, id., 2001, I, 5, e n. 118 del 1996, id., 1996,1, 2326).
La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite è riconducibile, come quella dei soggetti
contagiati da Hiv, all'ultima delle ipotesi appena enunciate:
l'indennizzo consiste in una misura di sostegno economico fon
data, non già, come assume il rimettente, sul dovere dello Stato
Il Foro Italiano — 2006.
di evitare gli effetti teratogeni degli interventi terapeutici, ma
sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua de
gli art. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione
di bisogno. La determinazione del contenuto e delle modalità di realizza
zione di un tale intervento di natura solidaristica è rimessa alla
discrezionalità del legislatore e questi, nel ragionevole bilan
ciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coin
volti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla pre sentazione della relativa domanda entro un dato termine.
Questa corte non può sindacare il merito e l'opportunità delle
opzioni adottate dal legislatore nella previsione di misure di so
stegno assistenziale in caso di malattia. Le compete, tuttavia,
verificare che le scelte legislative non siano affette da palese ar
bitrarietà o irrazionalità ovvero non comportino una lesione del
nucleo minimo della garanzia (sentenze n. 226 del 2000, cit., e
n. 27 del 1998, id., 1998,1, 1370): vizi, questi, che non inficiano la norma in esame.
Infatti, il termine di tre anni fissato dall'art. 1, 9° comma, 1. n.
238 del 1997. decorrente dal momento dell'acquisita conoscen
za dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico, non appare talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto
alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo.
Inoltre, in mancanza di sicuri dati scientifici — non prospet tati dal rimettente — che dimostrino la manifesta arbitrarietà
della distinzione dei tempi di presentazione delle domande in
relazione alle patologie cui si riferiscono, non esiste alcun vin
colo costituzionale che imponga un'equiparazione di disciplina. Nel sistema della 1. n. 210 del 1992, d'altra parte, quella delle
epatiti era l'unica ipotesi di danno per cui la domanda d'inden
nizzo poteva essere presentata in qualsiasi momento. Al riguar
do, il rimettente manca di rilevare che anche per l'indennizzo in
favore dei soggetti contagiati da Hiv di cui al 2° comma dell'art.
1 1. n. 210 del 1992 era prevista una limitazione temporale: in
base all'originario art. 3, 1° comma, 1. n. 210 del 1992, l'inizia
tiva doveva essere assunta dall'interessato nel termine di dieci
anni, decorrente, per gli eventi ante legem, non dalla conoscen
za del danno, ma, in virtù dell'art. 3, 7° comma, dall'entrata in
vigore della legge stessa.
In relazione alla denunciata disparità rispetto alla situazione
dei soggetti affetti da epatiti che si siano avvalsi della disciplina di cui al previgente art. 3, 1° comma, 1. n. 210 de! 1992, v'è da
aggiungere che, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un
differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di sog
getti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché proprio il fluire
del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazio
ni giuridiche (ordinanze n. 216 del 2005, e n. 121 del 2003, id..
2003,1, 1958). Alla luce delle esposte considerazioni, si deve ritenere che la
disposizione impugnata non ecceda l'ambito delle scelte spet tanti al legislatore in materia di diritti sociali.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 9° comma, 1.
25 luglio 1997 n. 238 (modifiche ed integrazioni alla 1. 25 feb
braio 1992 n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneg
giati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati),
sollevata, in riferimento agli art. 3 e 32 Cost., dal Tribunale di
Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe.
II
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Trento, sezione lavoro, solleva
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 2 e
3 Cost., dell'art. 1. 6° comma, 1. 25 luglio 1997 n. 238 (modifi
che ed integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di
indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), nella parte in cui non prevede che i
benefici in essa previsti spettino anche al convivente more uxo
rio, che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1
legge medesima.
2. - Occorre preliminarmente ricostruire la successione tem
porale di leggi che ha determinato una variazione nella portata della tutela, al fine di verificare il quadro normativo da cui par tire per ogni valutazione inerente al presente giudizio.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
La 1. 25 febbraio 1992 n. 210 (indennizzo a favore dei sog
getti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati) istituiva un indennizzo per coloro che avessero ri
portato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (art. 1, 3°
comma). La stessa legge prevedeva un termine di decadenza di
tre anni nel caso di vaccinazioni e di dieci anni nel caso di infe
zioni da Hiv decorrenti dal momento della presentazione della
domanda in via amministrativa. Poiché nulla era previsto in
modo specifico per i danneggiati da emotrasfusione, la giuris
prudenza ha stabilito che non potesse essere esteso per analogia il termine previsto per le vaccinazioni e per le infezioni da Hiv
per il carattere eccezionale delle norme sulla decadenza, secon
do il principio contenuto nell'art. 14 disp. prel. c.c., con la con
seguenza dell'applicabilità alla fattispecie del termine ordinario
di prescrizione di dieci anni (Cass. 27 aprile 2001, n. 6130, Fo
ro it., Rep. 2002, voce Sanità pubblica, n. 289, e 23 aprile 2003,
n. 6500, id., Rep. 2003, voce cit., n. 550).
Dopo una serie di decreti legge, tutti non convertiti, che han
no apportato alla 1. n. 210 del 1992 modifiche non rilevanti in
questa sede, è intervenuto l'art. 6 d.l. 28 agosto 1995 n. 362 (di
sposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sa
nità), che ha apportato al testo originario dell'art. 2 legge sud
detta una modifica in base alla quale i benefici previsti venivano
estesi altresì a coloro che risultassero contagiati dai soggetti di
cui all'art. 1 (vaccinati, infettati da Hiv ed emotrasfusi). 11 me
desimo articolo (2° comma) stabiliva che la nuova disciplina si
applicasse per gli anni 1995 e 1996. Anche questo decreto legge non è stato convertito, ma il suo contenuto è stato «riversato» in
una serie di decreti legge successivi ed infine gli effetti prodot tisi sono stati fatti salvi dall'art, unico 1. 17 gennaio 1997 n. 4
(conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 novembre
1996 n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria). Tali decreti legge, che contengono norme identiche a quella in
trodotta dal d.l. n. 362 del 1995, sono il d.l. 30 ottobre 1995 n.
448 (disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e
di sanità) e il d.l. 29 dicembre 1995 n. 553 (disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità). Anche gli ef
fetti prodotti da tali decreti legge non convertiti sono stati fatti
salvi dalla citata 1. n. 4 del 1997.
È intervenuto successivamente l'art. 6 d.l. 26 febbraio 1996
n. 89 (disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica
e di sanità), che ha ristretto la portata soggettiva della tutela, li
mitandola al coniuge contagiato da uno dei soggetti di cui al
l'art. 1 1. n. 210 del 1992, nonché al figlio contagiato durante la
gestazione. È stata inoltre mantenuta la previsione di applicabi lità per gli anni 1995 e 1996. Identico contenuto è presente nel
d.l. 26 aprile 1996 n. 224 (disposizioni urgenti in materia di as
sistenza farmaceutica e di sanità). Questi ultimi due decreti leg
ge non sono stati convertiti ed i loro effetti sono stati anch'essi
sanati dal citato art. unico 1. n. 4 del 1997. Si sono quindi succe
duti l'art. 6 d.l. 1° luglio 1996 n. 344 (interventi per le aree de
presse e protette, per manifestazioni sportive internazionali,
nonché modifiche alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210) e l'art. 7 d.l.
30 agosto 1996 n. 450 (interventi per le aree depresse e protette,
per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche
alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210), di contenuto identico ai due
precedenti. È intervenuto ancora l'art. 7 d.i. 23 ottobre 1996 n.
548 (interventi per le aree depresse e protette, per manifestazio
ni sportive internazionali, nonché modifiche alla 1. 25 febbraio
1992 n. 210), di identico contenuto, convertito nella 1. 20 di
cembre 1996 n. 641 (conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, recante interventi per le aree de
presse e protette, per manifestazioni sportive internazionali,
nonché modifiche alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210), che ha fatto
salvi altresì gli effetti degli ultimi due decreti legge non conver
titi (nn. 344 e 450). Il d.l. 4 aprile 1997 n. 92 (modifiche ed in
tegrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di inden
nizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, tra
sfusioni ed emoderivati) ha riprodotto integralmente il conte
nuto degli ultimi due decreti legge citati, prevedendone l'appli cazione limitatamente all'anno 1997. Anche questo decreto leg
ge non è stato convertito. Finalmente l'art. 1, 6° comma, 1. 25
luglio 1997 n. 238, censurato dal giudice a quo, ha introdotto
una norma stabile di uguale contenuto ed ha sanato gli effetti
del d.l. n. 92 del 1997.
Il Foro Italiano — 2006.
3. - Di tale complessa concatenazione di norme non v'è alcun
cenno nell'ordinanza di rimessione. Sarebbe stato invece neces
sario che il giudice a quo avesse motivato, sia pure per esclu
derla, in ordine all'applicabilità ad una domanda presentata nel
1996 delle norme di legge vigenti in quell'anno, che risultano
peraltro contenere una diversa estensione soggettiva della tutela.
A partire dal d.l. n. 362 del 1995 fino al d.l. n. 89 del 1996, il
diritto all'indennizzo spettava a tutti i terzi contagiati dagli
emotrasfusi; dopo l'entrata in vigore di tale ultimo atto norma
tivo, la tutela è stata limitata al coniuge ed al figlio contagiato durante la gestazione. Gli effetti di tutti i decreti legge citati so
no stati sanati dalle successive 1. n. 641 del 1996 e n. 4 del
1997. Di conseguenza il giudice rimettente avrebbe dovuto va
lutare se una domanda, in ipotesi presentata prima dell'entrata
in vigore del d.l. n. 89 del 1996, ricadesse sotto la previsione
più ampia del regime giuridico precedente a tale atto normativo
o dovesse essere valutata alla stregua della più restrittiva disci
plina susseguente. Dall'ordinanza di rimessione non si evince la data esatta della
presentazione della suddetta domanda, che potrebbe essere ante
riore o successiva al 26 febbraio 1996. Ove fosse anteriore, sa
rebbe ulteriormente necessario valutare quale interazione debba
riconoscersi tra le disposizioni che dichiarano applicabili i d.l.
n. 362 del 1995, n. 448 del 1995 e n. 553 del 1995 agli anni
1995 e 1996 e l'identica disposizione, contenuta nel d.l. n. 89
del 1996, che dichiara parimenti applicabile il medesimo atto
normativo agli anni 1995 e 1996. Ciò anche in considerazione
del disposto dell'art, unico 1. n. 4 del 1997, che fa salvi indi
scriminatamente gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sia sotto la più estensiva normativa precedente, che sotto quella
più restrittiva susseguente, entrambe recate peraltro da decreti
legge non convertiti.
3.1. - Dalla soluzione del dubbio interpretativo di cui sopra discende la spettanza o meno del diritto all'indennizzo alla pre sentatrice della domanda. Le ricadute di tale soluzione inter
pretativa sulla rilevanza della questione sono evidenti.
Poiché il giudice rimettente non si fa carico di alcuna argo mentazione sui criteri di individuazione della norma applicabile alla fattispecie, pur in presenza delle suesposte rilevanti pro blematiche di successione di leggi nel tempo, la questione deve
essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla
rilevanza.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 6°
comma, 1. 25 luglio 1997 n. 238 (modifiche ed integrazioni alla
1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emode
rivati), sollevata, in riferimento agli art. 2 e 3 Cost., dal Tribu
nale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
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