+ All Categories
Home > Documents > sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 novembre 2006, edizione...

sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 novembre 2006, edizione...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: trandieu
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 novembre 2006, edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min. salute; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Modica 16 giugno 2004 (G.U., 1 a s.s., n. 7 del 2006) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 3273/3274-3277/3278 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201776 . Accessed: 28/06/2014 17:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.98 on Sat, 28 Jun 2014 17:57:00 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 novembre 2006, edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min. salute; interv. Pres. cons. ministri.

sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 novembre 2006,edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min. salute; interv. Pres. cons. ministri.Ord. Trib. Modica 16 giugno 2004 (G.U., 1 a s.s., n. 7 del 2006)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 3273/3274-3277/3278Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201776 .

Accessed: 28/06/2014 17:57

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.98 on Sat, 28 Jun 2014 17:57:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 novembre 2006, edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min. salute; interv. Pres. cons. ministri.

3273 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 3274

1

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 ottobre 2006, n.

342 (Gazzetta ufficiale, l'1 serie speciale, 2 novembre 2006, edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min.

salute; interv. Pres. cons, ministri. Orci. Trib. Modica 16 giu

gno 2004 (G.U., 1" s.s„ n. 7 del 2006).

CORTE COSTITUZIONALE;

Sanità pubblica — Epatiti post-trasfusionali — Indennizzo

— Domanda amministrativa — Termine perentorio trien

nale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 32; 1. 25 febbraio 1992 n. 210, indennizzo a favore dei sog

getti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa

di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati, art. !, 3; I. 25 luglio 1997 n. 238, modifiche ed

integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di in

dennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. art. 1).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 9° comma, l. 238/97, nella parte in cui, sostituendo l'art. 3, 1° comma, I. 210/92, ha stabilito che, ai fini del consegui mento dell'indennizzo di cui all'art. 1 I. 210/92, coloro che

presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali de

vono presentare la domanda amministrativa entro il termine

perentorio di tre anni, decorrente dal momento in cui l'inte

ressato risulti aver avuto conoscenza della menomazione, in

riferimento agli art. 3 e 32 Cost. ( 1 )

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 dicembre 2005, n.

461 (Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 28 dicembre 2005, n. 52); Pres. Marini, Est. Silvestri; M. c. Min. salute; interv.

Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Trento 23 luglio 2004 (G.U.,

T s.s., n. 48 del 2004).

Sanità pubblica — Soggetti danneggiati da vaccinazioni ob

bligatorie, trasfusioni ed emoderivati — Convivente «mo

re uxorio» — Contagio

— Benefici — Omessa previsione — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 2,

3; 1. 25 febbraio 1992 n. 210, art. 1; 1. 20 dicembre 1996 n.

641. conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 otto

bre 1996 n. 548, recante interventi per le aree depresse e pro tette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modi

fiche alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210; 1. 17 gennaio 1997 n. 4,

conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 novembre

1996 n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria; 1. 25 luglio 1997 n. 238, art. 1).

E inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 6° comma,

l. 238/97, nella parte in cui non prevede che i benefici in essa

previsti spettino anche al convivente more uxorio, che risulti

contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 l. 210/92, in

riferimento agli art. 2 e 3 Cost. (2)

(1-2) I. - Resta inalterato, a seguito delle due pronunce in epigrafe, l'ambito della tutela indennitaria concessa a coloro che hanno riportato

pregiudizi a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommi

nistrazione di emoderivati, quale risulta definito dalle 1. 210/92 e

238/97 e dalle declaratorie d'incostituzionalità che hanno in parte col

pito il primo provvedimento. 11 quadro normativo negli ultimi anni è stato integrato più volte: dal

l'art. 3, commi 2-4, 1. 362/99, con cui si sono stabilizzati i meccanismi

introdotti dalla 1. 238/97 e si è attribuito l'indennizzo anche a quanti si

erano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel

periodo di vigenza della 1. 695/59 (come aveva imposto Corte cost. 26

febbraio 1998, n. 27, Foro it., 1998, I, 1370, con nota di G. Ponzanel

li), prevedendo che la relativa domanda dovesse essere presentata entro

il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della

1. 362/99; dalla 1. 229/05, che ha previsto un indennizzo aggiuntivo a

favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a

causa di vaccinazioni obbligatorie, con la specifica condizione, rivolta

a quanti tra costoro avessero in corso vertenze processuali, in qualsiasi stato e grado, ivi compresa la fase esecutiva, di rinunciare con atto for

male alla prosecuzione del giudizio; dall'art. 4 d.l. 250/05, convertito.

Il Foro Italiano — 2006 — Parte /-62.

I

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Modica, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 32 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 9° comma, 1.

25 luglio 1997 n. 238 (modifiche ed integrazioni alla 1. 25 feb

braio 1992 n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneg

giati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), nella parte in cui, sostituendo l'art. 3, 1° comma, 1. 25 febbraio

1992 n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbli

gatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), ha sta

bilito che, ai fini del conseguimento dell'indennizzo di cui al

l'art. 1 1. n. 210 del 1992, coloro che presentino danni irreversi

bili da epatiti post-trasfusionali devono presentare la domanda

amministrativa entro il termine perentorio di tre anni, decorrente

dal momento in cui l'interessato risulti aver avuto conoscenza

della menomazione.

2. - L'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da com

plicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligato rie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati è stato intro

dotto dalla 1. n. 210 del 1992, dopo che questa corte, con sen

tenza n. 307 del 1990 (Foro it., 1990, I, 2694), aveva dichiarato

l'illegittimità costituzionale della 1. 4 febbraio 1966 n. 51 (ob

bligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in

cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il

caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art.

con modificazioni, in 1. 27/06. con cui si è attribuito ai soggetti emofili

ci, i quali avevano presentato domanda di ammissione a procedura tran sattiva (ai sensi del d.l. 89/03, convertito, con modificazioni, in 1.

141/03), nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del ministro della salute in data 3 novembre 2003, e per cui la medesi ma procedura non risultava definita entro il 31 ottobre 2005, un ulterio re indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'appli cazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto ministeriale (an che in questo caso la corresponsione di tale indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore prete sa. anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensa te, dei giudizi pendenti).

II. - Sotto il profilo del termine fissato per la proponibilità dell'in dennizzo in caso di epatiti post-trasfusionali (introdotto dalla 1. 238/97; laddove, per il periodo precedente, la giurisprudenza ritiene che il ter mine di decadenza triennale, all'epoca stabilito con riferimento alle menomazioni derivanti da vaccinazioni, non possa applicarsi ai danni da epatiti: cfr. Cass. 23 aprile 2003, n. 6500, id.. Rep. 2003, voce Sa nità pubblica, n. 550; 27 aprile 2001, n. 6130, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 311; nonché Tar Campania, sez. 111. 9 aprile 2004. n. 4220, id.. Rep. 2005. voce cit., n. 377), la sent. 342/06, rileva che la sua ampiezza e la sua decorrenza (un triennio a far tempo dal momento in cui il soggetto contagiato acquisisce consapevolezza del danno) non appaiono tali da vanificare la corresponsione dei benefici accordati ai soggetti che han no contratto l'infezione; né tantomeno vi sono elementi per tacciare di

arbitrarietà la differenziazione con i casi di infezione da Hiv, per i quali il termine è decennale, come lo era nel testo originario.

III. - La questione relativa all'ambito soggettivo dei destinatari (sol levata da Trib. Trento, ord. 23 luglio 2004, id., 2004, I, 679) non è. in

vece, affrontata nei profili di merito dalla sent. 461/05, che si limita ad

evidenziare come il giudice a quo, chiamato a decidere in relazione ad una domanda amministrativa di cui, leggendo la motivazione, si ap

prende soltanto che risaliva al 1996, senza indicazioni più precise sulla

data, non è riuscito a districarsi nel ginepraio di decreti legge emanati in materia tra il 1995 e il 1996 e non convertiti (nonché delle leggi in

tervenute per sanarne gli effetti); l'ordinanza di rimessione risulta,

dunque, inficiata a causa dell'incertezza sul giorno di presentazione della domanda e della conseguente omessa verifica, per il caso che la

stessa fosse anteriore all'entrata in vigore del d.l. 89/96, circa l'appli cabilità di una delle disposizioni contenute nei decreti precedenti a

quello appena citato, le quali non limitavano i benefici al coniuge ed al

figlio contagiato durante la gestazione, ma li estendevano a tutti coloro

ai quali l'infezione fosse stata trasmessa dai soggetti di cui all'art. 1 1.

210/92 (la serie di disposizioni così congegnate venne chiusa dall'art. 2

d.l. 553/95, rimasto in vigore dal 30 dicembre 1995 al 28 febbraio

1996). IV. - La giurisdizione ordinaria, in relazione alle controversie con

cernenti l'indennizzo previsto in favore di chi, a causa di vaccinazioni

obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità con conseguente me

nomazione permanente dell'integrità psico-fisica, è stata affermata da

Cass. 8 maggio 2006, n. 10418, id., 2006,1, 2321.

This content downloaded from 193.142.30.98 on Sat, 28 Jun 2014 17:57:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 novembre 2006, edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min. salute; interv. Pres. cons. ministri.

PARTE PRIMA

2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia ricondu

cibile a vaccinazione obbligatoria. L'art. 1, 1° comma, 1. n. 210 del 1992, con norma generale,

riconosce il diritto ad un indennizzo a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di

un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia

derivata una menomazione permanente dell'integrità psico fisica.

In base ai due successivi commi dello stesso articolo, identico

diritto spetta ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da

Hiv a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati (2°

comma), nonché a coloro che presentino danni irreversibili da

epatiti post-trasfusionali (3° comma).

L'art. 3, 1° comma, I. n. 210 del 1992, nel testo originario,

disponeva che, ai fini del conseguimento dell'indennizzo, la

domanda doveva essere inoltrata al ministro della sanità nel

termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci

anni nei casi di infezioni da Hiv. Il termine decorreva, in en

trambi i casi, dal momento in cui l'avente diritto risultasse aver

avuto conoscenza del danno, sulla base della documentazione

medica di cui al 2° e 3° comma, concernenti, il primo, le vacci

nazioni, il secondo, le infezioni da Hiv (art. 3, 1° comma), salvo

che per gli eventi ante legem, in relazione ai quali il termine de

correva dalla data di entrata in vigore della legge (art. 3, 7°

comma). Nessun termine di decadenza era previsto per il caso di epatiti

post-trasfusionali e, pronunciandosi in riferimento all'originario art. 3 1. n. 210 del 1992, la giurisprudenza di legittimità ha

escluso, in ragione del carattere eccezionale delle norme sulla

decadenza e del conseguente divieto di analogia (art. 14 disp. sulla legge in generale), che potesse applicarsi il termine stabi

lito per fattispecie di danno diverse dall'art. 3, 1° comma, 1. n.

210 del 1992. L'art. 1, 9° comma, 1. n. 238 del 1997 ha sostituito il testo

dell'art. 3, 1° comma, 1. n. 210 del 1992, stabilendo che «I sog

getti interessati [...] presentano alla Usi competente le relative

domande, indirizzate al ministro della sanità, entro il termine

perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da Hiv. I termi

ni decorrono dal momento in cui, sulla base della documenta

zione di cui al 2° e 3° comma, l'avente diritto risulti aver avuto

conoscenza del danno».

2.1. - L'art. 1, 9° comma, 1. n. 238 del 1997 è censurato dal

Tribunale di Modica, in quanto, in primo luogo, ingiustificata mente differenzierebbe, in contrasto con l'art. 3 Cost., la situa

zione dei soggetti affetti da epatiti post-trasfusionali, obbligati a

presentare la domanda nel termine perentorio di tre anni, ri

spetto a quella dei soggetti contagiati dal medesimo virus che,

nel vigore del testo originario della 1. n. 210 del 1992, abbiano

usufruito del termine ordinario di prescrizione; in secondo luo

go, opererebbe una disparità di trattamento tra i soggetti dan

neggiati da epatiti ed i soggetti che, a seguito del medesimo

evento trasfusionale, contraggono il virus dell'Hiv, a questi ul

timi applicandosi il termine di prescrizione decennale; infine, violerebbe l'art. 32 Cost., prevedendo un'ipotesi attenuata di

tutela del diritto primario alla salute, laddove tale diritto richie

derebbe, semmai, una tutela rafforzata rispetto a diritti di rango inferiore «che non sono soggetti ad incombenti amministrativi

condizionanti e sono, comunque, salve specifiche eccezioni, azionabili in un termine più lungo».

3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

La menomazione della salute conseguente a trattamenti sani

tari può determinare, oltre al risarcimento del danno secondo la

previsione dell'art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in

forza dell'art. 32 in collegamento con l'art. 2 Cost., ove il dan

no, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adem

pimento di un obbligo legale; nonché il diritto, qualora ne sussi

stano i presupposti a norma degli art. 38 e 2 Cost., a misure di

sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della

propria discrezionalità (sentenze n. 226 del 2000, id., 2001, I, 5, e n. 118 del 1996, id., 1996,1, 2326).

La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite è riconducibile, come quella dei soggetti

contagiati da Hiv, all'ultima delle ipotesi appena enunciate:

l'indennizzo consiste in una misura di sostegno economico fon

data, non già, come assume il rimettente, sul dovere dello Stato

Il Foro Italiano — 2006.

di evitare gli effetti teratogeni degli interventi terapeutici, ma

sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua de

gli art. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione

di bisogno. La determinazione del contenuto e delle modalità di realizza

zione di un tale intervento di natura solidaristica è rimessa alla

discrezionalità del legislatore e questi, nel ragionevole bilan

ciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coin

volti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla pre sentazione della relativa domanda entro un dato termine.

Questa corte non può sindacare il merito e l'opportunità delle

opzioni adottate dal legislatore nella previsione di misure di so

stegno assistenziale in caso di malattia. Le compete, tuttavia,

verificare che le scelte legislative non siano affette da palese ar

bitrarietà o irrazionalità ovvero non comportino una lesione del

nucleo minimo della garanzia (sentenze n. 226 del 2000, cit., e

n. 27 del 1998, id., 1998,1, 1370): vizi, questi, che non inficiano la norma in esame.

Infatti, il termine di tre anni fissato dall'art. 1, 9° comma, 1. n.

238 del 1997. decorrente dal momento dell'acquisita conoscen

za dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico, non appare talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto

alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo.

Inoltre, in mancanza di sicuri dati scientifici — non prospet tati dal rimettente — che dimostrino la manifesta arbitrarietà

della distinzione dei tempi di presentazione delle domande in

relazione alle patologie cui si riferiscono, non esiste alcun vin

colo costituzionale che imponga un'equiparazione di disciplina. Nel sistema della 1. n. 210 del 1992, d'altra parte, quella delle

epatiti era l'unica ipotesi di danno per cui la domanda d'inden

nizzo poteva essere presentata in qualsiasi momento. Al riguar

do, il rimettente manca di rilevare che anche per l'indennizzo in

favore dei soggetti contagiati da Hiv di cui al 2° comma dell'art.

1 1. n. 210 del 1992 era prevista una limitazione temporale: in

base all'originario art. 3, 1° comma, 1. n. 210 del 1992, l'inizia

tiva doveva essere assunta dall'interessato nel termine di dieci

anni, decorrente, per gli eventi ante legem, non dalla conoscen

za del danno, ma, in virtù dell'art. 3, 7° comma, dall'entrata in

vigore della legge stessa.

In relazione alla denunciata disparità rispetto alla situazione

dei soggetti affetti da epatiti che si siano avvalsi della disciplina di cui al previgente art. 3, 1° comma, 1. n. 210 de! 1992, v'è da

aggiungere che, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un

differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di sog

getti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché proprio il fluire

del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazio

ni giuridiche (ordinanze n. 216 del 2005, e n. 121 del 2003, id..

2003,1, 1958). Alla luce delle esposte considerazioni, si deve ritenere che la

disposizione impugnata non ecceda l'ambito delle scelte spet tanti al legislatore in materia di diritti sociali.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 9° comma, 1.

25 luglio 1997 n. 238 (modifiche ed integrazioni alla 1. 25 feb

braio 1992 n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneg

giati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati),

sollevata, in riferimento agli art. 3 e 32 Cost., dal Tribunale di

Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe.

II

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Trento, sezione lavoro, solleva

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 2 e

3 Cost., dell'art. 1. 6° comma, 1. 25 luglio 1997 n. 238 (modifi

che ed integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di

indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), nella parte in cui non prevede che i

benefici in essa previsti spettino anche al convivente more uxo

rio, che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1

legge medesima.

2. - Occorre preliminarmente ricostruire la successione tem

porale di leggi che ha determinato una variazione nella portata della tutela, al fine di verificare il quadro normativo da cui par tire per ogni valutazione inerente al presente giudizio.

This content downloaded from 193.142.30.98 on Sat, 28 Jun 2014 17:57:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sentenza 27 ottobre 2006, n. 342 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 novembre 2006, edizione straordinaria); Pres. Bile, Est. Tesauro; M. c. Min. salute; interv. Pres. cons. ministri.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La 1. 25 febbraio 1992 n. 210 (indennizzo a favore dei sog

getti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati) istituiva un indennizzo per coloro che avessero ri

portato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (art. 1, 3°

comma). La stessa legge prevedeva un termine di decadenza di

tre anni nel caso di vaccinazioni e di dieci anni nel caso di infe

zioni da Hiv decorrenti dal momento della presentazione della

domanda in via amministrativa. Poiché nulla era previsto in

modo specifico per i danneggiati da emotrasfusione, la giuris

prudenza ha stabilito che non potesse essere esteso per analogia il termine previsto per le vaccinazioni e per le infezioni da Hiv

per il carattere eccezionale delle norme sulla decadenza, secon

do il principio contenuto nell'art. 14 disp. prel. c.c., con la con

seguenza dell'applicabilità alla fattispecie del termine ordinario

di prescrizione di dieci anni (Cass. 27 aprile 2001, n. 6130, Fo

ro it., Rep. 2002, voce Sanità pubblica, n. 289, e 23 aprile 2003,

n. 6500, id., Rep. 2003, voce cit., n. 550).

Dopo una serie di decreti legge, tutti non convertiti, che han

no apportato alla 1. n. 210 del 1992 modifiche non rilevanti in

questa sede, è intervenuto l'art. 6 d.l. 28 agosto 1995 n. 362 (di

sposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sa

nità), che ha apportato al testo originario dell'art. 2 legge sud

detta una modifica in base alla quale i benefici previsti venivano

estesi altresì a coloro che risultassero contagiati dai soggetti di

cui all'art. 1 (vaccinati, infettati da Hiv ed emotrasfusi). 11 me

desimo articolo (2° comma) stabiliva che la nuova disciplina si

applicasse per gli anni 1995 e 1996. Anche questo decreto legge non è stato convertito, ma il suo contenuto è stato «riversato» in

una serie di decreti legge successivi ed infine gli effetti prodot tisi sono stati fatti salvi dall'art, unico 1. 17 gennaio 1997 n. 4

(conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 novembre

1996 n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria). Tali decreti legge, che contengono norme identiche a quella in

trodotta dal d.l. n. 362 del 1995, sono il d.l. 30 ottobre 1995 n.

448 (disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e

di sanità) e il d.l. 29 dicembre 1995 n. 553 (disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità). Anche gli ef

fetti prodotti da tali decreti legge non convertiti sono stati fatti

salvi dalla citata 1. n. 4 del 1997.

È intervenuto successivamente l'art. 6 d.l. 26 febbraio 1996

n. 89 (disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica

e di sanità), che ha ristretto la portata soggettiva della tutela, li

mitandola al coniuge contagiato da uno dei soggetti di cui al

l'art. 1 1. n. 210 del 1992, nonché al figlio contagiato durante la

gestazione. È stata inoltre mantenuta la previsione di applicabi lità per gli anni 1995 e 1996. Identico contenuto è presente nel

d.l. 26 aprile 1996 n. 224 (disposizioni urgenti in materia di as

sistenza farmaceutica e di sanità). Questi ultimi due decreti leg

ge non sono stati convertiti ed i loro effetti sono stati anch'essi

sanati dal citato art. unico 1. n. 4 del 1997. Si sono quindi succe

duti l'art. 6 d.l. 1° luglio 1996 n. 344 (interventi per le aree de

presse e protette, per manifestazioni sportive internazionali,

nonché modifiche alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210) e l'art. 7 d.l.

30 agosto 1996 n. 450 (interventi per le aree depresse e protette,

per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche

alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210), di contenuto identico ai due

precedenti. È intervenuto ancora l'art. 7 d.i. 23 ottobre 1996 n.

548 (interventi per le aree depresse e protette, per manifestazio

ni sportive internazionali, nonché modifiche alla 1. 25 febbraio

1992 n. 210), di identico contenuto, convertito nella 1. 20 di

cembre 1996 n. 641 (conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, recante interventi per le aree de

presse e protette, per manifestazioni sportive internazionali,

nonché modifiche alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210), che ha fatto

salvi altresì gli effetti degli ultimi due decreti legge non conver

titi (nn. 344 e 450). Il d.l. 4 aprile 1997 n. 92 (modifiche ed in

tegrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di inden

nizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, tra

sfusioni ed emoderivati) ha riprodotto integralmente il conte

nuto degli ultimi due decreti legge citati, prevedendone l'appli cazione limitatamente all'anno 1997. Anche questo decreto leg

ge non è stato convertito. Finalmente l'art. 1, 6° comma, 1. 25

luglio 1997 n. 238, censurato dal giudice a quo, ha introdotto

una norma stabile di uguale contenuto ed ha sanato gli effetti

del d.l. n. 92 del 1997.

Il Foro Italiano — 2006.

3. - Di tale complessa concatenazione di norme non v'è alcun

cenno nell'ordinanza di rimessione. Sarebbe stato invece neces

sario che il giudice a quo avesse motivato, sia pure per esclu

derla, in ordine all'applicabilità ad una domanda presentata nel

1996 delle norme di legge vigenti in quell'anno, che risultano

peraltro contenere una diversa estensione soggettiva della tutela.

A partire dal d.l. n. 362 del 1995 fino al d.l. n. 89 del 1996, il

diritto all'indennizzo spettava a tutti i terzi contagiati dagli

emotrasfusi; dopo l'entrata in vigore di tale ultimo atto norma

tivo, la tutela è stata limitata al coniuge ed al figlio contagiato durante la gestazione. Gli effetti di tutti i decreti legge citati so

no stati sanati dalle successive 1. n. 641 del 1996 e n. 4 del

1997. Di conseguenza il giudice rimettente avrebbe dovuto va

lutare se una domanda, in ipotesi presentata prima dell'entrata

in vigore del d.l. n. 89 del 1996, ricadesse sotto la previsione

più ampia del regime giuridico precedente a tale atto normativo

o dovesse essere valutata alla stregua della più restrittiva disci

plina susseguente. Dall'ordinanza di rimessione non si evince la data esatta della

presentazione della suddetta domanda, che potrebbe essere ante

riore o successiva al 26 febbraio 1996. Ove fosse anteriore, sa

rebbe ulteriormente necessario valutare quale interazione debba

riconoscersi tra le disposizioni che dichiarano applicabili i d.l.

n. 362 del 1995, n. 448 del 1995 e n. 553 del 1995 agli anni

1995 e 1996 e l'identica disposizione, contenuta nel d.l. n. 89

del 1996, che dichiara parimenti applicabile il medesimo atto

normativo agli anni 1995 e 1996. Ciò anche in considerazione

del disposto dell'art, unico 1. n. 4 del 1997, che fa salvi indi

scriminatamente gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti

sia sotto la più estensiva normativa precedente, che sotto quella

più restrittiva susseguente, entrambe recate peraltro da decreti

legge non convertiti.

3.1. - Dalla soluzione del dubbio interpretativo di cui sopra discende la spettanza o meno del diritto all'indennizzo alla pre sentatrice della domanda. Le ricadute di tale soluzione inter

pretativa sulla rilevanza della questione sono evidenti.

Poiché il giudice rimettente non si fa carico di alcuna argo mentazione sui criteri di individuazione della norma applicabile alla fattispecie, pur in presenza delle suesposte rilevanti pro blematiche di successione di leggi nel tempo, la questione deve

essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 6°

comma, 1. 25 luglio 1997 n. 238 (modifiche ed integrazioni alla

1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti

danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emode

rivati), sollevata, in riferimento agli art. 2 e 3 Cost., dal Tribu

nale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

This content downloaded from 193.142.30.98 on Sat, 28 Jun 2014 17:57:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended