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Sentenza 28 dicembre 1962, n. 124 (Gazzetta ufficiale 29 dicembre 1962, n. 332); Pres. Ambrosini P.,...

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Sentenza 28 dicembre 1962, n. 124 (Gazzetta ufficiale 29 dicembre 1962, n. 332); Pres. Ambrosini P., Rel. Mortati; imp. Fornasari (Avv. Crisafulli, Scognamiglio, Becca, Sardos Albertini), parti civili «Lloyd triestino »e Soc. di navigazione «Italia »(Avv. Delitala, Jona, Lefebvre d'Ovidio, Tosato, Corte); imp. Vernucchio (Avv. Crisafulli, Scognamiglio, Ricci, Becca), parte civile Soc. di navigazione «Italia »(Avv. Delital ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 1/2-5/6 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153212 . Accessed: 24/06/2014 21:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 21:52:19 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 28 dicembre 1962, n. 124 (Gazzetta ufficiale 29 dicembre 1962, n. 332); Pres.Ambrosini P., Rel. Mortati; imp. Fornasari (Avv. Crisafulli, Scognamiglio, Becca, SardosAlbertini), parti civili «Lloyd triestino »e Soc. di navigazione «Italia »(Avv. Delitala, Jona,Lefebvre d'Ovidio, Tosato, Corte); imp. Vernucchio (Avv. Crisafulli, Scognamiglio, Ricci,Becca), parte civile Soc. di navigazione «Italia »(Avv. Delital ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 1/2-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153212 .

Accessed: 24/06/2014 21:52

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Anno LXXXVIH Roma, 1963 Volume LXXXVI

IL FORO ITALIANO

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 28 dicembre 1962, n. 124 (Gazzetta ujficAale 29

dicembre 1962, n. 332) ; Pres. Ambrosini P., Rel.

Moetati ; imp. Fomasari (Avv. Crisaeulli, Scogna

miglio, Becca, Sardos Albertini), parti oivili « Lloyd triestino » e Soe. di navigazione « Italia » (Aw. Deli

tala, Jona, Lefebvre d'OviDio, Tosato, Corte) ; imp. Vernuccliio (Aw. Crisafulli, Scognamiglio, Ricci,

Becca), parte civile Soc. di navigazione « Italia » (Aw.

Delitala, Scialoja, Lefebvre d'OviDio, Corte) ;

interv. Pres. Cons, ministri (Aw. dello Stato Chiarotti).

Renti e infrazioni disciplinari in materia «li navitja zione — Ammutinamento — Ineostituzionalitä

della iiormativa — Questione iniondata (Costitu zione della Itepubblica, art. 40 ; cod. nav., art. 1105, n. 1).

Il infonäata la questione di legittimitä costituzionale del

Vart. 1105, n. 1, cod. nav., per il quale sono puniti con

la reelusione da sei mesi a tre anni i eomponenti dell'equi

paggio della nave o delVaeromobile ehe in numero non

inferiore ai terzo disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante, in riferimento alVart. 40 della Oostituzione. (1)

La Corte, ecc. — Le due cause proposte con le ordinanze dei Tribunali di Trieste e di Genova vanno riunite e decise con unica sentenza data la sostanziale identitä della que stione dalle medesime sollevata, riferentesi aU'applicabilita dell'art. 1105 cod. nav. a lavoratori marittimi ehe, essen dosi posti in sciopero, abbiano disobbedito ad ordini dei

(1) L'ordinanza 16 febbraio 1961 del Tribunale di Trieste riassunta in Foro it., 1961, II, 103, con nota di richiami, cui

adde la requisitoria del P. m. Maltese, in Giust. civ., 1961, III, 217 ; l'ordinanza 3 settembre 1961 del Giudice istruttore del Tribunale di Genova e riportata su Le Leggi, 1961, 1714.

In dottrina, v., sul diritto di sciopero in genere, Pera, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Milano, 1960 ; sull'art. 1105, n. 1, Amendola, in Foro it., 1957, II, 41 ; Minervini, II lavoro nautico, 1957, pag. 116 segg. ; D. Gaeta, in Riv. giur. lav., 1958, I, 129 ; De Vincentis, Delitti contro I'auto ritä di bordo, voce del Novissimo digesto ital. ; Testa, Ammuti

namento, voce dell'Enciclopedia del diritto, II, pag. 290 ; Domi

nedõ, Principi del diritto della navigazione, 1957, pag, 227 ; e in Riv. dir. navigaz., 1959, I, 176 ; Torrente, Arruolamento, voce dell'Enciclopedia del diritto, III, pag. 78 ; Querci, in Riv.

giur. lav., 1961, I, fasc. 4-5, 3 seg. ; oltre i saggi di vari scrittori, riuniti nel fasc. 3-4 dell'annata 1961 della Rivista del diritto della navigazione, parte prima.

Il Poro Italiano — Volume LXXXVI — Parte /-I.

comandanti delle navi sulle quali erano imbarcati e clio

appartenevano a linee sovvenzionate. £ vero che la prima di dette ordinanze solleva solo la

questions relativa alia costituzionalita dell'art. 330 cod.

penale. Ma ciõ fa perche ritiene, come risulta dalla sua moti

yazione, che presupposto necessario per l'incriminabilita, ai sensj dell'art. 1105 cod. nav., dei marittimi scioperanti, se imbarcati su navi adibite a servizi pubblici, sia l'appli cabilitä ad essi dell'art. 330 cod. pen., giacche altrimenti, una volta escluso il carattere delittuoso dei comportamenti

previsti da quest'ultimo, verrebbe a cadere la punibilitä della disobbedienza agli ordini del comandante, in appli cazione del disposto dell'art. 51 cod. penale.

£ da osservare al riguardo come, se pure e esatto che, una volta ritenuta applicabile la sanzione di cui all'art.

330 al caso di sciopero del personale ivi considerato, dovrebbe

nei confronti dei marittimi scioperanti elevarsi l'imputa zione anche del piu grave reato previsto dall'art. 1105, allorche all'abbandono del lavoro si accompagni la disob

bedienza che assuma le speciali forme ivi indicate, vice

versa non e esatto che, nell'ipotesi contraria di inappli cabilita al caso del citato art. 330, sarebbe da escludere la punibilitä, della disobbedienza.

Infatti, dato che la norma di cui all'art. 1105 ha per

oggetto (come e stato rilevato anche dal P. m. nella requi sitoria cui fa riferimento l'ordinanza) una fattispecie spe cifica, qual'ö quella della trasgressione ad ordini del co

mandante da parte di « almeno un terzo dell'equipaggio », si deve ritenere che la questione, sollevata dal Tribunale

di Trieste in ordine alia indicazione contestata nel giudizio avanti ad esso instaurato, non possa trovare la sua solu

zione sulla base della norma dell'art. 330, ma invece solo con riferimento a quella di cui all'art. 1105 cod. nav. E, d'altra parte, quest'ultima non trova nell'art. 330 neanche

un presupposto per l'applicabilita della sanzione prevista, dato che essa ha riguardo solo al particolare carattere del

lavoro nautico, all'infuori di ,ogni considerazione sulla na

tura, pubblica o privata, dei servizi prestati dalla nave

sulla quale il lavoro stesso si effettua.

N6 puõ obiettarsi che la soluzione adottata importi una

modifica, non consentita alia Corte, dell'oggetto dell'ordi

nanza di rimessione, dato che modifica vi sarebbe solo ove

la denuncia dell'art. 330 fosse stata effettuata dal giudice a quo nell'opinione della possibility di una sua applicazione autonoma, il che non accade, avendo il giudice medesimo

chiaramente attribuito alia questione relativa all'art. 330

predetto carattere strumentale rispetto all'altra riguar dante l'art. 1105.

L'esattezza delle considerazioni che precedono non e

smentita, ma anzi riceve conferma dalle deduzioni della

difesa dell'imputato Fornasari che (a sostegno della tesi

seeondo cui la controversia dibattuta in questa sede con

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PARTE PRIMA

oerne unicamente ed in toto la compatibilitä, del reato di cui all'art. 330 con l'art. 40) afferma che tin apposito di

vieto penale di sciopero dei marittimi non sussiste, verifi

oandosi invece, nei riguardi del lavoro nautico, svariate

ipotesi di reato (fra cui 6 quella dell'art. 1105), che sono

da ritenere fuori causa perchõ tali considerate, con apprez zamento insindacabile, in questa sede, dal giudice di me

rito. Infatti la circostanza che non esiste un apposito di vieto penale per lo soiopero dei marittimi, anzichõ esigere il riferimento ad altra diversa norma, puõ essere inter

pretata quale espressione della volontä, del legislatore di

considerare irrilevante la causa di sciopero ai fini dell'ap

plicazione della sanzione prevista per l'ammutinamento. Con il che, come si b detto, non si muta l'oggetto dell'ordi

nanza, ma se ne interpreta il testo onde poterne desumere la sussistenza e sufficienza del giudizio di rilevanza, da

effettuare ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.

Delimitato nei termini indicati I'ambito della questione da risolvere, õ da ricordare che, con sua sentenza n. 123

in pari data, la Corte ha giä affrontato il problema della

legittimitä costituzionale dell'art. 330, ed ha statuito che, alio stato attuale della legislazione, il diritto di sciopero non puõ essere disconosciuto (o che, per lo meno, dal suo

esercizio non possa conseguire l'applicazione delle sanzioni

che sono le sole rilevanti ai fini della presente controversia, e cioö quelle peuali) nei confronti dei dipendenti da imprese che gestiscano servizi pubblici, i quali non siano da ritenere attinenti alia soddisfazione di esigenze assolutamente es

senziali alia vita della collcttivitü nazionale, e che in con

seguenza i dipendenti stessi devono andare esenti da pena se l'abbandono del servizio sia stato promosso dalPintento di conseguire un mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro.

Dalla predetta decisione discende che la titolaritä del diritto di sciopero non puõ essere disconosciuta, in via di

massima, neppure nei confronti dei marittimi, anche nella

ipotesi che essi siano legati da contratto di arruolamento con imprese esercenti servizi sovvenzionati.

Ciõ posto, l'oggetto dell'esame deve incentrarsi sul

punto se l'esercizio di tale diritto, per rimanere legittimo, debba essere sottoposto al verificarsi di determinate condi

zioni, o all'osservanza di date modalitä, in relazione ai

peculiari caratteri propri del lavoro nautico. Dev'essere chiaro che le modality cui si fa riferimento sono non giä quelle riguardanti, per es., il momento deliberative dello

sciopero, e l'obbligo di preavviso al datore di lavoro, o simili (poichõ e da ritenere che solo il legislatore, e non

giä, la Corte, possieda la competenza necessaria a prescri verne l'adozione), bensi le altre le quali discendono in modo

necessario dalla stessa natura e finalitä, dello sciopero, e che pertanto possono farsi valere, in via di interpretazione dell'art. 40, quali limiti invalicabili dell'esercizio del diritto

garantito dal medesimo.

Se, da una parte, c vero che inerisce all'essenza dello

sciopero, in quanto rivolto ad esercitare una coazione sul datore di lavoro, il fatto del pregiudizio da esso derivabile a carico di questi, e anche vero, dall'altra, che tale pregiu dizio non puõ risultare diverso o maggiore di quello neces sariamente inerente alla pura e semplice sospensione della attivitä lavorativa. Da ciõ discende che 1'indizione dello

sciopero rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo dei lavoratori di abbandonare il lavoro solo dopo aver adottato tutte quelle cautele le quali si palesino necessarie

ad evitare il pericolo o della distruzione degli impianti (essendo inammissibile, e contrario alio stesso interesse cui tende l'autotutela di categoria, che lo sciopero abbia per effetto di compromettere la futura ripresa del lavoro), oppure della produzione di danni alle persone o ai beni

dello stesso datore, o, a piu forte ragione, dei terzi. Si tratta ora di vedere se un pericolo del genere indicato

non debba ritenersi necessariamente inerente ad ogni so

spensione o irregolaritä della preätazione del lavoro affi dato all'equipaggio di una nave dopo l'inizio del viaggio e durante 1'intero periodo della navigazione, fino al compi mento del medesimo. La risposta affermativa al quesito discende dalla considerazione della, natura del mezzo col

quale si svolge la navigazione, olio 6 tale da rendere pos sibile in ogni momento il verificarsi di eventi atti a mettere in pericolo la nave, e quindi da far considerare il pericolo stesšo sempre immanente.

Corrisponde all'esigenza ora richiamata ed alia conse

guente peculiarity del tipo di impresa oostituito dall'arma mento navale, la speoialo disciplina che, tradizionalmente ed in tutti i Paesi, e dettata per il lavoro clie si svolge a

bordo, e che si estende, in via piu generale, ad ogni specie di attivita, ivi esplicabile, e cosl, per es., vale anche per quella degli stessi passeggeri.

La speciality del rapporto di lavoro nautico cui si e accennato comincia a trovare espressione ancor prima del momento dell'imbarco, richiedendo il codice della naviga zione (art. 118), come presupposto pel contratto di arruola

mento, l'iscrizione di coloro che aspirano a stipularlo in

apposite «matricole» o registri tenuti da uffici statali, e si esplica successivamente sia con la partecipazione, con funzione probatoria, di un organo dello Stato alia stipula zione del contratto medesimo, clie deve effettuarsi mediante

apposita forma, richiesta ad substantiam (art. 328 cod. nav.) ; sia con una serie di particolari doveri, tali da fare assimi lare lo status del marittimo, limitatamente al periodo del

l'imbarco, a quello caratteristico del personale militare o militarizzato. Infatti si verifica la sottoposizione del mede simo ad un rigido rapporto di gerarchia, che fa capo non

giä, al datore di lavoro con il quale si 6 stipulate l'ingaggio, bensi al comandante della nave, e che risulta garantito dal conferimento a questi (ed a volte pure a titolari di uffici statali) di un potere disciplinare, suscettibile di estrinsecarsi anche con l'inflizione di sanzioni restrittive della libertä personale (art. 1252, nn. 1 e 2, cod. nav.), e

perfino con l'inibizione temporanea o permanente dell'eser cizio della professione di marittimo (stesso articolo, nn. 4 e 5); ed e altresi vincolato ad una serie di prestazioni straordinarie che esulano dal diritto comune (come per es. sono quelle degli art. 491-493, 812 cod. nav.).

Eisulta da quanto si e detto che, se pure ö vero che il

rapporto di lavoro nautico poggia su una base di diritto

privato, si colora tuttavia di uno spiccato aspetto pubbli cistico. Dev'essere perõ precisato come non sia questo aspetto, di per se solo considerato, che influisce sulla solu zione della questione in oggetto (dato che anche rapporti di lavoro regolati da norme di legge, o comunque emesse unilateralmente da pubbliche autoritä, possono non preclu dere l'esercizio del diritto di sciopero), ma piuttosto il fine cui e indirizzata la disciplina ricordata, rivolto com'6 alia conservazione del patrimonio navigante, e, piu. ancora, dell'integrity fisica e della vita delle persone imbarcate.

Ora se garante della soddisfazione di tale fine 6 il co mandante della nave, e se l'assunzione della responsabilitä a lui spettante importa che egli goda, oltre che della pie nezza del potere di comando, del prestigio morale neces sario al suo efficace esercizio, ne deriva l'esigenza di repri mere ogni specie di comportamento suscettibile di ledere l'uno o l'altro.

Alia assolutezza della supremazia del comandante du rante la navigazione deve farsi corrispondere un ugual mente esteso stato di assoggettamento dell'equipaggio, che non puõ non venire assicurato da apposite sanzioni. A siffatta finality sono appunto rivolte le norme del cap. III, titolo II cod. nav., fra le quali e compreso l'art. 1105

denunciato, rivolto a reprimere ogni specie di trasgression'e agli ordini del comandante, data la potenziality racchiusa in ciascuna di esse di recare attentato alia preservazione dei beni che si sono ricordati.

Che la norma abbia di mira, in modo puro e semplice, la conservazione della disciplina di bordo e l'autority del

comandante, facendo astrazione dalle finalita che possono avere ispirato la disobbedienza ai suoi ordini, e che quindi non debba rimanere preclusa la sua applicazione anche

quando si riscontri la legittimity del fine (quale sarebbe

quello di effettuare uno sciopero economico), si desume

agevolmente dal suo confronto con l'art. 1106, n. 2, nel

quale si considera quale circostanza aggravante il fatto che la disobbedienza stessa sia diretta ad interrompere la

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

navigazione o a compromettere la sicurezza della nave.

In conclusione, la legittimita, costituzionale dell'art.

1105 nei oonfronti dall'art. 40 della Costituzione deve farsi

discendere non gia da altri motivi dedotti dalla difesa delle

Societä resistenti (come quello clie, argomentando dalla

conservazione dell'alloggio sulla nave da parte dei marit

timi scioperanti, vorrebbe ricondurre lo soiopero di costoro

alia forma illecita deH'oceupazione del luogo di lavoro, o

l'altro ebe poggia sulla eonsiderazione del danno abnorme

recato agli imprenditori, non influendo sulla liceitä dello

sciopero 1'entita del pregiudizio economico ebe il fatto puro e semplice della sospensione del lavoro infligge al datore

di lavoro), bensi solo dalla particolarita dei beni dal mede

simo tutelato.

Non vale in contrario il rilievo della difesa del Forna

sari ebe la regolamentazione dell'esercizio dello soiopero

previsto dall'art. 40 non puõ esaurirsi in un mero divieto

penale, percbe ricbiede invece una disciplina dei modi di

composizione degli interessi contrastanti, e ciõ per la eon

siderazione ebe l'art. 1105, mentre non ineide sulla tito

larita del diritto garantito dall'art. 40 predetto, ba riguardo solo a situazioni temporanee cbe, finehe durano, appaiono

incompatibili con l'esplicazione del diritto medesimo.

Per questi motivi, pronunciando eon unica sentenza sui

due giudizi riuniti, dichiara non fondata la questione di

legittimita costituzionale dell'art. 1105, n. 1, cod. nav., in

relazione all'art. 40 della Costituzione.

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 28 dicembre 1962, n. 123 (Gazzetta ufficiale 29

dicembre 1962, n. 332); Pres. Ambrosini P., Rel. Mor

tati ; imp. Arzilli e altri; interv. Pres. Cons, ministri

(Aw. dello Stato Chiarotti).

Abbandono collcttivo d'ullieio — Incostituzionalita

della normativa — Questione infondata — Limiti

(Costituzione della Repubblica, art. 40; cod. pen., art. 51, 330).

Seiopero, serrata e boicottaggio — Coazione alia

pubblica autorita — Seiopero a seopo di solida

rietä — Incostituzionalita della normativa — Que stione infondata — Limiti (Costituzione della Repub blica, art. 40 ; cod. pen., art. 51, 504, 505).

Sebbene, salva la necessaria regolamentazione del diritto di

seiopero, non siano illegittimi gli art. 330 (abbandono collettivo di pubbliei uffiei, impiegM, servizi o lavori), 504 (coazione alia pubblica autorita mediante serrata o

seiopero), 505 (serrata o seiopero a seopo di solidarietä

o di protesta) cod. pen., il giudice ordinario non pud

irrogare le sanzioni previste nelVart. 330 ai lavoratori

addetti ad imprese di servizi pubbliei, ne le sanzioni pre viste negli art. 504 e 505, se di natura eeonomica siano

le finalitä dei loro comportamenti. (1)

(1) L'ordinanza 20 ottobre 1961 del Tribunale di Livorno e

riportata su Le Leggi, 1962, 429. Sul problema generale dei dispositivi d'infondatezza della

Corte costituzionale « ai sensi e nei limiti risultanti dalla motiva zione # e simili, cons. Andrioli, Motivazione e dispositivo nelle sentenze della Corte costituzionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, 529.

Sull'art. 330 cod. pen., cons., in dottrina, A. I'eroxaci, in Riv. giur. lav., 1952, II, 63 ; Nuvolone, Le leggi penali e la

Costituzione, 1953, pag. 109 seg. ; Miglioli, in Giust. pen., 1954,

II, 213 ; P. Bossi, Lineamenti di diritto penale costituzionale, 1954,

pag. 140 seg. ; Riccio, I delitti contro la pubblica Amministra

zione, 1955, pag. 476 seg. ; Ardau, in Dir. lav., 1955, I, 173 ; Contieri, Abbandono, interruzione, ecc., voce <le\VEnciclopedia del diritto, 1958, I, pag. 41 ; Vera, Problemi costituzionali del

diritto sindacale italiano, 1960, pag. 269 seg. Con riferimento alia sent. 4 maggio 1960, n. 29 della Corte

costituzionale (Foro it., 1960, I, 709), che ha detto incostituzio nale l'art. 502, 1° comma, cod. pen., Santoro, Sabatini, Per

golesi, Mazzoni, in Mass. giur. lav., I960, 108, 111, 173, 175 ;

La Corte, eoo. — L'ordinanza del Tribunale di Livorno

propone due specie di question]. La prima riguarda la com

patibility con l'art. 40 della Costituzione, ehe garantisce il

diritto soggettivo di sciopero, dell'art. 330 cod. pen., il

quale punisce come delitti contro la pubblica Amministra

zione l'abbandono collettivo del layoro effettuato dagli

appartenenti a quattro categorie di personale, e cioe i

pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblici servizi aventi la qualifica di impiegati, i privati ebe, senza essere orga nizzati in imprese, eserciscono servizi pubblici o di pubblica necessitä, e infine i dipendenti da imprese clie attendono ai servizi ora detti. La seconda questione si riferisce alle

ipotesi di sciopero previste dagli art. 504 e 505 (inclusi nel

titolo VIII, dei delitti contro l'economia pubblica) se effet tuati alio scopo di esercitare coazione sulla pubblica auto

rita, e, rispettivamente, di esprimere una protesta, o di

manifestare la solidarietä con altri lavoratori. La Corte ba giä avuto occasione di pronunciarsi sulla

interpretazione dell'art. 40 della Costituzione e con sen

tenza n. 29 del 1960 (Foro it.. 1960, I, 709), presupposta la immediata precettivitä, del medesimo ancbe nell'attuale

periodo di carenza della legge cui esso rinvia, ba dicbiarato

costituzionalmente illegittimo l'art. 502, 2° comma, cod.

pen., ebe puniva lo sciopero economico di lavoratori legati da rapporto contrattuale di lavoro, nella considerazione cbe dovesse ritenersi decaduto per effetto sia della sop pressione dell'ordinamento corporativo dal quale traeva

l'esclusivo suo fondamento, sia del principio della libertä,

sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione.

Con altra sentenza (n. 46 del 1958, Foro it., 1958,1, 1050), statuendo sulla questione sottopostale della costituzionalita

dell'art. 333 cod. pen., ba poi ritenuto che anche l'asten

sione dal lavoro da parte di singoli appartenenti alle ca

tegorie di addetti ai pubblici uffici, servizi, lavori ivi con

siderati deve rimanere immune dalle sanzioni penali quando si dimostri che la medesima abbia avuto luogo al fine di

Sermonti, in Giust. pen., 1960, I, 285 ; Severino, in Riv. giur. lav., 1960, II, 179 ; Cablet, in Foro pad., 1960, IV, 97; Basile, id., 1961, IV, 1 ; Zangari, in Dir. lav., 1960, II, 92 ; Balletti, in Temi nap., 1960, I, 329 ; Corrado, in Giur. it., 1960, I, 1, 1221 ; Pedrazzi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 902 ; U. Na

toli, in jDemocrazia e diritto, 1960, fasc. 2, 119 ; Crisaftjlli, Mazziotti e Prosperetti, in Giur. cost., 1960, 500, 508, 515.

Con riferimento alia sentenza 2 luglio 1958, n. 16 della Corte costituzionale (Foro it., 1958, I, 1050), che ha detto in fondata la questione d'incostituzionalita dell'art. 333 cod. pen., Esposito, in Giur. cost., 1958, 570 ; Severino, in Riv. giur. lav., 1958, II, 532 ; Lavagna, in Foro it., 1959, I, 18 ; Antolisei, Man. dir. penale, 1960, II, 2°, pag. 665 seg.

Successivamente, la questione d'incostituzionalita del l'art. 330 e stata rimessa alia Corte costituzionale anche dal Pretore di Aversa (ord. 30 aprile 1962, Foro it., 1962, II, 272, con nota di richiami).

Si da notare che, con la presente e con l'altra sentenza n. 124 di pari data, la Corte costituzionale riafferma la titolaritä. del diritto di sciopero anche per i dipendenti di imprese esercenti servizi pubblici.

Sullo sciopero dei dipendenti d'impresa di pubblico interesse con particolare riguardo ai marittimi nel diritto comparato, si

tengano presenti : per gli Stati Uniti d'America del Nord, art. 206, 208 della legge Taft-Hartley 23 giugno 1947 (in dottrina Gre gory-Katz, Labor Law, Charlottesville, 1948, pag. 702 ; Mills e

Brown, From the Wagner Act to Taft-Hartley, Chicago, 1952, pag. 584 seg. ; Taylor, Labor Problems and labor Law, New

York, 1953, pag. 430 seg. ; Mao Naijghton e Lazar, Industrial Relations and the Government, Toronto-New York, 1954, pag. 236

seg. ; Blanc-Yonvin, Les rapports collectifs du travail aux Etats

Unis, Parigi, 1957, pag. 418 ; Gregory, Diritto nordamericano del lavoro, 1954, pag. 98 seg.) ; per la Repubblica federale ger manica, la Seemanngesetz 26 luglio 1957, in Das Deutsche Bun

desrecht, VI, P. 50, 713 (cons, in dottrina Molitor, in Dir.

lav., 1953, I, 3 ; Heinitz, Sciopero e responsabilitä conseguenti nel diritto tedesco, in Scritti in memoria di Calamandrei, V, pag. 28

seg.); per la Gran Bretagna, Knowles, Strikes. A Study in in dustrial conflict, Oxford, 1952, pag. 100 seg. ; per la Prancia, Ripert, Droit maritime, Paris, 1950, I, pag. 440 seg. ; Durand, Traitt de droit du travail, Paris, 1956, pag. 754; Burdeau, Lea UberUs publiques, Paris, 1961, pag. 326 seg. ; per il Belgio, legge 19 agosto 1948 e decreto 27 luglio 1950.

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