Sentenza 28 dicembre 1962, n. 124 (Gazzetta ufficiale 29 dicembre 1962, n. 332); Pres.Ambrosini P., Rel. Mortati; imp. Fornasari (Avv. Crisafulli, Scognamiglio, Becca, SardosAlbertini), parti civili «Lloyd triestino »e Soc. di navigazione «Italia »(Avv. Delitala, Jona,Lefebvre d'Ovidio, Tosato, Corte); imp. Vernucchio (Avv. Crisafulli, Scognamiglio, Ricci,Becca), parte civile Soc. di navigazione «Italia »(Avv. Delital ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 1/2-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153212 .
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Anno LXXXVIH Roma, 1963 Volume LXXXVI
IL FORO ITALIANO
PARTE PRIMA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE.
Sentenza 28 dicembre 1962, n. 124 (Gazzetta ujficAale 29
dicembre 1962, n. 332) ; Pres. Ambrosini P., Rel.
Moetati ; imp. Fomasari (Avv. Crisaeulli, Scogna
miglio, Becca, Sardos Albertini), parti oivili « Lloyd triestino » e Soe. di navigazione « Italia » (Aw. Deli
tala, Jona, Lefebvre d'OviDio, Tosato, Corte) ; imp. Vernuccliio (Aw. Crisafulli, Scognamiglio, Ricci,
Becca), parte civile Soc. di navigazione « Italia » (Aw.
Delitala, Scialoja, Lefebvre d'OviDio, Corte) ;
interv. Pres. Cons, ministri (Aw. dello Stato Chiarotti).
Renti e infrazioni disciplinari in materia «li navitja zione — Ammutinamento — Ineostituzionalitä
della iiormativa — Questione iniondata (Costitu zione della Itepubblica, art. 40 ; cod. nav., art. 1105, n. 1).
Il infonäata la questione di legittimitä costituzionale del
Vart. 1105, n. 1, cod. nav., per il quale sono puniti con
la reelusione da sei mesi a tre anni i eomponenti dell'equi
paggio della nave o delVaeromobile ehe in numero non
inferiore ai terzo disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante, in riferimento alVart. 40 della Oostituzione. (1)
La Corte, ecc. — Le due cause proposte con le ordinanze dei Tribunali di Trieste e di Genova vanno riunite e decise con unica sentenza data la sostanziale identitä della que stione dalle medesime sollevata, riferentesi aU'applicabilita dell'art. 1105 cod. nav. a lavoratori marittimi ehe, essen dosi posti in sciopero, abbiano disobbedito ad ordini dei
(1) L'ordinanza 16 febbraio 1961 del Tribunale di Trieste riassunta in Foro it., 1961, II, 103, con nota di richiami, cui
adde la requisitoria del P. m. Maltese, in Giust. civ., 1961, III, 217 ; l'ordinanza 3 settembre 1961 del Giudice istruttore del Tribunale di Genova e riportata su Le Leggi, 1961, 1714.
In dottrina, v., sul diritto di sciopero in genere, Pera, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Milano, 1960 ; sull'art. 1105, n. 1, Amendola, in Foro it., 1957, II, 41 ; Minervini, II lavoro nautico, 1957, pag. 116 segg. ; D. Gaeta, in Riv. giur. lav., 1958, I, 129 ; De Vincentis, Delitti contro I'auto ritä di bordo, voce del Novissimo digesto ital. ; Testa, Ammuti
namento, voce dell'Enciclopedia del diritto, II, pag. 290 ; Domi
nedõ, Principi del diritto della navigazione, 1957, pag, 227 ; e in Riv. dir. navigaz., 1959, I, 176 ; Torrente, Arruolamento, voce dell'Enciclopedia del diritto, III, pag. 78 ; Querci, in Riv.
giur. lav., 1961, I, fasc. 4-5, 3 seg. ; oltre i saggi di vari scrittori, riuniti nel fasc. 3-4 dell'annata 1961 della Rivista del diritto della navigazione, parte prima.
Il Poro Italiano — Volume LXXXVI — Parte /-I.
comandanti delle navi sulle quali erano imbarcati e clio
appartenevano a linee sovvenzionate. £ vero che la prima di dette ordinanze solleva solo la
questions relativa alia costituzionalita dell'art. 330 cod.
penale. Ma ciõ fa perche ritiene, come risulta dalla sua moti
yazione, che presupposto necessario per l'incriminabilita, ai sensj dell'art. 1105 cod. nav., dei marittimi scioperanti, se imbarcati su navi adibite a servizi pubblici, sia l'appli cabilitä ad essi dell'art. 330 cod. pen., giacche altrimenti, una volta escluso il carattere delittuoso dei comportamenti
previsti da quest'ultimo, verrebbe a cadere la punibilitä della disobbedienza agli ordini del comandante, in appli cazione del disposto dell'art. 51 cod. penale.
£ da osservare al riguardo come, se pure e esatto che, una volta ritenuta applicabile la sanzione di cui all'art.
330 al caso di sciopero del personale ivi considerato, dovrebbe
nei confronti dei marittimi scioperanti elevarsi l'imputa zione anche del piu grave reato previsto dall'art. 1105, allorche all'abbandono del lavoro si accompagni la disob
bedienza che assuma le speciali forme ivi indicate, vice
versa non e esatto che, nell'ipotesi contraria di inappli cabilita al caso del citato art. 330, sarebbe da escludere la punibilitä, della disobbedienza.
Infatti, dato che la norma di cui all'art. 1105 ha per
oggetto (come e stato rilevato anche dal P. m. nella requi sitoria cui fa riferimento l'ordinanza) una fattispecie spe cifica, qual'ö quella della trasgressione ad ordini del co
mandante da parte di « almeno un terzo dell'equipaggio », si deve ritenere che la questione, sollevata dal Tribunale
di Trieste in ordine alia indicazione contestata nel giudizio avanti ad esso instaurato, non possa trovare la sua solu
zione sulla base della norma dell'art. 330, ma invece solo con riferimento a quella di cui all'art. 1105 cod. nav. E, d'altra parte, quest'ultima non trova nell'art. 330 neanche
un presupposto per l'applicabilita della sanzione prevista, dato che essa ha riguardo solo al particolare carattere del
lavoro nautico, all'infuori di ,ogni considerazione sulla na
tura, pubblica o privata, dei servizi prestati dalla nave
sulla quale il lavoro stesso si effettua.
N6 puõ obiettarsi che la soluzione adottata importi una
modifica, non consentita alia Corte, dell'oggetto dell'ordi
nanza di rimessione, dato che modifica vi sarebbe solo ove
la denuncia dell'art. 330 fosse stata effettuata dal giudice a quo nell'opinione della possibility di una sua applicazione autonoma, il che non accade, avendo il giudice medesimo
chiaramente attribuito alia questione relativa all'art. 330
predetto carattere strumentale rispetto all'altra riguar dante l'art. 1105.
L'esattezza delle considerazioni che precedono non e
smentita, ma anzi riceve conferma dalle deduzioni della
difesa dell'imputato Fornasari che (a sostegno della tesi
seeondo cui la controversia dibattuta in questa sede con
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PARTE PRIMA
oerne unicamente ed in toto la compatibilitä, del reato di cui all'art. 330 con l'art. 40) afferma che tin apposito di
vieto penale di sciopero dei marittimi non sussiste, verifi
oandosi invece, nei riguardi del lavoro nautico, svariate
ipotesi di reato (fra cui 6 quella dell'art. 1105), che sono
da ritenere fuori causa perchõ tali considerate, con apprez zamento insindacabile, in questa sede, dal giudice di me
rito. Infatti la circostanza che non esiste un apposito di vieto penale per lo soiopero dei marittimi, anzichõ esigere il riferimento ad altra diversa norma, puõ essere inter
pretata quale espressione della volontä, del legislatore di
considerare irrilevante la causa di sciopero ai fini dell'ap
plicazione della sanzione prevista per l'ammutinamento. Con il che, come si b detto, non si muta l'oggetto dell'ordi
nanza, ma se ne interpreta il testo onde poterne desumere la sussistenza e sufficienza del giudizio di rilevanza, da
effettuare ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.
Delimitato nei termini indicati I'ambito della questione da risolvere, õ da ricordare che, con sua sentenza n. 123
in pari data, la Corte ha giä affrontato il problema della
legittimitä costituzionale dell'art. 330, ed ha statuito che, alio stato attuale della legislazione, il diritto di sciopero non puõ essere disconosciuto (o che, per lo meno, dal suo
esercizio non possa conseguire l'applicazione delle sanzioni
che sono le sole rilevanti ai fini della presente controversia, e cioö quelle peuali) nei confronti dei dipendenti da imprese che gestiscano servizi pubblici, i quali non siano da ritenere attinenti alia soddisfazione di esigenze assolutamente es
senziali alia vita della collcttivitü nazionale, e che in con
seguenza i dipendenti stessi devono andare esenti da pena se l'abbandono del servizio sia stato promosso dalPintento di conseguire un mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro.
Dalla predetta decisione discende che la titolaritä del diritto di sciopero non puõ essere disconosciuta, in via di
massima, neppure nei confronti dei marittimi, anche nella
ipotesi che essi siano legati da contratto di arruolamento con imprese esercenti servizi sovvenzionati.
Ciõ posto, l'oggetto dell'esame deve incentrarsi sul
punto se l'esercizio di tale diritto, per rimanere legittimo, debba essere sottoposto al verificarsi di determinate condi
zioni, o all'osservanza di date modalitä, in relazione ai
peculiari caratteri propri del lavoro nautico. Dev'essere chiaro che le modality cui si fa riferimento sono non giä quelle riguardanti, per es., il momento deliberative dello
sciopero, e l'obbligo di preavviso al datore di lavoro, o simili (poichõ e da ritenere che solo il legislatore, e non
giä, la Corte, possieda la competenza necessaria a prescri verne l'adozione), bensi le altre le quali discendono in modo
necessario dalla stessa natura e finalitä, dello sciopero, e che pertanto possono farsi valere, in via di interpretazione dell'art. 40, quali limiti invalicabili dell'esercizio del diritto
garantito dal medesimo.
Se, da una parte, c vero che inerisce all'essenza dello
sciopero, in quanto rivolto ad esercitare una coazione sul datore di lavoro, il fatto del pregiudizio da esso derivabile a carico di questi, e anche vero, dall'altra, che tale pregiu dizio non puõ risultare diverso o maggiore di quello neces sariamente inerente alla pura e semplice sospensione della attivitä lavorativa. Da ciõ discende che 1'indizione dello
sciopero rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo dei lavoratori di abbandonare il lavoro solo dopo aver adottato tutte quelle cautele le quali si palesino necessarie
ad evitare il pericolo o della distruzione degli impianti (essendo inammissibile, e contrario alio stesso interesse cui tende l'autotutela di categoria, che lo sciopero abbia per effetto di compromettere la futura ripresa del lavoro), oppure della produzione di danni alle persone o ai beni
dello stesso datore, o, a piu forte ragione, dei terzi. Si tratta ora di vedere se un pericolo del genere indicato
non debba ritenersi necessariamente inerente ad ogni so
spensione o irregolaritä della preätazione del lavoro affi dato all'equipaggio di una nave dopo l'inizio del viaggio e durante 1'intero periodo della navigazione, fino al compi mento del medesimo. La risposta affermativa al quesito discende dalla considerazione della, natura del mezzo col
quale si svolge la navigazione, olio 6 tale da rendere pos sibile in ogni momento il verificarsi di eventi atti a mettere in pericolo la nave, e quindi da far considerare il pericolo stesšo sempre immanente.
Corrisponde all'esigenza ora richiamata ed alia conse
guente peculiarity del tipo di impresa oostituito dall'arma mento navale, la speoialo disciplina che, tradizionalmente ed in tutti i Paesi, e dettata per il lavoro clie si svolge a
bordo, e che si estende, in via piu generale, ad ogni specie di attivita, ivi esplicabile, e cosl, per es., vale anche per quella degli stessi passeggeri.
La speciality del rapporto di lavoro nautico cui si e accennato comincia a trovare espressione ancor prima del momento dell'imbarco, richiedendo il codice della naviga zione (art. 118), come presupposto pel contratto di arruola
mento, l'iscrizione di coloro che aspirano a stipularlo in
apposite «matricole» o registri tenuti da uffici statali, e si esplica successivamente sia con la partecipazione, con funzione probatoria, di un organo dello Stato alia stipula zione del contratto medesimo, clie deve effettuarsi mediante
apposita forma, richiesta ad substantiam (art. 328 cod. nav.) ; sia con una serie di particolari doveri, tali da fare assimi lare lo status del marittimo, limitatamente al periodo del
l'imbarco, a quello caratteristico del personale militare o militarizzato. Infatti si verifica la sottoposizione del mede simo ad un rigido rapporto di gerarchia, che fa capo non
giä, al datore di lavoro con il quale si 6 stipulate l'ingaggio, bensi al comandante della nave, e che risulta garantito dal conferimento a questi (ed a volte pure a titolari di uffici statali) di un potere disciplinare, suscettibile di estrinsecarsi anche con l'inflizione di sanzioni restrittive della libertä personale (art. 1252, nn. 1 e 2, cod. nav.), e
perfino con l'inibizione temporanea o permanente dell'eser cizio della professione di marittimo (stesso articolo, nn. 4 e 5); ed e altresi vincolato ad una serie di prestazioni straordinarie che esulano dal diritto comune (come per es. sono quelle degli art. 491-493, 812 cod. nav.).
Eisulta da quanto si e detto che, se pure ö vero che il
rapporto di lavoro nautico poggia su una base di diritto
privato, si colora tuttavia di uno spiccato aspetto pubbli cistico. Dev'essere perõ precisato come non sia questo aspetto, di per se solo considerato, che influisce sulla solu zione della questione in oggetto (dato che anche rapporti di lavoro regolati da norme di legge, o comunque emesse unilateralmente da pubbliche autoritä, possono non preclu dere l'esercizio del diritto di sciopero), ma piuttosto il fine cui e indirizzata la disciplina ricordata, rivolto com'6 alia conservazione del patrimonio navigante, e, piu. ancora, dell'integrity fisica e della vita delle persone imbarcate.
Ora se garante della soddisfazione di tale fine 6 il co mandante della nave, e se l'assunzione della responsabilitä a lui spettante importa che egli goda, oltre che della pie nezza del potere di comando, del prestigio morale neces sario al suo efficace esercizio, ne deriva l'esigenza di repri mere ogni specie di comportamento suscettibile di ledere l'uno o l'altro.
Alia assolutezza della supremazia del comandante du rante la navigazione deve farsi corrispondere un ugual mente esteso stato di assoggettamento dell'equipaggio, che non puõ non venire assicurato da apposite sanzioni. A siffatta finality sono appunto rivolte le norme del cap. III, titolo II cod. nav., fra le quali e compreso l'art. 1105
denunciato, rivolto a reprimere ogni specie di trasgression'e agli ordini del comandante, data la potenziality racchiusa in ciascuna di esse di recare attentato alia preservazione dei beni che si sono ricordati.
Che la norma abbia di mira, in modo puro e semplice, la conservazione della disciplina di bordo e l'autority del
comandante, facendo astrazione dalle finalita che possono avere ispirato la disobbedienza ai suoi ordini, e che quindi non debba rimanere preclusa la sua applicazione anche
quando si riscontri la legittimity del fine (quale sarebbe
quello di effettuare uno sciopero economico), si desume
agevolmente dal suo confronto con l'art. 1106, n. 2, nel
quale si considera quale circostanza aggravante il fatto che la disobbedienza stessa sia diretta ad interrompere la
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
navigazione o a compromettere la sicurezza della nave.
In conclusione, la legittimita, costituzionale dell'art.
1105 nei oonfronti dall'art. 40 della Costituzione deve farsi
discendere non gia da altri motivi dedotti dalla difesa delle
Societä resistenti (come quello clie, argomentando dalla
conservazione dell'alloggio sulla nave da parte dei marit
timi scioperanti, vorrebbe ricondurre lo soiopero di costoro
alia forma illecita deH'oceupazione del luogo di lavoro, o
l'altro ebe poggia sulla eonsiderazione del danno abnorme
recato agli imprenditori, non influendo sulla liceitä dello
sciopero 1'entita del pregiudizio economico ebe il fatto puro e semplice della sospensione del lavoro infligge al datore
di lavoro), bensi solo dalla particolarita dei beni dal mede
simo tutelato.
Non vale in contrario il rilievo della difesa del Forna
sari ebe la regolamentazione dell'esercizio dello soiopero
previsto dall'art. 40 non puõ esaurirsi in un mero divieto
penale, percbe ricbiede invece una disciplina dei modi di
composizione degli interessi contrastanti, e ciõ per la eon
siderazione ebe l'art. 1105, mentre non ineide sulla tito
larita del diritto garantito dall'art. 40 predetto, ba riguardo solo a situazioni temporanee cbe, finehe durano, appaiono
incompatibili con l'esplicazione del diritto medesimo.
Per questi motivi, pronunciando eon unica sentenza sui
due giudizi riuniti, dichiara non fondata la questione di
legittimita costituzionale dell'art. 1105, n. 1, cod. nav., in
relazione all'art. 40 della Costituzione.
CORTE COSTITUZIONALE.
Sentenza 28 dicembre 1962, n. 123 (Gazzetta ufficiale 29
dicembre 1962, n. 332); Pres. Ambrosini P., Rel. Mor
tati ; imp. Arzilli e altri; interv. Pres. Cons, ministri
(Aw. dello Stato Chiarotti).
Abbandono collcttivo d'ullieio — Incostituzionalita
della normativa — Questione infondata — Limiti
(Costituzione della Repubblica, art. 40; cod. pen., art. 51, 330).
Seiopero, serrata e boicottaggio — Coazione alia
pubblica autorita — Seiopero a seopo di solida
rietä — Incostituzionalita della normativa — Que stione infondata — Limiti (Costituzione della Repub blica, art. 40 ; cod. pen., art. 51, 504, 505).
Sebbene, salva la necessaria regolamentazione del diritto di
seiopero, non siano illegittimi gli art. 330 (abbandono collettivo di pubbliei uffiei, impiegM, servizi o lavori), 504 (coazione alia pubblica autorita mediante serrata o
seiopero), 505 (serrata o seiopero a seopo di solidarietä
o di protesta) cod. pen., il giudice ordinario non pud
irrogare le sanzioni previste nelVart. 330 ai lavoratori
addetti ad imprese di servizi pubbliei, ne le sanzioni pre viste negli art. 504 e 505, se di natura eeonomica siano
le finalitä dei loro comportamenti. (1)
(1) L'ordinanza 20 ottobre 1961 del Tribunale di Livorno e
riportata su Le Leggi, 1962, 429. Sul problema generale dei dispositivi d'infondatezza della
Corte costituzionale « ai sensi e nei limiti risultanti dalla motiva zione # e simili, cons. Andrioli, Motivazione e dispositivo nelle sentenze della Corte costituzionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, 529.
Sull'art. 330 cod. pen., cons., in dottrina, A. I'eroxaci, in Riv. giur. lav., 1952, II, 63 ; Nuvolone, Le leggi penali e la
Costituzione, 1953, pag. 109 seg. ; Miglioli, in Giust. pen., 1954,
II, 213 ; P. Bossi, Lineamenti di diritto penale costituzionale, 1954,
pag. 140 seg. ; Riccio, I delitti contro la pubblica Amministra
zione, 1955, pag. 476 seg. ; Ardau, in Dir. lav., 1955, I, 173 ; Contieri, Abbandono, interruzione, ecc., voce <le\VEnciclopedia del diritto, 1958, I, pag. 41 ; Vera, Problemi costituzionali del
diritto sindacale italiano, 1960, pag. 269 seg. Con riferimento alia sent. 4 maggio 1960, n. 29 della Corte
costituzionale (Foro it., 1960, I, 709), che ha detto incostituzio nale l'art. 502, 1° comma, cod. pen., Santoro, Sabatini, Per
golesi, Mazzoni, in Mass. giur. lav., I960, 108, 111, 173, 175 ;
La Corte, eoo. — L'ordinanza del Tribunale di Livorno
propone due specie di question]. La prima riguarda la com
patibility con l'art. 40 della Costituzione, ehe garantisce il
diritto soggettivo di sciopero, dell'art. 330 cod. pen., il
quale punisce come delitti contro la pubblica Amministra
zione l'abbandono collettivo del layoro effettuato dagli
appartenenti a quattro categorie di personale, e cioe i
pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblici servizi aventi la qualifica di impiegati, i privati ebe, senza essere orga nizzati in imprese, eserciscono servizi pubblici o di pubblica necessitä, e infine i dipendenti da imprese clie attendono ai servizi ora detti. La seconda questione si riferisce alle
ipotesi di sciopero previste dagli art. 504 e 505 (inclusi nel
titolo VIII, dei delitti contro l'economia pubblica) se effet tuati alio scopo di esercitare coazione sulla pubblica auto
rita, e, rispettivamente, di esprimere una protesta, o di
manifestare la solidarietä con altri lavoratori. La Corte ba giä avuto occasione di pronunciarsi sulla
interpretazione dell'art. 40 della Costituzione e con sen
tenza n. 29 del 1960 (Foro it.. 1960, I, 709), presupposta la immediata precettivitä, del medesimo ancbe nell'attuale
periodo di carenza della legge cui esso rinvia, ba dicbiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 502, 2° comma, cod.
pen., ebe puniva lo sciopero economico di lavoratori legati da rapporto contrattuale di lavoro, nella considerazione cbe dovesse ritenersi decaduto per effetto sia della sop pressione dell'ordinamento corporativo dal quale traeva
l'esclusivo suo fondamento, sia del principio della libertä,
sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione.
Con altra sentenza (n. 46 del 1958, Foro it., 1958,1, 1050), statuendo sulla questione sottopostale della costituzionalita
dell'art. 333 cod. pen., ba poi ritenuto che anche l'asten
sione dal lavoro da parte di singoli appartenenti alle ca
tegorie di addetti ai pubblici uffici, servizi, lavori ivi con
siderati deve rimanere immune dalle sanzioni penali quando si dimostri che la medesima abbia avuto luogo al fine di
Sermonti, in Giust. pen., 1960, I, 285 ; Severino, in Riv. giur. lav., 1960, II, 179 ; Cablet, in Foro pad., 1960, IV, 97; Basile, id., 1961, IV, 1 ; Zangari, in Dir. lav., 1960, II, 92 ; Balletti, in Temi nap., 1960, I, 329 ; Corrado, in Giur. it., 1960, I, 1, 1221 ; Pedrazzi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 902 ; U. Na
toli, in jDemocrazia e diritto, 1960, fasc. 2, 119 ; Crisaftjlli, Mazziotti e Prosperetti, in Giur. cost., 1960, 500, 508, 515.
Con riferimento alia sentenza 2 luglio 1958, n. 16 della Corte costituzionale (Foro it., 1958, I, 1050), che ha detto in fondata la questione d'incostituzionalita dell'art. 333 cod. pen., Esposito, in Giur. cost., 1958, 570 ; Severino, in Riv. giur. lav., 1958, II, 532 ; Lavagna, in Foro it., 1959, I, 18 ; Antolisei, Man. dir. penale, 1960, II, 2°, pag. 665 seg.
Successivamente, la questione d'incostituzionalita del l'art. 330 e stata rimessa alia Corte costituzionale anche dal Pretore di Aversa (ord. 30 aprile 1962, Foro it., 1962, II, 272, con nota di richiami).
Si da notare che, con la presente e con l'altra sentenza n. 124 di pari data, la Corte costituzionale riafferma la titolaritä. del diritto di sciopero anche per i dipendenti di imprese esercenti servizi pubblici.
Sullo sciopero dei dipendenti d'impresa di pubblico interesse con particolare riguardo ai marittimi nel diritto comparato, si
tengano presenti : per gli Stati Uniti d'America del Nord, art. 206, 208 della legge Taft-Hartley 23 giugno 1947 (in dottrina Gre gory-Katz, Labor Law, Charlottesville, 1948, pag. 702 ; Mills e
Brown, From the Wagner Act to Taft-Hartley, Chicago, 1952, pag. 584 seg. ; Taylor, Labor Problems and labor Law, New
York, 1953, pag. 430 seg. ; Mao Naijghton e Lazar, Industrial Relations and the Government, Toronto-New York, 1954, pag. 236
seg. ; Blanc-Yonvin, Les rapports collectifs du travail aux Etats
Unis, Parigi, 1957, pag. 418 ; Gregory, Diritto nordamericano del lavoro, 1954, pag. 98 seg.) ; per la Repubblica federale ger manica, la Seemanngesetz 26 luglio 1957, in Das Deutsche Bun
desrecht, VI, P. 50, 713 (cons, in dottrina Molitor, in Dir.
lav., 1953, I, 3 ; Heinitz, Sciopero e responsabilitä conseguenti nel diritto tedesco, in Scritti in memoria di Calamandrei, V, pag. 28
seg.); per la Gran Bretagna, Knowles, Strikes. A Study in in dustrial conflict, Oxford, 1952, pag. 100 seg. ; per la Prancia, Ripert, Droit maritime, Paris, 1950, I, pag. 440 seg. ; Durand, Traitt de droit du travail, Paris, 1956, pag. 754; Burdeau, Lea UberUs publiques, Paris, 1961, pag. 326 seg. ; per il Belgio, legge 19 agosto 1948 e decreto 27 luglio 1950.
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