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sentenza 28 dicembre 1995, n. 521 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 gennaio 1996, n. 1);Pres. Ferri, Est. Cheli; Massari ed altra (Avv. Colacino) c. Commissario di governo per le zoneterremotate; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta). Ord. Cons. Stato, sez. IV,21 giugno 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 4 del 1995)Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 6 (GIUGNO 1996), pp. 1957/1958-1959/1960Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190476 .
Accessed: 28/06/2014 18:58
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 dicembre 1995, n.
521 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 gennaio 1996, n.
1); Pres. Ferri, Est. Cheli; Massari ed altra (Avv. Colaci
no) c. Commissario di governo per le zone terremotate; in
terv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Laporta). Ord.
Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 1994 (G.U., la s.s., n. 4
del 1995).
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Occupazione tem
poranea e d'urgenza — Termini — Proroga legislativa — Que
stione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 42, 97, 118;
I. 14 aprile 1984 n. 80, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 28 febbraio 1984 n. 19, recante proroga dei termi
ni ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della
1. 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, art. 6;
d.l. 28 febbraio 1986 n. 48, proroga dei termini ed interventi
urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, art. 1; 1. 18 aprile 1986 n. 119, conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1986 n. 48, art. 1).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
6, 4° e 5° comma, I. 14 aprile 1984 n. 80 e 1, 1° comma,
n. 3, d.l. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito in l. 18 aprile 1986 n. 119, nella parte in cui consentono ai comuni che han
no individuato e utilizzato aree destinate all'installazione di
insediamenti provvisori, di espropriare tali aree indipendente mente dalla destinazione urbanistica ed anche nell'ipotesi di
intervenuta scadenza dell'occupazione d'urgenza, rispettiva mente entro dodici mesi dall'entrata in vigore della prima, ed entro il 31 dicembre 1986, in riferimento agli art. 42, 3 °
comma, 3, 1° comma, 97, 1 ° comma, e 118, 1° e 3° comma,
Cost. (1)
Diritto. — 1. - L'art. 6 1. 18 aprile 1984 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1984 n. 19,
recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per
l'applicazione della 1. 14 maggio 1981 n. 219 e successive modi
ficazioni), stabilisce, al 4° comma, che «i comuni che, ai sensi
dell'ordinanza del commissario di governo per le zone terremo
tate n. 69 del 29 dicembre 1980 {Le leggi, 1981, 268) hanno
individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di inse
diamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine
finale per l'occupazione di urgenza». Lo stesso art. 6, al 5° comma, aggiunge inoltre che «le aree
di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente
dalla loro attuale destinazione urbanistica». Il termine per gli
espropri indicato nel 4° comma è stato successivamente proro
(1) I motivi d'interesse generale che giustificano la proroga legislati va dei termini delle occupazioni d'urgenza, sono già stati individuati
nelle «riconosciute esigenze obiettive» connesse alla lunga gestazione della nuova legge sulle espropriazioni (Corte cost. 28 aprile 1994, n.
163, Foro it., 1995, I, 80, con nota di richiami, cui adde, in dottrina,
Pascone, Proroghe legislative e legittimità delta disciplina in materia
di occupazione d'urgenza, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1994, 152). Nella pronuncia in epigrafe essi vengono connessi alla straordinarietà
della situazione determinata dagli eventi sismici del 1980, in relazione
alla «lentezza del processo di ricostruzione ed alla complessità del rias
setto urbanistico delle zone colpite». Da rammentare che in Corte cost.
21 luglio 1995, n. 344, in questo fascicolo, I 1977, con nota di richiami, la quale ha ritenuto la legittimità delle norme generali che prorogavano in Sicilia i vincoli di inedificabilità, la compressione del diritto del pro
prietario è stata giustificata in rapporto alla provvisorietà e alla ragio nevole previsione di adozione degli strumenti urbanistici.
I provvedimenti di occupazione temporanea diposti dal commissario
di governo per le zone terremotate (ord. 69 del 29 dicembre 1980, Le
leggi, 1981, 268) sono stati prorogati con varie disposizioni legislative, il cui differimento è stato ritenuto automatico (Cass. 23 febbraio 1995,
n. 2062, Foro it., Mass., 273), a differenza dalle proroghe amministra
tive che, pur consentite da disposizioni di legge, richiedono un provve dimento apposito da adottare prima della scadenza del termine di occu
pazione (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 1995, n. 173, id., 1995, III,
491, con nota di richiami), ed ogni censura sulla correttezza di esso
va proposta davanti al giudice amministrativo, inerendo a questione relativa all'esercizio del potere (Cass. 6 marzo 1996, n. 1752, in questo
fascicolo, I, 2095).
Il Foro Italiano — 1996.
gato al 31 dicembre 1986 dall'art. 1, 1° comma, n. 3, d.l. 28
febbraio 1986 n. 48, convertito nella 1. 18 aprile 1986 n. 119.
Il Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con l'ordi
nanza in esame, solleva questione di legittimità costituzionale
di tali disposizioni sotto vari profili e, in particolare, in relazione:
a) all'art. 42, 3° comma, Cost., per la mancata indicazione
nella legge dei «motivi di interesse generale» in grado di giusti ficare il sacrificio della proprietà privata, nonché per l'insuffi
cienza del riferimento legislativo alla sola pregressa utilizzazio
ne dei terreni per la realizzazione di insediamenti provvisori;
b) agli art. 3, 1° comma, e 97, 1° comma, Cost., dal mo
mento che l'automatismo nel passaggio dalla fase dell'occupa zione di urgenza per la realizzazione di insediamenti provvisori a quella della definitiva espropriazione delle aree utilizzate ver
rebbe a vulnerare le garanzie sostanziali e procedimentali desti
nate ad assicurare una corretta valutazione comparativa nella
scelta delle stesse aree;
c) all'art. 118, 1° e 3° comma, Cost, (il profilo è prospettato solo con riferimento al 5° comma dell'art. 6), dal momento
che un intervento espropriativo svincolato dal quadro della pia nificazione territoriale — oltre a ledere gli art. 42, 3° comma,
3, 1° comma, e 97, 1° comma, Cost. — verrebbe a incidere
nella potestà pianificatoria spettante agli organi comunali e re
gionali. Il Consiglio di Stato, nella sua ordinanza, contesta prelimi
narmente le argomentazioni addotte dal Tar Basilicata che, nel
la sentenza sottoposta ad appello (n. 312 del 1987), aveva di
chiarato analoga questione di costituzionalità manifestamente
infondata, muovendo dalla premessa che l'espropriazione pre vista dalle norme impugnate troverebbe il suo fondamento di
«interesse generale» nel fatto di essere finalizzata alla realizza
zione dei piani di zona di cui alla 1. n. 167 del 1962 e dei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 1. n. 865 del 1971,
piani che i comuni delle zone terremotate sono tenuti ad adotta
re, ai sensi dell'art. 28 1. n. 219 del 1981, per la sostituzione
del patrimonio edilizio distrutto. Ad avviso del Consiglio di Stato
tale finalizzazione degli espropri in contestazione, oltre a non
essere desumibile dalla disciplina ora richiamata, risulterebbe
esclusa dalla stessa ratio dell'art. 6 1. n. 80 del 1984, che avreb
be rovesciato il rapporto, logico e cronologico, che normalmen
te è dato riscontrare tra strumenti di pianificazione e provvedi menti espropriativi.
2. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inam
missibilità prospettate dalla difesa statale.
Secondo l'avvocatura dello Stato, la norma attributiva del
potere di esproprio in esame andrebbe individuata non nell'art.
6, 4° comma, 1. n. 80 del 1984 (norma impugnata), bensì nella
congiunta previsione dell'art. 1 d.l. 26 novembre 1980 n. 776 — che ha attribuito al commissario straordinario del governo il potere di adottare «ogni provvedimento opportuno e necessa
rio per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni» colpite dal
sisma — e degli art. 1 e 2 dell'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, mediante la quale lo stesso commissario ha emanato le
disposizioni generali per l'ubicazione e la realizzazione degli in
sediamenti provvisori. Da tale premessa l'avvocatura trae la con
seguenza dell'inammissibilità della questione in termini alterna
tivi: o perché la stessa questione si sarebbe dovuta sollevare
nei confronti dell'ordinanza commissariale, ove alla stessa si do
vesse riconoscere il valore di atto normativo; o perché l'ordi
nanza commissariale doveva formare oggetto di impugnativa nel
giudizio a quo come atto presupposto, ove a tale ordinanza an
dasse, invece, riconosciuta la natura di mero atto amministrati
vo generale. Tali eccezioni non possono essere condivise.
Indipendentemente da ogni considerazione sulla natura e sul
valore dell'ordinanza commissariale n. 69 de 1980, riconducibi
le alla categoria delle «ordinanze libere» (su cui v. le indicazioni
espresse nella sentenza n. 4 del 1977, Foro it., 1977, I, 276),
il punto da sottolineare è che l'art. 6, 4° comma, 1. n. 80 del
1984 non si è limitato soltanto a fissare — come ritiene l'avvo
catura — il termine di esercizio di un potere di esproprio già
previsto dalla stessa ordinanza, ma ha introdotto, mediante la
previsione di un esproprio riferito a tutte le aree già utilizzate
per gli insediamenti provvisori «anche nell'ipotesi di intervenu
ta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione di ur
genza», una disciplina che non è reiterativa, bensì innovativa
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1959 PARTE PRIMA 1960
sia rispetto al contenuto del d.l. n. 776 del 1980, che ha definito
i poteri del commissario, che rispetto a quello dell'ordinanza
commissariale n. 69 del 1980, che ha dettato i criteri generali
per l'occupazione delle aree. Dal che la piena autonomia della
questione di costituzionalità così come configurata nell'ordinanza
in esame.
Né l'inammissibilità potrebbe alternativamente derivare — co
me ritiene l'avvocatura — da un asserito difetto di rilevanza
della questione, per non essere stata impugnata nel giudizio a
quo l'ordinanza commissariale come atto amministrativo pre
supposto, una volta constatato — come nella specie è agevole constatare — che l'ordinanza di rimessione ha plausibilmente motivato in ordine alla rilevanza della questione, ponendo in
luce la diretta incidenza della declaratoria di legittimità costitu
zionale sull'annullamento degli atti ablatori oggetto d'impugna tiva nel giudizio a quo.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
La censura principale prospettata nell'ordinanza di rimessio
ne investe l'asserita lesione dell'art. 42, 3° comma, Cost., per non avere le disposizioni impugnate indicato «i motivi di inte
resse generale» sottesi agli espropri previsti. La valutazione di tale profilo non può, d'altro canto, pre
scindere dalla considerazione tanto della straordinarietà della
situazione che si venne a determinare, nelle regioni Campania e Basilicata, a seguito dei gravi eventi sismici del novembre 1980
e del febbraio 1981, quanto della eccezionalità degli interventi
che l'esigeza di sopperire con prontezza a tale situazione venne
ad imporre. L'emergenza cui, in quella occasione, si dovette
provvedere comportò, com'è noto, l'istituzione di un commis
sario straordinario del governo, nominato ai sensi della 1. 8 di
cembre 1970 n. 996 (v. art. 1 d.l. n. 776 del 1980); l'adozione
da parte dello stesso di ordinanze «anche in deroga delle norme
vigenti . . . con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento
vigente»; l'«acquisizione» in via di urgenza di aree su cui di
sporre «la costruzione degli immobili occorrenti per la realizza
zione degli insediamenti abitativi provvisori» (v. art. 2 dell'or
dinanza n. 69 del 1980).
Questa situazione era, peraltro, destinata a protrarsi nel tempo molto al di là delle previsioni iniziali, in relazione alla lentezza
del processo di ricostruzione ed alla complessità del riassetto
urbanistico delle zone colpite. Da qui la necessità di sempre
maggiori interventi delle amministrazioni comunali destinati a
garantire, mediante la provvista di infrastrutture primarie e
secondarie, le condizioni minime di vita negli insediamenti nati
come provvisori, ma di fatto stabilizzati in ragione del tempo trascorso. Infrastrutture che hanno richiesto investimenti di una
certa entità e che hanno progressivamente trasformato la natu
ra e i caratteri delle aree «acquisite» nella prima fase dell'e
mergenza. Tutto questo concorre a spiegare la ratio di una norma qua
le quella espressa nell'art. 6, 4° comma, 1. n. 80 del 1984, norma che può trovare la sua giustificazione nel contesto parti colare sopra ricordato, in relazione all'esigenza di concludere
una fase di emergenza i cui effetti erano troppo a lungo svilup
pati nel tempo e che avevano dato luogo ad un nuovo «stato
delle cose».
I «motivi di interesse generale», ancorché non espressamente
enunciati, appaiono, pertanto, sottintesi, ma chiaramente pre
senti, nella disciplina in esame. Tali motivi vengono, infatti,
a collegarsi al fatto che tali aree, dopo essere state acquisite
per opere di pubblica utilità e indifferibili e urgenti (ex art.
2 dell'ordinanza n. 69 del 1980), sono state effettivamente uti
lizzate per tali opere e di fatto trasformate attraverso la pre senza prolungata di insediamenti abitativi e delle relative infra
strutture.
4. - Nel quadro indicato, l'acquisizione delle aree in questio ne al patrimonio comunale appare, pertanto, rispondente ai cri
teri della ragionevolezza, sia in relazione agli investimenti per infrastrutture effettuati su tali aree, sia in relazione all'esigenza di favorire, mediante la disponibilità delle stesse aree da parte dei comuni, gli interventi pianificatori orientati verso l'opera di ricostruzione.
Da qui l'infondatezza anche delle censure formulate con rife
rimento agli art. 3 e 97 Cost.
Né il canone della ragionevolezza può ritenersi leso dal fatto
Il Foro Italiano — 1996.
che l'esproprio disposto dal 4° comma dell'art. 6 abbia impedi to una più approfondita comparazione ai fini della scelta tra
le aree disponibili, dal momento che tale comparazione, sia pu re in via di urgenza, era già stata effettuata dalle amministra
zioni comunali al momento dell'occupazione iniziale, mentre la
norma impugnata ha assunto a proprio presupposto un dato
oggettivo quale quello dell'avvenuta utilizzazione delle aree da
espropriare. La considerazione dello scopo che va ritenuto sotteso all'ac
quisizione delle aree in questione comporta, d'altro canto, una
precisazione ulteriore: e cioè che le stesse aree, una volta acqui site al patrimonio comunale, non potranno essere utilizzate dai
comuni — come ritiene l'ordinanza di rimessione — per qualsi
voglia destinazione, ma soltanto per fini connessi all'opera di
ricostruzione delle zone terremotate ed alle conseguenti scelte
urbanistiche. Dal che la conseguenza che le stesse aree verranno
a trovare la loro destinazione naturale o nella realizzazione —
così come affermato dal tribunale amministrativo nella senten
za impugnata dinanzi al giudice a quo — dei piani di zona e
dei piani per insediamenti produttivi richiamati dall'art. 28, 2°
comma, 1. n. 219 del 1981 o nel perseguimento di altre scelte
urbanistiche, purché in ogni caso orientate verso l'opera di ri
costruzione. Le eventuali deviazioni da tale obiettivo da parte delle amministrazioni comunali potranno, d'altro canto, forma
re oggetto di sindacato in sede giurisdizionale. 5. - Infondato si prospetta anche il profilo di censura specifi
camente enunciato nei confronti del 5° comma dell'art. 6 1. n.
80, dove si afferma l'irrilevanza dell'attuale destinazione urba
nistica delle aree da espropriare. Tale diposizione — diversamente da quanto si sostiene nel
l'ordinaza di rimessione — non comporta né uno «stravolgi mento» delle previsioni urbanistiche né una lesione degli art.
3, 42, 97 e 118 Cost. E invero, a parte il rilievo che le aree
in questione, una volta espropriate ed acquisite al patrimonio
comunale, non potranno essere utilizzate altro che per il perse
guimento di finalità conformi alle previsioni urbanistiche in at
to, resta il fatto che, ai fini della disciplina del potere espropria
tivo, le norme non frappongono ostacoli alla possibilità che il
legislatore ordinario deroghi a previsioni espresse in sede ammi
nistrativa, tanto più ove la deroga risulti fondata sulla presenza di motivi eccezionali quali quelli sopra ricordati, connessi al
verificarsi di una situazione di emergenza. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale degli art. 6, 4° e
5° comma, 1. 18 aprile 1984 n. 80 (conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1984 n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della 1. 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni), e
1, 1° comma, n. 3, d.l. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito nella
1. 18 aprile 1986 n. 119 (proroga dei termini ed interventi per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basi
licata), in relazione agli art. 42, 3° comma, 3, 1° comma, 97, 1° comma, e 118, 1° e 3° comma, Cost.; questione sollevata
dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe.
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