sentenza 28 febbraio 1983, n. 41 (Gazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rel.Andrioli; Lesen Aston c. Telese; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Baccari). Ord.Pret. Salerno 2 marzo 1976 (Gazz. uff. 23 giugno 1976, n. 164)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 3 (MARZO 1983), pp. 527/528-529/530Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174447 .
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527 PARTE PRIMA
della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento
dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di ripara zione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'of
fesa ed alla diffusione dello stampato») il Tribunale di Roma con
otto ordinanze: /) 6 marzo 1982, resa nel procedimento a carico
di Fossati Luigi ed altro, debitamente notificata e comunicata, pub blicata nella G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n.
410 R.O. 1982, II) 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico
di Zollo Antonio, debitamente notificata e comunicata, pubbli cata nella G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 411
R.O. 1982, III) 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di
D'Angelo Benedetto ed altri, a norma di legge notificata e comu
nicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 412 R.O. 1982, /V) 16 marzo 1982, resa nei procedi menti riuniti a carico di Letta Gianni ed altri, debitamente noti
ficata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del 17 novem
bre 1982 e iscritta al n. 413 R.O. 1982, V) 10 marzo 1982, resa
nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del 17 no
vembre 1982 e iscritta al n. 414 R.O. 1982, VI) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Scarpone Roberto ed altro, de
bitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317
del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 415 R.O. 1982, VII) 10 mar
zo 1982, resa nel procedimento a carico di Calderoni Pietro ed al
tri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n.
317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 416 R.O. 1982, VIII) 23
marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Cardulli Alessan
dro, notificata e comunicata ai sensi di legge, pubblicata nella
G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 676 R.O. 1982;
che: 6. - Avanti la corte si sono costituiti, nell'interesse di Ro
manelli Giuseppe, gli avvocati Corso Bovio e ArmandS Costa in
virtù di delega in calce all'atto di costituzione della parte depo sitato il 7 maggio 1982 nel quale han chiesto dichiararsi l'illegit timità dell'art. 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47, impugnato dal Tribu
nale di Milano con ordinanza resa il 16 marzo 1982 (n. 342 R.O.
1982) trascrivendo a sostegno della conclusione le motivazioni di
ordinanze già prese in esame dalla corte con la sent. 168/1982
(Foro it., 1982, I, 2702). che: 7. - Con decreto presidenziale del 5 gennaio 1983 la tratta
zione dei trentuno incidenti è stata fissata per l'adunanza in ca
mera di consiglio del 26 gennaio 1983 rinviata al successivo 3
febbraio, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la
relazione.
Considerato che: 8. - La identità e, comunque, la manifesta
connessione delle questioni sollevate in punto a disposizioni im
pugnate e a parametri assunti giustificano la riunione dei trentuno
incidenti.
che: 9.1. - Le questioni, rimesse all'esame della corte con le
ordinanze elencate sub 1 a 4, non si affidano ad argomentazioni, che non trovino smentita, diretta o indiretta, nella motivazione
della sent. 168/1982, e, pertanto, ne va dichiarata la manifesta
infondatezza; conclusione, ribadita con la ord. 213/1982, che non
giova a porre in dubbio la sent. 168/1982 con la quale la corte,
per dire infondata la questione di legittimità della normativa ri
sultante dal combinato disposto degli art. 1, 183, 195 d.p.r. 156/ 73 in relazione alla 1. 103/75 e all'art. 2 1. 693/75 (monopolio
pubblico delle trasmissioni televisive via etere a carattere nazio
nale), non ha istituito (né doveva istituire) raffronto di sorta tra
la « pericolosità » della diffamazione perpetrata per mezzo della
stampa e la « pericolosità » della diffamazione consumata tramite
le trasmissioni radiotelevisive.
che: 9.2. - Le ordinanze, elencate sub 5, si distinguono dalle
altre ventitré in ciò che il Tribunale di Roma, nel denunciare la
incostituzionalità degli art. 1, 9, 12 e 13 1. 47/48, auspica « il
rientro, in un piano cosi delicato come la manifestazione del pen
siero, della stampa nella norma incriminatrice comune a qualsiasi altro mezzo di pubblicità » (art. 595, 3° comma, c.p.) », e, per tanto, mira a che i diffamatori a mezzo stampa siano ricondotti
nella tipologia generale, di cui all'art. 595, 3° comma, in ciò ca
povolgendo l'iter seguito dagli altri giudici a quibus ma la inver
sione non solo non giova al Tribunale di Roma, ma costituisce
ulteriore, seppur non necessaria riprova della infondatezza della
programmazione concettuale seguita dagli altri giudici. che: 9.3. - Manifestamente inammissibile (più che manifesta
mente infondata) è la questione di illegittimità dell'art. 595 c.p. sollevata con la ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982) perché alcuna parola di motivazione ha speso il Tribunale di Forlì che ne ha rimesso l'esame alla corte la quale ben potrebbe esi mersi dal constatare che l'art. 595 è stato ed è il centro di gravità delle questioni risolte con la sent. 168/1982;
che: 9.4. - A sottrarre al giudizio di manifesta infondatezza la questione di costituzionalità degli art. 1, 9, 12 e 13 1. 47/48 non
giova la scelta a parametro dell'art. 21 Cost., effettuata con le
ordinanze sub 5, perché l'art. 21, quale espressione della tutela
assicurata alla libertà di manifestazione del pensiero, sommini
stra sostanza allo scrutinio delle questioni già compiuto alla stre
gua del rispetto del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3.
Per questi motivi, riuniti i trentuno procedimenti, a) dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità
dell'art. 595 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tri
bunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982); b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costitu
zionalità dell'art. 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla
stampa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982), dal
Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982 (n. 355 R.O.
1982), dal Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982 (n. 626 R.O. 1982) e dal Tribunale di Perugia con due ordinanze
rese sotto la data del 5 maggio 1982 (nn. 636, 641 R.O. 1982) e con le ordinanze 10 maggio 1982 (n. 637 R.O. 1982), 19 maggio 1982 (n. 639 R.O. 1982) e 24 maggio 1982 (n. 640 R.O. 1982); c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costitu zionalità degli art. 9 e 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sol
levata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con
ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982); d) dichiara la ma
nifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli art.
1, 9 e 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982
(n. 549 R.O. 1982) e dal Tribunale di Milano con ordinanza 18
maggio 1982 (n. 660 R.O. 1982); e) dichiara la manifesta infon
datezza della questione di costituzionalità degli art. 1, 9 e 13 1. 8
febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Tribunale di Roma con tre ordinanze rese sotto la data
del 23 marzo 1982 (nn. 349, 350 e 423 R.O. 1982), con ordinanza
10 marzo 1982 (n. 351 R.O. 1982), con due ordinanze rese sotto
la data del 24 marzo 1982 (nn. 348 e 353 R.O. 1982), con ordi nanze 27 marzo 1982 (n. 352 R.O. 1982), 3 aprile 1982 (n. 354 R.O. 1982), 20 aprile 1982 (n. 431 R.O. 1982), 21 aprile 1982 (n. 422 R.O. 1982) e 24 aprile 1982 (n. 432 R.O. 1982) e dal Tribu nale di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982 (n. 666 R.O.
1982); /) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 1, 9, 12 e 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 21 Cost., dal Tribunale di
Roma con ordinanza 6 marzo 1982 (n. 410 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 10 marzo 1982 (nn. 414 a 416
R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 16 marzo 1982 (nn. 411 a 413 R.O. 1982) e con ordinanza 23 marzo 1982
(n, 676 R.O. 1982).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 febbraio 1983, n. 41
(Gazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rei. An
drioli; Lesen Aston c. Telese; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Baccari). Ord. Pret. Salerno 2 marzo 1976 (Gazz. uff. 23 giugno 1976, n. 164).
Contumacia in materia civile — Notificazione di atti al contu mace — Ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale — Esclusione dei capitoli — Questione inammissibile di costi tuzionalità (Cost., art. 24; cod. proc. civ., art. 292; disp. att. cod. proc. civ., art. 102).
È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 292, 1°
comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che con l'ordi nanza ammissiva dell'interrogatorio formale debbano necessa riamente essere notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio stesso, ove risulti che i capitoli non siano stati articolati in alcun atto del processo. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione Pret. Salerno 2 marzo 1976 è massi mata in Foro it., 1977, I, 552, con nota di richiami.
Non risulta che la dottrina abbia preso in esame la questione su cui la corte ha omesso di pronunciarsi; in particolare non risulta che da alcuno sia stato espressamente sostenuto — come pur sembra ragio nevole — che, ai sensi del comb. disp. degli art. 24, 2" comma, Cost, e 292, 1° comma, c. p. c., in ipotesi di contumacia non sia applicabile l'art. 102 disp. att. c. p. c. e che pertanto al contumace debba essere notificata l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale comprensi va dei relativa capitoli ancorché contenuti nell'atto di citazione, o nel la comparsa di risposta (ovvero nel ricorso introduttivo o nella memo ria difensiva ex art. 414 e 416 c.p.c.) o nei processi verbali di causa. V. per tutti Giannozzi, La contumacia nel processo civile, Milano, 1963, 189; Andrioli, Commento al cod. proc. civ., Napoli, 1956, IP.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Fatto. — 1. - Con atto, notificato per mezzo del servizio po stale il 14 novembre 1975, a stare all'avviso di ricevimento, a
mani di Telese Luisa qualificatasi figlia del convenuto, Enrico Le
sen Aston d'Aston, premesso che il 26 maggio 1975 l'autocarro
della ditta Telese targata NA 844201, nel far manovra nel piaz zale antistante lo stabilimento Co.na.p.asic. s.p.a. in Salerno,
aveva danneggiato l'autovettura Mercedes 220/D targata SA 187502, di cui l'attore era proprietario, convenne Telese Giuseppe auto
trasporti e traslochi via S. Pietro Casoria (NA), avanti il Pretore
di Salerno per la condanna del convenuto al risarcimento dei dan
ni con avvertenza che, in mancanza di sua comparizione in giudi zio, si procederebbe in contumacia chiedendo « fin d'ora ammet tersi interrogatorio formale e svolgere la più completa istruttoria
adeguata al comportamento processuale di controparte». Alla udienza del 12 dicembre 1975 il pretore designato invitò l'attore ad esibire certificazione attestante la convivenza e la capacità della
persona che aveva ricevuto la notificazione per conto del conve
nuto, riservato ogni provvedimento in ordine alla dichiarazione
della contumacia, ammise l'interrogatorio formale del convenuto e
rinviò per l'espletamento all'udienza del 1° marzo 1976 con termi
ne fino al 15 febbraio 1976.
All'udienza del 1° marzo 1976 dopoché il difensore con pro cura dell'attore aveva depositato l'originale dell'estratto dell'inter
rogatorio formale notificato per mezzo del servizio postale il 5
dicembre 1976, il pretore, rilevato — trascorsa l'ora contuma
ciale — che il convenuto non si era ancora costituito, ne dichiarò
la contumacia invitando l'attore ad esibire idonea documentazione
per stabilire la convivenza con il convenuto e la capacità di tal
Telese Luisa, qualificata figlia sull'avviso di ricevimento della
notificazione della citazione, riservato ogni altro provvedimento. 2. - Con ordinanza, emessa il 2 marzo 1976, comunicata il
successivo 12 e notificata il 26 aprile, pubblicata nella G.U. n.
164 del 23 giugno 1976 e iscritta al n. 389 R.O. 1976, con cui la
riserva venne sciolta, il pretore, premesso che l'art. 102 disp. att.
c.p.c. consente al giudice, nell'emettere l'ordinanza ammissiva
dell'interrogatorio formale, di richiamare, senza ripeterli, i capi toli d'interrogatorio contenuti nell'atto di citazione e nella com
parsa di risposta o nei processi verbali di causa, sollevò d'uffi
cio questione di legittimità costituzionale dell'art. 292, 1° com
ma, c.p.c., per violazione dell'art. 24, 2° comma, Cost., nella parte in cui non prevede che con l'ordinanza ammissiva dell'interroga torio formale siano notificati alla parte contumace anche i capi toli dell'interrogatorio stesso, sul riflesso che « allorquando, come
nella fattispecie, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio sia
emessa per relationem nei termini consentiti dal menzionato art.
102 disp. att. c.p.c., la notificazione di tale ordinanza al contu
mace non consente a quest'ultimo di avere notizia completa ed
esauriente del provvedimento stesso e, soprattutto, dei fatti dei
quali si sollecita la sua confessione, o dai quali, in caso di manca
ta risposta, derivano le conseguenze ammissive previste dall'art.
232 c.p.c.». Tale questione reputò il pretore rilevante «ai fini
della definizione del presente giudizio, nel quale l'attore ha ri
chiesto l'interrogatorio formale del convenuto», sui capi artico
lati in domanda « ed ha notificato al convenuto stesso, contu
mace, l'ordinanza ammissiva non contenente la specifica indica
zione dei capitoli dell'interpello, mentre l'interrogando non è com
parso all'udienza fissata per l'espletamento della prova ». (Omissis)
Diritto. — 5.1. - Dai fascicoli di parte attrice e d'ufficio, perve nuti alla cancelleria della corte, risulta che dell'interrogatorio for
male del convenuto non sono articolati i capitoli in alcun atto e
che oggetto della notificazione per mezzo del servizio postale ef
172 s.; Id., Diritto processuale civile, Napoli, 1979, 1, 650, 702 s.; S.
Satta, Commentario del cod. proc. civ., Milano, 1961, II, 1, 376 ss.;
Vaccarella, Interrogatorio delle parti, voce dell'Enciclopedia del di
ritto, Milano, 1972, XXII, 376; Mandrioli, Corso di dir. proc. civ.',
Torino, 1981, II, 176 ss., 231 ss.; Brandi, Contumacia, voce deU'Enci
clopedia del diritto, Milano, 1962, X, 467.
V., in tema di contumacia, Corte cost. 12 marzo 1975, n. 60, Foro it., 1975, I, 787, che ha dichiarato infondata la questione di costi
tuzionalità dell'art. 291 c.p.c. nella parte in cui consente che sia dichia rata la contumacia del convenuto, pur regolarmente citato, che non sia
comparso per impedimento di fatto; e Corte cost. 14 gennaio 1977, n.
14, id., 1977, 1, 259, che ha dichiarato illegittimo il comb. disp. de
gli art. 426 c.p.c. e 20 1. 11 agosto 1973 n. 533 nella parte in cui,
per le cause pendenti al momento di entrata in vigore della 1. n. 533, non era prevista la comunicazione anche al contumace dell'ordinanza
di fissazione dell'udienza di discussione ed il termine perentorio per
l'integrazione degli atti. Dallo svolgimento del processo risulta che nel caso di specie sia
l'atto di citazione sia l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale erano stati notificati a mezzo del servizio postale. Sulla recente 1. 20
novembre 1982 n. 890 sulla notificazione di atti a mezzo posta (Le
leggi, 1982, I, 2042) v. Andrioli, in Dir. e giur., 1983, fase. 1.
fettuata il 5 febbraio 1976 è stato non già l'estratto dell'interro
gatorio formale, sibbene la copia autentica del processo verbale dell'udienza istruttoria del 12 dicembre 1976, nel quale — lo si
ripete — non sono stati articolati capitoli di interrogatorio formale. 5.2. - Tale essendo lo stato degli atti, s'impone la declarato
ria d'inammissibilità della proposta questione della quale difetta il concreto presupposto: si vuol dire l'articolazione dei capitoli sui
quali era stato chiamato a rispondere il convenuto, seppure non è lecito aggiungere che lo stato di contumace di questo è in
dubbiato dal pretore il quale ha invano insistito nel chiedere al
l'attore l'esibizione di documentazione idonea a stabilire la con
vivenza con il convenuto e la capacità della consegnataria degli atti (citazione e processo verbale dell'udienza istruttoria del 12 di
cembre 1976) notificati per mezzo del servizio postale. Per questi motivi, dichiara inammissibile la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 292, 1° comma, c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 24, 2° comma, Cost., con ordinanza 2 marzo
1976 del Pretore di Salerno.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 febbraio 1983, n. 40
(Gazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rei.
Rossano; imp. Lucato. Ord. Pret. Chieri 24 gennaio 1976
(Gazz. uff. 26 dicembre 1976, n. 346).
Circolazione stradale — Conducenti afletti da minorazioni fisi
che — Omessa annotazione degli estremi del veicolo sulla pa tente — Mancato adattamento del veicolo — Sanzioni — Que stione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 15 giu gno 1959 n. 393, t. u. delle norme sulla circolazione stradale, art. 87).
£ infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, 7" comma, cod. stradale, nella parte in cui prevede eguali san zioni penali per la violazione dell'obbligo di indicare sulla pa tente di categoria F, rilasciata al conducente affetto da minora zioni fisiche, i dati di identificazione del veicolo che è auto rizzato a guidare e per la violazione dell'obbligo di munire il
veicolo usato degli adattamenti richiesti in relazione alla sua mutilazione o minorazione, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 febbraio 1983, n. 39
(iGazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rei.
Rossano; imp. Filipponi; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. Trib. Grosseto 10 marzo 1976 (Gazz. uff. 9 giugno 1976, n. 151).
(1) Con la sentenza in epigrafe la corte ribadisce ancora una volta, in materia di circolazione stradale, la tesi secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quale debba essere il" corrispondente trattamento san zionatone: in questo senso, da ultimo, Corte cost. 14 luglio 1982, n. 132, Foro it., 1983, I, 24, con nota Fiandaca, che ha dichiarato costituzionalmente legittima la previsione di una eguale pena per chi, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco persona provvista di patente e per chi guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente (per ulteriori riferimenti cfr. la nota di richami di E. Gironi a Corte cost. 167/82, in questo fascicolo, I, 586).
Per giustificare la « ragionevolezza » dell'identico trattamento pe nale stabilito rispetto alle ipotesi di specie, la corte fa proprio un assunto più volte affermato dalla Cassazione, per il quale solo l'ac certamento dell'ispettorato della motorizzazione civile comprova che il veicolo impiegato è provvisto degli adattamenti richiesti dalla me nomazione fisica; onde, in mancanza di tale accertamento di natura (per dir cosi) « costitutiva » (e della conseguente annotazione sulla
patente), non vale ad escludere la responsabilità penale la circostanza che il veicolo sia « di fatto » munito degli accorgimenti necessari: cfr. Cass. 21 novembre 1977, Vernucchi, id., Rep. 1978, voce Circo lazione stradale, n. 266; 9 maggio 1977, Sorbera, ibid., n. 327, e in Giust. pen., 1978, II, 148, in motivazione; 13 gennaio 1976, Ami
cone, Foro it., Rep. 1976, voce cit-, n. 288; 21 novembre 1975, Bat
teghi, ibid., n. 285; 7 maggio 1973, Pigozzo, id., Rep. 1973, voce cit., n. 250. In argomento si veda anche Fattori, In tema di patenti a mutilati e minorati fisici, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1976, 654.
Com'è agevole osservare, la questione de qua ripropone alcuni dei
problemi tipicamente sollevati dalle tecniche di tutela che riconnet tono il controllo penale a presupposti « filtrati » dalla p. a.: per con siderazioni in proposito si veda, da ultimo, Fiandaca, Controllo pe nale sull'uso degli additivi alimentari e principio di uguaglianza, in Foro it., 1982, I, 637.
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