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sentenza 28 febbraio 1983, n. 41 (Gazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rel....

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sentenza 28 febbraio 1983, n. 41 (Gazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rel. Andrioli; Lesen Aston c. Telese; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Baccari). Ord. Pret. Salerno 2 marzo 1976 (Gazz. uff. 23 giugno 1976, n. 164) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 3 (MARZO 1983), pp. 527/528-529/530 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174447 . Accessed: 28/06/2014 14:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 14:07:05 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 28 febbraio 1983, n. 41 (Gazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rel.Andrioli; Lesen Aston c. Telese; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Baccari). Ord.Pret. Salerno 2 marzo 1976 (Gazz. uff. 23 giugno 1976, n. 164)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 3 (MARZO 1983), pp. 527/528-529/530Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174447 .

Accessed: 28/06/2014 14:07

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527 PARTE PRIMA

della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento

dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di ripara zione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'of

fesa ed alla diffusione dello stampato») il Tribunale di Roma con

otto ordinanze: /) 6 marzo 1982, resa nel procedimento a carico

di Fossati Luigi ed altro, debitamente notificata e comunicata, pub blicata nella G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n.

410 R.O. 1982, II) 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico

di Zollo Antonio, debitamente notificata e comunicata, pubbli cata nella G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 411

R.O. 1982, III) 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di

D'Angelo Benedetto ed altri, a norma di legge notificata e comu

nicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e

iscritta al n. 412 R.O. 1982, /V) 16 marzo 1982, resa nei procedi menti riuniti a carico di Letta Gianni ed altri, debitamente noti

ficata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del 17 novem

bre 1982 e iscritta al n. 413 R.O. 1982, V) 10 marzo 1982, resa

nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente

notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del 17 no

vembre 1982 e iscritta al n. 414 R.O. 1982, VI) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Scarpone Roberto ed altro, de

bitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317

del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 415 R.O. 1982, VII) 10 mar

zo 1982, resa nel procedimento a carico di Calderoni Pietro ed al

tri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n.

317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 416 R.O. 1982, VIII) 23

marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Cardulli Alessan

dro, notificata e comunicata ai sensi di legge, pubblicata nella

G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 676 R.O. 1982;

che: 6. - Avanti la corte si sono costituiti, nell'interesse di Ro

manelli Giuseppe, gli avvocati Corso Bovio e ArmandS Costa in

virtù di delega in calce all'atto di costituzione della parte depo sitato il 7 maggio 1982 nel quale han chiesto dichiararsi l'illegit timità dell'art. 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47, impugnato dal Tribu

nale di Milano con ordinanza resa il 16 marzo 1982 (n. 342 R.O.

1982) trascrivendo a sostegno della conclusione le motivazioni di

ordinanze già prese in esame dalla corte con la sent. 168/1982

(Foro it., 1982, I, 2702). che: 7. - Con decreto presidenziale del 5 gennaio 1983 la tratta

zione dei trentuno incidenti è stata fissata per l'adunanza in ca

mera di consiglio del 26 gennaio 1983 rinviata al successivo 3

febbraio, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la

relazione.

Considerato che: 8. - La identità e, comunque, la manifesta

connessione delle questioni sollevate in punto a disposizioni im

pugnate e a parametri assunti giustificano la riunione dei trentuno

incidenti.

che: 9.1. - Le questioni, rimesse all'esame della corte con le

ordinanze elencate sub 1 a 4, non si affidano ad argomentazioni, che non trovino smentita, diretta o indiretta, nella motivazione

della sent. 168/1982, e, pertanto, ne va dichiarata la manifesta

infondatezza; conclusione, ribadita con la ord. 213/1982, che non

giova a porre in dubbio la sent. 168/1982 con la quale la corte,

per dire infondata la questione di legittimità della normativa ri

sultante dal combinato disposto degli art. 1, 183, 195 d.p.r. 156/ 73 in relazione alla 1. 103/75 e all'art. 2 1. 693/75 (monopolio

pubblico delle trasmissioni televisive via etere a carattere nazio

nale), non ha istituito (né doveva istituire) raffronto di sorta tra

la « pericolosità » della diffamazione perpetrata per mezzo della

stampa e la « pericolosità » della diffamazione consumata tramite

le trasmissioni radiotelevisive.

che: 9.2. - Le ordinanze, elencate sub 5, si distinguono dalle

altre ventitré in ciò che il Tribunale di Roma, nel denunciare la

incostituzionalità degli art. 1, 9, 12 e 13 1. 47/48, auspica « il

rientro, in un piano cosi delicato come la manifestazione del pen

siero, della stampa nella norma incriminatrice comune a qualsiasi altro mezzo di pubblicità » (art. 595, 3° comma, c.p.) », e, per tanto, mira a che i diffamatori a mezzo stampa siano ricondotti

nella tipologia generale, di cui all'art. 595, 3° comma, in ciò ca

povolgendo l'iter seguito dagli altri giudici a quibus ma la inver

sione non solo non giova al Tribunale di Roma, ma costituisce

ulteriore, seppur non necessaria riprova della infondatezza della

programmazione concettuale seguita dagli altri giudici. che: 9.3. - Manifestamente inammissibile (più che manifesta

mente infondata) è la questione di illegittimità dell'art. 595 c.p. sollevata con la ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982) perché alcuna parola di motivazione ha speso il Tribunale di Forlì che ne ha rimesso l'esame alla corte la quale ben potrebbe esi mersi dal constatare che l'art. 595 è stato ed è il centro di gravità delle questioni risolte con la sent. 168/1982;

che: 9.4. - A sottrarre al giudizio di manifesta infondatezza la questione di costituzionalità degli art. 1, 9, 12 e 13 1. 47/48 non

giova la scelta a parametro dell'art. 21 Cost., effettuata con le

ordinanze sub 5, perché l'art. 21, quale espressione della tutela

assicurata alla libertà di manifestazione del pensiero, sommini

stra sostanza allo scrutinio delle questioni già compiuto alla stre

gua del rispetto del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3.

Per questi motivi, riuniti i trentuno procedimenti, a) dichiara

la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità

dell'art. 595 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tri

bunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982); b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costitu

zionalità dell'art. 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla

stampa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982), dal

Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982 (n. 355 R.O.

1982), dal Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982 (n. 626 R.O. 1982) e dal Tribunale di Perugia con due ordinanze

rese sotto la data del 5 maggio 1982 (nn. 636, 641 R.O. 1982) e con le ordinanze 10 maggio 1982 (n. 637 R.O. 1982), 19 maggio 1982 (n. 639 R.O. 1982) e 24 maggio 1982 (n. 640 R.O. 1982); c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costitu zionalità degli art. 9 e 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sol

levata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con

ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982); d) dichiara la ma

nifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli art.

1, 9 e 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982

(n. 549 R.O. 1982) e dal Tribunale di Milano con ordinanza 18

maggio 1982 (n. 660 R.O. 1982); e) dichiara la manifesta infon

datezza della questione di costituzionalità degli art. 1, 9 e 13 1. 8

febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Tribunale di Roma con tre ordinanze rese sotto la data

del 23 marzo 1982 (nn. 349, 350 e 423 R.O. 1982), con ordinanza

10 marzo 1982 (n. 351 R.O. 1982), con due ordinanze rese sotto

la data del 24 marzo 1982 (nn. 348 e 353 R.O. 1982), con ordi nanze 27 marzo 1982 (n. 352 R.O. 1982), 3 aprile 1982 (n. 354 R.O. 1982), 20 aprile 1982 (n. 431 R.O. 1982), 21 aprile 1982 (n. 422 R.O. 1982) e 24 aprile 1982 (n. 432 R.O. 1982) e dal Tribu nale di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982 (n. 666 R.O.

1982); /) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 1, 9, 12 e 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 21 Cost., dal Tribunale di

Roma con ordinanza 6 marzo 1982 (n. 410 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 10 marzo 1982 (nn. 414 a 416

R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 16 marzo 1982 (nn. 411 a 413 R.O. 1982) e con ordinanza 23 marzo 1982

(n, 676 R.O. 1982).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 febbraio 1983, n. 41

(Gazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rei. An

drioli; Lesen Aston c. Telese; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Baccari). Ord. Pret. Salerno 2 marzo 1976 (Gazz. uff. 23 giugno 1976, n. 164).

Contumacia in materia civile — Notificazione di atti al contu mace — Ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale — Esclusione dei capitoli — Questione inammissibile di costi tuzionalità (Cost., art. 24; cod. proc. civ., art. 292; disp. att. cod. proc. civ., art. 102).

È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 292, 1°

comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che con l'ordi nanza ammissiva dell'interrogatorio formale debbano necessa riamente essere notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio stesso, ove risulti che i capitoli non siano stati articolati in alcun atto del processo. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione Pret. Salerno 2 marzo 1976 è massi mata in Foro it., 1977, I, 552, con nota di richiami.

Non risulta che la dottrina abbia preso in esame la questione su cui la corte ha omesso di pronunciarsi; in particolare non risulta che da alcuno sia stato espressamente sostenuto — come pur sembra ragio nevole — che, ai sensi del comb. disp. degli art. 24, 2" comma, Cost, e 292, 1° comma, c. p. c., in ipotesi di contumacia non sia applicabile l'art. 102 disp. att. c. p. c. e che pertanto al contumace debba essere notificata l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale comprensi va dei relativa capitoli ancorché contenuti nell'atto di citazione, o nel la comparsa di risposta (ovvero nel ricorso introduttivo o nella memo ria difensiva ex art. 414 e 416 c.p.c.) o nei processi verbali di causa. V. per tutti Giannozzi, La contumacia nel processo civile, Milano, 1963, 189; Andrioli, Commento al cod. proc. civ., Napoli, 1956, IP.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Fatto. — 1. - Con atto, notificato per mezzo del servizio po stale il 14 novembre 1975, a stare all'avviso di ricevimento, a

mani di Telese Luisa qualificatasi figlia del convenuto, Enrico Le

sen Aston d'Aston, premesso che il 26 maggio 1975 l'autocarro

della ditta Telese targata NA 844201, nel far manovra nel piaz zale antistante lo stabilimento Co.na.p.asic. s.p.a. in Salerno,

aveva danneggiato l'autovettura Mercedes 220/D targata SA 187502, di cui l'attore era proprietario, convenne Telese Giuseppe auto

trasporti e traslochi via S. Pietro Casoria (NA), avanti il Pretore

di Salerno per la condanna del convenuto al risarcimento dei dan

ni con avvertenza che, in mancanza di sua comparizione in giudi zio, si procederebbe in contumacia chiedendo « fin d'ora ammet tersi interrogatorio formale e svolgere la più completa istruttoria

adeguata al comportamento processuale di controparte». Alla udienza del 12 dicembre 1975 il pretore designato invitò l'attore ad esibire certificazione attestante la convivenza e la capacità della

persona che aveva ricevuto la notificazione per conto del conve

nuto, riservato ogni provvedimento in ordine alla dichiarazione

della contumacia, ammise l'interrogatorio formale del convenuto e

rinviò per l'espletamento all'udienza del 1° marzo 1976 con termi

ne fino al 15 febbraio 1976.

All'udienza del 1° marzo 1976 dopoché il difensore con pro cura dell'attore aveva depositato l'originale dell'estratto dell'inter

rogatorio formale notificato per mezzo del servizio postale il 5

dicembre 1976, il pretore, rilevato — trascorsa l'ora contuma

ciale — che il convenuto non si era ancora costituito, ne dichiarò

la contumacia invitando l'attore ad esibire idonea documentazione

per stabilire la convivenza con il convenuto e la capacità di tal

Telese Luisa, qualificata figlia sull'avviso di ricevimento della

notificazione della citazione, riservato ogni altro provvedimento. 2. - Con ordinanza, emessa il 2 marzo 1976, comunicata il

successivo 12 e notificata il 26 aprile, pubblicata nella G.U. n.

164 del 23 giugno 1976 e iscritta al n. 389 R.O. 1976, con cui la

riserva venne sciolta, il pretore, premesso che l'art. 102 disp. att.

c.p.c. consente al giudice, nell'emettere l'ordinanza ammissiva

dell'interrogatorio formale, di richiamare, senza ripeterli, i capi toli d'interrogatorio contenuti nell'atto di citazione e nella com

parsa di risposta o nei processi verbali di causa, sollevò d'uffi

cio questione di legittimità costituzionale dell'art. 292, 1° com

ma, c.p.c., per violazione dell'art. 24, 2° comma, Cost., nella parte in cui non prevede che con l'ordinanza ammissiva dell'interroga torio formale siano notificati alla parte contumace anche i capi toli dell'interrogatorio stesso, sul riflesso che « allorquando, come

nella fattispecie, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio sia

emessa per relationem nei termini consentiti dal menzionato art.

102 disp. att. c.p.c., la notificazione di tale ordinanza al contu

mace non consente a quest'ultimo di avere notizia completa ed

esauriente del provvedimento stesso e, soprattutto, dei fatti dei

quali si sollecita la sua confessione, o dai quali, in caso di manca

ta risposta, derivano le conseguenze ammissive previste dall'art.

232 c.p.c.». Tale questione reputò il pretore rilevante «ai fini

della definizione del presente giudizio, nel quale l'attore ha ri

chiesto l'interrogatorio formale del convenuto», sui capi artico

lati in domanda « ed ha notificato al convenuto stesso, contu

mace, l'ordinanza ammissiva non contenente la specifica indica

zione dei capitoli dell'interpello, mentre l'interrogando non è com

parso all'udienza fissata per l'espletamento della prova ». (Omissis)

Diritto. — 5.1. - Dai fascicoli di parte attrice e d'ufficio, perve nuti alla cancelleria della corte, risulta che dell'interrogatorio for

male del convenuto non sono articolati i capitoli in alcun atto e

che oggetto della notificazione per mezzo del servizio postale ef

172 s.; Id., Diritto processuale civile, Napoli, 1979, 1, 650, 702 s.; S.

Satta, Commentario del cod. proc. civ., Milano, 1961, II, 1, 376 ss.;

Vaccarella, Interrogatorio delle parti, voce dell'Enciclopedia del di

ritto, Milano, 1972, XXII, 376; Mandrioli, Corso di dir. proc. civ.',

Torino, 1981, II, 176 ss., 231 ss.; Brandi, Contumacia, voce deU'Enci

clopedia del diritto, Milano, 1962, X, 467.

V., in tema di contumacia, Corte cost. 12 marzo 1975, n. 60, Foro it., 1975, I, 787, che ha dichiarato infondata la questione di costi

tuzionalità dell'art. 291 c.p.c. nella parte in cui consente che sia dichia rata la contumacia del convenuto, pur regolarmente citato, che non sia

comparso per impedimento di fatto; e Corte cost. 14 gennaio 1977, n.

14, id., 1977, 1, 259, che ha dichiarato illegittimo il comb. disp. de

gli art. 426 c.p.c. e 20 1. 11 agosto 1973 n. 533 nella parte in cui,

per le cause pendenti al momento di entrata in vigore della 1. n. 533, non era prevista la comunicazione anche al contumace dell'ordinanza

di fissazione dell'udienza di discussione ed il termine perentorio per

l'integrazione degli atti. Dallo svolgimento del processo risulta che nel caso di specie sia

l'atto di citazione sia l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale erano stati notificati a mezzo del servizio postale. Sulla recente 1. 20

novembre 1982 n. 890 sulla notificazione di atti a mezzo posta (Le

leggi, 1982, I, 2042) v. Andrioli, in Dir. e giur., 1983, fase. 1.

fettuata il 5 febbraio 1976 è stato non già l'estratto dell'interro

gatorio formale, sibbene la copia autentica del processo verbale dell'udienza istruttoria del 12 dicembre 1976, nel quale — lo si

ripete — non sono stati articolati capitoli di interrogatorio formale. 5.2. - Tale essendo lo stato degli atti, s'impone la declarato

ria d'inammissibilità della proposta questione della quale difetta il concreto presupposto: si vuol dire l'articolazione dei capitoli sui

quali era stato chiamato a rispondere il convenuto, seppure non è lecito aggiungere che lo stato di contumace di questo è in

dubbiato dal pretore il quale ha invano insistito nel chiedere al

l'attore l'esibizione di documentazione idonea a stabilire la con

vivenza con il convenuto e la capacità della consegnataria degli atti (citazione e processo verbale dell'udienza istruttoria del 12 di

cembre 1976) notificati per mezzo del servizio postale. Per questi motivi, dichiara inammissibile la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 292, 1° comma, c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 24, 2° comma, Cost., con ordinanza 2 marzo

1976 del Pretore di Salerno.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 febbraio 1983, n. 40

(Gazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rei.

Rossano; imp. Lucato. Ord. Pret. Chieri 24 gennaio 1976

(Gazz. uff. 26 dicembre 1976, n. 346).

Circolazione stradale — Conducenti afletti da minorazioni fisi

che — Omessa annotazione degli estremi del veicolo sulla pa tente — Mancato adattamento del veicolo — Sanzioni — Que stione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 15 giu gno 1959 n. 393, t. u. delle norme sulla circolazione stradale, art. 87).

£ infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, 7" comma, cod. stradale, nella parte in cui prevede eguali san zioni penali per la violazione dell'obbligo di indicare sulla pa tente di categoria F, rilasciata al conducente affetto da minora zioni fisiche, i dati di identificazione del veicolo che è auto rizzato a guidare e per la violazione dell'obbligo di munire il

veicolo usato degli adattamenti richiesti in relazione alla sua mutilazione o minorazione, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 febbraio 1983, n. 39

(iGazzetta ufficiale 9 marzo 1983, n. 67); Pres. Elia, Rei.

Rossano; imp. Filipponi; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. Trib. Grosseto 10 marzo 1976 (Gazz. uff. 9 giugno 1976, n. 151).

(1) Con la sentenza in epigrafe la corte ribadisce ancora una volta, in materia di circolazione stradale, la tesi secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quale debba essere il" corrispondente trattamento san zionatone: in questo senso, da ultimo, Corte cost. 14 luglio 1982, n. 132, Foro it., 1983, I, 24, con nota Fiandaca, che ha dichiarato costituzionalmente legittima la previsione di una eguale pena per chi, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco persona provvista di patente e per chi guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente (per ulteriori riferimenti cfr. la nota di richami di E. Gironi a Corte cost. 167/82, in questo fascicolo, I, 586).

Per giustificare la « ragionevolezza » dell'identico trattamento pe nale stabilito rispetto alle ipotesi di specie, la corte fa proprio un assunto più volte affermato dalla Cassazione, per il quale solo l'ac certamento dell'ispettorato della motorizzazione civile comprova che il veicolo impiegato è provvisto degli adattamenti richiesti dalla me nomazione fisica; onde, in mancanza di tale accertamento di natura (per dir cosi) « costitutiva » (e della conseguente annotazione sulla

patente), non vale ad escludere la responsabilità penale la circostanza che il veicolo sia « di fatto » munito degli accorgimenti necessari: cfr. Cass. 21 novembre 1977, Vernucchi, id., Rep. 1978, voce Circo lazione stradale, n. 266; 9 maggio 1977, Sorbera, ibid., n. 327, e in Giust. pen., 1978, II, 148, in motivazione; 13 gennaio 1976, Ami

cone, Foro it., Rep. 1976, voce cit-, n. 288; 21 novembre 1975, Bat

teghi, ibid., n. 285; 7 maggio 1973, Pigozzo, id., Rep. 1973, voce cit., n. 250. In argomento si veda anche Fattori, In tema di patenti a mutilati e minorati fisici, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1976, 654.

Com'è agevole osservare, la questione de qua ripropone alcuni dei

problemi tipicamente sollevati dalle tecniche di tutela che riconnet tono il controllo penale a presupposti « filtrati » dalla p. a.: per con siderazioni in proposito si veda, da ultimo, Fiandaca, Controllo pe nale sull'uso degli additivi alimentari e principio di uguaglianza, in Foro it., 1982, I, 637.

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