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sentenza 28 maggio 1999, n. 200 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 giugno 1999, n. 22); Pres....

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sentenza 28 maggio 1999, n. 200 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 giugno 1999, n. 22); Pres. Granata, Est. Marini; Valenza c. Direzione regionale per le entrate della Liguria; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Comm. trib. prov. Genova 22 maggio 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 38 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 2435/2436-2439/2440 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193606 . Accessed: 24/06/2014 20:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.146 on Tue, 24 Jun 2014 20:31:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 28 maggio 1999, n. 200 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 giugno 1999, n. 22);Pres. Granata, Est. Marini; Valenza c. Direzione regionale per le entrate della Liguria; interv.Pres. cons. ministri. Ord. Comm. trib. prov. Genova 22 maggio 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 38 del1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 2435/2436-2439/2440Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193606 .

Accessed: 24/06/2014 20:31

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2435 PARTE PRIMA 2436

Tabladini nel procedimento penale dinanzi allo stesso pretore costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni par

lamentari, e sono quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, 1°

comma, Cost.

Secondo il ricorrente, con detta deliberazione il senato ha ri

condotto alla sfera di applicabilità della prerogativa dell'insin

dacabilità comportamenti che non possono in alcun modo a

essa ricollegarsi e in tal modo ha leso le attribuzioni costituzio

nali dell'autorità giudiziaria. 2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 300 del 1998, con

cui questa corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato

al senato, a cura del ricorrente, in data 7 settembre 1998; il

ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita notificazione,

sono stati depositati nella cancelleria della Corte costituzionale

il successivo 13 ottobre.

3. - Il senato della repubblica, tempestivamente costituitosi

in giudizio, ha concluso per l'improcedibilità o l'inammissibilità del conflitto, e comunque per il rigetto di esso, ribadendo la

riconducibilità delle condotte del senatore all'espressione di opi nioni nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

4. - L'eccezione d'improcedibilità che attiene alla valida in

staurazione del giudizio per conflitto di attribuzione ha caratte

re pregiudiziale. 4.1. - L'eccezione è fondata.

4.2. - Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedu rali nelle quali si articola il giudizio — destinate a concludersi, la prima con la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ri

corso, e la seconda con la decisione definitiva sul merito oltre

che sull'ammissibilità — è rimesso all'iniziativa della parte inte

ressata, che, in particolare, all'esito della prima fase, ha l'onere

di provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione

del ricorso e dell'ordinanza che lo ammette, ma anche al depo sito presso la cancelleria della corte degli atti notificati, nel ter

mine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art.

26, 3° comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale (sentenza n. 449 del 1997, ibid., 319). Al riguardo, questa corte ha numerose volte affermato che

il deposito del ricorso nel termine indicato costituisce un adem

pimento necessario perché possa aprirsi la seconda fase del giu dizio sul conflitto, e che l'anzidetto termine ha carattere peren torio perché è da esso che decorre l'intera catena degli ulteriori

termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, 4° comma, delle richiamate norme integrative (v., oltre alla ci

tata sentenza n. 449 del 1997, sentenze nn. 50 e 35 del 1999,

id., 1999, I, 1107; nn. 342 e 274 del 1998, id., 1998, I, 3045). 4.3. - Non essendo stato rispettato l'anzidetto termine per

il deposito del ricorso, non può procedersi allo svolgimento del

l'ulteriore fase del giudizio. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara improcedi

bile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Pretore di Milano nei confronti del senato della repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1999.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 maggio 1999, n. 200

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 giugno 1999, n. 22); Pres. Granata, Est. Marini; Valenza c. Direzione regionale

per le entrate della Liguria; interv. Pres. cons, ministri. Ord.

Comm. trib. prov. Genova 22 maggio 1997 (G.U., la s.s., n. 38 del 1997).

Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Immobili

concessi in superficie — Soggetto passivo — Questione infon

data di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; d.leg. 30 dicembre

1992 n. 504, riordino della finanza degli enti territoriali, a

norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 3). Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Immobili

concessi in superficie — Imponibile — Questione inammissi

bile di costituzionalità (Cost., art. 3, 53; 1. 23 ottobre 1992

n. 421, delega al governo per la razionalizzazione e la revisio

ne delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, art. 4; d.leg. 30 dicem

bre 1992 n. 504, art. 5).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

3, 2° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, nella parte in cui, disponendo che per gli immobili concessi in superficie

soggetto passivo dell'imposta è il concedente (del diritto di

superficie) e non il proprietario superficiario della costruzio

ne, violerebbe il criterio direttivo fissato dall'art. 4, 1° com

ma, lett. a), n. 2, l. 23 ottobre 1992 n. 421, in riferimento

agli art. 76 e 77 Cost. (1) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli

art. 4, 1° comma, lett. a), n. 3, l. 23 ottobre 1992 n. 421

e 5 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, nella parte in cui assog

getterebbero alla medesima base imponibile i fabbricati pos seduti da! proprietario e quelli posseduti dal proprietario su

perficiario a tempo determinato, in riferimento agli art. 3 e

53 Cost. (2)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 luglio 1999, n. 6809; Pres. Reale, Est. Cicala, P.M. Giacalone

(conci, conf.); Min. finanze c. Tonetto (Avv. Patrizi, Biolè,

Iavicoli). Cassa Comm. trib. reg. Liguria 5 febbraio 1997

e decide nel merito.

Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Rimborso — Disciplina amministrativa — Mancata emanazione — Irri

levanza (D.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 18). Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Terreno

comunale concesso in superficie — Fabbricato costruito sul fondo — Soggetto passivo (Cod. civ., art. 952; d.leg. 30 di

cembre 1992 n. 504, art. 1, 2, 3).

La mancata emanazione del decreto ministeriale previsto nel

l'art. 18 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, in tema di rimborso dell'Ici relativa all'anno 1993, non incide sul diritto del con tribuente a ripetere le somme indebitamente versate. (3)

(1-2) L'ordinanza di rimessione, Comm. trib. prov. Genova 22 mag gio 1997, è massimata in Foro it., Rep. 1997, voce Tributi locali, nn. 179, 180.

La Consulta — spingendosi al di là della mera ricognizione dell'esi stenza di possibili interpretazioni costituzionalmente corrette del d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504 — fornisce la sua lettura di questo nel senso di ravvisare l'assoggettabilità all'Ici del proprietario superficiario del fabbricato.

Reputa poi inammissibile il dubbio di costituzionalità concernente l'en tità dell'imposta dovuta dal contribuente, in quanto, a suo avviso, «ap pare manifesta l'inesistenza, nella specie, del necessario nesso di pregiu dizialità della sua soluzione rispetto al giudizio di merito che, secondo

quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, è limitato all'an dell'impo sizione».

Sulla costituzionalità della disciplina dell'Ici, v., per altri profili, Corte cost. 22 aprile 1997, n. Ill, id., 1997, I, 2391, con nota di richiami, e, più di recente, Corte cost. 2 aprile 1999, n. 119, che sarà riportata in un prossimo fascicolo.

(3) Negli stessi esatti termini, cfr. Cass. 10 luglio 1999, n. 7273, Foro

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a coo

perativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e po

polari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'impo sta comunale sugli immobili (lei) a carico della cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso. (4)

I

Diritto. — 1. - La Commissione tributaria provinciale di Ge

nova solleva — in riferimento agli art. 76 e 77 Cost. — questio ne di legittimità costituzionale dell'art. 3, 2° comma, d.leg. 30

dicembre 1992 n. 504 (riordino della finanza degli enti territo

riali, a norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421). Ad avviso della commissione rimettente, la disposizione de

nunciata, disponendo che per gli immobili concessi in superficie

it., Mass., 838; 12 giugno 1999, n. 5802, Foro it., Mass., 713, e Comm. trib. reg. Liguria 8 febbraio 1997, id., Rep. 1997, voce Tributi locali, n. 192.

(4) Conf. Cass. 10 luglio 1999, n. 7273, e 12 giugno 1999, n. 5802, cit. alla nota che precede.

Comm. trib. reg. Liguria 5 febbraio 1997, ora cassata, è massimata in Foro it., Rep. 1997, voce Tributi locali, n. 190.

Nella giurisprudenza tributaria, v., in senso conforme, Comm. trib.

reg. Lombardia 30 giugno 1998, Bollettino trib., 1998, 1911 (m); Comm. trib. reg. Liguria 8 febbraio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n.

189, e Dir. e pratica trib., 1998, II, 664, con nota di S. Bardi, lei:

regime transitorio e individuazione del soggetto passivo per gli edifici realizzati su terreni concessi in superficie, per la quale se è vero che il 2° comma dell'art. 3 d.leg. 504/92 costituisce parte del rapporto tri butario il concedente, il quale assume il ruolo di soggetto passivo dell'I

ci, è altrettanto vero che per i fabbricati costruiti in virtù di un diritto di superficie su terreni di proprietà del comune tale posizione va indivi duata nel costruttore dell'edificio, originario titolare di un (separato rispetto al suolo) diritto di proprietà pieno ed esclusivo; Comm. trib. I grado Ravenna 24 novembre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 151, secondo la quale soggetto passivo dell'Ici è il superficiario, es sendo questi titolare di un diritto proprio che è diritto di proprietà sulla

costruzione, in quanto tale da tassare al pari degli altri diritti quali l'usufrutto e l'abitazione.

Per Comm. trib. I grado Savona 24 luglio 1995, ibid., nn. 152, 153, e Dir. e pratica trib., 1996, II, 991, con nota di A. Baldassari, Impo sta comunale sugli immobili e diritto di superficie, soggetto passivo del

l'Ici dovuta su un fabbricato di civile abitazione realizzato da una coo

perativa su terreno concesso in superficie da un comune e successiva mente assegnato ai soci, è la stessa società cooperativa, la quale ha

diritto di rivalsa sui soci assegnatari; analogamente, Comm. trib. I gra do Savona 30 maggio 1995, Foro it., 1995, III, 585, con nota di richia

mi, secondo la quale le cooperative edilizie titolari di un diritto di su

perficie su terreni di proprietà comunale sono soggetti passivi dell'Ici

dovuta in relazione alle abitazioni realizzate su tali terreni e dalle stesse

cooperative assegnate ai soci (a loro volta titolari di un diritto di super ficie sui medesimi fabbricati).

Contra, Comm. trib. prov. Parma 2 luglio 1998, Bollettino trib., 1998, 1588 (m); Comm. trib. reg. Liguria 31 gennaio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 191, e Riv. giur. trib., 1998, 180, con nota di A.

Giovanardi, Diritto di superficie costituito dal comune a favore di coo

perative e imposta comunale sugli immobili, per la quale nell'ipotesi di immobile costruito, in attuazione dei progetti per l'edilizia economi

ca e popolare, su suolo di proprietà del comune concesso in diritto di superficie per novantanove anni, non può essere ravvisata la sogget tività passiva dei privati superficiari ma essa permane, in forza dell'art.

3, 2° comma, d.leg. 504/92, in capo al concedente, con il risultato

che, trattandosi di bene appartenente a soggetto escluso da imposta ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, il fabbricato non deve essere

assoggettato ad lei; Comm. trib. I grado Latina 19 aprile 1994, Foro

it., Rep. 1995, voce cit., n. Ili, e Finanza loc., 1995, 664, con nota

di M. Trimeloni, lei: questioni in tema di diritto di superficie, per la quale quando è costituito dal proprietario di un'area il diritto di

superficie, per la realizzazione su di essa di fabbricati, soggetto passivo dell'Ici è il proprietario concedente, il quale potrà esercitare la facoltà

di rivalsa nei confronti del superficiario. A seguito dell'entrata in vigore (dal 1° gennaio 1998) dell'art. 58,

1° comma, lett. a), d.leg. 15 dicembre 1997 n. 446, l'art. 3, 1° comma,

d.leg. 504/92 così recita: «soggetti passivi dell'imposta sono il proprie tario di immobili di cui al 2° comma dell'art. 1, ovvero il titolare di

diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi

(. . .)» (su questa normativa, v. N. Sardi-R. Negri, L'lei e le coopera tive edilizie: le ultime sentenze dei giudici tributari e la novella del d.leg.

446/97, in Fisco, 1998, 8419). In dottrina, oltre agli a. cit. supra, v. M. Rossi, Le cooperative edili

zie di abitazione e l'Ici, in Ascotributi inserto, 1997, fase. 10, 35; F.R.

Dinacci, lei: concessione del diritto di superficie e dubbi interpretativi, id., 1995, fase. 11, 34; Pulcrino, Il diritto di superficie e l'Ici, in Tri

buti loc. e reg., 1996, 429.

Il Foro Italiano — 1999.

soggetto passivo dell'imposta è il concedente (del diritto di su

perficie) e non il proprietario superficiario della costruzione,

violerebbe il criterio direttivo fissato dall'art. 4, 1° comma, lett.

a), n. 2, 1. 23 ottobre 1992 n. 421 (delega al governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sa

nità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoria

le) e, conseguentemente, gli art. 76 e 77 Cost.

2. - La commissione rimettente dubita altresì — in riferimen

to agli art. 3 e 53 Cost. — della legittimità costituzionale degli art. 4, 1° comma, lett. a), n. 3, 1. delega 23 ottobre 1992 n.

421 e 5 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, che assoggetterebbero alla medesima base imponibile i fabbricati posseduti dal pro

prietario e quelli posseduti dal proprietario superficiario a tem

po determinato.

3. - La prima questione non è fondata.

3.1. - Secondo l'interpretazione della commissione rimetten

te, per gli immobili concessi in superficie soggetto passivo del

l'Ici sarebbe il concedente (del diritto di superficie), restando,

correlativamente, escluso dal tributo il proprietario del fabbri

cato insistente sul suolo altrui (c.d. proprietario superficiario). Ed è sotto tale aspetto che, sempre ad avviso del giudice a quo,

risulterebbe violato il criterio direttivo fissato dalla legge di de

legazione che individua quale soggetto passivo dell'Ici il pro

prietario in genere dei fabbricati e, quindi, anche il proprietario

superficiario. 4. - Ai fini della soluzione di siffatto dubbio di costituzionali

tà, è necessario muovere dall'affermazione, costante nella giuris

prudenza di questa corte, secondo cui «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché

è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giu

dice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpreta

zioni costituzionali» (così, ex plurimis, sentenze n. 65 del 1999,

Foro it., 1999, I, 1387, e n. 356 del 1996, id., 1997, I, 1306). Quel che occorre allora preliminarmente accertare è la possi

bilità di una lettura della norma denunciata alternativa a quella

della commissione rimettente e rispettosa del criterio direttivo,

fissato nella legge di delegazione, che impone l'assoggettamento all'Ici del proprietario dei fabbricati (art. 4, 1° comma, nn.

1 e 2, 1. n. 421 del 1992). 5. - È anzitutto indubbio, come concordemente osservato dalla

dottrina, che il legislatore con la norma denunciata, colmando

una lacuna della legge delega, abbia inteso assoggettare all'Ici,

e non già escludere dalla stessa, il titolare del diritto di superfi

cie, in analogia a quanto disposto dalla stessa norma per il tito

lare del diritto di usufrutto, uso e abitazione.

Mancando nella legge delega un qualsiasi riferimento al su

perficiario quale soggetto passivo dell'Ici, il legislatore delegato

ha ritenuto di individuare nel concedente il soggetto passivo del

l'imposta, accordandogli al tempo stesso un diritto di rivalsa

nei confronti del superficiario che in tal modo viene a risultare

il soggetto effettivamente inciso dal tributo.

Occorre, tuttavia, precisare che il diritto di superficie cui ha

riguardo il legislatore delegato è una situazione diversa dalla

proprietà superficiaria che nasce successivamente all'esecuzione

della costruzione.

In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione

ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà,- l'Ici, contra

riamente a quanto ritenuto dalla commissione rimettente, sarà

dovuta, ai sensi di quanto disposto dal n. 1 del citato art. 3

d.leg. n. 504 del 1992, soltanto dal proprietario superficiario

del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente pro

prietario del suolo.

E ciò per l'ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fab

bricato, non essendo qualificabile né come area edificabilc, né

come terreno agricolo (cfr. lett. b e c dell'art. 2 d.leg. n. 504

del 30 dicembre 1992), non rientra nel novero di quei beni che

l'art. 1 dello stesso decreto legislativo dichiara tassabili ai fini lei. Conclusivamente, dovendo, in base all'interpretazione che pre

cede, affermarsi l'assoggettabilità all'Ici del proprietario super

ficiario del fabbricato, la norma denunciata si sottrae alla cen

sura di eccesso di delega formulata, sulla base di una differente

lettura, dalla commissione rimettente.

6. - La seconda questione va dichiarata inammissibile per di

fetto di rilevanza nel giudizio a quo. Poiché il dubbio di costituzionalità investe l'entità dell'impo

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2439 PARTE PRIMA 2440

sta dovuta dal contribuente, appare manifesta l'inesistenza, nel

la specie, del necessario nesso di pregiudizialità della sua solu

zione rispetto al giudizio di merito che, secondo quanto risulta

dall'ordinanza di rimessione, è limitato all'a/J dell'imposizione. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 2° com

ma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421),

sollevata, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., dalla Commis

sione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epi

grafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costitu

zionale degli art. 4, 1° comma, lett. a), n. 3, 1. 23 ottobre 1992

n. 421 (delega al governo per la razionalizzazione e la revisione

delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di pre videnza e di finanza territoriale), e 5 d.leg. 30 dicembre 1992

n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421), sollevata, in riferimento

agli art. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

II

Svolgimento del processo. — L'amministrazione finanziaria

ricorre deducendo due motivi avverso la pronuncia n. 93 del

5 febbraio 1997 (Foro it.y Rep. 1997, voce Tributi locali, n.

190) con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ammini

strazione avverso il ricorso proposto dal sig. Bino Tonetto e

ha ritenuto che il sig. Tonetto, quale superficiario di un appar tamento di edilizia economica e popolare non fosse tenuto al

versamento dell'Ici; e perciò gli dovesse essere rimborsata l'Ici

da lui erroneamente corrisposta per l'anno 1993.

La commissione regionale ha rilevato che l'azione del contri

buente non era preclusa dalla mancata fissazione, con il decreto

ministeriale previsto dall'art. 18 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, dei termini e delle modalità per il rimborso delle imposte inde

bitamente pagate; ha ritenuto fondata la relativa domanda, con

siderando che detto edificio era stato costruito in forza di dirit

to di superficie concesso dal comune alla cooperativa per la

durata di novantanove anni (art. 35 1. 22 ottobre 1971 n. 865), che l'Ici è dovuta non dal superficiario, ma dal concedente (con rivalsa contro il superficiario), e che restava nella specie inap

plicabile in ragione della coincidenza del proprietario conceden

te con l'ente impositore (art. 3, 2° comma, e 4, 1° comma,

d.leg. n. 504 del 1992). Il sig. Tonetto resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo del ricorso

l'amministrazione sostiene che l'omessa emanazione del citato

decreto ministeriale per la disciplina dei rimborsi, ha determina

to l'improcedibilità dell'iniziativa giudiziale del sig. Tonetto, in

quanto la sua istanza in via amministrativa non era idonea alla

formazione del silenzio-rifiuto, cioè del provvedimento negati vo suscettibile d'impugnazione.

Il motivo è infondato.

Il 3° ed il 4° comma dell'art. 18 d.leg. n. 504 del 1992, occu

pandosi fra l'altro dei rimborsi spettanti ai contribuenti, de

mandano al ministro delle finanze il compito di stabilire con

decreto termini e modalità di effettuazione.

Tale delega, riferita agli adempimenti necessari per il concre

to soddisfacimento dei crediti restitutori dei contribuenti, attie

ne alla regolamentazione «interna», nel rapporto con gli organi

preposti alle relative incombenze, mentre non riguarda, né po trebbero in ragione della qualità del soggetto incaricato e della

natura dell'atto delegato, le condizioni per l'insorgenza del di

ritto al rimborso e per la sua tutela in sede giurisdizionale: ne

deriva che le norme di legge sulla ripetibilità del versamento

indebito e sull'impugnabilità del silenzio-rifiuto non possono su

bire limitazione o deroga per effetto dell'inerzia dell'ammini

strazione debitrice nel disciplinare le proprie attività esecutive.

Con il secondo motivo del ricorso si insiste nell'affermare

che l'Ici rispetto a fabbricato di tipo economico-popolare che

insista su suolo municipale oggetto di diritto di superficie, è

dovuta dall'ente costruttore, e poi dagli assegnatari dei singoli

alloggi, nella qualità di proprietari dell'edificio o delle sue

Il Foro Italiano — 1999.

porzioni. Il motivo è fondato.

L'art. 952 c.c., contemplando la costituzione del diritto di

superficie, stabilisce che il proprietario di un fondo può conce

dere ad altri il diritto di fare e di mantenere al di sopra del

suolo una costruzione, acquistandone la proprietà, ovvero può

alienare, separatamente dalla proprietà del suolo, la proprietà della costruzione già esistente.

Il titolare di diritto di superficie sul terreno è quindi, per espres sa definizione normativa, proprietario del fabbricato che abbia

realizzato in attuazione della facoltà conferitagli o che sia stato

in precedenza edificato; in entrambe le situazioni si determina

così una scissione orizzontale dell'assetto dominicale, nel senso

che il concedente mantiene la proprietà del suolo ed il superfi ciario acquista la proprietà dell'opera sovrastante.

Tale scissione si verifica anche se la superficie sia a tempo

determinato, tenendosi conto che l'art. 953 c.c. considera com

patibile con la costituzione del diritto l'apposizione di una sca

denza, e stabilisce che il sopraggiungere di essa segna il passag

gio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo, muo

vendo dunque dall'implicita premessa della titolarità del diritto

in capo al superficiario fino alla scadenza medesima.

In coerenza con dette norme generali vanno intesi gli art. 1-3

d.leg. n. 504 del 1992 (nella formulazione in vigore al tempo dei fatti in discorso), secondo cui Pici presuppone il possesso di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, e grava sui pro

prietari di tali beni (od i titolari di usufrutto, uso, abitazione),

ovvero, in caso di superficie (enfiteusi o locazione finanziaria), sui concedenti, con rivalsa verso i superficiari (enfiteuti o lo

catari). Il collegamento di tali disposizioni evidenzia che la costituzio

ne del diritto di superficie su area edificabilc, ma non ancora

edificata, non incide sull'identificazione dell'area medesima co

me bene tassabile e del suo proprietario quale soggetto obbliga

to; l'una e l'altro, con la realizzazione del fabbricato, escono

dall'ambito oggettivo e soggettivo del tributo, il quale va invece

a gravare sull'edificio e sul proprietario di esso (ancorché non

proprietario ma solo superficiario del suolo).

Pertanto, con riguardo al terreno comunale concesso in su

perficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi eco

nomici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabi le Pici a carico della cooperativa stessa o degli assegnatari in

veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.

Questo principio impone, con l'accoglimento del secondo mo

tivo del ricorso, l'annullamento della statuizione impugnata, ed

inoltre esige una conforme pronuncia nel merito, ai sensi del

l'art. 384, 1° comma (nuovo testo), c.p.c., dato che i fatti ac

certati nelle precorse fasi processuali evidenziano la debenza delle

somme versate dal sig. Tonetto.

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