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Sentenza 28 marzo 1960; Pres. Celoria P., Est. Boldi; Fallimento Produzione cinematografica...

Date post: 31-Jan-2017
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Sentenza 28 marzo 1960; Pres. Celoria P., Est. Boldi; Fallimento Produzione cinematografica Cancellieri (Avv. Santulli) c. Società a r. l. Milesi films (Avv. Cavalieri) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 2 (1961), pp. 371/372-377/378 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151930 . Accessed: 28/06/2014 18:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:04:40 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 28 marzo 1960; Pres. Celoria P., Est. Boldi; Fallimento Produzione cinematograficaCancellieri (Avv. Santulli) c. Società a r. l. Milesi films (Avv. Cavalieri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 2 (1961), pp. 371/372-377/378Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151930 .

Accessed: 28/06/2014 18:04

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PARTE PRIMA 372

Lindstrom, è stata considerata vincolativa per il giudice italiano dalla citata sentenza della Corte d'appello di

Roma, la quale ha testualmente affermato che il giudice italiano non può che « limitarsi a prendere atto delle con

seguenze » del giudizio di delibazione in Svezia della sen

tenza messicana.

Ora il Giudice svedese, con sentenza pronunciata I'll

settembre 1959, non impugnata nei termini e passata

quindi in cosa giudicata, come è fatto certo dalla docu

mentazione acquisita agli atti del presente giudizio, si è

pronunciato' sulla domanda proposta dalla Bergman ed

ha negato validità alla sentenza di divorzio messicana.

Tale rifiuto di omologazione è stato motivato da un duplice ordine di impedimenti posti dall'ordinamento matrimo

niale svedese : uno relativo al difetto di competenza giuris dizionale del giudice messicano, perchè la legge svedese

condiziona il riconoscimento della giurisdizione del giudice straniero in materia matrimoniale alla effettiva contem

poranea residenza dei due coniugi nel Paese straniero ; l'altro, di diritto sostantivo, attinente ai motivi per i

quali la Corte messicana aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio Bergman-Lindstrom, motivi non consi

derati validi dalla legge svedese.

Quindi, in base alla norma del diritto positivo svedese, la Bergman era vincolata da precedente valido matrimonio

(quello con il Lindstrom) all'atto della celebrazione del suo

nuovo matrimonio con il Rossellini ; ed era pertanto, per la stessa legge svedese, che non contrasta, per questo aspetto, ed anzi concorda con la legge italiana (art. 86 cod. civ.),

incapace di contrarre, in patria come all'estero, nuovo

matrimonio. Tale essendo lo status personale della Bergman all'atto del suo matrimonio con il Rossellini, a tale status

personale dovendosi fare esclusivo riferimento per quanto dianzi detto, consegue strettamente la sussistenza di quello

impedimentum ligaminis che, come l'attore ha dedotto

e dimostrato, invalidò il matrimonio della Bergman poi con lui contratto.

Non inficia la stretta conseguenzialità di questo ragio namento logico-giuridico la circostanza che, con la mede sima citata sentenza, il Giudice svedese abbia fatto altresì

riferimento ad altro giudizio di delibazione, con esito

positivo di omologazione, di altra sentenza di divorzio

del matrimonio Bergman-Lindstrom, pronunciata questa da Giudice americano in data 8 novembre 1951. La omolo

gazione del divorzio americano, intervenuto posterior mente alla data del matrimonio tra la Bergman e il Ros

sellini, si palesa infatti del tutto irrilevante ai fini del

decidere, in quanto le pronunce di divorzio hanno, com'è

noto, carattere costitutivo e non dichiarativo. È di tutta evidenza che la sentenza americana di

divorzio, posteriore com'è al secondo matrimonio contratto dalla Bergman con il Rossellini, non si pone, a differenza della sentenza messicana di divorzio, « come fatto inter medio » tra i due matrimoni contratti dalla Bergman e non spiega, quindi, influenza, preso qui in considera zione ai fini della validità di questo secondo matrimonio.

Da tutte le suesposte considerazioni consegue che, in accoglimento della domanda del Rossellini, deve essere dichiarata la nullità del suo matrimonio con la Bergman con tutte le conseguenze di legge.

11 Collegio, a conforto delle sue autonome decisioni, non può non rilevare l'assoluta concordanza dei principi qui seguiti con quelli posti dalla sentenza della Corte di

appello di Roma. Nè può trascurare di considerare come in un Paese cattolico come l'Italia, ove l'indissolubilità matrimoniale è regola, corrisponda ai principi dell'ordina

mento, rivelati dalle norme di ordine pubblico, affermare la validità del primo matrimonio e negare conseguente mente validità al secondo matrimonio, che si fonda su un istituto (divorzio) generalmente contrario alla coscienza italiana.

Anche tale considerazione, come la perfetta rispondenza delle massime applicate a quelle accolte dalla Corte romana, conforta la decisione che, peraltro, si fonda sulle conside razioni di stretto diritto autonomamente svolte da questo Collegio, alla stregua degli art. 17 disp. sulla legge in gene

rale, dei §§ 1 e 5 del terzo capitolo della legge svedese

8 luglio 1904, nonché sull'art. 86 cod. civ. italiano. Per questi motivi, eco.

TRIBUNALE DI MILANO.

Sentenza 28 marzo 1960 ; Pres. Celoria P., Est. Boldi ; Fallimento Produzione cinematografica Cancellieri (Avv. Santulli) c. Società a r. 1. Milesi films (Avv. Cavalieri) .

Cinematografo e cinematografia — Contratto ili

noleggio di film — Fattispecie — Natura (Cod. civ., art. 1703, 1723).

Fallimento — Mandato «in rem propriam » — Estin zione (Cod. civ., art. 1723 ; r. d. 16 marzo 1942 il. 267,

disciplina del fallimento, art. 78). Fallimento —- Mandato — Fallimento del mandante

— Mandatario — Credito verso il fallito — Man cata insinuazione al passivo — Esazione di sommi in esecuzione del mandalo fino a concorrenza del credito — Compensazione — Inammissibilità

(R. d. 16 marzo 1942 n. 267. art. 52, 56).

Il cosiddetto contratto di noleggio di opera cinematografica, per il quale il produttore cede in distribuzione il film per ottenere dal distributore, attraverso il versamento del così detto minimo garantito, un finanziamento della pro duzione ed assicurarsi nel contempo lo sfruttamento dell'opera ; ed il distributore in forza di tale versamento

acquisisce l'esclusività della distribuzione e l'incasso delle relative pattuite percentuali, deve ritenersi, pur se stilato in unico testo, costituito da due contratti legati da intimo rapporto teleologico, e cioè da un contratto preli minare di mutuo e da un contratto di mandato irrevocabile e non da un affitto o da un appalto, nè da un contratto

atipico. (1)

(1) In senso conforme lo stesso Tribunale Milano con la sentenza, resa nella medesima procedura fallimentare, 5 feb braio 1959, Foro it., Rep. 1959, voce Cinematografo, n. 20, com mentato da Mangini, Il contratto di distribuzione cinematografica, in Giur. it., 1959, I, 2, 861.

Definiscono contratto atipico quello c. d. di distribuzione di film con concessione del minimo garantito Trib. Roma 25

luglio 1957, Foro it., Rep. 1958, voce cit., nn. 41-43 j Cass. 16

aprile 1958, n. 1252, ibid., nn. 44, 45 e la sent., da questa con fermata, App. Firenze 1 agosto 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 27, le quali ultime aggiungono che tale contratto si avvi cina al mandato con rappresentanza, e che, essendo stipulato intuitu personae, si estingue per la morte o per il fallimento del

neloggiatore ; lo assimila alla locazione di cose Trib. Padova 26 giugno 1952, id., Rep. 1954, voce cit., nn. 17-19 ; e alla associazione in partecipazione, Trib. Roma 21 giugno 1954, ibid., nn. 15, 16 (commentata in Foro padano, 1955, I, 987 da Porri', In tema di contratti innominati di distribuzione cinema tografica, e ibid., 1359 da Perigli, In tema di contratti (pre tesi) innominati di distribuzione cinematografica) ; lo stesso Tri bunale, con sent. 13 gennaio 1953 (Foro it., Rep. 1953, voce cit., n. 23) Io definisce rapporto complesso che attribuisce alle parli reciproci diritti e obblighi, e ritiene che non venga meno per il fallimento del noleggiante. L'App. Roma 9 dicembre 1958 (id., Rep. 1959 voce cit., n. 21) lo ritiene un caso particolare di tocatio operis in cui predominano elementi misti del contratto di agenzia e di mandato.

Iu dottrina vedi, in vario senso, Porrti, Il c. d. contratto di distribuzione cinematografica, in Foro padano, 1956, I, 91 ; Kkriou , Natura del contratto di noleggio cinematografico e suoi riflessi in tema di provvedimenti cautelari, in Iìass. dir. cinetti., 1956, 3 ; Bile, Sulla natura del contratto fra produttore e noleg giatore di film, ibid., 105; Podat.irt, Alla ricerca di una defini zione giuridica dei rapporti tra produttore e distributore di films, id., 1955, 38 ; Rinaldi, Rapporti tra produttori e noleggiatori di films. Il cosiddetto mandato a distribuire, id,, 1954, 6 ; Giannini A., Il contratto di noleggio delle opere cinematografiche, in Biv. dir. comm., 1952, I, 474.

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373 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 374

Anche il mandato irrevocabile conferito nélVinteresse del man datario si estingue per fallimento di una delle parti. (2)

In caso di fallimento del viandante, il mandatario, pur in caso di mandato irrevocabile, non può continuare ad esi

gere in esecuzione di tale negozio, e trattenerle, fino a concorrenza di anticipazione fatta al mandatario, somme che invece devono ritenersi comprese nella massa fal limentare, ma deve chiedere Vaccertamento del suo credito nelle forme prescritte dalla legge fallimentare, senza di che non può far valere la invocata compensazione. (3)

Il Tribunale, ecc. — La domanda deve essere accolta. Il cosiddetto contratto di noleggio di opera cinemato

grafica non è stato ancora definito dal legislatore nei suoi

elementi essenziali e, nella pratica, si attua, a seconda dei

casi, in pattuizioni sostanzialmente e formalmente diverse. Di qui la necessità di prendere le mosse, ogni volta,

dall'esame dei singoli contratti, al fine di individuare l'esatta natura degli stessi e le conseguenti obbligazioni delle parti.

Nella specie, il 17 luglio 1951 l'attuale fallita così scri

veva alla S. r. 1. Milesi films, che ha poi firmato per accet

tazione (copia di lettera registrata l'8 maggio 1959 n. 10819, voi. 5823, prodotta dall'attore), in adempimento di quanto

disposto con ordinanza collegiale dell'11 dicembre 1958 :

« Yi confermiamo di essere disposti a cedervi in distribu

zione per la zona cinematografica dell'Emilia il film di

nostra produzione dal titolo « I due sergenti ». A tale scopo Voi vi impegnate a versarci fin da questo momento le

seguenti somme : minimo garantito netto di ns. spettanze lire 3.500.000, anticipazioni premi governativi lire 500.000.

L'ammontare complessivo di lire 4.000.000 sarà da Voi

coperto con vs. accettazioni cambiarie, da essere utilizzate

presso la Banca nazionale del lavoro Sezione credito cine

matografico. Voi vi impegnate inoltre a versare la somma

di lire — in contanti a firma del presente accordo. Que st'ultima- cifra si intende da noi (occorre evidentemente

leggere : voi) versata alla Produzione Cancellieri a titolo

di anticipazione garantita dai premi governativi, con l'in

tesa che dopo aver coperto l'ammontare di lire — coperto

con vs. effetti, come sopra specificato, siete sin d'ora

autorizzati a trattenervi gli incassi dei noleggiatori fino

alla concorrenza di lire —. Noi vi riconosciamo lina percen tuale di distribuzione a titolo di rimborso delle vs. spese nessuna esclusa ed accettata (occorre evidentemente leg

gere : eccettuata) del 23% fino alla concorrenza del minimo

garantito ; oltre detto minimo la percentuale di distribu

zione sarà del 30%. « Noi vi forniremo, entro il 30 novembre 1951, per la

distribuzione del film n. 2 copie positive, n. 4 presentazioni. Inoltre provvederemo a fornirvi anche del materiale d'uso

nonché dei visti di censura. Sarà nostra cura inviarvi al più

presto il regolare contratto di distribuzione entro la fine del

corrente mese, e che sostituirà il presente accordo ».

In sostanza la Produzione Cancellieri cedeva in distri buzione il film alla S. r. 1. Milesi, per ottenere da questa, attraverso il versamento del così detto minimo garantito, un finanziamento della produzione ed assicurarsi nel con

tempo lo sfruttamento dell'opera. La attuale convenuta in forza del predetto versamento, si garantiva la esclusività della distribuzione e l'incasso delle relative pattuite per centuali, definite dalle parti come rimborso spese, ma

evidentemente comprensive del compenso spettante al

distributore che, altrimenti, non avrebbe incassato alcun

utile dallo svolgimento della sua attività.

(2) Conforme App. Roma 20 aprile 1060, Fero it., 1960, I, 1809, con nota di richiami.

(3) Nello stesso senso: Tribunali di Milano 11 dicembre 1958 e di Bari 25 luglio 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Fallimento, nn. 308, 309 e quello di Roma 30 giugno 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 267, hanno ritenuto che al fallito che agisce per il pagamento di un credito può essere opposto in compensazione solamente un controcredito già accertato in sede di verificazione dello stato passivo.

Analogamente, in una specie di vendita con riservato dominio, Trib. S. Maria Capua Vetere 26 febbraio 1959, id., Rep. 1959, voce cit., n. 310.

A parere del Collegio, si è in presenza di due contratti

stipulati contemporaneamente e stilati in un unico testo,

perchè legati fra loro da un intimo teleologico rapporto, e cioè di un contratto preliminare di mutuo e di un contratto di mandato.

Non sembra dubbia la natura di contratto preliminare di mutuo (poi eseguito mediante il rilascio di cambiali ed il successivo pagamento) da attribuire alla corresponsione del cosiddetto minimo garantito, con l'avvertenza per altro che la gratuità del finanziamento (cioè la mancata pattui zione di interessi) era solo apparente, perchè la contro

partita era costituita, nell'intenzione delle parti, dalla con

cessione della distribuzione in esclusiva del film. Si può anzi asserire che in siffatta considerazione è da

ricercare la ragione della contemporanea stipulazione dei due contratti e della loro interdipendenza. (« A tale scopo voi vi impegnate »).

Qualche dubbio, invece, può sorgere in ordine alla qua lificazione del contratto, con il quale la Produzione Can cellieri si impegnava « a cedere in distribuzione » il film « I due sergenti ».

Escluso che si versi in tema di vera e propria cessione

(perchè la locuzione «in distribuzione » qualifica e restringe il significato del verbo « cedere », e perchè, in ogni caso, come meglio si vedrà in seguito, i diritti di sfruttamento

dell'opera restavano di spettanza della Produzione Can

cellieri) va osservato che la distribuzione non poteva con cernere altro che i contratti di noleggio con i sub-noleggia tori o direttamente con gli esercenti di sale cinematografiche, attuandosi in tal modo il capillare sfruttamento economico del film. Questi ultimi contratti venivano stipulati dalla S. r. 1. Milesi films non in proprio (il che sarebbe stato giustifi cato solo nel caso in cui l'attuale convenuta fosse divenuta esclusiva titolare del diritto di sfruttamento del film), ma in nome e per conto del produttore. Ciò emerge chiaramente dalla lettera 17 gennaio 1952, indirizzata dalla Cancellieri alla S. r. 1. Milesi films, nella quale si legge tra l'altro : « vi con cediamo la rappresentanza per il noleggio delle pellicole cinematografiche di ns. esclusiva proprietà .... Siete auto rizzata a provvedere alla fatturazione del noleggio .... a nostro nome e conto ».

Per ciò è lecito concludere, su questo punto, che l'ob

bligo di stipulare contratti in nome e per conto della Pro

duzione Cancellieri faceva della S. r. 1. Milesi films una vera e propria mandataria (art. 1703 cod. civile).

La difesa della convenuta non concorda su questa ultima affermazione e ritiene di individuare, nelle intese intercorse tra le parti, o un affitto o un appalto.

Ma è facile osservare che l'affitto (locazione di cosa

produttiva) prevede che l'affittuario goda della cosa e

paghi un canone (il che non è nella specie, dato che, come si è

detto, non vi è stato trasferimento dei diritti di utilizza zione economica del film e che la S. r. 1. Milesi films, lungi dal pagare un canone, aveva diritto ad un compenso in

percentuale), e che l'appalto consiste nel compimento di

un'opera o di un servizio, con l'organizzazione dei mezzi necessari, a rischio dell'appaltatore.

A prescindere da qualsiasi altra considerazione, il rischio di cui all'art. 1655 cod. civ. deve essere inerente al compimento dell'opera o del servizio, e non, come nella

specie, consistere soltanto nel pericolo di non veder rea

lizzato, in fatto, il soddisfacimento dei crediti derivanti da un finanziamento che, anche se considerato dalle parti come motivo determinante per la cessione della distribuzione, era estraneo alle necessità della distribuzione stessa, del servizio cioè nel quale avrebbe dovuto concretarsi l'oggetto del preteso contratto di appalto.

Nemmeno può individuarsi nel contratto in quistione una cessione dei diritti di sfruttamento del film, quale corrispettivo del finanziamento, perchè nessuna cessione fu pattuita. Va osservato infatti che la S. r. 1. Milesi, mentre da un lato aveva l'obbligo ed il diritto di stipulare i con tratti di noleggio nella sua zona e di incassare gli introiti

relativi, in nome e per conto della mandante Cancellieri, dall'altro era autorizzata a « trattenere » detti incassi fino alla concorrenza delle somme anticipate.

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375 PARTE PRIMA 376

Orbene, proprio l'autorizzazione a trattenere gli incassi

contrasta con la esistenza d.i una cessione, dato che, se

quest'ultima fosse stata pattuita, sia pure nei limiti delle

somme anticipate, i diritti di sfruttamento del film sareb

bero stati di esclusiva spettanza della cessionaria e pertanto sarebbe stata assurda, da parte della cedente, la conces

sione dell'autorizzazione a trattenere quel che era già stato

trasferito nella piena disponibilità dell'altra parte. Senza

contare clie altrettanto assurda sarebbe stata la stipulazione, da parte della cessionaria, di contratti di noleggio in nome

e per conto della attuale fallita.

Asserisce ancora il procuratore della convenuta che

andrebbe ravvisata, nella specie, l'esistenza di un contratto

complesso atipico, che ha in sè gli elementi di vari contratti.

Per altro il contratto in esame non può definirsi misto,

perchè non è caratterizzato dalla commistione di elementi

propri a contratti specificamente regolati dal legislatore, ma, come si è cercato di porre in evidenza, contiene invece tutti

glielementi propri di due diversi contratti nominati. Nè

può definirsi semplicemente atipico, dato che, sia il mandato - conferito dalla Produzione Cancellieri, sia il contratto pre liminare di mutuo, poi concretatosi in mutuo, presentano

gli elementi caratteristici di ciascuno dei due contratti.

Può, se mai, ravvisarsi nella specie uno di quei contratti

che taluno ha voluto definire, in dottrina, collegati, inten

dendo con siffatta definizione : a) l'esistenza di un colle

gamento genetico o funzionale tra due contratti, uno dei

quali incide nella formazione dell'altro, ovvero sugli effetti

da quest'ultimo scaturenti ; b) l'esistenza, contemporanea

mente, di un rapporto di interdipendenza per cui l'un con

tratto si presenta come « causa » dell'altro, e per cui il venir

meno della validità o dell'efficacia dell'uno incide nella

Validità e l'efficacia dell'altro.

Quale che sia il fondamento di quest'ultima conside

raziofte, non può non osservarsi che la possibilità di un

intimo funzionale collegamento tra due contratti è implici tamente prevista dal legislatore, proprio in tema di mandato.

Infatti, come giustamente è stato osservato in giuris

prudenza ed in dottrina, nella ipotesi in cui sia stato con

ferito un mandato anche nell'interesse del mandatario

(art. 1273 cod. civ., 2° comma), l'interesse di quest'ultimo non può consistere nel semplice interesse al compenso

(previsto e tutelato da altre norme : art. 1721 e 1725), ma

nell'esistenza di un vero e proprio rapporto obbligatorio, diverso dal mandato e a questo preesistente o coevo.

Nella specie, la contemporanea pattuizione, in un unico

testo del contratto, dal quale scaturiva l'obbligo di restitu

zione da parte della Cancellieri, e del contratto con il quale

quest'ultima ha conferito il mandato, sta proprio ad indi

care la volontà delle parti di rendere palese l'intimo colle

gamento esistente tra i due contratti e, in particolare, il

conseguente interesse della S. r. 1. Milesi alla distribuzione

del film, cioè alla esecuzione del mandato (l'esito favorevole

di tale esecuzione comportava un incremento patrimoniale a favore della mandante e quindi, da un lato, aumentava

la generica garanzia di cui all'art. 2740 cod.civ., e, dall'altro, consentiva alla convenuta di soddisfare il suo credito, com

pensando le somme dovute come mandataria con quelle pretese come finanziatrice).

Deriva dalle considerazioni che precedono che il mandato

in questione, per il disposto del citato art. 1723, 2° comma, era irrevocabile e non si estingueva per la morte o la soprav venuta incapacità del mandante.

La difesa della convenuta prende lo spunto datale

considerazione per asserire, quale sua ultima difesa («in dannata ipotesi »), che il mandato conferito anche nell'in

teresse del mandatario, e quindi anche il mandato conferito

alla sua cliente, non rientra nella ipotesi di cui all'art. 78

legge fall. (« I contratti di conto corrente, di mandato e di

commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti »). Su questo specifico punto il Tribunale, anche in conformità

di quanto recentemente statuito dal Supremo collegio

(Cass., Sez. 1°, 5 novembre 1959, n. 3284, Foro it., 1960, I,

228), ritiene di aderire alla tesi della S. r. 1. Milesi, così

modificando, re melius perpensa, l'opinione espressa nella

sentenza 5 febbraio 1959, resa nella causa tra il Fallimento

della Produzione Cancellieri e la Cristallo Film (id., Rep. 1959, voce Oinematografo, n. 26).

Inducono a tale conclusione l'opportuna coordinazione

fra i citati art. 1723, 2° comma, cod. civ. e 78 legge fall,

(in definitiva tra le cause che determinano l'incapacità del mandante può farsi rientrare, in senso lato, anche la

dichiarazione di fallimento, art. 42 segg. legga fall.), e la

considerazione che l'esistenza dell'interesse del mandatario

sottrae alla piena disponibilità del mandante gli atti giu ridici oggetto del mandato, di modo che il curatore del

fallimento del mandante, non può, subentrando a questo ultimo, vedersi attribuire poteri maggiori, sempre in ordine

al compimento dei suddetti atti, di quelli spettanti al fal

lito, e quindi incidere sulla facoltà, spettante al mandatario, di continuare nella esecuzione del mandato.

Il fatto, infine, che nel progetto preliminare del libro

delle obbligazioni 1940, era previsto che «salvo patto con

trario il mandato conferito anche nell'interesse del manda

tario non si estingue .... per il fallimento del mandante »

(art. 608), e che tale precetto non è stato trasfuso nè nel

codice nè nella legge fallimentare, non è dirimente al fine

di ritenere l'applicabilità dell'art. 78 legge fall, anche al

mandato di cui all'art. 1723 cod. civ., 2° comma. Infatti

la possibilità, rilevata in dottrina, che il mancato inseri

mento di una simile disposizione nella legislazione in vigore sia da attribuire ad un difetto di esplicito coordinamento tra

le norme del codice civile e quelle del r. decreto 16 marzo

1942 n. 267, o addirittura alla ritenuta-superfluità della

disposizione stessa, non consente di dedurre, sic et simpli citer, dalla mancata riproduzione della norma da parte del

legislatore l'intenzione di questi di aver voluto disattendere

il principio contenuto nella norma stessa.

Dall'asserita irrevocabilità del mandato non possono per altro trarsi conseguenze favorevoli alla tesi della convenuta, volta a sostenere il diritto, non solo a continuare nella ese

cuzione del mandato, ma anche e soprattutto a continuare

a trattenere le somme riscosse fino alla concorrenza di

quanto anticipato. È stato già messo in rilievo che mandato

(distribuzione) e finanziamento (minimo garantito) inte

grano due contratti, sia pur contestualmente stilati e teleo

logicamente collegati, al fine di rendere palese l'interesse del

mutuante alla esecuzione del mandato, così come è stato

posto in rilievo quali siano le conseguenze in ordine alle

obbligazioni derivanti dal contratto di mandato.

Le considerazioni che precedono non spiegano però nessun effetto sulle conseguenze che la dichiarazione di

fallimento comporta nei confronti dei beni di proprietà del fallito, tra i quali rientrano le somme che, in nome e per conto della Produzione Cancellieri, l'attuale convenuta ha

incassato dagli esercenti di sale cinematografiche. Una volta stabilita la inesistenza di una cessione a favore della S. r. 1. Milesi dei diritti allo sfruttamento economico del

l'opera cinematografica e, con ciò, l'appartenenza di tali

diritti alla Cancellieri prima ed al fallimento poi, il diritto

spettante alla convenuta, in ordine al recupero delle somme

anticipate, si identifica puramente e semplicemente con un

diritto di credito, determinante soltanto l'irrevocabilità del mandato.

Ya rilevato in proposito che se, da un lato, al fine di determinare l'esatta natura delle pattuizioni intercorse tra le parti, doveva essere presa in esame l'esistenza di

obbligazioni pecuniarie a carico della Cancellieri, tuttavia,

per quel che concerne l'esercizio del diritto di credito spet tante alla S. r. 1. Milesi, il generale principio della par condicio esigeva, come esige, che detto diritto fosse fatto

valere ai sensi dell'art. 52 legge fall., per il quale « ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione deve essere accer

tato secondo le norme stabilite dal capo V ».

Incombeva quindi alla convenuta di adire la procedura di cui agli art. 92 e segg. legge fall., il che invece non è stato fatto, di modo che il preteso diritto non è, allo stato, nemmeno invocabile di fronte agli organi fallimentari.

D'altro canto, gli atti compiuti dalla S. r. 1. Milesi, come mandataria, a favore di se stessa, come creditrice a titolo di finanziamento (non si fa qui questione di crediti derivanti dalla esecuzione del mandato), in quanto compiuti

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

in nome e per conto del fallito, sono inefficaci di fronte ai

creditori, per il disposto dell'art. 44 legge fall., che appunto sancisce siffatta inefficacia per «tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichia razione di fallimento ».

Nè la convenuta potrebbe invocare a suo favore il di

sposto dell'art. 56 legge fall. (« compensazione in sede di

fallimento »). Infatti, se è vero che il diritto di trattenere gli incassi si risolveva, in definitiva, in una compensazione tra il

credito vantato da'la finanziatrice mandataria ed il debito

derivante dall'obbligo di versare al mandante le somme per cepite in esecuzione del mandato, è altrettanto vero che

non solo la mancata insinuazione al passivo fallimentare

del credito vantato dalla S. r. 1. Milesi rende inopponibile lo stesso anche ai fini di una eventuale compensazione, ma

soprattutto che il citato art. 56 legge fall, concerne crediti verso il fallito o debiti del fallito e non crediti verso questi,

quali quelli derivanti dalla corresponsione del cosiddetto minimo garantito, e debiti nei confronti della amministra zione fallimentare, quali quelli che nella specie sono sorti,

dopo la dichiarazione di fallimento, a seguito dell'esecu

zione del mandato.

Va infine osservato che la sottomissione al principio della par condicio del credito (dal quale credito discende

l'irrevocabilità del mandato) non fa venir meno la facoltà

del mandatario di continuare, anche dopo il fallimento, l'esecuzione del mandato. Infatti la procedura concorsuale

non incide sulla esistenza del credito vantato dalla S. r. 1.

Milesi, e quindi sulla persistenza dell'interesse di questa di conservare la veste di mandataria, ma incide soltanto sul

soddisfacimento del credito stesso. Siffatto soddisfacimento,

per quanto si è detto, deve attuarsi nel concorso di tutti i

creditori e la sua entità dipende dall'entità dell'attivo.

Proprio quest'ultima considerazione pone in evidenza

che l'impossibilità da parte della convenuta di continuare

a soddisfarsi direttamente sulle somme incassate in ese

cuzione del mandato, come contrattualmente previsto, non fa venir meno, in linea di diritto, l'interesse della con

venuta stessa a continuare nell'esercizio, fra l'altro non

gratuito, del mandato, in quanto i risultati utili dell'opera svolta dalla mandataria concorrono alla formazione del

l'attivo fallimentare, cioè alla formazione di quel patri monio che, come si è accennato, costituiva e costituisce, ex art. 2740 cod. civ., la generica garanzia di tutti i credi

tori e quindi anche della S. r. 1. Milesi.

L'eventuale insufficienza dell'attivo non sposta i ter

mini teorici del problema, ma poteva soltanto, in fatto,

consigliare la mandataria a rinunciare all'esercizio del

mandato, il che ben avrebbe potuto fare l'attuale convenuta, essendo la irrevocabilità del mandato, conferito anche nel

l'interesse del mandatario, sancita ovviamente soltanto a

salvaguardia di quest'ultimo. Ove anche, in ultima analisi, si volesse applicare al

contratto in questione la definizione di contratto collegato, nel senso sopra precisato, le conclusioni non muterebbero, dato che il persistere del diritto di credito della mandataria e quindi del suo interesse a contribuire direttamente alla

formazione dell'attivo fallimentare, continuando nell'ese cuzione del mandato, fa sì che persista altresì la causa del

così detto contratto collegato (è il caso di sottolineare ancora

una volta che la prevalente funzione esecutiva della proce dura concorsuale spiega i suoi effetti soltanto sulle modalità

di esazione del credito della convenuta). Per questi motivi, ecc.

Corte costituzionale — Conflitto «li attribuzione

Cessazione della materia «lei contendere — Pro

nuneia — Ammissibilità.

Sicilia — Presidente della Regione — Potere jjene

rale d'amiullaiiiciito tlt-jjli atti amministrativi —

Insussistenza (R. d. 3 marzo 1934 n. 383, t. u. legge com. e prov., art. 6).

Se, successivamente all'impugnazione, un decreto del

Presidente della Regione siciliana viene annullato da altro

decreto, la Corte costituzionale deve dichiarare la cessa

zione della materia del contendere. (1) Poiché il potere generale di annullamento previsto

dall'art. 6 t. u. legge com. e prov., approvato con r. d. 3

marzo 1934 n. 383 spetta esclusivamente allo Stato, è nullo

il decreto con i! quale il Presidente della Regione siciliana

annulla deliberazioni dell'Azienda autonoma delle terme

di Acireale e il relativo atto di approvazione dell'Assessore

regionale per le finanze, il bilancio e il demanio. (2)

Corte costituzionale ; sentenza 16 dicembre 1960, n. 74 ; Pres. Azzariti, P., Rei. Sandulli ; Pres. Cons, ministri

(Avv. dello Stato Guglielmi) e. Pres. Reg. siciliana (Avv. G. Guarino, .Temolo).

(1) Non constano precedenti in termini.

(2) Corte cost. 1 dicembre 1959, n. 58 (Foro it., 1900, I, 10, con nota di richiami) ritiene che la competenza a risolvere i conflitti d'attribuzione di rilevanza costituzionale tra Stato e

Regione spetta alla Corte costituzionale, che deve annullare il decreto con il quale il presidente della Repubblica, facendo uso della facoltà prevista dall'art. 6 t. u. legge com. e prov., inter ferisce su di un conflitto costituzionale d'attribuzione tra Stato e Regione siciliana.

Per le questioni relative all'esercizio del potere di annulla

mento da parte dei presidenti regionali, vedasi la nota di ri chiami alla sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 1960, retro, 185.

* # *

La sentenza è così motivata : « Sebbene, per evidenti ra

gioni di opportunità, i due giudizi sui conflitti di attribuzione, introdotti coi ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1959 e del 28 luglio 1959, e riuniti con l'ordinanza di questa Corte del 5 aprile 1960, n. 22, siano stati discussi con

giuntamente alla questione sollevata con la stessa ordinanza, relativa alla legittimità costituzionale delle norme invocate dalla

Regione siciliana a fondamento del potere esercitato con i de creti impugnati dallo Stato coi menzionati ricorsi, la Corte ri tiene che, data la diversità dei rispettivi oggetti, le due cause

già riunite relative ai conflitti di attribuzione e quella relativa alla questione di legittimità costituzionale siano da decidere con separate sentenze. Pertanto, mentre con altra sentenza di

pari data viene decisa quella relativa alla questione di legitti mità costituzionale, la presente sentenza riguarda unicamente i due giudizi per conflitto di attribuzione.

« In relazione al ricorso notificato il 28 luglio 1959 deve però esser dichiarata in parte l'inammissibilità, in parte la cessazione

della materia del contendere. «Esso è inammissibile per tardività, per quanto riguarda

l'impugnativa del decreto del Presidente della Regione 15 feb

braio 1959 n. 77-A. Quest'ultimo fu pubblicato nella Gazzetta

ufficiale della Regione del 7 marzo 1959, n. 13 ; nè doveva essere notificato allo Stato, dato che non si riferiva in alcun modo a

questo (art. 2 r. decreto 17 agosto 1907 n. 642). Non risulta

pertanto osservato il termine fissato per l'impugnativa dell'art.

39, 2° comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87. « È invece cessata la materia del contendere per la parte

in cui il ricorso impugna il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1959 n. 184-A. Tale decreto è stato infatti annullato

(congiuntamente, del resto, al decreto n. 77-A) dal successivo

decreto del Presidente della Regione 27 luglio 1959 n. 261-A,

pubblicato nella Gazz. uff. Beg. sic. n. 46 del 14 agosto 1959 e non impugnato dallo Stato. È venuto meno pertanto, ex tunc, l'atto che lo Stato faceva oggetto di denuncia per invasione

della propria sfera di attribuzioni ; e con ciò è venuto anche

a mancare l'interesse dello Stato a coltivare l'impugnativa. A

torto perciò l'Avvocatura dello Stato insiste perchè venga emessa

una pronuncia di merito sul conflitto di attribuzione. Essa in

voca al riguardo gli art. 22 e 27 delle norme integrative per i giu dizi innanzi a questa Corte. Di dette norme, però, la prima si

riferisce alle questioni di legittimità costituzionale e non ai con

flitti di attribuzione. Quanto alla seconda, è vero che essa am

mette la possibilità dell'estinzione del processo per conflitto di

attribuzione unicamente in caso di rinuncia al ricorso. La dichia

razione di cessazione della materia del contendere non è però

Il Poro Italiano — Volume LXXXIV — Parle I-25.

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