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sentenza 28 marzo 1985; Giud. Carletti; imp. Vagli

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sentenza 28 marzo 1985; Giud. Carletti; imp. Vagli Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 281/282-283/284 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178570 . Accessed: 28/06/2014 11:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 11:02:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 28 marzo 1985; Giud. Carletti; imp. VagliSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 281/282-283/284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178570 .

Accessed: 28/06/2014 11:02

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA PENALE

di confisca ad un momento anteriore al suo passaggio in giudica to, dato che, permanendo intanto gli effetti del sequestro o della misura cautelare, è evitato il pericolo di dispersione, occultamento

o alienazione dei beni su cui lo Stato fa valere la sua pretesa, della quale è comunque assicurata e garantita la concreta realiz

zazione quando di essa sia irrevocabilmente, accertata e ricono

sciuta la fondatezza.

Per quanto riguarda poi i provvedimenti di revoca della misura

cautelare, implicanti, nel procedimento di cui si tratta, il rigetto della pretesa statuale della confisca, il principio di una loro

immediata esecutività anche se ancora impugnabili o già impu

gnati, si porrebbe in inconciliabile contrasto con le finalità

proprie della cautela, e ne vanificherebbe del tutto la funzione,

che è quella di assicurare l'effettiva realizzazione del diritto

sostanziale nelle more del suo accertamento giudiziale. Non

avrebbe senso predisporre un sequestro o altra misura cautelare, di cui sia stabilita l'automatica caducazione al termine di una

delle fasi del procedimento, quando sia invece ancora sub iudice

il provvedimento di merito cui la misura stessa è finalizzata; tanto ciò è vero che, anche nell'ordinario processo civile, nono

stante la normale esecutività che ivi assiste le pronunce emesse in

grado di appello, è espressamente stabilito che il sequestro, sia

esso giudiziario o conservativo, perde la sua efficacia soltanto con

il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda

di convalida o di quella di merito (art. 683 c.p.c.). E non è pensabile che a tale principio abbia inteso derogare

proprio il legislatore del 1982, nell'ambito delle disposizioni relative alle misure di carattere patrimoniale introdotte con la 1.

n. 646, volte a rafforzare ed a rendere più incisiva la lotta contro

la criminalità di tipo mafioso.

Deve pertanto ritenersi che la portata del richiamo contenuto

nell'art. 3 ter, 2° comma, 1. 575/65, a proposito delle impugnazio ni avverso i provvedimenti di merito concernenti le misure di

prevenzione di carattere patrimoniale, agli ultimi quattro comma

dell'art. 4 1. 1423/56, sia limitato solo al procedimento, alle forme

ed ai termini stabiliti per le impugnazioni contro le pronunzie relative alle analoghe misure di prevenzione di carattere persona

le, ma non si estenda anche il principio della immediata esecuti

vità che assiste questi ultimi provvedimenti. Tale conclusione non solo si presenta conforme ai principi in

materia di giudicato in generale, e di rapporti tra provvedimento cautelare e provvedimento di merito in particolare (cfr., oltre a

quanto si è già rilevato per il sequestro civile, l'art. 189, 3°

comma, c.p., secondo il quale gli effetti dell'ipoteca o del seque stro sui beni dell'imputato cessano con la sentenza irrevocabile di

condanna, e l'art. 622 c.p.p., secondo il quale le cose sequestrate

per il procedimento penale sono devolute allo Stato in caso di

confisca, o restituite all'avente diritto, dopo che è divenuta

irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento); essa

trova altresì uno specifico supporto normativo nella stessa 1. 13

settembre 1982 n. 646, laddove, disponendosi all'art. 24 che i

provvedimenti patrimoniali introdotti dall'indicata legge in mate

ria di misure di prevenzione si applicano anche nel procedimento

penale per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art.

416 bis c.p., si stabilisce, tra l'altro, in maniera espressa, l'equipa

razione, ai fini dell'applicazione delle suddette misure patrimonia

li, tra il provvedimento definitivo nel procedimento di prevenzio ne e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di

associazione di tipo mafioso. Dal che si deduce chiaramente che

l'efficacia dei provvedimenti (di merito) in materia di misure

patrimoniali adottati nel corso del procedimento penale, è certa

mente collegata al passaggio in giudicato della sentenza che

chiude quel procedimento, e la stessa cosa non può non accadere

anche nel procedimento di prevenzione, non solo per l'espressa

equiparazione dalla norma stabilita tra sentenza penale irrevocabi

le e provvedimento definitivo nel procedimento di prevenzione, ma anche perché diversamente verrebbe ad esservi un'ingiustifica ta difformità di disciplina quanto all'efficacia dei medesimi prov vedimenti di carattere patrimoniale, a seconda che essi siano

adottati nell'uno o nell'altro procedimento, senza che si ravvisi

alcun motivo che razionalmente la sorregga. In base alle esposte considerazioni, nella specie, poiché il

provvedimento di confisca è stato impugnato e non è quindi

passato in giudicato, esso non può avere esecuzione, ed i beni

sequestrati continuano a rimanere in tale situazione con affida

mento al custode.

Il Foro Italiano — 1985.

I

PRETURA DI PIETRASANTA; sentenza 28 marzo 1985; Giud.

Carletti; imp. Vagli.

PRETURA DI PIETRASANTA:

Sospensione condizionale della pena — Reati edilizi — Subordi nazione all'adempimento dell'obbligo di osservanza dell'ordinan za sindacale di demolizione della costruzione abusiva — Subordi nazione all'adempimento dell'obbligo alternativo di presentare concessione in sanatoria — Legittimità (Cod. pen., art. 165; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'atti vità urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle

opere edilizie, art. 7, 13, 22, 31).

L'effetto scriminante attribuito dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47 alla sanatoria amministrativa anche quando intervenga ad opere concluse trasforma la natura dell'illecito urbanistico, inteso ora alla tutela del corretto uso del territorio secondo le regole di piano; escludendo essa il danno criminale oggetto della norma incriminatrice, ai sensi dell'art. 165, 1° comma, c.p., la so

spensione della pena può essere subordinata alla concessione in sanatoria e, quando questa non intervenga nei termini, all'elimi nazione del danno mediante demolizione a seguito dell'ingiun zione del sindaco. (1)

II

PRETURA DI ALGHERO; sentenza 4 febbraio 1985; Giud.

Minisola; imp. Arru.

Sospensione condizionale della pena — Reiterazione del beneficio — Reati edilizi — Subordinazione all'adempimento dell'obbligo di demolire le abusive eccedenze — Subordinazione all'adem

pimento dell'obbligo alternativo di produrre concessione in sanatoria — Legittimità (Cod. pen., art. 165).

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della

pena dev'essere obbligatoriamente subordinata ex art. 165, 2"

comma, c.p., all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e il giudice, nel caso di costruzione di un'opera in

difformità dal progetto approvato, con ampliamento volumetri co, può condizionarla alla demolizione dell'abusiva eccedenza o, in alternativa, alla produzione della concessione in sanato ria. (2)

(1-2) La prima rilevante questione posta dalle sentenze che si riportano riguarda la possibilità per il giudice penale di disporre ex officio la demolizione della costruzione abusiva come condizione alla concessione della sospensione condizionale della pena. Prima dell'entra ta in vigore della 1. 24 novembre 1981 n. 689, il cui art. 128 riformava l'art. 165 c.p., la giurisprudenza era concorde nel negarlo, essendo ammessi i soli obblighi alle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno: cosi, Cass. 23 aprile 1980, Dall'Amore, Foro it., Rep. 1982, voce Sospensione condizionale della pena, n. 70, e 17 novembre 1975, Castania, id., Rep. 1977, voce cit., n. 50; in dottrina, Buzzeli.i, Sospensione condizionale della pena, Milano, 1972; la base del ragionamento stava nella riserva di tale potere all'attività discrezionale della p.a. In posizione contrastante con questo orienta mento si ponevano Cass. 11 novembre 1980, Rallo, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 66, e in dottrina Brignone, Sulla possibilità di subordina re la sospensione condizionale della pena, in caso di costruzione abusiva, alla demolizione dell'opera: un discorso più generale in tema di interpretazione dell'art. 165 c.p., in Mass. pen., 1976, 1092.

Dopo la riforma del 1981, è consentito subordinare il beneficio — ed è obbligatorio subordinarne la reiterazione — anche all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, salvo che la legge disponga altrimenti. L'esistenza di quest'ultimo inciso ha fatto si che parte della giurisprudenza abbia continuato sul solco già tracciato, non essendo consentita alcuna deroga alla competenza del sindaco di ordinare la demolizione delle costruzioni abusive determinandone tempi e modi: cosi Cass. 18 maggio 1983, Tancredi, Cass. pen., 1984, 2425; 26 aprile 1983, Davero, ibid., 2203; Pret. Pietrasanta 3 giugno 1982, Foro it., 1983, II, 336; in dottrina Raimondi, Sospensione della pena nei reati edilizi, in Giur. merito, 1982, III, 986. A questa tendenza è da ricondurre anche la prima delle pronunce in epigrafe, che vede radicata la competenza sindacale nei comma 2° e 3" dell'art. 7 1. 28 febbraio 1985 n. 47, detta del « condono edilizio ».

La prevalente giurisprudenza di merito è andata però in opposto avviso: cfr. Pret. Minturno 31 marzo 1982, Foro it., 1982, II, 457; Pret. Roma 19 gennaio 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 65; Pret. Piazza Armerina 12 luglio 1983, Giur. it., 1984, II, 99 ed ora la seconda delle sentenza in epigrafe. Alle stesse conclusioni giunge in

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PARTE SECONDA

I

Fatto e diritto. — Come risulta dal rapporto dei vigili urbani

del Forte dei Marmi agli atti, Vagli Fernando nel corso del 1984

(nel mese di settembre) costruiva un prefabbricato ad uso abita

tivo in elementi di cemento, per una volumetria complessiva di

345 me; al momento del sopralluogo, cioè al 22 settembre 1984, i

lavori erano in corso, sia pure per le rifiniture.

Mancando la concessione edilizia, il Vagli era chiamato all'o

dierno dibattimento sotto l'imputazione in epigrafe; nella sua

contumacia, il difensore di fiducia chiedeva di provare che egli aveva agito in stato di necessità, cioè per ovviare impellenti necessità abitative, ma la richiesta era respinta perché, come

insegna la Suprema corte, in materia edilizia l'esimente dell'art.

54 c.p. non può trovare applicazione. Non vi è dubbio che il reato abbia trovato consumazione in

data successiva al 1" ottobre 1983 e che pertanto non siano nel

caso applicabili le norme privilegiate di cui agli art. 31 ss. 1. n.

47/85; il Vagli va dunque dichiarato responsabile e condannato

ad una pena che può equamente determinarsi, in relazione alla

precedente redazione della norma incriminatrice, in un mese di

arresto e lire 3.000.000 di ammenda oltre le spese; le difficoltà

del mercato abitativo, addotte dal Vagli a propria scusante, sono

notorie e possono valergli le attenuanti generiche. Sussistono

infine i presupposti per la concessione di entrambi i benefici di

legge, ma la sospensione condizionale della pena può e deve essere subordinata alla demolizione dell'immobile abusivo, in

ottemperanza alla ingiunzione sindacale di cui all'art. 7/2 1. n. 47 oit. e nei termini di cui all'art. 7/3 stessa legge.

A tal proposito, merita osservare che la sospensione del proce dimento amministrativo e penale è prevista e imposta dall'art. 44 soltanto in relazione agli abusi pregressi, cioè anteriori al 1°

ottobre 1983; per quelli successivi, dunque, anche se anteriori alla entrata in vigore della 1. n. 47 (i c.d. « abusi intermedi »), nessuna sospensione, anzi obbligo di procedere.

Il nuovo procedimento amministrativo si articola in vari mo

menti, il primo dei quali è per l'appunto l'ingiunzione a demolire, che sostituisce l'ordine di demolizione di cui all'art. 15/3 1. n.

10/77; entrambi i provvedimenti sono rivolti al contravventore, entrambi gli assegnano un termine per l'esecuzione, entrambi

presuppongono l'illecito e il suo avvenuto accertamento da parte dell'autorità amministrativa, entrambi preludono alle successive sanzioni d'ufficio, ma anche ad una eventuale concessione in sanatoria.

La nuova normativa ha caratteri procedimentali, più che so stanziali e la sua applicazione a fatti pregressi non ferirebbe in alcun modo i principi che regolano la successione delle norme nel

tempo; poiché tuttavia il procedimento è disciplinato oggi in maniera più rigida e tassativa, poiché soprattutto le sue conclu sioni sono in qualche modo vincolate — anche se alternative —, si potrebbe in astratto sostenere che agli abusi intermedi continua ad applicarsi la normativa precedente. In tal modo, da un lato, sarebbe certo favorita la possibilità di una sanatoria, che sarebbe ancora commisurata soltanto alla normativa urbanistica in

vigore o in salvaguardia al momento del suo rilascio, non a

quella in vigore o in salvaguardia al tempo dell'esecuzione

dell'opera (cfr. art. 13/1 1. n. 47); d'altro lato, però, resterebbero

dottrina Ai.bamonte, In tema di obblighi del condannato ad eliminare le conseguenze del reato, in Cass, pen., 1982, 505.

La seconda questione rilevante è rappresentata dalla possibilità offerta al condannato di usufruire della sospensione condizionale -— o della sua reiterazione — adempiendo all'obbligo alternativo di produrre la concessione in sanatoria.

Entrambe le pronunce che si riportano la ammettono, ma su basi diverse: mentre la sentenza del Pretore di Pietrasanta, successiva ali entrata in vigore della 1. n. 47/85, la motiva fondandosi sul nuovo ruolo che essa assegna alla sanatoria, attribuendole efficacia scriminan te anche sul piano penale, la sentenza del Pretore di Alghero, pronunciata nel vigore della 1. n. 10/77, implicitamente segue quella giurisprudenza (Pret. Pontassieve 27 ottobre 1983, Foro it., 1985, II, 52; Pret. Gioia del Colle 27 aprile 1982, id., 1983, II, 337; Pret. Massa 6 novembre 1980, id., Rep. 1982, voce Edilizia e urbanistica, n. 574) che già riteneva l'insussistenza del reato allorché per le opere realizzate fosse rilasciata concessione in sanatoria. Per una valutazione critica di quest'ultimo orientamento e più in generale per un panorama delle posizioni dottrinali e giurisprudenzali precedenti l'emanazione della 1. 28 febbraio 1985 n. 47, cfr. Fornasari, Concessione edilizia in sanatoria-, osservazioni critiche sull'efficacia scriminante, id., 1985, II, 52.

Il Foro Italiano — 1985.

esclusi gli effetti esimenti, alla nuova sanatoria assegnati dall'art.

22/2 1. n. 47.

Sotto il profilo penale, dunque, non vi è dubbio che la nuova

normativa sia più favorevole al reo il quale nel termine di 90

giorni dall'ingiunzione a demolire può chidere ed ottenere con la

sanatoria l'estinzione del reato; il quale, appellando, può devolve

re al giudice d'appello la dichiarazione della estinzione medesima, le more del procedimento amministrativo essendo coperte dalla

sospensiva ex art. 22, 1° comma, ma, se le cose stanno davvero

in questo modo, non vi è dubbio che la nuova normativa prevale sulla precedente, anche se alla stessa voglia attribuirsi carattere

sostanziale e non meramente procedurale (cfr. art. 2/3 c.p.). Resta da dire sull'applicabilità dell'art. 165 c.p. alla nuova

fattispecie. A tal proposito è sufficiente osservare che l'effetto

scriminante oggi attribuito alla sanatoria amministrativa anche

quando intervenga ad opere concluse, trasforma radicalmente la

natura dell'illecito, che non appare soltanto inteso alla tutela del

monopolio comunale sulle trasformazioni territoriali, ma, ben più incisivamente, alla tutela del corretto uso del territorio secondo le

regole del piano; che dunque va escluso, quando le norme di

piano risultino osservate. La sanatoria esclude in altri termini il

danno criminale oggetto della norma incriminatrice; ai sensi

dell'art. 165/1 c.p.. la sospensione della pena può dunque essere

subordinata alla eliminazione del medesimo danno, ove la sanato

ria non intervenga in termini.

Entro trenta giorni dall'accertamento — anche se non contenu

to in un provvedimento definitivo — il sindaco ha l'obbligo di

disporre « gli atti conseguenti » (art. 4/4 1. n. 47), cioè, nel caso, di ingiungere la demolizione; a questo scopo, è d'uopo trasmet

tergli copia della presente sentenza, che un accertamento contiene.

II

Fatto e diritto. — Con nota 5951 del 15 novembre 1982 il

tecnico consorziale, Piras Antonio, comunicava che, a seguito di

sopralluogo congiunto col vigile urbano Mengia Bachisio, in data 4

novembre 1982, aveva constatato che Arru Salvatore, in epigrafe

generalizzato, titolare della concessione edilizia n. 15/81, per la

costruzione di una casa di civile abitazione in via Bosa, Villanova

Monteleone, stava realizzando l'opera in difformità del progetto

approvato, con ampliamento planimetrico e diversa disposizione dello stabile; infatti il seminterrato risultava avere una maggiore

superficie coperta di mq. 199 circa, con aumento successivo di

volumetria, e lo stabile oltrepassava di circa mi. 6,70 i limiti di

edificabilità all'interno del lotto, stabiliti dal vigente programma di fabbricazione.

Nei confronti dell'Arru veniva emessa in data 16 novembre

1982 ordinanza n. 25 di sospensione lavori da parte del sindaco.

Sulla base degli atti, l'Arru veniva citato a giudizio per risponde re del reato in epigrafe. Benché ritualmente citato, non compariva e veniva dichiarato contumace. All'odierna udienza, esaurita l'i

struttoria dibattimentale, il p.m. e la difesa concludevano come

da verbale.

Risulta ampiamente provata la responsabilità penale dell'Ar ru in ordine al reato, cosi come contestatogli, viste le

concordanti testimonianze assunte, ed in assenza di concreti,

contrari, elementi probatori apportati dall'imputato, rimasto estra

neo al processo. Valutate le risultanze processuali ed i precedenti

penali dell'imputato, non sussistono validi motivi per la conces

sione di attenuanti generiche. Visti i criteri ex art. 133 c.p., la pena va fissata in gg. 20 di

arresto e lire 400.000 di ammenda, oltre le spese processuali ex

art. 488 c.p.p. Avendo l'Arru già usufruito di sospensione condizionale della

pena, ai sensi dell'art. 165 c.p. è obbligatorio subordinare la

ulteriore concessione del beneficio all'eliminazione delle conse

guenze dannose del reato, secondo le norme che questo ufficio

prescrive, consistenti nella demolizione della abusiva eccedenza (e

planimetrica e volumetrica) o, in alternativa, nella produzione di

concessione in sanatoria. L'uno degli alternativi obblighi va

adempiuto entro tre mesi.

Può altresì essere concesso il beneficio ex art. 175 c.p.

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