Sentenza 28 novembre 1963; Pres. Belli P., Est. Samorini; Esattoria consorziale di Bologna (Avv.Galli) c. Fall. Massari (Avv. Marturana)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 8 (1964), pp. 1705/1706-1707/1708Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23154846 .
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1705 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1706
il mutuo e la delegazione che del primo costituisce un ele
mento necessario alla sua realizzazione, consegue allora
l'applicabilità dell'art. 9 della legge del registro secondo
il quale un atto, che comprende più disposizioni necessaria
mente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura
le une dalle altre, è considerato ai fini dell'imposta come
se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa
più grave. Da ciò la non. tassabilità delle delegazioni in
esame. L'amministrazione finanziaria assume ancora esser
dovuta l'imposta sulle delegazioni in oggetto per l'identità
di contenuto tra esse e la delegazione prevista dal codice
civile in ordine alla quale il trattamento tributario è sta
bilito dall'art. 30 della tariffa A allegata alla legge del
registro. Al riguardo il tribunale osserva : la diversità di
contenuto tra i due istituti nonostante la identità della
denominazione risulta evidente dalla semplice lettura del
l'art. 1268 cod. civile.
Invero mentre la delegazione prevista dal codice civile
determina fra il creditore delegatario ed il nuovo debitore
delegato un rapporto di schietta natura personale in cui
la garanzia dell'adempimento è costituita dai beni presenti e futuri del debitore delegato ai sensi dell'art. 2740 cod.
civ., la delegazione, invece, sulle imposte di consumo pre vista dal più volte citato art. 94 t. u. per la finanza locale
ha la funzione precipua di costituire un vincolo su un cespite, su una entrata cioè che appartiene al patrimonio del de
bitore delegante, affinchè tale cespite venga effettivamente
destinato all'adempimento dell'obbligazione assunta dal
delegante medesimo.
A questo scopo da un lato il debitore delegante viene
privato della disponibilità di quella determinata entrata, che appartiene al suo patrimonio, affinchè venga destinata
all'adempimento della detta obbligazione ; dall'altro lato
l'organo rivenditore viene impegnato a versare diretta
mente il denaro (che, ripetesi, appartiene al debitore ori
ginario) al creditore delegatario. La responsabilità e le comminatorie che gravano sul
delegato non rappresentano l'oggetto principale del con
tratto, ma sono di natura collaterale e secondaria e costi
tuiscono il mezzo con il quale viene, sul piano pratico, realizzata l'imposizione del vincolo predetto sull'entrata
del debitore. In altri termini, nella delegazione di cui
all'art. 1268 e segg. cod. civ. il nuovo debitore assume su
di sè l'obbligazione del debitore originario ed è diretta
mente tenuto ad adempierla con i propri beni ; in quella
prevista dall'art. 94 succitato l'appaltatore è tenuto ad
adempiere l'obbligazione con uno specificato bene tratto
dal patrimonio del debitore originario e solo indirettamente
può essere tenuto a risponderne anche con il patrimonio
proprio. Ancora : mentre nella delegazione del diritto comune
il creditore può a sua scelta liberare o meno il debitore
originario, nel caso di delegazione della imposta di con
sumo una simile possibilità è esclusa in quanto non con
sentita ed essendo peraltro inconcepibile considerare che, dovendo l'adempimento necessariamente avvenire con l'en
trata vincolata, il debitore originario non può essere li
berato in alcun caso giacché esso adempimento non può avvenire che con il denaro che a lui appartiene. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI BOLOGNA.
Sentenza 28 novembre 1963 ; Pres. Belli P., Est. Sa
morini ; Esattoria consorziale di Bologna (Avv. Galli) e. Pall. Massari (Avv. Martukana).
Privilegio — Privilegi generali sui mobili — Tributi
diretti verso lo Stato — Fallimento del debitore — Oggetto della prelazione -— Fattispecie (Cod.
civ., art. 2752, 2771 ; d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. sulle imposte dirette, art. 211).
Sotto il governo del vigente testo unico delle imposte dirette il privilegio generale sui mobili assiste il credito per tri buti diretti, dovuti allo Stato per Vanno, in cui si è pro ceduto alla insinuazione al passivo del contribuente fal lito, e per i due precedenti, se sul solo ruolo, pubblicato nell'anno dell'insinuazione, erano stati iscritti i tributi
per i tre anni. (1)
Il Tribunale, eoo. — Kesta da esaminare il problema determinato dalla scomparsa della distinzione fra ruoli
principali e ruoli suppletivi, in seguito all'entrata in vi
gore del nuovo t. u. sulle imposte dirette approvato con decreto pres. 29 gennaio 1958 n. 645.
Infatti il nuovo testo unico, disponendo l'obbligo per gli uffici delle imposte di indicare nel ruolo per ciascun contribuente il « periodo d'imposta (art. 181) », ha de terminato l'inutilità della conservazione dei ruoli suppletivi. Pertanto i ruoli principali ed i ruoli suppletivi sono stati unificati nelle categorie dei ruoli ordinari di prima e di
seconda serie, dei ruoli speciali e straordinari (art. 182) Al fine di adeguare il sistema del privilegio al nuovo
ordinamento dei ruoli, l'art. 211 del t. u. citato ha così
disposto : « I privilegi stabiliti dagli art. 2752 e 2771 cod. civ. per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle im
poste iscritte nei ruoli ordinari, speciali e straordinari, fermo restando, quando si procede per imposte relative ai periodi di imposta anteriori agli ultimi due, il limite
fissato dal 2° comma dell'art. 2752 e dal 3° comma del l'art. 2771 ».
Il nuovo t. u. prevede quindi espressamente che pos sano essere privilegiate, nei limiti stabiliti dal 2° comma
dell'art. 2752 e dal 3° comma dell'art. 2771, anche annua lità di imposte anteriori agli ultimi due periodi di imposte ; con ciò riconoscendo che l'ultimo biennio di cui ai citati
comma 2° e 3° non ha necessariamente inizio con il pe riodo d'imposta corrispondente all'anno in cui si procede all'esecuzione.
Non v'è stato, invero, nè poteva esservi, alcuna inno
vazione : l'art. 211 del nuovo t. u., mantenendosi nei limiti della delega legislativa, ha semplicemente provveduto al
coordinamento del nuovo sistema dei ruoli con l'immutata
disciplina del privilegio stabilita dagli art. 2752 e 2771
cod. civ. La differenziazione fra ruoli principali e ruoli
suppletivi, ai fini della determinazione dell'estensione del
privilegio stabilita dagli art. 2752 e 2771, si è ora trasferita
dal ruolo all'iscrizione ; occorre cioè ora distinguere l'iscri
zione principale (delle imposte dovute per l'anno di pub blicazione del ruolo) dalle iscrizioni suppletive (delle im
poste comunque dovute per esercizi anteriori e che secondo
il sistema precedente al nuovo testo unico sarebbero state
iscritte nei ruoli suppletivi). Kesta ovviamente fermo il principio che, per conse
guire il privilegio, l'anno di pubblicazione del ruolo deve
in ogni caso coincidere con l'anno in corso alla data della
esecuzione e con l'anno precedente. Pertanto le iscrizioni delle imposte nei ruoli, pubblicati
nell'anno in corso alla data della esecuzione o nell'anno
precedente, dovranno essere equiparate al ruolo prin
cipale se si tratta di imposte dovute per il medesimo anno di pubblicazione del ruolo ; dovranno essere invece equi
parate al ruolo suppletivo, in quanto in questo ruolo
sarebbero state iscritte nel sistema anteriore al nuovo
t. u., se si tratta di imposte dovute per gli altri anni an
teriori. Va quindi affermato il principio che sono privile
giate, a norma del 1° comma degli art. 2752 e 2771, sia
l'annualità di imposta dell'anno in cui l'esattore procede alla esecuzione, sia l'annualità di imposta, sempre dovuta
(1) La sentenza riportata è criticamente annotata dal
Rtjisi, in Giur. it., 1964, I, 2, 423 (v. dello stesso A., la nota in Riv. trim. dir. e proc., 1961, 700).
Si riferisce a situazione anteriore all'entrata in vigore del testo unico delle imposte dirette, Cass. 5 gennaio 1963, n. 13, Foro it., 1963, I, 732, con ampia nota di richiami, cui add e Scan
I)ALE, in Giur. it., 1963, I, 2, 214.
Il Foro Italiano — Volume LXXXVII — Parte i-108.
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1707 PARTE PRIMA 1708
per l'anno di pubblicazione del ruolo, isoritta nel ruolo
dell'anno precedente alla esecuzione ; e che sono pri
vilegiate a norma del 2° comma dell'art. 2752 e del 3°
comma dell'art. 2771 le due annualità di imposta, anche
non consecutive immediatamente precedenti a quelle da
considerarsi privilegiate per il 1° comma ed iscritte nei
medesimi ruoli dell'anno in cui si procede alla esecuzione
e dell'anno a questo anteriore.
Non resta che applicare questo principio alla fatti
specie in esame.
Nel caso specifico entra in considerazione un solo ruolo
pubblicato nell'anno 1961, coincidente con l'anno in cui
l'esattoria ha insinuato il suo credito nel passivo falli
mentare. Su questo ruolo sono iscritte imposte dovute
per gli anni 1961, 1960 e 1959.
Le imposte dovute per l'anno 1961 sono quindi pri
vilegiate, a norma del 1° comma dell'art. 2752 cod. civ.
trattandosi di imposte che nel sistema anteriore al nuovo
t. u. sarebbero state iscritte nel ruolo principale ; le im
poste dovute per gli anni 1960 e 1959 sono privilegiate a norma del 2° comma del medesimo articolo, trattandosi
dell'ultimo biennio di quelle imposte che sempre nel
l'ordinamento anteriore al nuovo t. u. sarebbero state iscritte
nei ruoli suppletivi. Per questi motivi, ecc.
Rivisti di Giurìsprodeoza Uiuiale e Ovile
Agricoltura — Piccola proprietà contadina — De
cadenza dalle agevolazioni tributarie — Accerta
mento dell'ispettorato provinciale agrario — Que stione infondata di costituzionalità (Costituzione, art. 3, 24 ; legge 6 agosto 1954 n. 604, agevolazioni tri
butarie a favore della piccola proprietà contadina, art. 7,
penult, comma).
È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7,
penult, comma, della legge 6 agosto 1954 n. 604, che attri
buisce al competente ispettorato provinciale agrario il
compito di attestare le condizioni previste nella lett. a
dello stesso articolo, per la decadenza dalle facilitazioni
tributarie in materia di formazione della piccola proprietà contadina, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione. (1)
Corte costituzionale ; sentenza 7 luglio 1964, n. 76
(Gazzetta ufficiale 11 luglio 1964, n. 169) ; Pres. Ambrosini
P., Rei. Castelli Avolio ; Forrer c. Finanze (Avv. dello Stato Coronas).
(1) L'ordinanza 29 ottobre 1963, con la quale la Corte d'ap pello di Trento aveva dichiarato manifestamente fondata la
questione di costituzionalità ora riconosciuta infondata dalla Corte, è massimata retro, 683.
Sul riesame, da parte del giudice ordinario, degli accerta menti dell'ispettorato, v. Trib. Salerno 15 gennaio 1952, Foro it., 1953, I, 284, con nota di R. Albano, cui adde, in nota alla stessa sentenza, Acrosso, in Giur. Cass. civ., 1954, II, 208 ; S. Db Fina, in Riv. dir. agr., 1953, 47 ; Tortolini, id., 1960, 19.
Sul caso affine dei verbali di consistenza dei fondi sotto
espropriazione per pubblico interesse, v. Corte cost. 19 maggio 1964, n. 35, retro, 1284, con nota di richiami.
♦ * *
La Corte ha così motivato : « Con decreto legisl. 24 febbraio 1948 n. 114 si concessero benefici fiscali per la formazione della piccola proprietà contadina. Con l'art. 9 si fissavano i casi di decadenza dalla concessione dei previsti benefici stabilendosi che, ai fini della dichiarazione di decadenza, spettava all'ispet tore compartimentale per l'agricoltura « di procedere agli accerta menti necessari, il cui risultato sarà comunicato all'amministra zione finanziaria per gli ulteriori adempimenti di competenza ».
« Con la legge 6 agosto 1954 n. 604 si apportarono modifiche al regime fiscale ricordato e con l'art. 7 si confermarono le dispo sizioni contenute nel già citato art. 9 del decreto legisl. del 1948. Il penultimo comma dell'art. 7 dispose che l'accertamento delle circostanze per le quali si verificava la decadenza « è fatto su invito dell'amministrazione finanziaria e anche direttamente
dall'ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'intendenza di finanza il risultato degli accertamenti a tale fine effettuati ».
« Secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, questo accertamento sarebbe attribuito dalla legge all'ispettorato in modo esclusivo, tanto da essere vincolante oltre che per l'am ministrazione finanziaria, anche per il giudice ordinario, in sede di giudizio tributario. E da tale natura dell'accertamento derive rebbero le assunte violazioni degli art. 24 e 3 della Costituzione.
« Occorre innanzi tutto rilevare che la censura si fonda su una presunta identità della situazione in esame con quella su cui si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 1961 (Foro it., 1962, I, 13). Ma tale identità non sussiste.
« L'accertamento, infatti, del genio civile di cui all'art. 10 della legge n. 253 del 1950, preso in esame con la ricordata sen tenza di questa Corte, era previsto espressamente in funzione del
giudizio sulla cessazione della proroga legale delle locazioni
promosso dal locatore, ed il suo risultato era pertanto, ex lege, inserito nella procedura giudiziaria quale elemento probatorio del buon diritto del locatore. Ma è da escludere che, nel caso in esame, l'accertamento dell'ispettorato agrario circa l'esistenza delle cause di decadenza dai benefici tributari sia concepito nella
legge come vincolante per il giudice. « L'accertamento dell'ispettorato è un mezzo di indagine
previsto in relazione al procedimento di imposizione tributaria, che sostituisce, entro i limiti di precise incombenze tassativamente indicate, ai normali organi, un organo tecnico particolarmente qualificato, data la peculiarità delle circostanze da accertare. Non per questo può desumersi l'intenzione del legislatore di munire l'accertamento stesso di una particolare forza vincolante, oltre quella propria al suo contenuto di mera ricognizione di ele menti di fatto obiettivi, da assumere a presupposto della dichia razione di decadenza dai benefici fiscali, dichiarazione che resta, a norma della stessa legge, e come è stato riconosciuto dalla giu risprudenza delle commissioni tributarie, di competenza dell'am ministrazione finanziaria.
« L'accertamento dell'ispettorato agrario, ai fini della di chiarazione di decadenza dai benefici di cui si tratta, non ha, pertanto, propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi nel procedimento tributario previsto dalla legge, che eventualmente si conclude con la decadenza dai benefici fiscali. Nel giudizio che si instauri, il sindacato del giudice deve quindi ammettersi tanto circa la esattezza dei fatti attestati dall'ispettorato, quanto circa la correttezza giuridica della definizione data ai fatti stessi, risolvendosi questo esame nell'indagine sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato. In tal senso si realizza, nella competente sede, il normale con trollo di legittimità dell'atto amministrativo.
« La proposta questione è, pertanto, da dichiarare non fondata.
« Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 29 ottobre 1963 della Corte d'appello di Trento, sulla legittimità costituzionale del penultimo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954 n. 604, concenente « Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina », in riferi mento agli art. 24 e 3 della Costituzione ».
Notaro — Piccola proprietà contadina — Atti rela tivi — Riduzione degli onorari — Questione in fondata di costituzionalità (Costituzione, art. 3, 35, 1° comma, 36, 1° comma ; legge 2 giugno 1961 n. 454, piano quinquennale per lo sviluppo della agricoltura, art. 28, 8° comma).
È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 28, 8° comma, della legge 2 giugno 1961 n. 464 (piano quinquen nale per lo sviluppo dell'agricoltura), clie riduce alla metà
gli onorari notarili per gli atti relativi alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in riferimento agli art. 3, 35, 1° comma, e 36, 1° comma, della Costituzione. (1)
Corte costituzionale ; sentenza 7 luglio 1964, n. 75 (Gaz
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