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sentenza 28 novembre 2005; Giud. Giusta; Rengodan e altri (Avv. Savasta, Dona) c. Soc. Alpitour...

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sentenza 28 novembre 2005; Giud. Giusta; Rengodan e altri (Avv. Savasta, Dona) c. Soc. Alpitour (Avv. E. e F. Bella) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 6 (GIUGNO 2006), pp. 1951/1952-1953/1954 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23203452 . Accessed: 25/06/2014 03:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.60 on Wed, 25 Jun 2014 03:08:26 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 28 novembre 2005; Giud. Giusta; Rengodan e altri (Avv. Savasta, Dona) c. Soc. Alpitour (Avv. E. e F. Bella)

sentenza 28 novembre 2005; Giud. Giusta; Rengodan e altri (Avv. Savasta, Dona) c. Soc. Alpitour(Avv. E. e F. Bella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 6 (GIUGNO 2006), pp. 1951/1952-1953/1954Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23203452 .

Accessed: 25/06/2014 03:08

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PARTE PRIMA 1952

del direttore generale delle aziende sanitarie locali e degli atti di

gestione del medesimo rapporto. Costituiscono eccezioni alla regola generale gli atti di nomi

na, di verifica dei risultati amministrativi e di gestione dopo un

anno dall'assunzione dell'incarico e quello della conferma del

l'incarico o della sua risoluzione al termine del quinquennio,

prevista dall'art. 1, 6° comma, d.l. n. 512 del 1994, in quanto atti implicanti una valutazione ampiamente discrezionale da

parte della pubblica amministrazione sull'idoneità del direttore

generale a svolgere l'incarico affidatogli (cfr. Cass., sez. un., 11

febbraio 2003, n. 2065, Foro it., 2003, I, 3384). Ne consegue che a fronte dell'esercizio di tali poteri da parte della pubblica amministrazione, sono configurabili in capo al privato interessi

legittimi e non diritti soggettivi e che, pertanto, appartiene alla

giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente

ad oggetto l'impugnazione della delibera della giunta regionale relativa alla mancata conferma del direttore generale di una Asl

al termine del periodo di scadenza del rapporto, ovvero al mo

mento della scadenza del termine previsto per legge per la veri

fica dei risultati. Diversa, invece, è la revoca adottata dalla regione Lazio con

la contestata delibera, in via anticipata rispetto alla naturale sca

denza del contratto di lavoro autonomo a tempo determinato, in

quanto manifestazione di un potere negoziale, incidente su un

rapporto schiettamente privatistico, culminante nel recesso ante

causam.

L'espletata istruttoria non ha fornito elementi giustificativi di

valide ragioni legittimanti la revoca dell'incarico in via antici

pata rispetto alla sua naturale scadenza.

Del resto, nessun'altra giustificazione è stata posta a fonda

mento della revoca, da parte della regione convenuta, oltre

quella concernente l'applicazione del meccanismo dello spoils

system. Per le su esposte argomentazioni l'atto di revoca deve essere

disapplicato attesa la sua illegittimità per difetto di motivazione

e violazione di legge. Tenuto conto della natura cautelare del presente giudizio,

della cognizione sommaria che lo caratterizza e del citato

orientamento delle sezioni unite della Suprema corte di cassa

zione, non appare suscettibile di favorevole esame la sollevata

eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In conclusione, la natura autonoma dell'azienda sanitaria lo

cale diretta dalla parte ricorrente, la conseguente inapplicabilità dell'istituto della decadenza automatica al trascorrere di giorni novanta dalla nomina del nuovo presidente regionale, consento

no di ritenere la sussistenza del fumus boni iuris necessario per una pronuncia in senso favorevole del presente provvedimento in via d'urgenza.

La mancanza di qualsivoglia giustificazione ulteriore dell'atto

di recesso nonché di difetti o mende gestionali addebitabili al

ricorrente, l'imminente scadenza fisiologica del contratto, l'im

possibilità di rendere diversamente effettiva la tutela delle ra

gioni di quest'ultimo, consentono di ritenere sussistente il re

quisito del periculum in mora.

Il Foro Italiano — 2006.

TRIBUNALE DI TORINO; sentenza 28 novembre 2005; Giud. Giusta; Rengodan e altri (Avv. Savasta, Dona) c. Soc.

Alpitour (Avv. E. e F. Bella).

TRIBUNALE DI TORINO;

Turismo — Pacchetto turistico — Struttura alberghiera non

completamente funzionante — Fruizione della vacanza —

«Tour operator» — Inadempimento — Esclusione (D.leg.

17 marzo 1995 n. Ili, attuazione della direttiva 90/314/Cee, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compre so», art. 12).

Ancorché la struttura alberghiera dove erano stati ospitati gli

acquirenti di un pacchetto turistico non fosse completamente ■ funzionante, non si configura l'inadempimento del tour ope

rator che abbia comunque messo i suoi clienti nelle condizioni

di fruire della vacanza programmata, offrendo loro anche un

ristoro adeguato a coprire le maggiori spese effettuate. ( 1 )

(1) II giudice del capoluogo piemontese, a sostegno della sua deci sione di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dai turisti non piena mente soddisfatti, evoca l'art. 12 d.leg. 111/95 (il cui contenuto è stato ora trasfuso nell'art. 91 cod. consumo, approvato con d.leg. 206/05). Pur nella stringatezza della motivazione, si può evincere che, a fronte della mancata attivazione di alcuni servizi, l'inadempimento dell'orga nizzatore sia stato escluso per avere questi ottemperato a quanto dispo ne il 4° comma della citata disposizione (un certo peso ha avuto, al ri

guardo, anche la messa a disposizione dei clienti di una somma com

pensativa dei costi supplementari affrontati per ovviare alla mutata si

tuazione). Secondo la legislazione volta a proteggere quello che oggi viene de

signato «consumatore di pacchetti turistici», il venir meno di una parte, anche essenziale, dei servizi originariamente previsti comporta l'insor

genza, a carico del tour operator, dell'obbligo di attivarsi per offrire

adeguate alternative, senza che ne derivino oneri aggiuntivi. Qualora le

prestazioni offerte, in luogo di quelle attese, risultino di valore inferio

re, il corrispettivo va decurtato in maniera corrispondente. Rimane al turista la possibilità di rifiutare l'alternativa proposta; se lo fa per un

giustificato motivo, allora incombe sull'organizzatore l'allestimento del viaggio di ritorno, con riduzione del prezzo complessivo al solo co sto delle prestazioni erogate fino al momento del rientro anticipato (lo stesso obbligo scatta nel caso di impossibilità di soluzioni alternative).

La Suprema corte avalla una lettura alquanto rigorosa degli obblighi del tour operator, cfr. Cass. 9 novembre 2004, n. 21343, Foro it.. Rep. 2004, voce Turismo, n. 40, secondo cui dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal d.leg. 111/95 scaturisce, in capo all'operatore turistico, un'obbligazione non di mezzi, ma di risultato, sì che, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto, è a carico dello stesso operatore l'allega zione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Sul valore probatorio, ai fini della decisione circa l'inadempimento dell'organizzatore, dei questionari (c.d. confidential reports) compilati dal turista al termine della vacanza, v. Trib. Roma 13 aprile 2005, Dir.

turismo, 2006, 41, con nota di Giordo. Sulla responsabilità del tour operator nell'ipotesi in cui i danni si

siano verificati durante un'escursione acquistata in loco dal viaggiato re, v. Trib. Milano 27 gennaio 2004, ibid., 47, con nota di Turco; nel senso che l'organizzatore del viaggio non risponde dei danni subiti da uno dei partecipanti in conseguenza di un incidente stradale, durante uno spostamento organizzato in loco, quando il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva non già del conducente del mezzo noleg giato dal tour operator, ma a quella di un terzo, v. Trib. Roma 30 aprile 2003, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 43.

In difetto di un inadempimento dell'organizzatore, le ulteriori consi derazioni del giudicante circa l'inesistenza di alcun pregiudizio risarci bile vanno riguardate come obiter dicta. Resta, peraltro, da chiarire —

alla luce della più recente configurazione del danno non patrimoniale e tenendo presente che, nell'ambito dei viaggi tutto compreso, non può essere messa in discussione l'astratta configurabilità del ristoro di un

pregiudizio di siffatta natura all'acquirente di un pacchetto turistico

(cfr. Corte giust. 12 marzo 2002, causa C-168/00, id., 2002, IV, 329) —

se, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, possa bastare un semplice fastidio o disagio avvertito dal turista.

Per il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata,

nell'ipotesi in cui sia accertato che il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, v. Trib. Roma 26 novembre 2003, id., Rep. 2004, voce cit., n. 45, e Dir.

turismo, 2004, 232, con nota di Turco. In tema di responsabilità del tour operator, si rinvia alla nota di ri

chiami a Trib. Reggio Emilia 21 febbraio 2004, Foro it., 2004,1, 2555. Sul rilievo degli obblighi informativi e delle prescrizioni formali

nella vendita di pacchetti turistici, v. Trib. Bari 27 luglio 2005, id.. 2005, I, 2872. [A. Palmieri]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

in data 11 aprile 2003 veniva convenuta in giudizio la Franco

rosso international s.p.a. da parte di otto clienti che avevano ac

quistato un pacchetto turistico per un soggiorno di una settima

na in Tunisia dal 13 al 20 agosto 2002 e che, a seguito del fatto

che erano stati «riprotetti» all'hotel Vincci Al Kantara Thalassa, anziché all'hotel Vincci Djerba Resort, a Djerba, avevano la

mentato diversi disservizi e sollevato numerose contestazioni al

loro ritorno dal soggiorno: per questo motivo i turisti avevano

imputato alla società convenuta un grave inadempimento alle

obbligazioni contrattuali assunte ed avevano domandato il risar

cimento del «danno da vacanza rovinata».

La Francorosso si costituiva in giudizio, con comparsa 3 lu

glio 2003, riconoscendo che gli attori erano stati alloggiati in un

albergo diverso, ma di categoria superiore, e che i medesimi

avevano goduto totalmente della vacanza prescelta, per quanto non fossero stati attivati tutti i servizi: in ogni caso Francorosso,

pur disposta ad offrire una «ricompensa» per le maggiori spese sostenute per il pranzo e le bevande, negava che i disagi asseri

tamente subiti potessero aver determinato il c.d. danno da va

canza rovinata.

Risultato vano il tentativo di conciliazione, le parti deposita vano le rispettive memorie istruttorie nei termini concessi dal

giudice all'udienza del 17 dicembre 2003.

In data 17 marzo 2004 veniva comunicato che la Francorosso

international s.p.a. si era fusa per incorporazione nella Alpitour

s.p.a. ed il giudice, come da richiesta, dichiarava interrotto il

giudizio. Il 15 settembre 2004 gli attori depositavano ricorso per rias

sunzione ed il giudice fissava udienza per la prosecuzione al 24

novembre 2004 quando la causa veniva trattenuta a riserva sulle

istanze istruttorie.

Il giudice istruttore, con ordinanza 25-26 novembre 2004, ol

tre a dichiarare la contumacia della Alpitour che non si era an

cora costituita, dichiarava inammissibili le prove orali formulate

dagli attori nella memoria 22 gennaio 2004 in quanto i capi era

no «generici e indeterminati (non contenendo alcuna determina

zione temporale, né di soggetti e modalità concrete)». Costituitasi Alpitour con la comparsa 10 dicembre 2004, ne

veniva revocata la contumacia all'udienza del 13 luglio 2005,

nel corso della quale le parti precisavano le rispettive conclu

sioni come da atti introduttivi del giudizio e il giudice istruttore,

assegnava la causa a decisione, disponendosi la trattazione

scritta ex art. 190 c.p.c. Motivi della decisione. — Osserva il tribunale che costituisce

circostanza non contestata e ammessa dalla società convenuta il

fatto che gli attori hanno effettuato un viaggio a Djerba presso l'hotel Vincci Djerba Resort dal 13 al 20 agosto 2002 organiz zato dalla Francorosso, oggi Alpitour.

Giunti in loco i partecipanti hanno appreso di non poter sog

giornare presso la struttura prescelta e sono stati quindi riprotetti

presso l'hotel Vincci Al Kantara, risultante di categoria superio re come emerge dai documenti prodotti.

La predetta struttura, al momento, non era completamente funzionante mancando alcuni servizi non ancora attivati, in par ticolare quelli relativi alle bevande e al pranzo.

Per il resto, gli attori hanno usufruito della vacanza prescelta; a fronte delle lamentele sollevate dagli attori, Francorosso (oggi

Alpitour) era disposta a ricompensare tutte le maggiori spese sostenute per il pranzo e le bevande, ancorché opportunamente documentate, e a offrire, senza riconoscimento di alcunché e al

solo fine di definire la vertenza a tutela del buon nome del tour

operator, un importo forfetario pari al dieci per cento del sog

giorno comunque usufruito, rifiutando però il «danno da vacan

za rovinata».

Gli attori hanno invece adito questo tribunale, al fine di far

accertare il grave inadempimento di Francorosso, oggi Alpitour. Ritiene il tribunale che non sia emersa la prova del fatto co

stitutivo della pretesa risarcitoria in quanto, pur essendo pacifici i fatti relativi alla struttura non pienamente funzionante, il tour

operator ha messo i suoi clienti nelle condizioni di poter co

munque usufruire della vacanza programmata e ha offerto loro,

per tutto ciò che eventualmente non rientrava nel pacchetto pre

scelto, un ristoro adeguato e idoneo a coprire le maggiori spese effettuate.

Si ritiene pertanto che il tour operator abbia quindi agito cor

II Foro Italiano — 2006.

rettamente e nel rispetto di quanto previsto dal d.leg. 111/95, in

particolare dall'art. 12.

Va, inoltre, rilevato che gli attori non hanno neppure offerto

idonea prova della sussistenza dei gravi disagi subiti, asserita

mente imputabili alla convenuta e le deduzioni istruttorie for

mulate nella memoria ex art. 184 appaiono generiche e indeter

minate e, come tali, irrilevanti.

Poiché la pretesa avanzata nell'an da parte attrice risulta del

tutto infondata, è inevitabile la conseguenza per la quale non

potrà nemmeno essere accolta la domanda di ristoro dei danni

patiti. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, gli attori lo indivi

duano «nel pregiudizio derivato dalla difforme prestazione con

sistente nella mancata predisposizione di servizi, attività e

strutture ...». Tale richiesta deve essere respinta perché il viag

gio è stato effettuato e gli attori hanno comunque usufruito di

buona parte dei servizi. In ogni caso, gli attori non indicano una

somma in particolare per il danno patrimoniale e, dunque, la

domanda formulata è indeterminata e assolutamente incerta.

Quanto poi alla richiesta di risarcimento dei c.d. danni da va

canza rovinata, da intendersi come danno non patrimoniale, si

sottolinea come la dizione di cui all'art. 13 CCV [n.d.r.: con

venzione internazionale relativa al contratto di viaggio] recepita con 1. 1084/77, sia troppo generica per poter costituire un valido

riferimento a norma dell'art. 2059 c.c. Deve infatti rilevarsi che

l'articolo in questione prevede che il danno non patrimoniale sia

risarcibile «solo nei casi determinati dalla legge». Tale norma, quindi, deve ritenersi applicabile non solo nel ca

so di danni conseguenti ad un fatto di reato (secondo la previ sione dell'art. 185 c.p.) ma in tutti i casi in cui il legislatore pre vede la risarcibilità del danno non patrimoniale. Esempio prin

cipe è quello fornito dalla 1. 675/96 (c.d. legge sulla privacy), la

quale, all'art. 29, 2° comma, dispone che «il danno non patri moniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9».

Ne consegue che il riferimento specifico è necessario per po ter configurare un'ipotesi di risarcibilità del danno ex art. 2059

c.c., non essendo operazione corretta da un punto di vista erme

neutico l'estendere la risarcibilità anche ad ipotesi del tutto ge neriche, quale quella in esame.

Quanto poi al «secondo orientamento» citato dalla difesa de

gli attori per cui il danno non patrimoniale sarebbe configura bile come «danno esistenziale» sulla base del combinato dispo sto dell'art. 2043 c.c. e di norma costituzionale (art. 2 Cost.), si

evidenzia come anche tale ricostruzione non possa essere ac

colta.

Infatti, l'orientamento in questione si richiama ad una senten

za della Corte costituzionale (la 184/86, Foro it., 1986,1, 2053), il cui fondamento argomentativo è stato successivamente ab

bandonato dalla stessa Consulta. Infatti, con la sentenza 372/94

(id., 1994,1, 3297), il giudice delle leggi ha ritenuto non condi visibile il principio secondo cui la lesione di un diritto costitu

zionalmente protetto fosse risarcibile di per sé, a prescindere dalle conseguenze che tale lesione abbia cagionato, chiaramente

affermando che il risarcimento presuppone sempre una «perdita di tipo patrimoniale o personale». Assunto questo da tempo condiviso dal giudice di legittimità, che ha osservato (con rife

rimento al danno biologico, ma le conclusioni non cambiano ri

spetto a qualsiasi altro tipo di danno): «per il danno biologico non vale la regola che verificatosi l'evento vi sia senz'altro un

danno da risarcire. Il risarcimento del danno vi sarà se vi sarà

perdita di quelle utilità che fanno capo all'individuo nel modo

preesistente al fatto dannoso e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti» (Cass. 29 maggio 1996, n.

4991, id., 1996,1, 3107). Ciò premesso, si deve concludere che gli attori nulla hanno

provato sul punto. Alla luce delle considerazioni sopra svolte consegue pertanto

che nessun importo a titolo di danno non patrimoniale è dovuto.

Per tali ragioni, devono rigettarsi le domande degli attori.

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