sentenza 28 novembre 2005; Giud. Giusta; Rengodan e altri (Avv. Savasta, Dona) c. Soc. Alpitour(Avv. E. e F. Bella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 6 (GIUGNO 2006), pp. 1951/1952-1953/1954Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23203452 .
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PARTE PRIMA 1952
del direttore generale delle aziende sanitarie locali e degli atti di
gestione del medesimo rapporto. Costituiscono eccezioni alla regola generale gli atti di nomi
na, di verifica dei risultati amministrativi e di gestione dopo un
anno dall'assunzione dell'incarico e quello della conferma del
l'incarico o della sua risoluzione al termine del quinquennio,
prevista dall'art. 1, 6° comma, d.l. n. 512 del 1994, in quanto atti implicanti una valutazione ampiamente discrezionale da
parte della pubblica amministrazione sull'idoneità del direttore
generale a svolgere l'incarico affidatogli (cfr. Cass., sez. un., 11
febbraio 2003, n. 2065, Foro it., 2003, I, 3384). Ne consegue che a fronte dell'esercizio di tali poteri da parte della pubblica amministrazione, sono configurabili in capo al privato interessi
legittimi e non diritti soggettivi e che, pertanto, appartiene alla
giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente
ad oggetto l'impugnazione della delibera della giunta regionale relativa alla mancata conferma del direttore generale di una Asl
al termine del periodo di scadenza del rapporto, ovvero al mo
mento della scadenza del termine previsto per legge per la veri
fica dei risultati. Diversa, invece, è la revoca adottata dalla regione Lazio con
la contestata delibera, in via anticipata rispetto alla naturale sca
denza del contratto di lavoro autonomo a tempo determinato, in
quanto manifestazione di un potere negoziale, incidente su un
rapporto schiettamente privatistico, culminante nel recesso ante
causam.
L'espletata istruttoria non ha fornito elementi giustificativi di
valide ragioni legittimanti la revoca dell'incarico in via antici
pata rispetto alla sua naturale scadenza.
Del resto, nessun'altra giustificazione è stata posta a fonda
mento della revoca, da parte della regione convenuta, oltre
quella concernente l'applicazione del meccanismo dello spoils
system. Per le su esposte argomentazioni l'atto di revoca deve essere
disapplicato attesa la sua illegittimità per difetto di motivazione
e violazione di legge. Tenuto conto della natura cautelare del presente giudizio,
della cognizione sommaria che lo caratterizza e del citato
orientamento delle sezioni unite della Suprema corte di cassa
zione, non appare suscettibile di favorevole esame la sollevata
eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In conclusione, la natura autonoma dell'azienda sanitaria lo
cale diretta dalla parte ricorrente, la conseguente inapplicabilità dell'istituto della decadenza automatica al trascorrere di giorni novanta dalla nomina del nuovo presidente regionale, consento
no di ritenere la sussistenza del fumus boni iuris necessario per una pronuncia in senso favorevole del presente provvedimento in via d'urgenza.
La mancanza di qualsivoglia giustificazione ulteriore dell'atto
di recesso nonché di difetti o mende gestionali addebitabili al
ricorrente, l'imminente scadenza fisiologica del contratto, l'im
possibilità di rendere diversamente effettiva la tutela delle ra
gioni di quest'ultimo, consentono di ritenere sussistente il re
quisito del periculum in mora.
Il Foro Italiano — 2006.
TRIBUNALE DI TORINO; sentenza 28 novembre 2005; Giud. Giusta; Rengodan e altri (Avv. Savasta, Dona) c. Soc.
Alpitour (Avv. E. e F. Bella).
TRIBUNALE DI TORINO;
Turismo — Pacchetto turistico — Struttura alberghiera non
completamente funzionante — Fruizione della vacanza —
«Tour operator» — Inadempimento — Esclusione (D.leg.
17 marzo 1995 n. Ili, attuazione della direttiva 90/314/Cee, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compre so», art. 12).
Ancorché la struttura alberghiera dove erano stati ospitati gli
acquirenti di un pacchetto turistico non fosse completamente ■ funzionante, non si configura l'inadempimento del tour ope
rator che abbia comunque messo i suoi clienti nelle condizioni
di fruire della vacanza programmata, offrendo loro anche un
ristoro adeguato a coprire le maggiori spese effettuate. ( 1 )
(1) II giudice del capoluogo piemontese, a sostegno della sua deci sione di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dai turisti non piena mente soddisfatti, evoca l'art. 12 d.leg. 111/95 (il cui contenuto è stato ora trasfuso nell'art. 91 cod. consumo, approvato con d.leg. 206/05). Pur nella stringatezza della motivazione, si può evincere che, a fronte della mancata attivazione di alcuni servizi, l'inadempimento dell'orga nizzatore sia stato escluso per avere questi ottemperato a quanto dispo ne il 4° comma della citata disposizione (un certo peso ha avuto, al ri
guardo, anche la messa a disposizione dei clienti di una somma com
pensativa dei costi supplementari affrontati per ovviare alla mutata si
tuazione). Secondo la legislazione volta a proteggere quello che oggi viene de
signato «consumatore di pacchetti turistici», il venir meno di una parte, anche essenziale, dei servizi originariamente previsti comporta l'insor
genza, a carico del tour operator, dell'obbligo di attivarsi per offrire
adeguate alternative, senza che ne derivino oneri aggiuntivi. Qualora le
prestazioni offerte, in luogo di quelle attese, risultino di valore inferio
re, il corrispettivo va decurtato in maniera corrispondente. Rimane al turista la possibilità di rifiutare l'alternativa proposta; se lo fa per un
giustificato motivo, allora incombe sull'organizzatore l'allestimento del viaggio di ritorno, con riduzione del prezzo complessivo al solo co sto delle prestazioni erogate fino al momento del rientro anticipato (lo stesso obbligo scatta nel caso di impossibilità di soluzioni alternative).
La Suprema corte avalla una lettura alquanto rigorosa degli obblighi del tour operator, cfr. Cass. 9 novembre 2004, n. 21343, Foro it.. Rep. 2004, voce Turismo, n. 40, secondo cui dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal d.leg. 111/95 scaturisce, in capo all'operatore turistico, un'obbligazione non di mezzi, ma di risultato, sì che, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto, è a carico dello stesso operatore l'allega zione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul valore probatorio, ai fini della decisione circa l'inadempimento dell'organizzatore, dei questionari (c.d. confidential reports) compilati dal turista al termine della vacanza, v. Trib. Roma 13 aprile 2005, Dir.
turismo, 2006, 41, con nota di Giordo. Sulla responsabilità del tour operator nell'ipotesi in cui i danni si
siano verificati durante un'escursione acquistata in loco dal viaggiato re, v. Trib. Milano 27 gennaio 2004, ibid., 47, con nota di Turco; nel senso che l'organizzatore del viaggio non risponde dei danni subiti da uno dei partecipanti in conseguenza di un incidente stradale, durante uno spostamento organizzato in loco, quando il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva non già del conducente del mezzo noleg giato dal tour operator, ma a quella di un terzo, v. Trib. Roma 30 aprile 2003, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 43.
In difetto di un inadempimento dell'organizzatore, le ulteriori consi derazioni del giudicante circa l'inesistenza di alcun pregiudizio risarci bile vanno riguardate come obiter dicta. Resta, peraltro, da chiarire —
alla luce della più recente configurazione del danno non patrimoniale e tenendo presente che, nell'ambito dei viaggi tutto compreso, non può essere messa in discussione l'astratta configurabilità del ristoro di un
pregiudizio di siffatta natura all'acquirente di un pacchetto turistico
(cfr. Corte giust. 12 marzo 2002, causa C-168/00, id., 2002, IV, 329) —
se, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, possa bastare un semplice fastidio o disagio avvertito dal turista.
Per il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata,
nell'ipotesi in cui sia accertato che il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, v. Trib. Roma 26 novembre 2003, id., Rep. 2004, voce cit., n. 45, e Dir.
turismo, 2004, 232, con nota di Turco. In tema di responsabilità del tour operator, si rinvia alla nota di ri
chiami a Trib. Reggio Emilia 21 febbraio 2004, Foro it., 2004,1, 2555. Sul rilievo degli obblighi informativi e delle prescrizioni formali
nella vendita di pacchetti turistici, v. Trib. Bari 27 luglio 2005, id.. 2005, I, 2872. [A. Palmieri]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
in data 11 aprile 2003 veniva convenuta in giudizio la Franco
rosso international s.p.a. da parte di otto clienti che avevano ac
quistato un pacchetto turistico per un soggiorno di una settima
na in Tunisia dal 13 al 20 agosto 2002 e che, a seguito del fatto
che erano stati «riprotetti» all'hotel Vincci Al Kantara Thalassa, anziché all'hotel Vincci Djerba Resort, a Djerba, avevano la
mentato diversi disservizi e sollevato numerose contestazioni al
loro ritorno dal soggiorno: per questo motivo i turisti avevano
imputato alla società convenuta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali assunte ed avevano domandato il risar
cimento del «danno da vacanza rovinata».
La Francorosso si costituiva in giudizio, con comparsa 3 lu
glio 2003, riconoscendo che gli attori erano stati alloggiati in un
albergo diverso, ma di categoria superiore, e che i medesimi
avevano goduto totalmente della vacanza prescelta, per quanto non fossero stati attivati tutti i servizi: in ogni caso Francorosso,
pur disposta ad offrire una «ricompensa» per le maggiori spese sostenute per il pranzo e le bevande, negava che i disagi asseri
tamente subiti potessero aver determinato il c.d. danno da va
canza rovinata.
Risultato vano il tentativo di conciliazione, le parti deposita vano le rispettive memorie istruttorie nei termini concessi dal
giudice all'udienza del 17 dicembre 2003.
In data 17 marzo 2004 veniva comunicato che la Francorosso
international s.p.a. si era fusa per incorporazione nella Alpitour
s.p.a. ed il giudice, come da richiesta, dichiarava interrotto il
giudizio. Il 15 settembre 2004 gli attori depositavano ricorso per rias
sunzione ed il giudice fissava udienza per la prosecuzione al 24
novembre 2004 quando la causa veniva trattenuta a riserva sulle
istanze istruttorie.
Il giudice istruttore, con ordinanza 25-26 novembre 2004, ol
tre a dichiarare la contumacia della Alpitour che non si era an
cora costituita, dichiarava inammissibili le prove orali formulate
dagli attori nella memoria 22 gennaio 2004 in quanto i capi era
no «generici e indeterminati (non contenendo alcuna determina
zione temporale, né di soggetti e modalità concrete)». Costituitasi Alpitour con la comparsa 10 dicembre 2004, ne
veniva revocata la contumacia all'udienza del 13 luglio 2005,
nel corso della quale le parti precisavano le rispettive conclu
sioni come da atti introduttivi del giudizio e il giudice istruttore,
assegnava la causa a decisione, disponendosi la trattazione
scritta ex art. 190 c.p.c. Motivi della decisione. — Osserva il tribunale che costituisce
circostanza non contestata e ammessa dalla società convenuta il
fatto che gli attori hanno effettuato un viaggio a Djerba presso l'hotel Vincci Djerba Resort dal 13 al 20 agosto 2002 organiz zato dalla Francorosso, oggi Alpitour.
Giunti in loco i partecipanti hanno appreso di non poter sog
giornare presso la struttura prescelta e sono stati quindi riprotetti
presso l'hotel Vincci Al Kantara, risultante di categoria superio re come emerge dai documenti prodotti.
La predetta struttura, al momento, non era completamente funzionante mancando alcuni servizi non ancora attivati, in par ticolare quelli relativi alle bevande e al pranzo.
Per il resto, gli attori hanno usufruito della vacanza prescelta; a fronte delle lamentele sollevate dagli attori, Francorosso (oggi
Alpitour) era disposta a ricompensare tutte le maggiori spese sostenute per il pranzo e le bevande, ancorché opportunamente documentate, e a offrire, senza riconoscimento di alcunché e al
solo fine di definire la vertenza a tutela del buon nome del tour
operator, un importo forfetario pari al dieci per cento del sog
giorno comunque usufruito, rifiutando però il «danno da vacan
za rovinata».
Gli attori hanno invece adito questo tribunale, al fine di far
accertare il grave inadempimento di Francorosso, oggi Alpitour. Ritiene il tribunale che non sia emersa la prova del fatto co
stitutivo della pretesa risarcitoria in quanto, pur essendo pacifici i fatti relativi alla struttura non pienamente funzionante, il tour
operator ha messo i suoi clienti nelle condizioni di poter co
munque usufruire della vacanza programmata e ha offerto loro,
per tutto ciò che eventualmente non rientrava nel pacchetto pre
scelto, un ristoro adeguato e idoneo a coprire le maggiori spese effettuate.
Si ritiene pertanto che il tour operator abbia quindi agito cor
II Foro Italiano — 2006.
rettamente e nel rispetto di quanto previsto dal d.leg. 111/95, in
particolare dall'art. 12.
Va, inoltre, rilevato che gli attori non hanno neppure offerto
idonea prova della sussistenza dei gravi disagi subiti, asserita
mente imputabili alla convenuta e le deduzioni istruttorie for
mulate nella memoria ex art. 184 appaiono generiche e indeter
minate e, come tali, irrilevanti.
Poiché la pretesa avanzata nell'an da parte attrice risulta del
tutto infondata, è inevitabile la conseguenza per la quale non
potrà nemmeno essere accolta la domanda di ristoro dei danni
patiti. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, gli attori lo indivi
duano «nel pregiudizio derivato dalla difforme prestazione con
sistente nella mancata predisposizione di servizi, attività e
strutture ...». Tale richiesta deve essere respinta perché il viag
gio è stato effettuato e gli attori hanno comunque usufruito di
buona parte dei servizi. In ogni caso, gli attori non indicano una
somma in particolare per il danno patrimoniale e, dunque, la
domanda formulata è indeterminata e assolutamente incerta.
Quanto poi alla richiesta di risarcimento dei c.d. danni da va
canza rovinata, da intendersi come danno non patrimoniale, si
sottolinea come la dizione di cui all'art. 13 CCV [n.d.r.: con
venzione internazionale relativa al contratto di viaggio] recepita con 1. 1084/77, sia troppo generica per poter costituire un valido
riferimento a norma dell'art. 2059 c.c. Deve infatti rilevarsi che
l'articolo in questione prevede che il danno non patrimoniale sia
risarcibile «solo nei casi determinati dalla legge». Tale norma, quindi, deve ritenersi applicabile non solo nel ca
so di danni conseguenti ad un fatto di reato (secondo la previ sione dell'art. 185 c.p.) ma in tutti i casi in cui il legislatore pre vede la risarcibilità del danno non patrimoniale. Esempio prin
cipe è quello fornito dalla 1. 675/96 (c.d. legge sulla privacy), la
quale, all'art. 29, 2° comma, dispone che «il danno non patri moniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9».
Ne consegue che il riferimento specifico è necessario per po ter configurare un'ipotesi di risarcibilità del danno ex art. 2059
c.c., non essendo operazione corretta da un punto di vista erme
neutico l'estendere la risarcibilità anche ad ipotesi del tutto ge neriche, quale quella in esame.
Quanto poi al «secondo orientamento» citato dalla difesa de
gli attori per cui il danno non patrimoniale sarebbe configura bile come «danno esistenziale» sulla base del combinato dispo sto dell'art. 2043 c.c. e di norma costituzionale (art. 2 Cost.), si
evidenzia come anche tale ricostruzione non possa essere ac
colta.
Infatti, l'orientamento in questione si richiama ad una senten
za della Corte costituzionale (la 184/86, Foro it., 1986,1, 2053), il cui fondamento argomentativo è stato successivamente ab
bandonato dalla stessa Consulta. Infatti, con la sentenza 372/94
(id., 1994,1, 3297), il giudice delle leggi ha ritenuto non condi visibile il principio secondo cui la lesione di un diritto costitu
zionalmente protetto fosse risarcibile di per sé, a prescindere dalle conseguenze che tale lesione abbia cagionato, chiaramente
affermando che il risarcimento presuppone sempre una «perdita di tipo patrimoniale o personale». Assunto questo da tempo condiviso dal giudice di legittimità, che ha osservato (con rife
rimento al danno biologico, ma le conclusioni non cambiano ri
spetto a qualsiasi altro tipo di danno): «per il danno biologico non vale la regola che verificatosi l'evento vi sia senz'altro un
danno da risarcire. Il risarcimento del danno vi sarà se vi sarà
perdita di quelle utilità che fanno capo all'individuo nel modo
preesistente al fatto dannoso e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti» (Cass. 29 maggio 1996, n.
4991, id., 1996,1, 3107). Ciò premesso, si deve concludere che gli attori nulla hanno
provato sul punto. Alla luce delle considerazioni sopra svolte consegue pertanto
che nessun importo a titolo di danno non patrimoniale è dovuto.
Per tali ragioni, devono rigettarsi le domande degli attori.
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